*** Nacque a Napoli il 3 gennaio del 1914,
orfano di entrambi i genitori all'età di tre anni si trasferì in Veneto.
Allievo della scuola militare della Nunziatella, si laureò in
Giurisprudenza e in Scienze Politiche e vinse il concorso in magistratura.
Chiamato alle armi, l’8 settembre del 1943 fu ufficiale dell’allora
Regio esercito. Operò la scelta giusta: combattere i nazisti e i fascisti
per la pace e la democrazia e non esitò a svestirsi della divisa per
scegliere le file dei partigiani. Aderì al Partito d'Azione e divenne
presto uno dei comandanti di divisioni partigiane più apprezzati e
combattivi. Catturato dalle S.S., fu da queste consegnato ai fascisti e
rimase per due mesi nelle loro mani. Interrogato e torturato, tacque e fu
condannato a morte. L’insurrezione di Padova e l’arrivo degli alleati
gli salvarono la vita. Finita la guerra, lasciò la magistratura e aprì
uno studio legale a Vicenza. Ordinario di Diritto penale, studioso attento
e appassionato, autore di numerose pubblicazioni, fu nominato giudice
costituzionale dal Parlamento il 30 giugno 1982, e poi eletto Presidente
della Consulta il 30 gennaio 1991. Dopo la scadenza del mandato diventò
Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti. Muore a Roma il 29 giugno
del 2001, all'età di 87 anni.
Una scomparsa molto dolorosa per chi
come me, giovane studioso di diritto penale, ebbe a conoscerlo nel luglio
del 1996 in occasione degli scritti in memoria di Giovanni Falcone.
Ricordo ancora quando in un nostro colloquio con la sua caratteristica
voce fioca mi chiese se a spingermi a coordinare quegli scritti era il
cuore o l'interesse scientifico. Detti la mia risposta e mi comunicò che
avrebbe mandato uno scritto molto "particolare", redatto con lo
stato d'animo del momento storico allora in atto. Ne fui felicissimo. Lo
salutai e mi disse che avrebbe avuto piacere di conoscermi più a fondo.
Notai nelle sue parole una dolcezza ed una umanità che ho riscontrato in
pochissime persone. Avevo parlato con un grande giurista del nostro secolo
! Il Prof. Ettore Gallo era davvero uno studioso di prima grandezza, come
testimoniano le sue opere e le sue sentenze da Giudice costituzionale
prima e da Presidente poi.
Ma soprattutto era coraggioso ed
appassionato, una persona che, al di là delle etichette che gli si
volevano artificiosamente attribuire, diceva e scriveva sempre quel che
realmente pensava, al di là degli schieramenti politici. Con questo
spirito, mi trasmise il suo lavoro a cui oggi redigo il prologo in sua
memoria. In esso, tentò di dare una soluzione equilibrata alla annosa
questione del federalismo e del presidenzialismo, all'epoca molto discussa
dai costituzionalisti e dalle forze politiche. La Sua comparsa finisce per
privarci di una voce autenticamente libera, ma soprattutto di un giurista
coraggioso e profondo. Una perdita davvero grave per tutti noi che
trovavamo conforto nel Suo pensiero.
(Prof. Vincenzo Musacchio)
ETTORE GALLO
Presidente Emerito della Corte Costituzionale Professore Emerito di Diritto Penale nell’Università di
Roma
La favola della seconda repubblica e
il mito del federalismo che divide e del presidenzialismo puro
Quando e da chi si è cominciato a parlare in Italia di “seconda
Repubblica”? Ricordo bene quando è nata questa favola: un po’ pareva-
come “scoop” giornalistico, un po’ forse anche per disinformazione.
E’ bastato l’esito del referendum sulla preferenza unica, o il
mutamento della legge elettorale, o che fossero inquisiti alcuni leaders
della politica un tempo “intoccabili”, o magari incarcerati, perché
molti giornali facessero a gara per dichiarare aperta e iniziata la
“seconda Repubblica”, o finita la prima. Anche alcuni amici della
sinistra, un po’ distrattamente, un po’ forse per adeguarsi, e taluno
magari a sua volta per disinformazione, caddero nella pania giornalistica,
accettando la favola: anche se c’era chi prudentemente –come Occhetto-
parlava al più, e più propriamente, di “seconda fase” della prima
Repubblica.
In realtà, ciò che effettivamente era giunta al tramonto era la
classe politica che per mezzo secolo aveva detenuto il potere, e
soprattutto quella dei responsabili delle malversazioni dell’ultimo
ventennio che avevano portato il Paese sull’orlo del disastro economico:
era finito, perciò, un sistema politico che, snaturando la funzione dei
partiti, ne aveva fatto strumento per l’occupazione delle Istituzioni in
modo da impedirne l’autonomo funzionamento, inaugurando così l’era
della corruzione, della concussione, dell’illecito di Stato. Con
l’intervento del “pool Mani pulite”, insomma, il vecchio costume di
far politica era diventato estremamente pericoloso, e molti protagonisti
erano finiti in custodia cautelare carceraria.
Ma che c’entrava la Repubblica con tutto questo? Perseguire i
lestofanti è doverosa e normale amministrazione della Giustizia penale,
il cambio di una legge elettorale è fatto di legge ordinaria che non
tocca la Costituzione, se non eventualmente nei limiti di qualche
adeguamento consequenziale, il mutamento del sistema politico è
indipendente da quello costituzionale. Ma cambiare Repubblica vuol dire,
invece, proprio questo: cambiare la fisionomia costituzionale dello Stato.
