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ARTICOLO a cura di Antonio Iorio
Risoluzione del 30/07/2002 n. 252
Circolare del 30/07/2002 n. 60
Circolare del 31/07/2002 n. 61
Circolare del 02/08/2002 n. 65 Per i lavoratori stagionali è ammessa
l’mersione Possono emergere anche i lavoratori
in “grigio” senza limitazioni
Risoluzione del 01/08/2002 n. 256
Risoluzione del 02/08/2002 n. 262
Risoluzione del 02/08/2002 n. 260
Circolare del 01/08/2002 n. 64 ARTICOLO a cura di Antonio Iorio
“In
Cassazione non è sufficiente l'imposta di bollo - Sui ricorsi tributari si paga il contributo“
In
breve
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – COMPENSI PERCEPITI PER
APPORTO DI ESCLUSIVO DI OPERA E PROFESSIONALITà CON ABITUALITà – REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO - ASSOGGETTABILITà AD
IVA – SUSSISTE
Risoluzione del 30/07/2002 n. 252
“Interpello -Art.11, legge 27/07/2000, n. 212.
- Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all'associato, nel quadro di un contratto di associazione in
partecipazione.“
Sintesi
L’apporto esclusivo della propria opera e professionalità, senza alcun vincolo di subordinazione, di dipendenza o di retribuzione, nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione configura una prestazione professionale e, pertanto, il compenso percepito in ragione di tale attività assume la natura di reddito di lavoro autonomo ex articolo 49, comma 2, lett. c) del TUIR. La qualificazione del reddito nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo determina per l’associato l’obbligo di aprire la partita IVA qualora l’attività sia svolta con la caratteristica dell’abitualità. Infatti in tal caso, fermo restando il requisito oggettivo rappresentato dalla prestazione di servizi secondo l’articolo 5 del D.P.R. n. 633/72 sussiste anche il requisito soggettivo rappresentato dall'esercizio delle arti e professioni definito come "...l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica...". A confutazione l’interpretazione sopra
enunciata non può essere invocata la sentenza della corte di Cassazione n. 6466
del 02/07/1998, dal momento che la sentenza poggiava il convincimento che i
corrispettivi percepiti dall’associato in partecipazione definibili quali
conferimento in associazione per effetto dell'art. 2, terzo comma, lett.
e), e
dell'art. 3, quarto comma, lett. d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
non sono assoggettabili ad Iva per espressa previsione normativa. Infatti la lettera da ultimo citata è stata
soppressa dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 313 del 2 settembre 1997.
L’assunto della Corte quindi, quand'anche lo si ritenesse condivisibile, rimane
valido solamente per i compensi corrisposti in epoca antecedente al 1 gennaio
1998, mentre i corrispettivi percepiti nel periodo successivo al 1 gennaio 1998 devono essere assoggettati ad
Iva, obbligando, pertanto gli associati all’apertura della partita Iva.
OBBLIGHI CONTABILI – REGISTRI MULTIAZIENDALI –
ABROGAZIONE DELLA VIDIMAZIONE E BOLLATURA INIZIALE – ABROGAZIONE TACITà – LORO
POSSITBILITà DI UTILIZZO – AMMESSA.
Circolare del 30/07/2002
n. 60
“Articolo 8
legge 18 ottobre
2001, n. 383 - Modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a
striscia continua.“
Sintesi
L’abrogazione dell’obbligo della vidimazione e
della bollatura iniziale di alcuni registri contabili (articolo 8 della legge
n. 383 del 2001) non determina l’eliminazione della possibilità di tenere i
registri multi-aziendali secondo quanto indicato dall'articolo 1 del D.M, 22
dicembre 1988, ma comporta solamente l’abrogazione delle disposizioni
del medesimo decreto contenute negli articoli 2 e 3 che prevedono l’obbligo
della vidimazione o della bollatura.
Commenti
di Claudio Carpentieri In sostanza la circolare dell’agenzia delle
entrate ha chiarito che l’eliminazione della vidimazione e bollatura iniziale
dei registri contabili disposta dall’articolo 8 della legge n. 383 del 2001 ha
determinato lo svuotamento del D.M. del 22
dicembre 1988 il quale, infatti, si preoccupava di agevolare il lavoro dei
soggetti terzi che tenevano le contabilità per conto di più imprese, in un
quadro di obblighi che comprendevano la vidimazione e bollatura iniziale di
ogni registro tenuto. Ma ha altresì chiarito
che l’utilizzo della procedura indicata nel decreto del dicembre 1988 può
essere ancora utilizzata al fine di una continuità della tenuta dei registri
per coloro che adottavano la procedura prevista dal decreto del 1988 e per
coloro che intendono agevolare l’obbligo di numerazione della pagine che,
comunque, rimane. Ovviamente a tal fine devono essere rispettati solamente gli
obblighi conseguenti a garantire l’unicità della numerazione della pagine di
cui i registri sono composti, quali: -
numerazione progressiva e bollatura dei
libri o registri multiaziendali; -
tenuta di un
registro di scarico sul quale annotare, per anno solare,
i numeri dei fogli dei
libri o dei registri
multiaziendali utilizzati e gli utenti ai quali sono stati attribuiti; -
rilascio, a richiesta
dell'Amministrazione
finanziaria, di apposita
dichiarazione attestante i
numeri dei fogli dei libri o dei
registri multiaziendali utilizzati per
le registrazioni relative
a ciascun utente, nonché l'elenco
degli utenti per i quali sono
state effettuate le elaborazioni nel corso dell'anno solare.
