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*** L’art. 15, comma 2, L. 15
marzo 1997, n.59 (c.d. “Legge Bassanini”) per la prima volta riconosce ad atti,
dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, ai contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché alla loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
la validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge[1] e valore
probatorio. Il documento informatico
viene definito dall’art. 491 bis c.p.[2] come qualunque «supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarlo». Ai
sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a ), D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (emanato
in attuazione della legge n. 59 / 1997), il documento informatico cessa di
essere un mero contenitore di informazioni, e viene inteso come una «rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti», spostando il significato sul contenuto informativo dello
stesso, per cui più ampia ne risulta la valenza semantica di un concetto
“dinamico” di documento, formato sia dalla P.A. che dai privati, considerato
non solo nella sua formazione, ma anche nella sua archiviazione e trasmissione
(art. 2). La rilevanza giuridica è quindi attribuita al documento elettronico
inteso come atto formato e custodito nella memoria elettronica. Sub specie, quindi, sembrano
ravvisabili gli estremi della successione di leggi nel tempo, con abrogazione
implicita dell’attuale testo dell’art. 491 bis c.p.[3]. Il regolamento attuativo
citato introduce, inoltre, il concetto di firma digitale, definendola « il
risultato della procedura informatica( validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica
ed una privata, che consente al
sottoscrittore, tramite la chiave privata, ed al destinatario, tramite la
chiave pubblica,rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici». La firma digitale attesta la
genuinità, la provenienza, la paternità e l’integrità dell’atto informatico ed
è il risultato di una procedura crittografica[4] . Schematizzando, la firma
digitale consiste nel testo cifrato che contiene le generalità del mittente più
l’impronta del testo( ricavata con un procedimento crittografico particolare, cosiddetta
“Funzione di hash”). Il testo viene cifrato in chiave privata dell’emittente e,
successivamente, decifrato in chiave pubblica del medesimo. Se, alla fine della
decifratura l'impronta che risulta è uguale a quella che accompagna il testo,
si ha la certezza che quest’ultimo non è stato alterato dopo la generazione
della firma digitale. Naturalmente, in questo modo non esistono due firme
digitali uguali, perché ognuna contiene l'impronta del testo. Quindi non esiste
una "firma digitale in bianco"[5] . La segretezza della chiave
privata e l'attendibilità dell'attribuzione della chiave pubblica in appositi
elenchi accessibili per via telematica, consultabili da chiunque, viene
certificata da particolari soggetti[6], i cosiddetti
certificatori. L’elenco dei certificatori[7], e’ tenuto a
cura dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA, ora
CNIPA), che svolge un’attività di controllo, certificazione e regolamentazione.
I Certificatori italiani per la firma digitale sono consapevoli dell’importanza
e della delicatezza della loro funzione di garanti dei sistemi di firma. Per
meglio connotare questo ruolo è stata costituita l ’Asso Certificatori , un’ associazione senza scopo di lucro che ha
come fine esclusivo
la diffusione dei sistemi di firma digitale
, dell' archiviazione elettronica
dei documenti, con riferimento
sia agli aspetti tecnici, sia a quelli giuridici. L’art. 5 del D. P. R. n. 513 /1997,
precisa che il documento
informatico sottoscritto con la
firma digitale ha l’ efficacia
probatoria della scrittura
privata ai sensi dell’art. 2702
c.c. Ciò comporta che il documento informatico «fa piena prova, fino a querela
di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto[8], se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce
la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta»
( art. 2702 c.c., richiamato dall’art. 5 reg.)[9]. A seguito
dell’entrata in vigore del Dlvo 10/02 e
del DPR 137/03, sono state introdotte importanti modifiche concernenti l’aspetto probatorio. L’art. 10 del Dlvo 10/2002, dispone che : «il documento
informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. riguardo ai
fatti ed alle cose rappresentate», sottolineando, con tale rinvio, sia la natura di “riproduzione o rappresentazione
meccanica” del documento informatico sia la sua piena efficacia probatoria,
fino al disconoscimento da parte di colui contro il quale il documento è
prodotto[10]. Il documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta e, sul
piano probatorio, è liberamente valutabile dal giudice, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. Il documento informatico, quando è
sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica
avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi
l'ha sottoscritto. In ogni caso, non può essergli negata rilevanza giuridica né
ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è
sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di
un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è
stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma
sicura[11]. Per potersi attribuire, ai sensi dell’art.
