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(Relazione al Convegno di studio Esposito,
Crisafulli, Paladin.
Tre costituzionalisti nella cattedra padovana. La sovranità popolare,
Padova, 19-20-21 giugno 2003)
SOMMARIO: 1. La sovranità popolare
nel pensiero di Crisafulli ed
Esposito - 2. Democrazia rappresentativa, democrazia totalitaria e
democrazia integrale - 3. Indipendenza della magistratura, dittatura
della
maggioranza e "governo dei giudici" - 4. Reciproco appoggio
tra
giurisdizione comune e giurisdizione costituzionale - 5. Giudici,
opinione
pubblica e consenso popolare - 6. Sovranità popolare, potere legislativo
e
limiti dell'interpretazione autentica - 7. Limiti alla discrezionalità
interpretativa dei giudici e responsabilità - 8. Sovranità popolare e
guarentigie parlamentari - 9. Limiti del potere giudiziario e ideologia
politica "neo-totalitaria".
1. Nel costruire un modello
giuridico di rapporti tra Stato e
popolo,
Vezio Crisafulli osserva, in uno dei suoi saggi più famosi, che la
Costituzione italiana del 1948 introduce una vera e propria
rappresentanza
diretta del secondo da parte del primo, nel senso che lo Stato-soggetto
agisce non soltanto per conto del popolo, ma anche nel suo nome.
"La cosiddetta contemplatio
domini, ossia la dichiarazione
espressa
dell'agire per altri, che caratterizzerebbe la rappresentanza stricto
sensu,
si ritrova, infatti, nella disposizione della seconda parte dell'art. 1
(.).
Dalla quale si ricava, precisamente, che la sovranità è e rimane del
popolo,
e che lo Stato soggetto è dunque soltanto una tra le "forme"
(rectius
tra
i
mezzi) in cui essa viene costituzionalmente esercitata. Ciò che può
considerarsi sufficiente a concretare il requisito della contemplatio
domini, in linea generale, con riferimento, cioè, una volta per tutte,
all'intera parte della potestà di governo il cui esercizio è demandato
alla
persona giuridica statale. Per talune manifestazioni, poi, della
sovranità,
esistono anche ulteriori più specifiche disposizioni, che ribadiscono
tale
requisito. Così, per la funzione giurisdizionale, l'art. 101, a termine
del
quale, 'la giustizia è amministrata in nome del popolo'; così,
indirettamente, per la funzione legislativa, l'art. 67, sistematicamente
inquadrato nel complesso delle disposizioni concernenti la formazione
della
legge (.).[V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione
italiana
(note preliminari) (1954), ripubblicato in Stato popolo governo.
Illusioni
e
delusioni costituzionali, Milano, 1985, p. 143].
Dalle parole di Crisafulli emerge
una concezione rigorosamente
giuridica del fondamento democratico dello Stato contemporaneo. Tutte le
potestà statuali, esplicazioni delle diverse funzioni, emanano da
un'unica
fonte di legittimazione, al tempo stesso giuridica e politica, il
popolo,
che si avvale di una pluralità di "mezzi" per esercitare
costituzionalmente
la propria sovranità. Le funzioni dello Stato non sono altro quindi che
forme dell'esercizio della sovranità popolare. Quest'ultima non si
coagula
in un punto specifico, non si concentra in un soggetto determinato, ma
risiede nel popolo, vale a dire nella comunità nazionale, ed acquista
sembianza giuridica principalmente per il tramite dello Stato-soggetto
nel
sue diverse manifestazioni funzionali.
Una prima osservazione nasce
spontanea. La rappresentanza
giuridica
del popolo da parte dello Stato-soggetto poggia su un sottostante
rapporto
di gestione, in base al quale il rappresentante compie "una serie
di
operazioni per la realizzazione di uno scopo altrui (.)" [S.
PUGLIATTI,
Il
rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza (1929), ora in
Studi
sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 166]. Gli atti posti in essere
dagli
organi dello Stato-soggetto sono tutti, a vario titolo, riconducibili
agli
interessi del popolo, che esercita il suo potere primigenio, avvalendosi
di
strumenti istituzionali differenziati, per il raggiungimento di scopi
propri, che non si possono identificare con quelli di nessun organo
dello
Stato in particolare e neppure con quelli dello Stato preso nella sua
interezza.
Se lo Stato-soggetto, nel suo
complesso, è rappresentante del
popolo,
la fonte da cui origina il rapporto di gestione è la Costituzione, così
come
la legge tiene luogo, nella figura civilistica della rappresentanza
necessaria, del negozio di gestione, da cui invece origina il rapporto
rappresentativo nella rappresentanza volontaria.
La necessarietà della rappresentanza
non nasce da una situazione
di
incapacità soggettiva del popolo, ma dall'impossibilità di esercizio
diretto
di una serie di attività, indispensabili per la conservazione della
polis,
ma puntuali e ripetitive in maniera tale da escludere radicalmente il
loro
diretto esercizio. Una di queste è indubbiamente la giurisdizione, che
si
sostanzia essenzialmente nella composizione delle controversie, nella
punizione dei reati ed in tutte quelle altre attività che si ritiene
debbano
essere esercitate con un alto grado di imparzialità da soggetti dotati
di
indipendenza rafforzata e garantita.
Prima di entrare nelle problematiche
specifiche poste dalla
connessione tra giudici e popolo sovrano postulata dagli articoli 1,
comma
2, e 101, comma 1, occorre precisare un aspetto di carattere generale e
teorico, carico tuttavia di numerose e importanti potenzialità pratiche.
La Costituzione, intesa come fonte
della rappresentanza necessaria
del
popolo da parte dello Stato-soggetto, si pone come prius
logico-giuridico
sia dello Stato che del popolo stesso. La sovranità popolare implica che
tutte le funzioni statuali devono essere esercitate non nell'interesse
di
una persona giuridica, lo Stato, distinta dal popolo, ma nell'interesse
del
popolo stesso. Quest'ultimo tuttavia non può mutare il quadro giuridico
fondamentale del rapporto rappresentativo, che riposa su una fonte
superiore
non disponibile dai due soggetti tra cui il rapporto medesimo
intercorre.
Di insuperabile chiarezza sono, al
riguardo, le parole di Carlo
Esposito:
".la disposizione che il popolo
è sovrano nelle forme e nei limiti
della Costituzione non significa che la Costituzione sopravvenga per
porre
limiti estrinseci all'esercizio di una preesistente sovranità del popolo
(e
che in sostanza la Costituzione neghi la sovranità popolare per
affermare
la
propria), ma proprio all'opposto che la sovranità del popolo esiste solo
nei
limiti e nelle forme in cui la Costituzione la organizza, la riconosce e
la
rende possibile, e fin quando sia esercitata nelle forme e nei limiti
del
diritto. Fuori della Costituzione e del diritto non c'è la sovranità, ma
l'arbitrio popolare, non c'è il popolo sovrano, ma la massa con le sue
passioni e con la sua debolezza" [C. ESPOSITO,Commento al'art. 1
della
Costituzione (1948), ripubblicato in La Costituzione italiana - Saggi,
Padova, 1954, p. 11].
