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NEWS
DAL C.S.M.
Pubblichiamo le notizie sui lavori del
CSM della settimana questa settimana inviate dai nostri
Consiglieri Fici, Aghina ed Arbasino,
Buona lettura
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TUTELE….RITARDATE
Dopo lunga gestazione, nell’ordine
del giorno del plenum del 12 giugno era ricompresa la pratica
relativa alla richiesta di tutela dei
magistrati in servizio presso gli uffici di Palermo, Milano e Torino,
oggetto dei noti e variegati attacchi
(le proposte di delibera sono consultabili sul sito
www.movimentoperlagiustizia.it).
Sospesa la seduta antimeridiana
intorno alle ore 10.30 per consentire al vice presidente Rognoni e
ad alcuni consiglieri di partecipare
all’inaugurazione delle nuove aule della Corte d’Appello di Roma,
alle 12.30 (orario fissato per la
ripresa dei lavori) si è dovuta constatare la mancanza del numero
legale anche per il protrarsi della
menzionata cerimonia.
Il rinvio al pomeriggio non ha avuto
esito per la presenza in plenum di soli quattro laici
(Berlinguer, Marotta, Rognoni e
Schietroma) rispetto al minimo di cinque previsto dalla legge.
Sulla base delle dichiarazioni del
cons. Marotta, che ha giustificato l’assenza dei consiglieri del Polo
per precedenti impegni, la seduta è
stata sciolta per mancanza del numero legale e la pratica a
tutela rinviata alla prossima
settimana.
Dispiace che la singolare dinamica
degli eventi abbia portato ad un differimento della discussione
di una pratica di particolare
importanza, ed auspichiamo che nella prossima settimana si possa
esaminare la questione, sicuramente
non priva di contrasti.
A titolo esemplificativo si può
ricordare che sul quotidiano "Il Giornale" del 12 giugno è
stato
pubblicato un "pezzo" in
argomento a firma del cons. Di Federico da titolo "Il CSM tenta un
golpe
istituzionale" che
sostanzialmente contesta la legittimità da parte del Consiglio di
censurare le
valutazioni sull’operato di alcuni
magistrati espresse da alte cariche dello Stato.
Nel frattempo, in uno con i colleghi
di M.D., abbiamo richiesto l’apertura di una pratica a tutela del
collega PAGLIARINI, giudice del lavoro
presso il Tribunale di Roma, autore dell’ordinanza nel
"caso Santoro/Rai", accusato
di golpismo e di abuso di potere.
LA NUOVA CIRCOLARE SUL CONCORSO
VIRTUALE
1
1. Dopo lunga e sofferta gestazione è
stata approvata all’unanimità dal plenum una delibera che
modifica radicalmente la disciplina
del c.d. "concorso virtuale", una sorta di simulazione del.concorso
reale, operata mediante valutazione della media dei punteggi degli ultimi
concorsi utili
per conseguire il posto richiesto da
parte del magistrato che rientra in ruolo.
Si tratta di una procedura necessaria
per consentire la riassegnazione ad una sede del magistrato
che ritorna in servizio attivo, ma di
cui negli ultimi anni è stato fatto un uso abnorme, consentendo
a molti colleghi di pervenire a posti
particolarmente ambiti cui difficilmente sarebbero approdati "in
competizione" con gli altri
aspiranti.
Si tratta di una riforma di circolare
da tutti auspicata e da tutti preannunciata come
imminente già dall’inizio di questa
consiliatura ed, in particolare, dal novembre scorso, quando si è
proceduto al ricollocamento in ruolo
dei consiglieri uscenti.
In detta occasione accese polemiche
ebbero modo di manifestarsi, all’interno ed all’esterno del
Consiglio, riguardo all’istituto in
sé ma anche e, soprattutto, riguardo all’uso distorto che, in
quell’occasione, come in precedenti
occasioni, la maggioranza consiliare ebbe a farne. Invero,
come abbiamo dedotto e ribadito
innumerevoli volte, una cosa è il ricorso a tale procedura
(criticabile e, tuttavia,
assolutamente legittima), altra cosa, ben diversa, è la sua applicazione
in
violazione della stessa circolare, che
ha reso la procedura ancora più odiosa.
A seguito della modifica approvata dal
plenum, da oggi non sarà più possibile utilizzare il concorso
virtuale per accedere a posti
semidirettivi, di cassazione ovvero di applicati alla cassazione.
