inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2003

Ministero della Giustizia, Disegno di legge «Riforma del Codice penale» predisposto dalla Commissione ministeriale di studio per la riforma del Codice penale e illustrato alla stampa il 14 gennaio 2003

 

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Titolo I
Modifiche al codice penale



Articolo 1
L'articolo 241 del Cp è sostituito dal seguente: «(Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

Articolo 2
L'articolo 272 del Cp è sostituito dal seguente: «(Propaganda sovversiva o antinazionale). Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la in saturazione violente della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Articolo 3
L'articolo 283 Cp è sostituito dal seguente: «(Attentato contro la costituzione dello Stato). Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque».

Articolo 4
L'articolo 290 del Cp è sostituito dal seguente: «(Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano).
Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione del comma 1 si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione europea o delle sue istituzioni».

Articolo 5
L'articolo 293 del Cp è sostituito dal seguente: «(Circostanza aggravante). Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero».

Articolo 6
L'articolo 299 del Cp è sostituito dal seguente: «(Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno stato estero). Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su un altro emblema di uno stato estero, usati in conformità del diritto interno dello stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi ai tre anni».

Articolo 7
Sono abrogati gli articoli 279, 291, 292, 292bis, 654, 655, 656 e 661 del Cp.
Nell'articolo 658 del Cp, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila».

Titolo II
Depenalizzazione
Capo I
Depenalizzazione di contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale
Articolo 8
Modifica dell'articolo 650 del Cp in tema di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Nell'articolo 650 del Cp le parole da "è punito" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 450».

Articolo 9
Modifica dell'articolo 651 del Cp in tema di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Nell'articolo 651 del Cp le parole da «è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (?206)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 300».

Articolo 10
Modifica dell'articolo 656 del Cp in tema di pubblicazioni o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.
Nell'articolo 656 del Cp le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000 (? 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 450».

Articolo 11
Modifica dell'articolo 659 del Cp in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Nell'articolo 659 comma 1 del Cp le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila (? 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 450»; nel comma 2 le parole «si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione (da ? 103 a ? 516)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 300».

Articolo 12
Modifica dell'articolo 661 del Cp in tema di abuso della credulità popolare. Nell'articolo 661 del Cp le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni (? 1032)» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da ? 600 a ? 1200».

Articolo 13
Modifica dell'articolo 668 del Cp in tema di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Nell'articolo 668 comma 1 del Cp le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila (? 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 300»; nel comma 2 le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; nel comma 3 le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 450».

Articolo 14
Modifica dell'articolo 682 del Cp in tema di ingresso abusivo in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. Nell'articolo 682 del Cp le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire centomila a seicentomila (da ? 51 a ? 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da ? 300 a ? 450».

Articolo 15
Modifica dell'articolo 723 del Cp in tema di esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo. Nell'articolo 723 comma 1 del Cp le parole «è punito con l'ammenda da lire diecimila a duecentomila (da ? 5 a ? 103)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 300»; nel comma 2 le parole «si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione (da ? 51 a ? 516)» sono sostituite d dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ? 300 a ? 650 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi».

Articolo 16
Modifica dell'articolo 726 del Cp in tema di atti contrari alla pubblica decenza. Nell'articolo 726 del Cp le parole «è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila (da ? 10 a ? 206)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di ? 300».

Articolo 17
Abrogazione degli articoli 652, 653 e 655 del Cp. Gli articoli 652, 653 e 655 del Pc sono abrogati.

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Ministero della Giustizia
Bozza della relazione illustrativa al disegno di legge «Riforma del Cp»
predisposto dalla Commissione ministeriale di studio per la riforma del Cp
e illustrato alla stampa il 14 gennaio 2003

 

