inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2003

Notiziario del Movimento per la Giustizia n. 22 del 23\6\2003

 

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NEWS DAL C.S.M.

Pubblichiamo le notizie sui lavori del CSM della settimana questa settimana inviate dai nostri

Consiglieri Fici, Aghina ed Arbasino,

Buona lettura

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TUTELE….RITARDATE

Dopo lunga gestazione, nell’ordine del giorno del plenum del 12 giugno era ricompresa la pratica

relativa alla richiesta di tutela dei magistrati in servizio presso gli uffici di Palermo, Milano e Torino,

oggetto dei noti e variegati attacchi (le proposte di delibera sono consultabili sul sito

www.movimentoperlagiustizia.it).

Sospesa la seduta antimeridiana intorno alle ore 10.30 per consentire al vice presidente Rognoni e

ad alcuni consiglieri di partecipare all’inaugurazione delle nuove aule della Corte d’Appello di Roma,

alle 12.30 (orario fissato per la ripresa dei lavori) si è dovuta constatare la mancanza del numero

legale anche per il protrarsi della menzionata cerimonia.

Il rinvio al pomeriggio non ha avuto esito per la presenza in plenum di soli quattro laici

(Berlinguer, Marotta, Rognoni e Schietroma) rispetto al minimo di cinque previsto dalla legge.

Sulla base delle dichiarazioni del cons. Marotta, che ha giustificato l’assenza dei consiglieri del Polo

per precedenti impegni, la seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale e la pratica a

tutela rinviata alla prossima settimana.

Dispiace che la singolare dinamica degli eventi abbia portato ad un differimento della discussione

di una pratica di particolare importanza, ed auspichiamo che nella prossima settimana si possa

esaminare la questione, sicuramente non priva di contrasti.

A titolo esemplificativo si può ricordare che sul quotidiano "Il Giornale" del 12 giugno è stato

pubblicato un "pezzo" in argomento a firma del cons. Di Federico da titolo "Il CSM tenta un golpe

istituzionale" che sostanzialmente contesta la legittimità da parte del Consiglio di censurare le

valutazioni sull’operato di alcuni magistrati espresse da alte cariche dello Stato.

Nel frattempo, in uno con i colleghi di M.D., abbiamo richiesto l’apertura di una pratica a tutela del

collega PAGLIARINI, giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, autore dell’ordinanza nel

"caso Santoro/Rai", accusato di golpismo e di abuso di potere.

LA NUOVA CIRCOLARE SUL CONCORSO VIRTUALE

1

1. Dopo lunga e sofferta gestazione è stata approvata all’unanimità dal plenum una delibera che

modifica radicalmente la disciplina del c.d. "concorso virtuale", una sorta di simulazione del.concorso reale, operata mediante valutazione della media dei punteggi degli ultimi concorsi utili

per conseguire il posto richiesto da parte del magistrato che rientra in ruolo.

Si tratta di una procedura necessaria per consentire la riassegnazione ad una sede del magistrato

che ritorna in servizio attivo, ma di cui negli ultimi anni è stato fatto un uso abnorme, consentendo

a molti colleghi di pervenire a posti particolarmente ambiti cui difficilmente sarebbero approdati "in

competizione" con gli altri aspiranti.

Si tratta di una riforma di circolare da tutti auspicata e da tutti preannunciata come

imminente già dall’inizio di questa consiliatura ed, in particolare, dal novembre scorso, quando si è

proceduto al ricollocamento in ruolo dei consiglieri uscenti.

In detta occasione accese polemiche ebbero modo di manifestarsi, all’interno ed all’esterno del

Consiglio, riguardo all’istituto in sé ma anche e, soprattutto, riguardo all’uso distorto che, in

quell’occasione, come in precedenti occasioni, la maggioranza consiliare ebbe a farne. Invero,

come abbiamo dedotto e ribadito innumerevoli volte, una cosa è il ricorso a tale procedura

(criticabile e, tuttavia, assolutamente legittima), altra cosa, ben diversa, è la sua applicazione in

violazione della stessa circolare, che ha reso la procedura ancora più odiosa.

A seguito della modifica approvata dal plenum, da oggi non sarà più possibile utilizzare il concorso

virtuale per accedere a posti semidirettivi, di cassazione ovvero di applicati alla cassazione.

