inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004

Il Governo italiano contro la pedofilia: un primo commento al testo del disegno di legge.

[a cura di Leo Stilo]

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1. Premessa

Il Governo ha approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 un disegno di legge per far fronte al preoccupante fenomeno della pornografia infantile[1] e dello sfruttamento sessuale dei minori[2].
La proposta di legge è il frutto del lavoro del Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia (CICLOPE)[3].
Nel progetto si possono, di volta in volta, rilevare i contributi dati dai diversi ministeri che sono stati coinvolti, a vario titolo, nella lotta alla pedofilia. E’ necessario premettere che ai fini dell’elaborazione del documento un ruolo di primaria importanza è stato rivestito dai contributi realizzati grazie alla sinergia instaurata tra i ministeri per le Pari Opportunità, della Giustizia, delle Telecomunicazioni e quello per l’Innovazione e le Tecnologie.
Tuttavia, il momento che appare maggiormente rilevante ai fini della tempistica relativa all’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio è, come lo stesso Governo ha puntualizzato nella relazione, quello relativo al ruolo rivestito dal Ministro della Giustizia in sede europea nell’ambito dell’elaborazione della decisione-quadro che impegna i Paesi dell’Unione a dotarsi di norme comuni nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.
Il coinvolgimento del Governo deriva, inoltre, dall’intenzione di superare rapidamente quelle che si sono rivelate nel tempo delle gravi lacune dell’impianto normativo, sostanziale e processuale, realizzato dalla legge n. 269 del 1998 alla luce delle nuove tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di diffusione e commercializzazione del materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minori.
Lo scopo perseguito appare duplice: da un lato si vuole integrare l’ordinamento penale con strumenti di prevenzione e repressione molto più efficaci di quelli adottati nel recente passato; dall’altro, si vuole conformare la disciplina in esame alla Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003[4].


2. Schema dell’articolato e linee generali degli argomenti trattati.

Il testo del disegno di legge è suddiviso in 19 articoli ed è organizzato in due Capi, ciascuno dei quali regola un momento distinto del progetto governativo:
- CAPO I “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia”;
- CAPO II “Norme contro la pornografia infantile a mezzo internet”.

Lo specifico obiettivo delle norme contenute nel primo Capo del progetto è quello di adeguare la disciplina sostanziale e processuale vigente in materia al contenuto della Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio che induce gli Stati membri, tra le altre cose, ad incriminare anche la pornografia infantile c.d. “apparente”[5] e quella “virtuale”[6].
E’ accolta, inoltre, la richiesta proveniente dall’opinione pubblica di infliggere l’interdizione perpetua, da ogni incarico di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni incarico in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori, ai soggetti condannati per i delitti in esame.
Sempre nella prima parte della proposta si delineano le misure tese ad agevolare l'attività degli inquirenti, come ad esempio l'arresto in flagranza di reato per le ipotesi di acquisto e cessione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di soggetti minori e le intercettazioni telefoniche anche per i reati di pedo-pornografia “apparente” e “virtuale”.
Il secondo Capo del progetto è diretto, in modo esplicito, ad affrontare il problema della pornografia infantile su Internet.
La strategia di fondo, utilizzata dai redattori della proposta, dovrebbe essere quella di coinvolgere tutti gli operatori protagonisti del circuito economico-monetario della Rete, al fine di creare una ragnatela a maglie strettissime idonea a fronteggiare un fenomeno criminale che si presenta in vertiginoso aumento.
Un altro elemento di novità è rappresentato dall’istituzione di un Centro Nazionale per il contrasto alla pedofilia su Internet presso il Ministero dell’Interno.
Questa istituzione avrà tra i suoi compiti quello di stilare una black list dei siti pedo-pornografici e di inoltrare quest’ultima alle banche ed ai circuiti finanziari al fine di chiudere gli approvvigionamenti economici ai siti incriminati.
Sempre nel campo delle sanzioni si ricorda, infine, l’istituzione di una responsabilità patrimoniale anche per le persone giuridiche coinvolte in reati di pedofilia oltre alla responsabilità penale per le persone fisiche responsabili della società.
Per concludere questa descrizione introduttiva della proposta di legge del Governo si sottolinea il fatto che la stessa prevede l’ipotesi di alcuni provvedimenti sanzionatori che giungono sino all’interruzione delle convenzioni fra proprietari dei siti incriminati e carte di credito ed alla revoca delle carte di credito per i titolari che le usano per l’acquisto di materiale pedo-pornografico.


3. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia.

Passiamo ora ad analizzare in dettaglio le modifiche proposte nel Capo I del progetto di legge governativo in materia di pornografia minorile soffermandoci maggiormente sulle nuove figure di reato.

3.1 Pornografia minorile.
La prima norma ad essere modificata è l’articolo 600 ter del codice penale.
Il primo comma è sostituito integralmente[7], la novità maggiore consiste nella previsione di una nuova ipotesi di reato che si viene ad aggiungere a quelle preesistenti. Alle condotte relative alla realizzazione di esibizioni ed alla produzione di materiale, si aggiunge quella perfezionata da chi «…induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche»[8].
Inoltre, la fattispecie, nella nuova formulazione, è costruita in termini di dolo generico anziché specifico.
A questi elementi si deve aggiungere anche la constatazione della sostituzione del termine “sfruttamento” con quello di “utilizzazione” al fine di superare alcuni problemi interpretativi che si sono affacciati nella recente giurisprudenza, dovuti all’eredità culturale tramandata dall’elaborazione giurisprudenziale nata in relazione al delitto di sfruttamento della prostituzione.
Nella prospettiva elaborata, infatti, si dovrebbe superare pacificamente la necessità, paventata da alcuni interpreti, della ricerca di una finalità lucrativa o commerciale[9] per la venuta in essere del reato.
Una seconda novità è quella relativa all’aumento del massimo della pena della reclusione prevista per i suddetti reati (da sei a diciotto anni) [10].
A questa modifica si aggiunge quella del terzo comma dell’art. 600 ter che si concretizza nell’aggiunta della parola “diffonde” dopo la parola “divulga”. Si vuole così tentare di prevedere ogni possibile condotta tendente a diffondere il suddetto materiale, cercando di colmare eventuali vuoti legislativi.
Il quarto comma è riformulato integralmente ma le uniche novità consistono nell’aver aggiunto alle ipotesi di cessione anche la condotta di chi offre[11] ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico e nell’aver previsto che la pena detentiva e quella pecuniaria siano congiunte anziché alternative.
In conclusione, si può notare che anche in questo progetto di legge manca una definizione espressa di cosa si debba intendere per materiale pornografico. Questo modo di procedere determina che il “riempimento” del concetto di pornografia sia rilasciato all’interpretazione elastica ed ai relativi problemi che generalmente si accompagnano all’utilizzazione degli elementi normativi extragiuridici.


3.2 Detenzione di materiale pornografico.

L’art. 600 quater c.p., nonostante la sua integrale riformulazione, non viene sostanzialmente modificato ad eccezione della sostituzione del termine “dispone” con “detiene” e della attuale alternatività delle pena con la previsione di una pena congiunta (reclusione e multa).
L’adozione del termine “detiene” probabilmente è stata motivata dalla volontà del legislatore di limitare i dubbi e le operazioni interpretative che si sono compiute basandosi sulla delimitazione del concetto di “disposizione”.
Infine, anche in questa fattispecie si è preferito sostituire all’espressione “sfruttamento sessuale” l’espressione “utilizzando minori...”, al fine di facilitare il compito dell’interprete in sede di applicazione pratica della norma.


3.3 Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano minori.

Il Governo, constatando che attraverso la Rete vengono diffuse immagini di soggetti efebici o con l’aspetto adolescenziale ha deciso di ampliare la nozione di "pornografia infantile", recependo le disposizioni della recente Decisione quadro del Consiglio, sino ad incriminare la realizzazione, il commercio e la detenzione di materiale pornografico anche nel caso in cui le persone rappresentante non siano in realtà minori ma tuttavia sembrino tali[12].
A tal fine l’articolo 3 del disegno di legge in commento dispone che dopo l’articolo 600 quater c.p. venga aggiunto il seguente articolo:

Art. 600 quater. 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
2. Salvo non costituisca altro reato non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

Il contenuto dell’articolo rispecchia quello della più volte citata decisione quadro. In particolare, il progetto recepisce sia la definizione data di pornografia infantile, estesa sino a comprendere in essa il materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente una persona reale che sembra essere un bambino[13].
In conclusione, il Governo in una prospettiva di tutela avanzata del minore, quale soggetto meritevole di una maggiore tutela giuridica, ha deciso di dichiarare penalmente rilevanti delle condotte che solo in apparenza testimoniano una lesione del bene tutelato.
La principale motivazione dell’adozione di questa tutela particolarmente avanzata, accolta anche in sede comunitaria, è rinvenibile nel possibile effetto criminogeno che il suddetto materiale può determinare nei fruitori dello stesso[14].
Per quando riguarda il secondo comma, il Governo ha deciso di prevedere alcune eccezioni alla figura di reato delineata al primo comma sulla scorta della facoltà concessa agli Stati membri dalla fonte comunitaria[15].

