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*** LEGISLAZIONE COMUNITARIA DEL LAVORO NORMATIVA SELEZIONATA • CARTA
COMUNITARIA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI (STRASBURGO 9/12/1989) (Articoli estratti) TITOLO I DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI Libera circolazione Art. 1. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza e
sanità pubblica, ogni lavoratore comunitario ha diritto di circolare
liberamente sull’intero territorio della
Comunità europea. Art. 2. Il diritto alla libera circolazione consente a
qualsiasi lavoratore di esercitare qualsiasi professione
o mestiere all’interno della comunità, secondo i principi della parità di
trattamento, per
quanto riguarda l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro e la
protezione sociale del paese
ospitante. Occupazione e retribuzione Art. 4. Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta e di
esercizio di una professione, secondo le
norme che disciplinano ciascuna professione. Art. 5. Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A
tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese: –
sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una
retribuzione sufficiente per
consentire loro un decoroso tenore di vita; – i
lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a
tempo pieno
e di durata indeterminata beneficino di un’equa retribuzione di riferimento; – le
retribuzioni non possono formare oggetto di trattenuta, pignoramento o cessione
se non conformemente
alle disposizioni nazionali; queste ultime dovrebbero prevedere le misure atte a
garantire al lavoratore i mezzi necessari per il proprio sostentamento e per
quello della famiglia. Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro • CARTA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Articoli estratti) Art. 5. (Proibizione della schiavitù e del lavoro
forzato). Nessuno
può essere tenuto in condizioni
di schiavitù o di servitù. Nessuno
può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. E’
proibita la tratta degli esseri umani. Art. 15. (Libertà professionale e diritto di
lavorare). Ogni
individuo ha il diritto di lavorare d di
esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Ogni
cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di
stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro. I
cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli
Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell’unione. Art. 23. (Parità tra uomini e donne). La parità tra uomini e donne
deve essere assicurata in
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il
principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che
prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sotto rappresentato. Art. 27. (Diritto dei lavoratori all’informazione ed
alla consultazione nell’ambito dell’impresa) Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l’informazione è la
consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni pevisti dal diritto
comunitario e
dalle legislazioni e prassi nazionali. Art. 31. (Condizioni di lavoro giuste ed eque). Ogni lavoratore ha diritto a
condizioni di lavoro
sane, sicure e dignitose. Ogni
lavoratore ha diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed ai
periodi di
riposo giornalieri e settimanali ed a ferie annuali retribuite. L. 3 febbraio 2003, n. 14. CAPO I Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). 1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I
decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie
e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto 236 Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro Legislazione
Comunitaria del Lavoro con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati
in relazione all’oggetto della direttiva. 3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell’elenco di cui
all’allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli
altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni. 4.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo può emanare,
con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province
autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome
nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla
data di scadenza
del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e,
nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello
Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l’esplicita indicazione della
natura sostitutiva
e cedevole delle disposizioni in essi contenute. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). 1.
Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
di cui al capo II ed in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto
compatibili, contenuti
nell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
i decreti legislativi
di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali: a)
le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei
decreti legislativi con
le ordinarie strutture amministrative; b)
per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa; c)
salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni
amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell’ammenda
fino a 103.291 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta
a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare
gravità. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore
a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo
interessi diversi
da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate
sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità
lesiva dell’interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o Parte
I – Tit. II – Par. 2 237 Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro vigilanza,
nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o
alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni
identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di
pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l’attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti
occorrenti per l’adempimento
degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché
alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive,
in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a
carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un
ammontare non superiore a 50 milioni di euro; e)
all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con
legge o decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della
direttiva modificata; f) i
decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle
direttive da attuare,
la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della
delega; g)
quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse
o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerità, l’efficacia e
l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili. Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). 1.
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell’ordinamento nazionale,
il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro
due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per
le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa ai
sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e della presente legge,
e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i
quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2.
La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti
per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c). 3.
Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo
acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni
dalla ricezione
degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere
comunque emanati. Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1.
Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni
e controlli a
carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al
costo effettivo del servizio,
ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette
tariffe sono predeterminate
e pubbliche. Legislazione
Comunitaria del Lavoro Parte I – Tit. II – Par. 2 238 Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro Art. 5. (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). 1.
Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate
in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al
fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le
sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e
la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i
princìpi ed i
criteri direttivi contenuti nell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. 2. I
testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo
restando quanto
disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono
essere abrogate,
derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l’indicazione puntuale
delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 3.
Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto
previsto al comma
5 dell’articolo 1. 4.
Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del
lavoro. CAPO II Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa Art. 6. (Modifica all’articolo 1469-sexies del
codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del
24 gennaio 2002, nella causa C-372/ 99). 1.
All’articolo 1469- sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: “che
utilizzano” sono
inserite le seguenti: “o che raccomandano l’utilizzo di”. Art. 7. (Modifica all’articolo 55 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626). 1.
Il comma 5 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
è sostituito dal
seguente: 5.
Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali
di correzione, in
funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi
1, 3- ter e 4 ne evidenzino
la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione”. Art. 13. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n.
409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29__no
vembre 2001, nella causa C-202/99). 1.
All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “Stato” sono
soppresse le
seguenti parole: “nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in
possesso della relativa abilitazione
all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico”. 2.
All’articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la
parola: “iscrizione” sono
soppresse le seguenti: “i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all’esercizio professionale in
possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché”. 3.
L’articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato. Art. 16. (Modifica al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE,
in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell’architettura). 1.
L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal
seguente: “Art.
1. - (Ambito di applicazione) – 1. Il presente decreto disciplina il
riconoscimento dei diplomi,
certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea o di Legislazione
Comunitaria del Lavoro Parte I – Tit. I – Par. 1 239 Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro uno
degli altri Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo per
l’accesso o l’esercizio in
Italia dell’attività di architetto a titolo permanente o con carattere di
temporaneità”. 2.
All’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti,
in fine, i seguenti
commi: “2-bis.
I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli
altri Stati membri dell’Unione
europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/ C333/02
del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle
Comunità europee, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
85/384/CEE. 2-ter.
In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle “
Fachhochschulen” nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in
tre anni, esista
al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all’articolo 4 e dia nella
Repubblica Federale
di Germania accesso all’attività di architetto con il titolo professionale di
architetto e purché
detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella
Repubblica Federale
di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato
dall’ordine professionale cui è iscritto l’architetto. 2-quater.
Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all’articolo 4,
i diplomi,
certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui
all’articolo 1, qualora tali diplomi,
certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro
dell’Unione europea e
corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione
della Commissione europea
di cui al comma 2- bis o nell’allegato A. 2-quinquies.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica alla
Commissione europea
e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea e agli altri
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i
certificati e gli altri titoli
rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con
l’indicazione delle Università
che li rilasciano”. 3.
L’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal
seguente: “Art.
4. - (Competenze e procedimento) – 1. I soggetti di cui all’articolo 1 devono
presentare al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca domanda per il
riconoscimento del proprio
titolo ai fini dell’ammissione all’esercizio dell’attività di architetto nel
territorio della Repubblica
italiana. 2.
La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la
provincia nella quale
l’interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei
seguenti documenti: a)
il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il
riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla
stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o
altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità; b)
un certificato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro
d’origine o di provenienza,
che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso
richiesti per l’accesso
all’attività di architetto. Se
lo Stato membro d’origine o di provenienza non richiede tale attestato, in
sostituzione deve
essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un
documento equipollente
rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti
documenti viene
rilasciato nello Stato membro d’origine o di provenienza, deve essere
presentato un
attestato che faccia fede che l’interessato ha reso una dichiarazione giurata
o, negli Stati in cui
tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente
autorità giudiziaria
o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato
dello Stato membro
d’origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare
che l’interessato
non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi
almeno cinque
anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un
termine più breve,
che nei confronti dell’interessato è stato adottato provvedimento con effetti
di riabilitazione civile; Legislazione
Comunitaria del Lavoro Parte I – Tit. II – Par. 2 240 Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro c)
un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca
la cittadinanza dell’interessato. 3.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può richiedere
che i documenti, se
redatti in lingua diversa dall’italiano, siano accompagnati da una traduzione
ufficiale in lingua italiana
del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali,
le necessarie informazioni
dai documenti prodotti. 4.
Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 non
devono essere di data anteriore a tre mesi. 5.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa
documentazione, richiedendo all’interessato le eventuali integrazioni. 6.
Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e
della ricerca indìce, previa consultazione del Consiglio universitario
nazionale, una conferenza di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano: a)
il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; b)
il Ministero degli affari esteri; c)
il Ministero della giustizia; d)
il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori. 7.