Depenalizzazione di contravvenzioni previste dal Libro terzo del Cp
Modifica dell'articolo 650 del Cp in tema di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
L'articolo 650 del Cp sanzionava penalmente chiunque non osservasse un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico o d'igiene, integrando una classica ipotesi di norma penale in bianco a carattere sussidiario, in cui la genericità del precetto doveva necessariamente essere specificata da atti normativi di grado inferiore.
Ritenuta comunque conforme al principio di legalità ed ai suoi corollari, la contravvenzione determinava un generalizzato ricorso alla sanzione penale in tutti i casi in cui la violazione di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza, d'ordine pubblico o di igiene non trovasse una sua specifica sanzione, anche non penale, in altra norma di legge.
La modifica, prevede una clausola di salvezza ( se il fatto non costituisce reato ) per quei casi in cui l'inosservanza sia, comunque, specificamente prevista come reato da altra norma.
Modifica dell'articolo 651 del Cp in tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
L'articolo 651 del Cp sanzionava penalmente chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni,  rifiutasse di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali.
Modifica dell'articolo 656 del Cp in tema di pubblicazioni o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.
L'articolo 656 del Cp sanzionava penalmente chiunque pubblicasse o diffondesse notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali potesse essere turbato l'ordine pubblico.
Modifica dell'articolo 659 del Cp in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
L'articolo 659 comma 1 del Cp sanzionava penalmente chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbasse le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
L'articolo 659 comma 2 del Cp sanzionava penalmente chi esercitasse una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Modifica dell'articolo 661 del Cp in tema di abuso della credulità popolare.
L'articolo 661 del Cp sanzionava penalmente chiunque, pubblicamente, cercasse con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare
Modifica dell'articolo 668 del Cp in tema di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
L'articolo 668 comma 1 del Cp sanzionava penalmente chiunque, in assenza di previa comunicazione all'Autorità, recitasse in pubblico drammi o altre opere, ovvero desse in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere.
Alla stessa pena soggiaceva ( comma 2 ) chi avesse fatto rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.
Nell'ipotesi in cui il fatto fosse commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva erano applicate congiuntamente ( comma 3 ).
Modifica dell'articolo 682 del Cp in tema di ingresso abusivo in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.
L'articolo 682 del Cp sanzionava penalmente chiunque si introducesse in luoghi nei quali l'accesso fosse vietato nell'interesse militare dello Stato.
La modifica prevede una clausola di salvezza ( se il fatto non costituisce reato ) per quei casi in cui l'inosservanza sia specificamente prevista come reato da altra norma.
Modifica dell'articolo 723 del Cp in tema di esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.
L'articolo 723 comma 1 del Cp sanzionava penalmente chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollerava che vi si facessero  giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità.
L'articolo 723 comma 2 del Cp prevedeva la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire centomila a un milione nei casi previsti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719 ( poste rilevanti impegnate nel giuoco, partecipazione al giuoco di minori ).
L'articolo 723 comma 3 sanzionava penalmente anche chi fosse colto mentre prendeva parte al giuoco.
Modifica dell'articolo 726 del Cp in tema di atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
L'articolo 726 comma 1 del Cp sanzionava penalmente chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compisse atti contrari alla pubblica decenza.
L'articolo 726 comma 2 del Cp sanzionava con la pena dell'ammenda chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usasse linguaggio contrario alla pubblica decenza.
Abrogazione degli articoli 652, 653 e 655 del Cp.
L'articolo 652 comma 1 del Cp (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto) sanzionava penalmente chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiutasse, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli fossero richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio
L'articolo 652 comma 1 del Cp sanzionava penalmente chi, ricorrendo il medesimo caso, desse informazioni o indicazioni mendaci.
L'articolo 653 del Cp (Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati ) sanzionava penalmente chiunque, senza autorizzazione, formasse un corpo armato non diretto a commettere reati.
L'articolo 655 del Cp ( Radunata sediziosa ) sanzionava penalmente, per il solo fatto della partecipazione, chiunque facesse parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone, prevedendo al comma 2 la pena dell'arresto non inferiore a sei mesi se chi facesse parte della radunata fosse armato.
Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
Modifiche al Dpr 380/01 recante il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
Il Dpr 380/01 sanzionava penalmente, nei commi 1 e 2 dell'articolo 73, la condotta del direttore dei lavori che non avesse ottemperato alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 (Documenti in cantiere ) o che avesse omesso o ritardato la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6 (relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi ).
Al comma 7 dell'articolo 82 sanzionava penalmente il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, delle difformità tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate.
All'articolo 95 sanzionava penalmente chiunque violasse le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83.
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 275/01 in tema di riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette.
L'articolo 5 del decreto legislativo 275/01 sanzionava penalmente la condotta di chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (Cee) 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introducesse nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/Ce della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introducesse nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/Ce della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni..
Modifica dell'articolo 17 della legge 152/01 recante la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 152/01 sanzionava penalmente la condotta di chi, violando il divieto fatto dalla legge ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7 (lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa), usurpava le funzioni attribuite dalla stessa legge agli istituti di patronato e di assistenza sociale per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 285/98 recante l'attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
L'articolo 13 del decreto legislativo 285/98 sanzionava penalmente la condotta di chiunque immetteva sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3 della stessa legge.
Modifica dell'articolo 10 della legge 196/97 in tema di promozione dell'occupazione.
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997 sanzionava penalmente la condotta di chi esigesse o comunque percepisse compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo.
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 89/1997 recante l'attuazione del regolamento Ce n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di beni a duplice uso.
L'articolo 7 del decreto legislativo 89/1997 sanzionava penalmente nel comma 4 la condotta dell'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione che non avesse fornito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, al Ministero del commercio con l'estero le prescritte informazioni e nel comma 5 l'esportatore che avesse omesso di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 6, comma 1, ovvero che non li avesse conservati per i tre anni successivi alle esportazioni.
Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 52/1997 recante l'attuazione della direttiva 92/32/Cee concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
L'articolo 36 del decreto legislativo 52/1997 sanzionava penalmente nel comma 1 chiunque immettesse nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione, stabilendo che nei casi di maggiore gravità si applicasse anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.
Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 44/1997 recante l'attuazione della direttiva 93/39/Cee in tema di medicinali.
Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 44/1997 sanzionava penalmente il responsabile dell'immissione in commercio di specialità medicinali che violasse l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 4, ( obbligo di registrare tutti i casi di presunte reazioni avverse gravi segnalate dal personale sanitario e a notificarli, entro tre giorni per quelle gravi ed entro sei giorni per le altre, alle unità sanitarie locali competenti per il territorio, per l'ulteriore inoltro al Ministero della sanità-Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ), nonché i medici, i farmacisti, i sanitari ed i legali rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle direzioni sanitarie che violassero l'obbligo di segnalazione delle reazioni avverse di cui all'articolo 4 ( obbligo di segnalare ogni presunta reazione avversa, della quale siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività professionale ).
Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 7/1997 recante il recepimento della direttiva 93/15/Cee in tema di armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 7/1997 sanzionava penalmente il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che violasse l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 ( obbligo di conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame "Ce del tipo", delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, oltre la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E) ). 
Modifica dell'articolo 9 della legge 108/96 in tema di usura.
Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 108/96 sanzionava penalmente chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizzasse una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.
La modifica prevede una clausola di salvezza ( se il fatto non costituisce reato ) per quei casi in cui la condotta, comunque, integri altra fattispecie di reato.
Modifica dell'articolo 36 della legge 675/96 in tema di  tutela  del trattamento dei dati personali.
L'articolo 36 della legge 675/96 sanzionava penalmente chiunque, essendovi tenuto, omettesse di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della stessa legge ( misure minime di sicurezza ).
Modifiche al decreto legislativo 230/95 recante l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
L'articolo 136 comma 1 del decreto legislativo 230/95 sanzionava penalmente chiunque violasse gli obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia,di comunicazione e di tenuta della contabilità di cui al capo V.
L'articolo 136 comma 2 del decreto legislativo 230/95 sanzionava penalmente chiunque violasse le particolari prescrizioni di cui all'articolo 18bis, comma 1 e all'articolo 21 comma 1
L'articolo 137 comma 6 del decreto legislativo 230/95 sanzionava penalmente chiunque violasse gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2.
L'articolo 140 comma 1 del decreto legislativo 230/95 sanzionava penalmente chiunque violasse le disposizioni di cui agli articoli 98, 99, 102, 103 e 108,  prevedendo un inasprimento di pena nei casi di grave o continuato superamento dei limiti di cui all'articolo 96.
L'articolo 140 comma 2 e 3 del decreto legislativo 230/95 sanzionava penalmente l'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo di cui all'articolo 100 e di cui all'articolo 101.
L'articolo 140 comma 4 del decreto legislativo 230/95 sanzionava penalmente chiunque violasse le disposizioni di cui agli articoli 107, 111, commi 6 e 9, e 113.
L'articolo 142 del decreto legislativo 230/95 sanzionava penalmente chiunque violasse l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 154, comma 3, o contravvenisse all'articolo 157, commi 1 e 2.
Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 115/95 recante l'attuazione della direttiva 92/59/Cee relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 115/95 sanzionava penalmente il produttore che immettesse sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottemperasse ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 3, lettere d), f), g) e h),.
La modifica prevede una clausola di salvezza (se il fatto non costituisce reato) per quei casi in cui la condotta, comunque, integri altra fattispecie di reato.
Modifica dell'articolo 3 della legge 549/93 in tema di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.
Il comma 6 dell'articolo 3 legge 549/93 sanzionava penalmente chiunque violasse le disposizioni, previste dalla medesima norma, in tema di produzione, utilizzazione,  commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze lesive di cui alle tabelle A e B allegate alla detta legge.
Modifica dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 124/93 in tema di forme pensionistiche complementari.
Il comma 2 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 124/93 sanzionava penalmente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che fornissero alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi.
La modifica prevede una clausola di salvezza ( se il fatto non costituisce reato ) per quei casi in cui la condotta, comunque, integri altra fattispecie di reato.
Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 538/92 recante l'attuazione della direttiva 92/25/Cee riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.
Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 538/92 sanzionava penalmente il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che iniziasse l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, ovvero la proseguisse malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa.
Modifica dell'articolo 9 della legge 175/92 in tema di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 175/92 sanziona penalmente la violazione del divieto, contenuto nel comma 2 dello stesso articolo, di commercio e fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1 (attrezzature tecniche e strumentali ), nei confronti di coloro che non dimostrassero di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
La modifica prevede una clausola di salvezza per quei casi in cui la condotta, comunque, integri altra fattispecie di reato.
Modifica dell'articolo 24 della legge 104/92 in tema di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
L'articolo 24, comma 7, della legge 104/92 sanziona penalmente il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, per il caso che le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, fossero dichiarate, per le difformità tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,  inabitabili e inagibili.
