inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2002

CIRCOLARE 31/2002
DEL  05/08/2002
Novità dal 30 luglio al  05 agosto 2002.

Sommario

***

CONTENZIOSO – CONTRIBUTO UNIFICATO – APPLICABILITà AL PROCESSO TRIBUTARIO – SUSSISTE

ARTICOLO  a cura di Antonio Iorio

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – COMPENSI PERCEPITI PER APPORTO DI ESCLUSIVO DI OPERA E PROFESSIONALITà CON ABITUALITà – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO  - ASSOGGETTABILITà AD IVA – SUSSISTE

Risoluzione del 30/07/2002 n. 252

OBBLIGHI CONTABILI – REGISTRI MULTIAZIENDALI – ABROGAZIONE DELLA VIDIMAZIONE E BOLLATURA INIZIALE – ABROGAZIONE TACITà – POSSIBILITà DI UTILIZZO – AMMESSA.

Circolare del 30/07/2002 n. 60

RIMBORSI IVA IN CONTO FISCALE – PROCEDURE DI ESECUZIONE – ADEMPIMENTI DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Circolare del 31/07/2002 n. 61

EMERSIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA – ULTERIORI CHIARIMENTI –

Circolare del 02/08/2002 n. 65

Per i lavoratori stagionali è ammessa l’mersione

Possono emergere anche i lavoratori in “grigio” senza limitazioni

ELUSIONE FISCALE – SCISSIONE EFFETTUATA NEL 2002 FINALIZZATA ALLA RIPARTIZIONE DELL’AGEVOLAZIOINE TREMONTI-BIS ALLE SOCIETà SCISSA E BENEFICIARIA – MANCANZA  DI FONDAMENTO GIURIDICO

Risoluzione del 01/08/2002 n. 256

LAVORO DIPENDENTE – PRESTITI DI PERSONALE – RAPPORTO DI SUBORDINBAZIONE DEL SOGGETTO A CUI è PRESTATO IL CAPITALE – NECESSARIA

Risoluzione del 02/08/2002 n. 262

CESSIONE DI CREDITI D’IMPOSTA SUI DIVIDENTI PRIMA DELLA DISTRIBUZIONI DEGLI UTILI – NON AMMESSA

Risoluzione del 02/08/2002 n. 260

ADEMPIMENTI CONTABILI – ABOLIZIONE DELLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE INIZIALE – NUMERAZIONE DELLE PAGINE – assolvimento dell’imposta di bollo.

Circolare del 01/08/2002 n. 64

 

CONTENZIOSO – CONTRIBUTO UNIFICATO – APPLICABILITà AL PROCESSO TRIBUTARIO – SUSSISTE

ARTICOLO  a cura di Antonio Iorio

 “In Cassazione non è sufficiente l'imposta di bollo  - Sui ricorsi tributari si paga il contributo“

In breve

L’autore mette in chiaro che a differenza di quanto era stato in precedenza sostenuto nella circolare 21/E del 27 febbraio 2002, il Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - in vigore dal 1^ luglio 2002 - dispone che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari - istituito con l'articolo 9 della legge 488/99 e in vigore dal 1^ marzo 2002 - è dovuto anche per i ricorsi in Cassazione rientranti nella giurisdizione tributaria.

E’ bene ricordare, infatti, che l’agenzia delle entrate con la citata circolare 21/E del 2002 aveva chiarito che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari non è dovuto per gli atti relativi al processo tributario, dal momento che in materia di atti e provvedimenti del processo tributario restavano invariate le disposizioni sul l'imposta di bollo.

L’autore giunge, quindi, alle seguenti conclusioni:

·   per i processi innanzi alle commissioni provinciali e regionali (e fino a esaurimento) anche innanzi alla commissione tributaria centrale, è dovuta la sola imposta di bollo e non il contributo unificato (articolo 260);

·   per i procedimenti in Cassazione-sezione tributaria è dovuto il contributo unificato secondo la tabella della legge 488/99 e successive modifiche (articolo 261) sia per i ricorsi, sia per i controricorsi con ricorsi incidentali.