Il modello teorico di Crisafulli,
visto alla luce della secolare
elaborazione civilistica sulla rappresentanza, esprime il principio
fondamentale che la sovranità del popolo si esplica nell'ambito della
Costituzione. La legge fondamentale non è il prodotto della sovranità
popolare, ma la condizione giuridica indispensabile perché l'autorità
dello
Stato-soggetto non sia più auto-fondata - secondo il modello europeo
continentale imperante sino alla metà del XX secolo - ma un modo di
attualizzarsi del rapporto di gestione, che vede il
"principale"
incarnato
nella collettività popolare presa nel suo complesso, vera e propria
figura
giuridica soggettiva, secondo la classica definizione di Carlo Lavagna
[Basi
per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella
Costituzione italiana (1953), ripubblicato in Ricerche sul sistema
normativo, Milano, 1984, pp. 811 ss.], che ricava la sua giuridicità da
una
norma costituzionale, senza la quale sarebbe soltanto un dato
storico-politico esterno all'ordinamento giuridico.
Stato-soggetto è espressione
ellittica per indicare in modo
comprensivo i diversi momenti istituzionali in cui, secondo la
Costituzione,
il popolo è "rappresentato". Nessun organo e nessun atto
esprime la
sovranità popolare nella sua pienezza, così come nessun organo e nessun
atto
concentra tutta la potestà giuridica dello Stato. Per riprendere il
parallelo con la rappresentanza privatistica, il rappresentato e il
rappresentante sono soggetti che non esauriscono mai tutte le proprie
potenzialità giuridiche in singoli atti.
2. Un primo sviluppo del modello
crisafulliano della
rappresentanza
del popolo sovrano da parte dello Stato-soggetto è che la rappresentanza
politica in senso stretto si colloca all'interno del processo di
formazione
del Parlamento essenzialmente con riguardo alla funzione legislativa.
L'elezione dei membri del Parlamento da parte del corpo elettorale è una
tecnica di raccordo tra organi costituzionali legislativi e popolo e non
implica una traslazione di sovranità verso i primi e neppure una delega
esclusiva all'esercizio della stessa. La rappresentanza politica
presuppone
necessariamente l'elezione dei rappresentanti e non può essere
sostituita
da
vecchie forme di rappresentanza "istituzionale", senza mettere
in
questione
la natura democratica dell'ordinamento costituzionale [Lo ha
sottolineato
di
recente, con buoni argomenti, L. CARLASSARE, Problemi attuali della
rappresentanza politica, in Percorsi e vicende attuali della
rappresentanza
e della responsabilità politica (Atti del Convegno, 16-17 marzo 2000), a
cura di N. Zanon e F. Biondi, Milano, 2001, pp. 28 ss.]. Questo canale
rappresentativo è però soltanto una delle forme in cui si esprime la
sovranità popolare secondo la Costituzione. Esso convive non solo con
gli
istituti di "democrazia diretta" (referendum, iniziativa
popolare etc.),
ma
con tutte le altre funzioni costituzionalmente previste per il
soddisfacimento di altrettanti interessi fondamentali del popolo
sovrano.
La famosa distinzione tra
rappresentanza e rappresentatività non
conduce ad esiti antidemocratici, se non si perde di vista la tensione
che
deve sempre esistere tra le due situazioni. Anche il più intenso
rapporto
rappresentativo (quale era quello che si instaurava tra eletti ed
elettori
nell'epoca del suffragio ristretto) può non soddisfare i requisiti
minimi
della democraticità propri di un ordinamento in cui la Costituzione pone
in
diretta corrispondenza la sovranità popolare e lo Stato. La
rappresentatività, per acquistare significato, deve essere connessa
all'interesse generale [Cfr. T. MARTINES, Diritto costituzionale, X ed.,
Milano, 2000, p. 219]. Quest'ultimo risulta dalla composizione unitaria
di
una pluralità di interessi, tutti ugualmente essenziali per la
conservazione
e lo sviluppo della collettività. Una democrazia pluralista ha bisogno
di
assemblee rappresentative legittimate dal voto popolare, ma ha pure
necessità, ad esempio, di mantenere l'unità nazionale e di garantire ad
un
tempo i diritti dei cittadini e la legalità dell'azione amministrativa.
Tutte queste esigenze verrebbero
travolte, o quanto meno messe
seriamente in pericolo, da una "dittatura della maggioranza"
nascente
dalla
preminenza totalizzante della rappresentanza politica su tutte le altre
forme di raccordo tra Stato-soggetto e popolo sovrano.
Giova ancora richiamare
l'insegnamento di Esposito:
"Niente (.) è tanto inesatto
quanto la comune affermazione che in
regime democratico la maggioranza è onnipotente (.). (.) una forma di
governo democratico esiste solo quando le leggi non neghino agli uomini
quella indipendenza, quel valore e che quella dignità da cui traggono
valore
le leggi; e il popolo sovrano non sia reso schiavo dalle leggi" [C.
ESPOSITO, op. cit., 9].
Per restare ai due esempi fatti
prima, il Presidente della
Repubblica
e gli organi di garanzia (Corte costituzionale e giudici comuni) sono
destinati ad assicurare la permanenza delle condizioni essenziali perché
dalla democrazia "secondo la Costituzione" non si passi alla
"democrazia
totalitaria", fondata su un'idea di sovranità popolare logicamente
anteriore
alla Costituzione e pertanto priva di limiti giuridici. Dalla democrazia
rappresentativa degli ordinamenti liberali della seconda metà del XIX
secolo
e della prima metà del XX si è passati ad una forma di democrazia
integrale
magistralmente intuita da Crisafulli e da lui tradotta in una formula
giuridica ricca di potenzialità ancora in buona parte da dispiegare.
3. Nella costituzione liberale
classica l'equilibrio
costituzionale
si
conseguiva e si manteneva nel regimen mixtum, integrazione
politico-istituzionale di classi e interessi diversi con istituzioni
specifiche di riferimento. L'avvento della democrazia fondata sulla
sovranità popolare ha cancellato la diversa origine sociale dei poteri
dello
Stato ed ha trasferito l'equilibrio costituzionale sul bilanciamento tra
interessi "duraturi" e interessi "contingenti".
Tutto il sistema dei
checks
and balances della Costituzione originaria degli Stati Uniti d'America
tende
a proteggere i primi contro la prevalenza incontrollata dei secondi. Una
maggioranza momentanea potrebbe sovvertire il sistema di tutele da cui
la
Costituzione stessa trae ragion d'essere ed imporre il proprio interesse
contingente su quello generale. Quest'ultimo non può essere inteso come
astratto e metafisico interesse indifferenziato di un popolo concepito
in
modo altrettanto astratto e metafisico, ma come interesse specifico a
mantenere e rafforzare le condizioni essenziali di equilibrio tra
volontà
della maggioranza e garanzia dei diritti fondamentali degli individui e
dei
gruppi politici e sociali di riferimento.