2. Al riguardo, abbiamo riferito più volte nei nostri notiziari e sarebbe stato bello

prescindere, pur non dimenticando, da pregresse polemiche, estremamente dannose per la

credibilità dell’istituzione.

Siamo, però, costretti a prendere posizione - non già, appunto, per amor di polemica, come

si usa dire, ma per ristabilire condizioni minime di verità - su alcune a nostro avviso sconcertanti

prese di posizione di esponenti di Unità per la Costituzione, con cui sono stati rivendicati meriti

esclusivi (come tali, assolutamente inesistenti), tacendo su tiepidezze e resistenze interne e,

soprattutto, sorvolando su una recente cronistoria che ha visto Unicost, in compagnia di MI e dei

laici del Polo, sempre pronta a concedere il posto richiesto in virtuale a tutti coloro, salvo due

isolate eccezioni, che ne hanno fatto domanda, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni ed

attribuendo a tutti e comunque il punteggio massimo.

Basta ricordare, rinviando per maggiori dettagli ai nostri pregressi resoconti, le delibere

relative al rientro in ruolo dei consiglieri uscenti, con riferimento alle quali i consiglieri di Unicost

hanno votato tutti a favore (senza alcun distinguo delle diversissime posizioni); quelle relative ai

colleghi Piccialli, Sarno e Mancino con destinazione al Massimario della Cassazione, con riferimento

alle quali è stato assolutamente vano la nostra decisa opposizione; quelle infine relative ai colleghi

Ciccolo e Salzano.

3. In un contesto di questo genere suona beffarda l’affermazione, del tutto infondata per

quanto ci riguarda, del segretario generale di Unicost secondo cui " la spinta ideale - che ha

registrato perplessità e resistenze da parte degli altri gruppi associativi forse per la provenienza

"virtuale" di molti dei loro esponenti di vertice- ha investito la rappresentanza consiliare di Unicost

che si è fatta portatrice, attraverso proposte concrete immediatamente realizzate, della modifica

della circolare in materia"; mentre, è quando meno avventato l’euforico ed impreciso (non si tratta

di abolizione dell’istituto ma di modifica) comunicato di Mariano Sciacca, ad un numero imprecisato

di mailing-list cui è iscritto, secondo cui " l'odioso privilegio - riservato a pochi eletti - del concorso

virtuale è stato - su iniziativa del gruppo di Unicost al CSM - alfine eliminato".

Apparentemente agnostico è, invece, il resoconto del gruppo consiliare di unicost , nel

quale si è fatto uso di una formula poco impegnativa e volutamente equivoca: " la delibera in

questione (rel. Stabile) ha riscosso la "virtuale" unanimità del Consiglio".

2

Su canoni di maggiore prudenza si è, invece, attestato il consigliere Giuseppe Meliadò, cui

tuttavia è sembrato " giusto sottolineare che il gruppo di UPC è stato determinante e decisivo per

realizzare tale risultato", affermazione questa che nulla dice delle resistenze e dei ritardi imputabili

al suo gruppo di appartenenza; parimenti fumosa per la sua genericità – sempre con riferimento

alla nota telematica del menzionato consigliere - è la considerazione (vera) che la riforma ha visto

la luce " dopo non pochi mesi e non pochi affanni", su coloro cui vanno addebiti i ritardi e su.coloro che hanno sofferto qualche affanno; ma anche senza specificazione alcuna su coloro che,

invece, hanno di fatto beneficiato del ritardo.

Per quanto ci riguarda, non siamo stati protagonisti di alcun ritardo e neppure abbiamo

sofferto alcuno affanno; quanto agli oggettivi beneficiari basta scorrere le cronache consiliari di

questi ultimi mesi.

Con riferimento, dunque, ai tempi della riforma ed ai protagonisti dei ritardi, potremmo

sostenere in un’ottica buonista che i tempi sono stati quelli richiesti dalla delicatezza e dalla

complessità della materia e dalle oggettive difficoltà di sovraccarico di lavoro in cui la Terza

Commissione ha dovuto operare.