2. Al riguardo, abbiamo riferito più
volte nei nostri notiziari e sarebbe stato bello
prescindere, pur non dimenticando, da
pregresse polemiche, estremamente dannose per la
credibilità dell’istituzione.
Siamo, però, costretti a prendere
posizione - non già, appunto, per amor di polemica, come
si usa dire, ma per ristabilire
condizioni minime di verità - su alcune a nostro avviso sconcertanti
prese di posizione di esponenti di
Unità per la Costituzione, con cui sono stati rivendicati meriti
esclusivi (come tali, assolutamente
inesistenti), tacendo su tiepidezze e resistenze interne e,
soprattutto, sorvolando su una recente
cronistoria che ha visto Unicost, in compagnia di MI e dei
laici del Polo, sempre pronta a
concedere il posto richiesto in virtuale a tutti coloro, salvo due
isolate eccezioni, che ne hanno fatto
domanda, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni ed
attribuendo a tutti e comunque il
punteggio massimo.
Basta ricordare, rinviando per
maggiori dettagli ai nostri pregressi resoconti, le delibere
relative al rientro in ruolo dei
consiglieri uscenti, con riferimento alle quali i consiglieri di Unicost
hanno votato tutti a favore (senza
alcun distinguo delle diversissime posizioni); quelle relative ai
colleghi Piccialli, Sarno e Mancino
con destinazione al Massimario della Cassazione, con riferimento
alle quali è stato assolutamente vano
la nostra decisa opposizione; quelle infine relative ai colleghi
Ciccolo e Salzano.
3. In un contesto di questo genere
suona beffarda l’affermazione, del tutto infondata per
quanto ci riguarda, del segretario
generale di Unicost secondo cui " la spinta ideale - che ha
registrato perplessità e resistenze
da parte degli altri gruppi associativi forse per la provenienza
"virtuale" di molti dei loro
esponenti di vertice- ha investito la rappresentanza consiliare di Unicost
che si è fatta portatrice, attraverso
proposte concrete immediatamente realizzate, della modifica
della circolare in materia";
mentre, è quando meno avventato l’euforico ed impreciso (non si tratta
di abolizione dell’istituto ma di
modifica) comunicato di Mariano Sciacca, ad un numero imprecisato
di mailing-list cui è iscritto,
secondo cui " l'odioso privilegio - riservato a pochi eletti - del
concorso
virtuale è stato - su iniziativa del
gruppo di Unicost al CSM - alfine eliminato".
Apparentemente agnostico è, invece,
il resoconto del gruppo consiliare di unicost , nel
quale si è fatto uso di una formula
poco impegnativa e volutamente equivoca: " la delibera in
questione (rel. Stabile) ha riscosso
la "virtuale" unanimità del Consiglio".
2
Su canoni di maggiore prudenza si è,
invece, attestato il consigliere Giuseppe Meliadò, cui
tuttavia è sembrato " giusto
sottolineare che il gruppo di UPC è stato determinante e decisivo per
realizzare tale risultato",
affermazione questa che nulla dice delle resistenze e dei ritardi
imputabili
al suo gruppo di appartenenza;
parimenti fumosa per la sua genericità – sempre con riferimento
alla nota telematica del menzionato
consigliere - è la considerazione (vera) che la riforma ha visto
la luce " dopo non pochi mesi e
non pochi affanni", su coloro cui vanno addebiti i ritardi e su.coloro
che hanno sofferto qualche affanno; ma anche senza specificazione alcuna
su coloro che,
invece, hanno di fatto beneficiato del
ritardo.
Per quanto ci riguarda, non siamo
stati protagonisti di alcun ritardo e neppure abbiamo
sofferto alcuno affanno; quanto agli
oggettivi beneficiari basta scorrere le cronache consiliari di
questi ultimi mesi.
Con riferimento, dunque, ai tempi
della riforma ed ai protagonisti dei ritardi, potremmo
sostenere in un’ottica buonista che
i tempi sono stati quelli richiesti dalla delicatezza e dalla
complessità della materia e dalle
oggettive difficoltà di sovraccarico di lavoro in cui la Terza
Commissione ha dovuto operare.
