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*** La Corte di Appello di Caltanissetta composta dai signori Magistrati: Dr. Ornella D’Orazi (Presidente relatore), Dr Sergio De Nicola (Consigliere), Dr. Eduardo Vullo (Consigliere), riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento iscritto al n° …. Promosso da … - Attore- , Nei confronti del Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, - Convenuto.Letto il ricorso ex art. 2 l. 24/03/2001 n° 89 depositato il 02/10/2001 da …, volto ad ottenere la condanna del Ministro della Giustizia al risarcimento del danno morale, indicativamente quantificato in £ 45.000.000 e del danno patrimoniale indicativamente quantificato in £ 5.000.000, dalla stessa subiti a causa del grave ritardo nella definizione della causa civile dalla stessa promossa in 07/10/1978 dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti del padre e dei fratelli, per l’accertamento della lesione della legittima e per la reintegra nella quota ereditaria a lei spettante definita dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 28/01 – 16/03/2000. Letta la memoria di costituzione del Ministero convenuto, Osserva: La ricorrente deduce che il giudizio, durato 21 anni e 2 due mesi, era stato caratterizzato in primo grado da una lunga serie di rinvii, determinati dall’avvicendarsi dei giudici istruttori ed aveva, per tale sua durata, superato i termini ragionevoli del processo, conformi al dettato dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo. La ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine non solo all’esistenza dei danni, patrimoniali e non, che le sarebbero derivati ma anche alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni e asseritamente subiti e il ritardo nella definizione del processo . L’esistenza del danno non può farsi discendere unicamente ed automaticamente dalla constatazione della durata del giudizio. Esso deve essere, al contrario, ontologicamente dimostrato e deve essere, inoltre, fornita la prova, per l’esistenza di un nesso di causalità immediata e diretta, dalla irragionevole durata del processo. L’allegazione e la dimostrazione del danno sono elementi peculiari del presente giudizio che ne giustificano la sua stessa ragion d’essere. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. … |
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