inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2003

La fattura elettronica - La Direttiva 2001/115/CE e il  Decreto Legislativo di attuazione. 

Umberto Zanini Dottore Commercialista in Modena 
umzanini@tin.it 

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Introduzione

 

Con l’emanazione della legge nr 14 del 03 febbraio 2003 ,avente ad oggetto “  disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia  alle Comunità Europee –Legge Comunitaria 2002” , (1) è stata recepita la Direttiva 2001/115/CE del Consiglio  del 20 dicembre 2001 (2) che modifica la  direttiva  77/388/CEE al fine di semplificare ,modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il governo  è quindi ora delegato ad attuare , entro un anno dalla data di entrata in vigore , i decreti legislativi recanti le norme necessarie  per dare attuazione alla direttiva.

La direttiva 2001/115/CE , regolando la dematerializzazione elettronica delle fatture , ha voluto   introdurre ,con effetto dal 01 gennaio 2004,  un nuovo  sistema di trasmissione delle fatture  che tenga conto dell’ evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione e che  favorisca  il commercio elettronico.

 

La fatturazione elettronica o e-invoicing è un sistema di trasmissione elettronica delle  fatture che già da anni  alcune imprese    utilizzano con sistemi  EDI ( Electronic Data Interchange) e in tracciato standard Edifact  ( standard accettato ufficialmente dalle Nazioni Unite per la contrattazione in rete).

Tuttavia i sistemi EDI  hanno avuto una limitata diffusione (  solamente alcune  grandi  aziende: Fiat,Eni , etc)  per gli elevati costi dei networks proprietari e per l’alta complessità tecnica richiesta per la loro gestione.

Ma l’avvento di Internet che ha risolto il problema tecnologico  della connettività , ed il linguaggio  XML  che ha facilitato  lo scambio telematico e il trattamento di files , hanno permesso lo svilupparsi di sistemi di e-invoicing a  bassissimo costo basati su tecnologie  web-standard  che riescono ad apportare  tutti i vantaggi connessi alla dematerializzazione delle fatture , anche alle piccole e medie imprese .

 

 

 

La fattura elettronica secondo la Direttiva 2001/115/CE

 

Perseguendo un lungimirante  principio di neutralità tecnologica , la Direttiva 2001/115/CE  ha definito  , in modo  particolarmente ampio e  generico, la  trasmissione ed archiviazione elettronica delle fatture  come  “la trasmissione  o la messa a disposizione del destinatario e l’archiviazione effettuate mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica ) e di memorizzazione dei dati ,e utilizzando fili,radio,mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici”.

Oltre all’accordo del destinatario la direttiva prevede che la trasmissione debba  garantire due condizioni essenziali:

a)l’autenticità della loro origine : il destinatario  deve avere la certezza che la fattura provenga dalla persona che l’ha emessa

b)l’integrità del loro contenuto :nulla nel documento-fattura deve modificarsi nel transito , sia intenzionalmente che accidentalmente. 

A tutela di  queste due condizioni, la normativa richiede che le fatture siano garantite o da una firma elettronica avanzata ai sensi dell’art 2 ,punto 2) della direttiva 1999/93/CE (3 ) oppure da sistemi di trasmissione EDI  secondo le disposizioni  dell’art.2 della Raccomandazione della Commissione  1994/820/CE (4)  ,qualora gli accordi per quest’ultima  prevedano l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità della loro origine e l’integrità del loro contenuto.   

Gli stati membri possono tuttavia esigere che la firma elettronica avanzata sia:

- basata su un certificato qualificato (5)

-creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura(6)

Nessun ulteriore obbligo o formalità  potrà essere imposto ai soggetti passivi dagli stati membri  , salvo la facoltà , fino al 31 dicembre 2005 , di introdurre una   notificazione preventiva .

 

Agli Stati Membri è solo possibile stabilire  particolari condizioni per quanto riguarda l’accettazione di  fatture trasmesse elettronicamente  da un paese terzo con il quale non esiste alcun  strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza  in materia di recupero dei crediti ( 7) , di reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette e indirette ( 8) e di cooperazione amministrativa nel settore IVA( 9).

