***
1. Premessa
Il Governo ha approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7
novembre 2003 un disegno di legge per far fronte al preoccupante fenomeno
della pornografia infantile[1] e dello sfruttamento sessuale dei
minori[2].
La proposta di legge è il frutto del lavoro del Comitato Interministeriale
di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia (CICLOPE)[3].
Nel progetto si possono, di volta in volta, rilevare i contributi dati dai
diversi ministeri che sono stati coinvolti, a vario titolo, nella lotta
alla pedofilia. E’ necessario premettere che ai fini dell’elaborazione del
documento un ruolo di primaria importanza è stato rivestito dai contributi
realizzati grazie alla sinergia instaurata tra i ministeri per le Pari
Opportunità, della Giustizia, delle Telecomunicazioni e quello per
l’Innovazione e le Tecnologie.
Tuttavia, il momento che appare maggiormente rilevante ai fini della
tempistica relativa all’approvazione del disegno di legge da parte del
Consiglio è, come lo stesso Governo ha puntualizzato nella relazione,
quello relativo al ruolo rivestito dal Ministro della Giustizia in sede
europea nell’ambito dell’elaborazione della decisione-quadro che impegna i
Paesi dell’Unione a dotarsi di norme comuni nella lotta allo sfruttamento
sessuale dei minori.
Il coinvolgimento del Governo deriva, inoltre, dall’intenzione di superare
rapidamente quelle che si sono rivelate nel tempo delle gravi lacune
dell’impianto normativo, sostanziale e processuale, realizzato dalla legge
n. 269 del 1998 alla luce delle nuove tecnologie informatiche e dei nuovi
mezzi di diffusione e commercializzazione del materiale pornografico
realizzato attraverso lo sfruttamento di minori.
Lo scopo perseguito appare duplice: da un lato si vuole integrare
l’ordinamento penale con strumenti di prevenzione e repressione molto più
efficaci di quelli adottati nel recente passato; dall’altro, si vuole
conformare la disciplina in esame alla Decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio del 22 dicembre 2003[4].
2. Schema dell’articolato e linee generali degli argomenti trattati.
Il testo del disegno di legge è suddiviso in 19 articoli ed è organizzato
in due Capi, ciascuno dei quali regola un momento distinto del progetto
governativo:
- CAPO I “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini e la pedo-pornografia”;
- CAPO II “Norme contro la pornografia infantile a mezzo internet”.
Lo specifico obiettivo delle norme contenute nel primo Capo del progetto è
quello di adeguare la disciplina sostanziale e processuale vigente in
materia al contenuto della Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio che
induce gli Stati membri, tra le altre cose, ad incriminare anche la
pornografia infantile c.d. “apparente”[5] e quella “virtuale”[6].
E’ accolta, inoltre, la richiesta proveniente dall’opinione pubblica di
infliggere l’interdizione perpetua, da ogni incarico di insegnamento nelle
scuole di ogni ordine e grado e da ogni incarico in istituzioni o
strutture prevalentemente frequentate da minori, ai soggetti condannati
per i delitti in esame.
Sempre nella prima parte della proposta si delineano le misure tese ad
agevolare l'attività degli inquirenti, come ad esempio l'arresto in
flagranza di reato per le ipotesi di acquisto e cessione di materiale
pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di soggetti minori e le
intercettazioni telefoniche anche per i reati di pedo-pornografia
“apparente” e “virtuale”.
Il secondo Capo del progetto è diretto, in modo esplicito, ad affrontare
il problema della pornografia infantile su Internet.
La strategia di fondo, utilizzata dai redattori della proposta, dovrebbe
essere quella di coinvolgere tutti gli operatori protagonisti del circuito
economico-monetario della Rete, al fine di creare una ragnatela a maglie
strettissime idonea a fronteggiare un fenomeno criminale che si presenta
in vertiginoso aumento.
Un altro elemento di novità è rappresentato dall’istituzione di un Centro
Nazionale per il contrasto alla pedofilia su Internet presso il Ministero
dell’Interno.
Questa istituzione avrà tra i suoi compiti quello di stilare una black
list dei siti pedo-pornografici e di inoltrare quest’ultima alle banche ed
ai circuiti finanziari al fine di chiudere gli approvvigionamenti
economici ai siti incriminati.