Il sole 24 ore di martedì 30 luglio 2002, pag. 17

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – COMPENSI PERCEPITI PER APPORTO DI ESCLUSIVO DI OPERA E PROFESSIONALITà CON ABITUALITà – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO  - ASSOGGETTABILITà AD IVA – SUSSISTE

Risoluzione del 30/07/2002 n. 252

“Interpello -Art.11,  legge  27/07/2000, n. 212. - Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte  all'associato,  nel  quadro di un contratto di associazione in partecipazione.“

Sintesi

L’apporto esclusivo della propria  opera  e professionalità, senza alcun vincolo di subordinazione,   di    dipendenza   o di   retribuzione, nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione configura una prestazione professionale e, pertanto, il compenso percepito in ragione di tale attività assume la natura di reddito di lavoro autonomo ex articolo 49, comma 2, lett. c) del TUIR. La qualificazione del reddito nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo determina per l’associato l’obbligo di aprire la partita IVA qualora l’attività sia svolta con la caratteristica dell’abitualità. Infatti in tal caso, fermo restando il requisito oggettivo rappresentato dalla prestazione di servizi secondo l’articolo  5 del D.P.R. n. 633/72 sussiste anche il requisito soggettivo rappresentato dall'esercizio delle arti e professioni definito come "...l'esercizio per professione abituale,  ancorché  non  esclusiva,  di  qualsiasi  attività di lavoro autonomo  da  parte  di  persone  fisiche  ovvero  da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica...".

A confutazione l’interpretazione sopra enunciata non può essere invocata la sentenza della corte di Cassazione n. 6466 del 02/07/1998, dal momento che la sentenza poggiava il convincimento che i corrispettivi percepiti dall’associato in partecipazione definibili quali conferimento in associazione per effetto dell'art. 2, terzo comma, lett. e),  e  dell'art. 3, quarto comma, lett. d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non sono assoggettabili ad Iva per espressa previsione normativa.

Infatti la lettera da ultimo citata è stata soppressa dall'articolo 1 del decreto legislativo n.  313  del 2 settembre 1997. L’assunto della Corte quindi, quand'anche lo si ritenesse condivisibile, rimane valido solamente per i compensi corrisposti in epoca antecedente al 1 gennaio 1998, mentre i corrispettivi percepiti nel periodo successivo  al  1   gennaio 1998 devono essere assoggettati ad Iva, obbligando, pertanto gli associati all’apertura della partita Iva.

OBBLIGHI CONTABILI – REGISTRI MULTIAZIENDALI – ABROGAZIONE DELLA VIDIMAZIONE E BOLLATURA INIZIALE – ABROGAZIONE TACITà – LORO POSSITBILITà DI UTILIZZO – AMMESSA.

Circolare del 30/07/2002 n. 60

“Articolo 8  legge  18  ottobre  2001, n. 383 - Modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a striscia continua.“

Sintesi

L’abrogazione dell’obbligo della vidimazione e della bollatura iniziale di alcuni registri contabili (articolo 8 della legge n. 383 del 2001) non determina l’eliminazione della possibilità di tenere i registri multi-aziendali secondo quanto indicato dall'articolo 1  del D.M, 22 dicembre 1988, ma comporta solamente l’abrogazione delle disposizioni del medesimo decreto contenute negli articoli 2 e 3 che prevedono l’obbligo della vidimazione o della bollatura.

Commenti

di Claudio Carpentieri

In sostanza la circolare dell’agenzia delle entrate ha chiarito che l’eliminazione della vidimazione e bollatura iniziale dei registri contabili disposta dall’articolo 8 della legge n. 383 del 2001 ha determinato lo svuotamento del D.M. del 22 dicembre 1988 il quale, infatti, si preoccupava di agevolare il lavoro dei soggetti terzi che tenevano le contabilità per conto di più imprese, in un quadro di obblighi che comprendevano la vidimazione e bollatura iniziale di ogni registro tenuto.

Ma ha altresì chiarito che l’utilizzo della procedura indicata nel decreto del dicembre 1988 può essere ancora utilizzata al fine di una continuità della tenuta dei registri per coloro che adottavano la procedura prevista dal decreto del 1988 e per coloro che intendono agevolare l’obbligo di numerazione della pagine che, comunque, rimane. Ovviamente a tal fine devono essere rispettati solamente gli obblighi conseguenti a garantire l’unicità della numerazione della pagine di cui i registri sono composti, quali:

-          numerazione progressiva e bollatura dei  libri o registri multiaziendali;

-          tenuta  di  un  registro  di  scarico sul quale annotare, per anno solare, i  numeri  dei  fogli  dei  libri  o dei registri multiaziendali utilizzati e gli utenti ai quali sono stati attribuiti;

-          rilascio,   a   richiesta   dell'Amministrazione  finanziaria,  di apposita dichiarazione  attestante  i  numeri  dei fogli dei libri o dei registri multiaziendali  utilizzati  per  le  registrazioni  relative  a ciascun utente,  nonché  l'elenco  degli  utenti per i quali sono state effettuate le elaborazioni nel corso dell'anno solare.                  

