CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza n. 7859 del 24 aprile 2004
(Presidente S. Senese - Relatore A. Spanò)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cori ricorso in data 15 dicembre 1997
C. R. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Prato
in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S.,
Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale, al fine di ottenere il risarcimento dei
danni conseguenti all'errata certificazione da parte dell'Istituto di una
posizione contributiva tale da consentire l'accesso alla pensione di anzianità.
Resisteva l'Istituto ed assumeva che l'estratto conto
assicurativo prodotto dall'interessato non poteva valere come certificazione e
in ogni caso dalla stessa risultavano gli elementi per un calcolo esatto dei
contributi accreditati.
Con sentenza n. 58/2000 in data 22 marzo 2000 il Tribunale di Prato, divenuto
Giudice Unico di primo grado in materia di lavoro, respingeva la domanda.
Interponeva appello il C. e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 337/2001, emessa in data 19
aprile - 11 maggio 2001 dalla Corte d'Appello di Firenze.
La decisione veniva così motivata.
Osservava la Corte territoriale che l'estratto contributivo è
una "informativa fornita dall'INPS con espressa riserva di ulteriore
verifica da parte dello stesso assicurato nell'intento di realizzare in via
generale una corretta definizione della posizione contributiva degli assicurati
e senza alcuna finalità o valenza certificativa".
Doveva quindi escludersi "ogni possibile configurazione di condotta
colposa dell'Istituto nell'ambito di un procedimento amministrativo ovvero in
sede di atti dovuti (di ufficio o su richiesta
dell'interessato) .."
Osservava ancora che la convinzione dell'assicurato di possedere un numero
sufficiente di contributi era frutto di "un'errata interpretazione degli
stessi dati a lui comunicati".
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte
ricorrente risulta notificata in data 17 settembre
2001, propone ricorso per cassazione C. R. con atto notificato in data 14
novembre 2001, sulla base di un unico complesso motivo.
L'INPS si è costituito col solo deposito di procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 350
cpc, la violazione o falsa applicazione degli
articoli 1175, 1176, 1218, 1227, 2043 cc, 51 e 78 RD
28 agosto 1924 n. 1442, 38 legge 30 aprile 1969 n. 153, 1 dl 16 luglio 1978 n. 352, 54
legge 9 marzo 1989 n. 88, 5 DPR 27 aprile 1968 n. 488 e DM 5 febbraio 1969. Si
denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc,
il vizio di motivazione.
Si osserva che l'Istituto deve fornire i dati relativi al
la posizione contributiva in adempimento di uno specifico obbligo di legge ed è
pertanto responsabile delle inesattezze contenute nelle comunicazioni fornite
al riguardo.
Si rileva ancora che l'assicurato aveva sostenuto fin
dall'inizio che dal documento risultavano 1821 settimane di contribuzione e
invitato l'Istituto a specificare le ragioni di una differente lettura,
instando in ogni caso per l'espletamento di una consulenza tecnica al riguardo.
Si fa notare che la motivazione offerta dalla Corte territoriale si riduce alla immotivata affermazione della circostanza.
Le censure appaiono fondate.
Invero secondo l'art. 54 legge 9 marzo 1989, n. 88, "è fatto obbligo agli
agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di
chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia
diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione
previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa
descritta". Del tutto ingiustificata è quindi
l'affermazione che l'estratto contributivo non avrebbe alcuna finalità o
valenza certificativa. E il richiamo ad una espressa riserva di ulteriore verifica da parte
dell'assicurato, che sembra essere stata contenuta nel documento, secondo
quanto si afferma nella denunciata sentenza, è privo di qualsiasi rilevanza
poiché di fronte ad un preciso obbligo di fornire una certificazione relativa
alla posizione previdenziale e pensionistica, l'Istituto non può certo fornire
dati non controllati o comunque incerti e sfuggire a responsabilità per erronee
comunicazioni col mero invito all'assicurato ad effettuare verifiche. Tale
riserva, ove non possa valere quale invito a dare la prova di
ulteriori elementi a favore dell'assicurato, eventualmente non
risultanti agli atti dell'Istituto, rappresenta una mera clausola di stile,
priva di alcun effetto, siccome contraria al preciso disposto di legge.
Il Collegio di merito afferma ancora che il documento, se rettamente
interpretato, forniva comunque dati esatti. È agevole
rilevare al riguardo che tale valutazione non può essere formulata col mero
richiamo ai chiarimenti offerti dall'Istituto, posto che l'obbligo di fornire
una certificazione implica quello di consegnare un documento comprensibile con
1a normale diligenza da persona che abbia il livello culturale minimo
compatibile con lo svolgimento di una attività
lavorativa, non certo un prospetto che consente l'acquisizione dei dati esatti
solo a seguito di chiarimenti dell'Ente che lo rilascia e di calcoli
matematici.
Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza
con rinvio per nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si designa
come in dispositivo.
Detto Giudice dovrà valutare il documento che l'interessato ha prodotto nel
corso del giudizio di primo grado, a lui rilasciato dall'Istituto, ed accertare
se lo stesso, in base ad una lettura che risulti agevole a persona dotata delle
cognizioni minime compatibili con lo svolgimento di un'attività lavorativa
consentiva, alla data del rilascio, di escludere il requisito contributivo per
l'accesso alla pensione d'anzianità.
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del
giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La
Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo
accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bologna.