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*** Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: Le due ipotesi di
responsabilità per danni che qui interessano, quella contrattuale e quella
extracontrattuale, sono tradizionalmente distinte e contrapposte per la
differente disciplina che le caratterizza, anche se non mancano in dottrina
tentativi di superamento della distinzione in oggetto. Accennerò brevemente alla
distinzione per chiarire i punti della successiva analisi. Si ha illecito
extracontrattuale -o aquiliano, dal nome della Lex Aquilia che disciplinava nel
diritto romano tale responsabilità- quando sussista la violazione di un diritto
o di una situazione giuridica tutelata in modo assoluto -erga omnes-, mentre si
ha responsabilità contrattuale -o da inadempimento- quando ci si trovi al
cospetto della violazione di un diritto relativo[1]. Si deve tenere presente che
comunque l'espressione Qcontrattualef, riferita alla seconda delle due ipotesi di
responsabilità, non deve far pensare alla necessaria sussistenza di un
contratto, integrandosi gli estremi della categoria di responsabilità in
oggetto anche quando si verifichi comunque l'esistenza di un pregresso rapporto
obbligatorio, a prescindere dalla fonte dell'obbligo violato: delitto,
contratto, atto unilaterale, o altro. Peraltro, la chiarezza della distinzione parrebbe
offuscata dal costante estendersi della sfera di responsabilità contrattuale[2],
soprattutto quando si ponga attenzione agli artt. 1374 e 1375 cod. civ.[3], che
rispettivamente disciplinano l'integrazione del contenuto obbligatorio del
contratto -relativa alle conseguenze derivanti dalla legge, o in mancanza dagli
usi e dall'equità- nonché l'esecuzione secondo buona fede. Nella misura in cui
quest'ultima risulta decisiva per la determinazione del contenuto
dell'obbligazione, risulta agevole apprezzarne il contributo alla forza
espansiva della relativa responsabilità ex contractu. Le rilevanti differenze di disciplina che si sogliono
ricollegare alla succitata distinzione, abbracciano sia l'onere della prova che
il termine prescrizionale della relativa azione di responsabilità, nonché gli
effetti giuridici relativi al risarcimento del danno. Quanto alla prima delle tre
differenze, l'onere della prova nell'illecito contrattuale è caratterizzato
dalla presunzione di colpa nel caso d'inadempimento, superabile solo ove il
debitore provi che l'inadempimento o il ritardo non sono a lui riferibili per impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile. Pertanto all'attore sarà chiesto di provare il suo credito e la
scadenza dell'obbligazione, mentre sarà il debitore che dovrà dimostrare
l'impossibilità della prestazione per una causa a lui non imputabile per
potersi liberare da responsabilità. Nell'illecito extracontrattuale l'onere
della prova non è caratterizzato dalla presenza della presunzione, ma
dall'osservanza della regola di principio secondo la quale l'onere di provare i
fatti costitutivi della propria pretesa spetta a colui che l'avanza: è su colui
che pretende il risarcimento dei danni che grava il relativo onere. Cosicché
l'attore dovrà provare che il comportamento del convenuto gli ha provocato un
danno e che tale comportamento è stato caratterizzato da dolo o colpa (salvi i
casi di c.d. responsabilità aggravata o per fatto altrui)[4]. Venendo ora alla seconda delle differenze succitate, in
specie quella inerente al termine prescrizionale, l'azione di responsabilità
per l'illecito extracontrattuale si prescrive in cinque anni, mentre quella per
l'inadempimento dell'obbligazione nell'ordinario termine decennale. Quanto alla determinazione del danno risarcibile, vi è un
ulteriore differenza da apprezzare, ricollegata al mancato richiamo, nell'art.
