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Decreto
Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998,
n. 274.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto
l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad
emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto
legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza; Visto
l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha
prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del decreto
legislativo; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 1999; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia
e giustizia; Emana TITOLO
I Art.
1. 1.
L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della grande
impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del patrimonio
produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle
attivita' imprenditoriali. Art.
2. 1.
Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni
e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche
individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno
congiuntamente i seguenti requisiti: TITOLO
II CAPO
I Art.
3. 1.
Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede
principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del
pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in
camera di consiglio. 2.
Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle
disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla
dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo o di amministrazione controllata. Art.
4. 1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e'
soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge
fallimentare. 2.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si
applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare. Art.
5. 1.
L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza
deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando
ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti
e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27. 2.
L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del
tribunale: Art.
6. 1.
Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza,
deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito. 2.
Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le
notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore
ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria
del tribunale. Art.
7. 1.
Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato
per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo'
essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. 2.
Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni
liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. 3.
L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene
l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre
commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato
di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal tribunale. Art.
8. 1.
Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: 2.
La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale
rilevanza e complessita' della procedura. 3.
La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti
dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo
quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del
cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro
dell'industria. Art.
9. 1.
Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo' essere
proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che
l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per
l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro
interessato, dalla data dell'affissione. 2.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al commissario
giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonche'
all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente e' soggetto diverso
da quest'ultimo. 3.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza. Art.
10. 1.
La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e'
comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3. 2.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi
della procedura. Art.
11. 1.
L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non
comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza. 2.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per
tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza
dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre
che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e
70. 3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3. Art.
12. 1.
Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di
insolvenza provvede con decreto motivato. 2.
Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede
in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore. 3.
La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al
tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. CAPO
II Art.
13. 1.
Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore,
fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano
ferme le norme ordinarie di competenza. Art.
14. 1.
Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. 2.
I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice
delegato al fallimento. Art.
15. 1.
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, pubblico ufficiale. 2.
In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a
maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi. 3.
Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 37,
38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto
previsto dagli articoli 39, comma 1, e' 47 del presente decreto. Art.
16. 1.
Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il
tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo
commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve
pervenire. 2.
Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformita' dell'indicazione
del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non e'
pervenuta nel termine. Art.
17. 1.
Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale chiunque vi
abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che decide con
decreto motivato. 2.
Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati
dall'articolo 14, comma 2. CAPO
III Art.
18. 1.
La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti
previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare.
Si applica, altresi', nei medesimi limiti che nel fallimento, la
disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare. 2.
Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla
dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la
dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato. Art.
19. 1.
L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove
non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo'
essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 2.
Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e
comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 3.
Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al
commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42,
43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il
commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35
della legge fallimentare, salva la facolta' del tribunale di stabilire
ulteriori limiti ai suoi poteri. 4.
Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata
la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 116
della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della
fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni e' data
notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalita'
sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma
del medesimo articolo 116 della legge fallimentare. Art.
20. 1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la
gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di
insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111,
primo comma, numero 1), della legge fallimentare. Art.
21. 1.
Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con
successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni
nell'interesse della procedura. Art.
22. 1.
Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano
diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente
il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro
domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo. 2.
La comunicazione e' effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi
telematici che diano certezza della ricezione. CAPO
IV Art.
23. 1.
Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una societa'
con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19,
comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili. 2.
Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto
l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza e'
pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il
recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della
morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in
parte, a debiti contratti anteriormente a tale data. 3.
Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente
responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. 4.
Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma
dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Art.
24. 1.
Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di una impresa
individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti
con sentenza in camera di consiglio, che e' comunicata ed affissa a norma
dell'articolo 8, comma 3. 2.
Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3,
comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio. 3.
Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere proposto anche dal
commissario straordinario. 4.
Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4,
sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di
estensione. Art.
25. 1.
I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di
dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dal
presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui
sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o
che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione
straordinaria, sono stati dichiarati falliti. Art.
26. 1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle societa'
cooperative. TITOLO
III CAPO
I Art.
27. 1.
Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali. 2.
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: Art.
28. 1.
Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il
commissario giudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza e
una valutazione motivata circa l'esistenza delle con dizioni previste
dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria. 2.
Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle
attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione. 3.
Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale
trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando
in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione. 4.
Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro
ventiquattro ore, a cura del cancelliere. 5.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno
facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia. Art.
29. 1.
Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione
della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il
proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente
alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a
norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non e'
depositato nel termine. 2.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono
depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni
dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione. Art.
30. 1.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto
conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli ulteriori
accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato
l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono
le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con
decreto motivato il fallimento. 2.
I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma
dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a cura
del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede
principale. Art.
31. 1.
Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la
procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli
organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
salvo quanto previsto dall'articolo 34. 2.
L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base
delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Art.
32. 1.
Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione
straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai
fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del
commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario. Art.
33. 1.
Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di
quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per
l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la
dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione;
per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. 2.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto. 3.
Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che
possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza. 4.
La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i soggetti
indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente altresi' il
commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni, nonche' il
commissario straordinario o il curatore, secondo che il reclamo sia
proposto avverso il decreto di apertura della procedura di amministrazione
straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario
straordinario non e' stato ancora nominato, e' sentito esclusivamente il
commissario giudiziale. 5.
La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del procedimento
di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile. 6.
Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale
affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32, in
conformita' della decisione della corte stessa. Restano in ogni caso salvi
gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Art.
34. 1.
Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre e' in
corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia
stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il
fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario
giudiziale. 2.
In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del
commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare nel
processo il commissario straordinario o il curatore. 3.
Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non e' ancora
scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e' notificato al
commissario straordinario, ove nominato, o al curatore, in luogo del
commissario giudiziale. 4.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in
corso nei quali e' parte il commissario giudiziale. Art.
35. 1.
L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti
indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza
dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della
legge fallimentare. 2.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo
l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge fallimentare, il
tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la
liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in
cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta
giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza
delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione
dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria. 3.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con
decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione
straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi
luogo. 4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28,
commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale
il curatore. Art.
36. 1.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura
di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni
sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario
liquidatore il commissario straordinario, CAPO
II Art.
37. 1.
La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o
tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato
nelle materie ad essi affidate. 2.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il
Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa'
specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. 3.
Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale della
Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini
dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione degli atti e
dei provvedimenti di propria competenza. Art.
38. 1.
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la
procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre
commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a
maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due
di essi. 2.
La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e
complessita' della procedura. 3.
Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato
di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla
regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è
data altresì pubblica notizia con messi informatici, a cura del Ministero
dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto
dall'articolo 94. 4.
Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del
commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34. Art.
39. 1.
Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di professionalita' e di
onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari. 2.
Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente, con
proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera e'
richiesta dalla procedura. Art.
40. 1.
Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e
l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci
illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi
ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge
fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e'
pubblico ufficiale. Art.
41. 1.
Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio,
con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria responsabilita', le
funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi,
la delega puo' essere conferita soltanto per singole operazioni e con
l'autorizzazione del Ministero dell'industria. 2.
Il commissario puo' essere altresi' autorizzato dal Ministero
dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria
responsabilita'. Art.
42. 1.
Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il
comitato di sorveglianza: Art.
43. 1.
Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di
sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il
Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o
contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario
ad esporre le proprie deduzioni. Art.
44. 1.
Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante
l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione a
norma dell'articolo 75. Art.
45. 1.
Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza,
composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il
comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori
chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel
ramo di attivita' esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale. 2.
Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del comitato, il presidente. 3.
Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al tribunale che ha
dichiarato lo stato di insolvenza, nonche' alla regione ed al comune in
cui l'impresa ha la sede principale. 4.
I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno diritto a
compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo
47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese
sono liquidati dal Ministero dell'industria. Art.
46. 1.
Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario
nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il
Ministero dell'industria lo ritiene opportuno. 2.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi
componenti. 3.
Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo
che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un
termine piu' breve, comunque non inferiore a tre giorni. 4.
Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le
scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere
chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente. Art.
