inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2005

Il nuovo riparto di giurisdizione dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 204 e 281 del 2004

 

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  1. T.a.r. Catania, II sezione, sentenza n. 466/2005: Il Tribunale amministrativo catanese, ribaltando tutta la giurisprudenza seguita alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, ha ritenuto che da detta decisione non possa argomentarsi l’insussistenza tout court della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di corrispettivi conseguenti ad un servizio pubblico, che, semmai, va esclusa in materia di concessioni di servizio pubblico. Gli sviluppi della sentenza appaiono particolarmente interessanti in ordine alle figure non tipizzate dalla novella costituzionale e relative alla nozione generale di affidamento di sevizio pubblico, non previsto, con la detta sintetica accezione, nell’originario testo dell’art. 33 del d.lgs.vo 80/1998, ridisegnato proprio dalla sentenza della Corte.(24/03/2005)

  2. T.a.r. Catanzaro, II sezione, sentenza n. 136/2005: declina la giurisdizione in materia di ingiunzione di pagamento di somme ad Azienda sanitaria locale, motivando sulla base della assenza di aspetti autoritativi del rapporto di pubblico servizio sanitario. Si pone il problema della sopravvivenza, anche dopo l’intervento della Corte costituzionale, della seconda parte del comma 1 dell’art. 33 d.l.vo n. 80/1998, che affida alla cognizione del giudice amministrativo le controversie afferenti, tra l’altro, al servizio farmaceutico, ma lo supera in nome di una lettura organica e coerente della norma e della considerazione che la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’intero comma 2 dell’art. 33 cit. ha travolto anche la lettera e), la quale devolveva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alle prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, espletate nell’esercizio di un pubblico servizio.(17/03/2005)

  3. Consiglio di Stato, sez. V, n. 950/2005: conferma T.a.r. Emilia Romagna, II, n. 276/2004, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie di risoluzione del contratto di appalto di lavori per inadempimento dell’appaltatore, involgente posizioni di diritto soggettivo.(17/03/2005)

  4. Con una recente decisione (n. 175 del 2 febbraio 2005)la II sezione del T.a.r. Catania ha ritenuto la propria giurisdizione in materia di determinazione delle tariffe del servizio di prontezza operativa nel Porto di Messina. La sentenza affronta il problema della giurisdizione in una materia (trasporti e relative tariffe) dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004.

  5. T.a.r. Palermo, I sez., sentenza n. 2140/2004. La decisone - che ha per oggetto l’impugnativa di un decreto assessoriale di determinazione, nell’ambito di nuove disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria, dei criteri per la fissazione del budget per le strutture private provvisoriamente accreditate per gli anni 2002/2004, e le note con le quali una A.s.l. procede alla determinazione del budget aziendale per l’anno 2002 e successivi – affronta il problema della giurisdizione del giudice amministrativo dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, sopravvenuta tra la data della camera di consiglio di decisione e quella di deposito della sentenza (ritenuta applicabile in considerazione della astratta incidenza dello jus superveniens discendente anche dalle sentenze della Corte Costituzionale).

  6. T.a.r. Campania, I sez., sentenza n. 2917/2004. E’ stata declinata la giurisdizione, argomentandosi che le sentenze della Corte costituzionale del luglio 2004 (204 e 281) hanno cancellato dall’ordinamento le norme sulle quali si fondava la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di domanda indennitaria conseguente ad una condotta dannosa su fondo privato posta in essere da un ente territoriale.

  7. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7141/2004. La controversia ha ad oggetto le pretese di pagamento per erogazione di prestazioni sanitarie, fatte valere nei confronti di una A.s.l., da parte di  Società cessionaria dei crediti maturati da una struttura provvisoriamente accreditata.

  8. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6328/2004. La controversia ha per oggetto una domanda di risarcimento attinente a danni derivanti da occupazione divenuta illegittima perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto venuta meno la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, che ha affermato l’incostituzionalità..

  9. T.a.r. Palermo, II sez., sentenza n. 2313/2004, che affronta funditus il problema della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi prima e dopo la riscrittura dell’art. 33 d.l.vo n. 80/1998 da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004. Interessante la ricostruzione della nozione di pubblico servizio e dei suoi connotati fondamentali..

  10. T.a.r. Veneto, III sezione, sentenza n. 4327/2004, in materia di spese di spedalità.

  11. Consiglio di Stato, V sez., sentenza n. 277/2005, sempre in tema di crediti vantati verso un’A.s.l. da casa di cura accreditata per prestazioni sanitarie; declina la giurisdizione sulla base dell’esclusione dall’ambito della giurisdizione esclusiva, ad opera della Corte costituzionale, della materia relativa a canoni, indennità ed altri corrispettivi.

  12. Consiglio di Stato, IV sez., sentenza n. 99/2005.

  13. T.a.r. Catania, sez. III, sent. n. 21/2005. La decisione – avente ad oggetto una domanda risarcitoria derivante dalla perdita della proprietà di terreni, originariamente occupati in forza di valido decreto di occupazione poi scaduto,  ed irreversibilmente trasformati..

  14. T.a.r. Campania, I sez., sentenza n. 156/2005. La decisione declina la giurisdizione affermando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, e della nuova formulazione che la Corte ha dato all’art. 33 d.l.vo n. 80/1998, non esiste più una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che prescinda..

  15. Consiglio di Stato, sez. V,  sentenza n. 27/2005, in materia di crediti vantati da una struttura sanitaria privata accreditata  nei confronti di una A.s.l. per prestazioni di assistenza sanitaria rese in regime di accreditamento.