*** SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 1. Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabiliscono gli articoli seguenti. L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal presente decreto.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 2. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità. L'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio. Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45, comma secondo e terzo, del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 3. Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, salvo la esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità, con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 4. Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità: 1° i cittadini stranieri ed i cittadini italiani di razza non ariana; 2° i dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione della reale casa, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 5. Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'art. 38 del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è elevato da lire 800 a lire 1500. Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 6. I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore. Essi sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A , B , C , D , E , allegate al presente Decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato. I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente. Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B siano retribuiti a mese od a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52. Per particolari categorie di lavoratori, per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi stabiliti, su proposta dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con decreto del ministro per le corporazioni. Il terzo comma dell'art. 49 del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e la tabella B allegata al decreto medesimo sono abrogati.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 7. Per le particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia possono essere stabilite, con regio decreto, da emanarsi con le norme di cui all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i contributi suppletivi all'uopo necessari.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 8. Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale, secondo le tabelle di contribuzione allegate al presente Decreto, hanno prevalentemente contributo: a ) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia; b ) nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità, per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi; c ) nell'ultimo biennio precedente la domanda di prestazione, per le altre assicurazioni.
SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 9. L'assicurato ha diritto alla pensione: 1° al compimento del sessantesimo anno di età, per gli uomini, e del cinquantacinquesimo anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria a cui l'assicurato appartiene; 2° a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a ) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione; b ) risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria alla quale l'assicurato appartiene; c ) sussista almeno un anno di contributo nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 10. Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati. La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma. Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 11. L'importo minimo di contribuzione di cui ai n. 1 e 2 lettera b ) dell'art. 9 è stabilito nella misura seguente: XTAB + + Riferimento CATEGORIA DI Per il Per il alla tabella APPARTENENZA diritto alla diritto alla di contribuzione DEGLI ASSICURATI pensione di pensione di invalidità vecchiaia A Impiegati ...... L. 650 -- 1.950 -- B Operai, esclusi gli agricoli .. >> 250 -- 750 -- C Operai agricoli salariati fissi: uomini ....... >> 400 -- 1.200 -- donne ........ >> 200 -- 600 -- D Operai agricoli giornalieri: uomini ....... >> 200 -- 600 -- donne ........ >> 100 -- 300 --
SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 12. L'ammontare della gestione annua è determinato: a ) per gli assicurati impiegati, in ragione del 54 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive 1500 lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi; b ) per gli assicurati operai, in ragione del 54 per cento delle prime 700 lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive 700 lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi; c ) per le assicurate impiegate, in ragione del 43 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive 1500 lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi; d ) per le assicurate operaie, in ragione del 43 per cento delle prime 700 lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive 700 lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi. La pensione, calcolata secondo le norme di cui al comma precedente, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 15 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro. Per i pensionati ai quali è stata liquidata la pensione come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente, è stabilito a 18 anni.
SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 13. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettera a ), b ) e c ), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. Tale pensione stabilita è nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata allo assicurato a norma del primo comma dell'art. 12: a ) il 50 per cento al coniuge; b ) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma del primo comma art. 12. Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 14. Nel caso in cui l'assicurato muoia prima di avere raggiunto i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettera a ) e b ), spetta al coniuge superstite, sempreché nel quinquennio precedente la morte sussista almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a lire 300, né superiore 1 lire 1000. In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché sussistano per essi le condizioni stabilite dall'art. 13. L'indennità spettate ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 15. Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva. Gi assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente. L'istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 16. Durante il ricovero in luogo di cura o durante la cura ambulatoria l'assicurato che abbia a carico personale di famiglia ha diritto a una indennità temporanea. L'indennità temporanea è stabilita in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione tubercolosi, versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione, nella misura seguente: XTAB
IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI Indennità giornaliera Impiegati: fino a lire 65 ................... L. 6 -- oltre >> 65 fino a lire 80 .... >> 9 -- >> >> 80 ................... >> 12 -- Operai esclusi gli agricoli: fino a lire 40 ................... L. 4 -- oltre >> 40 fino a lire 60 .... >> 6 -- >> >> 60 ................... >> 8 -- Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli operai agricoli, salariati fissi e giornalieri, l'indennità temporanea è stabilita nella misura di lire 4 giornaliere, qualunque sia l'importo dei contributi versati nell'anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione. Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità temporanea è aumentata nella seguente misura: XTAB
Aumento indennità NUMERO DEI FIGLI giornaliera per ogni figlio Impiegati: nel caso di 1 figlio ........... L. 0,80 >> 2 o 3 figli ........ >> 1 -- >> 4 o più figli ...... >> 1,20 Operai, compresi gli agricoli: nel caso di 1 figlio ........... L. 0,60 >> 2 o 3 figli ........ >> 0,80 >> 4 o più figli ...... >> 1 --
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 17. Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 18. L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni stesse, limitatamente a quanto concerne la cura, anche se successivamente venga a mancare il requisito di contribuzione di cui all'art. 17. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 19. In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione. L'indennità è stabilita nella misura seguente: XTAB =================================== IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI | Indennità giornaliera ---------------------------------------------+----------------------- Impiegati: | fino a lire 74 ................... L. | 4 -- oltre >> 74 fino a lire 98 ... >> | 7 -- >> >> 98 >> >> 113 ... >> | 10 -- >> >> 113 ................... >> | 12 -- | Operai: | fino a lire 47 ................... L. | 2,50 oltre >> 47 fino a lire 68 .... >> | 4 -- >> >> 68 >> >> 86 .... >> | 5,50 >> >> 86 ................... >> | 7 -- | Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente: XTAB ================================================ | Aumento indennità NUMERO DEI FIGLI | giornaliera per | ogni figlio --------------------------------------------+------------------------ Impiegati: | nel caso di 1 figlio ........... L. | 0,80 >> 2 o 3 figli ........ >> | 1 -- >> 4 o più figli ...... >> | 1,20 | Operai: | nel caso di 1 figlio ........... L. | 0,60 >> 2 o 3 figli ........ >> | 0,80 >> 4 o più figli ...... >> | 1 -- |
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 20. L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate. L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 21. L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità. L'assegno di nuzialità spetta all'assicurato, sempreché sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purché questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtù di assicurazione propria.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 22. Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età: a ) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30, se uomo, e anni 26, se donna; b ) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26. Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 23. L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente: XTAB ============================================== | Ammontare dell'assegno CATEGORIA DI APPARTENENZA +------------------+------------- DEGLI ASSICURATI | Uomini | Donne -----------------------------------+------------------+------------- | | Impiegati .................... L. | 1.000 -- | 700 -- Operai, esclusi gli agricoli >> | 700 -- | 500 -- Operai agricoli e appartenenti | | alle famiglie mezzadrili e | | coloniche ................... >> | 500 -- | 400 -- | | L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della categoria cui appartiene il genitore assicurato.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 24. L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura: XTAB =========================================== CATEGORIA DI APPARTENENZA | Ammontare DEGLI ASSICURATI | dell'assegno ----------------------------------------------------+--------------- Impiegati ed operai, esclusi gli agricoli: | per il 1° figlio ........................... L. | 300 -- >> 2° e per il 3° figlio ............... >> | 350 -- >> 4° figlio e ciascuno dei successivi >> | 400 -- | Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mez- | zadrili e coloniche: | per il 1° figlio ........................... L. | 150 -- >> 2° e per il 3° figlio ............... >> | 175 -- >> 4° figlio e ciascuno dei successivi >> | 200 -- | In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 25. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purché avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di lire 100, sempreché alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 26. Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti in occasione di matrimonio o della nascita di figli. Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti familiari di cui al Regio Decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 27. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 28. Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di datori di lavoro sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi, o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del ministro per le corporazioni, sentito l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purché dalle organizzazioni sindacali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'esonero di cui al comma precedente può essere concesso soltanto se sussistano le seguenti condizioni: a ) che la cassa, fondo o gestione speciale sia ordinata su basi tecniche ed assicuri, nei casi di invalidità, vecchiaia e morte, prestazioni che complessivamente non siano inferiori a quelle stabilite per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; b ) che l'ordinamento tecnico della cassa, fondo o gestione speciale non consenta il prelevamento dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria; c ) che le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro non siano inferiori a quelle dal medesimo dovute per l'assicurazione obbligatoria; d ) che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria della intera riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale. La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento della personalità giuridica da parte delle case, fondi o gestioni speciali. La domanda di esonero sospende l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nei riguardi dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo, fino a che sia intervenuta la decisione sulla domanda stessa.