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 97/1992 recante l'attuazione della direttiva 87/219/Cee, relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
L'articolo 3 del decreto legislativo 97/1992 sanzionava penalmente chiunque utilizzasse in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nell'articolo 1.
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 74/1992 recante l'attuazione della direttiva 84/450/Cee in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. 
Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 74/1992 sanziona penalmente l'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso.
Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 507/92 recante l'attuazione della direttiva 90/385/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
L'articolo 10 del decreto legislativo 507/92 sanziona penalmente, nel comma 1, chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici attivi impiantabili privi di marcatura Ce di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità, nel comma 2, il fabbricante o il suo mandatario che appone indebitamente la marcatura Ce di conformità.
Modifiche alla legge 157/92 in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma.
L'articolo 30 della legge 11 febbraio 157/92 sanziona penalmente :
a) chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) chi esercita l'uccellagione;
f) chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami ;
i) chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge.
Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 178/91 recante il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali.
L'articolo 23 del decreto legislativo 178/91 attualmente stabilisce :
1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizi l'attività di fabbricazione di specialità senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni. Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza del direttore tecnico o l'accertata inefficienza delle attrezzature essenziali per la produzione e il controllo delle specialità medicinali.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano altresì a chi importa medicinali senza munirsi dell'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 6 o non effettua o non fa effettuare i controlli di qualità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. Chiunque mette in commercio specialità medicinali per le quali l'autorizzazione di cui all'articolo 8 non sia stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o revocata, o specialità medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda da lire duemilioni a lire diecimilioni. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguardi esclusivamente gli eccipienti e non abbia rilevanza tossicologica.
4. Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali per le quali l'autorizzazione di cui all'articolo 8 non sia stata rilasciata o confermata, o specialità medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito con l'ammenda da lire ottocentomila a lire duemilioniquattrocentomila e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è dell'arresto da due a otto mesi, dell'ammenda da lire unmilioneseicentomila a lire quattromilioni e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguardi esclusivamente gli eccipienti e non abbia rilevanza tossicologica.
5. Le pene di cui ai commi 3, primo periodo, e 4, primo e secondo periodo, si applicano altresì in caso di violazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità ai sensi del comma 5 dell'articolo 14.
Modifica dell'articolo 5 del decreto legge 143/91 recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
L'articolo 5 del decreto legge 143/91 sanziona penalmente, nel comma 5, l'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, e nel comma 6 la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7.
Modifica dell'articolo 3 della legge 362/91 recante norme di riordino del settore farmaceutico.
L'articolo 3 della legge 362/91 sanziona penalmente chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione.
Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 313/91 recante l'attuazione della direttiva n. 88/378/Cee concernente la sicurezza dei giocattoli.
L'articolo 11 del decreto legislativo 313/91 sanziona penalmente, nel comma 1, chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura Ce (10), nel comma 2 il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura Ce (10).
Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo  311/91 recante l'attuazione delle direttive n. 87/404/Cee e n. 90/488/Cee in materia di recipienti semplici a pressione.
L'articolo 15 decreto legislativo 311/91 sanziona penalmente, nel comma 1, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone la marcatura Ce indebitamente, nel comma 3 chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura Ce  e delle iscrizioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3.
Modifica dell'articolo 16 della legge 20/1991 in tema di controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.  L'articolo 16, comma 2, della legge 20/1991 stabilisce :
l'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 1 riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.
Modifica dell'articolo 11 della legge 188/90 in tema di tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990 stabilisce :
L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni.
Modifica dell'articolo 17 della legge 107/90 in tema di attività trasfusionali relative al sangue umano.
I commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 107/90 stabiliscono :
3.Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini di lucro è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.
4. In caso di recidiva per i reati di cui ai commi 1 e 3, si applicano rispettivamente le pene della reclusione fino a quattro anni e dell'arresto fino a tre mesi.
Modifica dell'articolo 4 della legge 401/89 recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini.
L'articolo 4 della legge 401/89, nei commi 2 e 3, stabilisce :
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Modifica dell'articolo 2 bis del decreto legge 317/87 in tema di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps.
Il comma 2 dell'articolo 2bis del decreto legge 317/87 stabilisce :
I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Modifica dell'articolo 17 della legge 979/82 in tema di difesa del mare.
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 979/82 stabilisce :
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.
Modifica dell'articolo 5 della legge 576/82 recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 576/82 stabilisce :
Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'Isvap, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.
Modifica dell'articolo 18 della legge 528/82 in tema di  gioco del lotto.
L'articolo 18 della legge 528/82 stabilisce :
Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire1.000.000.
Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.
Modifica dell'articolo 3 della legge 375/82 recante la ratifica dell'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali.
L'articolo 3 della legge 375/82 stabilisce :
Ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme della legislazione nazionale relative all'installazione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazione:
1) il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, installa o esercisce stazioni di radiodiffusione idonee a trasmettere emissioni destinate o suscettibili d'essere ricevute, in tutto o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che determinano interferenze dannose ad un servizio di radiocomunicazioni espletato con l'autorizzazione di una delle Parti suddette in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila. Con la stessa pena è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana;
2) il cittadino che, sul territorio dello Stato o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, fuori dall'ipotesi di concorso nel precedente reato, compie, con la consapevolezza di collaborare alle attività previste nel n. 1), taluno degli atti indicati nel secondo comma è punito con l'arresto da quindici giorni a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila.
Sono considerati atti di collaborazione, ai sensi del comma precedente:
a) la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione;
b) la fornitura di quanto è necessario per il loro funzionamento;
c) la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti;
d) la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere, compresa la pubblicità;
e)  la fornitura di servizi di pubblicità in favore delle stazioni radiotrasmittenti previste dalla presente legge. Con le stesse pene è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana.
Con le stesse pene di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma è punito lo  straniero che commette taluno dei fatti ivi previsti sul territorio dello Stato o a bordo di navi o di qualsiasi altro mezzo navale od aereo battente bandiera italiana o comunque soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano.
Modifica dell'articolo 6 del Dpr 10 maggio 1982 n. 485 recante l'Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli
L'articolo 6 del Dpr 10 maggio 1982 n. 485 stabilisce :
Chiunque immette sul mercato benzina con tenore di piombo superiore al limite massimo consentito dalle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni e con l'arresto fino ad un anno.
Modifica dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1980 n. 488 recante il divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima.
L'articolo 2 della legge 24 luglio 1980 n. 488 stabilisce :
Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniere è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.
La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero.
Modifiche al Dpr 11 luglio 1980 n. 753 in tema di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
Il Dpr 11 luglio 1980 n. 753 sanziona penalmente numerose violazioni alle prescrizioni dettate dal testo in tema di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ( comma 3 dell'articolo 3 : chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi, comma 4 dell'articolo 4 :  chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi, comma 3 dell'articolo 19 : l'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici, della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi )
Modifica dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1977 n. 135 in tema di raccomandatario marittimo.
L'articolo 5 della legge 4 aprile 1977 n. 135 stabilisce :
Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.
La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.
Modifica dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110 in tema di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce :
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
Modifica dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130 in tema di   elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130 stabilisce :
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Modifiche al Dpr 29 marzo 1973 n. 156 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Il Dpr 29 marzo 1973 sanziona penalmente numerose violazioni alle prescrizioni dettate dal testo in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ( comma 4 dell'articolo 195 : chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni,  articolo 406 : chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave )
Modifica dell'articolo 20 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 in tema di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.
L'articolo 20 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 stabilisce :
Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato.
Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.
I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo (22/a).
Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, può presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinerà la somma da pagarsi nei limiti tra la metà del minimo e la metà del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del Cp.
I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo
Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.
Modifica dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica.
Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 stabilisce :
L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000.
Modifiche alla legge 21 novembre 1967 in tema di passaporti.
La legge 21 novembre 1967 n. 1185 stabilisce :
articolo 24
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.
La pena è dell'arresto fino a sei mesi o della ammenda da lire 75.000 a lire 900.000 se il passaporto era stato negato o ritirato.
La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire 150.000 a lire 1.500.000 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettera c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.
articolo 25
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.
Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 615 in tema di inquinamento atmosferico.
La legge 13 luglio 1966 n. 615 stabilisce :
nel comma 4 dell'articolo 9
Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.
nel comma 4 dell' articolo 10
Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 150.000.
nel comma 5 dell'articolo 10
Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 450.000.
nel comma 1 dell'articolo 14
Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 90.000 a lire 900.000
nel comma 3 dell'articolo 15
Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.
nel comma 4 dell'articolo 15
Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.
nell'articolo 18
Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire l0000 a lire 30.000.
nel comma 4 dell'articolo 20
Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 .
nel comma 5 dell'articolo 20
Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento
Nel comma 8 dell'articolo 20
Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro per la sanità; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento
Modifica dell'articolo 15 della legge 28 novembre 1965 n. 1329 in tema di acquisto di nuove macchine utensili.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 novembre 1965 n. 1329 stabilisce :
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 (3) o con l'arresto fino a tre mesi
Modifica dell'articolo 4 della legge 22 luglio 1961 n. 628 recante modifiche all'ordinamento del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il comma 7 dell'articolo 4 della legge 22 luglio 1961 n. 628 stabilisce :
Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione
Modifica dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1960 n. 623 in tema di produzione e commercio della margarina destinata all'industria alimentare.
L'articolo 5 della legge 16 giugno 1960 n. 623 stabilisce :
Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo articolo 6.
I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Modifica dell'articolo 92 del Dpr 16 maggio 1960 n. 570 recante il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
L'articolo 92 del Dpr 16 maggio n. 570 stabilisce:
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.
Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.