Tuttavia, poiché si è fatto
riferimento a perplessità e resistenze non possiamo non
rappresentare che:
a) nei lavori della Terza Commissione
abbiamo (Fici ha) sempre sollecitato la trattazione
delle proposte formalizzate da Meliadò
e Marini, non ritenendo necessario presentare una
superflua proposta autonoma;
b) in occasione degli accessi
dibattiti di plenum nei quali è stata, da una maggioranza
consiliare nella quale non ci siamo
riconosciuti, applicata la procedura del concorso virtuali con
modalità che abbiamo ritenuto non
legittime o comunque non condivisibili, abbiamo ripetutamente
auspicato (se necessario citeremo i
verbali) l’approdo in plenum della troppo annunciata riforma;
c) in un’occasione, a fronte
dell’ennesimo ritardo e nonostante il preannunciato e
pubblicizzato esame da parte della
commissione della proposta di modifica, abbiamo (Aghina ha) in
plenum fatto riferimento alla celebre
espressione " quousque tandem ….", suscitando il
risentimento del relatore della
pratica;
d) nonostante fosse stata fissata per
la trattazione della proposta la seduta di
commissione del 16 aprile, il
presidente Stabile ha chiesto, regolamento alla mano, la trattazione
ad una seduta successiva, che è stata
individuata il giorno 13 maggio successivo;
e) nonostante il giorno 13 maggio la
terza commissione avesse approvato all’unanimità la
proposta in questione, la necessità
di un perfezionamento tecnico - ma anche la volontà del
gruppo consiliare di Unicost
(manifestata dal consigliere De Nunzio) di riunirsi ancora una volta per
valutare adeguatamente la proposta
licenziata/licenzianda - hanno impedito una sollecita
trasmissione in plenum della proposta
votata in commissione già il 13 maggio.
4. Questi i fatti a noi noti.
Quanto al contenuto della riforma sono
due le novità più significative: la prima riguarda
l’esclusione di alcuni uffici fra
quelli che possono essere conferiti attraverso la procedura del
concorso virtuale e, cioè, i posti di
consigliere della Corte di Cassazione e di sostituto procuratore
generale presso la Corte di
Cassazione, i posti del Massimario, nonché quelli di sostituto della
Direzione Nazionale Antimafia, nonché
ancora quelli relativi ad incarichi semidirettivi; la seconda è
relativa al periodo minimo (tre anni)
di permanenza nel collocamento fuori ruolo perché possa
ricorrersi alla procedura del concorso
virtuale.
Tali innovazioni dovrebbero
scongiurare, a nostro giudizio in modo pressoché assoluto, il
rinnovarsi di polemiche che
immancabilmente registriamo ogni qualvolta si ricorre alla procedura in
esame.
Posto, infatti, che il concorso
virtuale è un istituto che risponde ad insopprimibili esigenze
che non possono essere disconosciute
(che ricorrono quando deve procedersi ad un trasferimento
per ragioni di salute, o per motivi di
sicurezza, o per superare ragioni di incompatibilità, ovvero
ancora quanto si deve procedere al
ricollocamento in ruolo nel caso in cui il termine di scadenza
non era preventivabile) la proposta è
nel senso di escludere la sua praticabilità quando
l’attribuzione dei punteggi è
affidata a criteri estremamente discrezionali (come per i posti esclusi
dalla previsione di modifica) e tali
da consigliare (sempre) una valutazione comparativa, ovvero
quando il collocamento fuori ruolo ha
una durata inferiore ad un certo lasso temporale, ad evitare
che una breve esperienza fuori ruolo
(normalmente a Roma) costituisca un percorso acceleratorio
per il rientro in una sede che è
ambita da centinaia di colleghi.
3.DESTINAZIONE FUORI RUOLO ALLA CORTE
COSTITUZIONALE
Ad una settimana dall’approvazione
della delibera che ha ridotto il limite di cinque anni per poter
essere destinati fuori ruolo alla
Presidenza della Repubblica ed alla Corte Costituzionale,
prevedendo ora come sufficiente
requisito la qualifica di magistrato di tribunale, sono stati
destinati quali assistenti di studio
di tre giudici costituzionali i colleghi FABIO ELEFANTE (giudice
del Tribunale di Orvieto), LORENZO
DELLI PRISCOLI (p.m. a Vercelli) e STEFANO GIAIME GUIZZI
(giudice del Tribunale di Chiavari).
Nessuno dei tre colleghi, tutti molto
giovani, avrebbe potuto essere destinato fuori ruolo vigente la
disposizione della circolare
modificata, e non è un mistero per nessuno che l’esigenza di soddisfare
le richieste "fiduciarie"
dei giudici costituzionali ha portato la maggioranza del plenum a
deliberare
l’abbassamento del limite precedente
(v. notiziario precedente).