Nella Costituzione americana originaria
questo equilibrio è stato
affidato, in ultima istanza, al potere giudiziario. Quest'ultimo deve
essere
indipendente proprio per evitare la dittatura della maggioranza.
Sono ancora di grande attualità le
parole di Alexander Hamilton:
"In regime monarchico, esso [il
potere giudiziario] rappresenta
un'ottima barriera contro il dispotismo del principe, in regime
repubblicano
rappresenta una barriera, altrettanto efficace, contro i soprusi e le
prepotenze degli organi rappresentativi" [Il Federalista n. 78
(Hamilton),
1788, tr.it. in A. HAMILTON, J. MADISON, J. JAY, Il Federalista, a cura
di
M. D'Addio e G. Negri, Bologna, 1997, p. 622].
L'indipendenza dei giudici acquista
un significato ed
un'importanza
maggiori in regime di costituzione rigida, in cui sono contenute le
garanzie
che potrebbero essere travolte da una maggioranza irresistibile:
"Una costituzione rigida
richiede in modo particolarissimo che le
Corti di giustizia siano indipendenti in modo assoluto: Per costituzione
rigida intendo riferirmi a quel tipo di costituzione che prevede delle
specifiche limitazioni al potere legislativo quali, ad esempio, che esso
non
possa deliberare bills of attainder, né leggi ex post facto ed altre
consimili" [op. ult. cit., p. 624].
Il senso primigenio delle
costituzioni moderne è innanzitutto
l'eliminazione del privilegio, sia favorevole che sfavorevole, che si
può
ottenere non solo con la formazione democratica delle assemblee
legislativa,
ma anche con la salvaguardia dei diritti fondamentali, senza dei quali
la
democrazia si trasforma in dittatura, ancorché fornita di investitura
popolare. La storia tragica del XX secolo ha confermato in Europa quanto
fossero fondate le preoccupazioni dei Framers americani. Né possiamo
dire
che oggi, in Italia, nel XXI secolo, la politica abbia rinunciato ad
identificare il proprio potere momentaneo di maggioranza con i valori e
gli
interessi che stanno a base del patto costituzionale.
Il problema che nasce dalla
limitazione costituzionale del potere
della maggioranza e dalla necessità di tutela dei diritti fondamentali
nei
confronti dei detentori del potere politico è quello, sempre richiamato,
ma
non sempre coerentemente sviluppato, del possibile "governo dei
giudici",
che sarebbe una ulteriore forma di dittatura sostitutiva di quella della
maggioranza e persino più pericolosa di essa.
L'espressione, coniata da Lambert
all'inizio degli anni '20 del
Novecento, riflette lo sconcerto del giurista europeo continentale di
fronte
alla possibile ribellione dei giudici alla legge, introdotta negli Stati
Uniti d'America con il controllo di costituzionalità delle leggi. Egli
vede
questa ribellione come segno del naturale conservatorismo di un ceto
sociale
molto vicino all'oligarchia economica contraria alle riforme sociali. A
ben
guardare però si può notare che la crociata "sociale" contro
la casta de
i
giudici ostile alle "innovazioni" non è altro che la
rivendicazione del
primato del legislativo - e quindi del politico - sulla costituzione
intesa
come higher law. Non si spiega altrimenti la contraddizione logica tra
l'accusa di voler impedire l'evoluzione dell'ordinamento verso mete di
maggiore giustizia e sicurezza sociale e il contemporaneo rilievo che il
controllo di costituzionalità sostituirebbe alle costituzioni rigide,
elaborate dalle convenzioni o dalle assemblee costituenti,
"costituzioni
fatte dai giudici, di un'estrema flessibilità, che il contenzioso
costituzionale arricchisce costantemente di nuovi elementi; o, per
meglio
dire, innesta sulla vecchia costituzione popolare una costituzione
giudiziaria, più nuova e più viva, che poco a poco ricopre e soffoca con
la
sua rigogliosa vegetazione l'opera originaria dei costituenti" [E.
LAMBERT,
Il governo dei giudici e la lotta contro la legislazione sociale negli
Stati
Uniti (1921), ed. it. a cura di R. D'Orazio, Milano, 1996, p. 204].
Non si riesce a capire se l'opera
dei giudici sia troppo
conservatrice
perché impedisce od ostacola le innovazioni legislative o se sia troppo
innovativa perché sostituisce via via la costituzione statica originaria
con
una costituzione vivente che si forma anche nel contenzioso giudiziario.
Per
Lambert la costituzione è accettabile in quanto documento storico e
giuridico nei limiti dell'organizzazione strutturale dello Stato
(rapporti
tra Stato federale e Stati membri). Non è invece compatibile con la sua
visione dell'ordinamento una costituzione che si evolve e acquista nuovi
significati con il passare del tempo.
Come sappiamo, il dilemma impostato
da Lambert ha accompagnato in
modo
permanente tutta la storia della giustizia costituzionale sia negli
Stati
Uniti che in Europa e si ripropone al giorno d'oggi in forme diverse, ma
tuttavia derivanti da quell'alternativa. Mentre la costituzione
"votata"
ha
un'origine popolare, incarna anzi la sovranità del popolo nel suo
massimo
grado, l'interpretazione giudiziaria si sovrappone all'intento
originario
dei costituenti, senza avere la legittimazione popolare di questi.
Nella sostanza, le obiezioni
all'evoluzione interpretativa della
costituzione non sono altro che un modo di esprimere una diffidenza di
fondo
verso la stessa idea di costituzione rigida. Se si nega infatti
l'istanza
del controllo giudiziario, si affida alla discrezionalità del
legislatore
la
continuità giuridica della legge fondamentale. La costituzione resta un
corpo storico sempre più lontano nel tempo, che richiede frequenti
modiche
e
aggiustamenti, mutando assetto normativo a seconda delle tendenze
politiche
prevalenti del momento. La maggiore "rigidità" della
costituzione si
converte in una maggiore "leggerezza" della stessa, sempre
meno
operativa
e
presente nella vita quotidiana dell'ordinamento giuridico e sempre più
"imbalsamata" in formule destinate inevitabilmente a perdere
capacità
applicativa. Per sfuggire ad un incontrollabile governo dei giudici si
cade
nel relativismo estremo delle ondeggianti maggioranze politiche.
Il problema da risolvere rimane
l'equilibrio e l'integrazione tra
controllo dinamico della legalità costituzionale e necessaria riserva al
potere legislativo dell'innovazione derivante in modo diretto dalla
maggioranza politica dei rappresentanti.
4. La difficoltà di risolvere il
problema ora delineato era ben
presente ai costituenti europei del secondo dopoguerra. La soluzione
emersa
in Italia, in Germania e successivamente in tutte le altre Costituzioni
democratiche contemporanee (con la parziale eccezione della Francia) è
stata
quella di saldare il controllo di costituzionalità delle leggi, affidato
ad
una Corte unica, centralizzata e con maggiore incidenza del potere
politico
nelle nomine dei giudici, con l'attività quotidiana delle giurisdizione.
La
scelta di una via di mezzo tra controllo diffuso e modello kelseniano ha
prodotto una serie di effetti a catena solo in parte prevedibili dai
costituenti.
