inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2002

CIRCOLARE 02/2001

del 12/01/2001

Novità dal 7 al 14 gennaio 2002.

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Sommario

 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - centrO OPERATIVO DI PESCARA - NUOVE ATTRIBUZIONI

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001

DIRITTO SOCIETARIO - CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE

LEGGE 31 dicembre 2001, n. 463

IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE - REGISTRAZIONE TELEMATICA - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - ENTRATA IN VIGORE - 1 MARZO 2002

CIRCOLARE 02.01.2002, n. 3/E

CONTENZIOSO - DOMICILIAZIONE DELLA SOCIETà PRESSO UN PROFESSIONISTA - RESPONSABILITà CIVILE PER MANCATA TRASMISSIONE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO - SUSSISTE

COMMENTO A CASSAZIONE a cura di Beatrice Dalia

AGEVOLAZIONI - EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - INCREMENTO DEL REDDITO SOGGETTO A TASSAZIONE AGEVOLATA - CONFRONTO CON IL 2000

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

SEMPLIFICAZIONI - ABOLIZIONE DELLA VIDIMAZIONE INIZIALE SU ALCUNI LIBRI CONTABILI - ARTICOLO 8 LEGGE 383/2001 - IL PARERE DELL'ASSONIME

CIRCOLARE ASSONIME 21.12.2001, n. 65

IMPOSTE SUI REDDITI - STOCK OPTION - GENERALITà DEI DIPENDENTI - VALORE DELLE AZIONI - PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO

RISOLUZIONE 09.01.2002, n. 3/E

IMPOSTE SUI REDDITI - CONTRATTO DI GODIMENTO DI UN BREVETTO - contratto di licenza di KNOW HOW - definizioni - COMPETENZA economica

RISOLUZIONE 10.01.2002, N. 5/E

 

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AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - centrO OPERATIVO DI PESCARA - NUOVE ATTRIBUZIONI

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001

"Disposizioni riguardanti talune attribuzioni del Centro operativo di Pescara."

In breve

Al fine di assicurare il regolare trasferimento delle attività, compreso l’aggiornamento delle procedure automatizzate di supporto al nuovo centro operativo, è stato differito dal 1° gennaio 2002 ad una data successiva - da stabilire con provvedimento – il trasferimento di alcune competenze dai Centri di servizio e da alcuni Uffici locali al neo costituito Centro operativo di Pescara (vedi Novità del 7 gennaio 2002)

Il provvedimento ha, infatti, stabilito che fino alla fissazione della suddetta data:

- il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale rimarrà di competenza dei centri di servizio per le imposte dirette e degli Uffici locali per l’Iva;

- la gestione dei rimborsi a non residenti rimarrà di competenza dei Centri di Servizio per le ritenute e i crediti d'imposta sui dividendi e dell'ufficio di Roma 6 per l'IVA;

- la gestione delle competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma rimarrà all’ufficio delle entrate di Roma 2.

Gazzetta Ufficiale n. 6 del 08 Gennaio 2002

 

DIRITTO SOCIETARIO - CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE DELLE S.R.L. GIà COSTITUITE AL 01.01.2002 - QUOTA MINIMA - ADEGUAMENTO ALL'UNITà DI EURO.

LEGGE 31 dicembre 2001, n. 463

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini."

In breve

Le società a responsabilità limitata già costituite al 01.01.2002 e che, pertanto, non sono tenute ad esprimere la quota minima in cui è suddiviso il capitale sociale in unità di euro o multiplo come disposto dal novellato articolo 2474 c.c - essendo obbligate alla conversione del capitale sociale in euro con riferimento all'attuale quota minima di L. 1000 pari ad € 0,52 (vedi parere del Comitato Euro del 17.12.2001 in Novità del 24 dicembre 2001) - hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale all'unità di euro o suo multiplo (articolo 8-bis del D.L. 23.11.2001, n. 411, articolo inserito dalla legge di conversione in epigrafe).

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Si ritiene che ci sia una netta distinzione tra quanto è stato di recente disposto dall'articolo 6 della legge n. 448/2001 e quanto, invece, è disposto dall'articolo 8-bis del D.L. 411/2001 sopra commentato. Infatti, mentre l'articolo 6 della legge finanziaria 2002 (modificando l'articolo 2474, del c.c.) chiarisce definitivamente che le s.r.l. già esistenti all'01.01.2002 possono continuare ad avere il capitale sociale composto da quote di valore unitario espresso in centesimi di Euro, l'articolo 8-bis obbliga le società ad adeguare le quote minime - dopo la conversione espresse in 0,52 € pari, appunto a L. 1.000 - all'unità di euro o suo multiplo entro il 31.12.2004..

D'opinione contraria è Il sole 24 ore "Pasticci Normativi - Sulle quote in € delle Srl va in "Gazzetta Ufficiale" una legge da dimenticare" in Il sole 24 ore di venerdì 11 gennaio 2002, pag. 21, secondo cui la successiva entrata in vigore dell'articolo 8-bis si deve ritenere solamente una "svista cronologica" da ritenersi del tutto ininfluente. Si attende un chiarimento dell'Agenzia delle entrate in proposito.