Sempre nel campo delle sanzioni si ricorda, infine, l’istituzione di una
responsabilità patrimoniale anche per le persone giuridiche coinvolte in
reati di pedofilia oltre alla responsabilità penale per le persone fisiche
responsabili della società.
Per concludere questa descrizione introduttiva della proposta di legge del
Governo si sottolinea il fatto che la stessa prevede l’ipotesi di alcuni
provvedimenti sanzionatori che giungono sino all’interruzione delle
convenzioni fra proprietari dei siti incriminati e carte di credito ed
alla revoca delle carte di credito per i titolari che le usano per
l’acquisto di materiale pedo-pornografico.
3. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedo-pornografia.
Passiamo ora ad analizzare in dettaglio le modifiche proposte nel Capo I
del progetto di legge governativo in materia di pornografia minorile
soffermandoci maggiormente sulle nuove figure di reato.
3.1 Pornografia minorile.
La prima norma ad essere modificata è l’articolo 600 ter del codice
penale.
Il primo comma è sostituito integralmente[7], la novità maggiore consiste
nella previsione di una nuova ipotesi di reato che si viene ad aggiungere
a quelle preesistenti. Alle condotte relative alla realizzazione di
esibizioni ed alla produzione di materiale, si aggiunge quella
perfezionata da chi «…induce minori di anni diciotto a partecipare ad
esibizioni pornografiche»[8].
Inoltre, la fattispecie, nella nuova formulazione, è costruita in termini
di dolo generico anziché specifico.
A questi elementi si deve aggiungere anche la constatazione della
sostituzione del termine “sfruttamento” con quello di “utilizzazione” al
fine di superare alcuni problemi interpretativi che si sono affacciati
nella recente giurisprudenza, dovuti all’eredità culturale tramandata
dall’elaborazione giurisprudenziale nata in relazione al delitto di
sfruttamento della prostituzione.
Nella prospettiva elaborata, infatti, si dovrebbe superare pacificamente
la necessità, paventata da alcuni interpreti, della ricerca di una
finalità lucrativa o commerciale[9] per la venuta in essere del reato.
Una seconda novità è quella relativa all’aumento del massimo della pena
della reclusione prevista per i suddetti reati (da sei a diciotto anni)
[10].
A questa modifica si aggiunge quella del terzo comma dell’art. 600 ter che
si concretizza nell’aggiunta della parola “diffonde” dopo la parola
“divulga”. Si vuole così tentare di prevedere ogni possibile condotta
tendente a diffondere il suddetto materiale, cercando di colmare eventuali
vuoti legislativi.
Il quarto comma è riformulato integralmente ma le uniche novità consistono
nell’aver aggiunto alle ipotesi di cessione anche la condotta di chi
offre[11] ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico e
nell’aver previsto che la pena detentiva e quella pecuniaria siano
congiunte anziché alternative.
In conclusione, si può notare che anche in questo progetto di legge manca
una definizione espressa di cosa si debba intendere per materiale
pornografico. Questo modo di procedere determina che il “riempimento” del
concetto di pornografia sia rilasciato all’interpretazione elastica ed ai
relativi problemi che generalmente si accompagnano all’utilizzazione degli
elementi normativi extragiuridici.
3.2 Detenzione di materiale pornografico.
L’art. 600 quater c.p., nonostante la sua integrale riformulazione, non
viene sostanzialmente modificato ad eccezione della sostituzione del
termine “dispone” con “detiene” e della attuale alternatività delle pena
con la previsione di una pena congiunta (reclusione e multa).
L’adozione del termine “detiene” probabilmente è stata motivata dalla
volontà del legislatore di limitare i dubbi e le operazioni interpretative
che si sono compiute basandosi sulla delimitazione del concetto di
“disposizione”.
Infine, anche in questa fattispecie si è preferito sostituire
all’espressione “sfruttamento sessuale” l’espressione “utilizzando
minori...”, al fine di facilitare il compito dell’interprete in sede di
applicazione pratica della norma.
3.3 Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano
minori.
Il Governo, constatando che attraverso la Rete vengono diffuse immagini di
soggetti efebici o con l’aspetto adolescenziale ha deciso di ampliare la
nozione di "pornografia infantile", recependo le disposizioni della
recente Decisione quadro del Consiglio, sino ad incriminare la
realizzazione, il commercio e la detenzione di materiale pornografico
anche nel caso in cui le persone rappresentante non siano in realtà minori
ma tuttavia sembrino tali[12].