Tuttavia, poiché si è fatto riferimento a perplessità e resistenze non possiamo non

rappresentare che:

a) nei lavori della Terza Commissione abbiamo (Fici ha) sempre sollecitato la trattazione

delle proposte formalizzate da Meliadò e Marini, non ritenendo necessario presentare una

superflua proposta autonoma;

b) in occasione degli accessi dibattiti di plenum nei quali è stata, da una maggioranza

consiliare nella quale non ci siamo riconosciuti, applicata la procedura del concorso virtuali con

modalità che abbiamo ritenuto non legittime o comunque non condivisibili, abbiamo ripetutamente

auspicato (se necessario citeremo i verbali) l’approdo in plenum della troppo annunciata riforma;

c) in un’occasione, a fronte dell’ennesimo ritardo e nonostante il preannunciato e

pubblicizzato esame da parte della commissione della proposta di modifica, abbiamo (Aghina ha) in

plenum fatto riferimento alla celebre espressione " quousque tandem ….", suscitando il

risentimento del relatore della pratica;

d) nonostante fosse stata fissata per la trattazione della proposta la seduta di

commissione del 16 aprile, il presidente Stabile ha chiesto, regolamento alla mano, la trattazione

ad una seduta successiva, che è stata individuata il giorno 13 maggio successivo;

e) nonostante il giorno 13 maggio la terza commissione avesse approvato all’unanimità la

proposta in questione, la necessità di un perfezionamento tecnico - ma anche la volontà del

gruppo consiliare di Unicost (manifestata dal consigliere De Nunzio) di riunirsi ancora una volta per

valutare adeguatamente la proposta licenziata/licenzianda - hanno impedito una sollecita

trasmissione in plenum della proposta votata in commissione già il 13 maggio.

4. Questi i fatti a noi noti.

Quanto al contenuto della riforma sono due le novità più significative: la prima riguarda

l’esclusione di alcuni uffici fra quelli che possono essere conferiti attraverso la procedura del

concorso virtuale e, cioè, i posti di consigliere della Corte di Cassazione e di sostituto procuratore

generale presso la Corte di Cassazione, i posti del Massimario, nonché quelli di sostituto della

Direzione Nazionale Antimafia, nonché ancora quelli relativi ad incarichi semidirettivi; la seconda è

relativa al periodo minimo (tre anni) di permanenza nel collocamento fuori ruolo perché possa

ricorrersi alla procedura del concorso virtuale.

Tali innovazioni dovrebbero scongiurare, a nostro giudizio in modo pressoché assoluto, il

rinnovarsi di polemiche che immancabilmente registriamo ogni qualvolta si ricorre alla procedura in

esame.

Posto, infatti, che il concorso virtuale è un istituto che risponde ad insopprimibili esigenze

che non possono essere disconosciute (che ricorrono quando deve procedersi ad un trasferimento

per ragioni di salute, o per motivi di sicurezza, o per superare ragioni di incompatibilità, ovvero

ancora quanto si deve procedere al ricollocamento in ruolo nel caso in cui il termine di scadenza

non era preventivabile) la proposta è nel senso di escludere la sua praticabilità quando

l’attribuzione dei punteggi è affidata a criteri estremamente discrezionali (come per i posti esclusi

dalla previsione di modifica) e tali da consigliare (sempre) una valutazione comparativa, ovvero

quando il collocamento fuori ruolo ha una durata inferiore ad un certo lasso temporale, ad evitare

che una breve esperienza fuori ruolo (normalmente a Roma) costituisca un percorso acceleratorio

per il rientro in una sede che è ambita da centinaia di colleghi.

3.DESTINAZIONE FUORI RUOLO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Ad una settimana dall’approvazione della delibera che ha ridotto il limite di cinque anni per poter

essere destinati fuori ruolo alla Presidenza della Repubblica ed alla Corte Costituzionale,

prevedendo ora come sufficiente requisito la qualifica di magistrato di tribunale, sono stati

destinati quali assistenti di studio di tre giudici costituzionali i colleghi FABIO ELEFANTE (giudice

del Tribunale di Orvieto), LORENZO DELLI PRISCOLI (p.m. a Vercelli) e STEFANO GIAIME GUIZZI

(giudice del Tribunale di Chiavari).

Nessuno dei tre colleghi, tutti molto giovani, avrebbe potuto essere destinato fuori ruolo vigente la

disposizione della circolare modificata, e non è un mistero per nessuno che l’esigenza di soddisfare

le richieste "fiduciarie" dei giudici costituzionali ha portato la maggioranza del plenum a deliberare

l’abbassamento del limite precedente (v. notiziario precedente).

