inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2004

Sicurezza sociale (assicurazioni obbligatorie) Regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636  (in Gazz. Uff., 3 maggio,   n.   105).   --   Modificazioni  delle  disposizioni  sulle assicurazioni  obbligatorie  per  l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

 

***

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 1.

  Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e

la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria,

disciplinate  dal  Regio  Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827,

convertito  nella  legge  6  aprile  1936-XIV,  n. 1155, e successive

modificazioni  e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto

stabiliscono gli articoli seguenti.

  L'assicurazione  obbligatoria  per  la  maternità, di cui al citato

Regio  Decreto-legge  4  ottobre  1935-XIII,  n.  1827,  e successive

modificazioni   e   integrazioni,   è  sostituita  dall'assicurazione

obbligatoria  per  la  nuzialità  e la natalità regolata dal presente

decreto.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 2.

  L'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidità e la vecchia ha per

scopo  l'assegnazione  di  una  pensione  agli assicurati nel caso di

invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di

morte  dell'assicurato  o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo

la prevenzione e la cura dell'invalidità.

  L'assicurazione  obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per

scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di

matrimonio o della nascita di ciascun figlio.

  Gli  scopi  dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di

quella  per  la  disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti

dall'art.  45,  comma  secondo  e  terzo,  del  Regio Decreto-legge 4

ottobre 1935-XIII, n. 1827.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 3.

  Le   assicurazioni   per   l'invalidità  e  la  vecchiaia,  per  la

tubercolosi,  per  la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e

la  natalità,  salvo  la  esclusione  di  cui all'articolo seguente e

quelle  che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42,

sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta

l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55

per  le  donne  e  che  prestano lavoro retribuito alle dipendenze di

altri.

  Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la

vecchiaia,  per  la  tubercolosi,  per la nuzialità e la natalità, in

base  ai  criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio

che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

  Sono   altresì   soggetti  all'obbligo  dell'assicurazione  per  la

tubercolosi  e  per  la  nuzialità  e la natalità, con le particolari

norme  che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e

coloniche.

  Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti di cui all'art. 42 restano

ferme  le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità

e   la   vecchiaia,  per  la  tubercolosi  e  per  la  disoccupazione

involontaria  stabilite  dal Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII,

n. 1827.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 4.

  Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

      i  cittadini  stranieri  ed i cittadini italiani di razza non

ariana;

    2° i dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle ad

ordinamento  autonomo,  dell'amministrazione  della reale casa, delle

province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di

beneficenza  contemplate  dalla  legge  17  luglio  1890,  n. 6972, e

successive modificazioni.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 5.

  Agli  effetti  dell'obbligo  delle assicurazioni di cui al presente

decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n.

1  dell'art. 38 del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827,

è elevato da lire 800 a lire 1500.

  Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per

i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 6.

  I   contributi   per   le  assicurazioni  invalidità  e  vecchiaia,

tubercolosi,  disoccupazione,  nuzialità  e  natalità sono per metà a

carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

  Essi sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A , B , C , D

, E , allegate al presente Decreto e per ogni periodo di lavoro nelle

medesime indicato.

  I  contributi  sono  dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non

abbia  prestato  la  sua  opera  per  l'intero periodo indicato nelle

tabelle di cui al comma precedente.

  Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B siano retribuiti a

mese  od  a  quindicina,  la  retribuzione  settimanale  si determina

moltiplicando  la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente

per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52.

  Per  particolari categorie di lavoratori, per le quali sia ritenuto

opportuno,  i  contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle

di   salari  medi  stabiliti,  su  proposta  dell'istituto  nazionale

fascista  della  previdenza  sociale, con decreto del ministro per le

corporazioni.

  Il  terzo  comma  dell'art.  49  del  Regio Decreto-legge 4 ottobre

1935-XIII,  n. 1827, e la tabella B allegata al decreto medesimo sono

abrogati.

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 7.

  Per    le    particolari    categorie    di   lavoratori   soggetti

all'assicurazione   obbligatoria  per  l'invalidità  e  la  vecchiaia

possono essere stabilite, con regio decreto, da emanarsi con le norme

di  cui  all'art.  3,  n.  1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su

proposta  del  ministro per le corporazioni, di concerto col ministro

per  le  finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente

decreto  per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i

contributi suppletivi all'uopo necessari.

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                               Art. 8.