Anche l’alternarsi al potere delle forze politiche, il mutamento
delle maggioranze al Parlamento e al Governo, rientra nella fisiologia
della vita della Repubblica. Non per questo, certo, cambia la sua
numerazione.
Ebbene, quali radicali mutamenti sarebbero mai intervenuti nel
nostro sistema costituzionale per giustificare l’avvento della seconda
Repubblica? Nulla! Assolutamente nulla! La Repubblica è sempre e soltanto
quella instaurata dalla Costituzione del 1948. Ancor oggi il potere
legislativo è formato dalle due Camere, l’Esecutivo è nominato dal
Capo dello Stato ma deve ottenere la fiducia delle Camere, c’è un
Presidente della Repubblica, al di sopra delle parti, garante politico
della Costituzione, che presiede ma non governa, c’è sempre una Corte
Costituzionale garante giurisdizionale della Costituzione e della
legittimità costituzionale delle leggi. L’assetto sostanziale della
Repubblica è, dunque, sempre lo stesso: dov’è allora questa seconda
Repubblica?
Non è escluso che alla base dello “scoop” giornalistico ci
fosse un recondito spirito di competizione
nei confronti della consorella latina d’oltralpe, che ha ormai
attinto la V Repubblica. Ma non si è considerato che tra la prima e la
seconda Repubblica francese sono trascorsi eventi da cambiare la vita
stessa dei cittadini, anche a non considerare l’idea dei francesi la sua
Costituzione.
Certo si è che, fra l’una e l’altra, di Costituzioni se ne
sono avute ben quattro, e poi c’è stato il Consolato unico e l’Impero
di Napoleone (1804) con vent’anni di guerre e la conquista dell’Europa
continentale e mediterranea, e nuovi codici, e poi la definitiva sconfitta
dell’Imperatore (1814), e il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza, e
la Restaurazione con il ritorno revanscista dei Borboni sul trono di
Francia (1815: Luigi XVIII e Carlo X) e il cambio
della dinastia (1830), e la Rivoluzione del 1948
che detronizza Luigi Filippo e la dinastia dei d’Orleans, e
finalmente la breve II Repubblica
social-democratica (aprile 1848) che, con l’insurrezione del giugno
1948, vedrà Presidente Luigi Napoleone Bonaparte e poi il suo Secondo
Impero (1852).
Insomma un’intera era della storia di Francia. Ma da noi cos’è
avvenuto? Alcuni latrocinii e Berlusconi! Francamente mi sembra poco per
cambiare la numerazione della Repubblica, specie quando la Costituzione è
rimasta immutata, e quando la tendenza dei nuovi governanti è quella di
perpetuare la conventio ad escludendum mantenendo bloccata la Repubblica.
Del resto, ormai i politici si sono resi conto che la II Repubblica
non esiste perché non è nemmeno cominciata, ed anche molti giornalisti
non usano più l’espressione, rimasta confinata soltanto nel linguaggio
dell’abitudine, ma senza convinzione.
Ma in quei mesi di entusiasmi un altro errore si è insinuato nella
gran voglia di cambiamento del popolo: il sistema elettorale maggioritario
a turno unico.
Certo, benché il proporzionale fosse il sistema più equo, perché
consentiva rappresentanza a tutte le minoranze, non si può non
riconoscere che, alla fine, troppo frazionando il Parlamento, aveva
determinato una cronica instabilità dei governi. Si conoscevano, però
anche gli effetti perversi del maggioritario a turno unico che, specie
dov’era pluralistico, consentiva al più votato di prendere il seggio
col 30%. Sicchè alla fine –e l’Inghilterra ne aveva offerto esempi
sbalorditivi- un partito come il liberale inglesem forte di alte
percentuali di voti, restava con le briciole dei seggim su cui Tories e
Laburisti facevano man bassa.
Mi ero allora battuto affinché il maggioritario fosse almeno
adottato a doppio turno: e nolti amici, per indurmi a votare comunque il
referendum, mi avevano assicurato che il doppio turno poi si sarebbe
fatto.
Chiesi, invano, però un pubblico impegno dei leaders, e nel
silenzio non lo votai, Il che ovviamente non impedì all’entusiasmo
popolare di farlo trionfare, purtroppo però con gli effetti perversi che
si sono visti. La bella trovata del “mattarellum”, come lo chiama
Giovanni Sartori, ha messo sul trono le destre, nonostante la differenza
di ben due milioni di voti. E le destre ne hanno approfittato per
prendersi tutto, anche le posizioni che, per antica consuetudine, sono
riservate in democrazia al controllo da parte delle minoranze.