In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può
essere integrata da
un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri. 8.
Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto
entro tre mesi dalla
presentazione della domanda o della sua integrazione. 9.
Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati
all’interessato. Il
decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori territorialmente
competente per l’iscrizione nell’albo ai sensi dell’articolo 5. 10.
Se i titoli di cui all’articolo 2, comma 2- quater, attestano una formazione
non conforme ai
requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può
essere condizionato al
superamento di una prova attitudinale ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, tenuto conto anche dell’esperienza professionale acquisita nello Stato
membro che ha
riconosciuto detto titolo”. 4.
L’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal
seguente: “Art.
9 - (Ammissione alla prestazione di servizi) – 1. Sono ammessi all’esercizio
dell’attività disciplinata
dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al
Consiglio nazionale
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui
all’articolo 1 che: a)
sono in possesso di uno dei titoli di cui all’allegato A o contenuti nella
comunicazione della Commissione
europea di cui all’articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione
prevista dall’articolo
6; b)
esercitano legalmente l’attività relativa al settore dell’architettura nello
Stato membro in cui
sono stabiliti. 2.
La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l’iscrizione in appositi
registri, istituiti
e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli
architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori, con oneri a carico degli ordini. 3.
Ai cittadini di cui all’articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le
disposizioni relative al godimento
dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento
professionale in quanto
compatibili”. 5.
Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è inserito
il seguente: “Art.
9-bis. - (Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) – 1.
Ai fini del riconoscimento
in altri Stati dell’Unione europea o negli altri Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio
economico europeo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
certifica il valore
abilitante all’esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia”. Legislazione
Comunitaria del Lavoro Parte I – Tit.o II – Par. 2 241 Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro 6.
L’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal
seguente: “Art.
11. - (Norme transitorie) – 1. Sono riconosciuti, ai fini dell’accesso alle
attività disciplinate dal
presente decreto e del loro esercizio: a) i
diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri
dell’Unione europea fino al 5
agosto 1985 ed elencati nell’allegato A; b) i
diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell’allegato A e rilasciati
dai rispettivi Stati membri
dell’Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al
massimo durante
il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985; c)
gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell’Unione europea, sulla
base di disposizioni anteriori
al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del
5 agosto 1987,
a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre
anni consecutivi, nel
corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato, le attività
relative; d)
gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell’Unione europea, sulla
base di disposizioni emanate
nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il
titolare è stato autorizzato,
entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente
svolto, per
almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio
dell’attestato, le attività
relative; e)
gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di
Germania che sanzionano
la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall’8
maggio 1945,
dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli
elencati all’allegato A”. 7.
Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed
integrazione della disciplina
dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all’albo degli architetti di
cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno
1994, n. 776. Art. 17. (Modifica
all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, in
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio
2002, nella causa C-279/00). 1.
All’articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, alla
lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie
di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi
analoghi fissati per
le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell’Unione
europea”. Art. 18. (Esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99). 1.
L’articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di
libera prestazione
di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità
europee, è
abrogato. 2.
All’articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, dopo
la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il proprio domicilio
professionale”. Art. 20. (Delega al Governo per la modifica della
legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla
causa C-32/02). 1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della
direttiva 98/59/CE del
Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri
in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, le Legislazione
Comunitaria del Lavoro Parte I – Tit. II – Par. 2 242 Disciplina Europea ed Internazionale del lavoro Legislazione
Comunitaria del Lavoro modifiche
necessarie per adeguarne l’ambito soggettivo di applicazione ai vincoli
comunitari. 2.
Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai
commi 2 e 3
dell’articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri generali stabiliti
nell’articolo 2. Art. 21. (Modifiche al decreto legislativo 26
novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno). 1.
All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è
aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 della
legge 19 gennaio 1955,
n. 25”. 2.
Il quarto comma dell’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è
sostituito dal seguente: “È
in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello
svolto dagli apprendisti
di età superiore ai 18 anni nell’ambito delle aziende artigianali di
panificazione e di pasticceria,
delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi”. Art. 26. (Modifica all’articolo 1 della legge 24
marzo 2001, n. 127). 1.
All’articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: “Il
Governo emana entro
dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo, al fine di consentire
il previo recepimento
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi”. Parte
I – Tit. II – Par. 2 |
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