  Agli  effetti  del  diritto  alle  prestazioni  delle assicurazioni

obbligatorie  e della misura di esse, gli assicurati sono considerati

appartenenti  alla  categoria  nella  quale,  secondo  le  tabelle di

contribuzione  allegate  al  presente  Decreto, hanno prevalentemente

contributo:

     a  ) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per

la pensione di vecchiaia;

     b   )   nell'ultimo   quinquennio   precedente   la  domanda  di

prestazione,  per  la  pensione  di  invalidità,  per  la pensione ai

superstiti  in  caso  di  morte  dell'assicurato e per le prestazioni

dell'assicurazione per la tubercolosi;

     c  )  nell'ultimo  biennio precedente la domanda di prestazione,

per le altre assicurazioni.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                               Art. 9.

  L'assicurato ha diritto alla pensione:

      al compimento del sessantesimo anno di età, per gli uomini, e

del  cinquantacinquesimo  anno  di  età,  per  le donne, quando siano

trascorsi    almeno    quindici    anni    dalla   data   di   inizio

dell'assicurazione  e  risulti  versato  un importo di contributi non

inferiore  a  quello  indicato  dall'art.  11  per la categoria a cui

l'assicurato appartiene;

      a  qualunque  età  quando  sia riconosciuto invalido ai sensi

dell'art. 10 e quando:

     a  )  siano  trascorsi  almeno  cinque anni dalla data di inizio

della assicurazione;

     b  )  risulti  versato  un importo di contributi non inferiore a

quello indicato dall'art. 11 per la categoria alla quale l'assicurato

appartiene;

     c   )   sussista   almeno  un  anno  di  contributo  nell'ultimo

quinquennio precedente la domanda di pensione.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 10.

  Si  considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in

occupazioni  confacenti  alle  sue  attitudini,  sia  ridotta in modo

permanente,  per  infermità  o difetto fisico o mentale, a meno di un

terzo  del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà,

per gli impiegati.

  La  pensione  di  invalidità  è  soppressa  quando  la  capacità di

guadagno  del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati

al primo comma.

  Resta  ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del Regio

Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 11.

  L'importo  minimo  di  contribuzione di cui ai n. 1 e 2 lettera b )

dell'art. 9 è stabilito nella misura seguente:

XTAB

                  +                     +

   Riferimento        CATEGORIA DI           Per il         Per il

   alla tabella       APPARTENENZA        diritto alla   diritto alla

 di contribuzione   DEGLI ASSICURATI       pensione di   pensione di

                                           invalidità     vecchiaia

        A           Impiegati ...... L.      650 --       1.950 --

        B           Operai, esclusi

                     gli agricoli .. >>      250 --         750 --

        C           Operai agricoli

                     salariati fissi:

                      uomini ....... >>      400 --       1.200 --

                      donne ........ >>      200 --         600 --

        D           Operai agricoli

                     giornalieri:

                      uomini ....... >>      200 --         600 --

                      donne ........ >>      100 --         300 --

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                              Art. 12.

  L'ammontare della gestione annua è determinato:

     a  )  per  gli assicurati impiegati, in ragione del 54 per cento

delle  prime  1500  lire  di  contribuzione,  del  39 per cento delle

successive  1500  lire  e  del 24 per cento del rimanente importo dei

contributi;

     b ) per gli assicurati operai, in ragione del 54 per cento delle

prime  700  lire  di contribuzione, del 39 per cento delle successive

700 lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi;

     c  )  per  le  assicurate impiegate, in ragione del 43 per cento

delle  prime  1500  lire  di  contribuzione,  del  31 per cento delle

successive  1500  lire  e  del 19 per cento del rimanente importo dei

contributi;

     d ) per le assicurate operaie, in ragione del 43 per cento delle

prime  700  lire  di contribuzione, del 31 per cento delle successive

700 lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi.

  La pensione, calcolata secondo le norme di cui al comma precedente,

è  aumentata  di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico

del  pensionato,  di  età  non  superiore  ai  15 anni o anche di età

superiore purché inabile al lavoro.

  Per  i  pensionati  ai  quali  è  stata  liquidata la pensione come

appartenenti  alla  categoria impiegati, il limite di età dei figli a

carico,  per  la  corresponsione  dei  decimi supplementari di cui al

comma precedente, è stabilito a 18 anni.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                              Art. 13.

  Nel  caso  di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per

quest'ultimo  sussistano  al  momento  della  morte  le condizioni di

assicurazione  e  di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettera a

),  b  )  e c ), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti

che  al  momento  della morte del pensionato o assicurato non abbiano

superato  l'età  di  15  anni o, per gli assicurati appartenenti alla

categoria   degli   impiegati,   quella  di  18  anni,  ovvero  siano

riconosciuti  inabili  al  lavoro.  Tale  pensione  stabilita è nelle

seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata

allo assicurato a norma del primo comma dell'art. 12:

     a ) il 50 per cento al coniuge;

     b  )  il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione

anche  il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione

soltanto i figli.

