inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2004

Legge 27 dicembre 2002, n.289

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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (GU n. 305 del 31-12-2002- Suppl. Ordinario n.240)

 

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Art. 90

       (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)

   1.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,  n. 398, e successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano anche  alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.

   2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata   in   vigore   della   presente   legge,  l'importo  fissato dall'articolo  1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito  dall'articolo  25  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.

   3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   "Tale  disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura  non  professionale  resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche. ";

   b) all'articolo 83, comma 2, le parole:

   "a  lire  10.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "a 7.500 euro".

   4.  Il  CONI,  le  Federazioni  sportive  nazionali  e gli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  non  sono obbligati ad operare  la  ritenuta  del  4  per  cento  a  titolo  di  acconto sui contributi    erogati   alle   societa'   e   associazioni   sportive dilettantistiche,  stabilita  dall'articolo  28,  secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

   5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle societa' e associazioni  sportive  dilettantistiche,  nonche'  delle Federazioni sportive  e  degli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente  connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

   6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

   "e  dalle  federazioni  sportive  ed  enti  di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

   7.  All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)  "  sono  inserite  le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

   8.  Il  corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni  sportive  dilettantistiche  e  fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che  svolgono  attivita'  nei  settori  giovanili  riconosciuta dalle Federazioni  sportive  nazionali  o  da  enti  di promozione sportiva costituisce,  per  il  soggetto  erogante,  fino  ad un importo annuo complessivamente  non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta  alla  promozione  dell'immagine  o  dei  prodotti del soggetto erogante  mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:

   "i-ter)   le   erogazioni   liberali  in  denaro  per  un  importo complessivo  in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in  favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione  che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca  o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

   b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.

   10.  All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  le  parole:  "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo  81,  comma  1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

   11.  All'articolo  111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

   12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito sportivo e' istituito il Fondo  di  garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria  per  i  mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura,   al   miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa'  o  associazioni  sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.

   13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del Consiglio   nazionale   del   CONI.  Il  regolamento  disciplina,  in particolare,   le   forme   di  intervento  del  Fondo  in  relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.

   14.   Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo  gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

   15.  La  garanzia  prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica  nei  limiti  e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui  al  comma  13  e  opera  entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.

   16.  La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale  acquisito  dal  fondo  speciale  di cui all'articolo 5 della legge  24  dicembre  1957,  n.  1295, e successive modificazioni, dei premi   riservati  al  CONI  a  norma  dell'articolo  6  del  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

   17.  Le  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare  nella  denominazione  sociale  la  finalita'  sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

   a)   associazione   sportiva   priva   di  personalita'  giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

   b)  associazione  sportiva  con  personalita' giuridica di diritto privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

   c)   societa'   sportiva   di   capitali   costituita  secondo  le disposizioni  vigenti,  ad  eccezione  di  quelle  che  prevedono  le finalita' di lucro.

   18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni  dell'ordinamento  generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

   a)  i  contenuti  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  delle societa'   e   delle   associazioni  sportive  dilettantistiche,  con particolare riferimento a:

   1) assenza di fini di lucro;

   2) rispetto del principio di democrazia interna;

   3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita'    didattica    per   l'avvio,   l'aggiornamento   e   il perfezionamento nelle attivita' sportive;

   4)  disciplina  del  divieto  per  gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

   5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;

   6)  devoluzione  ai  fini  sportivi  del  patrimonio  in  caso  di scioglimento delle societa' e delle associazioni;

   7)  obbligo  di  conformarsi  alle norme e alle direttive del CONI nonche'  agli  statuti  e  ai  regolamenti delle Federazioni sportive nazionali  o  dell'ente  di  promozione  sportiva  cui  la societa' o l'associazione intende affiliarsi;

   b)  le  modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal CONI, anche su base regionale;

   c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o   di   gravi  irregolarita'  di  gestione  o  di  gravi  infrazioni all'ordinamento sportivo.

   19.  Sono  fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  di  cui  all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

   20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, il registro delle societa'  e  delle  associazioni  sportive  dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

   a)   associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  personalita' giuridica;

   b)   associazioni   sportive   dilettantistiche  con  personalita' giuridica;

   c)  societa'  sportive  dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali.

   21.  Le  modalita'  di  tenuta  del  registro  di cui al comma 20, nonche'  le  procedure  di verifica, la notifica delle variazioni dei dati  e  l'eventuale  cancellazione  sono  disciplinate  da  apposita delibera  del  Consiglio  nazionale  del  CONI,  che  e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

   22.  Per  accedere  ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa'   e   le   associazioni   sportive  dilettantistiche  devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

   23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito  delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori  dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.   Ai  medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti esclusivamente  le  indennita'  e  i rimborsi di cui all'articolo 81, comma  1,  lettera  m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i cittadini e deve essere garantito,  sulla  base  di  criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.

   25.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non  intenda  gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e'  affidata  in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che  ne  stabiliscono  i  criteri  d'uso  e  previa determinazione di criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei  soggetti affidatari.  Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.

   26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti sportivi scolastici,  compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e   delle   attivita'   sportive   della   scuola,   comprese  quelle extracurriculari  ai  sensi  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti   a   disposizione   di   societa'   e   associazioni  sportive dilettantistiche  aventi  sede  nel  medesimo  comune  in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.