2702, efficacia di piena prova alla scrittura privata, occorre che siano
presenti tre circostanze, alternative
tra loro: riconoscimento, giudizio positivo di verificazione, autenticazione.
L’adattamento di tali istituti al documento informatico comporta perplessità e
problemi applicativi, in quanto la firma digitale non è in grado di rappresentare
il suo reale autore, ma solo il soggetto titolare del relativo certificato da
utilizzare per la verifica tecnica. Oggetto della prova, quindi, non è tanto
l’individuazione del reale autore della firma, ma l’individuazione del soggetto
titolare del relativo certificato, con la conseguenza che il procedimento di
verificazione si riduceva ad una mera
operazione matematica ben lungi dall’essere un giudizio sostanziale
[12] . La
chiave privata, a differenza della sottoscrizione autografa, non è un dato
esclusivamente personale, ma uno strumento tecnico che può essere
astrattamente utilizzato da chiunque,
per cui non si può provare chi sia l’autore reale della sottoscrizione, ma si
può solo attribuire la responsabilità, in via presuntiva, in capo al titolare
della chiave, come risulta dal certificato. L’abrogazione dell’art.23, II
comma, TU, ed il richiamo all’articolo 2712 c.c. hanno in parte eliminato le difficoltà dovute
all’adeguamento della disciplina codicistica a quella “elettronica”. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide: se sottoscritte mediante la firma
digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi. La firma digitale viene apposta non sull’intero documento ma
sul cd. "Hash" , cioè su di una stringa dello stesso creata
attraverso la “funzione di hashing” che rappresenta un estratto, un’impronta
che corrisponde univocamente allo stesso documento senza possibilità di alcun
mutamento di quest’ ultimo pena la mancanza di riscontro nella detta stringa (
hash ). Occorre precisare che il Dlvo
10/02 distingue tre categorie generiche di firme, al cui interno può essere
fatta rientrare la firma digitale: la FIRMA ELETTRONICA, definita, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), come l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica; la FIRMA
ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), la quale si
ottiene attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati
ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati; ed infine la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA,
ovvero una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Il legislatore italiano, con
le definizioni di "firma elettronica avanzata" e "firma
elettronica qualificata" ha generato confusione, perché le due espressioni
si sovrappongono a quella di "firma digitale sicura" senza che
vengano chiariti i rapporti intercorrorrenti fra le tre definizioni. Se in
qualche modo avesse conservato la distinzione, di uso comune da anni, tra
"firma pesante" e "firma leggera", tutto sarebbe più
chiaro. Fra l'altro, le definizioni contenute nell'art. 2 della direttiva, sono
soltanto due e non è difficile farle coincidere con i concetti di "firma
leggera", cioè dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione e "firma
pesante", cioè una firma
elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: a) essere connessa in maniera
unica al firmatario; b) essere idonea ad identificare il firmatario; c) essere
creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo
esclusivo; d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire
l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati. Riassumendo: la firma
"pesante" (definita come "firma digitale" o "firma
elettronica qualificata") è la sola valida per sottoscrivere documenti
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, come una firma
autografa. Per fare un esempio: se una
banca certifica una coppia di chiavi a un suo cliente (o accetta il certificato
emesso da un certificatore non accreditato, ma che ritiene affidabile), dovrà
accettare come firmati da quel cliente i documenti la cui firma digitale
(leggera) sia stata generata a partire dalla coppia di chiavi certificata. Lo
stesso può accadere nell'ambito di una società, di un ente, di qualsiasi