  La   pensione   ai  superstiti  non  potrà  in  ogni  caso  essere,

complessivamente,    inferiore  alla  metà, né superiore all'intero

ammontare della pensione calcolata a norma del primo comma art. 12.

  Se  superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso

che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma

dell'art. 10.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 14.

  Nel  caso  in  cui  l'assicurato  muoia  prima di avere raggiunto i

requisiti  minimi di assicurazione e di contribuzione di cui all'art.

9,  n.  2, lettera a ) e b ), spetta al coniuge superstite, sempreché

nel  quinquennio  precedente  la  morte  sussista  almeno  un anno di

contribuzione,   una  indennità  pari  all'ammontare  dei  contributi

versati.  L'indennità  non  può  essere  inferiore  a  lire  300, 

superiore 1 lire 1000.

  In  mancanza  del  coniuge  l'indennità  spetta ai figli, sempreché

sussistano per essi le condizioni stabilite dall'art. 13.

  L'indennità  spettate  ai figli è liberamente pagata a chi esercita

la patria potestà.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 15.

  Gli  assicurati  hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando

siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.

  Gi  assicurati  hanno  diritto  al  ricovero  predetto anche per le

persone  di  famiglia  quando  per esse siano accertate le condizioni

cliniche di cui al comma precedente.

  L'istituto  nazionale  fascista della previdenza sociale ha facoltà

di  integrare  la  cura antitubercolare con il ricovero in istituto a

tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria.

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 16.

  Durante  il ricovero in luogo di cura o durante la cura ambulatoria

l'assicurato  che  abbia  a carico personale di famiglia ha diritto a

una indennità temporanea.

  L'indennità  temporanea  è  stabilita  in relazione all'importo dei

contributi  per l'assicurazione tubercolosi, versati nell'ultimo anno

di  contribuzione  precedente la domanda di prestazione, nella misura

seguente:

XTAB

 

    IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI                Indennità giornaliera

Impiegati:

     fino a lire  65 ................... L.              6 --

     oltre   >>   65 fino a lire 80 .... >>              9 --

      >>     >>   80 ................... >>             12 --

Operai esclusi gli agricoli:

     fino a lire  40 ................... L.              4 --

     oltre   >>   40 fino a lire 60 .... >>              6 --

       >>    >>   60 ................... >>              8 --

  Per   gli  assicurati  appartenenti  alle  categorie  degli  operai

agricoli,  salariati  fissi  e  giornalieri, l'indennità temporanea è

stabilita nella misura di lire 4 giornaliere, qualunque sia l'importo

dei  contributi  versati  nell'anno  di  contribuzione  precedente la

domanda di prestazione.

  Per  ogni  figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai

15  anni  o,  per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni,

l'indennità temporanea è aumentata nella seguente misura:

XTAB

 

                                                 Aumento indennità

       NUMERO DEI FIGLI                          giornaliera per

                                                   ogni figlio

 Impiegati:

      nel caso di  1 figlio ...........  L.            0,80

           >>      2 o 3 figli ........  >>            1 --

           >>      4 o più figli ......  >>            1,20

 Operai, compresi gli agricoli:

      nel caso di  1 figlio ...........  L.            0,60

           >>      2 o 3 figli ........ >>             0,80

           >>      4 o più figli ...... >>             1 --

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 17.

  Ha  diritto  alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi

l'assicurato  che  all'atto della domanda possa far valere almeno due

anni   di  assicurazione  e  almeno  un  anno  di  contribuzione  nel

quinquennio precedente la domanda stessa.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 18.

  L'assicurato  che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni

antitubercolari   conserva   il   diritto  alle  prestazioni  stesse,

limitatamente  a  quanto  concerne  la cura, anche se successivamente

venga  a  mancare  il  requisito di contribuzione di cui all'art. 17.

Tale  diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone

di famiglia dell'assicurato.

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 19.

  In  caso  di  disoccupazione  involontaria  per mancanza di lavoro,

l'assicurato,   qualora   possa   fare  valere  almeno  due  anni  di

assicurazione   e   almeno  un  anno  di  contribuzione  nel  biennio

precedente  l'inizio  del periodo di disoccupazione, ha diritto a una

indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi

per   l'assicurazione  disoccupazione  versati  nell'ultimo  anno  di

contribuzione precedente la domanda di prestazione.