La figura del giudice
"introduttore necessario" del giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi non ha un rilievo soltanto
tecnico-procedurale, ma incide in modo rilevante sull'assetto
complessivo
dei rapporti tra potere giudiziario e potere politico.
Se la Carta costituzionale si fosse
limitata al principio
fondamentale
che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" (art. 101,
comma 2),
sarebbe stato possibile costruire soltanto un sistema di garanzia
istituzionale dell'indipendenza della magistratura, per evitare
interferenze
politiche dirette nell'amministrazione della giustizia, ma i giudici
stessi
sarebbero rimasti "nudi" di fronte al potere legislativo,
costretti ad
applicare leggi non censurabili sul piano della legittimità
costituzionale
o
fornite di una iniziale etichetta di legittimità scaturente dal positivo
riscontro dell'organo di controllo subito l'approvazione delle assemblee
rappresentative. Ciò che avrebbe avuto una prevedibile refluenza sulle
stesse garanzie istituzionali di indipendenza, per l'impossibilità di
mettere in questione le stesse leggi sull'ordinamento giudiziario.
Non bisognerebbe mai dimenticare che
nella costruzione delle
garanzie
prescelta (pur con sensibili varianti) nelle Costituzioni della seconda
metà
del XX secolo l'essenziale finalità di tutela si consegue solo se
permane
un
reciproco appoggio tra giurisdizione comune e giurisdizione
costituzionale.
La scissione tra i due versanti delle garanzie renderebbe la prima
"schiava
delle leggi" (per riprendere l'espressione di Esposito) e
sospingerebbe
la
seconda a ridosso del potere legislativo.
Anche nel modello europeo di
giurisdizione accentrata il ruolo dei
giudici comuni tende ad emergere in modo sempre più netto. L'espandersi
del
peso processuale della c.d. interpretazione adeguatrice segna in questi
ultimi anni un processo di avvicinamento tra modello americano e modello
europeo. Dall'iniziale semplice "sospetto" di
incostituzionalità,
ritenuto
necessario e sufficiente per sollevare validamente una questione, si è
passati all'odierno dovere di ricercare un'interpretazione alternativa a
quella che determinerebbe il contrasto con la Costituzione e solo in
caso
di
esito negativo di tale approfondimento ermeneutico rivolgersi alla Corte
costituzionale. Tale ricerca preliminare deve essere fatta dal giudice
"nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della
disposizione"
[sentenza 24 luglio 1996 n. 307, in Giur. cost., 1996, p. 2545].
Il giudice delle leggi ritiene
spesso anche inappropriato l'essere
costretto a correggere l'interpretazione del giudice a quo mediante una
sentenza interpretativa di rigetto e si orienta a dichiarare
inammissibile
la questione se il giudice a quo "non solo non prospetta possibili
letture
alternative della disposizione denunciata, ma si astiene anche dal
motivare
in ordine alla scelta interpretativa operata" [Ordinanza 23 aprile
1998
n.
147, in Giur .cost.,
1998, p. 1138].
Non entro nel merito della
problematica specifica posta da questo
indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, della Corte
costituzionale.
Mi limito ad osservare in questa sede che esso avvalora e ulteriormente
conferma l'osservazione diffusa della progressiva convergenza dei
modelli
di
giustizia costituzionale, che avviene all'insegna della centralità del
modello americano [Cfr. F. FERNÁNDEZ SEGADO, La justicia constitucional
ante
el siglo XXI. La progresiva convergencia de los sistemas americano y
europeo-kelseniano, Bologna 2003, pp. 65 ss.].
Le dighe innalzate in Europa contro
il pericolo del "governo dei
giudici", affidando ad un giudice specialissimo, molto più vicino
agli
organi rappresentativi politici, tutto il possibile controllo sulle
leggi,
sono cadute una dopo l'altra. Bisogna valutare con estrema cautela
questo
processo, che accentua il potere "creativo" dei giudici comuni
e
potrebbe
obbligare i giuristi a complicate spiegazioni per giustificare sentenze
interpretative poste in essere da questi ultimi. Si incrementerebbe -
per
parafrasare Sraffa - la "produzione di sofismi a mezzo di
sofismi".
Per evitare queste secche, bisogna
decidersi ad affrontare il
problema
del rapporto tra natura democratica dell'ordinamento e inevitabile
discrezionalità dei giudici.
5. Nell'ultima grande opera teorica
della sua vita, Hans Kelsen è
costretto ad ammettere che tra la validità della norma generale e la
validità della corrispondente norma individuale si deve inserire un atto
di
volontà, di cui la norma individuale è il senso [H. KELSEN, Teoria
generale
delle norme (1979), ed. it. a cura di M. G. Losano, Torino, 1985, p.
387].
Il principe del formalismo giuridico arriva così ad una conclusione di
netta
impronta empiristica: "se sono valide norme giuridiche generali, il
cui
senso è che devono essere applicate dai tribunali, di solito i tribunali
applicano effettivamente queste norme" e quindi "le sentenze
giudiziarie
non
conformi a queste norme generali acquistano validità solo
eccezionalmente"
[op. ult .cit., p. 405].
Se la difformità tra norma giuridica
pre-disposta e decisione del
giudice non può essere esclusa in modo assoluto, nonostante i rimedi
previsti dai diversi ordinamenti, specie con il sistema delle
impugnazioni,
si pone un problema di diritto costituzionale sul versante del rapporto
tra
giudice e popolo titolare della sovranità, proprio perché il giudice
esercita una funzione statuale come rappresentante, nel senso chiarito
prima, del popolo stesso e, al momento delle decisioni, rinnova
solennemente
la contemplatio domini.
Si deve escludere una
sovrapposizione tra circuito della
responsabilità che attiene ai soggetti ed alle sedi della rappresentanza
politica e circuito della legittimazione e della responsabilità dei
giudici.
È stato giustamente osservato che "la democrazia è la
giustificazione
ultima
anche della funzione giurisdizionale, ma quest'ultima non è soggetta, né
direttamente né indirettamente, alle regole costituzionali che segnano
il
circuito democratico, e che prevedono la legittimazione popolare di ogni
funzione politica rilevante. Non è il consenso popolare a porsi come
misura
di legittimazione delle modalità attraverso le quali si esercita la
funzione
giurisdizionale: ed anzi, si potrebbe dire che tale funzione sta
realmente
'altrove' rispetto ai luoghi in cui il consenso (ma anche il dissenso)
del
sovrano democratico si manifesta" [N. ZANON - F. BIONDI, Diritto
costituzionale dell'ordine giudiziario. Status e funzioni dei magistrati
alla luce dei principi e della giurisprudenza costituzionali, Milano,
2002,
p. 178].
L'azione della magistratura deve
essere insensibile alle
manifestazioni di consenso o di dissenso, anche se i giudici non operano
in
un vuoto politico e sociale ed è inevitabile che le loro iniziative e le
loro decisioni abbiano conseguenze politiche anche di forte entità. Due
esempi di storia recente e di cronaca contemporanea avvalorano questo
assunto.
