*** Pericolo
scampato per i cittadini in materia di equo indennizzo per irragionevole
durata di un procedimento giudiziario. Sembrerebbe infatti definitiva la
decisione del Governo di non convertire né riproporre il decreto legge n.
201 del 6 settembre scorso, che apportava modifiche alla cosiddetta
“legge Pinto”, in materia di risarcimento per le lungaggini
giudiziarie.
Esaminiamo
brevemente l’evoluzione della normativa e le problematiche da essa
derivanti che, per il momento, hanno presumibilmente causato la mancata
conversione del decreto governativo.
Come
è noto, nel mese di aprile 2001 è entrata in vigore la legge n. 89 del
24 marzo 2001, contenente la procedura “interna” di risarcimento da
“lungaggini giudiziarie” per la violazione della “Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
(ratificata in Italia con legge n. 848/1955), a norma della quale
“ciascuno abbia diritto che la sua causa sia trattata equamente,
pubblicamente e in un termine ragionevole” (articolo 6, paragrafo 1).
Prima
della “legge Pinto”, il cittadino italiano che intendeva ottenere la
riparazione del danno sofferto a causa della irragionevole durata di un
processo, poteva rivolgersi, anche tramite una semplice raccomandata,
direttamente alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo,
instaurando così un procedimento (della durata media di tre o quattro
anni) che generalmente si concludeva con la condanna dello Stato italiano
a pagare un risarcimento in favore del ricorrente.
Attualmente,
in forza della legge 89/2001 –emanata proprio a causa degli innumerevoli
ricorsi pendenti presso la Corte di Strasburgo e proposti principalmente
da cittadini italiani– la domanda di “equa riparazione” si deve
proporre, invece, direttamente in Italia, dinanzi ad una Corte di Appello
di un distretto diverso da quello ove si è svolto il processo, con un
procedimento che secondo la legge dovrebbe esaurirsi in soli quattro mesi.
Tuttavia,
il primo anno di applicazione della nuova procedura si è concluso con un
bilancio negativo per i legittimi interessi dei cittadini e ciò
soprattutto a causa di una giurisprudenza italiana molto più di severa di
quanto non fosse la Corte di Strasburgo: si pensi, ad esempio, che
processi durati oltre vent’anni (solo in primo grado) sono stati
indennizzati con meno di 5000 Euro, mentre frequentemente il risarcimento
è stato persino negato a causa della difficoltà di dare prova dei disagi
subiti.
D’altro
canto, il fatto stesso di aver spostato la competenza presso le Corti
d’Appello del nostro stesso Stato, aveva fatto dubitare, sin
dall’inizio, dell’efficacia della procedura.
Anche
in considerazione di tutte queste circostanze, con il decreto legge n. 201
del 6 settembre 2002, il Governo, prendendo atto della pesante mole di
lavoro gravante sulle Corti di Appello italiane, aveva pensato di
modificare parzialmente la “legge Pinto”, ma senza preoccuparsi
(almeno apparentemente) di aver reso la strada per ottenere l’equo
indennizzo ancora più accidentata.
Fortunatamente
il decreto non è stato convertito. La novità più appariscente
consisteva nella previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio
tra il cittadino e l’Avvocatura dello Stato, la quale, ricevuta la
domanda, avrebbe avuto 90 giorni di tempo per proporre un indennizzo in
via transattiva.
La
domanda di conciliazione avrebbe potuto proporsi anche senza
l’assistenza di un difensore (contrariamente a quanto avviene,
ovviamente, per il ricorso dinanzi alle Corti di Appello), ma sul punto è
evidente, pur a fronte di un risparmio sui costi, la maggiore difficoltà
per il cittadino nel formulare la richiesta, dovendo questa evidenziare le
ragioni “in diritto”, la prova dei danni subiti, nonché essere
corredata da idonea documentazione a cominciare dalla copia di tutti i
documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio del giudizio del quale si
lamentava l’eccessiva durata.
Per
predisporre la richiesta di conciliazione nel migliore dei modi, quindi,
non era irragionevole ritenere l’opportunità di rivolgersi ad un
legale, ma (e qui sta un primo limite della riforma) per il caso in cui il
cittadino avesse agito in questo modo, il nuovo decreto specificava
espressamente che i relativi onorari sarebbero restati a carico di
ciascuna parte.
In
altre parole, nell’atto governativo sembrava negarsi il più elementare
diritto ad una “difesa tecnica”, tanto più necessaria considerando
che il decreto stesso prevedeva vere e proprie “trattative” da
espletarsi con l’Avvocatura.
Riguardo
all’entità dell’indennizzo, poi, il nuovo testo faceva riferimento ad
un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicante i
parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia del
procedimento, tenuto conto anche (si badi bene) della condotta processuale
della parte istante e dell’esito, anche potenziale, del giudizio
svoltosi o in corso di svolgimento.