RIMBORSI IVA IN CONTO FISCALE – PROCEDURE DI ESECUZIONE – ADEMPIMENTI DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Circolare del 31/07/2002 n. 61

“Rimborsi in conto fiscale per l’imposta sul valore aggiunto derivanti dalla dichiarazione annuale – Attività degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate e del Centro operativo di Pescara - Ulteriori istruzioni integrative della circolare n. 31/E del 12 aprile 2002. 

Sintesi

Sono state definite le attività che saranno progressivamente assunte dal Centro operativo di Pescara e le modalità che gli uffici e i Concessionari saranno tenuti ad osservare nell’ambito del nuovo sistema di controllo delle richieste di rimborso IVA in conto fiscale e delle relative garanzie, in precedenza anticipati con la circolare n. 31/E del 12 aprile 2002, al punto 2.2, lett. b) e c).

I particolare è stato previsto che a decorre dalle richieste di rimborso presentata dal  agosto 2002 il centro operativo di Pescara sarà tenuto a controllare la correttezza formale fideiussioni rilasciate a garanzia delle richieste di rimborso avvalendosi di una baca dati centralizzata che gli contente di

ottenere tutte le informazioni riguardanti i soggetti che rilasciano garanzie fideiussorie, al fine di verificare in tempo reale:

a) il titolo per operare nel settore;

b) l’idoneità ad adempiere le obbligazioni assunte;

c) le inadempienze contrattuali;

d) gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell’abilitazione ad

operare.

Agli uffici Locali delle entrate territorialmente competenti rimangono i controlli riguardanti la correttezza formale degli altri adempimenti del contribuente necessari per rendere legittime le domande di rimborso. In particolare dovranno:

a)     controllare la corretta compilazione dei dati del modello VR e del prospetto IVA 26 PR eventualmente modificando i dati informatici trasmessi dal Concessionario;

b)     verificare che la richiesta di rimborso rispetti il limite stabilito dall’art. 25 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (attualmente fissato in . 516.456, 90), tenuto conto degli importi utilizzati in compensazione;

c)      verificare l’esistenza del soggetto IVA;

d)     controllare l纁esistenza di eventuali pendenze fiscali a carico del contribuente.

entro 40 gironi dalla presentazione della domanda di rimborso di modo da trasmettere al Concessionario per la riscossione le eventuali cause ostative all’erogazione del rimborso prima dell’erogazione del rimborso stesso al contribuente.

Ovviamente gli stessi uffici locali delle entrate dovranno sempre svolgere successivamente all’erogazione del rimborso, ma entro il termine di decadenza dell’attività accertatrice stabilito dall’articolo 57 del DPR n. 633/1972, gli ulteriori controlli sostanziali dei modelli VR di rimborso dell’Iva.

In questo l’attività del centro operativo di Pescara compie solamente un’attività di supporto da realizzarsi in relazione all’avvenuta predisposizione delle procedure informatiche:

    a) individuazione di quei soggetti IVA che rivelano situazioni di particolare

pericolosità quali ad esempio:

          § posizioni creditorie di notevole consistenza derivanti da operazioni

straordinarie;

          § rilevanti riduzioni delle cessioni ovvero altre cause rivelatrici di

irregolarità degli acquisti;

          § ogni altro elemento di criticità rilevato a seguito di comparazione e di incrocio delle informazioni contenute nella propria banca dati.

    b) controllo del rispetto del limite per le compensazioni e i rimborsi in conto fiscale di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante incrocio dei dati relativi ai versamenti effettuati con modello F24 e dei rimborsi erogati in conto fiscale nell’arco di ciascun anno solare.

EMERSIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA – ULTERIORI CHIARIMENTI –

Circolare del 02/08/2002 n. 65

“Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori chiarimenti.“

Sintesi

Per i lavoratori stagionali è ammessa l’mersione

I lavoratori stagionali possono essere fatti emergere dalle rispettive aziende ai sensi dell’articolo 3 della legge 383/2001 qualora gli stessi siano stati utilizzati in “cicli di produzione” svoltisi prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) e, sempre che il rapporto di lavoro con i medesimi sia pendente alla data di presentazione della domanda.