Gazzetta Ufficiale N. 7 del 09 Gennaio 2002

 

IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE - REGISTRAZIONE TELEMATICA - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - ENTRATA IN VIGORE - 1 MARZO 2002

CIRCOLARE 02.01.2002, n. 3/E

"Modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404"

In breve

L'obbligo di registrazione telematica dei contratti di affitto per i soggetti possessori di  almeno  cento unita' immobiliari - ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2001 n. 404 (Novità del 19 novembre 2001) - decorre dal prossimo 1 marzo 2002.

Infatti, sebbene la registrazione telematica sia già attuabile (vedi anche articolo 14 del successivo decreto Direttoriale 12 dicembre 2001, in Novità del 24 dicembre 2001), l'articolo 3,   comma   2, dello Statuto  del  Contribuente  (legge 212/2000) stabilisce che le disposizioni tributarie   non  possono  prevedere  adempimenti  a  carico  dei contribuenti la   cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo giorno dalla   data   della   loro  entrata  in  vigore  o  dell'adozione  dei provvedimenti di  attuazione  in esse espressamente previsti.

Ovviamente resta ferma per tutti i soggetti comunque tenuti alla registrazione ai sensi dell'art.10   del D.P.R. n. 131/1986, la facoltà di provvedere alla registrazione dei contratti per via telematica. Per quanto concerne le modalità di accesso ed utilizzazione del servizio si rinvia alla circolare in epigrafe.

Il sole 24 ore di martedì 8 e mercoledì 9 gennaio 2002, pagg. 20, 26

 

CONTENZIOSO - DOMICILIAZIONE DELLA SOCIETà PRESSO UN PROFESSIONISTA - RESPONSABILITà CIVILE PER MANCATA TRASMISSIONE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO - SUSSISTE

COMMENTO A CASSAZIONE a cura di Beatrice Dalia

"Per la Corte è sufficiente la domiciliazione fiscale anche senza il mandato per la contabilità  Responsabilità dei commercialisti: dalla Cassazione arriva una stretta"

In breve

Qualora l'avviso di accertamento diviene definitivo per fatto imputabile esclusivamente al professionista presso il quale si è stabilità la domiciliazione per le liti fiscali, si dovranno risarcire i danni emergenti da eventuali "guai" tributari patiti dal cliente a causa della sua distrazione.

Secondo la Corte di cassazione (sentenza 15759 del 13 dicembre 2001 - II sezione civile)  "l'esistenza di una serie di apprezzabili possibilità di successo dell'azione", anche in considerazione della possibilità di esperire il concordato con adesione o di giovarsi di eventuali modifiche normative che, di fatto, consentono di ridurre la sanzione irrogata, determinano un danno economico dotato di tutela giuridica, che impongono il risarcimento dei danni al contribuente leso.

Il sole 24 ore di martedì 8 gennaio 2002, pag. 23

AGEVOLAZIONI - EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - INCREMENTO DEL REDDITO SOGGETTO A TASSAZIONE AGEVOLATA - CONFRONTO CON IL 2000

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

"Per determinare l'imponibile nel triennio è stato eliminato il riferimento al periodo precedente

Imposta sostitutiva ancorata al 2000"

In breve

Secondo l'autore l'eliminazione del riferimento all'imponibile del periodo d'imposta "immediatamente" precedente, utile per determinare la base di calcolo dell'imposta sostitutiva prevista dagli articoli da 1 a 3 della legge 383/2001 (per maggiori approfondimenti si rinvia alle Novità del 29 ottobre 2001), consente di superare l'interpretazione fornita con la C.M. 88/E del 2001, dove è stato affermato che l'imposta sostitutiva deve essere calcolata sul maggior imponibile rispetto al reddito dichiarato per ciascun periodo d'imposta precedente.

Da ciò l'imposta sostitutiva dovrebbe invece poter essere calcolata confrontando il maggior imponibile sia del 2001 sia dei due periodi successivi con il reddito del 2000 (ovvero del periodo precedente a quello in corso al 25 ottobre 2001).

Il sole 24 ore di mercoledì 9 gennaio 2002, pag. 23

 

SEMPLIFICAZIONI - ABOLIZIONE DELLA VIDIMAZIONE INIZIALE SU ALCUNI LIBRI CONTABILI - ARTICOLO 8 LEGGE 383/2001 - INATTENDIBILITà DELLA CONTABILITà - ACCERTAMENTO INDUTTIVO 

CIRCOLARE ASSONIME 21.12.2001, n. 65

"Iva - Eliminazione della vidimazione iniziale dei libri contabili"

In breve

La mera mancata bollatura e vidimazione dei libri contabili, in assenza di altri elementi, non possono essere più ritenuti motivi validi per sostenere l'inattendibilità della contabilità che consente di applicare l'accertamento induttivo ai sensi dell'articolo 39, comma 2 lettera d) del D.P.R. 600/1973.