  L'indennità è stabilita nella misura seguente:

XTAB

===================================

    IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI               | Indennità giornaliera

---------------------------------------------+-----------------------

Impiegati:                                   |

     fino a lire   74 ................... L. |            4 --

     oltre   >>    74 fino a lire  98 ... >> |            7 --

      >>     >>    98   >>    >>  113 ... >> |           10 --

      >>     >>   113 ................... >> |           12 --

                                             |

Operai:                                      |

     fino a lire   47 ................... L. |            2,50

     oltre   >>    47 fino a lire 68 .... >> |            4 --

      >>     >>    68   >>    >>  86 .... >> |            5,50

      >>     >>    86 ................... >> |            7 --

                                             |

  Per  ogni  figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai

15  anni  o,  per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni,

l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente:

XTAB

================================================

                                            |    Aumento indennità

       NUMERO DEI FIGLI                     |    giornaliera per

                                            |      ogni figlio

--------------------------------------------+------------------------

 Impiegati:                                 |

      nel caso di  1 figlio ...........  L. |          0,80

           >>      2 o 3 figli ........  >> |          1 --

           >>      4 o più figli ......  >> |          1,20

                                            |

 Operai:                                    |

      nel caso di  1 figlio ...........  L. |          0,60

           >>      2 o 3 figli ........ >>  |          0,80

           >>      4 o più figli ...... >>  |          1 --

                                            |

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 20.

  L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120

giornate.

  L'assicurato  cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di

un  anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate

di indennità.

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 21.

  L'assicurato,  in  occasione  di  matrimonio  o della nascita di un

figlio,  qualora  possa far valere almeno due anni di assicurazione e

almeno   un   anno   di   contribuzione  nel  biennio  precedente  la

celebrazione  del  matrimonio  o  la  nascita del figlio, ha diritto,

rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità.

  L'assegno  di nuzialità spetta all'assicurato, sempreché sussistano

le  condizioni  di  assicurazione  e di contribuzione di cui al comma

precedente,  anche in caso di matrimonio di una figlia, purché questa

non  abbia  titolo  all'assegno  stesso  in  virtù  di  assicurazione

propria.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 22.

  Non  ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data

di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età:

     a  )  per  gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni

30, se uomo, e anni 26, se donna;

     b  )  per  gli  appartenenti  alle categorie degli operai e alle

famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.

  Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui

al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 23.

  L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:

XTAB

==============================================

                                   |    Ammontare dell'assegno

     CATEGORIA DI APPARTENENZA     +------------------+-------------

         DEGLI ASSICURATI          |      Uomini      |    Donne

-----------------------------------+------------------+-------------

                                   |                  |

Impiegati ....................  L. |    1.000 --      |    700 --

Operai, esclusi gli agricoli    >> |      700 --      |    500 --

Operai agricoli e appartenenti     |                  |

 alle famiglie mezzadrili e        |                  |

 coloniche ...................  >> |      500 --      |    400 --

                                   |                  |

  L'assegno  per  le  figlie di assicurati è corrisposto nella misura

stabilita  per  le  donne  della categoria cui appartiene il genitore

assicurato.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 24.

  L'assegno  di  natalità  è  stabilito,  in  relazione all'ordine di

generazione dei figli, nella seguente misura:

XTAB

===========================================

        CATEGORIA DI APPARTENENZA                   |  Ammontare

            DEGLI ASSICURATI                        | dell'assegno

----------------------------------------------------+---------------

Impiegati ed operai, esclusi gli agricoli:          |

    per il 1° figlio ........................... L. |     300 --

     >>    2° e per il 3° figlio ............... >> |     350 --

     >>    4° figlio e ciascuno dei successivi   >> |     400 --

                                                    |

Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mez-   |

 zadrili e coloniche:                               |

    per il 1° figlio ........................... L. |     150 --

     >>    2° e per il 3° figlio ............... >> |     175 --

     >>    4° figlio e ciascuno dei successivi   >> |     200 --

                                                    |

  In  caso  di  parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio

nato  e  nella  misura  corrispondente  all'ordine  di generazione di

ciascun figlio.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 25.

  In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purché avvenuto dopo il

terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in

caso  di  aborto della moglie, un assegno di lire 100, sempreché alla

data  dell'aborto  sussistano  le  condizioni  di  assicurazione e di

contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 26.

  Gli  assegni  di  nuzialità  e  di  natalità corrisposti in base al

presente  decreto  assorbono,  fino a concorrenza del loro ammontare,

gli  assegni  e  le  erogazioni  corrisposte  dai datori di lavoro ai

propri  dipendenti  in  occasione  di  matrimonio  o della nascita di

figli.

  Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti

dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti familiari

di  cui al Regio Decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito

nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 27.

  Il  requisito  di  contribuzione  stabilito  per  il  diritto  alle

prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione

per  la  disoccupazione  e  dell'assicurazione  per la nuzialità e la

natalità  si  intende  verificato quando i contributi non siano stati

effettivamente  versati,  ma  risultino  dovuti  a norma del presente

decreto.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 28.

  Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto,

da  parte  di  datori  di  lavoro sia stato provveduto a garantire ai

propri  dipendenti  un  trattamento  di  quiescenza  o di previdenza,

mediante  la  costituzione  di casse, fondi, o gestioni speciali, può

essere  disposto,  con  decreto  del  ministro  per  le corporazioni,

sentito  l'istituto  nazionale  fascista  della  previdenza  sociale,

l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per

l'invalidità  e  la  vecchiaia, purché dalle organizzazioni sindacali

che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre

sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

  L'esonero  di  cui al comma precedente può essere concesso soltanto

se sussistano le seguenti condizioni:

     a ) che la cassa, fondo o gestione speciale sia ordinata su basi

tecniche  ed  assicuri,  nei  casi  di invalidità, vecchiaia e morte,

prestazioni   che  complessivamente  non  siano  inferiori  a  quelle

stabilite  per  l'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidità e la

vecchiaia;

     b  )  che  l'ordinamento  tecnico  della cassa, fondo o gestione

speciale   non   consenta   il  prelevamento  dei  contributi  dovuti

all'assicurazione obbligatoria;

     c  ) che le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro

non  siano inferiori a quelle dal medesimo dovute per l'assicurazione

obbligatoria;

     d   )  che  sia  stabilito  il  trasferimento  all'assicurazione

obbligatoria  della  intera riserva matematica relativa ai contributi

dell'assicurazione  stessa  nei casi di cessazione dalla iscrizione o

di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale.

  La  concessione  dell'esonero  è subordinata al conseguimento della

personalità giuridica da parte delle case, fondi o gestioni speciali.

  La  domanda  di  esonero  sospende l'obbligo dell'assicurazione per

l'invalidità  e  la  vecchiaia  nei riguardi dei dipendenti di cui al

primo  comma  del  presente  articolo,  fino a che sia intervenuta la

decisione sulla domanda stessa.

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                              Art. 29.

  Qualora  il  trattamento  di  quiescenza  o  di  previdenza  di cui

all'articolo precedente il datore di lavoro abbia provveduto mediante

polizza  di  assicurazione,  l'esonero  può  essere  disposto  purché

sussistano   le   seguenti   condizioni,   ferme  restando  le  altre

disposizioni dell'articolo stesso:

     a  )  che  la  polizza  sia  stata  emessa  prima della data del

presente decreto;

     b  )  che  l'ammontare dei premi non sia inferiore ai contributi

stabiliti  per  l'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidità e la

vecchiaia  e la quota a carico del datore di lavoro non sia inferiore

alla metà dei detti contributi;

     c  )  che  la  polizza  contempli  il  rischio  di  invalidità e

garantisca,  a  decorrere da una età non superiore a quella stabilita

per  la  pensione  di vecchiaia dalla assicurazione obbligatoria, una

rendita,  o capitale equivalente, non inferiore a quella conseguibile

con l'assicurazione suddetta;

     d  ) che il dipendente assicurato, o la organizzazione sindacale

che  rappresenta  gli  assicurati,  nel  caso  di polizze cumulative,

chieda la continuazione del contratto di assicurazione.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 30.

  Qualora  l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso

oppure,  non  sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi

per  la  assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia,

tanto  per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per la parte

a  carico  dei  lavoratori,  saranno  prelevati,  salvo  che  vengano

adottate  diverse  determinazioni  dalle  parti  interessate  o dalle

rispettive  organizzazioni  sindacali, dai versamenti rispettivamente

dovuti  dai  datori  di lavoro e dai lavoratori per il trattamento di

quiescenza o di previdenza.

  Nel  caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di

previdenza    siano    superiori    ai   contributi   stabiliti   per

l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi

siano  prelevati  dai  versamenti stessi, i diritti degli iscritti si

intenderanno   ridotti   in  relazione  al  diminuito  ammontare  dei

versamenti medesimi.

  Nel  caso  in  cui i versamenti di cui al comma precedente siano di

ammontare  non  superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione

obbligatoria  per  l'invalidità  e la vecchiaia e i versamenti stessi

siano  devoluti  al  pagamento  dei  contributi  per  l'assicurazione

medesima, le organizzazioni sindacali, che rappresentano le aziende e

i  dipendenti  di  esse,  determineranno la destinazione da dare agli

accantonamenti esistenti.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 31.