Possono emergere anche i lavoratori in “grigio” senza limitazioni

È possibile accedere alla procedura progressiva anche con riferimento ai lavoratori “in grigio” compresi i casi in cui il piano di emersione riguardi anche aspetti in materia di trattamento economico diversi dall’allineamento ai minimi retributivi contrattuali.

I lavoratori in “grigio” sono quelli ai quali non siano stati corrisposti i minimi contrattuali anche in presenza di specifici contratti di riallineamento, sia quei lavoratori già in organico ai quali siano stati corrisposti compensi “in nero”.

ELUSIONE FISCALE – SCISSIONE EFFETTUATA NEL 2002 FINALIZZATA ALLA RIPARTIZIONE DELL’AGEVOLAZIOINE TREMONTI-BIS ALLE SOCIETà SCISSA E BENEFICIARIA – MANCANZA  DI FONDAMENTO GIURIDICO

Risoluzione del 01/08/2002 n. 256

“Oggetto: XK Spa - Istanza di interpello preventivo ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge 413/91.“

Sintesi

L’agenzia delle entrate, come risposta ad un apposito interpello preventivo effettuato ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/91, sottolinea che qualsiasi scissione proporzionale dalla quale non emergono plusvalenze effettuata in favore di una newco non può di per sé ritenersi elusiva se non collegata ad altri atti collegati effettuati precedentemente o successivamente alla “divisione” societaria che, globalmente considerati, realizzano un vantaggio in termini di minori imposte disapprovato dal sistema. Il fatto che la scissione sia effettuata preventivamente rispetto all’effettuazione degli investimenti agevolabili ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 383/2001 (meglio nota come Tremonti-bis) non può costituire oggetto d’interpello giacché la società beneficiaria - essendo costituita nel corso del 2002 –  non ha diritto all’agevolazione dal momento che non è attiva alla data del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383/2001). Sono questi, in sintesi, i principi desumibili dalla risoluzione 1° agosto 2002, n. 256/E.

Commenti

di Claudio Carpentieri

L’assunto dell’amministrazione finanziaria circa l’inapplicabilità dell’agevolazione Tremonti-bis alla società beneficiaria appare coerente con i precedenti chiarimenti (vedi in particolare la risoluzione 25.03.2002, n. 93/E già commentata, in Guida normativa n. 59 del 4 aprile 2002, pagg. 9) che vedono essenziale aver iniziato l’attività alla data del 25 ottobre 2001 al fine di ottenere il diritto all’agevolazione. Tuttavia, si ritiene che la società istante potesse giungere al medesimo obiettivo utilizzando una diversa strategia. In particolare si poteva decidere di far effettuare tutti gli investimenti relativi ai due rami di attività alla società scissa per poi trasferire il diritto alla “maggiore deduzione” ottenuto attraverso l’agevolazione Tremonti-bis alla società beneficiaria in sede di successiva scissione.

Infatti, è bene ricordare, come del resto mette in evidenza la stessa amministrazione finanziaria nella risoluzione, che l’articolo 123-bis comma 4, dispone che “dalla data in cui la scissione ha effetto…le posizioni soggettive della società scissa…sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”  In sostanza la logica di tale comma è quella di rendere la scissione neutrale non solo dal punto di vista dell’emersione di plus o minus valori latenti, ma sotto tutti i punti vista anche, quindi, con riferimento ai diritti acquisiti in precedenza dalla società scissa.

Di recente l’amministrazione finanziaria ha data un ampia definizione del comma 4 dell’articolo 123-bis del TUIR con la R.M. 19.03.2002 n. 91/E. In tale occasione l’Agenzia delle entrate si è espressa sostenendo che la disciplina prevista in materia di scissioni (123-bis, comma 4) comporta il trasferimento di tutte le "posizioni soggettive" alla beneficiaria le quali comprendono “ogni  situazione  giuridica  attiva  e passiva generata dalla normativa sulle imposte  dirette  in  capo  alla  scissa”. Premesso ciò il diritto a fruire della maggiore deduzione maturata in ragione della Tremonti-bis, quale situazione giudica, si ritiene possa essere compreso nell’ampia formulazione dell’articolo 123-bis, comma 4 consentendone il trasferimento alla società beneficiaria in proporzione al patrimonio trasferito. Infatti, semplificando al massimo, l’agevolazione può essere vista quale diritto all’effettuazione di una maggiore deduzione fiscale al verificarsi dei presupposti indicati dalla norma agevolativa. La fruizione di tale diritto deve ritenersi sicuramente una posizione soggettiva del contribuente che effettua gli investimento in beni strumentali nuovi.