3.4 Pornografia virtuale
E’ prevista, nell’economia della proposta, l’introduzione anche di un articolo destinato ad ampliare ulteriormente la definizione di pornografia minorile facendovi rientrare anche le immagini artificiali frutto di elaborazioni o di collage grafici.
Anche questa figura di reato rientra nel più ampio quadro dell’adeguamento della disciplina dei reati di pornografia minorile alle definizioni[16], alle figure di reato[17] ed alle relative eccezioni18 delineate nella recente Decisione quadro.

Art. 600 quater. 2.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Salvo non costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni di conformità ai principi di necessaria offensività e sufficiente determinatezza della suddetta fattispecie contenute nella relazione19, qualche dubbio di costituzionalità non può non sorgere in merito ad una figura di reato in cui l’individuazione del bene tutelato e dell’idoneità dell’offesa appare meno chiara di quello che viene così pacificamente ostentato.
Alle ipotesi di non punibilità contenute negli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 sono affiancate altre ipotesi:
Art. 600 quater .3
Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo comma (realizzazione di spettacoli e produzione di materiale pornografico) e 600 quater. 1, primo comma, (detenzione di materiale pornografico) quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.


3.5 Pene accessorie e tutela dell’immagine.

L’articolo 5 del disegno di legge aggiunge un nuovo comma all’articolo 600 septies c.p[20].
In estrema sintesi, alle pene accessorie[21], già previste dal suddetto articolo nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per i delitti contenuti nella sezione “Dei delitti contro la personalità individuale”, si affianca anche «… l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori».
Questa pena accessoria è sempre dovuta ed a nulla rileva il fatto che la responsabilità penale sia stata accertata in seguito all’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi del’art. 444 del c.p.p.
Per quanto riguarda la protezione dell’immagine e delle generalità delle vittime dei reati di violenza sessuale e di pornografia minorile il disegno di legge si occupa (art. 9) di estendere tale protezione alle due nuove fattispecie (600 quater 1 e 600 quater 2).

3.6 Arresto in flagranza, intercettazioni, regime penitenziario.
L’articolo 11 del disegno di legge modifica:
1. l’art. 380 “Arresto obbligatorio in flagranza”, comma 2, lett. d) c.p.p. limitandosi ad aggiungere all’elenco di ipotesi in cui, anche fuori dai casi previsti dal primo comma del suddetto articolo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato e tentato il riferimento alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale;
2. l’art. 381, secondo comma, c.p.p. “Arresto facoltativo in flagranza”, aggiungendo una nuova lettera al preesistente elenco di ipotesi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di reato nei casi di cessione e detenzione di materiale pornografico ai sensi degli artt. 600 ter e 600 quater c.p. (anche in riferimento al materiale di cui agli articoli 600 quater 1 e 2).[22]
Un’altra interessante proposta di modifica appare quella contenuta nell’articolo 12, diretta a modificare la disciplina relativa ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazione, estendendo la disciplina della lett. f) bis dell’art. 266 c.p.p. [23] ai nuovi articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
Per quanto riguarda il regime penitenziario, l'articolo 14 è diretto ad inserire un nuovo comma nell’articolo 58 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario).
Questo intervento è teso ad inserire tra le ipotesi di divieto di concessione dei benefici dell’assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative la condanna per i delitti di cui all’art. 600 ter primo e secondo comma i soggetti condannati per i reati in commento se questi non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata.


3.7 Indagini e attività di contrasto.
L’art. 15 del disegno di legge adegua la legislazione in tema di indagini ed attività di contrasto alla criminalità alla nuova disciplina di cui agli artt. 600 quater 1 e 600 quater 2.
Nello specifico, il primo comma estende, ai casi suddetti, la disciplina che consente al Pubblico Ministero di ritardare, con decreto motivato, l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, l'arresto, il fermo dell'indiziato di delitto o il sequestro[24].
Il secondo comma estende, aggiungendo le suddette ipotesi, le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 [25]. Infine, il terzo comma estende la possibilità di utilizzare le attività di contrasto previste dall'articolo 14 della legge numero 269 del 1998 «anche quando i delitti di cui all'articolo 600 ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2 del medesimo codice».


