Corte di Appello di Catania.
Decreto ex legge 89/2001 del 27/07 – 10/08/2001
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La corte di Appello di Catania composta dai signori: Marletta dott. Guido (presidente), Ventura dott. Francesco (consigliere relatore), Emanuele dott. Giacomo (consigliere) riunita in camera di consiglio; letto il ricorso presentato in data 24/04/2001 da … domiciliato elettivamente a Catania, piazza verga n° 25, presso lo studio dell’avvocato Aldo Messina, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lo Vetri, del foro di Enna, per procura a margine di detto ricorso, Ricorso volto a conseguire un’equa riparazione del danno – richiesto nella misura di £ 100.000.000 – che il predetto sosteneva di avere risentito per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 04/08/1955 n° 848, e ciò sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della stessa, secondo il suo assunto correlabile alla notevole durata di un processo penale cui il medesimo era stato sottoposto per avere, nella sua qualità di…, soppresso ed occultato una graduatoria per posti di …, per averne formata una falsa, diversa da quell’altra e per aver procurato un ingiusto svantaggio patrimoniale a taluni concorrenti, procedimento che, rispetto alla data del 28/05/1993, nella quale aveva avuto luogo l’iscrizione della notizia di reato a suo carico, soltanto con sentenza, pienamente assolutoria, emessa dal Tribunale di Enna il 30/05/2000 era stato infine definito;
Rilevato che, disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 01/06/2001 in camera di consiglio, il su indicato ricorso venne poi notificato, presso questa avvocatura distrettuale dello Stato, al Ministero della Giustizia e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Che, disposta l’acquisizione, in copia, degli atti del procedimento penale in questione, detta Avvocatura ha quindi depositato una memoria di costituzione, corredata da documentazione, con la quale, dedotta in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della Presidenza convenuta, ha opposto che dall’istante non era stata data alcuna prova in ordine alla sussistenza dei danni patrimoniali e che l’equa riparazione di quelli non patrimoniali, avuto riguardo ai ritardi allo stesso ricorrente imputabili, nonché alla complessità della causa, nella specie non avrebbe potuto determinarsi in misura superiore a £ 1.000.000 per ogni anno eccedente il termine ragionevole di durata;
Che nell’udienza, in camera di consiglio, del 13/07/2001 il difensore del… ha contestato la fondatezza di quanto dall’avvocatura dello Stato dedotto con la memoria menzionata, insistendo quindi per l’accoglimento del proposto ricorso;
Sentito il relatore;
Osserva:
1) Devesi, intanto, ritenere senz’altro sussistente la carenza di legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei Ministri: riguardo il denunciato irragionevole ritardo un procedimento davanti a giudice ordinario, unico legittimo contraddittore è l’altro convenuto, cioè il Ministro della Giustizia;
2) Con riferimento al merito del ricorso va poi considerato che prima facie ragioni di ritardo nella definizione del richiamato procedimento penale sono state, da un canto, alcuni rinvii d’udienza correlabili al mancato funzionamento del Tribunale di Enna ( risulta che, rinviato il … a giudizio, l’udienza del 18/06/1996, a tal fine fissata, non venne tenuta per essersi trovati i componenti del collegio penale a tale data impegnati in operazioni elettorali, con conseguente rinvio del procedimento all’udienza del 06/05/1997; anche una successiva udienza, quella del 16/11/1999, cui il procedimento dopo la sua ripresa era stato per il prosieguo rinviato, non venne tenuta per impossibilità di costituire il collegio giudicante; ed eguale sorte ebbero quella del 12/01/2000, cui il processo era stato per tale ragione rinviato e la successiva del 18/04/2000, cui era seguito l’ultimo rinvio al 30 maggio dello stesso anno) e, dall’altro, due differimenti d’udienza non dovuti a situazioni addebitabili all’amministrazione della giustizia, né tanto meno a ragioni tecniche ( il procedimento nell’udienza del 06/05/1997, a causa di uno sciopero degli avvocati, venne rinviato al 25 novembre successivo e, quindi, per un impedimento addotto dal difensore del… - impegnato allora nella trattazione di altro procedimento – a quella del 27 ottobre 1998);
3) La definizione del procedimento in esame, in dipendenza degli eventi sopra richiamati, ebbe per tanto a subire un ritardo di circa venticinque mesi per il mancato funzionamento del Tribunale davanti al quale era stato rimesso il giudizio (rinvii dal 18/06/1996 al 06/05/1997, dal 27/10/1997 al 15/06/1999, dal 16/11/1999 al 12/01/2000 e, quindi al 30/05/ successivo) ed altro ritardo, di oltre diciassette mesi, per causa comunque non imputabili all’autorità giudiziaria procedente (rinvii dal 6 maggio al 25 novembre 1997, per sciopero degli avvocati, e da quest’ultima data al 27/10/198 per il richiamato impedimento del difensore);
4) Nel procedimento in questione, tenuto conto della sua complessiva durata, protrattasi per ben sette anni in un unico grado, non può invero dirsi pienamente osservato quel limite temporale (ragionevole) il cui rispetto la citata convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (art. 6 par. 1) impone nella fissazione delle pubbliche udienze: nella specie avuto riguardo alla complessità della vicende penale oggetto di indagini, d’esame e di decisione (vertevasi in materia di reati contro la pubblica amministrazione), i ritardi che, ad avviso di questa corte, appaiono avere specificamente inciso, vanificandolo, sull’indicato termine ragionevole sono quelli conseguenti agli eventi e situazioni sopra evidenziati – sciopero degli avvocati, impedimento del difensore e ripetute disfunzioni del Tribunale di Enna – avendo gli stessi da soli procrastinato di tre anni e mezzo la definizione del procedimento;
5) Il ritardo cui può aversi riguardo ai fini dell’invocata equa riparazione – quale periodo eccedente il termine ragionevole fatto oggetto di salvaguardia – è però soltanto quello riconducibile alle su indicate disfunzioni del Tribunale di Enna (circa ventiquattro mesi), non certamente anche quell’altro che all’amministrazione della giustizia non è in alcun modo addebitabile;
6) Non può nel caso in esame farsi luogo a ristoro di danni patrimoniali, non avendo il ricorrente in relazione ad essi offerto riscontri di sorta ( si è, in effetti, al riguardo limitato ad una generica formulazione, omettendone la specifica allegazione);
7) L’equa riparazione del danno non patrimoniale, nella specie senz’altro sussistente, è correlabile al protratto stato di pendenza del procedimento, non avendo il ricorrente fornito specifici elementi di valutazione (non risulta che il suo status di imputato in attesa di giudizio abbia per lui comportato periodi di sospensioni dalle esercitate funzioni o menomazioni implicanti un particolare, ulteriore, disagio psichico) può individuarsi con valutazione necessariamente equitativa, nel pagamento della complessiva somma di £ 8.000.000, in moneta attuale;
8) Al … spetta infine il rimborso delle spese del procedimento, che, avuto riguardo della somma per la quale il ricorso trova accoglimento ed alla prestata attività difensiva, si liquidano negli importi indicati in dispositivo, ….