In ultima analisi è bene rilevare che siffatta operazione, se non sorretta da valide ragioni economiche, si ritiene possa essere ritenuta elusiva ai sensi dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 poiché, di fatto, comporta il superamento della condizione stabilita dalla norma di essere in attività al 25 ottobre 2001 al fine di fruire dell’agevolazione.

LAVORO DIPENDENTE – PRESTITI DI PERSONALE – RAPPORTO DI SUBORDINBAZIONE DEL SOGGETTO A CUI è PRESTATO IL CAPITALE – NECESSARIA

Risoluzione del 02/08/2002 n. 262

“Istanza di interpello ex art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA – Prestazioni relative a prestiti di personale con Società controllata francese.“

Sintesi

La  "messa  a disposizione di personale" ricorre  solamente quando  il  personale  prestato  garantisce, alla Società che se ne avvale, le proprie prestazioni  in  posizione  di  effettiva subordinazione. Ciò  comporta  che  i  lavoratori,  pur  restando fisicamente dislocati presso  le  strutture  della  società  di  appartenenza, svolgano i compiti loro  assegnati  sotto  la  direzione  ed  il  potere  gerarchico  e disciplinare esercitati dalla società che fruisce del "prestito".  

Pertanto solamente in tale eventualità le somme corrisposte dalla società estera in ragione della messa a disposizione del personale sono fuori campo di applicazione dell’iva ai sensi dell’aricolo 7, si rientra nell’abito della disposizione prevista dall’art. 7, comma quarto, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Se manca il vincolo di subordinazione si rientra in tutto i per tutto nell’abito di una prestazione di servizi disciplinata in quanto a territorialità dal medesimo articolo 7, comma 3.

Risoluzione del 02/08/2002 n. 260

“Cessione del credito per dividendi – Detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 14, comma 1, DPR n. 917 del 1986 - Interpello ai sensi dell’ art. 11 legge n. 211 del 2000“

Sintesi

Nel caso di cessione da parte dei soci di società di capitali del diritto a riscuotere utili deliberati ma non ancora distribuiti, il diritto ad usufruire del credito d’imposta sui dividendi resta in capo ai soci cedenti del credito e non, ai soci cessionari.

Secondo l’amministrazione finanziaria ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta, in effetti, il rapporto intercorrente tra i soci cedenti e la società cessionaria è ininfluente, ed è parimenti irrilevante la circostanza per cui il corrispettivo versato dal cessionario sia di uguale o diverso importo rispetto ai dividendi il cui diritto all’incasso è oggetto di cessione. Secondo l’agenzia delle entrate, pertanto, la cessione del diritto di credito per utili deliberati ma non distribuiti da parte dei soci cedenti, infatti, non comporta un mutamento della natura del rapporto con la società partecipata e non incide sulla natura reddituale del dividendo che tali soggetti dovranno, secondo le ordinarie regole di tassazione, far concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile al momento della sua distribuzione (coincidente, nel caso in esame, con la descritta compensazione).

ADEMPIMENTI CONTABILI – ABOLIZIONE DELLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE INIZIALE – NUMERAZIONE DELLE PAGINE – assolvimento dell’imposta di bollo

Circolare del 01/08/2002 n. 64

“Articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo “

Sintesi

Sebbene la numerazione progressiva delle pagine del libro giornale e del libro degli inventari debba comprendere anche l’anno di riferimento, al fine di assolvimento dell’imposta di bollo il conteggio deve essere sempre effettuato sulla base delle pagine effettivamente utilizzate a prescindere dall’anno di riferimento.

Così “ad esempio, nel caso in cui il libro giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell’anno 2003. Pertanto, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2003/16, ossia sulla centounesima pagina del libro giornale.”

Per quanto riguarda la numerazione progressiva del libro degli inventari, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno può essere omessa rendendo quindi più semplice la numerazione delle pagine e quindi l’assolvimento dell’imposta di bollo.