E il Cavaliere è riuscito abilmente a collegare una coalizione di
governo che è di assoluta sua invenzione. E’ falso che quel governo
fosse stato indicato dal popolo nelle elezioni del marzo 1994: questa è
una trovata postuma del Berlusconi per far credere di essere l’”Unto
del Signore”, e che, perciò, la sua cacciata dal governo sarebbe
delitto contro la volontà del popolo. En realtà Leghisti e neofascisti
avevano fatto una campagna elettorale muro contro muro, dicendo corna gli
uni degli altri, e i Leghisti in particolare gridando: “mai al governo
coi fascisti!. Il popolo, perciò, aveva votato in parte per un’alleanza
Forza Italia – Lega, e in parte per una coalizione Forza Italia – AN,
ma nessuno aveva pensato a quelle tre forze riunite. Ci pensò, invece,
furbescamente Berlusconi, convincendo le due avverse forze ad accordarsi
sui punti caldi delle rispettive finalità politiche: Fini avrebbe
consentito al federalismo di Bossi, e questi all’Imperialismo (padron!),
al Presidenzialismo di Fini. Ma era chiaro che si trattava di un’intesa
opportunistica per assicurarsi il governo del Paese: un’intesa fondata
su di una reciproca riserva del Paese: un’intesa fondata su di una
reciproca riserva mentale. Fini obtorto collo assentiva al federalismo
bossiano, sicuro che poi il suo forte e decisionista Presidenzialismo
avrebbe virtualmente neutralizzato le velleità federalistiche che , in
fondo, nemmeno Berlusconi condivideva. E Bossi, da parte sua, era convinto
di poter dissolvere in un forte federalismo il vago centralismo
presidenzialista voluto da Fini.
In tutto questo, con buona pace del Cavaliere, il popolo non
c’entrava proprio niente: si era trattato di una debole intesa di
vertice, che noi subito avevamo come tale intravisto, e che alla fine tale
si è chiaramente mostrata quando si è sciolta. Perciò inutile invocare
“il ribaltone” a giustificazione del suo insuccesso: lo scioglimento
diquella falsa alleanza era nella natura delle cose, ed è stato temerario
fondarvi sopra un governo. Può darsi che le opposizioni ne abbiano
approfittato per favorire la diaspora –il che è nella strategia della
politica- ma quella scissione era fatalmente nella natura stessa della sua
origine artifiziosa, sicchè semmai, nella sua adamentina coscienza, il
Cavaliere deve riconoscere che “chi è causa del suo mal pianga se
stesso”! E lasci in pace popolo e ribaltone.
Ma, intanto, nell’euforia della immaginata vittoria, correvano
parole grosse, non solo da parte di leaders del M.S.I. ma persino dalla
bocca di alte istituzione dello Stato. “Questa Costituzione –si
diceva- è vecchia e superata, e per di più si fonda su matrici ormai
inattuali: antifascismo, Resistenza, Liberazione, cose ormai senza senso e
dimenticate”. “La Costituzione va modificata, anzi va cambiata, va
interamente riscritta”.
E quegli stessi che, nella Commissione bicamerale per le riforme
della passata legislatura avevano imprecato all’art. 138 della
Costituzione, che consideravano uno stucchevole ostacolo alle rapide
riforme che volevano, dopo
l’insperata vittoria cambiarono registro, e trovarono che , in fondo, il
138 poteva andar bene, perché ritenevano di poter cambiare tutto
attraverso quella procedurina pass-par-tout: ed anzi generosamente
promettevano, a cambiamento avvenuto, di sottoporre il tutto
all’approvazione plebiscitaria del popolo, anche al di là delle
previsioni del timido 138 Cost.
Ma gli entusiasmi si raggelarono quando li avvertimmo che col 138
non si poteva né stravolgere né riscrivere la Costituzione. Ai
giornalisti che gli contestavano questa mia ferma opinione, il simpatico e
bravo professor Miglio, rispondeva: “tutte balle! Il 138 non dice nulla di tutto questo, e
perciò si può fare”. E zittisce solo quando, assieme a me, insorgono
tutti i costituzionalisti del Paese, i quali replicano che non occorre che
il 138 dica niente in proposito, perché è quanto mai esplicita ed
eloquente la sua collocazione sistematica nel Titolo delle “Garanzie
costituzionali”, assieme, nella Sezione precedente, alla Corte
Costituzionale. E' norma di
garanzia il 138 Cost. e, come tale, è posta a tutela della Costituzione,
e perciò non può essere usata per demolirla.
I Padri costituenti, anzi, l’hanno collocata in quel punto proprio a
garantire lunga vita alla Costituzione in quanto, tramite quella
procedura, si rende possibile la correzione, l’adeguamento,
l’aggiustamento di qualche norma per renderla più compatibile con
l’evoluzione nel tempo della realtà politica. Sempre, però, ovviamente
nell’ambito del sistema, perché l’art. 138 Cost. è posto appunto a
garanzia del sistema costituzionale vigente.
Perciò quell’articolo parla di “revisione” soltanto: perché
“rivedere”non vuol dire cambiare totalmente o riscrivere. Deve, anzi,
soggiungersi che nella Costituzione c’è poi un nucleo centrale di
diritti, uno zoccolo duro, che non può essere toccato nemmeno dal
procedimento di revisione, se non eventualmente per accrescerne i
vantaggi, per migliorarlo. Si tratta di quei diritti cosiddetti
“inviolabili”, taluni come tali definiti direttamente dalla
Costituzione, altri come tali riconosciuti dalla Corte Costituzionale e
dalla dottrina costituzionalistica, argomentando attraverso i principi
fondamentali cui si riferiscono.
Ebbene, se così è, ci passa il federalismo attraverso le forche
caudine del 138?
Dipende da che specie di federalismo si vuol realizzare, dato che
francamente non si è ancora ben capito che cosa mai si voglia in realtà.
