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*** Introduzione Con l’emanazione della legge nr 14
del 03 febbraio 2003 ,avente ad oggetto “ disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità Europee –Legge Comunitaria 2002” , (1) è stata recepita la
Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del
20 dicembre 2001 (2) che modifica la
direttiva 77/388/CEE
al fine di semplificare ,modernizzare e armonizzare le modalità di
fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto. Il governo
è quindi ora delegato ad attuare , entro un anno dalla data di
entrata in vigore , i decreti legislativi recanti le norme necessarie
per dare attuazione alla direttiva. La direttiva 2001/115/CE , regolando
la dematerializzazione elettronica delle fatture , ha voluto
introdurre ,con effetto dal 01 gennaio 2004,
un nuovo sistema di
trasmissione delle fatture che
tenga conto dell’ evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi
di fatturazione e che favorisca il
commercio elettronico. La fatturazione elettronica o
e-invoicing è un sistema di trasmissione elettronica delle
fatture che già da anni alcune
imprese utilizzano con sistemi
EDI ( Electronic Data Interchange) e in tracciato standard Edifact
( standard accettato ufficialmente dalle Nazioni Unite per la
contrattazione in rete). Tuttavia i sistemi EDI
hanno avuto una limitata diffusione (
solamente alcune grandi aziende:
Fiat,Eni , etc) per gli
elevati costi dei networks proprietari e per l’alta complessità tecnica
richiesta per la loro gestione. Ma l’avvento di Internet che ha
risolto il problema tecnologico della
connettività , ed il linguaggio XML
che ha facilitato lo
scambio telematico e il trattamento di files , hanno permesso lo
svilupparsi di sistemi di e-invoicing a
bassissimo costo basati su tecnologie
web-standard che riescono ad apportare
tutti i vantaggi connessi alla dematerializzazione delle fatture ,
anche alle piccole e medie imprese . La fattura elettronica secondo la
Direttiva 2001/115/CE Perseguendo un lungimirante
principio di neutralità tecnologica , la Direttiva 2001/115/CE ha definito , in
modo particolarmente ampio e
generico, la trasmissione ed archiviazione elettronica delle fatture
come “la
trasmissione o la messa a
disposizione del destinatario e l’archiviazione effettuate mediante
attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica
) e di memorizzazione dei dati ,e utilizzando fili,radio,mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici”. Oltre all’accordo del destinatario
la direttiva prevede che la trasmissione debba
garantire due condizioni essenziali: a)l’autenticità della loro origine
: il destinatario deve avere
la certezza che la fattura provenga dalla persona che l’ha emessa b)l’integrità del loro contenuto
:nulla nel documento-fattura deve modificarsi nel transito , sia
intenzionalmente che accidentalmente.
A tutela di
queste due condizioni, la normativa richiede che le fatture siano
garantite o da una firma elettronica avanzata ai sensi dell’art 2 ,punto
2) della direttiva 1999/93/CE (3 ) oppure da sistemi di trasmissione EDI
secondo le disposizioni dell’art.2
della Raccomandazione della Commissione
1994/820/CE (4) ,qualora
gli accordi per quest’ultima prevedano
l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità della loro origine
e l’integrità del loro contenuto.