E’
forse questo l’altro grosso limite della disciplina contenuta nel
decreto non convertito: normalmente, infatti, l’esame della eventuale
durata di un processo non dovrebbe in alcun modo spingersi fino ad
esaminarne il merito, non solo per evitare possibili effetti anticipatori,
ma anche per confermare l’autonomia e la rilevanza del diritto (per
usare le parole della Convenzione ratificata nel 1955) a che la causa sia
trattata equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole.
Secondo
logica, dunque, nessuna rilevanza dovrebbe attribuirsi –ai fini del
risarcimento– alla possibile soccombenza della parte richiedente.
Un’eventuale interpretazione contraria, infatti, negherebbe la
sussistenza del diritto alla speditezza processuale per tutti coloro che,
nell’esercizio del diritto costituzionale ad adire la magistratura per
la tutela delle proprie ragioni, fossero rimasti soccombenti.
Per
contro, ben dovrebbe ritenersi che una sommaria valutazione dell’esito
della lite possa incidere favorevolmente sull’ammontare del
risarcimento. In altre parole, era forse opportuno prevedere che se
all’esame degli atti di causa da parte della Avvocatura fosse risultata
la eventuale fondatezza delle tesi prospettate nel giudizio dalla parte
richiedente, sarebbe stato ragionevole accordare una maggiorazione della
proposta transattiva.
Ma
di tale parametro il decreto non tiene conto ed anzi si preoccupa di
restringere la rilevanza della condotta processuale delle parti al solo
cittadino istante: tale previsione, diversa da quella prevista dall’art.
2 della “legge Pinto”, ha fatto pensare ad una “svista” del
legislatore.
Infatti,
se ai sensi del citato art. 2, nel procedimento dinanzi alla Corte di
Appello il Giudice valuta il comportamento di “tutte” le parti di
causa, secondo il dettato del decreto non convertito poteva ritenersi
invece che nella fase transattiva il giudizio avrebbe dovuto essere meno
severo, risultando sufficiente un diligente comportamento processuale
della parte richiedente, a prescindere dalle vicende riguardanti le altre
parti coinvolte.
Chissà
che il decreto non abbia inteso, invece, porre l’accento sulla
obbligatorietà del potere-dovere di “impulso processuale” che incombe
per legge sui magistrati, attenuata soltanto nel caso in cui avesse
concorso con una condotta negligente della parte istante (lasciando
irrilevante il comportamento delle altre parti processuali).
Da
ultimo, è doveroso sottolineare quale ulteriore svantaggio avrebbero
rischiato i cittadini a seguito delle modifiche del testo normativo
proposto dal decreto non convertito.
Il
nuovo comma 6 bis dell’art. 3 avrebbe previsto che, nel caso in cui
fosse stata adìta la Corte di Appello dopo il fallimento della fase
transattiva, in sede di decisione si sarebbe potuto valutare se il
ricorrente avesse immotivatamente rifiutato la proposta di risarcimento
formulata dall’Avvocatura, giungendo persino a condannare il
“ricorrente vincitore” al pagamento delle spese giudiziali dello
“Stato soccombente”!!!
A
parte i dubbi in ordine al concetto di “rifiuto immotivato”, tale
previsione sarebbe stata tanto più lesiva della parità delle parti in
causa, quanto si consideri che non era prevista analoga disposizione a
favore del cittadino ricorrente, per il caso in cui fosse stata offerta
una somma transattiva “immotivatamente” irrisoria, ovvero ancora per
il caso (molto probabile) in cui –nel previsto termine di 90 giorni–
la proposta transattiva non fosse pervenuta affatto, costringendo quindi
il cittadino ad intraprendere la via giudiziale.
Equità
avrebbe voluto, per tali casi, la previsione per il ricorrente di una
sorta di rimborso ulteriore oltre a quello delle spese, ad esempio, ai
sensi dell’art. 96 c.p.c..
Ciò
detto, non rimane che condividere l’attuale scelta di non convertire il
decreto di settembre, così caducando quindi tutte le modifiche
all’originario testo della legge. D’altra parte resta la curiosità
per gli esiti delle prime richieste “conciliative” avanzate nel vigore
del decreto non convertito.
Vedremo
nei prossimi mesi se e come l’esecutivo riterrà ancora di intervenire
in materia, confidando tuttavia in una riforma più rispettosa degli
interessi degli utenti della giustizia, oltre che degli intenti che
giustificarono l’emanazione della “legge Pinto”.
Non
vorremmo dover concludere che –una volta “italianizzato” il
procedimento per ottenere l’indennizzo– il diritto ad un processo equo
e ragionevole vada ad allungare l’elenco dei diritti prima solennemente
proclamati e poi inattuati.
Proprio
al fine di fornire un supporto concreto a quanti volessero ottenere
chiarimenti e consigli per decidere se intraprendere l’azione diretta ad
ottenere l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, in
collaborazione con l’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI è stato realizzato un
progetto telematico (http://www.consumatori.it/giustizia/index.htm)
tendente a fornire gli elementi idonei a valutare la fondatezza di
un’azione risarcitoria presso la Corte di Appello competente.
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