47. 1.
L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al
commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i
relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2.
I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta alla
procedura. CAPO
III EFFETTI Art.
48. 1.
Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione
straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali, anche speciali. Art.
49. 1.
Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti
pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III
del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere
proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata
l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il
caso di conversione della procedura in fallimento. 2.
I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a
decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione
si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di
insolvenza segua la dichiarazione di fallimento. Art.
50. 1.
Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo'
sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica,
ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla
data di apertura dell'amministrazione straordinaria. 2.
Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il contratto
continua ad avere esecuzione. 3.
Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro
contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di far
conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla
ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende
sciolto. 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano: Art.
51. 1.
I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro
del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non
interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione
straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo
III del titolo II della legge fallimentare. 2.
Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di
somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della
legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione
di monopolio. 3.
Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da
far valere mediante ammissione al passivo, il contraente puo' chiedere
l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del
commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a
norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare. Art.
52. 1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la
gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a
norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare,
anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione
straordinaria. CAPO
IV Art.
53. 1.
L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento
previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito
al curatore il commissario straordinario. 2.
Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci
illimitatamente responsabili si applicano altresi' le disposizioni
dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare. CAPO
V Art.
54. 1.
Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al
decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria
un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati
nell'articolo 27, comma 2. 2.
Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero
dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se
la definizione del programma risulta di particolare complessita'. 3.
Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del
relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha
dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. 4.
La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato
costituisce causa di revoca del commissario. Art.
55. 1.
Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed
in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo
adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi
aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. 2.
Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di
cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad
altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate
dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta'. Art.
56. 1.
Il programma deve indicare: 2.
Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il
programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione, segnalando
le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori. 3.
Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il
programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le
eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento
degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica
convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante
concordato. Art.
57. 1.
L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con
decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla
sua presentazione. 2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende comunque
autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla
presentazione. 3.
Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede
chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il
commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a
pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti,
modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4.
I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27,
comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione. Art.
58. 1.
Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni
pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base
alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i termini
per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57, commi 1 e 2,
decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa. 2.
Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se
questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione
del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero
dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai
finanziamenti e alle agevolazioni. 3.
Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta
giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i
termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della meta'. Art.
59. 1.
Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del
programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o
previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe
pregiudicarne l'attuazione. 2.
Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con
esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze
di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente, i
creditori e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre
copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale
mancanza di parti per ragioni di riservatezza. Art.
60. 1.
Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario puo'
chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica
del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che
adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma
2. 2.
La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli 57,
comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se interviene
dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel
caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di
cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un
anno dalla data di autorizzazione del primo programma. 3.
Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a
norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla
data di autorizzazione del primo programma. 4.
Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal
commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del
capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando
e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della
fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la
sospensione, l'istanza prevista dall'articolo 297 del codice di procedura
civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione
dell'esecuzione del programma stesso. Art.
61. 1.
Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette
all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito
dall'articolo 42. 2.
Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro
dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e
sulla esecuzione del programma. 3.
Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il
commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra
analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli
obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti. 4.
Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia
delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro tre giorni
dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque
interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia. Art.
62. 1.
L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle
previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate
alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita'
dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. 2.
La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore
a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di
pubblicita'. 3.
Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti
nominati dal commissario straordinario. Art.
63. 1.
Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata
a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditivita', anche
se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. 2.
Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio,
l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le
attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli
occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 3.
La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che
dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e del
piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli
occupazionali. 4.
Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda
previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il
commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori
possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di
lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. 5.
Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente
per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al
trasferimento. Art.
64. 1.
La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni
trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei
quindici giorni successivi al trasferimento. Art.
65. 1.
Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi
alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, e'
ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e
degli altri eventuali interessati. 2.
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo
a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. 3.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 4.
Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di
cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti
dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le
rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta. Art.
66. 1.
Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la
cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in
corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario
puo' chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero
dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del
termine di scadenza del programma. 2.
La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non
superiore a tre mesi. 3.