A tal fine l’articolo 3 del disegno di legge in commento dispone che dopo
l’articolo 600 quater c.p. venga aggiunto il seguente articolo:
Art. 600 quater. 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano
anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per
le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni
diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
2. Salvo non costituisca altro reato non è punibile per i fatti di cui al
primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando
si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la
produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.
Il contenuto dell’articolo rispecchia quello della più volte citata
decisione quadro. In particolare, il progetto recepisce sia la definizione
data di pornografia infantile, estesa sino a comprendere in essa il
materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente una persona
reale che sembra essere un bambino[13].
In conclusione, il Governo in una prospettiva di tutela avanzata del
minore, quale soggetto meritevole di una maggiore tutela giuridica, ha
deciso di dichiarare penalmente rilevanti delle condotte che solo in
apparenza testimoniano una lesione del bene tutelato.
La principale motivazione dell’adozione di questa tutela particolarmente
avanzata, accolta anche in sede comunitaria, è rinvenibile nel possibile
effetto criminogeno che il suddetto materiale può determinare nei fruitori
dello stesso[14].
Per quando riguarda il secondo comma, il Governo ha deciso di prevedere
alcune eccezioni alla figura di reato delineata al primo comma sulla
scorta della facoltà concessa agli Stati membri dalla fonte
comunitaria[15].
3.4 Pornografia virtuale
E’ prevista, nell’economia della proposta, l’introduzione anche di un
articolo destinato ad ampliare ulteriormente la definizione di pornografia
minorile facendovi rientrare anche le immagini artificiali frutto di
elaborazioni o di collage grafici.
Anche questa figura di reato rientra nel più ampio quadro dell’adeguamento
della disciplina dei reati di pornografia minorile alle definizioni[16],
alle figure di reato[17] ed alle relative eccezioni18 delineate nella
recente Decisione quadro.
Art. 600 quater. 2.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano
anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente
realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è
diminuita di un terzo.
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali,
la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali. Salvo non costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di
cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato,
quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e
nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti
di esse.
Tuttavia, nonostante le rassicurazioni di conformità ai principi di
necessaria offensività e sufficiente determinatezza della suddetta
fattispecie contenute nella relazione19, qualche dubbio di
costituzionalità non può non sorgere in merito ad una figura di reato in
cui l’individuazione del bene tutelato e dell’idoneità dell’offesa appare
meno chiara di quello che viene così pacificamente ostentato.
Alle ipotesi di non punibilità contenute negli articoli 600 quater. 1 e
600 quater. 2 sono affiancate altre ipotesi:
Art. 600 quater .3
Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli
600 ter, primo comma (realizzazione di spettacoli e produzione di
materiale pornografico) e 600 quater. 1, primo comma, (detenzione di
materiale pornografico) quando il materiale è prodotto e detenuto da
minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia
raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva
disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.
3.5 Pene accessorie e tutela dell’immagine.
L’articolo 5 del disegno di legge aggiunge un nuovo comma all’articolo 600
septies c.p[20].
In estrema sintesi, alle pene accessorie[21], già previste dal suddetto
articolo nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti (art. 444 c.p.p.) per i delitti contenuti nella sezione “Dei
delitti contro la personalità individuale”, si affianca anche «…
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine
e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
frequentate prevalentemente da minori».
Questa pena accessoria è sempre dovuta ed a nulla rileva il fatto che la
responsabilità penale sia stata accertata in seguito all’applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi del’art. 444 del c.p.p.
Per quanto riguarda la protezione dell’immagine e delle generalità delle
vittime dei reati di violenza sessuale e di pornografia minorile il
disegno di legge si occupa (art. 9) di estendere tale protezione alle due
nuove fattispecie (600 quater 1 e 600 quater 2).