organizzazione che decida di fidarsi dei certificati di sottoscrizione emessi
da un certificatore non accreditato e/o di firme non generate attraverso un
dispositivo sicuro. Per garantire ad un documento
informatico lo stesso valore di qualunque altro documento tradizionale, occorre
dotarlo di una serie di infrastrutture ( dette comunemente PKI- Public Key
Infrastructures), capaci di fornire o generare chiavi asimmetriche, mantenere e
garantire l’effettiva accessibilità a chiunque della chiave pubblica, garantire
la sicurezza e l’univocità delle chiavi elettroniche. Ciò che si vuole evitare,
non è tanto il furto o la sottrazione di una chiave privata, ma che chiunque,
partendo dalla chiave pubblica, possa facilmente risalire a quella privata[13].Una possibile
soluzione a tale problema può consistere nell’imposizione di “caratteristiche
tecniche minime della firma elettronica” e la sottoposizione a revisione
biennale di tale caratteristiche tecniche, così da poter tener conto delle
conoscenze tecniche nel frattempo raggiunte( art. 3 2 DPR). La firma
elettronica, per essere sicura, ai sensi dell’art. 3 DPCM del 13-1-2004 (che detta “regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”), dovrà
essere basata su di un certificato qualificato,
generata mediante un dispositivo
sicuro. In attuazione della direttiva, dovrà inoltre essere dotata di chiavi
asimmetriche e dei requisiti dell’integrità ( ovvero impossibilità di
modificare il testo) e autenticità (che garantisce, attraverso il certificato,
la veridicità delle informazioni anagrafiche del sottoscrittore)[14]. Le regole tecniche per la
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, sono stabilite
dal Decreto 1/1/2004 e dal TU,
all’art.8. Tuttavia il valore della
firma elettronica in sé, e di quello che essa conferisce al documento
informatico, sono limitati nel tempo: dopo due anni l’Ente Certificatore non
sarà più nelle condizioni di garantire la sicurezza delle chiavi elettroniche e
la loro inalterabilità, ecco perché il DPCM citato prevede che i certificatori
accreditati debbano disporre di un sistema di validazione temporale e, coloro
che rilasciano certificati qualificati, devono fornire ovvero indicare almeno
un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche. I membri del CLUSIT (
Associazione Italiana per la sicurezza informatica) hanno realizzato in
laboratorio un programma che, una volta caricato sul pc dell’utente, munito di
smart- card fornita da uno dei certificatori nazionali, è in grado di generare
documenti che risultano firmati all’insaputa dell’interessato: in pratica si è
creata una firma digitale falsa[15]. Così come
non esiste una serratura che possa resistere ad uno scassinatore esperto, non c’è nessuna firma autografa che non possa
essere imitata in maniera così perfetta da ingannare anche un perito
calligrafo. È solo questione di capacità, di strumenti e di opportunità. Il soggetto contro cui è
prodotto un documento informatico sottoscritto con firma digitale non potrà
certo negare l’appartenenza della firma all’esito positivo del confronto con
quella depositata, e se ciò nonostante, volesse disconoscerla, adducendo che è
stata apposta da altri, si troverebbe di fronte un difficile onere probatorio:
infatti, sul titolare delle chiavi – privata e pubblica- grava un obbligo di
diligente conservazione della chiave privata e del dispositivo di firma,
all’interno del quale devono essere conservate le chiavi private (esplicitato
nell’art. 9 del DPR 513/1997 e nell’art. 8 dell’allegato tecnico al DPCM
dell’8-2-1999). Il titolare non solo deve
conservare con cura l’una e l’altro, al fine di garantirne l’integrità e la
riservatezza, ma deve, soprattutto, richiedere al Certificatore immediatamente la revoca delle
certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui
abbia perduto il possesso o difettosi. Atteso il grado elevato di diligenza richiesta,
la conseguente responsabilità per violazione degli obblighi imposti all’utente
ed al certificatore si può configurare come attività pericolosa ex artt. 2050 e