RIMBORSI IVA IN CONTO FISCALE – PROCEDURE DI ESECUZIONE
– ADEMPIMENTI DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
Circolare del 31/07/2002 n. 61
“Rimborsi in conto fiscale per l’imposta sul
valore aggiunto derivanti dalla dichiarazione annuale – Attività degli uffici
periferici dell’Agenzia delle Entrate e del Centro operativo di Pescara -
Ulteriori istruzioni integrative della circolare n. 31/E del 12 aprile 2002. “
Sintesi
Sono state definite le
attività che saranno progressivamente assunte dal Centro operativo di Pescara e
le modalità che gli uffici e i Concessionari saranno tenuti ad osservare
nell’ambito del nuovo sistema di controllo delle richieste di rimborso IVA in
conto fiscale e delle relative garanzie, in precedenza anticipati con la
circolare n. 31/E del 12 aprile 2002, al punto 2.2, lett. b) e c). I particolare è stato
previsto che a decorre dalle richieste di rimborso presentata dal agosto 2002 il centro operativo di Pescara
sarà tenuto a controllare la correttezza formale fideiussioni rilasciate a
garanzia delle richieste di rimborso avvalendosi di una baca dati centralizzata
che gli contente di ottenere tutte le
informazioni riguardanti i soggetti che rilasciano garanzie fideiussorie, al
fine di verificare in tempo reale: a) il titolo per operare
nel settore; b) l’idoneità ad
adempiere le obbligazioni assunte; c) le inadempienze
contrattuali; d) gli eventuali
provvedimenti di sospensione o di revoca dell’abilitazione ad operare. Agli uffici Locali delle
entrate territorialmente competenti rimangono i controlli riguardanti la
correttezza formale degli altri adempimenti del contribuente necessari per
rendere legittime le domande di rimborso. In particolare dovranno: a) controllare
la corretta compilazione dei dati del modello VR e del prospetto IVA 26 PR
eventualmente modificando i dati informatici trasmessi dal Concessionario; b) verificare
che la richiesta di rimborso rispetti il limite stabilito dall’art. 25 del
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (attualmente fissato in . 516.456, 90), tenuto
conto degli importi utilizzati in compensazione; c) verificare
l’esistenza del soggetto IVA; d) controllare
l纁esistenza di eventuali pendenze fiscali a carico del contribuente. entro 40 gironi dalla
presentazione della domanda di rimborso di modo da trasmettere al
Concessionario per la riscossione le eventuali cause ostative all’erogazione
del rimborso prima dell’erogazione del rimborso stesso al contribuente. Ovviamente gli stessi
uffici locali delle entrate dovranno sempre svolgere successivamente
all’erogazione del rimborso, ma entro il termine di decadenza dell’attività
accertatrice stabilito dall’articolo 57 del DPR n. 633/1972, gli ulteriori
controlli sostanziali dei modelli VR di rimborso dell’Iva. In questo l’attività del
centro operativo di Pescara compie solamente un’attività di supporto da
realizzarsi in relazione all’avvenuta predisposizione delle procedure
informatiche: a) individuazione di quei soggetti IVA che
rivelano situazioni di particolare pericolosità quali ad
esempio: § posizioni creditorie di notevole consistenza derivanti da
operazioni straordinarie; § rilevanti riduzioni delle cessioni ovvero altre cause
rivelatrici di irregolarità degli
acquisti; § ogni altro elemento di criticità rilevato a seguito di
comparazione e di incrocio delle informazioni contenute nella propria banca
dati. b) controllo del rispetto del limite per
le compensazioni e i rimborsi in conto fiscale di cui all’art. 25 del D.Lgs. n.