3.6 Arresto in flagranza, intercettazioni, regime penitenziario.
L’articolo 11 del disegno di legge modifica:
1. l’art. 380 “Arresto obbligatorio in flagranza”, comma 2, lett. d)
c.p.p. limitandosi ad aggiungere all’elenco di ipotesi in cui, anche fuori
dai casi previsti dal primo comma del suddetto articolo, gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è
colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato e tentato il
riferimento alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600 quater. 1 e
600 quater. 2 del codice penale;
2. l’art. 381, secondo comma, c.p.p. “Arresto facoltativo in flagranza”,
aggiungendo una nuova lettera al preesistente elenco di ipotesi in cui gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di reato nei casi di cessione e detenzione
di materiale pornografico ai sensi degli artt. 600 ter e 600 quater c.p.
(anche in riferimento al materiale di cui agli articoli 600 quater 1 e
2).[22]
Un’altra interessante proposta di modifica appare quella contenuta
nell’articolo 12, diretta a modificare la disciplina relativa ai limiti di
ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazione,
estendendo la disciplina della lett. f) bis dell’art. 266 c.p.p. [23] ai
nuovi articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
Per quanto riguarda il regime penitenziario, l'articolo 14 è diretto ad
inserire un nuovo comma nell’articolo 58 quater della legge 26 luglio
1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario).
Questo intervento è teso ad inserire tra le ipotesi di divieto di
concessione dei benefici dell’assegnazione al lavoro esterno, dei permessi
premio e delle misure alternative la condanna per i delitti di cui
all’art. 600 ter primo e secondo comma i soggetti condannati per i reati
in commento se questi non abbiano effettivamente espiato almeno metà della
pena irrogata.
3.7 Indagini e attività di contrasto.
L’art. 15 del disegno di legge adegua la legislazione in tema di indagini
ed attività di contrasto alla criminalità alla nuova disciplina di cui
agli artt. 600 quater 1 e 600 quater 2.
Nello specifico, il primo comma estende, ai casi suddetti, la disciplina
che consente al Pubblico Ministero di ritardare, con decreto motivato,
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare,
l'arresto, il fermo dell'indiziato di delitto o il sequestro[24].
Il secondo comma estende, aggiungendo le suddette ipotesi, le condizioni
di applicabilità delle speciali misure di protezione previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 [25].
Infine, il terzo comma estende la possibilità di utilizzare le attività di
contrasto previste dall'articolo 14 della legge numero 269 del 1998 «anche
quando i delitti di cui all'articolo 600 ter, commi primo, secondo e
terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale
pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2 del medesimo
codice».
3.8 Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni.
Il Governo si propone con l’introduzione di un nuovo articolo [26] nel
codice penale di contribuire a tutelare i minori non solo come vittime dei
reati di pornografia minorile e sfruttamento sessuale ma anche come
possibili fruitori di materiale pornografico realizzato utilizzando
soggetti adulti.
Quello che si tende a realizzare è uno strumento capace di intervenire
incisivamente per limitare i possibili danni che il soggetto minore
potrebbe subire dalla visione del suddetto materiale.
In particolare, il campo preso in considerazione è quello dei fornitori di
connettività della rete internet.
Il presupposto logico di questa nuova norma è quello di considerare
realisticamente il fatto che tali fornitori non possano conoscere il
contenuto di tutto il materiale trasmesso o da loro veicolato con la
chiara conseguenza che a loro non è imputabile una responsabilità penale
per eventuali contenuti pornografici del suddetto materiale.
Tuttavia, in virtù delle modifiche proposte qualora il fornitore di
connettività alla rete internet non adempia l’ordine impartito
dall'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o
immagini osceni sarà punibile ai sensi del nuovo articolo 528 bis.
4 Norme contro la pornografia infantile a mezzo internet.
Come anticipato nel paragrafo introduttivo il secondo Capo del disegno di
legge governativo è dedicato in modo precipuo alla lotta contro il
fenomeno della c.d. “pedofilia telematica”.
Il duplice aumento del numero di soggetti minori che utilizzano
quotidianamente internet e dei siti contenenti immagini pedo-pornografiche
è una realtà ormai acclarata da diverse ed autorevoli fonti.
Il Governo, alla luce di queste considerazioni, si è sentito in obbligo di
proporre una serie di iniziative tese a contrastare in modo efficace la
pornografia minorile veicolata per mezzo della rete internet, attraverso
l’adozione di nuove strutture operative e più rapide procedure di
coordinamento ed esecutive[27].
L’obiettivo è quello di frenare, o quantomeno limitare sensibilmente, il
flusso di denaro diretto ai gestori dei siti pedo-pornografici attraverso
il coinvolgimento delle banche, degli altri istituti e circuiti di credito
che vengono necessariamente coinvolti nelle transazioni on-line.
