inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2002

La mancata conversione del decreto 201 del 6 settembre 2002 riguardante la riforma della “Legge Pinto”: luci ed ombre nel realizzare il diritto del cittadino all’equo indennizzo per irragionevole durata di un procedimento giudiziario.

(Avv. Francesca Mariani – http://www.consumerlaw.it )

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Pericolo scampato per i cittadini in materia di equo indennizzo per irragionevole durata di un procedimento giudiziario. Sembrerebbe infatti definitiva la decisione del Governo di non convertire né riproporre il decreto legge n. 201 del 6 settembre scorso, che apportava modifiche alla cosiddetta “legge Pinto”, in materia di risarcimento per le lungaggini giudiziarie.

Esaminiamo brevemente l’evoluzione della normativa e le problematiche da essa derivanti che, per il momento, hanno presumibilmente causato la mancata conversione del decreto governativo.

Come è noto, nel mese di aprile 2001 è entrata in vigore la legge n. 89 del 24 marzo 2001, contenente la procedura “interna” di risarcimento da “lungaggini giudiziarie” per la violazione della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (ratificata in Italia con legge n. 848/1955), a norma della quale “ciascuno abbia diritto che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole” (articolo 6, paragrafo 1).

Prima della “legge Pinto”, il cittadino italiano che intendeva ottenere la riparazione del danno sofferto a causa della irragionevole durata di un processo, poteva rivolgersi, anche tramite una semplice raccomandata, direttamente alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, instaurando così un procedimento (della durata media di tre o quattro anni) che generalmente si concludeva con la condanna dello Stato italiano a pagare un risarcimento in favore del ricorrente.

Attualmente, in forza della legge 89/2001 –emanata proprio a causa degli innumerevoli ricorsi pendenti presso la Corte di Strasburgo e proposti principalmente da cittadini italiani– la domanda di “equa riparazione” si deve proporre, invece, direttamente in Italia, dinanzi ad una Corte di Appello di un distretto diverso da quello ove si è svolto il processo, con un procedimento che secondo la legge dovrebbe esaurirsi in soli quattro mesi.

Tuttavia, il primo anno di applicazione della nuova procedura si è concluso con un bilancio negativo per i legittimi interessi dei cittadini e ciò soprattutto a causa di una giurisprudenza italiana molto più di severa di quanto non fosse la Corte di Strasburgo: si pensi, ad esempio, che processi durati oltre vent’anni (solo in primo grado) sono stati indennizzati con meno di 5000 Euro, mentre frequentemente il risarcimento è stato persino negato a causa della difficoltà di dare prova dei disagi subiti.

D’altro canto, il fatto stesso di aver spostato la competenza presso le Corti d’Appello del nostro stesso Stato, aveva fatto dubitare, sin dall’inizio, dell’efficacia della procedura.

Anche in considerazione di tutte queste circostanze, con il decreto legge n. 201 del 6 settembre 2002, il Governo, prendendo atto della pesante mole di lavoro gravante sulle Corti di Appello italiane, aveva pensato di modificare parzialmente la “legge Pinto”, ma senza preoccuparsi (almeno apparentemente) di aver reso la strada per ottenere l’equo indennizzo ancora più accidentata.

Fortunatamente il decreto non è stato convertito. La novità più appariscente consisteva nella previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio tra il cittadino e l’Avvocatura dello Stato, la quale, ricevuta la domanda, avrebbe avuto 90 giorni di tempo per proporre un indennizzo in via transattiva.

La domanda di conciliazione avrebbe potuto proporsi anche senza l’assistenza di un difensore (contrariamente a quanto avviene, ovviamente, per il ricorso dinanzi alle Corti di Appello), ma sul punto è evidente, pur a fronte di un risparmio sui costi, la maggiore difficoltà per il cittadino nel formulare la richiesta, dovendo questa evidenziare le ragioni “in diritto”, la prova dei danni subiti, nonché essere corredata da idonea documentazione a cominciare dalla copia di tutti i documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio del giudizio del quale si lamentava l’eccessiva durata.

Per predisporre la richiesta di conciliazione nel migliore dei modi, quindi, non era irragionevole ritenere l’opportunità di rivolgersi ad un legale, ma (e qui sta un primo limite della riforma) per il caso in cui il cittadino avesse agito in questo modo, il nuovo decreto specificava espressamente che i relativi onorari sarebbero restati a carico di ciascuna parte.

In altre parole, nell’atto governativo sembrava negarsi il più elementare diritto ad una “difesa tecnica”, tanto più necessaria considerando che il decreto stesso prevedeva vere e proprie “trattative” da espletarsi con l’Avvocatura.

Riguardo all’entità dell’indennizzo, poi, il nuovo testo faceva riferimento ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicante i parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia del procedimento, tenuto conto anche (si badi bene) della condotta processuale della parte istante e dell’esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento.