Nella prima metà degli anni '90 si
svilupparono le inchieste
giudiziarie che andarono sotto l'etichetta di "mani pulite".
Attorno
agli
atti dei magistrati impegnati nelle indagini si creò un vasto movimento
di
opinione a loro favorevole e aspramente critico per la classe politica
del
tempo. Consensi e dissensi furono molto vivaci ed ancor oggi si
continuano
ad alimentare le polemiche sul giudizio da dare su quel periodo. Al di
là
dei diversi punti di vista possibili in merito, mi sembra da ribadire
che
i
giudici rappresentano il popolo nell'esercizio della funzione essenziale
di
far rispettare le norme giuridiche e non sono assoggettati o
assoggettabili
a vincoli di contenuto né possono essere influenzati dalle conseguenze
politiche, economiche, sociali o di altro genere che derivano o possono
derivare dai loro atti. I giudici sono uomini di regole non di fini e le
regole devono applicare, anche se qualcuno addita loro veri o presunti
effetti negativi ulteriori dei loro provvedimenti.
Bisogna quindi distinguere la
politicità intrinseca degli atti dei
giudici - nel senso del loro inserimento in un preciso "indirizzo
politico",
in ipotesi diverso e configgente con quello di Governo e Parlamento - e
gli
effetti politici dei processi giudiziari, che non possono e non devono
essere previsti e valutati. Con scettico realismo, è stato osservato che
"non dipende certamente dai magistrati (.) se l'opinione pubblica
ha
dato
loro il tipo di adesione proprio di una folla avida di linciaggi e,
ancor
più, se nessuno è riuscito a cogliere questa occasione ["mani
pulite"]
per
avviare una fase nuova della vita nazionale" [A. PIZZORUSSO, La
Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare, Torino,
1996,
p. 39]. Ai giudici si rimprovera spesso di fare troppo o troppo poco
rispetto alle aspettative di impunità di taluni, o, al contrario, di
affossamento giudiziario dell'avversario politico da parte di altri.
Capita
non di rado che gli stessi giornali che deprecano il
"giustizialismo"
lancino grida di giubilo quando le inchieste giudiziarie toccano uomini
e
partiti sgraditi e che, al contrario, giornali molto inclini a sostenere
l'azione "moralizzatrice" della magistratura diventino
improvvisamente
"garantisti" quando qualche indagine va in una direzione non
coerente
con
preconcette condanne o assoluzioni di interi schieramenti politici.
I processi vengono anticipati,
accompagnati, mimati e commentati
sui
media in modo del tutto incontrollato, dimentichi o incuranti che le
indagini ed i dibattimenti mediatici sono la negazione più grossolana di
qualunque garanzia. Ha detto un giudice francese: "Non esiste
parità di
armi
nei media, che offrono la ribalta a chi racconta la storia migliore, nel
modo migliore. Rafforzano l'effetto della utilizzazione di verità a
scapito
della verità, la seduzione a scapito dell'argomentazione" [A.
GARAPON, I
custodi dei diritti. Giustizia e democrazia (1996), tr. it. a cura di A.
Cremagnani, Milano, 1997, p. 63]. Basta pensare all'indecente spettacolo
che
hanno offerto giornali e reti televisive a proposito del "delitto
di
Cogne"
(e si tratta solo di uno tra i tanti casi) per rendersi conto che anche
in
Italia il problema ha assunto dimensioni patologiche.
L'influsso dell'opinione pubblica
sul comportamento dei giudici
può
essere positivo ed anzi auspicabile, se inteso come stimolo perché gli
stessi non indulgano ad iniziative apertamente faziose o stravaganti. Il
timore di perdere la propria legittimazione può essere un argine a
scorrettezze politicamente orientate, sia nel senso dell'azione che in
quello dell'omissione. La ricerca del consenso non può e non deve
tuttavia
porre remore eccessive alla coraggiosa elaborazione di principi non
immediatamente percepiti dalla maggioranza dei cittadini. Un grande
giurista
liberale inglese ha detto circa un secolo addietro: "È del tutto
possibile
che le idee dei giudici sull'utilità e sull'interesse pubblico possano
talvolta elevarsi al di sopra di quelle prevalenti in una determinata
epoca"
[A. V. DICEY, Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra
dell'Ottocento
(1905), ed. it. a cura di M. Barberis, Bologna, 1997, p. 364].
Escluso dunque che i giudici debbano
seguire o, peggio, inseguire
il
favore dell'opinione pubblica, non si può tuttavia ignorare, come si
accennava prima, che la produzione giudiziale di diritto pone
certamente,
specie in un ordinamento di civil law un problema costituzionale di
connessione del potere giudiziario con la rappresentanza democratica
dalla
quale promana la legge cui il giudice è soggetto (art. 101, comma 2
della
Costituzione italiana).
6. Il punto di partenza è il rifiuto
della dottrina cognitiva
dell'interpretazione, da cui deriva l'esigenza di assoggettare il potere
giudiziario a controlli "esterni", come tutti gli altri poteri
dello
Stato.
Non sembra tuttavia che la norma costituzionale che assoggetta i giudici
soltanto alla legge implichi come conseguenza necessaria che siano gli
organi titolari del potere legislativo a dover operare tali controlli
[Così
invece R. GUASTINI, Il giudice e la legge, Torino, 1995, p. 100]. Non si
può
certo pensare ad interventi del potere legislativo nel processo di
formazione dell'interpretazione giudiziaria, sia per ragioni di
principio
che per ragioni pratiche, le stesse che indussero ben presto in Francia
ad
abbandonare la procedura del référé legislatif.
Problemi delicati pongono le leggi
di interpretazione autentica.
Tradizionalmente si riconosce a queste leggi efficacia retroattiva; tale
"naturale" effetto delle leggi interpretative è tuttora
ammesso dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha sempre ribadito
"che
l'intervento legislativo retroattivo, tanto con norma di interpretazione
autentica quanto con norma innovativa, opera sul piano delle fonti,
ossia
della regula juris che il giudice deve applicare, e quindi non incide
sulla
potestà di giudicare e sull'ambito riservato alla funzione
giurisdizionale"
[Sent. 23 luglio 2002 n. 374, in Giur. cost., 2002, pp. 2782 s.]. Quando
però la legge interpretativa pretende di incidere sui giudicati, essa
non
si
limita più ad operare sul piano delle fonti, ma produce la "lesione
dei
principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere
giurisdizionale, nonché delle disposizioni relative alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" [Sent. 27
luglio
2000 n. 374, in Giur. cost., 2000, p. 2660].
Nella seconda delle sentenze citate
si istituisce un legame molto
interessante tra invasione della sfera di competenze del potere
giudiziario
e tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Il travolgimento del
giudicato non implica soltanto una illegittima interferenza nel campo
riservato alla giurisdizione, ma contemporaneamente lede diritti e
interessi
legittimi dei cittadini consolidati in base ad una pronuncia del
giudice.