Sarà anche un "progresso"
(come è stato detto in plenum) aver provveduto alla modifica di
una circolare invece che derogarla
arbitrariamente come sovente avvenuto in passato per
analoghe autorizzazioni, ma riteniamo
che non si possa essere particolarmente soddisfatti per aver
regolato un principio generale ed
astratto sulla spinta di una (anzi tre…) situazione concreta.
NOMINE DIRETTIVI
In un quadro consiliare in cui la
nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari è operata
prevalentemente a maggioranza (di
tipologia pressochè costante…), non può non rilevarsi con
soddisfazione l’intervenuta nomina
unanime in sede di plenum dei colleghi CARMINE PINELLI
(presidente di sezione del Tribunale
di Ancona) a Presidente del Tribunale di Spoleto, di
AGOSTINO TRIMINI’ (sostituto
procuratore generale a Torino) a Presidente del Tribunale di
Alba e di NICOLA TRIFUOGGI
(Procuratore della Repubblica de L’Aquila) a Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di
Pescara.
ABNORMITA’ DELLA SENTENZA E RILIEVO
DISCIPLINARE
Di particolare interesse una delibera
approvata a maggioranza dal plenum concernente
l’archiviazione di un procedimento
disciplinare instaurato a carico di un giudice di pace, autore di
un provvedimento "abnorme".
Nella specie il magistrato onorario
aveva accolto l’opposizione all’ingiunzione amministrativa
di pagamento di una contravvenzione
stradale di un automobilista multato per essere transitato
con il rosso ad un semaforo.
In motivazione il giudice di pace, con
una "originale" applicazione dell’istituto, aveva
disapplicato l’atto amministrativo
che autorizzava l’installazione del semaforo all’incrocio
ritenendolo per scienza privata del
tutto inutile per regolare il traffico automobilistico.
Anche se in presenza di una palese
abnormità del provvedimento, derivato da un’interpretazione
molto personale della disapplicazione
dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario, la
commissione aveva proposto
l’archiviazione dopo un’istruttoria che aveva accertato la sostanziale
unicità della condotta abnorme del
giudice di pace, mutuando la giurisprudenza disciplinare sin qui
formatasi per i provvedimenti dei
giudici togati.
Nel corso della discussione in plenum
è emerso un orientamento diretto a sanzionare la
condotta del giudice di pace, anche
giungendo ad una equivalenza: abnormità dell’atto = illecito
disciplinare che non è sembrata
condivisibile alla maggioranza del Consiglio.
TABELLE
4
In settimana è stata disposta
l’approvazione delle tabelle della Corte d’Appello di Roma
(con eccezione per i casi di
ultradecennali), della Procura di S. Maria Capua Vetere, del
Tribunale di Alba e del Tribunale di
Tortona, l’approvazione parziale delle tabelle della
Procura di Tivoli, del Tribunale di
Velletri e della Corte d’Appello di Reggio Calabria..Bocciate invece e
restituite al mittente le tabelle del Tribunale di Benevento.
COMMISSIONI
QUINTA COMMISSIONE
Deliberate in settimana molte proposte
per incarichi direttivi di uffici da tempo vacanti.
Quale Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Perugia (votazione
rinnovata in seguito a modifica della
cd. "fascia" di anzianità degli aspiranti), sono stati proposti
quattro colleghi, tutti con un voto
ciascuno: GIANCARLO ARMATI, Procuratore della Repubblica di
Viterbo (Aghina), GAETANO DRAGOTTO,
Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte
d’Appello de L’Aquila (Menditto),
GIUSEPPE SANTORO, Presidente di sezione della Corte d’Appello
di Roma (Mammone), GIOVANNI VACCA,
Avvocato Generale presso la Procura Generale della
Corte d’Appello di Salerno (Riello);
astenuti i cons. Buccico e Schietroma.
Per l’incarico direttivo di
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona,
sono stati proposti GAETANO DRAGOTTO (Aghina
e Menditto), GIOVANNI VACCA (Riello) e MARIO
AGNOLI, presidente di sezione della
Corte d’Appello di Bologna (Mammone); astenuti i cons.
Buccico e Schietroma.
Per l’incarico direttivo di
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze
sono stati proposti GIORGIO BRIGNOLI,
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste
(Aghina, Menditto e Riello) e RENATO
CALDERONE, Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di
Roma (Mammone); astenuti i cons.
Buccico e Schietroma.