Sarà anche un "progresso" (come è stato detto in plenum) aver provveduto alla modifica di

una circolare invece che derogarla arbitrariamente come sovente avvenuto in passato per

analoghe autorizzazioni, ma riteniamo che non si possa essere particolarmente soddisfatti per aver

regolato un principio generale ed astratto sulla spinta di una (anzi tre…) situazione concreta.

NOMINE DIRETTIVI

In un quadro consiliare in cui la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari è operata

prevalentemente a maggioranza (di tipologia pressochè costante…), non può non rilevarsi con

soddisfazione l’intervenuta nomina unanime in sede di plenum dei colleghi CARMINE PINELLI

(presidente di sezione del Tribunale di Ancona) a Presidente del Tribunale di Spoleto, di

AGOSTINO TRIMINI’ (sostituto procuratore generale a Torino) a Presidente del Tribunale di

Alba e di NICOLA TRIFUOGGI (Procuratore della Repubblica de L’Aquila) a Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

ABNORMITA’ DELLA SENTENZA E RILIEVO DISCIPLINARE

Di particolare interesse una delibera approvata a maggioranza dal plenum concernente

l’archiviazione di un procedimento disciplinare instaurato a carico di un giudice di pace, autore di

un provvedimento "abnorme".

Nella specie il magistrato onorario aveva accolto l’opposizione all’ingiunzione amministrativa

di pagamento di una contravvenzione stradale di un automobilista multato per essere transitato

con il rosso ad un semaforo.

In motivazione il giudice di pace, con una "originale" applicazione dell’istituto, aveva

disapplicato l’atto amministrativo che autorizzava l’installazione del semaforo all’incrocio

ritenendolo per scienza privata del tutto inutile per regolare il traffico automobilistico.

Anche se in presenza di una palese abnormità del provvedimento, derivato da un’interpretazione

molto personale della disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario, la

commissione aveva proposto l’archiviazione dopo un’istruttoria che aveva accertato la sostanziale

unicità della condotta abnorme del giudice di pace, mutuando la giurisprudenza disciplinare sin qui

formatasi per i provvedimenti dei giudici togati.

Nel corso della discussione in plenum è emerso un orientamento diretto a sanzionare la

condotta del giudice di pace, anche giungendo ad una equivalenza: abnormità dell’atto = illecito

disciplinare che non è sembrata condivisibile alla maggioranza del Consiglio.

TABELLE

4

In settimana è stata disposta l’approvazione delle tabelle della Corte d’Appello di Roma

(con eccezione per i casi di ultradecennali), della Procura di S. Maria Capua Vetere, del

Tribunale di Alba e del Tribunale di Tortona, l’approvazione parziale delle tabelle della

Procura di Tivoli, del Tribunale di Velletri e della Corte d’Appello di Reggio Calabria..Bocciate invece e restituite al mittente le tabelle del Tribunale di Benevento.

COMMISSIONI

QUINTA COMMISSIONE

Deliberate in settimana molte proposte per incarichi direttivi di uffici da tempo vacanti.

Quale Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia (votazione

rinnovata in seguito a modifica della cd. "fascia" di anzianità degli aspiranti), sono stati proposti

quattro colleghi, tutti con un voto ciascuno: GIANCARLO ARMATI, Procuratore della Repubblica di

Viterbo (Aghina), GAETANO DRAGOTTO, Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte

d’Appello de L’Aquila (Menditto), GIUSEPPE SANTORO, Presidente di sezione della Corte d’Appello

di Roma (Mammone), GIOVANNI VACCA, Avvocato Generale presso la Procura Generale della

Corte d’Appello di Salerno (Riello); astenuti i cons. Buccico e Schietroma.

Per l’incarico direttivo di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona,

sono stati proposti GAETANO DRAGOTTO (Aghina e Menditto), GIOVANNI VACCA (Riello) e MARIO

AGNOLI, presidente di sezione della Corte d’Appello di Bologna (Mammone); astenuti i cons.

Buccico e Schietroma.

Per l’incarico direttivo di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze

sono stati proposti GIORGIO BRIGNOLI, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste

(Aghina, Menditto e Riello) e RENATO CALDERONE, Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di

Roma (Mammone); astenuti i cons. Buccico e Schietroma.