2051 c.c.; l’utente per disconoscere la firma digitale dovrebbe fornire la
prova di aver ottemperato agli obblighi imposti dall’art 9 Dpr 513/97 e
dall’art 8 dell’allegato tecnico al DPCM, in difetto la si dovrebbe considerare
riconosciuta. Premesso che la
falsificazione della firma è un’eventualità cui si può andare incontro, vediamo
quali sono i rimedi, diversi da quelli civilistici, offerti dal nostro ordinamento per contrastare
tale fenomeno. L’art. 281 DPR 445/00 pone a carico di chi intende
utilizzare un sistema di chiavi simmetriche o una firma digitale, l’adozione di
tutte le misure tecniche ed organizzative idonee ad evitare danno ad altri, e
su costui di conseguenza graverà l’onere
probatorio d’aver preso tutte le precauzioni possibili. Un’attenuazione di questo
principio è stata introdotta, a favore dei certificatori che rilasciano al
pubblico certificati qualificati o che garantiscono allo stesso l’affidabilità
dei certificati, e limitatamente alle operazioni di certificazione, sospensione
o revoca, dall’art. 28 bis :è sufficiente, per i certificatori, la prova d’aver
agito senza colpa[16] , se
dal fatto è derivato un danno per gli utenti. Una possibile rilevanza
penale dell’abuso della firma elettronica è iscrivibile nell’ambito del falso[17], che,
contrapposto al valore aggettivale di vero, è forma, conscia e riconosciuta,
dell’errore - falsa rappresentazione della realtà creduta vera. La “rappresentazione
informatica” che può costituire occasione ed oggetto del falso in firma
digitale è equiparabile ex lege et
quoad effectum alla scrittura
privata, alla scrittura privata autenticata, all’atto pubblico ed al documento
equiparato all’atto pubblico agli effetti della pena (testamento
olografo[18],
cambiali e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore). Le fattispecie penali applicabili sono quelle concernenti falsità materiali
commesse da un pubblico ufficiale o da un privato, uso di atto falso e falsità
in scrittura privata ( artt. 476, 477, 478, 482, 485, 489, 491 c.p.). Nel settore dell’informatica
più che prospettarsi una pura e semplice
alterazione materiale (che si ha quando il falso è incorporato nel supporto e
utilizzato, quindi, come tale), si presenta sempre di più il rischio di una falsificazione
a carattere virtuale, cioè una apparente ‘simulazione’ di un dato in realtà
inesistente o ‘composto’ da parti (grafiche o fotografiche) vere tagliate e
incollate come si può tagliare o incollare una fotocopia e quindi immesse in
circolazione, magari per finalità fraudolente, o falsamente attestanti un
evento o una sottoscrizione nel caso, in verità più sofisticato, della alterazione
dei dati alfanumerici che compongono le forme di sottoscrizione e di
validazione degli atti pubblici e privati emessi o immessi in rete[19]. Più complessa si pone,
invece, la questione della prospettazione di una "falsità ideologica"
informatica (artt. 479, 480, 481 e 491-bis c.p.), posto che in questo caso
l’elemento qualificativo della falsificazione non è l’atto nella sua
materialità ma la circostanza che il pubblico ufficiale (o il privato) attesti
falsamente che il fatto è stato da lui compiuto o in sua presenza o per esempio indichi come da lui ricevute
dichiarazioni mai rese o fatti per i quali l’atto è destinato a provare la
verità. In questo caso non rileva in
concreto la modalità realizzativa del fatto di reato compiuto mediante l’uso di
sistemi informatici, “quanto piuttosto che sia stata realizzata una condotta
attiva o omissiva che non rappresenta effettivamente la realtà e quindi ne
altera una oggettiva rappresentazione destinata ad avere particolari effetti
giuridici a carattere formale o sostanziale”[20]. Possibile autore del falso in
firma digitale sarà chiunque, terzo, utente del sistema di certificazione o
certificatore[21]. Per quanto concerne la paternità
del documento e la sua provenienza alla difficile alternativa di riconoscere
l’identità della persona fisica che si avvale del computer il legislatore
italiano sembra preferire l’attribuzione della rilevanza alla macchina, ovvero
“al sistema di provenienza del documento”[22]. Un siffatto