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 29. Qualora il trattamento di quiescenza o di previdenza di cui all'articolo precedente il datore di lavoro abbia provveduto mediante polizza di assicurazione, l'esonero può essere disposto purché sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso: a ) che la polizza sia stata emessa prima della data del presente decreto; b ) che l'ammontare dei premi non sia inferiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la quota a carico del datore di lavoro non sia inferiore alla metà dei detti contributi; c ) che la polizza contempli il rischio di invalidità e garantisca, a decorrere da una età non superiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dalla assicurazione obbligatoria, una rendita, o capitale equivalente, non inferiore a quella conseguibile con l'assicurazione suddetta; d ) che il dipendente assicurato, o la organizzazione sindacale che rappresenta gli assicurati, nel caso di polizze cumulative, chieda la continuazione del contratto di assicurazione.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 30. Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso oppure, non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per la assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, salvo che vengano adottate diverse determinazioni dalle parti interessate o dalle rispettive organizzazioni sindacali, dai versamenti rispettivamente dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o di previdenza. Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti si intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le organizzazioni sindacali, che rappresentano le aziende e i dipendenti di esse, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 31. Le disposizioni di cui agli art. 28, 29 e 30 si applicano anche alle aziende alle quali sia stato concesso l'esonero dall' assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi dell'art. 146 e seguenti del regolamento approvato con Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 32. Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici o parastatali comunque costituiti o denominati e per quello delle opere nazionali l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze. Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al ministero delle corporazioni nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente Decreto. Durante detto periodo di un anno resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. Le disposizioni di cui agli art. 30 e 31 sono estese, in quanto applicabili, agli enti di cui al presente articolo.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 33. L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono, per gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche e per gli operai agricoli salariati fissi, dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli operai agricoli giornalieri, nelle province dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, l'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono dal 1° luglio 1939-XVII.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 34. Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 35. Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera a ) del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende, con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei superstiti con una quota ridotta secondo le aliquote di riversibilità stabilite dall'art. 13. Le disposizioni di cui all'art. 59, lettere b ) e d ) del citato decreto ed all'art. 5 del Regio Decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII. Alle pensioni dirette ed a quelle in favore dei superstiti di assicurato, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1949, la quota di concorso a carico dello Stato verrà assegnata in misura progressivamente ridotta, di anno in anno, di un decimo del suo ammontare attuale. Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro ammontare originario per tutto il periodo di godimento della pensione e, nei casi di pensioni dirette, sono riversibili ai superstiti secondo le norme e nella misura stabilite per le pensioni.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 36. Fino al 31 dicembre 1940 l'assicurato, sempreché sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 19, ha diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 120 giornate nell'anno solare, anche se nel periodo immediatamente precedente di un anno risultino corrisposte 120 giornate di indennità.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 37. Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto l'assicurato ha diritto all'assegno di nuzialità o di natalità anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione, sempreché, alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione. Per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1939 sono considerati efficaci, agli effetti del diritto all'assegno di natalità stabilito dal presente decreto,i contributi versati o dovuti per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1938. Analogamente sono considerati efficaci per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1940 i contributi per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1939.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 38. Le disposizioni di cui agli art. 9, 11 e 12 relative alle condizioni di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e alla determinazione della misura di essa entreranno in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 relative ai limiti massimi di età per l'obbligo dell'assicurazione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944-XXII. Prima di tale data permane l'obbligo dell'assicurazione fino al compimento dell'età stabilita dall'articolo seguente, per il diritto alla pensione.
SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 39. Le disposizioni di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni di età per il diritto alla pensione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944-XXII. Prima di tale data l'assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 64, 63, 62, 61 anno, se uomo, e di 59, 58, 57, 56 anni, se donna, rispettivamente nel 1940, 1941, 1942 e 1943, ferme restando le condizioni di assicurazione e di contribuzione stabilite dall'art. 9, n. 1. Per coloro che negli anni sopra indicati avranno già superata l'età stabilita, la pensione decorrerà dal 1° gennaio degli anni stessi.
SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 40. Le disposizioni di cui all'art; 13 relative alla pensione per i superstiti entreranno in vigore il 1° gennaio 1945- XXIII. In caso di morte di un assicurato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e la data indicata nel comma precedente e sempreché al momento della morte sussistano le condizioni richieste per il diritto alla pensione, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. Tale indennità non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 1000. In caso di morte di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo di cui al comma precedente spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare annuo della pensione escluse le maggiorazioni per i figli.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 41. Il presente decreto, salvo quanto è disposto dagli art. 33, 38, 39 e 40, entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1939- XVII.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 42. Il governo del Re è autorizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100: 1° a sopprimere, modificare ed integrare le vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali e quelle ad esse connesse; 2° a coordinare le norme stesse con quelle del presente decreto; 3° a raccogliere in unico testo le disposizioni che regolano la materia, fermo restando il disposto dell'art. 18 del Regio Decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 194 convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 245; 4° ad emanare le disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento della previdenza sociale.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 43. Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) All. 1. XTAB ALLEGATO Tabella A Contributi dovuti per gli impiegati per ogni mese di lavoro. =====+=========================================== | | CONTRIBUTI Clas-| RETRIBUZIONE +-------+-------+-------+------- se di| | per | per | per | per con- | MENSILE |l'assi-|l'assi-|l'assi-|l'assi- tri- | |cura- |cura- |cura- |cura- bu- | |zione |zione |zione |zione zione| |invali-|tuber- |disoc- |nuzia- | |dità e |colosi |cupa- |lità e | |vec- | |zione |nata- | |chiaia | | |lità -----+-------------------------------+-------+-------+-------+------- 1ª |fino a L. 150 ............. L.| 11,30 | 4 -- | 5 -- | 2,80 2ª |oltre >> 150 | | | | | fino a L. 250 >>| 18,80 | 5 -- | 5 -- | 3,60 3ª | >> >> 250 >> >> 400 >>| 30,10 | 6 -- | 7 -- | 4,20 4ª | >> >> 400 >> >> 600 >>| 45,20 | 6 -- | 7 -- | 4,70 5ª | >> >> 600 >> >> 800 >>| 60,20 | 6,90 | 9 -- | 5 -- 6ª | >> >> 800 >> >> 1000 >>| 75,20 | 6,90 | 9 -- | 5,30 7ª | >> >> 1000 >> >> 1200 >>| 90,20 | 6,90 | 9 -- | 5,50 8ª | >> >> 1200 >> >> 1400 >>|105,20 | 7,20 | 9,80 | 5,70 9ª | >> >> 1400 ............. >>|120,20 | 7,20 | 9,80 | 5,70 | | | | |
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) All. 2. XTAB Tabella B Contributi dovuti per gli operai esclusi gli agricoli, per ogni settimana di lavoro ======+====================================== | | CONTRIBUTI Classe| RETRIBUZIONE +-------+-------+-------+------- di | | per | per | per | per con- | SETTIMANALE |l'assi-|l'assi-|l'assi-|l'assi- tribu-| |cura- |cura- |cura- |cura- zione | |zione |zione |zione |zione | |invali-|tuber- |disoc- |nuzia- | |dità e |colosi |cupa- |lità e | |vec- | |zione |nata- | |chiaia | | |lità ------+------------------------------+-------+-------+-------+------- 1ª |fino a L. 12 ............ L. | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 0,50 2ª |oltre >> 12 | | | | | fino a L. 24 >> | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 3ª | >> >> 24 >> >> 36 >> | 2,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 4ª | >> >> 36 >> >> 48 >> | 3,60 | 0,90 | 1,10 | 0,90 5ª | >> >> 48 >> >> 66 >> | 4,90 | 1,10 | 1,10 | 1 -- 6ª | >> >> 66 >> >> 84 >> | 6,30 | 1,10 | 1,10 | 1,10 7ª | >> >> 84 >> >> 108 >> | 8,20 | 1,30 | 1,50 | 1,20 8ª | >> >> 108 >> >> 132 >> | 10 -- | 1,30 | 1,50 | 1,30 9ª | >> >> 132 >> >> 156 >> | 11,90 | 1,45 | 1,80 | 1,35 10ª | >> >> 156 ............ >> | 13,60 | 1,45 | 1,80 | 1,35 | | | | |
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) All. 3. XTAB Tabella C Contributi dovuti per i lavoratori agricoli salariati fissi per ogni anno agrario di lavoro
CONTRIBUTI per l'as- per l'as- per l'as- sicurazione sicurazione sicurazione invalidità tubercolosi nuzialità e e vecchiaia natalità Uomini ............... L. 108 -- 36 -- 22 -- Donne ................ >> 54 -- 30 -- 24 --
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) All. 4. XTAB Tabella D Contributi dovuti per i lavoratori agricoli giornalieri per ogni giornata di lavoro ========================================== | CONTRIBUTI +------------+------------+------------ |per l'as- |per l'as- |per l'as- |sicurazione |sicurazione |sicurazione |invalidità |tubercolosi |nuzialità e |e vecchiaia | |natalità ------------------------------+------------+------------+------------ | | | Per ogni uomo di età non | | | inferiore ai 18 anni ... L. | 0,36 | 0,20 | 0,24 | | | Per ogni donna e per i | | | giovani di età superiore | | | ai 14 anni ed inferiore | | | ai 18 .................. >> | 0,18 | 0,20 | 0,22 | | |
SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) All. 5. XTAB Tabella E Contributi dovuti per ciascuno degli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche per ogni anno agrario di conduzione. ============================================= | CONTRIBUTI +-------------------+------------------- | per | per | l'assicurazione | l'assicurazione | tubercolosi | nuzialità e | | natalità --------------- Uomini ................. L. | 15 -- | 18 -- Donne .................. >> | 15 -- | 18 -- |
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