Gli stati membri possono tuttavia
esigere che la firma elettronica avanzata sia: - basata su un certificato qualificato
(5) -creata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura(6) Nessun ulteriore obbligo o formalità
potrà essere imposto ai soggetti passivi dagli stati membri
, salvo la facoltà , fino al 31 dicembre 2005 , di introdurre una
notificazione preventiva . Agli Stati Membri è solo possibile
stabilire particolari
condizioni per quanto riguarda l’accettazione di fatture trasmesse elettronicamente da un paese terzo con il quale non esiste alcun
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
in materia di recupero dei crediti ( 7) , di reciproca assistenza
fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte
dirette e indirette ( 8) e di cooperazione amministrativa nel settore IVA(
9). Il Decreto Legislativo che dovrà
attuare la Direttiva 2001/115/CE Attualmente in Italia sono ammessi
diversi sistemi di trasmissione delle fatture che possiamo per semplicità
definire in “ modalità elettronica” : - trasmissione dei dati costituenti la
fattura con sistemi computerizzati ,con collegamenti elettronici e con
sistemi informatici anche se
messi a disposizione da un terzo (VAN - Value
Added network) (10) -trasmissione della fattura mediante
il servizio di posta elettronica (11) -trasmissione della fattura mediante
l’impiego congiunto del telefax e di un supporto informatico(12) L’amministrazione finanziaria
infatti,“ Pur non potendosi disconoscere che il legislatore nella
formulazione del citato primo comma dell’art 21 del DPR 633 del 1972 ha
usato termini che riflettono soprattutto modalità di trasmissione di
documenti (consegna o spedizione) tradizionalmente ipotizzabili “ ,
ammette la trasmissione della
fattura in “modalità elettronica” ,
a condizione che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini
dell’IVA siano: -“materializzati in documenti aventi
lo stesso contenuto per l’emittente e per il ricevente” -“siano comunicati , nei prescritti termini
,dall’emittente al ricevente ,senza preclusione delle diverse tecnologie
a tal fine utilizzabili”. Negli
maggior parte degli Stati Europei ,tranne Grecia e Lussemburgo , le
fatture trasmesse con sistemi
informatici sono
accettate , ma la loro
trasmissione è ammessa senza
alcuna preventiva autorizzazione da parte
delle autorità fiscali in alcuni Stati
(Austria,Danimarca,Finlandia,Svezia, Norvegia,) , mentre in altri occorre
un’ autorizzazione preventiva (Belgio,Olanda,Spagna, Portogallo , Irlanda, Regno Unito ,
Germania in caso di controparte straniera). Vi sono poi particolari norme
che regolano la materia :
in Austria ad esempio l’emittente
deve produrre mensilmente uno stampato
cartaceo che riassuma tutte
le fatture elettroniche emesse, in Irlanda è consentita solo per
transazioni nazionali e fra contribuenti Irlandesi, in Spagna il server
deve essere localizzato in
ambito Nazionale. Interessante è stata l’evoluzione
che ha avuto in
Francia , dove sin dal 1990 con l’introduzione dell’art.289/bis
nel Code General des Impots ( C.G.I.) , veniva concessa la possibilità di
dematerializzare le fatture , ma i severi controlli eseguiti dalla Autorità
nel rilasciare le autorizzazioni non permisero mai il diffondersi di
questo innovativo sistema ; diffusione che invece si ebbe quando si
intervenne con il
Decreto 337 del 3 maggio 1999
, trasformando l’ autorizzazione preventiva in semplice dichiarazione
preventiva da presentarsi almeno 10 giorni prima dall’utilizzare
il sistema. Nell’attuare
in Italia la Direttiva
2001/115/CE con riferimento
alla trasmissione elettronica delle fatture , vengono qui proposte
alcune considerazioni alla luce delle
sperimentazioni fatte : 1)Nell’ipotesi in cui si
introducesse la notificazione
preventiva da inoltrare all’Amministrazione Finanziaria
(facoltà concessa
agli Stati Membri fino al
31/12/2005 ) , prendendo spunto da alcuni Paesi Membri ,
è ipotizzabile che
l’istanza possa essere del
seguente tenore : a)informazioni
relative all’impresa -denominazione,indirizzo ,oggetto
sociale,nr telefono /fax,e-mail, indirizzo internet (www…) -numero di partita IVA e codice
fiscale -nome,cognome,indirizzo ,nr
telefono,e-mail ,del legale rappresentante -denominazione,indirizzo , partita IVA
,nr telefono /fax,e-mail, indirizzo internet (www…) del centro che
assicura la trasmissione e l’archiviazione elettronica delle fatture -data in cui si inizierà ad operare b)informazioni relative ai
fornitori/emittenti la fattura elettronica e/o clienti /riceventi la
fattura elettronica. -una lista
di almeno …( per esempio 5 ) fornitori/emittenti e/o
clienti/riceventi c)informazioni relative al software
utilizzato -denominazione della società
produttrice,indirizzo, nr telefono,e-mail, indirizzo internet (www…) -nome
e modello del software d)informazioni relative all’hardware
utilizzato -modello e suo sistema operativo e)informazioni relative alla struttura