Per l’incarico direttivo di
Presidente del Tribunale di Foggia sono stati proposti
INFANTINI (Presidente del Tribunale di
Lucera) con quattro voti (Buccico, Mammone, Riello e
Schietroma) e DOMENICO PETTI
(presidente di sezione del Tribunale di Foggia), con il voto del
cons. Menditto; astenuto Aghina.
Unanimità invece per l’incarico di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno, dove è stato designato il
dott. DOMENICO LABOZZETTA (Procuratore della Repubblica di
Pordenone).
SETTIMA COMMISSIONE
La Commissione ha approvato la
proposta (da sottoporre al plenum) di nuova circolare
sull’utilizzo dei magistrati
distrettuali, figura introdotta e disciplinata dalla legge 13 febbraio
2001
n.48 (Capo II artt. 4-8) ed in
relazione alla quale il Ministro, con D.M. 23 gennaio 2003 ha previsto
una prima distribuzione nelle piante
organiche (103 unità complessive di cui 72 giudicanti e 31
requirenti).
Come abbiamo già riferito in
precedenti notiziari questa nuova figura ha la funzione
principale di svolgere compiti di
supplenza nell’ambito del distretto e, in via di successiva
gradazione, può essere applicata
sempre in abito distrettuale ovvero essere destinata a svolgere
funzioni ausiliarie presso il
consiglio giudiziario.
La settima commissione si è occupata
di definire i criteri d’impiego del magistrato
distrettuale mentre compete alla terza
commissione definire l’aspetto riguardante il concorso ed i
correlativi criteri di scelta.
La sede dei magistrati distrettuali è
quella della Corte di Appello ed essi saranno inseriti in
una pianta organica autonoma presso
ciascun distretto distinta per funzioni giudicanti e requirenti.
5
I casi di destinazione in sostituzione
sono tassativamente previsti dalla legge (aspettativa,
astensione obbligatoria o facoltativa
per gravidanza o maternità o per le altre ipotesi disciplinate
dalla legge 53/00 <in particolare
congedo parentale, per gravi motivi familiari, astensione del
padre lavoratore, astensione per
assistenza a familiari portatori di handicap>, tramutamento al
quale non consegua un contestuale
trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto
<l’assegnazione in sostituzione
potrà essere disposta soltanto dopo che il CSM avrà assegnato a
quel posto altro magistrato e quindi
in pendenza della esecuzione della delibera di tramutamento>,
sospensione cautelare in pendenza di
procedimento disciplinare o penale, esonero dalle funzioni.conseguente
alla assunzione di incarico di componente della Commissione esaminatrice
del
concorso per uditore.
Un problema importante era quello di
armonizzare l’impiego del magistrato distrettuale in
sostituzione (è escluso il suo
utilizzo per coprire vacanze) con altre forme di sostituzione previste
dall’ordinamento (sostituzione
interna, tabelle infradistrettuali). Al fine di valorizzare la funzione
del
magistrato distrettuale si è cercato
di definire una disciplina equilibrata dei rapporti tra i vari istituti
prevedendosi che il magistrato
distrettuale possa essere assegnato in sostituzione solo nei casi di
assenza preventiva o effettiva di una
certa durata (non meno di un mese).
Si è ritenuto peraltro opportuno
dettare una disciplina specifica per casi di assenza
determinata da aspettativa per motivi
di salute prevedendo la possibilità di utilizzare il magistrato
per assenze superiori a 15 giorni e ciò
in ragione del fatto che l’aspettativa in questi casi segue di
regola ad un periodo di congedo
straordinario in cui l’astensione del magistrato dal servizio è
fronteggiata mediante gli strumenti
ordinari. Considerato inoltre che l’aspettativa per infermità, ai
sensi della circolare consiliare 3182
dell’11.4.80, se di durata superiore ai sei mesi comporta il
collocamento fuori ruolo del
magistrato senza conservazione del posto originario, con conseguente
vacanza, si è precisato che in tale
ipotesi l’assegnazione in sostituzione non potrà
complessivamente protrarsi oltre i sei
mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia la
predetta utilizzazione non potrà
invece superare l’anno che costituisce il periodo massimo
usufruibile.
Si disciplina poi la procedura di
assegnazione ed i criteri di designazione con particolare
riferimento alle attitudini del
magistrato in relazione al posto da supplire favorendo, ove possibile,
la corrispondenza tra la qualifica e
le funzioni da svolgere nonché tenendo conto della anzianità di
ruolo e di servizio e delle eventuali
situazioni di incompatibilità
Ernesto Aghina Paolo Arbasino Giuseppe
Fici
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