inserito in Diritto&Diritti nell' aprile 2001

DIRITTO IN RETE: PROSPETTIVE DI UNA NUOVA DEMOCRAZIA "TELEMATICA".

Di Barbara Malaisi


La trattazione di una tematica quale quella dell'informazione e della diffusione del Diritto on-line può sembrare cosa superflua, o comunque di secondario interesse rispetto all'approfondimento di altri spunti di riflessione offerti dall'erompere della realtà virtuale sulla scena mondiale.
In verità, la questione che ci si accinge ad affrontare è tra i più attuali e interessanti degli studi sinora condotti sulla tanto decantata "rivoluzione internettiana" in relazione alle sue applicazioni al mondo giuridico.
Tecnologia e democrazia sono i termini fondamentali di questa ricerca, poiché appare sempre più evidente il nesso che esiste tra l'avanzamento del progresso tecnologico a disposizione del cittadino - utente e l'effetto positivo che tutto ciò produce nel permettere un rapido e immediato (nel senso di non-mediato) accesso agli atti pubblici ed in particolare a quelli in cui si esprime la norma giuridica.
Il discorso potrebbe brevemente essere così riassunto: la tecnologia al servizio della legge e la legge al servizio del cittadino, per il fatto che solo un'adeguata e tempestiva conoscenza del tessuto normativo che di giorno in giorno va a integrare (o sovraccaricare?) l'ordinamento può consentire lo sviluppo di una coscienza democratica consapevole e di una democrazia realmente vissuta e partecipata.
D'altronde, è la stessa Costituzione a imporre al cittadino il rispetto della legge (art. 54, 1° c.) e a sancire, seppure implicitamente, il diritto all'informazione (art. 21) - nell'accezione di "diritto a essere informati" - cui non si sottraggono certo gli atti pubblici, che costituiscono il cemento di quella grande casa che è la società civile. Volendo fondare ulteriormente il diritto dell'informazione, si potrebbe richiamare anche la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che all'articolo 19 così recita: "Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere"; e, se ancora non bastasse, esiste un "Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea", adottato il 28 luglio 2000, che all'articolo 11 riconosce la libertà di espressione e d'informazione, disponendo che "ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". 
E' stato affermato che al diritto d'accesso spettante ai cittadini, diritto che si concretizza nella possibilità di rendersi edotti circa i provvedimenti adottati dai pubblici poteri in qualunque momento e con ogni mezzo, si contrappone il dovere di diffusione ("dissemination") da parte dello Stato, rivolto alla maggiore pubblicizzazione possibile della propria produzione legislativa, affinché la collettività sia in grado trarne utile vantaggio nell'esercitare compiutamente la sovranità di cui il popolo è titolare ai sensi dell'articolo 1, 2° c., della Carta Costituzionale.
In sostanza, la domanda che ci si pone è la seguente: la semplice pubblicazione delle leggi in Gazzetta è sufficiente ad assicurarne la più ampia conoscibilità o la telematica può rappresentare il deus ex machina della situazione portando praticamente in casa dei cittadini le istituzioni e la loro attività? Sembra una domanda retorica, eppure non lo è, considerando che fino a oggi poco o nulla è stato fatto per promuovere l'accesso alla consultazione di testi di legge on-line, che ci si deve arrangiare a ritrovare qua e là nel Web affidandosi alla clemenza di qualche buon uomo che si sia adoperato per mettere on-line qualche documento di pubblico interesse.
E' vero che esiste il sito ufficiale del Parlamento e che conta un buon numero di documenti, ma persino lì è impossibile rintracciare atti emanati un discreto numero di anni or sono, i quali, nonostante la loro "anzianità", continuano a essere frequentemente richiamati dalla produzione legislativa più recente.
E' altresì vero che in Rete è presente il CED della Cassazione, il più grande archivio legislativo telematico, ma sfortunatamente si tratta di una banca dati a pagamento (ca. £. 2.000.000 all'anno!) e utilizza linguaggi informatici arcaici e di difficile apprendimento. 
Per non parlare della Gazzetta Ufficiale, che, come il CED, è consultabile a pagamento, e per di più mette on-line solo il sommario degli ultimi sette numeri, costringendo chi necessita di un testo pubblicato anteriormente a comprare il CD-ROM o a tentare l'ardua impresa in qualche biblioteca o libreria specifica.
Negli ultimi tempi, qualcosa pare essersi mosso: nella seduta n. 606 del 19/10/99, durante la discussione sulla relazione per l'adozione del programma di "riordino delle norme legislative e regolamentari", è stata approvata una risoluzione con cui la Camera impegnava il Governo a usare Internet per consentire ai cittadini la consultazione del testo vigente delle leggi, mettendo "a disposizione via Internet a titolo gratuito il testo della Gazzetta Ufficiale". Il Senato, nella Seduta del 24/11/99, ha chiesto al Governo di "orientare l'attività di riordino e semplificazione verso concreti risultati di conoscibilità delle norme vigenti da parte dei destinatari, anche attraverso procedure informatiche". Infine, nel "Piano per l'e-government" presentato dal Governo, è indicata nel quarto quadrimestre del 2001 la scadenza entro cui tutte le leggi italiane, e non solo, dovranno essere liberamente disponibili on-line, mettendo così fine alle affannose ricerche di introvabili numeri della Gazzetta. 
Come facilmente si intuisce, il dibattito è aperto e vivace e foriero di nuovi sviluppi in ordine a una nuova concezione di democrazia, da alcuni definita "telematica"; una sorta di nuova "agorà" dove la partecipazione del cittadino non sia più un optional, ma l'applicazione dovuta e auspicabile dei valori fondamentali di una società realmente democratica.
E non è certo inopportuno affermare che oggi il livello di democraticità di una società si misura anche e soprattutto dalla quantità di informazioni che il cittadino è messo in condizione di poter conoscere agevolmente.
Il tema è tanto più interessante se si pensa che la conoscibilità della legge dipende non soltanto dal percorso che compie a partire dal momento successivo alla sua entrata in vigore, ma anche, a valle, dalla tecnica di redazione impiegata dal legislatore nella stesura del testo legislativo stesso, la cui formulazione deve risultare sin dal principio chiara, semplice e immediatamente (o quasi) comprensibile all'interprete. Non è cosa facile, certo, considerando che nel linguaggio giuridico si sovrappongono ben tre codici linguistici: vi si incontrano l'italiano "colto", la terminologia giuridica vera e propria e il linguaggio tecnico o specialistico, in un mix non sempre felice e spesso dalla difficile decodificazione. 
Ecco, dunque, che l'argomento delle norme in Rete si apre anche ad approfondimenti sul linguaggio della legge, che rappresenta il primo passo per un'ampia diffusione della norma tra i cittadini di un Paese.
Detto questo, mi auguro che l'osservatorio all'interno del quale state "navigando" vi offra spunti di riflessione sull'argomento e ne costituisca un valido punto di riferimento per chiunque s'interessi di norme on-line, magari spingendolo anche a contribuire alla discussione con l'invio di materiali, suggerimenti, idee, links e quant'altro possa risultare utile ad allargare gli orizzonti dei cybernauti che credono che la democrazia passi anche (e, forse, soprattutto) per Internet.
Buon viaggio!

Barbara Malaisi

(Dottoranda di ricerca in Teoria dell'informazione e della comunicazione presso l'Università di Macerata)