Ben inteso, personalmente io non ho niente contro il federalismo, che del
resto è applicato da alcuni Stati sicuramente democratici: dagli U.S.A.,
alla Germania, alla Svizzera. Ma, in ogni caso, per quel che ci riguarda
occorre sempre fare i conti con la Costituzione vigente. Sicuramente è
escluso ad esempio che, sic stantis rebus, sia realizzabile il federalismo
disegnato dal bravo prof. Miglio. Spezzettare di nuovo l’Italia in
alcume repubblichette, con propri Parlamenti e polizie e magistrature
locali, è impressa che cozza violentemente contro l’imperativo
dell’art. 5 della Costituzione, che vuole
l’Italia una e indivisibile. Questa non sarebbe “revisione”,
ma una forma di Stato diversa, che trasformerebbe l’Italia da
parlamentare a federale, e perciò stravolgerebbe dalle radici la
Costituzione del 1948.
Così procedendo si dimenticherebbe che il federalismo nasce nella
storia per unire non per dividere: se taluno è in grado di segnalare un
solo esempio storico contrario, ce lo indichi. Anche il federalismo del
nostro Risorgimento non aveva altra finalità che l’Unità d’Italia:
ed ebbe, anzi , qualche seguito fra laici (Cattaneo) e cattolici (Gioberti),
proprio perché in un certo momento sembrò non esservi alternativa.
Avevamo, infatti, in Italia il problema dello Stato pontificio, in cui era
sovrano il Papa, Autorità spirituale di misura mondiale, che la Santa
Alleanza garantiva: e in particolare lo garantivano effettivamente Austria
e Francia. Non si dimentichi che quest’ultima ci ha contestato fino
all’ultimo lembo la terra di Roma, dai tempi della Repubblica romana
fino all’ormai avvenuta unificazione: e dovemmo approfittare della sua
sfortunata guerra con la Prussia per far entrare i bersaglieri della
breccia di Porta Pia (Napoleone si arrese il 3 settembre 1870 e il 20 le
truppe italiane entrarono in Roma). In quella difficile situazione, parve
che il federalismo, che conservava ai singoli Stati una certa autonomia,
avrebbe potuto salvare la dignità del Pontefice, che
poteva anzi assumere la funzione di garante dello Stato federale e
tranquillizzare le Potenze della Santa Alleanza. Ma, comunque, il
federalismo era strumento di unificazione, non di divisione come ora si
proporrebbe.
Ben diversa è, invece, la proposta venuta dalla Commissione
Speroni, auspice il prof. Serio Galeotti che, partendo dallo spirito
dell’art.5 della Costituzione, profila una forte autonomia delle
Regioni, se necessario anche accorpando le minori mediante
“referendum”. Autonomia di governo, ma anche finanziaria, con poteri
d’imposizione fiscale, evitando tuttavia di creare “paradisi
fiscali” per attirare insediamenti produttivi a scapito di altre
Regioni: e, ad evitare questo basterà una legge quadro del Parlamento.
Ma sarà anche possibile – come Galeotti propone – portare
nelle Assemblee nazionali la voce delle Regioni, che eleggeranno loro
rappresentanti al Senato della Repubblica, in guisa che, in tutto o in
parte, quella Camera rappresenti anche, nella formazione delle leggi
generali, ma particolarmente in quelle che riguardano le Regioni, la
volontà dei governi regionali interessati. Tutto questo non è in
contrasto con lo spirito rimasto inattuato dell’art. 5 Cost., che aveva
previsto, inascoltato, un largo decentramento e una dignitosa autonomia.
Che poi questa nuova articolazione la si voglia chiamare
“federalismo”, anziché “regionalismo forte”, non ha molta
importanza: in realtà, i nominalismi non c’interessano granchè,
c’interessa la sostanza delle Istituzioni.
Assolutamente escluso, poi, che attraverso la procedura dell’art.
138 Cost. possa essere instaurato in Italia il Presidenzialismo.
Affidando il governo al Capo dello Stato è proprio la forma di
governo che cambia, e la Repubblica da parlamentare diventa presidenziale.
È chiaro che questa non sarebbe più la Repubblica fondata dai
Costituenti, perché le Istituzioni vengono stravolte. Non esisterebbe più
un governo autonomo dal Capo dello Stato, ma soggetto alla fiducia del
Parlamento. Il governo sarebbe lo stesso Presidente della Repubblica,
eletto direttamente dal popolo, che non ha bisogno di alcuna fiducia delle
Camere. Se, in qualunque periodo del suo settennato, e magari già
all’inizio, il Presidente non ha o perde la maggioranza delle Camere, il
sistema comincia a bloccarsi, perché il programma di governo
evidentemente non può svolgersi senza il sostegno di leggi conformi che
spettano soltanto al Parlamento. Inoltre – ed è un aspetto fondamentale
del sistema che scompare – il Presidente, essendo anche governo, dimette
la sua qualità di Autorità suprema “super partes”, e non sarebbe più
– come oggi – il garante politico della Costituzione: sicché il
cittadino perderebbe una delle maggiori garanzie di una Repubblica
parlamentare.