meccanismo di imputazione “oggettiva” richiede un sistema di sicurezza
efficiente che garantisca tendenzialmente l’uso esclusivo del computer
attraverso inviolabili chiavi di accesso, per cui la personalità della
responsabilità penale non si riduca ad una penalizzante responsabilità per
“posizione”. Il vero problema non è quello
dell’affidabilità degli algoritmi a chiave asimmetrica, che si ritiene
altissima, tanto da far considerare la firma digitale più sicura persino di
quella autografa. Non sono altrettanto affidabili i sistemi operativi e le
applicazioni che vengono impiegate per generare le firme: non sempre vi è la
certezza di attribuire la coppia di
chiavi al soggetto che dichiara di esserne titolare e che questi possegga
effettivamente il dispositivo di firma. La fase più delicata di tutto il processo
è quella iniziale, nella quale il richiedente viene identificato con certezza
dal certificatore( art. 29 bis T.U.)e riceve la consegna o personalizzazione del
dispositivo di firma. Nonostante la delicatezza di questa fase, le disposizioni
oggi in vigore non sono abbastanza rigorose, tanto che qualche certificatore
certifica le chiavi e consegna il dispositivo tramite un intermediario. La
falsa dichiarazione dell’identità del richiedente o il falso riconoscimento da parte del
certificatore o del suo incaricato non sono passibili di sanzione penale,
nonostante la gravità delle condotte. Si potrebbero
responsabilizzare maggiormente gli addetti al riconoscimento ed alla consegna
del dispositivo, qualificandoli come “incaricati di pubblico servizio”, sanzionando
penalmente eventuali irregolarità, mediante l’applicazione, ad esempio,
l’art.496 c.p. alle false dichiarazioni sull’identità di una persona ed
ottenendo l’ effetto deterrente della riduzione di certificazioni troppo
disinvolte. Qualora il certificatore
abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo per
la creazione della firma, il certificato qualificato deve essere revocato o
sospeso dal certificatore stesso,
mediante l’inserimento del codice identificativo in una delle CRL o CSL ( liste
dei certificati revocati o sospesi). Il DPCM 13-1-2004 recepisce la differenziazione, effettuata
dalla direttiva, tra certificatori, a seconda
che rilasciano certificati liberi, qualificati ed accreditati. Il decreto prevede inoltre
che « la firma digitale non produce gli effetti di cui all'art. 103 ,
del testo unico,
se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da
attivare funzionalita' che possano modificare gli atti , i fatti o i dati nello stesso
rappresentati ». Con l’individuazione di tre
tipologie di chiavi di creazione e verifica ( chiavi di sottoscrizione, di
certificazione e di marcatura temporale ),
di differenziati soggetti generatori di tali chiavi e di una generazione
di chiavi preferibilmente all’interno del dispositivo di firma, si è inteso
conferire una maggiore sicurezza al sistema o, quanto meno, scoraggiare intenti
falsificatori. Aspetti fondamentali, tuttavia, non sono
stati trattati dal decreto : chi e sulla base di quali
criteri seleziona i certificatori? Come obbligarli a seguire procedure
particolari? Perché vi sono tre diversi gradi di certificatori , se quelli che conferiscono massima efficacia alla firma
digitale sono coloro che non si trovano al più alto grado? Sarebbe più opportuna, invece,
una “reingenierizzazione dei processi”[23]: stabilizzando Internet ( ISP
): attraverso la
creazione di nuovi
protocolli per “priorità di
traffico” e sicurezza; sostituendo reti private con
VPN : tramite connessioni di reti di Enti Pubblici con Internet; sviluppando e facendo
proliferare i “Certificate Authorities”: attraverso l’adozione di smart-card e
l’autenticazione biometrica; accentuando il controllo
governativo( clipper chip e Key escrow). Note: 1.FROSINI, L’uomo artificiale. Etica e diritto
nell’era planetaria, Milano, 1986, passim; Id., Informatica, diritto e società,
Milano, 1993, passim. ZAGAMI, L’efficacia giuridica della firma digitale,
pag.1, in Atti del Convegno ITA “I regolamenti di attuazione in materia di
firma elettronica e archiviazione ottica dei documenti, Roma, 25-26 novembre
1998.