  Le  disposizioni  di  cui  agli art. 28, 29 e 30 si applicano anche

alle   aziende   alle   quali  sia  stato  concesso  l'esonero  dall'

assicurazione  obbligatoria  per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi

dell'art.  146 e seguenti del regolamento approvato con Regio Decreto

28 agosto 1924, n. 1422.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 32.

  Per  il  personale  dipendente  da  enti  ed  istituti  pubblici  o

parastatali comunque costituiti o denominati e per quello delle opere

nazionali  l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità

e  la  vecchiaia  può essere concesso con decreto del ministro per le

corporazioni, di concerto col ministro per le finanze.

  Per  la  concessione  dell'esonero  predetto  gli  enti interessati

dovranno  presentare  domanda  al  ministero  delle  corporazioni nel

termine  di un anno dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

Durante   detto   periodo   di   un   anno  resta  sospeso  l'obbligo

dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

  Le  disposizioni  di  cui  agli art. 30 e 31 sono estese, in quanto

applicabili, agli enti di cui al presente articolo.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 33.

  L'obbligo  dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per

le  assicurazioni  obbligatorie, quello del versamento dei contributi

nella  misura  stabilita  dal  presente  decreto,  decorrono, per gli

appartenenti  alle  famiglie  mezzadrili e coloniche e per gli operai

agricoli  salariati fissi, dall'inizio dell'anno agrario successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Per   gli   operai   agricoli   giornalieri,  nelle  province  dove

all'accertamento    dei    contributi   si   provvede   col   sistema

dell'ammontare  convenzionale annuo, l'obbligo dell'assicurazione per

la   nuzialità   e   la   natalità  e,  per  le  altre  assicurazioni

obbligatorie,  quello  del  versamento  dei  contributi  nella misura

stabilita dal presente decreto, decorrono dal 1° luglio 1939-XVII.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 34.

  Agli  effetti  del  computo  del  periodo  minimo  di contribuzione

stabilito  dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle

assicurazioni   obbligatorie,   quarantotto   contributi  settimanali

versati  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti prima dell'entrata in

vigore  del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno

di contribuzione.

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 35.

  Il  concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera a

)  del  Regio  Decreto-legge  4  ottobre  1935-XIII,  n.  1827, nella

costituzione  delle  pensioni, si estende, con le relative modalità e

condizioni,  anche  alle  pensioni  in  favore dei superstiti con una

quota   ridotta   secondo  le  aliquote  di  riversibilità  stabilite

dall'art. 13.

  Le  disposizioni  di  cui all'art. 59, lettere b ) e d ) del citato

decreto  ed  all'art. 5 del Regio Decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n.

1502,  convertito  nella  legge  14  gennaio  1937-XV,  n.  305, sono

abrogate a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII.

  Alle  pensioni  dirette  ed  a  quelle  in favore dei superstiti di

assicurato,  liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1949,

la  quota  di concorso a carico dello Stato verrà assegnata in misura

progressivamente  ridotta,  di  anno  in  anno,  di un decimo del suo

ammontare attuale.

  Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della

loro  liquidazione  sono  conservate,  con  le  relative  modalità  e

condizioni,  nel  loro  ammontare  originario per tutto il periodo di

godimento  della  pensione  e,  nei  casi  di  pensioni dirette, sono

riversibili  ai  superstiti secondo le norme e nella misura stabilite

per le pensioni.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 36.

  Fino  al  31  dicembre  1940  l'assicurato, sempreché sussistano le

condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 19, ha

diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 120

giornate  nell'anno  solare,  anche  se  nel  periodo  immediatamente

precedente   di   un  anno  risultino  corrisposte  120  giornate  di

indennità.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 37.

  Nei  primi  due  anni  dalla data di entrata in vigore del presente

Decreto  l'assicurato  ha  diritto  all'assegno  di  nuzialità  o  di

natalità   anche   quando   manchi  il  requisito  dei  due  anni  di

assicurazione,  sempreché,  alla  data del matrimonio o della nascita

del figlio, risulti un anno di contribuzione.

  Per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1939 sono

considerati   efficaci,  agli  effetti  del  diritto  all'assegno  di

natalità stabilito dal presente decreto,i contributi versati o dovuti

per   l'assicurazione   maternità   relativi  all'intero  anno  1938.