 

 

 

Il Decreto Legislativo che dovrà attuare la Direttiva 2001/115/CE

 

Attualmente in Italia sono ammessi diversi sistemi di trasmissione delle fatture che possiamo per semplicità definire in “ modalità elettronica” :

- trasmissione dei dati costituenti la fattura con sistemi computerizzati ,con collegamenti elettronici e con sistemi informatici  anche se messi a disposizione da un terzo (VAN - Value  Added network) (10)

-trasmissione della fattura mediante il servizio di posta elettronica (11)

-trasmissione della fattura mediante l’impiego congiunto del telefax e di un supporto informatico(12)

L’amministrazione finanziaria infatti,“ Pur non potendosi disconoscere che il legislatore nella formulazione del citato primo comma dell’art 21 del DPR 633 del 1972 ha usato termini che riflettono soprattutto modalità di trasmissione di documenti (consegna o spedizione) tradizionalmente ipotizzabili “ , ammette  la trasmissione della fattura in “modalità elettronica” ,  a condizione che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA siano:

-“materializzati in documenti aventi lo stesso contenuto per l’emittente e per il ricevente”

 -“siano comunicati , nei prescritti termini ,dall’emittente al ricevente ,senza preclusione delle diverse tecnologie a tal fine utilizzabili”.

Negli  maggior parte degli Stati Europei ,tranne Grecia e Lussemburgo , le  fatture trasmesse con sistemi  informatici  sono accettate , ma  la loro trasmissione  è ammessa senza alcuna preventiva autorizzazione da parte  delle autorità fiscali in alcuni Stati (Austria,Danimarca,Finlandia,Svezia, Norvegia,) , mentre in altri occorre un’ autorizzazione preventiva (Belgio,Olanda,Spagna,

Portogallo , Irlanda, Regno Unito , Germania in caso di controparte straniera).

Vi sono poi particolari norme   che regolano la materia :   in Austria ad esempio  l’emittente deve produrre mensilmente uno stampato  cartaceo che riassuma  tutte le fatture elettroniche emesse, in Irlanda è consentita solo per transazioni nazionali e fra contribuenti Irlandesi, in Spagna il server deve  essere localizzato in ambito Nazionale.

 

Interessante è stata l’evoluzione che ha avuto  in  Francia , dove sin dal 1990 con l’introduzione dell’art.289/bis nel Code General des  Impots ( C.G.I.) , veniva concessa la possibilità di dematerializzare le fatture , ma i severi controlli eseguiti dalla Autorità nel rilasciare le autorizzazioni non permisero mai il diffondersi di questo innovativo sistema ; diffusione che invece si ebbe quando si  intervenne  con il Decreto  337 del 3 maggio 1999 , trasformando l’ autorizzazione preventiva in semplice dichiarazione preventiva da presentarsi almeno 10 giorni prima dall’utilizzare  il sistema.

Nell’attuare  in Italia  la Direttiva 2001/115/CE  con riferimento alla trasmissione elettronica delle fatture , vengono qui proposte  alcune considerazioni alla luce delle  sperimentazioni fatte :

1)Nell’ipotesi in cui si  introducesse la  notificazione preventiva da inoltrare all’Amministrazione Finanziaria  (facoltà  concessa agli Stati Membri fino  al 31/12/2005 ) , prendendo spunto da alcuni Paesi Membri ,  è ipotizzabile  che l’istanza  possa essere del seguente tenore :

a)informazioni  relative all’impresa

-denominazione,indirizzo ,oggetto sociale,nr telefono /fax,e-mail, indirizzo internet (www…)

-numero di partita IVA e codice fiscale

-nome,cognome,indirizzo ,nr telefono,e-mail ,del legale rappresentante

-denominazione,indirizzo , partita IVA ,nr telefono /fax,e-mail, indirizzo internet (www…) del centro che assicura la trasmissione e l’archiviazione elettronica delle fatture

-data in cui si inizierà ad operare

b)informazioni relative ai fornitori/emittenti la fattura elettronica e/o clienti /riceventi la fattura elettronica.

-una lista  di almeno …( per esempio 5 ) fornitori/emittenti e/o clienti/riceventi

c)informazioni relative al software utilizzato

-denominazione della società produttrice,indirizzo, nr telefono,e-mail, indirizzo internet (www…)

-nome  e modello  del software

d)informazioni relative all’hardware utilizzato

-modello e suo sistema operativo

e)informazioni relative alla struttura dei messaggi trasmessi ed archiviati

-la norma che regola la  struttura  dei  messaggi

 

2)L’azienda che presenterà la  notificazione preventiva alla trasmissione delle fatture elettroniche , (nel caso venisse richiesto)  potrà essere   direttamente autorizzata  ad emettere fatture con pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ex art.15 D.P.R. 26 ottobre 1972 nr 642,  senza dover richiedere ulteriormente una nuova autorizzazione .Nella notificazione  si dovrà indicare il numero presunto degli atti e dei documenti che potranno essere emessi durante l’anno.