4.1 Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
internet.
Un rilevante momento di novità è rappresentato dall’istituzione, presso il
Ministero dell’Interno, di un Comitato Nazionale per il contrasto della
pedo-pornografia sulla rete internet.
Il compito principale di questo Centro sarà quello di raccogliere tutte le
segnalazioni, provenienti dai soggetti pubblici e privati impegnati nella
lotta alla pornografia minorile[28]. Le informazioni raccolte
riguarderanno tutti i soggetti coinvolti nel caso denunciato: dai gestori
del sito ai beneficiari dei pagamenti.
In caso di riscontro positivo le informazioni relative alle segnalazioni
verranno conservate in appositi elenchi; si tratta di una sorta di black
list costantemente aggiornata.
Collocandosi all’interno di una struttura preesistente, identificata con
la legge n.269 del 1998, il Centro e le relative attività non comportano
maggiori oneri a carico dello Stato.
Questo nuovo organo dovrà lavorare in sinergia con gli altri enti e
ministeri dello Stato che a vario titolo sono impegnati nella lotta alla
pedofilia; in particolare è posto a carico di questa nuova struttura il
dovere di comunicare alla Presidenza del Consiglio e al Dipartimento per
le pari opportunità tutti quegli elementi informativi necessari (in
particolare di natura statistica) a redigere con maggiore coscienza ed
oculatezza il Piano Nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e
la relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.
4.2 Obblighi per fornitori di servizi e di connettività.
L’articolo 19 prevede l’inserimento nel corpo della legge n. 269 del 1998
di due articoli tesi ad imporre alcuni obblighi in capo ai fornitori di
servizi e di connettività alla rete internet.
Per quanto riguarda i fornitori di servizi resi attraverso reti di
comunicazioni elettronica hanno l’obbligo di segnalare al Centro nazionale
per il contrasto della pedo-pornografia « …i contratti con imprese o
soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno
commercio, anche in via telematica, di materiale pedo-pornografico,
qualora ne vengano a conoscenza».
La non ottemperanza a tale obbligo comporta l’irrogazione di una sanzione
amministrativa, alla cui esecuzione provvede il Ministero della
comunicazioni, compresa tra un minimo di euro 50.000 ed un massimo di euro
250.000. Naturalmente, la sanzione amministrativa entra in causa solo se
la violazione del suddetto obbligo non perfezioni gli estremi di un reato
più grave.
Per quanto riguarda i fornitori di connettività alla rete internet, per
essi è previsto l’obbligo di impedire l’accesso ai siti che il Centro ha
provveduto a segnalare.
Le modalità tecniche da utilizzare per l’apposita operazione di filtraggio
saranno contenute in un apposito decreto che dovrà essere adottato dal
Ministro delle Comunicazioni in concerto con il Ministro per l’innovazione
tecnologica[29].
4.3 Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale
pedo-pornografico.
La lotta alla pornografia minorile on-line passa necessariamente per il
controllo del flusso di denaro che ne alimenta le fonti di produzione e di
reperimento.
Nel tentativo di perseguire questo fine il Governo ha preparato una serie
di disposizioni normative idonee, almeno sulla carta, a mandare in corto
l’intero circuito economico su cui si basa il commercio del materiale
pedo-pornografico.
In questo progetto un ruolo chiave e di coordinamento è rivestito dal
Centro nazionale per il contrasto della pedo-pornografia. Quest’ultimo,
una volta ricevute e verificate le segnalazioni relative ai beneficiari di
pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pornografico,
provvede ad informare l’Ufficio italiano dei cambi (UIC) di quanto
appreso.
L’UIC, successivamente, svolgerà un’opera di coordinamento attraverso
l’invio delle opportune informazioni, in base alle concrete esigenze del
caso, alle banche, agli Istituti di moneta elettronica, alle Poste
italiane S.p.A. ed agli intermediari finanziari che prestano servizi di
pagamento.
Tutti questi enti, una volta ricevute le informazioni necessarie,
invieranno tutti i dati in loro possesso concernenti i rapporti e le
operazioni riconducibili ai soggetti indicati nell’informativa.
Si creerà così un flusso biunivoco di informazioni che dal Centro
nazionale si muoverà verso gli enti periferici coinvolti e da questi
ultimi al primo[30].