2056 cod. civ.[5],
dell'art. 1225 cod. civ.[6] Infatti l'art. 2056, disciplinante la
valutazione dei danni nell'illecito extracontrattuale, richiama al I c. le
disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.[7],
relativi rispettivamente alla configurazione del risarcimento del danno
emergente e del lucro cessante in quanto conseguenza immediata e diretta, la
valutazione equitativa del giudice in mancanza della possibilità di provare il
danno nel suo esatto ammontare, la proporzionale diminuzione del risarcimento
dovuto per concorso colposo del creditore nonché, infine, l'esclusione del
diritto al risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza. E' agevole pertanto notare,
in questo breve excursus dei criteri di risarcimento del danno da inadempimento
contrattuale, richiamati dall'art. 2056 cod. civ., la mancanza dell'ulteriore
criterio della prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 cod. civ., secondo
il quale il risarcimento è limitato al danno prevedibile nel tempo in cui è
sorta l'obbligazione ove l'inadempimento o il ritardo non dipendano dal dolo
del debitore. Sicché la limitazione ai danni prevedibili fissata dalla norma
appena richiamata, non si applica all'illecito extracontrattuale; con riguardo
a quest'ultimo la valutazione del danno risente piuttosto dell'esatta
configurazione del criterio di causalità tra l'atto e l'evento dannoso, sul
quale si svolgeranno osservazioni più approfondite nel paragrafo relativo. Peraltro, secondo alcuni[8],
nell'ottica di una tesi di parziale vanificazione delle consistenti differenze
di disciplina tra le due forme di responsabilità, la formulazione dell'art.
1225 cod. civ. consentirebbe, nonostante il suo mancato richiamo ad opera
dell'art. 2056 cod. civ., l'estensione della norma anche all'illecito aquiliano
sulla base della sussistenza dell'identità di ratio. A sostegno di tale
argomentazione si cita anche il caso dell'affermata applicabilità dell'art.
2236 cod. civ. all'illecito extracontrattuale[9],
precisando che il mancato esplicito richiamo della norma non significa
l'affermazione dell'assoluta impossibilità di applicazione della norma stessa,
non costituendo ostacolo insormontabile la semplice mancata indicazione. A prescindere dall'accennata contrapposizione dottrinale
sull'asserita possibilità di superamento[10]
della distinzione tradizionale tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, nel segno dell'auspicabile uniformità di disciplina, e
venendo ad un ulteriore profilo attinente al tema di fondo, si discute in
dottrina e in giurisprudenza sulla configurabilità del concorso delle due
responsabilità. Secondo un'autorevole Autore[11],
coloro che in passato si sono pronunciati in senso negativo, fondando la loro
argomentazione ora sulla forza assorbente dell'obbligazione, ora sul rischio
che la tesi affermativa potrebbe compromettere l'efficacia del contratto, in
realtà poggiano il loro pensiero su di un errore di prospettiva, al quale
bisogna replicare osservando che i contraenti Qnon
prevedono certo l'azione dannosa di uno di essi e le relative conseguenzef, pertanto non ne risulta in alcun modo compromessa
l'efficacia del contratto; e ancora considerando la mancanza di incompatibilità
tra i due rimedi, non appare giustificabile l'esclusione della ricorribilità ad
entrambi. Ad una esclusione dell'ipotesi di concorso osta anche un
ulteriore considerazione: ove ricorrano e i presupposti della responsabilità
aquiliana e quelli della responsabilità contrattuale, non si vede per quale
motivo l'interessato non possa scegliere quale rimedio esperire. All'ulteriore obiezione
secondo la quale il legislatore sancisce formalmente la possibilità di scelta
tra due rimedi, quando intende concederla, si oppone, secondo l'Autore, una
precisa replica: il legislatore prevede esplicitamente la possibilità di scelta
quando la seconda ipotesi sia configurata come
speciale[12]
rispetto a quella Qprincipalef, mentre in questo caso sussistono autonomi e
indipendenti requisiti per l'esercizio
delle relative azioni. Pertanto si deve concludere
per la configurabilità del concorso di azioni, sussistendo in capo
all'interessato la facoltà di esercitare sia la prima che la seconda delle
azioni, ovvero assieme od alternativamente entrambe.[13] La giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha poi sottolineato anche altri aspetti del problema,
osservando che <<la deduzione degli estremi oggettivi e soggettivi della