[2]. L’art. 491 bis c.p. è
stato introdotto dall’art.
[3] .Il primo regolamento è
costituito dal DPR 10 novembre 1997, n.513, che contiene la disciplina positiva
del documento informatico, della firma digitale e del contratto stipulato per
via informatica, definendone l’efficacia probatoria, anche per gli aspetti
relativi alla trasmissione e divulgazione. Segue, quindi, il DPCM 8 febbraio
1999, il quale dà attuazione all’art. 3, comma 1, del DPR 10 novembre 1997,
n.513, con la previsione delle specifiche tecniche relative alla formazione,
trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche
temporale dei documenti informatici. Segue, poi,
[4]. ALBERTINI, Sul documento
informatico e sulla firma digitale (novità legislative), in Giust. Civ., 1998,
II, 279.
[5] CAMMARATA, I principi del
valore legale del documento informatico, in Interlex, voce “firma digitale”, 15
ottobre 1999.
[6] CAMMARATA, cit.. Secondo la normativa italiana,
l’Autorità di Certificazione può essere sia un soggetto pubblico che privato.
Il certificatore, se soggetto privato, deve avere la forma di società per
azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione
all’attività bancaria (12,5 miliardi di lire).
[7] Sono iscritti nel suddetto
elenco, i seguenti certificatori:Actalis S.P.A., Cedacri S.P.A., I.T. Telecom
S.P.A., Consiglio Nazionale Forense, ENEL, IT SPA, Comando C4 IEW , Consiglio
Nazionale del Notariato.
[8] Soltanto l’elemento
estrinseco del collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione fa prova fino a querela di falso. La veridicità
della dichiarazione documentata (cd elemento intrinseco) può essere contrastata
con ogni mezzo di prova, in quanto la scrittura privata non fornisce alcuna
certezza dei fatti in essa rappresentati. V. MARMOCCHI, “Scrittura privata, in
Enc. Giur. Treccani, vol. XXVIII.
[9] Anche il documento informatico illeggibile, cifrato a
scopo di segretezza, può possedere il valore di scrittura privata se
sottoscritto con firma digitale. V. ZAGAMI, “firma digitale e sicurezza
giuridica” CEDAM 2000, pag. 172.La Corte d’Appello di Perugia ( 3-12-
[10] Firma digitale,
forma scritta e requisiti formali di Pasquale Russolillo, 10-7-2003, su
INTERLEX.IT; Intervista sulla firma
digitale all’avv.Enrico De Giovanni, 4-3-2003, su INTERLEX.IT.
[11] La nuova
efficacia probatoria della firma digitale di Paolo Ricciuto, 14-2-02, su
INTERLEX.IT; Attenzione:sono tutte firme
“digitali” di Manlio Cammarata,13-2-03, su INTERLEX.IT.
[12] M. ORLANDI, “L’imputazione
dei testi informatici”, in riv.
Not.1998, p.872. ZAGAMI, “firma digitale e sicurezza giuridica”, Padova, 2000,
pg. 182.
[13] GUIDO TARIZZO, “firma elettronica: poche illusioni”,
su www.jus.unitn.it/cardozo/obiter
Dictum/ el-key.html.
[14] Unendo i requisiti dell’integrità ed autenticità, si
ottiene il cd non ripudio della firma ( non
repudiation).