Insomma non occorre altro per rendere evidente che l’attuale
sistema costituzionale verrebbe completamente stravolto, e che perciò è
assolutamente impensabile di poter realizzare il Presidenzialismo tramite
l’art. 138 Cost., perché si tratterebbe di ben altro che di semplici
aggiustature o adeguamenti di qualche norma, ma di riscrivere tutto il
nucleo centrale del sistema costituzionale, trasformandolo in una diversa
forma di governo.
Ovviamente, tutto questo non va confuso con la semplice elezione
popolare del Capo dello Stato (senza però – beninteso – che gli siano
conferiti anche poteri di governo), perché non cambierebbe nulla del
sistema costituzionale che resterebbe parlamentare. C’è, del resto, un
esempio nell’Austria, dove appunto il Capo dello Stato è eletto dal
popolo, ma poi ha gli stessi poteri del nostro Presidente: sicché
l’Austria resta repubblica parlamentare.
Semmai, la matrice di elezione popolare, che il Presidente può
rivendicare al pari del Parlamento, potrebbe essere causa di qualche più
grave attrito fra i due Organi supremi delle Istituzioni costituzionali in
momenti di emergenza: e perciò personalmente la mia preferenza va
all’elezione parlamentare: ma è certo comunque che il sistema non
cambierebbe, e perciò l’elezione diretta sarebbe realizzabile con una
semplice “revisione” ex art. 138 Cost.
A questo punto, dunque, possiamo affermare che sia per introdurre
un sistema federale del tipo suggerito da Miglio, sia per trasformare in
presidenziale la repubblica parlamentare, la via della “revisione” è
preclusa, e se proprio lo si volesse fare bisognerebbe cercare altre
iniziative. Ma quali? Non certo la maggioranza parlamentare che, essendo
stata eletta per l’ordinaria legislazione, non ha altro potere in
materia costituzionale se non quello appunto previsto dall’art.138 Cost.,
i cui limiti abbiamo già esaminati. Negli ultimi tempi si è parlato di
una Commissione parlamentare mista che presenti delle proposte
all’Assemblea. Nulla da eccepire, ma essendo ben chiaro che non può
risolvere i due problemi ora accennati, giacché all’Assemblea ordinaria
le sole proposte che possono essere presentate sono sempre e soltanto
quelle realizzabili ex art. 138 Cost., sicché si rimane al punto di
partenza.
Il vero è che soltanto il sovrano, che l’attuale Costituzione ha
voluto, ha il potere di volerne altra anche diversa, perché solo il
sovrano possiede il più ampio e completo potere costituente come
espressione appunto della sovranità. E sappiamo, ex art. 1 Cost., che
colui cui oggi appartiene la sovranità e il popolo: il quale, però, deve
esercitarla nei limiti e nelle forme previsti dalla Costituzione. E la
Costituzione prevede che, salvo i casi del referendum e della proposta di
legge, il popolo legifera, in forma ordinaria o costituzionale, mediante
Assemblee elettive, e se si tratta di dare al paese una nuova
Costituzione, il popolo deve conferire espressamente agli eletti il potere
costituente, eleggendo così una vera e propria Assemblea costituente.
A questo punto, però, comincia il problema più grave. Perché
l’elezione di un Assemblea costituente non è ordinaria amministrazione,
ma presuppone fatti storici o politici di dimensioni epocali, tali da
doversi ritenere che un’intera epoca storica si sia conclusa e che
occorra perciò dare alla nuova che s’inizia un sistema costituzionale
adeguato.
Alla base, infatti, dell’attuale Costituzione c’è proprio
quell’evento epocale di cui parlava Dossetti: una guerra immane che ha
sconvolto il mondo e che, portando al tramonto i falsi valori di Dittature
spietate, decise a soggiogare l’Europa riducendone i popoli in virtuale
servaggio, ha fatto emergere i valori autentici della convivenza umana e
della democrazia pluralistica. Una guerra, insomma, fra la civiltà e la
barbarie, che si è alimentata anche, nell’ultima sua frazione, della
Resistenza dei popoli, là dove le Armate si erano dissolte, e quindi di
una guerra di Liberazione che si è conclusa nell’Insurrezione finale
liberatrice.
È vero che la Francia – lo abbiamo già notato – ha una
considerazione diversa del mutamento della Costituzione (e tuttavia s’è
visto che comunque anche là prende origine da grandi eventi, anche se di
questi vi è stata accelerazione nel corso della cruenta rivoluzione del
1789), ma sappiamo che l’Italia, con l’attuale Costituzione, si è
agganciata alla tradizione anglo-sassone (cfr. art. 2 Cost.), dove una
riscrizione, un mutamento essenziale della Costituzione non si è mai
avuto. Si pensi – per un esempio di Repubblica – alla Costituzione
degli Stati Uniti dove, pur essendo la Convenzione di Filadelfia
antecedente alla Rivoluzione francese, la Costituzione ha subito soltanto
degli “Emendamenti” nel corso dei secoli: paragonabili alla nostra
“Revisione”, che come questa, lasciano intatto lo spirito e la
sostanza del sistema.
Da noi, oggi, quale mai sarebbe l’evento epocale che rende
necessaria una nuova Costituzione? L’ingresso in politica di Berlusconi?
