inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001

T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I. ord. 5 gennaio 2001, n. 21 
Installazione di impianto di telefonia mobile - Concessione edilizia - Difetto di istruttoria in relazione al potenziale inquinamento elettromagnetico conseguente alla sommatoria degli impianti insistenti sul medesimo traliccio

(Omissis)

Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della concessione edilizia 15/11/2000, n. 13/00, avente ad oggetto costruzione di impianto ripetitore radiomobile costituito da due antenne ed apparati accessori in località Cheilini; nonché per il risarcimento del danno arrecato ai ricorrenti dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA
Udito il relatore Consigliere ROBERTO PUPILELLA e uditi, altresì, gli Avv.ti MASSA e INGICCO per le parti costituite;
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Atteso che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente, avuto riguardo al fatto che ad un primo esame in base allo stato degli atti, risulta consistente il prescritto "fumus boni juris" quanto meno per i profili di censura dedotti con riferimento al difetto di istruttoria in relazione al potenziale inquinamento elettromagnetico conseguente alla sommatoria degli impianti insistenti sul medesimo traliccio.
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Genova, 5 gennaio 2001.
Il Presidente (R. Vivenzio)
L'Estensore (R. Pupilella)
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositata il 5.1.2001.
Il Segretario Generale (Eugenio Marcenaro)