3.8 Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni.

Il Governo si propone con l’introduzione di un nuovo articolo [26] nel codice penale di contribuire a tutelare i minori non solo come vittime dei reati di pornografia minorile e sfruttamento sessuale ma anche come possibili fruitori di materiale pornografico realizzato utilizzando soggetti adulti.
Quello che si tende a realizzare è uno strumento capace di intervenire incisivamente per limitare i possibili danni che il soggetto minore potrebbe subire dalla visione del suddetto materiale.
In particolare, il campo preso in considerazione è quello dei fornitori di connettività della rete internet.
Il presupposto logico di questa nuova norma è quello di considerare realisticamente il fatto che tali fornitori non possano conoscere il contenuto di tutto il materiale trasmesso o da loro veicolato con la chiara conseguenza che a loro non è imputabile una responsabilità penale per eventuali contenuti pornografici del suddetto materiale.
Tuttavia, in virtù delle modifiche proposte qualora il fornitore di connettività alla rete internet non adempia l’ordine impartito dall'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni sarà punibile ai sensi del nuovo articolo 528 bis.


4 Norme contro la pornografia infantile a mezzo internet.

Come anticipato nel paragrafo introduttivo il secondo Capo del disegno di legge governativo è dedicato in modo precipuo alla lotta contro il fenomeno della c.d. “pedofilia telematica”.
Il duplice aumento del numero di soggetti minori che utilizzano quotidianamente internet e dei siti contenenti immagini pedo-pornografiche è una realtà ormai acclarata da diverse ed autorevoli fonti.
Il Governo, alla luce di queste considerazioni, si è sentito in obbligo di proporre una serie di iniziative tese a contrastare in modo efficace la pornografia minorile veicolata per mezzo della rete internet, attraverso l’adozione di nuove strutture operative e più rapide procedure di coordinamento ed esecutive[27].
L’obiettivo è quello di frenare, o quantomeno limitare sensibilmente, il flusso di denaro diretto ai gestori dei siti pedo-pornografici attraverso il coinvolgimento delle banche, degli altri istituti e circuiti di credito che vengono necessariamente coinvolti nelle transazioni on-line.


4.1 Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet.

Un rilevante momento di novità è rappresentato dall’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un Comitato Nazionale per il contrasto della pedo-pornografia sulla rete internet.
Il compito principale di questo Centro sarà quello di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti dai soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile[28]. Le informazioni raccolte riguarderanno tutti i soggetti coinvolti nel caso denunciato: dai gestori del sito ai beneficiari dei pagamenti.
In caso di riscontro positivo le informazioni relative alle segnalazioni verranno conservate in appositi elenchi; si tratta di una sorta di black list costantemente aggiornata.
Collocandosi all’interno di una struttura preesistente, identificata con la legge n.269 del 1998, il Centro e le relative attività non comportano maggiori oneri a carico dello Stato.
Questo nuovo organo dovrà lavorare in sinergia con gli altri enti e ministeri dello Stato che a vario titolo sono impegnati nella lotta alla pedofilia; in particolare è posto a carico di questa nuova struttura il dovere di comunicare alla Presidenza del Consiglio e al Dipartimento per le pari opportunità tutti quegli elementi informativi necessari (in particolare di natura statistica) a redigere con maggiore coscienza ed oculatezza il Piano Nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e la relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.


4.2 Obblighi per fornitori di servizi e di connettività.

L’articolo 19 prevede l’inserimento nel corpo della legge n. 269 del 1998 di due articoli tesi ad imporre alcuni obblighi in capo ai fornitori di servizi e di connettività alla rete internet.
Per quanto riguarda i fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazioni elettronica hanno l’obbligo di segnalare al Centro nazionale per il contrasto della pedo-pornografia « …i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedo-pornografico, qualora ne vengano a conoscenza».
La non ottemperanza a tale obbligo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, alla cui esecuzione provvede il Ministero della comunicazioni, compresa tra un minimo di euro 50.000 ed un massimo di euro 250.000. Naturalmente, la sanzione amministrativa entra in causa solo se la violazione del suddetto obbligo non perfezioni gli estremi di un reato più grave.
Per quanto riguarda i fornitori di connettività alla rete internet, per essi è previsto l’obbligo di impedire l’accesso ai siti che il Centro ha provveduto a segnalare.
Le modalità tecniche da utilizzare per l’apposita operazione di filtraggio saranno contenute in un apposito decreto che dovrà essere adottato dal Ministro delle Comunicazioni in concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica[29].