Francamente ci sembra evento modesto e precario. L’avvento di una nuova
maggioranza? Ma questo, in una democrazia, lungi dal proporsi come evento
straordinario è un evento fisiologico, così come lo è la
defenestrazione e l’arresto di ladroni di Stato. La legge elettorale
maggioritaria? Si tratta di legge ordinaria che mai potrebbe incidere su
legge costituzionale, e tanto meno sulla Legge fondamentale della
Repubblica. Semmai potrà portare a quegli aggiustamenti, ex art. 138 Cost.,
che ripristinino quelle garanzie delle minoranze, che sono state
mortificate un po’ dal nuovo sistema elettorale e un po’ dall’avidità
di potere dei vincitori.
La conclusione è che, specie in questo periodo di generale
discordia tra le forze politiche, pensare ad una nuova Costituzione è
addirittura improponibile.
Ma poi perché dovremmo ricorrere a questo estremo rimedio? Per
introdurre il federalismo che spezzetta l’Italia o il Presidenzialismo?
Del primo abbiamo già detto a sufficienza, vediamo allora se e quali
vantaggi potrebbe trarre l’Italia dal presidenzialismo.
Premesso che la stabilità governativa, che tanto andiamo cercando,
la si può ottenere, da una parte, correggendo il sistema elettorale e,
dall’altra, pensando correggendo il sistema elettorale e, dall’altra
pensando a un’Istituzione di Cancellierato alla tedesca o di Premier
all’inglese: il tutto realizzabile ex art. 138 Cost., è da escludere
che il presidenzialismo possa arrecarci maggiori vantaggi: anzi !
Il Presidenzialismo può essere preferibile allo stato nascente,
per quegli Stati che, come gli U.S.A., originandosi da etnie, religioni,
costumi, del tutto diversi, conservano nel federalismo integrale la loro
sostanziale autonomia, e la correggono, a fini unitari, in un
presidenzialismo forte che, coordinando le autentiche autonomie statali,
le indirizza colla politica unitaria del Presidente ai fini propri
dell’Unione. Tant’è vero che dove questo non è, dove gli Stati
federati provengono da antiche tradizioni, come nella Germania democratica
o nella Svizzera, non si è mai sentito bisogno di un governo
presidenziale.
In realtà, la tradizione del liberalismo europeo che ha creato le
democrazie è assolutamente parlamentare: non esiste in Europa un solo
Stato presidenzialista, se non quella specie di pseudo
semipresidenzialismo che è la Francia di De Gaulle: la quale, però,
benché così chiamata, è in realtà una Repubblica a sua volta
parlamentare come le altre, salvo un certo condominio al governo del Capo
dello Stato e del Primo ministro, che la rende più a tendenza
presidenzialista o a regime alterno.
Ma i danni che questa ibrida forma di governo ha creato finora in
Francia sono stati ampiamente messi in luce dal costituzionalista francese
che più si va occupando di questi problemi, Benoit Janneau: il quale ha
tenuto in proposito in Italia, all’Università “La Sapienza” di
Roma, nel luglio 1991, un’importante conferenza, che “La Sapienza”
ha tradotto e pubblicato. Non è certo questa la sede per commentare
l’intero documento, che chiunque può consultare, ma ci limitiamo a
riportarne le conclusioni.
Secondo Janneau, dopo un primo slancio iniziale, il Presidente,
aiutato da talune norme costituzionali, riesce in breve a confiscare tutti
i poteri del Primo Ministro, che può licenziare ad libitum, ed avendo poi
nelle sue mani tutto l’apparato amministrativo – Difesa compreso -, le
cui nomine e i cui avanzamenti dipendono esclusivamente da lui, riesce in
breve – come vi è riuscito Mitterand – ad impadronirsi dello Stato al
punto da ridurre i ministri ad una specie di Corte prona ai voleri del
Capo, e talvolta anche ai suoi capricci: sì da potersi definire quella
situazione come quella di un “Consolato” a carattere strettamente
personale.
In particolare, grande e pericolosa l’influenza esercitata sulla
magistratura, che solo dalla nuova recente legge riceve un’autentica
indipendenza, anche per le modifiche che subirà il C.S.M.. Finora, però,
attraverso il Ministro della Giustizia che di fatto presiede il governo
dei magistrati, illecite e gravi interferenze si sono verificate, come
quella, ben nota, con la quale si è bloccata l’indagine in corso nei
confronti del Ministro per gli illeciti compiuti in occasione del
finanziamento della campagna elettorale dello stesso Mitterand.
La conferenza di Janneau si conclude con un ammonimento agli
italiani: non tentate di imitare ciò che noi stiamo necessariamente per
cambiare, perché questa situazione non solo manda in tilt il sistema
costituzionale, ma anche i circuiti politici. E, del resto, la riprova
l’ha data lo stesso Mitterand col suo tentativo di far passare una legge
(proprio nel momento in cui prevedibilmente doveva lasciare il potere agli
avversari politici), mediante cui restituiva al Primo Ministro tutti i
poteri, eliminando quegli strumenti normativi che ne rendevano possibile
la confisca. Evidentemente il bravo Presidente non intendeva consegnare
agli avversari i poteri che hanno consentito a lui il “Consolato”.
Insomma, interferenze, inghippi, trappole varie, in Italia non
mancano, e non sembra proprio il caso di andarcene a cercare di nuove
adottando sistemi che, in definitiva, sono estranei al nostro costume. Una
Tangentopoli, del resto, è scoppiata anche in Francia, sicché non so
quali miracoli dovremmo aspettarci da questa nuova forma di governo.