241 del 1997, mediante incrocio dei dati relativi ai versamenti effettuati con
modello F24 e dei rimborsi erogati in conto fiscale nell’arco di ciascun anno
solare. Circolare del 02/08/2002 n. 65
“Norme per incentivare l’emersione
dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive
modifiche e integrazioni. Ulteriori chiarimenti.“
Sintesi
Per i
lavoratori stagionali è ammessa l’mersione
I lavoratori stagionali possono essere fatti
emergere dalle rispettive aziende ai sensi dell’articolo 3 della legge 383/2001
qualora gli stessi siano stati utilizzati in “cicli di produzione” svoltisi
prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) e, sempre che il
rapporto di lavoro con i medesimi sia pendente alla data di presentazione della
domanda. Possono
emergere anche i lavoratori in “grigio” senza limitazioni
È possibile accedere alla procedura
progressiva anche con riferimento ai lavoratori “in grigio” compresi i casi in
cui il piano di emersione riguardi anche aspetti in materia di trattamento
economico diversi dall’allineamento ai minimi retributivi contrattuali. I lavoratori in “grigio” sono quelli ai quali
non siano stati corrisposti i minimi contrattuali anche in presenza di
specifici contratti di riallineamento, sia quei lavoratori già in organico ai
quali siano stati corrisposti compensi “in nero”.
ELUSIONE FISCALE – SCISSIONE EFFETTUATA NEL 2002
FINALIZZATA ALLA RIPARTIZIONE DELL’AGEVOLAZIOINE TREMONTI-BIS ALLE SOCIETà
SCISSA E BENEFICIARIA – MANCANZA DI
FONDAMENTO GIURIDICO
Risoluzione del 01/08/2002 n. 256
“Oggetto: XK Spa - Istanza di interpello
preventivo ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge 413/91.“
Sintesi
L’agenzia
delle entrate, come risposta ad un apposito interpello preventivo effettuato ai
sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/91, sottolinea che qualsiasi
scissione proporzionale dalla quale non emergono plusvalenze effettuata in
favore di una newco non può di per sé ritenersi elusiva se non collegata ad
altri atti collegati effettuati precedentemente o successivamente alla
“divisione” societaria che, globalmente considerati, realizzano un vantaggio in
termini di minori imposte disapprovato dal sistema. Il fatto che la scissione
sia effettuata preventivamente rispetto all’effettuazione degli investimenti
agevolabili ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 383/2001 (meglio nota come
Tremonti-bis) non può costituire oggetto d’interpello giacché la società
beneficiaria - essendo costituita nel corso del 2002 – non ha diritto all’agevolazione dal momento
che non è attiva alla data del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della
legge n. 383/2001). Sono questi, in sintesi, i principi desumibili dalla
risoluzione 1° agosto 2002, n. 256/E.
Commenti
di Claudio Carpentieri L’assunto
dell’amministrazione finanziaria circa l’inapplicabilità dell’agevolazione
Tremonti-bis alla società beneficiaria appare coerente con i precedenti
chiarimenti (vedi in particolare la risoluzione 25.03.2002, n. 93/E già
commentata, in Guida normativa n. 59 del 4 aprile 2002, pagg. 9) che vedono
essenziale aver iniziato l’attività alla data del 25 ottobre 2001 al fine di
ottenere il diritto all’agevolazione. Tuttavia, si ritiene che la società
istante potesse giungere al medesimo obiettivo utilizzando una diversa
strategia. In particolare si poteva decidere di far effettuare tutti gli
investimenti relativi ai due rami di attività alla società scissa per poi
trasferire il diritto alla “maggiore deduzione” ottenuto attraverso
l’agevolazione Tremonti-bis alla società beneficiaria in sede di successiva
scissione. Infatti,
è bene ricordare, come del resto mette in evidenza la stessa amministrazione finanziaria
nella risoluzione, che l’articolo 123-bis comma 4, dispone che “dalla data in
cui la scissione ha effetto…le posizioni soggettive della società scissa…sono
attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa
società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto
contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive
connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel
qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari” In sostanza la logica di tale comma è quella
di rendere la scissione neutrale non solo dal punto di vista dell’emersione di
plus o minus valori latenti, ma sotto tutti i punti vista anche, quindi, con
riferimento ai diritti acquisiti in precedenza dalla società scissa. Di
recente l’amministrazione finanziaria ha data un ampia definizione del comma 4
dell’articolo 123-bis del TUIR con la R.M. 19.03.2002 n. 91/E. In tale occasione l’Agenzia delle
entrate si è espressa sostenendo che la disciplina prevista in
materia di scissioni (123-bis, comma 4) comporta il trasferimento di tutte le
"posizioni soggettive" alla beneficiaria le quali comprendono
“ogni situazione giuridica
attiva e passiva generata dalla
normativa sulle imposte dirette in
capo alla scissa”. Premesso ciò il diritto a fruire
della maggiore deduzione maturata in ragione della Tremonti-bis, quale
situazione giudica, si ritiene possa essere compreso nell’ampia formulazione
dell’articolo 123-bis, comma 4 consentendone il trasferimento alla società
beneficiaria in proporzione al patrimonio trasferito. Infatti, semplificando al
massimo, l’agevolazione può essere vista quale diritto all’effettuazione di una
maggiore deduzione fiscale al verificarsi dei presupposti indicati dalla norma
agevolativa. La fruizione di tale diritto deve ritenersi sicuramente una
posizione soggettiva del contribuente che effettua gli investimento in beni
strumentali nuovi. In ultima analisi è bene rilevare che siffatta
operazione, se non sorretta da valide ragioni economiche, si ritiene possa
essere ritenuta elusiva ai sensi dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973
poiché, di fatto, comporta il superamento della condizione stabilita dalla
norma di essere in attività al 25 ottobre 2001 al fine di fruire
dell’agevolazione.
LAVORO DIPENDENTE – PRESTITI DI PERSONALE – RAPPORTO DI
SUBORDINBAZIONE DEL SOGGETTO A CUI è PRESTATO IL CAPITALE – NECESSARIA
Risoluzione del 02/08/2002 n. 262
“Istanza di interpello ex art. 11 legge 27
luglio 2000, n. 212. IVA – Prestazioni relative a prestiti di personale con
Società controllata francese.“
Sintesi
La
"messa a disposizione di
personale" ricorre solamente
quando il personale prestato garantisce, alla Società che se ne avvale,
le proprie prestazioni in posizione
di effettiva subordinazione.
Ciò comporta che i lavoratori,
pur restando fisicamente
dislocati presso le strutture
della società di
appartenenza, svolgano i compiti loro
assegnati sotto la
direzione ed il
potere gerarchico e disciplinare esercitati dalla società che
fruisce del "prestito". Pertanto solamente in tale eventualità le somme
corrisposte dalla società estera in ragione della messa a disposizione del
personale sono fuori campo di applicazione dell’iva ai sensi dell’aricolo 7, si
rientra nell’abito della disposizione prevista dall’art. 7, comma quarto,
lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Se manca il vincolo di
subordinazione si rientra in tutto i per tutto nell’abito di una prestazione di
servizi disciplinata in quanto a territorialità dal medesimo articolo 7, comma
3. Risoluzione del 02/08/2002 n. 260
“Cessione del credito per dividendi –
Detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 14, comma 1, DPR n. 917 del
1986 - Interpello ai sensi dell’ art. 11 legge n. 211 del 2000“
Sintesi
Nel caso di cessione da parte dei soci di
società di capitali del diritto a riscuotere utili deliberati ma non ancora
distribuiti, il diritto ad usufruire del credito d’imposta sui dividendi resta
in capo ai soci cedenti del credito e non, ai soci cessionari. Secondo l’amministrazione finanziaria ai fini
dell’attribuzione del credito d’imposta, in effetti, il rapporto intercorrente
tra i soci cedenti e la società cessionaria è ininfluente, ed è parimenti
irrilevante la circostanza per cui il corrispettivo versato dal cessionario sia
di uguale o diverso importo rispetto ai dividendi il cui diritto all’incasso è
oggetto di cessione. Secondo l’agenzia delle entrate, pertanto, la cessione del
diritto di credito per utili deliberati ma non distribuiti da parte dei soci
cedenti, infatti, non comporta un mutamento della natura del rapporto con la
società partecipata e non incide sulla natura reddituale del dividendo che tali
soggetti dovranno, secondo le ordinarie regole di tassazione, far concorrere
alla determinazione del proprio reddito imponibile al momento della sua
distribuzione (coincidente, nel caso in esame, con la descritta compensazione).
ADEMPIMENTI CONTABILI – ABOLIZIONE DELLA BOLLATURA E
VIDIMAZIONE INIZIALE – NUMERAZIONE DELLE PAGINE – assolvimento dell’imposta di bollo
Circolare del 01/08/2002 n. 64
“Articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n. 383 -
Numerazione dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di
bollo “
Sintesi
Sebbene la numerazione progressiva delle
pagine del libro giornale e del libro degli inventari debba comprendere anche
l’anno di riferimento, al fine di assolvimento dell’imposta di bollo il conteggio
deve essere sempre effettuato sulla base delle pagine effettivamente utilizzate
a prescindere dall’anno di riferimento. Così “ad esempio, nel caso in cui il libro
giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero
2002/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina
2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell’anno
2003. Pertanto, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2003/16, ossia
sulla centounesima pagina del libro giornale.” Per quanto riguarda la numerazione progressiva
del libro degli inventari, qualora le relative annotazioni occupino solo poche
pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno può essere omessa
rendendo quindi più semplice la numerazione delle pagine e quindi
l’assolvimento dell’imposta di bollo. |
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