Il tribunale provvede con decreto motivato. 4.
Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta
una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e 4. CAPO
VI Art.
67. 1.
Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di
cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del
decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'articolo 97
della legge fallimentare, se successiva, il commissario straordinario
presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un
progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato
di sorveglianza 2.
Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110,
secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo
comma, della legge fallimentare. 3.
La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della
gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a
norma dell'articolo 75. Art.
68. 1.
In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle
esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario
straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con
l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti parziali
ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno
prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause
legittime di prelazione. 2.
Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti dei
lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e
somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a
favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione
dello stato di insolvenza. 3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal
tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti
dall'articolo 27, comma 2. CAPO
VII SEZIONE
I Art.
69. 1.
Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione
straordinaria, risulta che la stessa non puo' essere utilmente proseguita,
il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio,
dispone la conversione della procedura in fallimento. 2.
Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario
straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria. Art.
70. 1.
Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio,
dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento: Art.
71. 1.
La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal tribunale con
decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario
straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente. 2.
Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e
il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario
straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato
passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. 3.
Il decreto e' comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3. 4.
Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta del
commissario straordinario chiunque vi abbia interesse puo' proporre
reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine
decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario straordinario,
dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua
affissione. 5.
La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario
straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che accoglie il
reclamo e' comunicato e affisso a norma del comma 3. Art.
72. 1.
In tutti i casi in cui e' disposta la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario
presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione a norma
dell'articolo 75. SEZIONE
II Art.
73. 1.
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario
o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione
dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario
straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione
dell'esercizio dell'impresa. 2.
Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e
all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di
esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di
appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello
provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il
reclamo non ha effetto sospensivo. 3.
A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione
straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale
liquidatoria. 4.
La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e'
effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e
65. Art.
74. 1.
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude: 2.
Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali,
la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi': Art.
75. 1.
Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario
sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura
con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il
compenso al commissario. 2.
Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere, comunicato
all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. 3.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per
l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge
fallimentare. 4.
Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono
approvati. Art.
76. 1.
La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e' dichiarata
con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario
straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio. 2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5. Art.
77. 1.
Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale,
entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore
dichiarato insolvente o di qualunque creditore, puo' ordinare la
riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola
in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore
esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o
quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento
ai creditori vecchi e nuovi. 2.
Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia
sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale: 3.
La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3. SEZIONE
III Art.
78. 1.
Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il
Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito
il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore dichiarato
insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le
disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di
societa'. 2.
L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del concordato
e della sua compatibilita' con il fine conservativo della procedura. 3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e
quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario
liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello
e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso
articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad
impugnazione. Art.
79. 1.
Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a
responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura puo'
proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono
sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 78. TITOLO
IV CAPO
I Art.
80. 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono: 2.
Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di
controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del
codice civile. Art.
81. 1.
Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a
quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette alle
disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza,
possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente
dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2. 2.
Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria
qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo
27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria
dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per
i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole
imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura. Art.
82. 1.
L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo e'
effettuato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale con
l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III. 2.
Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del
gruppo puo' essere proposto anche dal commissario straordinario della
procedura madre. Art.
83. 1.
Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo 80,
comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed il
commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio.
Possono chiedere, altresi', alle societa' fiduciarie previste dalla legge
23 novembre 1939, n. 1966 le generalita' degli effettivi titolari di
diritti sulle azioni intestate a loro nome. 2.
Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta. Art.
84. 1.
Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre e' emesso dopo la
sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha
dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione
straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 81
e sempre che non sia gia' esaurita la liquidazione dell'attivo. Il
tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. 2.
Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il curatore
ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a
trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione
contenente una valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti
per la conversione. 3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28,
commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il curatore
ed il commissario straordinario. Art.
85. 1.
Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo
sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva
l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza
rispetto al numero massimo dei componenti stabilito dal comma 1
dell'articolo 45, al fine di assicurare il rispetto della disposizione
prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 45. 2.
Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del
gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. Art.
86. 1.
Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il
commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli
indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo. 2.
Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza delle
condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della
opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del
gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo
di quello approvato a norma dell'articolo 57 nell'ambito della procedura
madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura. 3.
Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti
dall'articolo 54, ridotti della meta'. Art.
87. 1.
La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma
degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la conversione in
fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese
del gruppo in rapporto alle quali non sussistono le condizioni previste
dall'articolo 27. CAPO
II Art.
88. 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono: Art.
89. 1.
Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore
dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista
dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci
delle societa' del gruppo. 2.
Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il
commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato amministratore
giudiziario della societa' del gruppo a norma del terzo comma
dell'articolo 2409 del codice civile. Art.
90. 1.
Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli
amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione
rispondono in solido con gli amministratori della societa' dichiarata
insolvente dei danni da questi cagionati alla societa' stessa in
conseguenza delle direttive impartite. Art.
91. 1.
Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario
straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono
proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge
fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli
atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo compiuti nei
cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e
relativamente agli atti indicati nel numero 4) e nel secondo comma dello
stesso articolo compiuti nei tre anni anteriori. 2.
Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il
curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 83. TITOLO
V Art.
92. 1.
Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri
provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale. 2.
Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale
giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause relative
all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della
legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste
dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge. Art.
93. 1.
La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, non si applica: Art.
94. 1.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio
a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti,
provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante il loro
inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le
modalita' stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. 2.
Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte
alle procedure dei costi del servizio. TITOLO
VI Art.
95. 1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82
e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione
delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge
fallimentare. 2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare,
l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della
medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo
8, comma 1, lettera c), del presente decreto. Art.
96. 1.
Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le
disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge fallimentare. 2.
Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che coadiuvano
il commissario giudiziale o il commissario straordinario
nell'amministrazione della procedura. Art.
97. 1.
La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240,
primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la dichiarazione
dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura
della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario
straordinario. TITOLO
VII Art.
98. 1.
Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura
civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95," sono
soppresse. Art.
99. 1.
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge
fallimentare e' abrogato. 2.
L'articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art.
237. (Liquidazione coatta amministrativa). L'accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla
dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si
applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano
nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228,
229 e 230.". Art.
100. 1.
Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, le
parole "societa' in amministrazione straordinaria" sono
sostituite dalle parole "imprese in amministrazione
straordinaria". Art.
101. 1.
Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle
condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello Stato per i
debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste
dall'articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del
presente decreto. Art.
102. 1.
Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di
garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze
di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa,
previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e
dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono
essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo
2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982. Art.
103. 1.
Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3,
il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze,
puo' chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale
della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione
organica del Corpo. Art.
104. 1.
I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo
39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i
requisiti per la nomina dei curatori fallimentari. Art.
105. 1.
Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in
vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei casi di
indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai
fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi informatici,
l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal
presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna
del tribunale; nei casi in cui e' prevista l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un estratto del provvedimento è
inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura
del cancelliere. 3.
Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del pubblico
in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici
da parte dei singoli tribunali per indisponibilita' delle necessarie
dotazioni. 4.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita'
prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art.
106. 1.
Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione
straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti,
anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione
straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e
garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. 2.
La procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso
quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato
giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorche'
non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione
straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma, o dell'articolo 3,
secondo comma, del citato decreto-legge n. 26 del 1979. 3.
Alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di applicano in
ogni caso le disposizioni degli articoli 46, comma 3, 77 e 78 del presente
decreto. Art.
107. 1.
Con il regolamento previsto dall'articolo 47 sono stabiliti i criteri di
liquidazione del compenso dei commissari straordinari e dei membri del
comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria
in corso alla data del presente decreto, per quanto attiene alle attivita'
espletate successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Art.
108. 1.
Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi
straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei
lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto,
previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono
essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero
dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di
disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio
1998, n. 274. 2.
La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1,
costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei
trattamenti ivi indicati. Art.
109. 1.
Sono abrogati: 2.
E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Art.
110. 1.
I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente o
implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del decreto-legge
30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto. |
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