inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2002

TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. III, ord.za 14.09.2001, N. 1848 Inquinamento elettromagnetico - Art. 8 della L. n. 36/2001 - Competenza dei Comuni a modificare i limiti di emissione previsti dalla normativa statale - Non sussiste

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REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ III^, ADUNATO IN CAMERA DI CONSIGLIO CON L'INTERVENTO DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott. Vincenzo Zingales - Presidente -
Dott. Salvatore Schillaci - Consigliere
Dott. Daniele Burzichelli - Referendario, rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione avanzata con il ricorso n. 3119/2001, proposto dal legale rappresentante di TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti *** e ***, presso cui è domiciliata;
contro
Il Comune di Enna, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv.***, domiciliato presso la segreteria del Tribunale;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi i difensori delle parti all'udienza del 12/11/2001, come da relativo verbale;
Visto l'art.21 legge n°1034/1971;
Ritenuto quanto segue:
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, dovendo condividersi le motivazioni di cui alla sentenza n°6406/2001 del TAR Lazio, II sezione, in cui si evidenzia che anche secondo il testo dell'art.8 legge n°36/2001, non rientra nella competenza dei Comuni la fissazione di limiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina statale.
Deve, inoltre, ritenersi che il provvedimento impugnato cagioni alla ricorrente un grave pregiudizio, in quanto la sua immediata esecuzione finisce per compromettere, in buona sostanza, la sua principale iniziativa imprenditoriale nella zona in questione. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania:
1) accoglie la domanda cautelare e sospende il provvedimento impugnato; 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 14.9.2001
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli Vincenzo Zingales 

Depositata in Segreteria il 28/09/2001