Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 12 giugno-16 ottobre
2003, n. 15516
Presidente Mileo – relatore Picone
Pm Finocchi Ghersi – conforme – ricorrente x
Svolgimento del
processo
La Corte di appello di Milano ha giudicato infondato
l’appello di x e confermato la sentenza
del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta contro
l’Inps per il pagamento della pensione di reversibilità del mese successivo
alla morte del coniuge legalmente separato, avvenuta il 25 aprile 1997.
La separazione legale era stata pronunciata con addebito ad entrambi i coniugi
e non era stato stabilito assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo
alimentare, nel presupposto della sufficienza dei mezzi economici a
disposizione della x.
La Corte di appello ha ritenuto decisivo l’elemento dell’inesistenza di una
situazione di bisogno accertata per negare il diritto rivendicato, aggiungendo
che, comunque, non era stata fornita la prova che il coniuge avesse in vita
provveduto in via fissa e continuativa alla corresponsione di somme finalizzate
a sopperire alle ordinarie esigenze di vita della x.
La cassazione della sentenza è domandata da x con ricorso per un unico motivo,
al quale resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della
decisione
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione di norme di
diritto e vizio della motivazione perché, a seguito della decisione della Corte
costituzionale 286/87, la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge
separato per colpa o con addebito, senza che sia richiesta la sussistenza del
diritto al mantenimento; in ogni caso, era stata fornita la prova dello stato
di bisogno.
La Corte giudica il ricorso fondato quanto al primo profilo di censura,
restando assorbito l’altro profilo.
Con la sentenza 14/1980, la Corte costituzionale giudicò non fondata ‑ in
riferimento agli articolo 3 e 38, comma primo e secondo, Costituzione ‑
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 24 della legge 153/69
il quale dispone, con riguardo al trattamento di reversibilità che non ha
diritto alla pensione il coniuge quando sia passata in giudicato la sentenza di
separazione per sua colpa.
Gli argomenti a sostegno dell’incompatibilità costituzionale della disposizione
erano i seguenti: negandosi il diritto alla pensione al coniuge separato per
sua colpa, anche se inabile al lavoro ed indigente, si nega il diritto di ogni
cittadino che versi in tali circostanze all’assistenza, garantito dall’articolo
38, comma primo in violazione dell’articolo 38, comma secondo, Costituzione,
l’assistenza garantita al lavoratore, ed estesa ai componenti del nucleo
familiare, viene a gravare sulla famiglia; ingiustificatamente il regime
previdenziale sarebbe differenziato a seconda che il coniuge superstite sia
separato o meno per propria colpa, e venuta meno, con la riforma del diritto di
famiglia, la separazione per colpa, il coniuge cui la separazione è
addebitabile avrebbe diritto alla pensione solo in relazione alla data di
pronuncia della sentenza posteriore alla entrata in vigore della nuova disciplina.
Osservò a confutazione dei detti argomenti il giudice delle leggi: che la
pensione di reversibilità ha carattere e contenuto diverso dai mezzi
assistenziali e previdenziali previsti nell’articolo 38 Costituzione, il quale
non impone al legislatore di attribuire siffatto trattamento pensionistico
anche in quelle ipotesi di inabilità al lavoro e di indigenza per le quali, con
altri appositi mezzi, è garantita l’assistenza del cittadino; e poiché titolare
del diritto assistenziale è esclusivamente il lavoratore, la tutela del nucleo
familiare resta affidata alla legge ordinaria; la situazione del coniuge
superstite, nel sistema della legge, è quella meglio protetta in seno al nucleo
familiare del pensionato; l’esclusione del coniuge separato per sua colpa si
spiega poiché vi è un più pronunciato allentamento del vincolo matrimoniale,
con disaffezione ed estraneità alla vita ed all’attività lavorativa del coniuge
deceduto; e del resto, la separazione per colpa rileva, secondo il codice
civile, nella sfera dei rapporti patrimoniali, privando il coniuge colpevole
del diritto al mantenimento; né è esatto che il coniuge, cui la separazione
viene addebitata ai sensi del nuovo testo dell’articolo 151 Cc, e che perde il
diritto al mantenimento, abbia diritto alla pensione di reversibilità, mentre
la differenza di trattamento che fa capo all’addebitabilità trova la stessa
ragionevole giustificazione riconosciuta per la colpa.
Concluse la Corte che i principi costituzionali invocati non esigevano che il
coniuge separato per sua colpa ricevesse la stessa tutela pensionistica del
coniuge incolpevole. E tuttavia avvertì che spettava al legislatore stabilire
come al coniuge colpevole potessero essere corrisposti un assegno o una
pensione alimentare (condizionata cioè allo stato di bisogno), così come è
previsto in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato dagli
articolo 81, comma quarto e 88, commi quarto e quinto, del Dpr 1092/79.