Nel porre a raffronto la
giurisprudenza della Corte costituzionale
italiana con quella, sullo stesso tema, del Bundesverfassungsgericht,
Livio
Paladin osserva che l'effetto retroattivo, o iper-retroattivo, delle
leggi
interpretative - quando queste assumono la veste surrettizia di norme di
interpretazione autentica - viola il principio della certezza del
diritto,
in quanto travolge la cosa giudicata e scalza il principio tempus regit
actum [L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, pp. 186
s.].
Su questa osservazione possiamo
innestare un ulteriore svolgimento
sui
rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, visti attraverso
la
lente dei diritti dei cittadini. L'intangibilità del giudicato è posta a
garanzia dei titolari dei diritti prima che degli organi giudiziari.
Mentre
una interpretazione autentica che opera esclusivamente de futuro è
soltanto
un normale esercizio della potestà legislativa, la retroattività della
stessa deve essere lasciata alla valutazione del giudice quanto alla
incidenza sui processi in corso. La legge interpretativa deve essere
"ragionevole" [Cfr. A. GARDINO CARLI, Corte costituzionale e
leggi
interpretative: tra un controverso passato ed un imprevedibile futuro,
in
Le
leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e
legislatore
(Atti del Seminario di Roma del 5 ottobre 2000), a cura di A, Anzon,
Torino,
2001, pp. 25 ss.], nel senso che deve intervenire solo in presenza di
gravi
controversie interpretative ed in assenza di un diritto vivente
consolidato.
Altrimenti diventa una usurpazione del potere interpretativo dei giudici
e
della conseguente funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Le
Corti
supreme, non più "ancelle" del legislatore, tendono a
trasformarsi da
giudici della legalità in giudici dei diritti [Cfr, F. G. PIZZETTI, Il
giudice nell'ordinamento complesso, Milano, 2003, pp. 225 ss.]
È stato prospettato, con abbondanza
di argomenti, un possibile
conflitto di attribuzione tra potere giudiziario e legislativo avente ad
oggetto una legge interpretativa retroattiva [Cfr. A. PUGIOTTO, La legge
interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi
giurisdizionali, Milano, 2003, pp. 401 ss.]. Per ragioni di brevità e di
aderenza al tema trattato, non entro nel merito tecnico-processuale
della
proposta. Mi limito ad esprimere qualche dubbio che la Corte si decida a
cambiare indirizzo giurisprudenziale per il semplice mutamento del tipo
di
giudizio, giacché, nella sostanza, il problema rimarrebbe invariato.
La controversia sui limiti di
ammissibilità delle leggi
interpretative
affonda le sue radici nel problema di fondo dei rapporti tra funzione
giudiziaria e sovranità popolare. Giova ancora una volta richiamare
l'insegnamento di Esposito e Crisafulli.
Se lo Stato - tutto lo Stato e non
solo il Parlamento -
rappresenta
il
popolo sovrano (Crisafulli) e se quest'ultimo lo è veramente se viene
riconosciuta la dignità di ogni cittadino ed il rispetto dei suoi
diritti
(Esposito), si deve concludere che non può essere rimesso all'arbitrio
del
legislatore "cambiare le carte in tavola", cancellando diritti
acquisiti
e
tradendo l'aspettativa tutelata che lo Stato faccia onore alle proprie
stesse leggi quali legittimamente interpretate dai giudici. La certezza
del
diritto, cui si riferisce Paladin, è il corollario indispensabile sia
del
principio, affermato da Esposito, che il popolo sovrano non può essere
reso
schiavo dalle leggi, sia del principio, affermato da Crisafulli, che in
ogni
momento di esercizio del potere statuale si deve tener conto della
essenziale rappresentanza del popolo.
I giudici rappresentano il popolo
nella fondamentale istanza della
oggettivizzazione della legge che, dopo la definitiva approvazione, si
distacca dai suoi autori e non riflette più la maggioranza transeunte
che
l'ha votata, ma la volontà complessiva del potere legislativo. D'altra
parte, ammettere un incondizionato effetto retroattivo delle leggi
interpretative significherebbe assoggettare i cittadini ai capricci di
mutevoli maggioranze parlamentari. Ben potrebbe accadere che una
maggioranza
voglia incidere su diritti concessi da una maggioranza precedente e
diversa
con leggi aventi efficacia ex tunc in una continua destabilizzazione che
renderebbe davvero il popolo schiavo del legislatore e cioè il contrario
di
sovrano.
La funzione giudiziaria deve
tutelare un sistema altamente
differenziato di selezione e di decisione, mettendolo al riparo degli
influssi diretti e semplificatori della politica dei partiti [Cfr. N.
LUHMANN, Funktionen und
Folgen der Rechtsprechung im politischen System,
in
Politische Planung, Opladen, 1975, pp. 49 s.]. Il popolo è
veramente
sovrano
se può pretendere che leggi costituzionalmente legittime siano applicate
dai
giudici secondo il normale criterio cronologico e che le eccezioni a
tale
criterio siano frutto di situazioni eccezionali richiamate in modo
esplicito
con una precisa dichiarazione di retroattività, che implica anche una
assunzione di responsabilità.
Un'ultima considerazione. La
manipolazione del principio tempus
regit
actum contiene in nuce l'idea che il popolo sovrano possa, per il
tramite
della rappresentanza politica, influire su procedimenti giudiziari in
corso
con vari mezzi: mutamento di fattispecie penali, introduzione di
rilevanti
eccezioni al principio del giudice naturale, espansione delle immunità
parlamentari e quant'altro la fantasia giuridica può trovare. Si tratta
di
interventi legislativi da valutare approfonditamente caso per caso. In
linea
generale, sembra di poter dire che nelle prerogative di sovranità del
popolo
rientra la pretesa a veder applicate le leggi senza possibilità
artificiose
di elusione, che avvantaggerebbero pochi e lederebbero le basi
essenziali
dello Stato di diritto. Quest'ultimo non è un possibile modo di
organizzazione dei pubblici poteri, ma l'espressione più pregnante della
democrazia liberale su cui poggia la visione espositiana e crisafulliana
della sovranità popolare.
Per fare un solo esempio, tra i
tanti possibili, la legge 7
novembre
2002 n. 248 (c.d. legge Cirami), esplicitamente motivata dai suoi
sostenitori con il proposito di sottrarre alcuni imputati eccellenti
alla
cognizione dei giudici del Distretto di Milano - ove non vi sarebbe la
serenità necessaria per giudicare in modo imparziale quegli stessi
imputati - viene oggi invocata con frequenza in processi di mafia. In un
caso estremo è stata prospettata dalla difesa dell'imputato la sua
applicazione in un processo per diffamazione perché il querelante,
titolare
di una carica pubblica, era stato invitato all'inaugurazione dell'anno
giudiziario. Se la peggiore ingiustizia è la tardiva giustizia, gli
effetti
ritardatori a valanga introdotti da alcune nuove leggi possono giovare a
pochi e danneggiare molti (parti lese, coimputati desiderosi di
dimostrare
la propria innocenza, intere comunità devastate dalla criminalità
organizzata), senza aggiungere nulla al diritto di difesa tutelato dalla
Costituzione.