dei messaggi trasmessi ed archiviati -la norma che regola la
struttura dei
messaggi 2)L’azienda che presenterà la
notificazione preventiva alla trasmissione delle fatture
elettroniche , (nel caso venisse richiesto)
potrà essere direttamente autorizzata
ad emettere fatture con pagamento dell’imposta di bollo in modo
virtuale ex art.15 D.P.R. 26 ottobre 1972 nr 642,
senza dover richiedere ulteriormente una nuova autorizzazione
.Nella notificazione si dovrà
indicare il numero presunto degli atti e dei documenti che potranno essere
emessi durante l’anno. 3)Le modalità con cui si intende
concesso “ l’accordo del destinatario “ dovrà tenere in
debito conto le specifiche caratteristiche
con cui vengono eseguite le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi nel commercio elettronico. Nel
caso per esempio di
commercio elettronico diretto ,
in cui la cessione del
bene virtuale ( un software
,un brano musicale, un e-book) o del servizio (un modulo di e-learning )
nasce e si conclude on-line ,
l’accordo del destinatario dovrà necessariamente essere inteso come
avvenuto con l’accettazione degli accordi contrattuali
che normalmente precedono
i sistemi elettronici di pagamento
. 4)A norma dell’art.21 comma 1 del
DPR 633/72 , “La fattura si ha per emessa all’atto della sua
consegna o spedizione all’altra parte”. Con riferimento alla fattura
elettronica , vi è la necessità di individuare il momento esatto in cui
considerarla emessa e ricevuta ,dato che la
trasmissione dei dati tra i due soggetti sarà realizzata mediante
la messa a disposizione di un terzo soggetto
degli strumenti informatici in grado di colloquiare
e di una memoria
dedicata nei propri server (13)
(vedi figura 1) . Facendo riferimento ad una
caso simile a suo tempo già interpretato dall’Amministrazione
Finanziaria (14) , i
termini nello scambio delle informazioni tra due apparati
computerizzati possono essere
individuati rispettivamente :
a) Dal lato dell’emittente:
l’emissione della fattura si considera effettuata dal cedente del bene o
dal prestatore del servizio , all’atto della trasmissione dei dati del
documento al cessionario o committente , ancorché realizzata con
l’intervento di un terzo. b)Dal lato del ricevente: la fattura
si intenderà ricevuta nel momento in cui i dati vengono prelevati dalla
zona di memoria a cui sono affluiti e quindi pervengono al ricevente. (Fig.1) Note 1)Pubblicata in Gazzetta Ufficiale nr
31 del 07 febbraio 2003-supplemento ordinario ed in vigore dal 22 febbraio
2003. 2) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee nr L015 il 17 gennaio 2002 3) Il Decreto Legislativo nr 10 del 23
gennaio 2002 di attuazione della direttiva 1999/93/CE , all’art.2
primo comma punto g) definisce “ la firma elettronica avanzata
,la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
identificazione ,creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare
un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati”.Vi è quindi una sostanziale identità tra firma elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura e la firma digitale. 4)L’art.2 della Raccomandazione
della Commissione 1994/820/CE
relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati ,
cita testualmente: “Definizioni 5)Direttiva 1999/93/CE ALLEGATO
I I
certificati qualificati devono includere: l'indicazione
che il certificato rilasciato è un certificato qualificato; l'identificazione
e lo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi di
certificazione; il
nome del firmatario del certificato o uno pseudonimo identificato come
tale; l'indicazione
di un attributo specifico del firmatario, da includere se pertinente, a
seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto; i
dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione
della firma sotto il controllo del firmatario; un'indicazione
dell'inizio e del termine del periodo di validità del certificato; il
codice d'identificazione del certificato; la
firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che
ha rilasciato il certificato; i
limiti d'uso del certificato, ove applicabili; e i
limiti del valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato,
ove applicabili. ALLEGATO
II I
prestatori di servizi di certificazione devono: dimostrare
l'affidabilità necessaria per fornire servizi di certificazione; assicurare
il funzionamento di un servizio di repertorizzazione puntuale e sicuro e
garantire un servizio di revoca sicuro e immediato; assicurare
che la data e l'ora di rilascio o i revoca di un certificato possano
essere determinate con precisione; verificare
con mezzi appropriati, secondo la legislazione nazionale l'identità e,
eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona cui è
rilasciato un certificato qualificato; impiegare
personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle
qualifiche necessarie per i servizi forniti, in particolare la competenza
a livello gestionale, la conoscenza specifica nel settore della tecnologia
delle firme elettroniche e la dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate; essi devono inoltre applicare procedure e metodi
amministrativi e i gestione adeguati e corrispondenti a norme
riconosciute; utilizzare
sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscano
la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di cui sono oggetto;
adottare
misure contro la contraffazione dei certificati e, nei casi in cui il
prestatore di servizi di certificazione generi dati per la creazione di
una firma, garantire la riservatezza nel corso della generazione di tali
dati; disporre
di risorse finanziarie sufficienti ad operare secondo i requisiti previsti
dalla direttiva, in particolare per sostenere il rischio di responsabilità
per danni, ad esempio stipulando un'apposita assicurazione; tenere
una registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative ad un
certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in particolare
al fine di fornire la prova della certificazione in eventuali procedimenti
giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche; non
conservare né copiare i dati per la creazione della firma della persona
cui il prestatore di servizi di certificazione ha fornito i servizi di
gestione della chiave; prima
di avviare una relazione contrattuale con una persona che richieda un
certificato a sostegno della sua firma elettronica, informarla con un
mezzo di comunicazione durevole, degli esatti termini e condizioni
relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso,
l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di
reclamo e i risoluzione delle controversie. Dette informazioni, che
possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte e
utilizzare un linguaggio comprensibile. Su richiesta, elementi pertinenti
delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano
affidamento sul certificato; utilizzare
sistemi affidabili per memorizzare i certificati in modo verificabile e
far sì che: 6) Direttiva 1999/93/CE ALLEGATO III 1.
I dispositivi per la creazione di una firma sicura, mediante mezzi tecnici
e procedurali appropriati, devono garantire almeno che: i
dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della
stessa possono comparire in pratica solo una volta e che è
ragionevolmente garantita la loro riservatezza; i
dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della
stessa non possono, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivati
e la firma è protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di
tecnologia attualmente disponibile; i
dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della
stessa sono sufficientemente protetti dal firmatario legittimo contro
l'uso da parte di terzi. 2.
I dispositivi per la creazione di una firma sicura non devono alterare i
dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al
firmatario prima dell'operazione di firma. ALLEGATO
IV Durante
il processo relativo alla verifica della firma occorre garantire, entro
limiti ragionevoli di certezza, che: i
dati utilizzati per la verifica della firma corrispondono ai dati
comunicati al verificatore; la
firma è verificata in modo affidabile e i risultati della verifica
correttamente comunicati; il
verificatore può, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i
contenuti dei dati firmati; l'autenticità
e la validità del certificato necessario al momento della verifica della
firma sono verificate in modo attendibile; i
risultati della verifica e dell'identità del firmatario sono comunicati
correttamente; l'uso
di uno pseudonimo è chiaramente indicato; qualsiasi
modifica che incida sulla sicurezza può essere individuata. 7) Direttiva 76/308/CEE del Consiglio
,del 15 marzo 1976 8) Direttiva 77/799/CEE del Consiglio 9) Regolamento nr 92/218/CEE 10) Risoluz.Dir.Tasse nr 360879 del 30
aprile 1986, Risoluzione
Dir.Tasse nr 450217 del 30 luglio 1990 , Risoluzione Dir.Tasse nr 451163
del 30 novembre 1990, Risoluz.Dip.delle Entrate nr 132/E/VI-12-178 del 28
maggio 1997 ,Circolare Ministeriale nr 98/E del 17 maggio 2000 risposta 3.1.2, Nota della Direzione regionale delle Entrate per la Lombardia
nr 46585 del 5 giugno 2000 , Risoluz.Ag.delle
Entrate nr 202/E del 04 dicembre 2001 11) Risoluz.Dir.Tasse nr 571134 del 19
luglio 1988 12) Risoluz .Ag.delle Entrate nr 107/E
del 04 luglio 2001 13)Banche ed Istituti finanziari sono
sicuramente gli operatori che trarranno i maggiori vantaggi nel proporre
soluzioni di e-invoicing , in quanto potranno offrirlo
integrandolo con gli incassi
ed i pagamenti elettronici e
proporre forme di finanziamento appoggiandosi alla gestione elettronica
delle fatture. 14)Risoluzione Dir.Tasse nr 451163 del
30 novembre 1990 |
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