Ribadito, perciò, che la tradizione liberale italiana è per una
repubblica parlamentare, esaminiamo, tuttavia, anche il sistema
costituzionale degli Stati Unisti, considerato che molti ad esso guardano
con interesse, auspicando che possa essere trapiantato in Italia, così
come si è fatto per molti Istituti del processo penale: vedi progetto
presentato dalla Convenzione per la riforma liberale.
Abbiamo già indicato le ragioni che, rendendo indispensabile il
federalismo per consentire la nascita di uno Stato unitario nel Nord
America, hanno favorito ad un tempo la necessità di uno Stato
presidenzialista per il coordinamento, a livello dell’Unione, delle
finalità d’interesse comune, e cioè federali; così superando i
particolarismi campanilistici di Stati fra loro diversissimi per etnia,
cultura ed economia, spesso anzi in polemico contrasto. Come quello,
divenuto poi drammatico, fra Stati del Nord e Stati del Sud, fino al punto
di generare una vera e propria guerra civile di secessione.
Un’origine, dunque, del tutto particolare, che non avendo alcuna
analogia colla cultura risorgimentale che ha portato da noi alla nascita
di uno Stato unitario in condizioni storiche del tutto diverse, non
giustificherebbe il trapianto presso di noi di quel sistema
costituzionale.
Ma c’è di più. In Europa il Presidente della Repubblica è Capo
dello Stato; con poteri non tutti uniformi nei vari Stati, ma nella
sostanza – salvo quanto si è detto per la Francia – con poteri che lo
pongono al di sopra delle parti politiche e sociali, perché gli assegnano
funzioni di “garante” della Costituzione e di rappresentante
dell’unità della nazione. Poteri, insomma, per i quali “presiede”
la Repubblica ma non governa, è non può assumere responsabilità di
governo. Al punto che chiunque quelle responsabilità arbitrariamente gli
attribuisca risponde di un delitto contro l’ordine costituzionale.
Ebbene, il sistema costituzionale degli Stati Uniti d’America è
del tutto diverso, perché il Presidente della Repubblica è il Capo
dell’Esecutivo ma non è Capo dello Stato; in altri termini governa, e
con amplissimi poteri perché in realtà l’Esecutivo è tutto nella sua
persona: i Capi dei vari Dicasteri hanno, infatti, una debole consistenza
costituzionale, trattandosi di persone di sua assoluta fiducia, che egli
nomina, revoca e sostituisce in piena discrezione. Ma non possiede né la
dignità né i poteri di un Capo di Stato.
Ciò fu detto in modo esplicito in una delle fondamentali
dichiarazioni della Convenzione di Filadelfia che così disponeva: “Il
Presidente è il Capo dell’Esecutivo, ma non è il re. Il popolo è il
re”! Non c’è dubbio che questa affermazione, di carattere piuttosto
giacobino, tragga origine dallo spirito della guerra d’Indipendenza
allora in atto, e dal livore che i coloni ribelli portavano al sovrano, al
suo esercito, e ai suoi governatori, che consideravano causa dello
sfruttamento che subivano e di tutti i guai che ne derivano. Ma, comunque
sia, è certo anche che non si è trattato di un principio platonico di
massima, rimasto senza virtuali conseguenze, perché invece esso si è
tramandato perentorio nella pubblicistica statunitense fino ai nostri
giorni, sicché è tuttora vigente ed applicato dalla manualistica
scientifica di quel Paese. E i Presidenti ne furono sempre consapevoli e
rassegnati; Hamilton e Madison hanno sottolineato in “Il Federalista”
che la sovranità del popolare è l’unica fonte del potere pubblico.
Soltanto Franklin Delano Rooswelt si oppose vivacemente a subire in Europa
la mortificazione di essere considerato Capo di Governo ma non di Stato.
Sicché intraprese una lunga polemica con Taft, allora Presidente della
Corte Suprema federale che – com’è noto – negli U.S.A. esercita
anche poteri e funzioni della nostra Corte Costituzionale. Ma Taft tenne
fermo, e alla fine si arrivò al compromesso di considerarlo altresì come
“simbolo dell’unità dello Stato”, che è contrassegno delle
monarchie e delle presidenze europee. Ciononostante, sul piano della
prassi, da Rooswelt in poi, ad evitare incidenti diplomativi, al
Presidente degli Stati Uniti d’America si dà in Europa
“trattamento” da Capo di Stato.
Dunque, né per origini né per natura giuridico-costituzionale il
presidenzialismo statunitense è trapiantabile sic et simpliciter nella
nostra tradizione, senza determinare gravi perplessità. In realtà, poi,
s’è visto che dove il trapianto è stato eseguito integralmente, come
nell’America latina, i risultati sono stati disastrosi. È accaduto che,
se non è stato lo stesso Presidente a farsi Dittatore, hanno provveduto i
militari ad instaurare Dittature anche più sanguinose con i loro
frequenti colpi di Stato, con i quali si destituivano i Presidenti eletti,
quando non si arrestavano si uccidevano. Le conseguenze sono state
gravissime, perché anche nei paesi più ricchi, come il Brasile e
l’Argentina, non funzionando i principi democratici, imperversano
miseria, corruzione e malattie, mentre la ricchezza nazionale è nelle
mani di una diecina di famiglie che detengono tutto l’autentico potere.