4.3 Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedo-pornografico.

La lotta alla pornografia minorile on-line passa necessariamente per il controllo del flusso di denaro che ne alimenta le fonti di produzione e di reperimento.
Nel tentativo di perseguire questo fine il Governo ha preparato una serie di disposizioni normative idonee, almeno sulla carta, a mandare in corto l’intero circuito economico su cui si basa il commercio del materiale pedo-pornografico.
In questo progetto un ruolo chiave e di coordinamento è rivestito dal Centro nazionale per il contrasto della pedo-pornografia. Quest’ultimo, una volta ricevute e verificate le segnalazioni relative ai beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pornografico, provvede ad informare l’Ufficio italiano dei cambi (UIC) di quanto appreso.
L’UIC, successivamente, svolgerà un’opera di coordinamento attraverso l’invio delle opportune informazioni, in base alle concrete esigenze del caso, alle banche, agli Istituti di moneta elettronica, alle Poste italiane S.p.A. ed agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento.
Tutti questi enti, una volta ricevute le informazioni necessarie, invieranno tutti i dati in loro possesso concernenti i rapporti e le operazioni riconducibili ai soggetti indicati nell’informativa.
Si creerà così un flusso biunivoco di informazioni che dal Centro nazionale si muoverà verso gli enti periferici coinvolti e da questi ultimi al primo[30].
In caso di utilizzo accertato della carta di credito per l'acquisto di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori, il Centro trasmette le eventuali informazioni acquisite sul titolare alla banca, all'Istituto di moneta elettronica, a Poste italiane S.p.A. e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima. Questi potranno richiedere ulteriori informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta. In quest’ultima ipotesi, gli enti che hanno provveduto alla revoca procedono alle dovute comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge 386 del 1990 [31].
Il progetto si conclude con le disposizioni relative all’esercizio del controllo sull’osservanza delle regole in precedenza citate e delle procedure relative al flusso di informazioni che saranno approvate successivamente all’entrata in vigore del legge con un apposito regolamento.
I due organi chiamati ad esercitare il suddetto controllo sulle banche, gli Istituti di moneta elettronica, le Poste italiane S.p.A. e gli intermediari che prestano servizi di pagamento sono la Banca d’Italia e l’UIC.
La sanzione prevista è di natura amministrativa e può giungere sino ad un massimo di euro 500.000.
Infine, le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni vengono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che, a sua volta, le destina ad un fondo per il finanziamento di iniziative tese a contrastare la pedo-pornografia su internet.


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NOTE:


[1]In particolare quella realizzata e veicolata attraverso gli strumenti informatici.

[2] Per maggiori informazioni si rinvia a quanto contenuto nella presentazione al disegno di legge contro la pedofilia pubblicata sul sito del Governo italiano all’indirizzo http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lotta_pedofilia/index.html

[3] Si tratta di un Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia istituito presso il Ministero delle Pari Opportunità. Il compito di questo Comitato è quello di svolgere, in osservanza di quanto previsto dall’art. 17 della legge 269/98, la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale.

[4] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 gennaio 2004.

[5] Ai sensi dell’art. 1, lett. b), punto ii) della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio rientra nella definizione di “materiale pornografico infantile” anche il materiale che ritrae o rappresenta visivamente immagini di « una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta…».

[6] Ai sensi dell’art. 1 della lett. b), punto iii) della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio rientra nella definizione di “materiale pornografico infantile” anche il materiale che ritrae o rappresenta visivamente «immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta».

[7] La nuova formulazione del primo comma dell’art. 600 ter c.p. contenuta nel progetto: «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 ad euro 258.228».

[8] L’introduzione della nuova condotta si presenta chiaramente come un adeguamento alla decisione quadro.

[9] Sul punto si veda ad esempio: Cassazione sentenza 5 luglio 2003, n. 13.

[10] Nella formulazione attualmente vigente la pena è della reclusione da 6 a 12 anni.