Modifica dell'articolo 3 del Dpr 4 agosto 1957 n. 918 recante l'approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini.
L'articolo 3 del Dpr 4 agosto 1957 n. 918 stabilisce :
Chiunque costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, è punito con l'ammenda fino a lire 10.000 e con l'arresto fino a tre mesi
Modifica dell'articolo 102 del Dpr 30 marzo 1957 n. 361 recante l'approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati.
L'articolo 102 del Dpr 30 marzo 1957 n. 361 stabilisce :
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000
Modifica dell'articolo 11 del Dpr 19 marzo 1955 n. 520 in tema di riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il comma 2 dell'articolo 11 del Dpr 19 marzo 1955 n. 520 stabilisce :
Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro
Modifica dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1951 n. 27 in tema di monopolio dei sali e dei tabacchi.
L'articolo 8 della legge 3 gennaio 1951 n. 27 stabilisce :
Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della L. 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 25.000.
È punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 5000 il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreché abbia per oggetto il tabacco.
L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.
Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.
Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264 in tema di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
Il comma 1 dell'articolo 27 delle legge 29 aprile 1949 n. 264 stabilisce :
Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.
Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 aprile 1948 n. 538 in tema di avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.
L'articolo 11 del decreto legislativo 15 aprile 1948 n. 538 stabilisce :
Contro i contravventori alle disposizioni del presente decreto si applica l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.
Modifica della legge 19 aprile 1925, n. 475 in tema di repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.
La legge 19 aprile 1925, n. 475 stabilisce :
Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.
In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. 22 gennaio 1947 n. 215 recante l'abrogazione del regio decreto 18 aprile 1940, n. 529 concernente il suggellamento da parte delle autorità italiane delle stazioni radio elettriche delle navi mercantili e da diporto nelle acque territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. 22 gennaio 1947 n. 215 stabilisce :
I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 e con l'arresto fino a un anno, separatamente o cumulativamente.
Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945 n. 82  recante il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il comma 2  dell'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945 n. 82 l stabilisce :
Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000.
Modifica dell'articolo 96 della legge 17 luglio 1942 n. 907 in tema di monopolio dei sali e tabacchi.
L'articolo 96 della legge 17 luglio 1942 n. 907 stabilisce :
Chiunque, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1500, se trattasi di sali; da lire 1.000 a lire 5.000 se trattasi di tabacchi.
Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.
Modifica dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1942 n. 625 recante provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo.
L'articolo 6 della legge 15 maggio 1942 stabilisce :
Le infrazioni alle disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 sono punite con l'ammenda fino a lire 2.000.000 (5) o con l'arresto fino a tre anni.
Modifica dell'articolo 171 quater della legge 22 aprile 1941 n. 633 in tema di diritto d'autore.
Il comma 1 dell'articolo 171 quater della legge 22 aprile 1941 n. 633 stabilisce :
Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (48) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma :
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] ;
f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Modifiche al regio decreto 18 agosto 1940 n. 1741 in tema di requisizioni.
Il regio decreto del 18 agosto 1940 n. 1741 stabilisce :
Articolo 89. Omessa custodia di cose requisite.
Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000 (37).
Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti suindicati.
Articolo 90. Omissione di denuncia o denuncia inesatta.
Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia preveduta dall'articolo 31 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a lire 1.000.000 .
Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a lire 400.000
Articolo 92. Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti.
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 1.000.000 .
Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire 60.000
Articolo 95. Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento.
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.
Articolo 97. Rifiuto di prestazione di servizi.
Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire 1.000.000 .
Si applica l'ammenda fino a lire 1.000.000 ai dirigenti, impiegati, lavoratori manuali che non ottemperano all'obbligo stabilito dagli articoli 15, ultimo comma e 25.
Articolo 98. Rifiuto di dare indicazioni.
Chiunque non ottempera all'obbligo preveduto dall'articolo 26, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 600.000.
Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 1.200.000 .
Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.
Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a lire 100.000
Articolo 99. Ipotesi di reati più gravi.
Le disposizioni di questo capo non si applicano qualora i fatti da esse preveduti costituiscano un più grave reato.
Modifica dell'articolo 27 ter del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127 recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
L'articolo 27 ter del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127 stabilisce :
Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio,depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 150.000 (11/b) o con l'arresto.
Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 150.000 (11/b) o con l'arresto.
Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno
Modifiche alla legge 13 luglio 1939 n. 1154 in tema di requisizione del naviglio mercantile.
La legge 13 luglio 1939 stabilisce :
Articolo 49. Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza.
Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle comunicazioni, a norma degli artt. 6 e 7, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 400.000 .
Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a lire 400.000 (20/a).
Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 12, il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000
Articolo 51. Alterazione di nave o galleggiante requisiti.
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 1.000.000 (18).
Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire 200.000
Articolo 54. Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano.
È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000 (18), l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
1 non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
2 nelle condizioni prevedute dal numero precedente, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;
3 non ottempera all'ordine dell'autorità competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
4 non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Articolo 55. Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal Regio commissario o dal comandante militare.
Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal Regio commissario o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli artt. 20, 21 e 22 della presente legge, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000
Articolo 56. Applicazione di sanzioni penali più gravi.
Le disposizioni degli articoli da 49 a 55 non si applicano, qualora i fatti da esso preveduti costituiscano un più grave reato.
Modifica dell'articolo 90 della legge 16 giugno 1939 n. 1045 in tema di condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi.
L'articolo 90 della legge 16 giugno 1939  n. 1045 stabilisce :
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole è punito con l'ammenda non inferiore a lire 100.000 né superiore a lire 2.000.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave .
In caso di condanna del capitano o d'altra persona dell'equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.
Modifica dell'articolo 14 del regio decreto legge 29 maggio 1937 n. 1768 in tema di riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.
L'articolo 14 del regio decreto legge 29 maggio 1937 n. 1768 stabilisce :
Le contravvenzioni alle norme del presente decreto ed alle norme di attuazione, da parte del datore di lavoro o dei suoi incaricati, sono punite con ammenda da lire 10 a lire 20 per ogni persona cui si riferisce la contravvenzione.
Modifiche al regio decreto legge 20 maggio 1935 n. 1310 in tema di produzione e commercio dei tubi di vetro neutro.
Il regio decreto legge del 20 maggio 1935 n. 1310 stabilisce :
Articolo 12. Chiunque abbia importato dall'estero, fabbrichi, venda o detenga per la vendita, con la denominazione di «vetro neutro» o comunque, designandoli come tali, ovvero contraddistingua nei modi indicati agli articoli 2 e 3 del presente decreto, fiale per iniezioni, ampolle o recipienti - siano essi vuoti o riempiti di medicinali - o tubi per fabbricare dette fiale, in vetro che, non possa essere denominato «vetro neutro», ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due mesi.
Articolo 13. I prodotti di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinato la confisca sono trasmessi, a cura della cancelleria della stessa autorità giudiziaria e quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, al prefetto, il quale ne ordina la distruzione o la destinazione ad altro uso, secondo le determinazioni che saranno adottate dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle corporazioni
Modifica dell'articolo 32 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il comma 3 dell'articolo 32 del regio decreto 18 maggio 1931 stabilisce:
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000
Modifica dell'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931 n. 234 in tema di impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati.
L'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931 stabilisce:
Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni.
In caso di recidiva la pena è aumentata fino alla metà.
Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale, degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.
Modifiche alla legge 24 luglio 1930 n. 1278 recante l'adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione.
La legge 24 luglio 1930 n. 1278 stabilisce:
Articolo 4. Chiunque, al fine di lucro procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorità competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinarne la confisca.
Articolo 6. Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicità, diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000
Articolo 10. Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette, a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la conclusione del contratto di trasporto è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 .
Qualora il fatto, anche senza fine di lucro, sia commesso da chi occupa un ufficio od un impiego in una impresa avente fra i suoi scopi il trasporto di emigranti od è comunque interessato in una di tali imprese, l'arresto non è inferiore ad un mese e l'ammenda a lire 100.000
Modifica dell'articolo 19 della legge 29 giugno 1929 n. 1366 in tema di produzione zootecnica.
L'articolo 19 della legge 29 giugno 1929 n. 1366 stabilisce :
Le trasgressioni alle disposizioni dell'articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000, e in caso di recidiva, da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei provvedimenti di cui agli articoli 16, 17 e 18, potrà essere comminata, nei provvedimenti stessi, la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.
Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la monta pubblica di stallone non approvato, il giudice ordinerà sempre la castrazione dello stallone.
La disposizione del precedente comma sarà applicabile anche nel caso in cui l'obbligo della preventiva approvazione venisse esteso, a norma dell'articolo 18, ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.
Il provento dell'ammenda sarà devoluto per un terzo agli scopritori delle contravvenzioni.
Modifiche al regio decreto legge 13 novembre 1919 n. 2205 recante il Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione sulla tutela giuridica degli emigranti.
Il regio decreto legge 13 novembre 1919 n. 2205 stabilisce :
Articolo 68. Saranno puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal Ministro degli affari esteri in forza dell'articolo 9, ultimo capoverso;
b) con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 i contravventori all'articolo 9;
c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 i contravventori alla prima parte dell'articolo 18 ;
d) con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 il vettore che intrometta tra sé e l'emigrante altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da governi esteri o da private imprese; e, in caso di recidiva, con sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ;
e) con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (57/a) i contravventori all'ultimo capoverso dell'articolo 22, i quali dal Ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 i  contravventori all'articolo 28 ;
g) con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda nel viaggio di andata e ritorno (compresi gli scali) il numero dei giorni indicato nel biglietto;
h) con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggio di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi porti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al regio commissario ;
i) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con documento;
l) con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;
m) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, pei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo: salva la disposizione dell'articolo 286 Cp ;
n) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 le altre contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'imprese, di agenzie di affari, o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti .
Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione sono attribuite al Fondo per l'emigrazione .
Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.
Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia.
Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla legge sarà trasmessa al commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza.
Modifica dell'articolo 10 della legge 16 giugno 1912 n. 612 in tema di transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.
L'articolo 10 della legge 16 giugno 1912 n. 612  stabilisce :
Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 25.000 fino a lire 400.000, a carico del comandante della nave .
Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 250.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante

 



Articolo 18

- Modifiche al Dpr 380/01 recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. Il Dpr 380/01 è così
modificato: nel comma 1 dell’articolo 73 le parole “è punito con l’ammenda
da 41 a 206 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 2 dell’articolo 73 le parole “Alla stessa pena” sono sostituite
dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”; nell’articolo 74 le parole “è punito
con l’ammenda da 51 a 516 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”;
nel comma 7 dell’articolo 82 le parole “sono puniti con l’ammenda da 5.164 a
25.822 euro e con la sospensione” sono sostituite dalle seguenti: “sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 25.000 e con
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione”;
nell’articolo 95 le parole “è punito con l’ammenda da lire 400.000 a lire
20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a ‑ € 10.000”.
- Modifica dell’articolo 5 del decreto legislativo 275/01 in tema di
riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali
e vegetali protette. L’articolo 5 del decreto legislativo 275/01 è così
modificato: nel comma 1 le parole “è punito con l’ammenda da lire 20 milioni
a lire 200 milioni o con l’arresto fino a un anno” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 18.000 a
€ 90.000”; il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di
reiterazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 24.000 a
€ 120.000. Qualora la violazione suddetta venga commessa nell’esercizio di
attività di impresa al provvedimento di irrogazione della sanzione
pecuniaria consegue la sospensione della licenza da un minimo di 4 mesi ad
un massimo di 12 mesi”.
- Modifica dell’articolo 17 della legge 152/01 recante la nuova disciplina
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Nel comma 2 dell’
articolo 17 della legge 152/01 le parole da “I contravventori sono puniti”
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “In caso di
violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a €
5.000 e, nei casi più gravi, la sanzione amministrativa pecuniaria da €
1.500 a € 7.500. Quando, per le condizioni economiche del reo, la sanzione
amministrativa pecuniaria può presumersi inefficace, anche se applicata nel
massimo l’Autorità competente ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo”.
- Modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 285/98 recante l’
attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. L’articolo 13 del
decreto legislativo 285/98 è così modificato: nel comma 1 le parole “è
punito con l’ammenda da lire 200.000 a lire 10 milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300
a 5.000” il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi di maggiore
gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a €
18.000”.
- Modifica dell’articolo 196/97 in tema di promozione dell’occupazione. ‑ Il
comma 4 dell’articolo 10 della legge 24 giugno 1997 è sostituito dal
seguente: “4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.750 a € 9.000. Si applica altresì
la sanzione amministrativa accessoria della cancellazione dall’albo di cui
all’articolo 2, comma 1».
- Modifica dell’articolo 7 del decreto legislativo 89/1997 recante l’
attuazione del regolamento CE 3381/94 e della decisione 94/942/PESC, sull’
esportazione di beni a duplice uso. L’articolo 7 del decreto legislativo
89/1997 è così modificato: nel comma 4 le parole “è punito con la pena dell’
arresto fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 24.000 a € 120.000”;. nel comma 5 le
parole “del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “pecuniaria da € 18.000 a € 90.000.
- Modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo 52/1997 recante l’
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. L’articolo 36 del
decreto legislativo 52/1997 è così modificato: nel comma 1 le parole “è
punito con l’ammenda da lire 200.000 a lire 10 milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300
a € 5.000» il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi di maggiore
gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a €
18.000».
- Modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo 44/1997 recante l’
attuazione della direttiva 93/39/CEE in tema di medicinali. Nel comma 2 dell
’articolo 11 del decreto legislativo 44/1997 le parole «sono puniti con l’
ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con l’arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 9.000 a € 45.000».
- Modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 7/1997 recante il
recepimento della direttiva 93/15/CEE in tenia di armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi per uso civile. Nel comma 2 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 7/1997 le parole “è punito con l’arresto da venti giorni a tre
mesi e con l’ammenda fino a lire 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000”.
- Modifica dell’articolo 9 della legge 108/96 in tema di usura. Nel comma 9
dell’articolo 16 della legge 108/96 le parole “Salvo che il fatto
costituisca reato più grave” e le parole “è punito con l’arresto fino a due
anni ovvero con l’ammenda da 4 a 20 milioni di lire” sono, rispettivamente,
sostituite dalle seguenti: “Salvo che il fatto costituisca reato” e “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000 a € 20.000”.
- Modifica dell’articolo 36 della legge 675/96 in tema di tutela del
trattamento dei dati personali. L’articolo 36 della legge 31 dicembre 1996 è
così modificato: nel comma 1 le parole “è punito con l’arresto sino a due
anni o con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 80 milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
12.000 a € 60.000”;
nel comma 2 le parole “autore del reato”, “ammenda”e “contravvenzione” sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “autore della violazione”,
sanzione amministrativa pecuniaria” e “‘violazione”; le parole “l’
adempimento e il pagamento estinguono il reato” sono sostituite dalle
seguenti: “L’adempimento e il pagamento rendono inapplicabile la sanzione
prevista dal comma 1”; le parole da “l’organo che impartisce la
 prescrizione” sino alla fine del comma sono soppresse.
- Modifiche al decreto legislativo 230/95 recante l’attuazione delle
direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia
di radiazioni ionizzanti. Il decreto legislativo 230/95 è così modificato:
nel comma 1 dell’articolo 136 le parole “è punito con l’arresto sino a 15
giorni o con l’ammenda da 1 milione a 5 milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 650 a
€ 3.250”; nel comma 2 dell’articolo 136 le parole “è punito con l’arresto
sino a tre mesi o con l’ammenda da 5 a 20 milioni” sono sostituite dalle
seguenti: sono punite con.la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a
15.000”;
nel comma 6 dell’articolo 137 le parole “è punito con l’arresto fino a 15
giorni o con l’ammenda da 1 a 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti:
“sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 650 a € 3.250”;
nel comma 1, prima parte, dell’articolo 140 le parole “è punito con l’
arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da venti a ottanta milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 12.000 a € 60.000” nel comma 1, seconda parte, dell’articolo
140 le parole “il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a tre
anni e con l’ammenda da lire venti a cento milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “l’autore della violazione è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 18.000 a € 90.000”; nel comma 2 dell’articolo 140 le parole
“con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinque a venti
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”; nel comma 3 dell’articolo 140 le parole
“con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire venti a ottanta
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 12.000 a € 60.000”; nel comma 4 dell’articolo 140 le parole
“con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire uno a cinque
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 650 a € 3.250; nel comma 1 dell’articolo 142 le parole “è
punito con l’arresto fino a 15 giorni o con l’ammenda da 1 a 5 milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 650 a € 3.250”.
- Modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 115/95 recante l’
attuazione della direttiva 92/59/Cee relativa alla sicurezza generale dei
prodotti.
Nel comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 115/95 le parole “salvo
che il fatto costituisca più grave reato” sono sostituite dalle seguenti:
“salvo che il fatto costituisca reato”; le parole “è punito con la pena dell
’arresto fino a un anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 3.750 a € 22.500 e con la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento da
uno a sei mesi”.
- Modifica dell’articolo 3 della legge 549/93 in tema di tutela dell’ozono
stratosferico e dell’ambiente. Il comma 6 dell’articolo 3 legge 549/93 è
sostituito dal seguente: “6. chiunque viola le disposizioni di cui al
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
9.000 a € 45.000. Al provvedimento di irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale
viene svolta l’attività costituente illecito per un periodo da uno a sei
mesi o, nei casi più gravi, la revoca della stessa”.
- Modifica dell’articolo 18bis del decreto legislativo 124/93 in tema di
forme pensionistiche complementari. Nel comma 2 dell’articolo 18bis decreto
legislativo 124/93 le parole “salvo che il fatto costituisca più grave
 reato” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che il fatto costituisca
reato”; le parole “sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni sono
sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 12.000 a € 60.000”.
- Modifica dell’articolo 15 del decreto legislativo 538/92 recante l’
attuazione della direttiva 92/25/Cee riguardante la distribuzione all’
ingrosso dei medicinali per uso umano. Nel comma 1 dell’articolo 15 del
decreto legislativo 538/92 le parole “è punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno e con l’ammenda da lire 10 milioni a 100 milioni. Tali pene si
applicano” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 18.000 a € 90.000. Tale sanzione si applica”.
- Modifica dell’articolo 9 della legge 175/92 in tema di pubblicità
sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo. Nel comma 3 dell’articolo
9 della legge 175/92 le parole da “ove il fatto” sino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: “ove il fatto costituisca reato, con una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei beni forniti,
elevabile fino al doppio in caso di reiterazione”.
- Modifica dell’articolo 24 della legge 104/92 in tema di assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Nell’articolo 24
della legge 104/92 le parole “sono puniti con l’ammenda da € 5.164 a €
25.822 e con la sospensione” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 25.000 e con la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione”.
- Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 97/1992 recante l’
attuazione della direttiva 87/219/Cee, relativa al tenore di zolfo di taluni
combustibili liquidi. Nel comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo
97/1992 le parole “è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da
lire 1 milione a lire 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000”.
- Modifica dell’articolo 7 del decreto legislativo 74/1992 recante l’
attuazione della direttiva 84/450/Cee in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa. Nel comma 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 74/1992 le
parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 5
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 30.000”.
- Modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 507/92 recante l’
attuazione della direttiva 90/385/Cee concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi. L’articolo 10 del decreto legislativo 507/92 è così modificato: nel
comma 1 le parole “è punito con l’ammenda da lire cinque milioni a lire
trenta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”; nel comma 2 le parole “è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a
sei mesi e l’ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 18.000 a € 60.000”.
- Modifiche alla legge 157/92 in tema di protezione della fauna selvatica
omeoterma. La legge 157/92 è così modificata: nel comma 2 dell’articolo 28
le parole “in caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo
30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti:
“in caso di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con
provvedimento esecutivo per le ipotesi di cui al medesimo articolo, comma 1
lettere a), b), c), d) ed e)”; nel comma 1 lettera a) dell’articolo 30 le
parole “l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire 1.800.000 a
lire 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”;
nel comma 1 lettera b) dell’articolo 30 le parole “l’arresto da due a otto
mesi o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000”;
nel comma 1 lettera c) dell’articolo 30 le parole “l’arresto da tre mesi ad
un anno e l’ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000” sono sostituite
dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a €
36.000”;
nel comma 1 lettera d) dell’articolo 30 le parole “l’arresto fino a sei mesi
e l’ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 9.000 a € 27.000”;
nel comma 1 lettera e) dell’articolo 30 le parole “l’arresto fino ad un anno
o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”;
nel comma 1 lettera f) dell’articolo 30 le parole “l’arresto fino a tre mesi
o l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 12.000”;
nel comma 1 lettera g) dell’articolo 30 le parole “l’ammenda fino a lire
6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.000 a € 6.000”;
nel comma 1 lettera h) dell’articolo 30 le parole “l’ammenda fino a lire
3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.000 a € 3.000”; le parole “la stessa pena” sono sostituite
dalle seguenti: “la stessa sanzione”; le parole “la misura della confisca
dei richiami” sono sostituite dalle seguenti “la sanzione amministrativa
accessoria della confisca dei richiami”;
nel comma 1 lettera i9 dell’articolo 30 le parole “l’arresto fino a tre mesi
o l’ammenda fino a lire 4.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”;
nel comma 1 lettera l) dell’articolo 30 le parole “l’arresto da due a sei
mesi o l’ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000”; le
parole “le pene sono raddoppiate” sono sostituite dalle seguenti: “la
sanzione è raddoppiata”.
- Modifica dell’articolo 23 del decreto legislativo 178/91 recante il
recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di
specialità medicinali. L’articolo 23 del decreto legislativo 178/91 è così
modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l
’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. Tali pene si applicano”
sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 24.000 a € 120.000. Tale sanzione si applica”;
nel comma 2 le parole “le pene di cui al comma 1 si applicano” sono
sostituite dalle seguenti: “la sanzione di cui al comma 1 si applica”;
nel comma 3 le parole “è punito con l’arresto sino a un anno e con l’ammenda
da lire due milioni a lire dieci milioni. Le pene sono ridotte” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 12.000 a € 60.000. La sanzione è ridotta”;
nel comma 4 le parole “è punito con l’ammenda da lire 800.000 a 2.400.000e
con la sospensione dall’esercizio professionale fino ad un mese. In caso di
recidiva specifica, la pena è dell’arresto da due a otto mesi, dell’ammenda
da lire 1.600.000 a lire 4.000.000 e della sospensione dall’esercizio
professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della
metà” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio professionale
fino ad un mese. In caso di reiterazione, si applicano la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio professionale per
un periodo da due a sei mesi. Le sanzioni sono ridotte della metà”;
nel comma 5 le parole “le pene” sono sostituite dalle seguenti: “le
 sanzioni”.
- Modifica dell’articolo 5 del decreto legge 143/91 recante provvedimenti
urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio.
L’articolo 5 del decreto legge 143/91 è così modificato: nel comma 4 le
parole “è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite dalle seguenti:
“è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 60.000”;
nel comma 6 le parole “è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l
’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 9.000 a €
45.000”.
- Modifica dell’articolo 3 della legge 362/91 recante norme di riordino del
settore farmaceutico. L’articolo 3 della legge 362/91 è così modificato: nel
comma 1 le parole “è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da
lire cinque milioni a lire dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”;
nel comma 2 le parole “ordina l’immediata chiusura della farmacia” sono
sostituite dalle seguenti: “ordina come sanzione amministrativa accessoria l
’immediata chiusura della farmacia”.
- Modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo 313/91 recante l’
attuazione della direttiva 88/378/Cee concernente la sicurezza dei
giocattoli.
L’articolo 11 del decreto legislativo 313/91 è così modificato: nel comma 1
le parole “è punito con l’ammenda da lire un milione a lire quaranta
 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 20.000; nel comma 2 le parole “è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a
sei mesi e l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni”, sono
sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 30.000”.
- Modifica dell’articolo 15 del decreto legislativo 311/91 recante l’
attuazione delle direttive 87/404/Cee e 90/488/Cee in materia di recipienti
semplici a pressione. L’articolo 15 del decreto legislativo 311/91 è così
modificato: nel comma 1 le parole “salvo che il fatto costituisca più grave
reato” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che il fatto costituisca
 reato”; le parole “è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda
da lire cinque milioni a lire trenta milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a €
30.000”; nel comma 3 le parole “è punito con l’ammenda da lire cinque
milioni a lire venti milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000.
- Modifica dell’articolo 16 della legge 20/1991 in tema di controllo delle
partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi. Nel comma 2 dell’articolo 16 della legge 20/1991 le parole “si
applica la pena dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 10.000.000
a lire 50.000.000. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza”
sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 9.000 a € 45.000. All’irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria con provvedimento esecutivo consegue la
pubblicazione del provvedimento”.
- Modifica dell’articolo 11 della legge 188/90 in tema di tutela della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità. Nel
comma 3 dell’articolo 11 della legge 9 luglio 1999 le parole “è punita con l
’ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 5.000 a € 25.000”.
- Modifica dell’articolo 17 della legge 107/90 in tema di attività
trasfusionali relative al sangue umano. L’articolo 17 della legge 107/90 è
così modificato: nel comma 3 le parole “è punito con l’ammenda da lire
300.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.800; il comma 4 è
sostituito dal seguente: “4. in caso di recidiva per il reato di cui al
comma 1 si applica la reclusione fino a quattro anni; in caso di
reiterazione dell’illecito amministrativo di cui al comma 3 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”.
- Modifica dell’articolo 4 della legge 401/89 recante interventi nel settore
del giuoco e delle scommesse clandestini. L’articolo 4 della legge 401/89 è
così modificato:
nel comma 2 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’
ammenda da lire centomila e lire un milione” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000”;
nel comma 3 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’
ammenda da lire centomila a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 900”.
- Modifica dell’articolo 2bis del decreto legge 317/87 in tema di tutela dei
lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari e di rivalutazione
delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’Inps. Nel comma 2
dell’articolo 2bis del decreto 317/87, le parole “sono puniti con una
ammenda da lire 500.000 a 2 milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da
tre mesi ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.000 e, nei casi più gravi,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”.
- Modifica dell’articolo 17 della legge 979/82 in tema di difesa del mare.
Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge 979/82 le parole “è punito con l’
arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a 10 milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.500 a € 9.000”.
- Modifica dell’articolo 5 della legge 576/82 recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni. Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge
576/82 le parole: “sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda
da lire due milioni a lire quaranta milioni” sono sostituite dalle seguenti:
“sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a €
 30.000”.
- Modifica dell’articolo 18 della legge 528/82 in tema di gioco del lotto. L
’articolo 18 della legge 528/82 è così modificato: nel comma 1 le parole “è
punito con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a €
1.500”;
nel comma 2 le parole “la pena è raddoppiata” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione è raddoppiata”;
il comma 3 è sostituito dal seguente: “le sanzioni previste nel presente
articolo sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa a mezzo
stampa o radiotelevisione”.
- Modifica dell’articolo 3 della legge 375/82 recane la ratifica dell’
accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusioni
effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali. L’articolo 3 della
legge 375/82 è così modificato: nel comma 1 numero 1 le parole “è punito con
l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da lire ventimila a lire
duecentomila. Con la stessa pena è punito il cittadino” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
1.800 a € 9.000. La stessa sanzione si applica al cittadino”;
nel comma 1 numero 2 le parole “concorso nel precedente reato” sono
sostituite dalle seguenti: “concorso nell’illecito amministrativo”; le
parole “è punito con l’arresto da quindici giorni a sei mesi e con l’ammenda
da lire ventila a lire duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000”;
nel comma 2 lettera e) e nel comma 3 le parole “con le stesse pene” sono
sostituite dalle seguenti: “con le stesse sanzioni”.
- Modifica dell’articolo 6 del Dpr 485/82 recante l’attuazione della
direttiva Cee 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i
motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli.
Nell’articolo 6 del Dpr 485/82 le parole “è punito con l’ammenda da lire 1
milione a lire 5 milioni e con l’arresto fino ad un anno” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
3.600 a € 18.000”.
- Modifica dell’articolo 2 della legge 488/80 recante il divieto ai
cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed
informazioni concernenti l’attività marittima. Nell’articolo 2 della legge
488/80 le parole “con l’arresto fino a due mesi e con l’ammenda fino a lire
5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 9.000”.
- Modifiche al Dpr 753/80 in tema di polizia, sicurezza e regolarità dell’
esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. Il Dpr 753/80 è
così modificato: nel comma 3 dell’articolo 3 le parole da “è punito” fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
nel comma 4 dell’articolo 4 le parole “è punito con l’ammenda da lire
500.000 a lire 1.000.000 oppure con l’arresto fino a due mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
nel comma 3 dell’articolo 19 le parole da “sono puniti” fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500;
il comma 2 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 3 dell’articolo 27 le parole da “sono puniti” fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 600 a €3.000”;
nel comma 4 dell’articolo 30 le parole da “sono puniti” fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
il comma 3 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
nel comma 2 dell’articolo 35 le parole “è punita con l’ammenda da lire
100.000 a lire 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi” sono sostituite
dalle seguenti: “è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600
a € 3.000”; le parole “sempre che il fatto non costituisca reato più grave”
sono sostituite dalle seguenti: “sempre che il fatto non costituisca reato”;
nel comma 2 dell’articolo 38 le parole “si applica a carico dei trasgressori
l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 o l’arresto fino a due mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “si applica a carico dei trasgressori la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.200 a € 6.000, ferme le eventuali sanzioni
penali”;
il comma 2 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”;
nel comma 2 dell’articolo 41 le parole “sono soggetti alla sanzione
amministrativa dal lire 20.000 a lire 60.000” sono sostituite dalle
seguenti. “sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 3 dell’articolo 41 le parole: “sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 150.000 a lire 450.000” sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a
€ 900”;
nel comma 5 dell’articolo 42 le parole: “sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a
€ 1.500”;
il comma 2 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 900”;
il comma 4 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
il comma 3 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 4 dell’articolo 47 le parole “indipendentemente dall’ammenda” sono
sostituite dalle seguenti: “indipendentemente dalla sanzione amministrativa
pecuniaria”;
il comma 1 dell’articolo 63 è sostituito dal seguente: “i trasgressori alle
norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;