 

3)Le modalità con cui si intende concesso “ l’accordo del destinatario “ dovrà   tenere  in debito conto le specifiche caratteristiche   con cui vengono eseguite le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nel commercio elettronico. Nel   caso per esempio  di  commercio elettronico diretto ,  in cui  la cessione del bene virtuale (  un software ,un brano musicale, un e-book) o del servizio (un modulo di e-learning ) nasce e si conclude on-line  , l’accordo del destinatario dovrà necessariamente essere inteso come avvenuto con l’accettazione degli accordi contrattuali  che normalmente  precedono i sistemi elettronici di  pagamento .

 

4)A norma dell’art.21 comma 1 del  DPR 633/72 , “La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte”. Con riferimento alla fattura elettronica , vi è la necessità di individuare il momento esatto in cui  considerarla emessa e ricevuta ,dato che la  trasmissione dei dati tra i due soggetti sarà realizzata mediante la messa a disposizione di un terzo  soggetto    degli strumenti informatici in grado di colloquiare  e di  una memoria dedicata nei propri server   (13) (vedi figura 1) .

Facendo riferimento ad una  caso  simile a suo tempo già interpretato dall’Amministrazione Finanziaria (14)  , i  termini nello scambio delle informazioni tra due apparati computerizzati  possono essere individuati rispettivamente   : 

a) Dal lato dell’emittente: l’emissione della fattura si considera effettuata dal cedente del bene o dal prestatore del servizio , all’atto della trasmissione dei dati del documento al cessionario o committente , ancorché realizzata con l’intervento di un terzo.

b)Dal lato del ricevente: la fattura si intenderà ricevuta nel momento in cui i dati vengono prelevati dalla zona di memoria a cui sono affluiti e quindi pervengono al ricevente.

 

(Fig.1)

 

 

Note

1)Pubblicata in Gazzetta Ufficiale nr 31 del 07 febbraio 2003-supplemento ordinario ed in vigore dal 22 febbraio 2003.

2) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nr L015 il 17 gennaio 2002

3) Il Decreto Legislativo nr 10 del 23 gennaio 2002 di attuazione della direttiva 1999/93/CE , all’art.2  primo comma punto g) definisce “ la firma elettronica avanzata ,la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione ,creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.Vi è quindi una sostanziale identità tra firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura e la firma digitale.

4)L’art.2 della Raccomandazione della Commissione  1994/820/CE relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati , cita testualmente: 

“Definizioni
2.1. Ai fini dell'accordo, i termini che seguono sono così definiti:
2.2. EDI
La trasmissione elettronica di dati (EDI) è il trasferimento elettronico, tra sistemi informatici, di dati commerciali e amministrativi, mediante una norma concordata per strutturare messaggi (messaggi EDI)
2.3. Messaggio EDI
Un messaggio EDI consiste in una serie di segmenti, strutturali secondo una norma concordata, formattati in modo da poter essere letti dal computer e da poter essere elaborati automaticamente e senza ambiguità.
2.4. UN/Edifact
Così come sono definite dall'UN/ECE , le norme delle Nazioni Unite per la trasmissione elettronica di dati per l'amministrazione, il commercio e i trasporti, comprendono un insieme di norme, repertori e orientamenti, approvati a livello internazionale, per la trasmissione elettronica di dati strutturali, in particolare per il commercio di beni e servizi, tra sistemi informatici indipendenti.
2.5. Conferma di ricevimento
La conferma di ricevimento di un messaggio EDI è la procedura mediante la quale, al ricevimento del messaggio EDI, il destinatario ne controlla la sintassi e la semantica e invia una conferma di ricevimento.”

5)Direttiva 1999/93/CE

ALLEGATO I
Requisiti relativi ai certificati qualificati

I certificati qualificati devono includere:

l'indicazione che il certificato rilasciato è un certificato qualificato;

l'identificazione e lo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi di certificazione;

il nome del firmatario del certificato o uno pseudonimo identificato come tale;

l'indicazione di un attributo specifico del firmatario, da includere se pertinente, a seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto;

i dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della firma sotto il controllo del firmatario;

un'indicazione dell'inizio e del termine del periodo di validità del certificato;

il codice d'identificazione del certificato;

la firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato;

i limiti d'uso del certificato, ove applicabili; e

i limiti del valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

 