Qualche segno di cambiamento, almeno formale, si è avuto nei tempi
più recenti: ma la sostanza perniciosa di cui s’è detto sembra ancora
dominare l’economia di quei Paesi.
D’altra parte, non è a credere che, sul piano del funzionamento
delle Istituzioni, nel costituzionalismo statunitense siano tutte rose e
fiori. Sul punto basterebbe richiamare gli acuti rilievi di Giovanni
Sartori per rendersi conto delle difficoltà spesso gravi che agitano il
governo degli Stati Uniti (G. Sartori , Seconda Repubblica? Sì, ma bene,
Rizzoli, Milano, 1992, p.32 e s.). Il sistema costituzionale statunitense
si fonda sulla rigorosa “separazione dei poteri” che avrebbe fatto la
gioia del Signor Montesquieu.
Il Presidente governa e il Congresso (Parlamento) controlla: e fino
a quando la maggioranza che ha eletto il Presidente detiene anche nel
Congresso la maggioranza dei seggi, il sistema funziona splendidamente.
Perché - si noti – il
principio della separazione dei poteri è sacrosanto, ma nella realtà
poi, se il governo deve fuoruscire dall’area degli atti amministrativi
perché ha bisogno del supporto di una norma di legge, il Congresso –
che è il legislatore – finisce per rendersi partecipe dell’attività
di governo legiferando secondo le richieste del Presidente.
Sartori chiama questa situazione della “maggioranza indivisa”,
che peraltro presuppone anche il bipolarismo netto di maggioranza e
opposizione (una coalizione di maggioranza potrebbe creare difficoltà
nell’emanazione delle singole leggi).
Ebbene, questa felice situazione (se si eccettua il periodo della
crisi del 1929) si è protratta su per giù fino alla metà di questo
secolo (1954), fino alla Presidenza Eisenhauer: in buona sostanza fino a
quando elezioni presidenziali ed elezioni del Congresso si sono svolte
contemporaneamente. Ma da quando i tempi delle due elezioni non hanno più
coinciso, molto spesso il Presidente non ha ottenuto nel Congresso la
maggioranza che lo aveva eletto, ed allora il sistema e andato in tilt:
perché in più occasioni il Congresso non legiferava secondo le
intenzioni del Presidente e questi vedeva messo in difficoltà il suo
programma di governo. Certo, poteva mettere il “veto” alla legge
votata dal Congresso, ma questo comunque non aiutava la realizzazione del
programma di governo: e poi, se il Congresso rivotava la legge, il veto
non aveva più effetto.
Questa situazione, che Sartori chiama di “maggioranza divisa”
porterebbe in breve il sistema a bloccarsi irrimediabilmente. Per fortuna,
soccorre l’indisciplina di partito. Negli U.S.A. non esiste la ferrea
disciplina che si esige da noi: deputati e senatori possiedono una certa
libertà di coscienza, che è molto di più del “senza vincolo di
mandato” della nostra Costituzione: ed è questa ampia libertà che
salva il sistema in quanto consente al Presidente di guadagnare
nell’opposizione i voti che gli mancano,… convincendo in qualche modo
gli avversari della necessità di quella certa legge nell’interesse del
Paese, e non soltanto della sua parte.
Si aggiunga che – come dice Sartori – “gli Stati Uniti
fruiscono pur sempre della rendita di due secoli di avviamento, di
successo e di mestiere” (op. cit., p. 33), e che, per di più, la
politica americana si distingue per una flessibilità pragmatica che bene
si adatta a siffatte situazioni.
E tuttavia le difficoltà ci sono e le crisi non sono mancate in
questa seconda metà del secolo.
Ebbene, se si riflette che in Italia, non solo non esiste
bipolarismo, ma tuttora, nonostante l’adottato maggioritario
(temperato), esiste invece notevole frammentazione partitica e labilità
delle coalizioni – come s’è visto anche di recente -, il
presidenzialismo puro di tipo statunitense avrebbe scarsissima possibilità
di funzionamento.
Del resto, poi, se si guarda alla situazione generale
dell’economia, dell’ordine pubblico e della socialità, non è che
quel sistema costituzionale abbia ottenuto grandi risultati che noi si
debba invidiare.
Fatte le debite proporzioni col gigante, l’economia è spesso in
difficoltà, la disoccupazione è notevole, e il dollaro spesso è in
affanno. Durante la recente crisi dell’industria automobilistica, se
Torino piangeva, Detroit non rideva.
La criminalità imperversa in misura, anche proporzionalmente, di
gran lunga superiore alla nostra, sia quella organizzata (tanto di tipo
mafioso che comune), sia quella microcriminalità che rende insicure le
strade, in certi quartieri anche di giorno. La questione sociale non è
nemmeno posta, e quella razziale è tuttora irrisolta, come dimostrano i
gravi episodi di sangue e di distruzione che di tanto in tanto si
ripresentano.
Ma allora perché dovremo
adottare un sistema che ci è estraneo e che, a quanto pare, non
porterebbe alcun rimedio a quegli stessi mali che affliggono il nostro
paese?
Apportiamo alla nostra Costituzione quegli aggiustamenti che il potere di “revisione” ci consente senza stravolgimenti, ma poi ricostruiamo il sistema politico-istituzionale sulla base dei principi costituzionali che il mondo c’invidia, e che ci hanno consentito di attraversare senza perire le grandi bufere di un secolo inquieto. |
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