E’ forse questo l’altro grosso limite della disciplina contenuta nel decreto non convertito: normalmente, infatti, l’esame della eventuale durata di un processo non dovrebbe in alcun modo spingersi fino ad esaminarne il merito, non solo per evitare possibili effetti anticipatori, ma anche per confermare l’autonomia e la rilevanza del diritto (per usare le parole della Convenzione ratificata nel 1955) a che la causa sia trattata equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole.

Secondo logica, dunque, nessuna rilevanza dovrebbe attribuirsi –ai fini del risarcimento– alla possibile soccombenza della parte richiedente. Un’eventuale interpretazione contraria, infatti, negherebbe la sussistenza del diritto alla speditezza processuale per tutti coloro che, nell’esercizio del diritto costituzionale ad adire la magistratura per la tutela delle proprie ragioni, fossero rimasti soccombenti.

Per contro, ben dovrebbe ritenersi che una sommaria valutazione dell’esito della lite possa incidere favorevolmente sull’ammontare del risarcimento. In altre parole, era forse opportuno prevedere che se all’esame degli atti di causa da parte della Avvocatura fosse risultata la eventuale fondatezza delle tesi prospettate nel giudizio dalla parte richiedente, sarebbe stato ragionevole accordare una maggiorazione della proposta transattiva.

Ma di tale parametro il decreto non tiene conto ed anzi si preoccupa di restringere la rilevanza della condotta processuale delle parti al solo cittadino istante: tale previsione, diversa da quella prevista dall’art. 2 della “legge Pinto”, ha fatto pensare ad una “svista” del legislatore.

Infatti, se ai sensi del citato art. 2, nel procedimento dinanzi alla Corte di Appello il Giudice valuta il comportamento di “tutte” le parti di causa, secondo il dettato del decreto non convertito poteva ritenersi invece che nella fase transattiva il giudizio avrebbe dovuto essere meno severo, risultando sufficiente un diligente comportamento processuale della parte richiedente, a prescindere dalle vicende riguardanti le altre parti coinvolte.

Chissà che il decreto non abbia inteso, invece, porre l’accento sulla obbligatorietà del potere-dovere di “impulso processuale” che incombe per legge sui magistrati, attenuata soltanto nel caso in cui avesse concorso con una condotta negligente della parte istante (lasciando irrilevante il comportamento delle altre parti processuali).

Da ultimo, è doveroso sottolineare quale ulteriore svantaggio avrebbero rischiato i cittadini a seguito delle modifiche del testo normativo proposto dal decreto non convertito.

Il nuovo comma 6 bis dell’art. 3 avrebbe previsto che, nel caso in cui fosse stata adìta la Corte di Appello dopo il fallimento della fase transattiva, in sede di decisione si sarebbe potuto valutare se il ricorrente avesse immotivatamente rifiutato la proposta di risarcimento formulata dall’Avvocatura, giungendo persino a condannare il “ricorrente vincitore” al pagamento delle spese giudiziali dello “Stato soccombente”!!!

A parte i dubbi in ordine al concetto di “rifiuto immotivato”, tale previsione sarebbe stata tanto più lesiva della parità delle parti in causa, quanto si consideri che non era prevista analoga disposizione a favore del cittadino ricorrente, per il caso in cui fosse stata offerta una somma transattiva “immotivatamente” irrisoria, ovvero ancora per il caso (molto probabile) in cui –nel previsto termine di 90 giorni– la proposta transattiva non fosse pervenuta affatto, costringendo quindi il cittadino ad intraprendere la via giudiziale.

Equità avrebbe voluto, per tali casi, la previsione per il ricorrente di una sorta di rimborso ulteriore oltre a quello delle spese, ad esempio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Ciò detto, non rimane che condividere l’attuale scelta di non convertire il decreto di settembre, così caducando quindi tutte le modifiche all’originario testo della legge. D’altra parte resta la curiosità per gli esiti delle prime richieste “conciliative” avanzate nel vigore del decreto non convertito.

Vedremo nei prossimi mesi se e come l’esecutivo riterrà ancora di intervenire in materia, confidando tuttavia in una riforma più rispettosa degli interessi degli utenti della giustizia, oltre che degli intenti che giustificarono l’emanazione della “legge Pinto”.

Non vorremmo dover concludere che –una volta “italianizzato” il procedimento per ottenere l’indennizzo– il diritto ad un processo equo e ragionevole vada ad allungare l’elenco dei diritti prima solennemente proclamati e poi inattuati.

Proprio al fine di fornire un supporto concreto a quanti volessero ottenere chiarimenti e consigli per decidere se intraprendere l’azione diretta ad ottenere l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, in collaborazione con l’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI è stato realizzato un progetto telematico (http://www.consumatori.it/giustizia/index.htm) tendente a fornire gli elementi idonei a valutare la fondatezza di un’azione risarcitoria presso la Corte di Appello competente.