7. Resta da precisare in che misura
la discrezionalità del giudice
può
esplicarsi in uno spazio non coperto da responsabilità. Tralascio
volutamente il problema della responsabilità penale (che non conosce
differenze tra giudici e comuni cittadini) e quello della responsabilità
civile (che non attiene ai rapporti tra giudici e sovranità popolare) e
mi
limito a qualche veloce osservazione su due punti: a) il possibile
arbitrio
interpretativo dei giudici; b) la sanzione dei comportamenti
deontologicamente riprovevoli degli stessi.
7.1 Quanto al primo problema, mi
sembra condivisibile
l'osservazione
che potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario devono
svolgere la loro funzioni nell'ambito del nucleo centrale dei valori
costituzionali, "evitando avventure ai margini" [A. BARAK, La
discrezionalità del giudice (1989), tr. it. di I. Mattei, Milano, 1995,
p.
196]. Le interpretazioni eccentriche delle leggi da parte dei giudici,
l'approvazione di leggi pericolosamente ai bordi della legittimità
costituzionale, le interferenze ministeriali nella giurisdizione sono
solo
alcuni dei fenomeni degenerativi che nascono da forzature del proprio
ruolo
poste in essere da organi appartenenti a diversi poteri dello Stato. Gli
strumenti correttivi e stabilizzatori previsti dall'ordinamento (potere
di
rinvio delle leggi del Presidente della Repubblica, conflitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato) sono di grande utilità e, in
molti
casi, indispensabili. Non raggiungerebbero però i risultati attesi se i
comportamenti anomali si moltiplicassero ulteriormente, come sembra
essere
la tendenza dell'attuale momento storico-politico. Un Capo dello Stato
costretto a rinviare un gran numero di leggi alle Camere, una Corte
costituzionale costretta a rimettere frequentemente nel loro alveo sia
il
potere giudiziario che quello legislativo finirebbero per consumare la
propria credibilità e la propria legittimazione, se dopo la soluzione di
un
caso, se ne presentasse continuamente ed immediatamente un altro.
Oggi è quanto si verifica con i
moniti alla moderazione ed alla
correttezza costituzionale del Presidente Ciampi, che vengono
invariabilmente seguiti da manifestazioni di piena adesione da tutte le
parti e di altrettanto completa preterizione da parte di chi vuole
mantenere
un clima incandescente nei rapporti istituzionali.
Peraltro la perpetuazione di un
clima di rivincita della classe
politica verso la magistratura rende più difficili riforme, come quella
dell'ordinamento giudiziario, che aspettano da oltre cinquant'anni e
sono
costituzionalmente necessarie, secondo quanto dispone l'art. VII, comma
1,
della Disposizioni transitorie e finali. Sarebbe saggia decisione
aspettare
tempi più sereni [Cfr. in questo senso A. PIZZORNO, Il potere dei
giudici.
Stato democratico e controllo della virtù, Roma-Bari, 1998, p. 91. Dalla
data di pubblicazione di questo libro la situazione è ulteriormente
peggiorata]. Solo in tal modo si potrebbero affrontare gli interessi
"duraturi" dei cittadini sottostanti alla giurisdizione ed
all'ordinamento
giudiziario. In caso contrario, si identificherebbe la sovranità
popolare
con necessità contingenti di singoli o di gruppi, sorretti da
maggioranze
parlamentari altrettanto contingenti. Forse sarebbe utile che coloro che
detengono la maggioranza pensassero più spesso alla possibilità,
realistica
in un ordinamento democratico, di diventare minoranza e di aver bisogno
domani di quelle garanzie di indipendenza dei giudici dal potere
politico
che si pensa allegramente di cancellare oggi.
7.2 La responsabilità disciplinare
dei magistrati rappresenta uno
dei
punti di confluenza tra principio democratico (art. 101, comma 1) e
principio di indipendenza (art. 104, comma 2). L'iniziativa dell'azione
disciplinare è infatti attribuita al Ministro della giustizia, che
diventa
così organo di raccordo non solo tra ordine giudiziario e Governo, ma,
più
in generale, tra potere giudiziario e rappresentanza politica (posta la
responsabilità politica del Governo verso il Parlamento).
La decisione è attribuita al
Consiglio superiore della
magistratura,
che nella sua Sezione disciplinare riflette la propria composizione
mista.
Essa è composta infatti di sei membri, di cui due "laici",
scelti tra i
consiglieri eletti dal Parlamento, tra cui il Vice-presidente, che
presiede
la Sezione, e quattro "togati", scelti tra i consiglieri
eletti dai
magistrati.
È interessante notare che la
presenza "esterna", espressione della
rappresentanza politica, si rinviene sia nella fase dell'iniziativa del
procedimento disciplinare che in quella della decisione. Lo stesso
procedimento non è più configurabile come autocorrezione interna del
corpo
dei magistrati, ma ha acquistato ormai natura pubblica e
giurisdizionale,
in
coerenza con l'esigenza di inquadrarlo nella garanzia generale di tutela
dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giudiziaria,
sottraendolo alla disciplina interna dell'ordine. Proprio perché la
giustizia è amministrata in nome del popolo, la repressione dei
comportamenti illeciti dei magistrati, a parte i profili penali e
civili,
deve essere effettuata con un procedimento di natura prettamente
giurisdizionale con le forme di pubblicità tipiche del processo. Il
procedimento disciplinare dei magistrati è quindi "strutturalmente
e
funzionalmente diverso da quello previsto per gli impiegati civili dello
Stato" [Sent. 22 giugno 1992 n. 289, in Giur. cost., 1992, p.
2196].
Interest rei publicae la sanzione della condotta illecita dei
magistrati,
proprio perché il collegamento con il popolo della loro funzione è reso
immediato ed evidente dalla stessa Costituzione.
Un altro aspetto appare degno di
nota. La presenza "esterna" nel
procedimento disciplinare lo differenzia da altre, importanti categorie
di
soggetti. Ad esempio, sia gli avvocati che i professori universitari
sono
assoggettati ad una giurisdizione disciplinare del tutto
"corporativa",
senza presenze esterne.
8. Può accadere che le funzioni
giudiziarie investano
singolarmente
i
"rappresentanti del popolo". Recependo un'antica tradizione,
la
Costituzione
italiana contiene una deroga al principio di eguaglianza che rende i
parlamentari irresponsabili per le opinioni espresse ed i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni e richiede un'autorizzazione per
qualsiasi restrizione della libertà personale, di domicilio e di
corrispondenza a carico dei parlamentari medesimi (art. 68, dopo la
riforma
del 1993).
La dottrina e la giurisprudenza
costituzionale sono concordi nel
ritenere che non si tratta di privilegi personali, ma di garanzie della
funzione [Cfr. per tutti G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari.
Natura
e
limiti di una garanzia costituzionale, Torino, 1979, pp. 39 ss].