In caso di utilizzo accertato della carta di credito per l'acquisto di
materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori, il Centro
trasmette le eventuali informazioni acquisite sul titolare alla banca,
all'Istituto di moneta elettronica, a Poste italiane S.p.A. e
all'intermediario finanziario emittente la carta medesima. Questi potranno
richiedere ulteriori informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione
all'utilizzo della carta. In quest’ultima ipotesi, gli enti che hanno
provveduto alla revoca procedono alle dovute comunicazioni ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 386 del 1990 [31].
Il progetto si conclude con le disposizioni relative all’esercizio del
controllo sull’osservanza delle regole in precedenza citate e delle
procedure relative al flusso di informazioni che saranno approvate
successivamente all’entrata in vigore del legge con un apposito
regolamento.
I due organi chiamati ad esercitare il suddetto controllo sulle banche,
gli Istituti di moneta elettronica, le Poste italiane S.p.A. e gli
intermediari che prestano servizi di pagamento sono la Banca d’Italia e
l’UIC.
La sanzione prevista è di natura amministrativa e può giungere sino ad un
massimo di euro 500.000.
Infine, le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni vengono
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che, a sua volta, le
destina ad un fondo per il finanziamento di iniziative tese a contrastare
la pedo-pornografia su internet.
____________
NOTE:
[1]In particolare quella realizzata e veicolata attraverso gli strumenti
informatici.
[2] Per maggiori informazioni si rinvia a quanto contenuto nella
presentazione al disegno di legge contro la pedofilia pubblicata sul sito
del Governo italiano all’indirizzo http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lotta_pedofilia/index.html
[3] Si tratta di un Comitato Interministeriale di Coordinamento per la
lotta alla Pedofilia istituito presso il Ministero delle Pari Opportunità.
Il compito di questo Comitato è quello di svolgere, in osservanza di
quanto previsto dall’art. 17 della legge 269/98, la funzione di
coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni
in materia di prevenzione e tutela dei minori dallo sfruttamento e
dall’abuso sessuale.
[4] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 gennaio
2004.
[5] Ai sensi dell’art. 1, lett. b), punto ii) della decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio rientra nella definizione di “materiale
pornografico infantile” anche il materiale che ritrae o rappresenta
visivamente immagini di « una persona reale che sembra essere un bambino
implicata o coinvolta nella suddetta condotta…».
[6] Ai sensi dell’art. 1 della lett. b), punto iii) della decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio rientra nella definizione di “materiale
pornografico infantile” anche il materiale che ritrae o rappresenta
visivamente «immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o
coinvolto nella suddetta condotta».
[7] La nuova formulazione del primo comma dell’art. 600 ter c.p. contenuta
nel progetto: «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza
esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce
minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito
con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 ad
euro 258.228».
[8] L’introduzione della nuova condotta si presenta chiaramente come un
adeguamento alla decisione quadro.
[9] Sul punto si veda ad esempio: Cassazione sentenza 5 luglio 2003, n.
13.
[10] Nella formulazione attualmente vigente la pena è della reclusione da
6 a 12 anni.
[11] L’introduzione della nuova condotta è legata all’adeguamento della
disciplina alla decisione quadro
[12] Il Governo nella relazione al disegno di legge chiarisce con le
seguenti parole il tipo di materiale oggetto della previsione in commento:
« ci si riferisce ai casi in cui il materiale pornografico sia prodotto
utilizzando persone reali che sembrino essere minori - non mancano, in
effetti, nell'esperienza concreta, ipotesi di materiale pornografico che
rappresenti soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o
persone affette da nanismo, con l'aspetto di bambini, o che rappresenti
persone che sembrano essere minori pur essendone ignota l'età effettiva -
come pure all'ipotesi, anch'essa ben nota all'esperienza, di materiale
pornografico virtuale, che rappresenti cioè, in modo realistico, immagini
di minori in realtà inesistenti.»
[13] Art. 1 lett. b), punto ii) della della decisione quadro2004/68/GAI
del Consiglio del 22 dicembre 2003.
[14] STRANO, Uno studio clinico e criminologico dei pedofili on-line,
Relazione al Congresso internazionale della SOPSI (Società Italiana di
Psicopatologia), Roma, Hotel Hilton, 26 febbraio 2003.in Psychomedia
Telematic Review [www.psychomedia.it] «Il materiale pedopornografico
rappresenta storicamente un elemento centrale della pedofilia, assumendo
caratteristiche e funzioni ben più complesse della semplice gratificazione
“voiueristica”. Le fotografie e i filmati vengono infatti usati dai
pedofili come merce di scambio per creare una rete di comunicazione con
tutte le persone che condividono i loro stessi interessi e,
indirettamente, come “lasciapassare telematico” per capire, in pratica, se
si sono realmente imbattuti in un loro simile o se si tratta, viceversa,
di un elemento ostile o semplicemente curioso».
[15] Art. 3 paragrafo 2 della decisione quadro 2004/68/GAI .
[16] Art. 1, lett. b), punto iii) della decisione quadro 2004/68/GAI .
[17] Art. 2 paragrafo 1 della decisione quadro 2004/68/GAI
[18] Art. 2, paragrafo 2, lett. c) della decisione quadro 2004/68/GAI
[19] « Si tratta di fattispecie incriminatrici i cui contorni appaiono
essere quelli del reato di pericolo astratto, o del reato ostacolo – la
produzione e diffusione di siffatto materiale è infatti tale da
incentivare quei comportamenti devianti, tali, a loro volta, da originare
ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale della integrità
fisio-psichica dei minori -, la cui compatibilità con i principi generali
non appare in dubbio, atteso anche come la condotta presenti un oggetto
materiale a contenuto illecito».
[20] Si ricorda che l’articolo 600 septies “Confisca e pene accessorie”
dopo essere stato aggiunto nel codice dall’art. 7, comma 1, della legge 3
agosto 19988, n. 269, è stato recentemente novellato dall’articolo 15,
comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 228.
[21] Le pene accessorie previste dall’articolo 600 septies sono: la
confisca obbligatoria ex art. 240 e quando questa non è possibile la
confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la
confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto; la chiusura degli esercizi la cui attività
è finalizzata ai delitti previsti dai suddetti articoli; e per le
emittenti radiotelevisive la revoca della licenza d’esercizio o della
concessione o della autorizzazione.
[22] Art. 11, secondo comma, del disegno di legge in esame: « l bis)
offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli
articoli 600 ter, quarto comma e 600 quater del codice penale, anche se
relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600
quater 2».
23 La lettera f) bis è stata introdotta nel tessuto del primo comma
dell’art. 266 c.p.p. dall’art. 12, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n.
269 al fine di consentire l’intercettazione di comunicazioni o
conversazioni nei casi in cui si procede per i delitti previsti dall’art.
600 ter, terzo comma, c.p.
24 Articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172
[25] Decreto legge convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82.
[26] Art. 528 bis : « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
il fornitore di connettività alla rete internet che non adempie all'ordine
dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o
immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528. Nei casi previsti dal
primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure
idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o
immagini osceni».
[27] Il secondo Capo del disegno di legge è costituito da un solo articolo
teso ad inserire nel corpo della legge del 3 agosto 1988, n. 269, dopo
l’art. 14, gli articoli 14 bis, 14 ter, 14-quater , 14-quinquies.
[28] Secondo il disegno di legge « alle predette segnalazioni sono tenuti
gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria».
[29] Anche per la violazione di questo obbligo è prevista una sanzione
amministrativa compresa tra un minimo di euro 50.000 ed un massimo di euro
250.000.
[30] Le procedure attraverso con cui si provvederà alla trasmissione
riservata, mediante strumenti informatici, del flusso di informazioni
dovranno essere adottate con un regolamento, ai sensi dell'articolo 17
comma 4 della legge 17 agosto 1988 n. 400, dal Ministro dell'Interno,
Giustizia, Economia e Finanze, Comunicazioni, per le Pari Opportunità e
per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Banca d'Italia e l'UIC,
sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati.
[31] L’art. 10 bis della legge n. 386 del 1990 prevede che al fine del
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento è istituito presso la
Banca d’Italia un archivio informatizzato contenente le informazioni
relative ad assegni bancari e postali ed alle carte di pagamento
irregolari. Si ricorda che a norma dell’ultimo comma del suddetto
articolo: «I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e
gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute
nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle
connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle
informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie
funzioni».