[15] Il Corriere
economico: intervista a Danilo Bruschi, membro del Clusit.
[16] “Sanzioni penali per chi non si attiene alle
regole?”articolo tratto da Interlex, del 25/03/03, di Manlio Cammarata ed
Enrico Maccarone.
[17] DE MARSICO,
voce ”Falsità in atti e fede pubblica”, in Enc. dir., Milano, 1967, XVI,
pag. 582 e ss; CARACCIOLI, Reati di
mendacio e valutazioni, Milano, 1962, passim; RAMACCI, La falsità ideologica
nel sistema del falso documentale, Napoli, 1964, passim; MARINI, Voce “Falsità
in sigilli, strumenti e segni di autenticazione e certificazione pubblici”, in
Enc. dir., vol. XVI, 1967, pag. 665.
[18] MACCARONE, “Il testamento telematico”, in Interlex,
voce “Il testamento telematico”, 18 giugno 1998. Ben diverso potrebbe essere
invece il caso in cui il titolo di credito sia sostituito on-line da un
numero di codice (moneta "virtuale" con accredito o prepagato o
codice di carta di credito). Anche qui la legge italiana manifesta i suoi
limiti, poiché l’unica disposizione penale ipotizzabile è l’art. 12 del decreto
legge 143/1991 convertito nella legge n.197/1991 sul riciclaggio, che sanziona
(come delitto con pena da uno a cinque anni) l’indebita utilizzazione a fine di
trarne profitto per sé o altri di carte di credito o di pagamento o di ‘altro
documento’ analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all’acquisto di
beni o alla prestazione di servizi. E’ vero che la norma si riferisce ad una
‘utilizzazione’ in senso molto ampio (così anche la citazione del numero e la
sua immissione in rete può essere
considerata tale), ma anche vero che la stessa norma estende la punibilità ai
casi di ‘falsificazione o alterazione’ e ad ogni forma (anche quella telematica
quindi) di possesso, cessione o acquisizione di tali carte di provenienza
illecita o comunque falsificati o alterati, nonché agli ordini di pagamento
(evidentemente quindi anche quelli informatici) così prodotti”: CORASANITI, “Il
vero problema del falso informatico”, in INTERLEX, voce "Firma
“digitale", 21 novembre 1997. Sull’illecito penale in materia di carte di
credito si rinvia a: BORRUSO, Gli aspetti legali della sicurezza nell’uso della
carta di credito e di pagamento, in Giust. Civ., 1992, pag. 217 e ss.; MASI,
frodi informatiche ed attività bancaria, in Riv. pen. econ., IV, 1995, pag.
402.
[19] CORASANITI, op. cit.. L’autore, a tal proposito, fa
riferimento all’ipotesi che un notaio, stipulando on line, “giocoforza
dovrebbe ammettersi anche la configurabilità del reato, ma solo nel caso in cui
il notaio falsamente attesti ciò che non gli è mai stato trasmesso e non, per
esempio, nel caso in cui non abbia potuto verificare tempestivamente l’identità
o le firme digitali dei contraenti ‘virtuali’, poiché delle due l’una: o si interpreta in modo
estensivo la nozione di ‘presenza’ del pubblico ufficiale e come tale gli si fa
carico di controllare la identità ‘informatica’ degli accedenti (per esempio
registrandone i log o gli indirizzi di provenienza o di destinazione e
le eventuali forme specifiche - e direi quasi obbligatorie -di validazione),
oppure ci si prefigura al massimo una responsabilità civile per omesso
controllo”.
[20] CORASANITI, op. cit.
[21] ORLANDI, Imputazione di testi informatici, in Riv. del
Notariato, 1998, pag. 867 e ss.; MASI, Ingiuria e diffamazione informatiche, in
Riv. Polizia, 1998, pag. 653.
[22] GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’informatica,
Padova, 1997, pag. 397. [23] Rivista ICT security , aprile 2004, pg 46 e ss. |
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