Analogamente   sono  considerati  efficaci  per  le  nascite  che  si

verificheranno   entro   il   31   dicembre  1940  i  contributi  per

l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1939.

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                              Art. 38.

  Le  disposizioni  di  cui  agli  art.  9,  11  e  12  relative alle

condizioni  di  assicurazione  e di contribuzione per il diritto alla

pensione  e  alla  determinazione  della misura di essa entreranno in

vigore il 1° gennaio 1940-XVIII.

  Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma dell'art. 3 relative ai

limiti  massimi di età per l'obbligo dell'assicurazione entreranno in

vigore  il 1° gennaio 1944-XXII. Prima di tale data permane l'obbligo

dell'assicurazione    fino    al    compimento   dell'età   stabilita

dall'articolo seguente, per il diritto alla pensione.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                              Art. 39.

  Le  disposizioni  di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni

di  età  per  il  diritto  alla  pensione  entreranno in vigore il 1°

gennaio  1944-XXII.  Prima  di tale data l'assicurato ha diritto alla

pensione  di vecchiaia al compimento dell'età di 64, 63, 62, 61 anno,

se  uomo,  e  di  59,  58, 57, 56 anni, se donna, rispettivamente nel

1940,   1941,   1942   e   1943,  ferme  restando  le  condizioni  di

assicurazione e di contribuzione stabilite dall'art. 9, n. 1.

  Per coloro che negli anni sopra indicati avranno già superata l'età

stabilita, la pensione decorrerà dal 1° gennaio degli anni stessi.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                              Art. 40.

  Le  disposizioni  di  cui  all'art; 13 relative alla pensione per i

superstiti entreranno in vigore il 1° gennaio 1945-

  XXIII.

  In  caso  di  morte di un assicurato nel periodo compreso fra il 1°

gennaio  1940  e la data indicata nel comma precedente e sempreché al

momento della morte sussistano le condizioni richieste per il diritto

alla  pensione, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare

dei  contributi  versati.  Tale  indennità non può essere inferiore a

lire 500 superiore a lire 1000.

  In  caso  di morte di un pensionato che abbia conseguito il diritto

alla  pensione  nel  periodo  di  cui  al  comma precedente spetta ai

superstiti  una  indennità  pari  all'ammontare  annuo della pensione

escluse le maggiorazioni per i figli.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 41.

  Il  presente decreto, salvo quanto è disposto dagli art. 33, 38, 39

e 40, entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1939-

  XVII.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 42.

  Il  governo  del Re è autorizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della

legge 31 gennaio 1926, n. 100:

      a sopprimere, modificare ed integrare le vigenti disposizioni

sulle assicurazioni sociali e quelle ad esse connesse;

    2° a coordinare le norme stesse con quelle del presente decreto;

      a  raccogliere in unico testo le disposizioni che regolano la

materia,   fermo   restando   il  disposto  dell'art.  18  del  Regio

Decreto-legge  2  novembre 1933-XII, n. 194 convertito nella legge 22

gennaio 1934-XII, n. 245;

       ad   emanare  le  disposizioni  transitorie  occorrenti  per

l'attuazione del nuovo ordinamento della previdenza sociale.

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

 

                              Art. 43.

  Il  presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per

la conversione in legge.

  Il   ministro  proponente  è  autorizzato  alla  presentazione  del

relativo disegno di legge.

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

                               All. 1.

XTAB

                                ALLEGATO

                                                           Tabella A

      Contributi dovuti per gli impiegati per ogni mese di lavoro.

=====+===========================================

     |                               |             CONTRIBUTI

Clas-|        RETRIBUZIONE           +-------+-------+-------+-------

se di|                               |  per  | per   | per   | per

con- |          MENSILE              |l'assi-|l'assi-|l'assi-|l'assi-

tri- |                               |cura-  |cura-  |cura-  |cura-

bu-  |                               |zione  |zione  |zione  |zione

zione|                               |invali-|tuber- |disoc- |nuzia-

     |                               |dità e |colosi |cupa-  |lità e

     |                               |vec-   |       |zione  |nata-

     |                               |chiaia |       |       |lità

-----+-------------------------------+-------+-------+-------+-------

   |fino a L.  150 ............. L.| 11,30 |  4 -- |  5 -- |  2,80

   |oltre  >>  150                 |       |       |       |

     |              fino a L.  250 >>| 18,80 |  5 -- |  5 -- |  3,60

   |  >>   >>  250  >>   >>  400 >>| 30,10 |  6 -- |  7 -- |  4,20

   |  >>   >>  400  >>   >>  600 >>| 45,20 |  6 -- |  7 -- |  4,70

   |  >>   >>  600  >>   >>  800 >>| 60,20 |  6,90 |  9 -- |  5 --

   |  >>   >>  800  >>   >> 1000 >>| 75,20 |  6,90 |  9 -- |  5,30

   |  >>   >> 1000  >>   >> 1200 >>| 90,20 |  6,90 |  9 -- |  5,50

   |  >>   >> 1200  >>   >> 1400 >>|105,20 |  7,20 |  9,80 |  5,70

   |  >>   >> 1400 ............. >>|120,20 |  7,20 |  9,80 |  5,70

     |                               |       |       |       |

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

                               All. 2.