L'integrità
della rappresentanza politica, direttamente connessa alla sovranità
popolare, richiede che i membri del Parlamento possano svolgere le loro
funzioni in assoluta libertà, senza temere conseguenze negative
dall'espressione delle proprie opinioni o dei propri voti. Allo stesso
modo
si deve circondare di particolari cautele la restrizione della libertà
personale, di domicilio e di corrispondenza del parlamentare perché tale
restrizione avrebbe conseguenze dirette sull'assolvimento del mandato
parlamentare che, a norma dell'art. 67 Cost., viene svolto in nome e per
conto dell'intero popolo sovrano e non soltanto degli elettori che hanno
dato il loro voto al singolo membro del Parlamento.
La recente giurisprudenza della
Corte costituzionale ha
circoscritto
in modo significativo la possibilità di sottrarre alla normale
responsabilità giuridica i parlamentari per opinioni espresse al di
fuori
dell'esercizio delle loro funzioni. Le ormai famose sentenze n. 10, 11,
e
56
del 2000 hanno sostanzialmente superato il criterio del "nesso
funzionale"
[Cfr. C. MARTINELLI, L'insindacabilità parlamentare. Teoria e prassi di
una
prerogativa costituzionale, Milano, 2002, pp. 180 ss.], per approdare al
più
rigoroso criterio dell'identità sostanziale di contenuto tra l'opinione
espressa in sede parlamentare e quella manifestata in sede esterna.
Questo recente indirizzo
giurisprudenziale della Corte sembra
aderire
perfettamente ad una concezione equilibrata del rapporto delle assemblee
rappresentative da una parte e della magistratura dall'altra con la
sovranità popolare. La rappresentanza politica si basa sul principio di
maggioranza sul presupposto che i cittadini siano eguali davanti alla
legge.
In caso contrario, il principio di maggioranza verrebbe privato della
sua
unica base razionale. Per questo motivo ogni deroga al principio di
eguaglianza deve trovare fondamento in un valore costituzionale coerente
al
miglior esercizio della sovranità popolare, che appare inscindibile
dall'eguaglianza. Solo l'esigenza di non menomare le funzioni
parlamentari
può giustificare la sottrazione degli atti di persone determinate al
diritto
comune delle responsabilità. Ogni estensione oltre i limiti di una
stretta
interpretazione della guarentigia parlamentare del free speach
introdurrebbe
un grave squilibrio nella vita politica nazionale, alla quale tutti i
cittadini hanno il diritto di partecipare in condizioni uguali (art. 49
Cost.). L'estensione dell'insindacabilità produrrebbe un surplus di
libertà
politica per taluni soggetti all'interno della società civile, senza una
stretta necessità di salvaguardare il Parlamento come istituzione.
Lo stesso ragionamento deve farsi
per garanzie processuali
(sospensione dei processi) disposte, per particolari cariche dello
Stato,
con legge ordinaria e per di più estendentesi "a fatti antecedenti
l'assunzione della carica o della funzione", come recita l'art. 1,
comma
1,
del d.d.l. n. 2191, approvato dal Senato il 5 giugno 2003. La legge
ordinaria, attuativa dell'art. 68 Cost., avrebbe un senso se si
trattasse
di
privilegi connaturati alla carica e non di garanzie funzionali
espressamente
poste per una deliberata scelta di rottura della Costituzione assunta da
una
fonte di rango costituzionale. Se si potesse parlare di garanzie
connaturate, la legge ordinaria sarebbe solo esplicativa di un principio
immanente nella Costituzione. Ciò è smentito per tabulas dalla presenza
nella stessa Carta costituzionale di un'altra disposizione, l'art. 96,
cui
si collega la legge costituzionale n. 1 del 1989, che non introduce il
principio di sospensione automatica dei processi, ma solo una diversa
procedura per sottoporre il Presidente del Consiglio ed i Ministri alla
giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni.
In definitiva, la sovranità popolare
presuppone l'eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge. La giurisdizione esprime nel più alto
grado
il
principio di parità di trattamento dei cittadini in situazioni uguali (i
n
tutte le aule di giustizia è scritto che la legge è uguale per tutti),
mentre un diverso trattamento può essere ammissibile solo in presenza di
altri valori costituzionali ugualmente meritevoli di tutela. Solo la
Costituzione o una legge costituzionale potrebbero introdurre pertanto
differenziazioni di disciplina processuale per determinati soggetti. Con
una
avvertenza: la stessa legge costituzionale non può infirmare alle basi
l'ordinamento costituzionale, introducendo regole incompatibili con il
corretto esercizio della sovranità popolare. Tale sarebbe il caso di una
disciplina che non consentisse le attività investigative e processuali
indispensabili per evitare la dispersione delle prove. Se ciò avvenisse,
non
si potrebbe certo parlare di una garanzia funzionale, ma di una
sostanziale
esenzione, anche per il futuro, dalla responsabilità penale.
9. Molti lamentano che le funzioni
del potere giudiziario si
espandono
negli ordinamenti contemporanei oltre i limiti della semplice
applicazione
delle norme giuridiche ai casi concreti. Riemergono periodicamente
severi
richiami a ricondurre i giudici alla loro funzione di "bouche de la
loi",
secondo la celeberrima definizione di Montesquieu. Uno degli argomenti
più
suggestivi è quello che si riallaccia alla onnipotenza della sovranità
popolare, che ricaccia in un angolo ogni altro principio costituzionale.
Tende a diffondersi una strana e micidiale mistura di liberismo
economico
estremo, giacobinismo istituzionale e stalinismo politico. La potremmo
chiamare ideologia neo-totalitaria. Tutte le norme "sociali"
della
Costituzione vengono presentate come datate e frutto dell'illusione
comunista dissoltasi nel crollo delle dittature dell'Est europeo. La
maggioranza parlamentare detiene ogni potere e non deve incontrare
remore
sul suo cammino. La leadership personale del capo non tollera
contraddittori, che devono essere neutralizzati e bollati come
"comunisti"
(immagine speculare dei "nemici del popolo" di sovietica
memoria).
In questo quadro non c'è posto per
il sistema di autonomie, di
garanzie e di equilibri disegnato dalla Costituzione. La volontà sovrana
del
popolo è per sua natura irresistibile e si identifica con la volontà
della
maggioranza parlamentare. Ogni resistenza è vista con sospetto, quasi si
trattasse di deliberato sabotaggio alla volontà popolare. I giudici non
devono amministrare giustizia in nome del popolo in conformità alla
legge,
ma in nome della maggioranza politica del momento, se necessario anche
in
difformità alla legge. Anche in qualche settore dell'attuale minoranza
politica sono stati espressi nel recente passato orientamenti similari,
con
l'inebriante leggerezza che dà talvolta il potere a chi non ci è
abituato.
Non resta che augurarsi che la
classe politica italiana sappia
distaccarsi da rinnovate tentazioni di "democrazia
totalitaria" e
ritornare
ai "grigi" principi della democrazia liberale pluralista, che
non
consente
slanci eccessivi, ma garantisce l'implementazione graduale dei diritti e
dell'eguaglianza, con percorsi che possono apparire talvolta tortuosi e
contraddittori, ma sono comunque preferibili alle strade troppo diritte
che
puntano verso l'abisso.