nel comma 2 dell’articolo 63 le parole “da lire 30.000 a lire 90.000” sono
sostituite dalle seguenti: “pecuniaria di € 300”;
nel comma 3 dell’articolo 631 le parole da “da lire 30.000 a lire 90.000”
sono sostituite dalle seguenti: “pecuniaria di € 300”;
il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 65 è sostituito dal seguente:
“i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
600 a € 3.000”;
nel comma 5 dell’articolo 66 le parole “da lire 150.000 a lire 450.000” sono
sostituite dalle seguenti: “pecuniaria da € 300 a € 900”.
- Modifica dell’articolo 5 della legge 135/77 in tema di raccomandatario
marittimo. L’articolo 5 della legge 135/77 è così modificato: nel comma 1 le
parole “è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 1 a 50
milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 60.000”;
nel comma 2 le parole “la condanna comporta la cancellazione” sono
sostituite dalle seguenti: “il provvedimento di irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria comporta come sanzione amministrativa accessoria
la cancellazione”.
- Modifica dell’articolo 10 della legge 110/75 in tema di controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi. Nel comma 4 dell’articolo 10 della
legge 110/75 le parole “è punito con l’ammenda fino a lire 200.000” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 300”.
- Modifica dell’articolo 7 della legge 130/75 in tema di elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge
130/75 è sostituito dal seguente: “l’inosservanza delle disposizioni di cui
al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
300 a € 1.000”.
- Modifiche al Dpr 156/73 recante il Testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, bancoposta e di telecomunicazioni. Il Dpr 29
marzo 1973 è così modificato:
nel comma 2 dell’articolo 195 le parole “si applica la pena dell’arresto da
3 a 6 mesi sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 7.500”;
nel comma 3 dell’articolo 195 le parole “si applica la pena della reclusione
da 1 a 3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 9.000 a € 45.000”;
nel comma 4 dell’articolo 195 le parole “è punito con la reclusione da 6
mesi a 2 anni sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 30.000”;
nel comma 6 dell’articolo 195 le parole “indipendentemente dall’azione
penale” sono soppresse;
nell’articolo 225 le parole “è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’
ammenda da lire 80.000 a lire 800.000” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000”;
nel comma 8 dell’articolo 361 le parole “sono puniti con l’ammenda da lire
20.000 a lire 80.000 e con l’arresto fino a 1 anno separatamente o
cumulativamente” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000”;
nell’articolo 406 le parole “è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’
ammenda fino a lire 400.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con
pena più grave” sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300
a v 900”.
- Modifica dell’articolo 20 del decreto 7/1970 in tema di collocamento e
accertamento dei lavoratori agricoli. L’articolo 20 del decreto legge 7/1970
è così modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500”; le parole “la pena è dell’
arresto fino a sei mesi e l’ammenda è aumentata fino al triplo” sono
sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 3.000 a € 15.000”;
i commi 4 e 5 sono abrogati;
nel comma 6 la parola “contravvenzionali” è soppressa;
nel comma 8 le parole “nei casi di recidiva” sono sostituite dalle seguenti:
“nei casi di reiterazione”.
- Modifica dell’articolo 16 del decreto legge 745/70 recante provvedimenti
straordinari per la ripresa economica. Nel comma 4 dell’articolo 16 del
decreto legge 745/70 le parole “sono puniti con l’arresto da due mesi a due
anni o con l’ammenda da lire 300.000 a 3.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a
€ 3.000”.
- Modifiche alla legge 21 novembre 1967 in tema di passaporti. La legge
1185/67 è così modificata:
nel comma 1 dell’articolo 24 le parole “è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con l’ammenda da lire 30.000 a lire 300.000”
sono sostituite dalle seguenti: “è punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 2 dell’articolo 24 le parole “la pena è dell’arresto fino a sei
mesi o della ammenda da lire 75.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle
seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a €
 600”;
nel comma 3 dell’articolo 24 le parole “la pena è dell’arresto da un mese a
un anno e dell’ammenda da lire 150.000 a lire 1.500.000 se il colpevole”
sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 15.000 se l’autore della violazione”;
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: “salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende
affermazioni non veritiere, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 300”.
- Modifiche alla legge 615/66 in tema di inquinamento atmosferico.
La legge 615/66 è così modificata:
nel comma 4 dell’articolo 9 le parole “è punito con l’ammenda da lire
300.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 4 dell’articolo 10 le parole “è punito con l’ammenda da lire
30.000 a lire 150.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 5 dell’articolo 10 le parole “è punito con l’ammenda da lire
150.000 a lire 450.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 450”;
nel comma 1 dell’articolo 14 le parole “è punito con l’ammenda da lire
90.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”;
nel comma 3 dell’articolo 15 le parole “è punito con l’ammenda da lire
15.000 a lire 150.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 150”;
nel comma 4 dell’articolo 15 le parole “in caso di recidiva nel reato” sono
sostituite dalle seguenti: “in caso di reiterazione nella violazione”;
nell’articolo 18 le parole “è punito con l’ammenda da lire 30.000 a lire
90.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 100”;
nel comma 4 dell’articolo 20 le parole “sono puniti con l’ammenda da lire
300.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da v 300 a € 1.500”;
nel comma 5 dell’articolo 20 le parole “indipendentemente dal provvedimento
penale” sono sostituite dalle seguenti: “indipendentemente dall’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria”;