[11] L’introduzione della nuova condotta è legata all’adeguamento della disciplina alla decisione quadro

[12] Il Governo nella relazione al disegno di legge chiarisce con le seguenti parole il tipo di materiale oggetto della previsione in commento: « ci si riferisce ai casi in cui il materiale pornografico sia prodotto utilizzando persone reali che sembrino essere minori - non mancano, in effetti, nell'esperienza concreta, ipotesi di materiale pornografico che rappresenti soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, con l'aspetto di bambini, o che rappresenti persone che sembrano essere minori pur essendone ignota l'età effettiva - come pure all'ipotesi, anch'essa ben nota all'esperienza, di materiale pornografico virtuale, che rappresenti cioè, in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti.»

[13] Art. 1 lett. b), punto ii) della della decisione quadro2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003.

[14] STRANO, Uno studio clinico e criminologico dei pedofili on-line, Relazione al Congresso internazionale della SOPSI (Società Italiana di Psicopatologia), Roma, Hotel Hilton, 26 febbraio 2003.in Psychomedia Telematic Review [www.psychomedia.it] «Il materiale pedopornografico rappresenta storicamente un elemento centrale della pedofilia, assumendo caratteristiche e funzioni ben più complesse della semplice gratificazione “voiueristica”. Le fotografie e i filmati vengono infatti usati dai pedofili come merce di scambio per creare una rete di comunicazione con tutte le persone che condividono i loro stessi interessi e, indirettamente, come “lasciapassare telematico” per capire, in pratica, se si sono realmente imbattuti in un loro simile o se si tratta, viceversa, di un elemento ostile o semplicemente curioso».

[15] Art. 3 paragrafo 2 della decisione quadro 2004/68/GAI .

[16] Art. 1, lett. b), punto iii) della decisione quadro 2004/68/GAI .

[17] Art. 2 paragrafo 1 della decisione quadro 2004/68/GAI

[18] Art. 2, paragrafo 2, lett. c) della decisione quadro 2004/68/GAI

[19] « Si tratta di fattispecie incriminatrici i cui contorni appaiono essere quelli del reato di pericolo astratto, o del reato ostacolo – la produzione e diffusione di siffatto materiale è infatti tale da incentivare quei comportamenti devianti, tali, a loro volta, da originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale della integrità fisio-psichica dei minori -, la cui compatibilità con i principi generali non appare in dubbio, atteso anche come la condotta presenti un oggetto materiale a contenuto illecito».

[20] Si ricorda che l’articolo 600 septies “Confisca e pene accessorie” dopo essere stato aggiunto nel codice dall’art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 19988, n. 269, è stato recentemente novellato dall’articolo 15, comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 228.

[21] Le pene accessorie previste dall’articolo 600 septies sono: la confisca obbligatoria ex art. 240 e quando questa non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto; la chiusura degli esercizi la cui attività è finalizzata ai delitti previsti dai suddetti articoli; e per le emittenti radiotelevisive la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o della autorizzazione.

[22] Art. 11, secondo comma, del disegno di legge in esame: « l bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2».
23 La lettera f) bis è stata introdotta nel tessuto del primo comma dell’art. 266 c.p.p. dall’art. 12, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269 al fine di consentire l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni nei casi in cui si procede per i delitti previsti dall’art. 600 ter, terzo comma, c.p.
24 Articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172

[25] Decreto legge convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

[26] Art. 528 bis : « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528. Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni».

[27] Il secondo Capo del disegno di legge è costituito da un solo articolo teso ad inserire nel corpo della legge del 3 agosto 1988, n. 269, dopo l’art. 14, gli articoli 14 bis, 14 ter, 14-quater , 14-quinquies.

[28] Secondo il disegno di legge « alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria».

[29] Anche per la violazione di questo obbligo è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50.000 ed un massimo di euro 250.000.

[30] Le procedure attraverso con cui si provvederà alla trasmissione riservata, mediante strumenti informatici, del flusso di informazioni dovranno essere adottate con un regolamento, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 della legge 17 agosto 1988 n. 400, dal Ministro dell'Interno, Giustizia, Economia e Finanze, Comunicazioni, per le Pari Opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati.

[31] L’art. 10 bis della legge n. 386 del 1990 prevede che al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento è istituito presso la Banca d’Italia un archivio informatizzato contenente le informazioni relative ad assegni bancari e postali ed alle carte di pagamento irregolari. Si ricorda che a norma dell’ultimo comma del suddetto articolo: «I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni».