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CIRCOLARE 02/2001 del 12/01/2001 Novità dal 7 al 14 gennaio 2002. * * * * * PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001
LEGGE 31 dicembre 2001, n. 463
CIRCOLARE 02.01.2002, n. 3/E
COMMENTO A CASSAZIONE a cura di Beatrice
Dalia
ARTICOLO a cura di Dario Deotto
CIRCOLARE ASSONIME 21.12.2001, n. 65
RISOLUZIONE 09.01.2002, n. 3/E
RISOLUZIONE 10.01.2002, N. 5/E ******** AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - centrO OPERATIVO DI PESCARA
- NUOVE ATTRIBUZIONI
PROVVEDIMENTO 28
dicembre 2001
"Disposizioni
riguardanti talune attribuzioni del Centro operativo di Pescara." In breve Al
fine di assicurare il regolare trasferimento delle attività, compreso
l’aggiornamento delle procedure automatizzate di supporto al nuovo centro
operativo, è stato differito dal 1° gennaio 2002 ad una data successiva - da
stabilire con provvedimento – il trasferimento di alcune competenze dai Centri
di servizio e da alcuni Uffici locali al neo costituito Centro operativo di
Pescara (vedi Novità
del 7 gennaio 2002) Il
provvedimento ha, infatti, stabilito che fino alla fissazione della suddetta
data: -
il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale rimarrà di competenza
dei centri di servizio per le imposte dirette e degli Uffici locali per l’Iva; -
la gestione dei rimborsi a non residenti rimarrà di competenza dei Centri di
Servizio per le ritenute e i crediti d'imposta sui dividendi e dell'ufficio di
Roma 6 per l'IVA; -
la gestione delle competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni
governative di Roma rimarrà all’ufficio delle entrate di Roma 2. Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 08 Gennaio 2002 DIRITTO SOCIETARIO - CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE
SOCIALE DELLE S.R.L. GIà
COSTITUITE AL 01.01.2002 - QUOTA MINIMA - ADEGUAMENTO ALL'UNITà DI EURO.
LEGGE 31 dicembre 2001, n. 463
"Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe
e differimenti di termini." In breve Le
società a responsabilità limitata già costituite al 01.01.2002 e che, pertanto,
non sono tenute ad esprimere la quota minima in cui è suddiviso il capitale
sociale in unità di euro o multiplo come disposto dal novellato articolo 2474
c.c - essendo obbligate alla conversione del capitale sociale in euro con riferimento
all'attuale quota minima di L. 1000 pari ad € 0,52 (vedi parere del Comitato
Euro del 17.12.2001 in Novità
del 24 dicembre 2001) - hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare
delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale all'unità di euro o suo
multiplo (articolo 8-bis del D.L. 23.11.2001, n. 411, articolo inserito dalla
legge di conversione in epigrafe). Approfondimenti di Claudio Carpentieri Si ritiene che ci sia una netta distinzione tra quanto è stato di
recente disposto dall'articolo 6 della legge n. 448/2001 e quanto, invece, è
disposto dall'articolo 8-bis del D.L. 411/2001 sopra commentato. Infatti,
mentre l'articolo 6 della legge finanziaria 2002 (modificando l'articolo 2474,
del c.c.) chiarisce definitivamente che le s.r.l. già esistenti all'01.01.2002
possono continuare ad avere il capitale sociale composto da quote di valore
unitario espresso in centesimi di Euro, l'articolo 8-bis obbliga le società ad
adeguare le quote minime - dopo la conversione espresse in 0,52 € pari, appunto
a L. 1.000 - all'unità di euro o suo multiplo entro il 31.12.2004.. D'opinione contraria è Il sole 24 ore "Pasticci Normativi - Sulle quote in € delle Srl va in
"Gazzetta Ufficiale" una legge da dimenticare" in Il sole 24
ore di venerdì 11 gennaio 2002, pag. 21, secondo cui la successiva entrata in
vigore dell'articolo 8-bis si deve ritenere solamente una "svista
cronologica" da ritenersi del tutto ininfluente. Si attende un chiarimento
dell'Agenzia delle entrate in proposito. Gazzetta
Ufficiale N. 7 del 09 Gennaio 2002 IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE -
REGISTRAZIONE TELEMATICA - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - ENTRATA IN VIGORE - 1
MARZO 2002
CIRCOLARE 02.01.2002, n. 3/E
"Modalità di
registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili ai sensi dell'art 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404" In breve L'obbligo
di registrazione telematica dei contratti di affitto per i soggetti possessori
di almeno cento unita'
immobiliari - ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2001 n. 404 (Novità
del 19 novembre 2001) - decorre dal prossimo 1 marzo 2002. Infatti,
sebbene la registrazione telematica sia già attuabile
(vedi anche articolo 14 del successivo decreto Direttoriale 12 dicembre 2001,
in Novità
del 24 dicembre 2001), l'articolo 3, comma
2, dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) stabilisce che le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti
a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata
in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti
di attuazione in esse espressamente previsti. Ovviamente
resta ferma per tutti i soggetti comunque tenuti alla registrazione ai sensi
dell'art.10 del D.P.R. n. 131/1986, la
facoltà di provvedere alla registrazione dei contratti per via telematica. Per
quanto concerne le modalità di accesso ed utilizzazione del servizio si rinvia
alla circolare in epigrafe. Il sole 24 ore di martedì 8 e mercoledì 9 gennaio 2002, pagg. 20, 26 CONTENZIOSO - DOMICILIAZIONE DELLA SOCIETà PRESSO UN
PROFESSIONISTA - RESPONSABILITà CIVILE PER MANCATA TRASMISSIONE DI AVVISO DI
ACCERTAMENTO - SUSSISTE
COMMENTO A CASSAZIONE
a cura di Beatrice Dalia
"Per
la Corte è sufficiente la domiciliazione fiscale anche senza il mandato per la
contabilità Responsabilità dei
commercialisti: dalla Cassazione arriva una stretta" In breve Qualora
l'avviso di accertamento diviene definitivo per fatto imputabile esclusivamente
al professionista presso il quale si è stabilità la domiciliazione per le liti
fiscali, si dovranno risarcire i danni emergenti da eventuali "guai"
tributari patiti dal cliente a causa della sua distrazione. Secondo
la Corte di cassazione (sentenza 15759 del 13 dicembre 2001 - II sezione
civile) "l'esistenza di una serie di apprezzabili possibilità di successo
dell'azione", anche in considerazione della possibilità di esperire il
concordato con adesione o di giovarsi di eventuali modifiche normative che, di
fatto, consentono di ridurre la sanzione irrogata, determinano un danno
economico dotato di tutela giuridica, che impongono il risarcimento dei danni
al contribuente leso. Il sole 24
ore di martedì 8 gennaio 2002, pag. 23 AGEVOLAZIONI - EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - INCREMENTO
DEL REDDITO SOGGETTO A TASSAZIONE AGEVOLATA - CONFRONTO CON IL 2000
ARTICOLO a cura di Dario Deotto
"Per determinare
l'imponibile nel triennio è stato eliminato il riferimento al periodo
precedente Imposta sostitutiva ancorata
al 2000" In breve Secondo
l'autore l'eliminazione del riferimento all'imponibile del periodo d'imposta "immediatamente"
precedente, utile per determinare la base di calcolo dell'imposta sostitutiva
prevista dagli articoli da 1 a 3 della legge 383/2001 (per maggiori
approfondimenti si rinvia alle Novità
del 29 ottobre 2001), consente di superare
l'interpretazione fornita con la C.M. 88/E del 2001, dove è stato affermato che
l'imposta sostitutiva deve essere calcolata sul maggior imponibile rispetto al
reddito dichiarato per ciascun periodo d'imposta precedente. Da
ciò l'imposta sostitutiva dovrebbe invece poter essere calcolata confrontando
il maggior imponibile sia del 2001 sia dei due periodi successivi con il
reddito del 2000 (ovvero del periodo precedente a quello in corso al 25 ottobre
2001). Il sole 24
ore di mercoledì 9 gennaio 2002, pag. 23 SEMPLIFICAZIONI - ABOLIZIONE DELLA VIDIMAZIONE INIZIALE
SU ALCUNI LIBRI CONTABILI - ARTICOLO 8 LEGGE 383/2001 - INATTENDIBILITà DELLA CONTABILITà - ACCERTAMENTO
INDUTTIVO
CIRCOLARE ASSONIME 21.12.2001,
n. 65
"Iva - Eliminazione
della vidimazione iniziale dei libri contabili" In breve La
mera mancata bollatura e vidimazione dei libri contabili, in assenza di altri
elementi, non possono essere più ritenuti motivi validi per sostenere
l'inattendibilità della contabilità che consente di applicare l'accertamento
induttivo ai sensi dell'articolo 39, comma 2 lettera d) del D.P.R.
600/1973. L'associazione
ritiene, infatti, che la "soppressione
dell'obbligo della vidimazione iniziale dei registri contabili è motivata -
come risulta dalla stessa relazione ministeriale alla legge in esame, più sopra
richiamata - dal fatto che la finalità di garantire la correttezza della
registrazione dei fatti contabili dell'impresa attualmente è garantita dalle
nuove modalità meccanizzate di tenuta dei registri contabili." Il sole 24
ore di mercoledì 9 gennaio 2002, pag. 24 IMPOSTE SUI REDDITI - STOCK OPTION - GENERALITà DEI
DIPENDENTI - VALORE DELLE AZIONI - PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO
RISOLUZIONE 09.01.2002, n. 3/E
"Interpello n.
954-141/2001 - Articolo 48, comma 2, lett. g), del TUIR" In breve L'esclusione
dei dipendenti con contratto di lavoro part-time, o comunque di alcuni
dipendenti in funzione dei criteri fissati in un piano di stock option esclude
l'applicabilità della disposizione agevolativa prevista dall'articolo 48, comma
2, lett. g), del TUIR, la quale, si ricorda, prevede la non concorrenza al
reddito per il dipendente della differenza tra il prezzo stabilito alla data
dell'offerta ed il valore delle azioni all'atto dell'esercizio dell'opzione per
un valore non superiore a L. 4 milioni ovvero € 2065,83. Il
valore normale delle azioni non quotate in mercati regolamentati, rilevante per
la determinazione della quota esclusa da imposizione all'atto
dell'assegnazione, deve essere determinato in proporzione al valore del
patrimonio netto effettivo della società o ente (risultante da relazione
giurata di stima) e non, quindi, in proporzione al patrimonio netto contabile. Per
maggiori approfondimenti vedi anche Antonio Iorio " Per le Entrate si tratta di una condizione necessaria per
concedere i benefici fiscali ai piani di azionariato - Stock option anche al
part time - Valore sul patrimonio netto
effettivo per le non quotate e tassazione al momento dell'intestazione in capo
al dipendente", in Il sole 24 ore di giovedì 10 gennaio 2002, pag. 21 Approfondimenti di Claudio Carpentieri Si concorda con l'amministrazione finanziaria sia in relazione all'inclusione
dei dipendenti a lavoro part-time nel concetto di "generalità dei
dipendenti" incluso nell'articolo 48 del TUIR sia per quanto concerne la
valutazione al patrimonio netto effettivo delle azioni all'atto
dell'assegnazione. In merito a quest'ultimo punto è bene sottolineare che già
l'Assonime (circolare 22.02.2000, n. 7, in Novità
del 3 aprile 2000) faceva notare che la valutazione delle azioni dovesse essere
fatta con riferimento al patrimonio netto effettivo. Tuttavia, la stessa
associazione, faceva rilevare che la valutazione del patrimonio netto è legate
a valutazioni estimative che possono portare alla determinazione di un
"ventaglio" di patrimoni netti diversi, i quali si possono riflettere
sull'operato del sostituto. Pertanto l'associazione auspicava che il Ministero
(ora Agenzia delle entrate) tornava sul punto dando una definizione univoca di
patrimonio netto al fine di ristabilire la certezza di determinazione su un
valore legato ad adempimenti. Appare evidente che, almeno per ora, l'auspicio
dell'Assonime è stato disatteso. IMPOSTE SUI REDDITI - CONTRATTO
DI GODIMENTO DI UN BREVETTO - contratto di licenza di KNOW HOW - definizioni -
COMPETENZA economica
RISOLUZIONE 10.01.2002, N. 5/E
"Imputazione dei
corrispettivi derivanti da un contratto di licenza di brevetto e di know-how -
Richiesta di parere presentata dalla ZJ S.p.A" In breve I
corrispettivi derivanti dalla sottoscrizione di un contratto per la concessione
di diritti su brevetti e know how non possono essere considerati quali somme
conseguite a fronte di un contratto di durata, escudendo in tal caso la
ripartibilità della relativa imposta negli esercizi successivi. L’agenzia,
disattendendo l'interpretazione proposta dalla società istante, ritiene che le
prestazioni relative alla licenza di brevetto e di know how devono considerarsi
ultimate al momento della sottoscrizione del contratto sottolineando a tal fine
che; “la ripartizione temporale dei
ricavi di competenza deve avvenire in base al decorso fisico temporale del
tempo solo quando le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano contenuto
costante nel tempo…diversamente, nel caso di specie, è necessario adottare il
concetto di tempo economico” che, riflettendo il reale contenuto economico
dell’operazione, impone di considerare l’importo corrisposto in misura fissa
come certo ed imponibile fin dal momento della sottoscrizione del contratto. Considerazioni di Gabriele Sepio La risoluzione presenta una certa coerenza logica dal momento che,
gli stessi principi contabili internazionali riconoscono che le royalty
spettanti per l’utilizzo dei beni immateriali non devono essere rilevate
ratione temporis come avviene per gli interssi, bensì secondo il criterio di maturazione rinvenibile dal
contenuto economico dello specifico accordo. |
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