Investita nuovamente della medesima questione, con la sentenza 286/87, la Corte
costituzionale osservò, da una parte, che il legislatore non aveva affatto
accolto l’invito, rivoltogli con la decisione 14/1980, di provvedere con
apposita norma a soddisfare l’esigenza, anche allora considerata giusta, di
attribuire al coniuge del lavoratore privato, separato per colpa, e poi con
addebito della separazione, una pensione o una quota di pensione di
reversibilità condizionata allo stato di bisogno, e ciò specialmente quando vi
sia il riconoscimento in suo favore del diritto agli alimenti, tenuto conto del
fatto che il settore pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia,
prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa, l’attribuzione di
una quota della pensione di reversibilità; dall’altra, rilevò l’evoluzione
dell’istituto della pensione di reversibilità e la più incisiva
generalizzazione del principio di solidarietà (articolo 3 e 38 Costituzione),
secondo le considerazioni già svolte nella decisione 169/86, l’espansione della
linea di tendenza all’unificazione o, quanto meno, all’equiparazione dei regimi
pensionistici dei lavoratori pubblici e privati e soprattutto l’evoluzione
della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento
del matrimonio.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte costituzionale decise di
«dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte
in cui escludono dalla erogazione della pensione di riversibilità il coniuge
separato per colpa con sentenza passata in giudicato» e la pronuncia è stata
così espressa nel dispositivo: «dichiara la illegittimità costituzionale: a)
dell’articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 39/1945 (Disciplina del
trattamento di reversibilità delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall’articolo 7 della legge
1338/62 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti)
e riprodotto nell’articolo 24 della legge 153/69 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); b) dell’articolo 23,
comma quarto, della legge 1357/62 (Riordinamento dell’ente nazionale di
previdenza ed assistenza dei veterinari); nella parte in cui escludono dalla
erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con
sentenza passata in giudicato».
Successivamente, è stata anche pronunciata l’illegittimità costituzionale,
sempre per violazione degli articolo 38 e 3 Costituzione, dell’articolo 20,
comma primo, lettera a), legge 12/1973, relativo al trattamento pensionistico
corrisposto dall’ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di
commercio, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità
il coniuge superstite, quando sia stata pronunziata la sentenza di separazione
legale per colpa dello stesso (Corte costituzionale 1009/88).
È certo che, nelle due menzionate decisioni, nucleo essenziale della
motivazione è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell’istituto della
separazione personale introdotta dal novellato articolo 151, il diniego al
coniuge, cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la
continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato
tenuto a fornirgli, ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto
al coniuge del divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta
quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime
della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per
colpa.
E tuttavia, il dispositivo delle decisione conforme, del resto, all’enunciato
della motivazione, presenta un significato letterale univoco, quanto alla
determinazione dell’effetto caducatorio delle norme che sanciscono l’esclusione
del coniuge separato per colpa dal beneficio della pensione di reversibilità.
Non si è presenza, quindi, di quelle ipotesi in cui si devono enucleare dai
contenuti della motivazione i criteri necessari per il riscontro dell’oggetto
della decisione e delle disposizioni con essa caducate (cfr. Cassazione
3756/01), siccome nella fattispecie esiste perfetta coerenza tra la lettera del
dispositivo, che non richiama in alcun modo la motivazione al fine di precisare
la portata dell’innovazione normativa, e gli stessi contenuti della
motivazione, dal momento che la sentenza non assume alcuna posizione in ordine
all’applicabilità al coniuge separato per colpa, o al quale la separazione è
addebitata, dì uno dei regimi giuridici della pensione di reversibilità
considerati come parametri di legittimità costituzionale: quello del coniuge
divorziato, ovvero quello vigente per le pensioni statali.
Le considerazioni contenute nella motivazione, invero, se conducono con
sicurezza ad equiparare la separazione per colpa a quello con addebito (e ciò
anche in base alla decisione 14/1980), non autorizzano minimamente l’interprete
a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge
superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se contenuti
precettivi ulteriori è possibile individuare, essi riguardano esclusivamente il
legislatore, indubbiamente autorizzato a disporre che il coniuge separato per
colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità, ovvero ad una quota, solo
nella sussistenza di specifiche condizioni.
Né l’attuale assetto normativo, come determinato dall’intervento della Corte
costituzionale, può essere sospettato di contrasto con l’articolo 3
Costituzione, atteso che la condizione del coniuge separato non è comparabile
con quella del divorziato, mentre il diverso trattamento riservato ai
dipendenti statali, potrebbe indurre e semmai a dubitare della legittimità di
questo, e non certo del trattamento più favorevole del settore privato.
In conclusione, caducata l’esclusione disposta dalle norme dichiarate,
incostituzionali il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia
stata addebitata, è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite
(separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a
norma dell’articolo 13 del regio decreto legge 636/39, nel testo sostituito
dall’articolo 22, legge 903/65.
Pertanto, la sentenza impugnata è incorsa in violazione di norme di diritto nel
rigettare la domanda di x perché la sentenza di separazione con addebito non
aveva posto a carico del coniuge obblighi di mantenimento o alimentari e non
era comprovato lo stato di bisogno, atteso che, a seguito della sentenza
costituzionale 286/87, anche per il coniuge separato per colpa, o con addebito
della separazione opera, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, la
presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
La cassazione della sentenza per violazione di norme di diritto consente, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel
merito, con l’accoglimento della domanda proposta da x nei confronti dell’Inps.
La novità della questione induce a compensare interamente le spese dei giudizi
di merito e del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara il diritto di x alla pensione di reversibilità;
compensa interamente le spese dei giudizi di merito e del giudizio di
cassazione.