 

 

ALLEGATO II
Requisiti relativi ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati

I prestatori di servizi di certificazione devono:

dimostrare l'affidabilità necessaria per fornire servizi di certificazione;

assicurare il funzionamento di un servizio di repertorizzazione puntuale e sicuro e garantire un servizio di revoca sicuro e immediato;

assicurare che la data e l'ora di rilascio o i revoca di un certificato possano essere determinate con precisione;

verificare con mezzi appropriati, secondo la legislazione nazionale l'identità e, eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona cui è rilasciato un certificato qualificato;

impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie per i servizi forniti, in particolare la competenza a livello gestionale, la conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e la dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate; essi devono inoltre applicare procedure e metodi amministrativi e i gestione adeguati e corrispondenti a norme riconosciute;

utilizzare sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di cui sono oggetto;

adottare misure contro la contraffazione dei certificati e, nei casi in cui il prestatore di servizi di certificazione generi dati per la creazione di una firma, garantire la riservatezza nel corso della generazione di tali dati;

disporre di risorse finanziarie sufficienti ad operare secondo i requisiti previsti dalla direttiva, in particolare per sostenere il rischio di responsabilità per danni, ad esempio stipulando un'apposita assicurazione;

tenere una registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in particolare al fine di fornire la prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

non conservare né copiare i dati per la creazione della firma della persona cui il prestatore di servizi di certificazione ha fornito i servizi di gestione della chiave;

prima di avviare una relazione contrattuale con una persona che richieda un certificato a sostegno della sua firma elettronica, informarla con un mezzo di comunicazione durevole, degli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e i risoluzione delle controversie. Dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte e utilizzare un linguaggio comprensibile. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;

utilizzare sistemi affidabili per memorizzare i certificati in modo verificabile e far sì che:
- soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche;
- l'autenticità delle informazioni sia verificabile,
- i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato,
- l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza.

 

 

 

 

 

6) Direttiva 1999/93/CE

 

ALLEGATO III
Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura

1. I dispositivi per la creazione di una firma sicura, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, devono garantire almeno che:

i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa possono comparire in pratica solo una volta e che è ragionevolmente garantita la loro riservatezza;

i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa non possono, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivati e la firma è protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologia attualmente disponibile;

i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa sono sufficientemente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi per la creazione di una firma sicura non devono alterare i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima dell'operazione di firma.

 

ALLEGATO IV
Raccomandazioni per la verifica della firma sicura

Durante il processo relativo alla verifica della firma occorre garantire, entro limiti ragionevoli di certezza, che:

i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondono ai dati comunicati al verificatore;

la firma è verificata in modo affidabile e i risultati della verifica correttamente comunicati;

il verificatore può, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i contenuti dei dati firmati;

l'autenticità e la validità del certificato necessario al momento della verifica della firma sono verificate in modo attendibile;

i risultati della verifica e dell'identità del firmatario sono comunicati correttamente;

l'uso di uno pseudonimo è chiaramente indicato;

qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza può essere individuata.

7) Direttiva 76/308/CEE del Consiglio ,del 15 marzo 1976

8) Direttiva 77/799/CEE del Consiglio

9) Regolamento nr 92/218/CEE

 

 

 

10) Risoluz.Dir.Tasse nr 360879 del 30 aprile 1986,   Risoluzione Dir.Tasse nr 450217 del 30 luglio 1990 , Risoluzione Dir.Tasse nr 451163 del 30 novembre 1990, Risoluz.Dip.delle Entrate nr 132/E/VI-12-178 del 28 maggio 1997 ,Circolare Ministeriale nr 98/E del 17 maggio 2000  risposta 3.1.2, Nota della Direzione  regionale delle Entrate per la Lombardia   nr 46585 del 5 giugno 2000 ,  Risoluz.Ag.delle Entrate nr 202/E del 04 dicembre 2001

 

11) Risoluz.Dir.Tasse nr 571134 del 19 luglio 1988

 

12) Risoluz .Ag.delle Entrate nr 107/E del 04 luglio 2001

 

 

13)Banche ed Istituti finanziari sono sicuramente gli operatori che trarranno i maggiori vantaggi nel proporre soluzioni di e-invoicing , in quanto potranno offrirlo  integrandolo  con gli  incassi ed i pagamenti elettronici  e proporre forme di finanziamento appoggiandosi alla gestione elettronica delle fatture.

 

14)Risoluzione Dir.Tasse nr 451163 del 30 novembre 1990