nel comma 8 dell’articolo 20 le parole “e indipendentemente dal
provvedimento penale” sono sostituite dalle seguenti: “e indipendentemente
dall’applicazione della sanzione amministrazione pecuniaria”.
- Modifica dell’articolo 15 della legge 1329/65 in tema di acquisto di nuove
macchine utensili. Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge 1329/65 le
parole “è punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o
con l’arresto fino a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”.
- Modifica dell’articolo 4 della legge 628/61 recante modifiche all’
ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel comma 7
dell’articolo 4 della legge 628/61 le parole “sono puniti con l’arresto fino
a due mesi e con l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a
€ 650”.
- Modifica dell’articolo 5 della legge 623/60 in tema di produzione e
commercio della margarina destinata all’industria alimentare. Nel comma 2
dell’articolo 5 della legge 623/60 le parole “sono puniti con l’arresto fino
a sei mesi e con l’ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 sono sostituite
dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
10.329 a € 61.975”.
- Modifica dell’articolo 92 del Dpr 570/60 recante il Testo unico delle
leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni
comunali. L’articolo 92 del Dpr è così modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’
ammenda fino a lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500”;
nel comma 2 le parole “con la stessa pena è punito chi” sono sostituite
dalle seguenti: “la stessa sanzione si applica a chi”.
- Modifica dell’articolo 3 del Dpr 918/57 recante l’approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini. Nell’articolo 3 del
Dpr 918/57 le parole “è punito con l’ammenda fino a lire 10.000 e con l’
arresto fino a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 5.000”.
- Modifica dell’articolo 102 del Dpr 361/57 recante l’approvazione del Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati. L’
articolo 102 del Dpr 361/57 è così modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’arresto sino a tre mesi e con la
ammenda sino a lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500”;
nel comma 2 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’
ammenda fino a lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500”.
- Modifica dell’articolo 11 del Dpr 520/55 in tema di riorganizzazione
centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nel comma 2 dell’articolo 11 del Dpr 520/55 le parole “si applica la pena
dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a lire ottocentomila” sono
sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 300 a € 500”.
- Modifica dell’articolo 8 della legge 27/1951 in tema di monopolio dei sali
e dei tabacchi. L’articolo 8 della legge 27/1951 è così modificato:
nel comma 1 le parole “il colpevole del reato” sono sostituite dalle
seguenti: “l’autore dell’illecito”; le parole “è punito con l’ammenda da
lire 50.000 a lire 125.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 450”;
nel comma 2 le parole “è punito con l’ammenda da lire 10.000 a lire 25.000
il colpevole del reato” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 300 l’autore dell’illecito”;
nel comma 3 le parole “l’ammenda è ridotta” sono sostituite dalle seguenti:
“la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta”;
nel comma 4 le parole “il colpevole è punito con l’arresto fino a un anno e
con l’ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del
presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “l’autore dell’illecito è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000”;
nel comma 4 le parole da “il colpevole” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “l’autore della violazione è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.600 a € 18.000 e da € 1.800 a €
9.000 per i fatti rispettivamente.
- Modifica dell’articolo 27 della legge 264/49 in tema di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. Nel
comma 1 dell’articolo 27 della legge 264/49 le parole “è punito con l’
ammenda da lire un milione a lire cinque milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a €
2.500”; le parole “la pena è dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda è
aumentata fino al triplo” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”.
- Modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo 538/48 in tema di
avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione
clinica di affezione tubercolare. Nell’articolo 11 del decreto legislativo
538/48 le parole “si applica l’ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 per ogni
lavoratore cui si riferisce la contravvenzione” sono sostituite dalle
seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300 per
ogni lavoratore cui si riferisce la violazione”.
- Modifica della legge 475/25 in tema di repressione della falsa
attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di
lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. La legge 475/25 è così
modificata:
nel comma 1 dell’articolo 1 le parole “è punito con la reclusione da tre
mesi ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 10.000”; nel comma 2 dell’articolo
1 le parole “la pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria non
può essere inferiore a € 5.000”; il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal
seguente “in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata
fino al triplo se concorre il fine di lucro”.
Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo Cps 215/47 recante l’
abrogazione del regio decreto 529/40 concernente il suggellamento da parte
delle autorità italiane delle stazioni radio elettriche delle navi
mercantili e da diporto nelle acque territoriali. Nel comma 6 dell’articolo
3 del decreto legislativo Cps 215/47 le parole “sono puniti con l’ammenda da
lire 100.000 a lire 400.000 e con l’arresto fino a un anno, separatamente o
cumulativamente” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000”.
- Modifica dell’articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 82/1945
recante il riordinamento del Cnr. Nel comma 2 dell’articolo 23 del decreto
legislativo luogotenenziale 82/1945 le parole da “è punito” fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo del prezzo di copertina della
pubblicazione ed in ogni caso non inferiore ad € 50”.
- Modifica dell’articolo 96 della legge 907/42 in tema di monopolio dei sali
e tabacchi. L’articolo 96 della legge 907/42 è così modificato:
nel comma 1 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “è punito, se trattasi di tabacchi, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 2 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “è punito, se trattasi di tabacchi, la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 150”;
nel comma 1 dell’articolo 88 le parole da “è punito” fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 2 dell’articolo 88 le parole “è punito con la stessa pena
 chiunque” sono sostituite dalle seguenti: “la stessa sanzione si applica a
chiunque”;
nell’articolo 89 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 300, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi”.
- Modifica dell’articolo 6 della legge 625/42 recante provvedimenti per la
conservazione del patrimonio gelsicolo. Nell’articolo 6 della legge 625/42
le parole “sono punite con l’ammenda fino a lire 2.000.000 o con l’arresto
fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000”.
- Modifica dell’articolo 171quater della legge 633/41 in tema di diritto d’
autore. Nel comma 1 dell’articolo 171quater della legge 633/41 le parole “1.
salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto sino
a un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “1. salvo che il fatto costituisca reato, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 7.500”.
- Modifiche al regio decreto 1741/40 in tema di requisizioni. Il regio
decreto 1741/40 è così modificato:
nel comma 1 dell’articolo 89 le parole “è punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda da lire 40.000 a lire 200.000” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
il comma 2 dell’articolo 89 è sostituito dal seguente: “nei casi più gravi,
può applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 450 a € 1.350”;
nel comma 1 dell’articolo 90 le parole “è punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda da lire 20.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 350”;
il comma 2 dell’articolo 90 è sostituito dal seguente: “nei casi più gravi
può applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 450 a € 1.500”;
nel comma 2 dell’articolo 91 le parole “si applica la multa fino a lire
400.000” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 400”;
nel comma 1 dell’articolo 92 le parole “è punito con l’arresto fino a un
anno o con l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 750”;
il comma 2 dell’articolo 92 è sostituito dal seguente: “nei casi più gravi
può applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 900 a € 1.800”;
nel comma 3 dell’articolo 93 le parole “si applica la multa sino al ire
600.000” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300 a € 600”;
l’articolo 95 è sostituito dal seguente: “nei casi preveduti dagli articoli
precedenti, se il colpevole o l’autore della violazione, rispettivamente,
prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima della notificazione dell’
ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
consegna la cosa, la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria è
diminuita da un sesto a un terzo”;
nel comma 1 dell’articolo 97 le parole “è punito con l’arresto fino a un
anno e con l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 900 a € 1.800”;
nel comma 2 dell’articolo 97 le parole “si applica l’ammenda fino a lire
1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300 a € 500”;
nel comma 1 dell’articolo 98 le parole “è punito con l’arresto fino a tre
mesi e con l’ammenda fino a lire 600.000” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.200”;
nel comma 2 dell’articolo 98 le parole “è punito con l’arresto fino a sei
mesi e con l’ammenda fino a lire 1.200.000” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500”;
nel comma 3 dell’articolo 98 le parole “la pena è aumentata” sono sostituite
dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata”;
nel comma 4 dell’articolo 98 le parole “si applica l’ammenda fino a lire
100.000” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300”;
nell’articolo 99 le parole “un più grave reato” sono sostituite dalle
seguenti: “reato ovvero un più grave reato”.