N. 607/98 Reg. Ord. N. 1229/98 Reg. Ric. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA composto dai Magistrati: - Aldo Ravalli Presidente - Giuseppe Caruso Consigliere - Fabio Cintioli Referendario, Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 25.11.98; Visto l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto il ricorso N. 1229/98 R.G. proposto da Caccamo Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Musarra ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B, presso la Segreteria del T.A.R.; CONTRO
per l'annullamento, previa sospensione: 1) del decreto del Provveditore agli Studi di Reggio Calabria prot. n. 39124/98; 2) del verbale di visita collegiale emesso nella seduta del 26.2.1997 dalla preposta 2' Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, operante presso l'A.S.L. n. 11 di Reggio Calabria; 3) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, ivi compresa la nota provveditoriale prot. n. 35746/3 del 23.7.1998 avente ad oggetto: Avviso di procedimento ex art.7 L. 241/90. Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Udito il relatore dott. Fabio Cintioli ed uditi, altresì l'avv. M. Musarra per il ricorrente, l'avv. A. Quattrone dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e l'avv. F. Cannizzaro; Ritenuto che, a norma dell'art. 29 del d. lgs. n. 80/1998, il rapporto dedotto in giudizio appare estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Calabria, - Sezione Staccata di Reggio Calabria - rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti. REGGIO CALABRIA, li 25.11.98 Depositata in Segreteria, oggi 25.11.98
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