XTAB

                                                           Tabella B

      Contributi dovuti per gli operai esclusi gli agricoli,

                    per ogni settimana di lavoro

======+======================================

      |                              |          CONTRIBUTI

Classe|       RETRIBUZIONE           +-------+-------+-------+-------

  di  |                              |  per  | per   | per   | per

con-  |       SETTIMANALE            |l'assi-|l'assi-|l'assi-|l'assi-

tribu-|                              |cura-  |cura-  |cura-  |cura-

zione |                              |zione  |zione  |zione  |zione

      |                              |invali-|tuber- |disoc- |nuzia-

      |                              |dità e |colosi |cupa-  |lità e

      |                              |vec-   |       |zione  |nata-

      |                              |chiaia |       |       |lità

------+------------------------------+-------+-------+-------+-------

    |fino a L.  12 ............ L. |  0,90 |  0,50 | 0,50  |  0,50

    |oltre  >>  12                 |       |       |       |

      |             fino a L.  24 >> |  1,80 |  0,60 | 0,60  |  0,60

    |  >>   >>  24  >>   >>  36 >> |  2,70 |  0,70 | 0,70  |  0,70

    |  >>   >>  36  >>   >>  48 >> |  3,60 |  0,90 | 1,10  |  0,90

    |  >>   >>  48  >>   >>  66 >> |  4,90 |  1,10 | 1,10  |  1 --

    |  >>   >>  66  >>   >>  84 >> |  6,30 |  1,10 | 1,10  |  1,10

    |  >>   >>  84  >>   >> 108 >> |  8,20 |  1,30 | 1,50  |  1,20

    |  >>   >> 108  >>   >> 132 >> | 10 -- |  1,30 | 1,50  |  1,30

    |  >>   >> 132  >>   >> 156 >> | 11,90 |  1,45 | 1,80  |  1,35

10ª   |  >>   >> 156 ............ >> | 13,60 |  1,45 | 1,80  |  1,35

      |                              |       |       |       |

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

                               All. 3.

XTAB

                                                           Tabella C

      Contributi dovuti per i lavoratori agricoli salariati

              fissi per ogni anno agrario di lavoro

 

                                           CONTRIBUTI

                             per l'as-     per l'as-     per l'as-

                             sicurazione   sicurazione   sicurazione

                             invalidità    tubercolosi   nuzialità e

                             e vecchiaia                 natalità

 Uomini ............... L.     108 --         36 --         22 --

 Donne ................ >>      54 --         30 --         24 --

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

                               All. 4.

XTAB

                                                           Tabella D

      Contributi dovuti per i lavoratori agricoli giornalieri

                     per ogni giornata di lavoro

==========================================

                              |             CONTRIBUTI

                              +------------+------------+------------

                              |per l'as-   |per l'as-   |per l'as-

                              |sicurazione |sicurazione |sicurazione

                              |invalidità  |tubercolosi |nuzialità e

                              |e vecchiaia |            |natalità

------------------------------+------------+------------+------------

                              |            |            |

Per ogni uomo di età non      |            |            |

  inferiore ai 18 anni ... L. |    0,36    |    0,20    |    0,24

                              |            |            |

Per ogni donna e per i        |            |            |

  giovani di età superiore    |            |            |

  ai 14 anni ed inferiore     |            |            |

  ai 18 .................. >> |    0,18    |    0,20    |    0,22

                              |            |            |

 

 

 

 

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

                               All. 5.

XTAB

                                                           Tabella E

 Contributi dovuti per ciascuno degli appartenenti alle famiglie

   mezzadrili e coloniche per ogni anno agrario di conduzione.

=============================================

                             |               CONTRIBUTI

                             +-------------------+-------------------

                             |        per        |        per

                             |  l'assicurazione  |  l'assicurazione

                             |    tubercolosi    |    nuzialità e

                             |                   |      natalità

---------------

 Uomini ................. L. |       15 --       |       18 --

 Donne .................. >> |       15 --       |       18 --