L'associazione ritiene, infatti, che la "soppressione dell'obbligo della vidimazione iniziale dei registri contabili è motivata - come risulta dalla stessa relazione ministeriale alla legge in esame, più sopra richiamata - dal fatto che la finalità di garantire la correttezza della registrazione dei fatti contabili dell'impresa attualmente è garantita dalle nuove modalità meccanizzate di tenuta dei registri contabili."

Il sole 24 ore di mercoledì 9 gennaio 2002, pag. 24

 

IMPOSTE SUI REDDITI - STOCK OPTION - GENERALITà DEI DIPENDENTI - VALORE DELLE AZIONI - PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO

RISOLUZIONE 09.01.2002, n. 3/E

"Interpello n. 954-141/2001 - Articolo 48, comma 2, lett. g), del TUIR"

In breve

L'esclusione dei dipendenti con contratto di lavoro part-time, o comunque di alcuni dipendenti in funzione dei criteri fissati in un piano di stock option esclude l'applicabilità della disposizione agevolativa prevista dall'articolo 48, comma 2, lett. g), del TUIR, la quale, si ricorda, prevede la non concorrenza al reddito per il dipendente della differenza tra il prezzo stabilito alla data dell'offerta ed il valore delle azioni all'atto dell'esercizio dell'opzione per un valore non superiore a L. 4 milioni ovvero € 2065,83.

Il valore normale delle azioni non quotate in mercati regolamentati, rilevante per la determinazione della quota esclusa da imposizione all'atto dell'assegnazione, deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente (risultante da relazione giurata di stima) e non, quindi, in proporzione al patrimonio netto contabile.

Per maggiori approfondimenti vedi anche Antonio Iorio " Per le Entrate si tratta di una condizione necessaria per concedere i benefici fiscali ai piani di azionariato - Stock option anche al part time  - Valore sul patrimonio netto effettivo per le non quotate e tassazione al momento dell'intestazione in capo al dipendente", in Il sole 24 ore di giovedì 10 gennaio 2002, pag. 21

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Si concorda con l'amministrazione finanziaria sia in relazione all'inclusione dei dipendenti a lavoro part-time nel concetto di "generalità dei dipendenti" incluso nell'articolo 48 del TUIR sia per quanto concerne la valutazione al patrimonio netto effettivo delle azioni all'atto dell'assegnazione.

In merito a quest'ultimo punto è bene sottolineare che già l'Assonime (circolare 22.02.2000, n. 7, in Novità del 3 aprile 2000) faceva notare che la valutazione delle azioni dovesse essere fatta con riferimento al patrimonio netto effettivo. Tuttavia, la stessa associazione, faceva rilevare che la valutazione del patrimonio netto è legate a valutazioni estimative che possono portare alla determinazione di un "ventaglio" di patrimoni netti diversi, i quali si possono riflettere sull'operato del sostituto. Pertanto l'associazione auspicava che il Ministero (ora Agenzia delle entrate) tornava sul punto dando una definizione univoca di patrimonio netto al fine di ristabilire la certezza di determinazione su un valore legato ad adempimenti. Appare evidente che, almeno per ora, l'auspicio dell'Assonime è stato disatteso.

http://dt.finanze.it

 

IMPOSTE SUI REDDITI - CONTRATTO DI GODIMENTO DI UN BREVETTO - contratto di licenza di KNOW HOW - definizioni - COMPETENZA economica

RISOLUZIONE 10.01.2002, N. 5/E

"Imputazione dei corrispettivi derivanti da un contratto di licenza di brevetto e di know-how - Richiesta di parere presentata dalla ZJ S.p.A"

In breve

I corrispettivi derivanti dalla sottoscrizione di un contratto per la concessione di diritti su brevetti e know how non possono essere considerati quali somme conseguite a fronte di un contratto di durata, escudendo in tal caso la ripartibilità della relativa imposta negli esercizi successivi.

L’agenzia, disattendendo l'interpretazione proposta dalla società istante, ritiene che le prestazioni relative alla licenza di brevetto e di know how devono considerarsi ultimate al momento della sottoscrizione del contratto sottolineando a tal fine che; “la ripartizione temporale dei ricavi di competenza deve avvenire in base al decorso fisico temporale del tempo solo quando le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano contenuto costante nel tempo…diversamente, nel caso di specie, è necessario adottare il concetto di tempo economico” che, riflettendo il reale contenuto economico dell’operazione, impone di considerare l’importo corrisposto in misura fissa come certo ed imponibile fin dal momento della sottoscrizione del contratto.

Considerazioni

di Gabriele Sepio

La risoluzione presenta una certa coerenza logica dal momento che, gli stessi principi contabili internazionali riconoscono che le royalty spettanti per l’utilizzo dei beni immateriali non devono essere rilevate ratione temporis come avviene per gli interssi, bensì secondo il criterio di maturazione rinvenibile dal contenuto economico dello specifico accordo.

http://dt.finanze.it