responsabilità è sufficiente ad indicare la "causa petendi" di entrambe le forme
di responsabilità>>[14],
evitandosi in tal modo che la tutela del danneggiato, sotto il profilo
dell'azione per responsabilità contrattuale, sia impedita dall'intervenuta
prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale. Altri autori hanno sostenuto
che motivi per una soluzione opposta sarebbero da rinvenire nel principio
secondo il quale la norma che tuteli in modo specifico un interesse prevarrebbe
su altra disciplinante genericamente la difesa dell'interesse medesimo, e
ancora che la situazione particolare esplicitamente voluta dalle parti, che si
instaura con il contratto, assorbirebbe in essa la più generica tutela offerta
da altre norme, conseguendone l'inapplicabilità del concorso. A tali posizioni ha
replicato peraltro il De Cupis[15],
osservando come non appaia giustificabile la tesi della specialità della tutela
apprestata in modo specifico da talune norme con forza esclusiva dell'altra
garantita da norme generali, poiché non si vede come potrebbe ritenersi implicitamente
posta una rinuncia alla tutela generale -ex art. 2043 cod. civ.- per il solo fatto di aver concluso un
contratto, costituendo quest'ultimo un mezzo per conseguire un rafforzamento,
non già un esclusione, della propria tutela giuridica. A margine delle osservazioni sopra illustrate, può essere
interessante affrontare un caso specifico[16],
per la soluzione del quale la Suprema corte di Cassazione ha operato in modo da
avvallare le tesi qui precedentemente prospettate. Si tratta del delicato caso
di un neonato che ha subito un danno cerebrale dovuto alla prolungata permanenza
del feto nel corpo materno. Tale danno sarebbe stato evitabile operando
attraverso un taglio cesareo tempestivo. La sentenza del Tribunale di Torino,
fondandosi sull'applicabilità dell'art. 1 cod. civ., negava la responsabilità
contrattuale dell'ente ospedaliero, in quanto il soggetto passivo non avrebbe
potuto concludere validamente un contratto con l'ente medesimo prima della
nascita; al contrario, riteneva sussistente una responsabilità extracontrattuale,
peraltro non più azionabile per l'intervenuta prescrizione. La Corte d'Appello di
Torino, investita in secondo grado, negava la sussistenza di entrambe le
responsabilità, sostenendo che il fatto della nascita si qualificava come
presupposto ineliminabile per l'acquisto della capacità giuridica, non
sussistendo la quale nessuna azione poteva essere esercitata. Appare in tutta
la sua evidenza la delicatezza che la fattispecie sottoposta alla Corte di
Cassazione manifestava. La scelta operata dai
giudici della Suprema Corte ha adottato percorsi diversi, identificando
anzitutto il verificarsi del danno solo in parte al momento precedente la
nascita, sostenendo piuttosto il suo verificarsi con la nascita, andando
pertanto ad incidere su di un soggetto giuridicamente capace. A fronte di una
situazione particolare, nella quale non sussistevano comunque più gli estremi
dell'azione di responsabilità extracontrattuale, data l'intervenuta
prescrizione, la Corte ha giocoforza intrapreso la via dell'affermazione di una
responsabilità contrattuale, in linea con le odierne tendenze, evitando però di
configurare un contratto a favore di
terzo, bensì riconoscendo l'esistenza di una <<contratto con effetti
protettivi a favore del terzo>>[17].
Dagli elementi fin qui esposti, peraltro sommariamente,
emerge una conseguenza interessante sotto il profilo dell'evoluzione delle
forme di responsabilità, dovendosi notare come di fatto con questa pronuncia si
sottraggano, alla consueta area dei danni da responsabilità extracontrattuale,
fatti dannosi che al contrario vengono ricompresi nella categoria della
responsabilità contrattuale, a conferma dell'evoluzione dottrinaria e
giurisprudenziale in atto. Avv. Nicola Todeschini Note: [1] A. TRABUCCHI, Istituzioni
di diritto civile, Cedam, 1989, 205 e segg. [2] A. DE CUPIS, Dei
fatti illeciti, in Comm. del Cod.
Civ. Scialoja e Branca, art. 2043, Bologna-Roma, 1993, 37 e segg. [3] Art. 1374. - Integrazione
del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e l'equità. Art. 1375. - Esecuzione di buona
fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. [4] A. TORRENTE P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIV ediz., Milano, 1994, 639; sul punto
si veda anche A. DE CUPIS, op. cit., in
Comm. del Cod. Civ. Scialoja e Branca, art.
2043, Bologna-Roma, 1993, 34 e segg. [5] Art. 2056. - Valutazione
dei danni Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze del caso. [6] Art. 1225. - Prevedibilità
del danno Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l'obbligazione. [7] Art. 1223. - Risarcimento
del danno Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne
siano conseguenza immediata e diretta. Art. 1226. - Valutazione equitativa
del danno Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Art. 1227. - Concorso del fatto
colposo del creditore Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. [8] G. VISENTINI, Responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, in Enc.
giur. Treccani, Roma 1990, 4; in senso negativo R. SCOGNAMIGLIO, in Novissimo digesto ital., voce Responsabilità civile, XV, Torino, 1968,
672 e segg. [9] Sul punto si era già espressa favorevolmente Cass.
civ., sez. un., 6 maggio 1971, n. 1282, sul punto si veda M. ANTINOZZI, Responsabilità medica, in Dir. e prat. assicur., 1988, 171. [10] Cfr. sul punto anche l'opinione favorevole di P.
RESCIGNO, op. cit., 206 e segg.,
nonché la posizione di F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una
distinzione attuale?, in Riv.
critica dir. privato, 1987, 79 e segg. Secondo quest'ultimo Autore anche la
stessa configurazione del possibile concorso tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale sarebbe da intendere come segno della difficoltà di mantenere
una distinzione suscettibile di superamento. La stessa difficoltà rappresentata
dalla tradizionale distinzione tra obbligazioni Qdi
mezzif e
Qdi
risultatof, in corso di superamento, contribuirebbe a
sottolineare la fondatezza della sua tesi, suffragata anche dal progressivo
avvicinamento in punto di onere della prova. [11] R. SCOGNAMIGLIO, op.
cit., 677 e segg. [12] Il riferimento è alle ipotesi di cui all'art. 1385
cod. civ. [13] Cfr. per i riferimenti giurisprudenziali Cass. civ.
sez. III, 19 gennaio 1996, n. 418: QE'
ammissibile il concorso tra la responsabilita' contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi
contemporaneamente non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma anche i
diritti spettanti alla persona offesa indipendentemente dal contratto
stesso. (Nella specie
la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata la quale aveva
affermato il concorso della responsabilita' contrattuale ed
extracontrattuale nei confronti del destinatario della merce trasportata, rispettivamente, del vettore e
del custode, al quale il primo aveva consegnato la merce che poi
era stata smarrita)., Soc. Alitalia
c. Soc. Gallone, in Giust. civ.
Mass., 1996, 85; in Danno e resp.,
1996, 611 nota (SIMONE). E ancora, Cass. civ., sez. III, sent. 9705 del 06/10/1997: Q[…] con la conseguenza che la omissione di
tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell'evento dannoso, una
duplice forma di responsabilita', tanto contrattuale quanto aquilianaf. [14] Nella specie di lamentato danno da
ipoacusia, la cassazione ha ammesso a carico del datore di lavoro il
cumulo tra responsabilita' aquiliana
per infortunio sul lavoro e quella contrattuale propria del rapporto
di lavoro subordinato. Si tratta della sentenza della Cass. civ. sez. lav., 23
giugno 1994, n. 6064, Capitani c. Soc. Scac, in Foro it. , 1995, I, 201; in Giur.
it., 1995, I, 1, 412. Nello stesso senso cfr. Cass. civ. sez. lav., 5
ottobre 1994, n. 8090 De Mico c. Soc.
S.C.A.C.-Societa' Cementi Armati Centrifugati, in Giust. civ. Mass., 1994, 1191 (s.m.). Per un caso di responsabilità professionale dei
sanitari si veda anche Tribunale Vicenza 27 gennaio 1990: QE' ammissibile il concorso di responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale nel caso di lesione di
diritti assoluti determinati da attivita' esecutive di prestazioni professionali in campo
sanitario., Sossella e altro c. USL n. 9 Basso Vicentino, in Nuova
giur. civ. commen., 1990, I, 734 (nota). [15] A. DE CUPIS, op.
cit., in Comm. del Cod. Civ. Scialoja
e Branca, art. 2043, Bologna-Roma, 1993, 40 e segg. [16] Si tratta della pronuncia della Cass. civ., III sez.,
22 novembre 1993, n. 11503, in Giur. it.,
1994, 1, I, 550, con nota di D. CARUSI, Responsabilità
contrattuale ed illecito anteriore alla nascita del danneggiato. [17] A. PINORI, Contratto
con effetti protettivi a favore del terzo e diritto di nascere sano, in Giur. it., 1995, 1, I, 321. Nota a
margine della sen. Cass. civ., III sez., 22 novembre 1993, n. 11503. |
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