Per l’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Foggia sono stati proposti

INFANTINI (Presidente del Tribunale di Lucera) con quattro voti (Buccico, Mammone, Riello e

Schietroma) e DOMENICO PETTI (presidente di sezione del Tribunale di Foggia), con il voto del

cons. Menditto; astenuto Aghina.

Unanimità invece per l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Belluno, dove è stato designato il dott. DOMENICO LABOZZETTA (Procuratore della Repubblica di

Pordenone).

SETTIMA COMMISSIONE

La Commissione ha approvato la proposta (da sottoporre al plenum) di nuova circolare

sull’utilizzo dei magistrati distrettuali, figura introdotta e disciplinata dalla legge 13 febbraio 2001

n.48 (Capo II artt. 4-8) ed in relazione alla quale il Ministro, con D.M. 23 gennaio 2003 ha previsto

una prima distribuzione nelle piante organiche (103 unità complessive di cui 72 giudicanti e 31

requirenti).

Come abbiamo già riferito in precedenti notiziari questa nuova figura ha la funzione

principale di svolgere compiti di supplenza nell’ambito del distretto e, in via di successiva

gradazione, può essere applicata sempre in abito distrettuale ovvero essere destinata a svolgere

funzioni ausiliarie presso il consiglio giudiziario.

La settima commissione si è occupata di definire i criteri d’impiego del magistrato

distrettuale mentre compete alla terza commissione definire l’aspetto riguardante il concorso ed i

correlativi criteri di scelta.

La sede dei magistrati distrettuali è quella della Corte di Appello ed essi saranno inseriti in

una pianta organica autonoma presso ciascun distretto distinta per funzioni giudicanti e requirenti.

5

I casi di destinazione in sostituzione sono tassativamente previsti dalla legge (aspettativa,

astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza o maternità o per le altre ipotesi disciplinate

dalla legge 53/00 <in particolare congedo parentale, per gravi motivi familiari, astensione del

padre lavoratore, astensione per assistenza a familiari portatori di handicap>, tramutamento al

quale non consegua un contestuale trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto

<l’assegnazione in sostituzione potrà essere disposta soltanto dopo che il CSM avrà assegnato a

quel posto altro magistrato e quindi in pendenza della esecuzione della delibera di tramutamento>,

sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare o penale, esonero dalle funzioni.conseguente alla assunzione di incarico di componente della Commissione esaminatrice del

concorso per uditore.

Un problema importante era quello di armonizzare l’impiego del magistrato distrettuale in

sostituzione (è escluso il suo utilizzo per coprire vacanze) con altre forme di sostituzione previste

dall’ordinamento (sostituzione interna, tabelle infradistrettuali). Al fine di valorizzare la funzione del

magistrato distrettuale si è cercato di definire una disciplina equilibrata dei rapporti tra i vari istituti

prevedendosi che il magistrato distrettuale possa essere assegnato in sostituzione solo nei casi di

assenza preventiva o effettiva di una certa durata (non meno di un mese).

Si è ritenuto peraltro opportuno dettare una disciplina specifica per casi di assenza

determinata da aspettativa per motivi di salute prevedendo la possibilità di utilizzare il magistrato

per assenze superiori a 15 giorni e ciò in ragione del fatto che l’aspettativa in questi casi segue di

regola ad un periodo di congedo straordinario in cui l’astensione del magistrato dal servizio è

fronteggiata mediante gli strumenti ordinari. Considerato inoltre che l’aspettativa per infermità, ai

sensi della circolare consiliare 3182 dell’11.4.80, se di durata superiore ai sei mesi comporta il

collocamento fuori ruolo del magistrato senza conservazione del posto originario, con conseguente

vacanza, si è precisato che in tale ipotesi l’assegnazione in sostituzione non potrà

complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia la

predetta utilizzazione non potrà invece superare l’anno che costituisce il periodo massimo

usufruibile.

Si disciplina poi la procedura di assegnazione ed i criteri di designazione con particolare

riferimento alle attitudini del magistrato in relazione al posto da supplire favorendo, ove possibile,

la corrispondenza tra la qualifica e le funzioni da svolgere nonché tenendo conto della anzianità di

ruolo e di servizio e delle eventuali situazioni di incompatibilità

Ernesto Aghina Paolo Arbasino Giuseppe Fici