inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2002

Indice: Diritti Umani e Mobbing: rassegna della giurisprudenza italiana e straniera


a cura di Monica Campagnoli

per  informazioni e consigli: no - mobbing, associazione europea di tutela contro il mobbing e-mail: nomobbing@tiscali.it

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1. Tribunale di Pisa decisa il 3.10.2001.

Giudice dott. Nisticò - Fulceri Tosca c. Autogrill s.p.a. c. Rigo Francesco.

Responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. e art. 41 Cost. - Danno esistenziale - Categoria autonoma e concorrente e liquidabile in via equitativa.

 

Con tale decisione il Tribunale di Pisa individua un caso di mobbing consistente nelle molestie sessuali subite dalla ricorrente, ad opera del vicedirettore. In particolare, la lavoratrice aveva denunciato due episodi di molestie posti in essere a distanza di quattro anni unitamente ad un atteggiamento datoriale vessatorio; tale atteggiamento aveva finito per indurre  la ricorrente a presentare le dimissioni per giusta causa.

Con tale sentenza il Tribunale di Pisa: a) individua la copertura normativa della responsabilità del datore di lavoro nel combinato disposto dell'art. 41 Cost. e 2087 c.c; b) stabilisce una relazione tra l'espletamento di mansioni che garantiscano o meno al lavoratore la manifestazione della sua personalità e l'intensità applicativa dell'obbligo datoriale di rispettare la personalità morale; c) riconosce un danno esistenziale che liquida in via equitativa e d) ritiene tale categoria di danno autonoma, indipendente e concorrente con il danno patrimoniale, biologico e morale da reato

 

 

2. Tribunale di Pisa sentenza decisa il 3.10.2001.

Giudice Nisticò - Arcangioli Pierluigi c. Chef Italia s.p.a.

Responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. e art. 41 Costa. - Danno esistenziale - Categoria autonoma e concorrente e liquidabile in via equitativa.

 


Con tale decisione il Tribunale di Pisa individua un caso di mobbing nelle vicende di un lavoratore rimasto vittima di un'attività datoriale persecutoria, essendo stato destinatario dal 28 .08.1991 al 10.05.1993 di 12 sanzioni disciplinari, intimate direttamente dal datore di lavoro, alcune di queste contestate con una frequenza giornaliera. Le numerose contestazioni avevano ad oggetto ad esempio il confezionamento e la presentazione delle pietanze, le conversazioni di tipo personale che il ricorrente avrebbe intrattenuto, con altri dipendenti, durante l'orario di lavoro, la mancata conservazione di alcune pietanze... In seguito a tale attività datoriale persecutoria il ricorrente lamentava l'insorgenza di una grave malattia psichica ed adiva l'Autorità indicata per ottenere il risarcimento del danno subito.

Con tale sentenza il Tribunale, seppur relativamente ad una differente fattispecie, riafferma i principi enunciati nella sentenza del 3/10/01 per quanto attiene: a) la copertura normativa della responsabilità del datore di lavoro (art. 2087 c.c.) b) il riconoscimento del danno esistenziale e c) i criteri di  quantificazione dello stesso.

 

 

 

3. Tribunale Lecce ordinanza del 31 agosto 2001.

Pres. Invitto - Rel. Buffa- Ministero del lavoro e delle politiche sociali c. Claudi

Mobbing nella pubblica amministrazione - responsabilità ex art. 2087 c.c. in combinato disposto con l'art. 2049 c.c.

 

Tale ordinanza è relativa a un caso di mobbing nella pubblica amministrazione. La ricorrente, in via d'urgenza,  lamentava di aver subito e di continuare a subire una gravissima persecuzione sul posto di lavoro ad opera del dirigente a lei sovraordinato. La ricorrente esponeva in particolare di essere stata vittima di accuse infondate e calunniose, aggressioni verbali continue, illegittime sottrazioni di mansioni ed irrogazione di arbitrarie sanzioni disciplinari. A seguito del clima presente in ufficio la ricorrente accusava "sindrome ansioso depressiva con disturbi di somatizzazione di natura reattiva, secondaria a difficoltà insorte nell'ambiente di lavoro"  e decideva, pertanto, di agire in via d'urgenza nei confronti della pubblica amministrazione affinché l'adita autorità adottasse tutti i provvedimenti necessari ad impedire ulteriori lesioni psico-fisiche.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo sussistente tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora. Il Collegio, in sede di reclamo, rigetta lo stesso ed emette ordinanza con cui stabilisce: a) che l'amministrazione convenuta sia responsabile ex art. 2087 c.c., in combinato disposto con l'art. 2049 c.c, nei confronti dei propri dipendenti, dei danni derivanti agli stessi, anche dal comportamento vessatorio ed illecito dei suoi dipendenti nei confronti di altri; b) che il dirigente in questione sia litisconsorte necessario nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio; c) che nei confronti del dirigente la ricorrente potrà azionare -se lo riterrà- altri rimedi civilistici autonomi rispetto all'azione cautelare.

 

 

REGNO UNITO

 

4.Opinions of Lords of Appeal, decisione del 27 luglio 2000


Waters v. Commissioner of Police for the Metropolis

Nella decisione in esame viene in rilievo un caso di bullying.

L'attrice, agente di polizia all'epoca dei fatti, lamentava una cospirazione perpetrata ai suoi danni da parte di altri agenti al fine di indurla ad abbandonare il servizio. In particolare, secondo quanto affermato dall'attrice, gli altri agenti si erano rifiutati di offrirle il necessario supporto nell'espletamento delle proprie mansioni, piuttosto dando adito a  molestie, minacce ed infrangendo frequentemente le procedure. La ricorrente  riteneva responsabile di tale situazione il Commissario di polizia, dal momento che egli nulla aveva fatto per far cessare siffatti comportamenti.

La Corte adita decideva, nel caso di specie che : a) l'esistenza in capo al convenuto un dovere di controllo sui suoi subordinati, analogo a quello esistente in capo al datore di lavoro; b) la prevedibilità dei danni; nonché c) l'idoneità del comportamento posto in essere dagli agenti a provocare i danni lamentati dall'attrice.

 

AUSTRALIA

 

5. County Court of Victoria at Melbourne, decisione del 10 marzo 1999

Kevin Blenner-Hassett v. Murray Gouldburn Co-operative Co. Ltd and Others

La presente decisione si pronuncia relativamente a un caso di bullying sul posto di lavoro.

L'attore sostiene che la propria vita sia stata condizionata e danneggiata dai maltrattamenti subiti nel periodo in cui prestava la sua attività di apprendista meccanico presso la sociatà convenuta, perpretati dai suoi colleghi più anziani.

Il giudice, analizzati i referti medici prodotti ed escussi i testimoni, si pronuncia a favore dell'attore riconoscendo a) che i disturbi psichici lamentati dal Sig. Blenner-Hassett possano ritenersi provocati dai maltrattamenti subiti dallo stesso, in giovane età, sul posto di lavoro; e b) che, pertanto, i danni lamentati dall'attore debbano essere risarciti ad opera dei convenuti.