inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004

L'intervento dell'Unione Europea contro la pornografia infantile : un primo commento alla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003.

[a cura di Leo Stilo]

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1. Premessa
La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio si colloca entro il complesso fenomeno della comunitarizzazione del diritto penale[1].
L’ultimo baluardo del principio di sovranità statale, la legislazione penale, sembra ormai destinato a sgretolarsi, almeno per quanto riguarda alcune fenomenologie di reato, sotto i colpi di un’Unione europea che riesce a rendere omogenei nei diversi Stati membri tanto gli aspetti giuridici relativi ad elementi che hanno un’immediata ricaduta economica, quanto taluni argomenti che solo indirettamente possono essere ad essi riconducibili[2].
Il passo decisivo, chiara epifania della volontà politica di andare oltre gli aspetti squisitamente economici, è stato il Trattato di Maastricht (1992)[3].
L’intervento dell’Unione europea si è nel tempo diretto in settori che coinvolgono sempre più in profondità i diritti fondamentali della persona.
Tuttavia, il processo di comunitarizzazione del diritto penale subisce inevitabilmente i limiti e i rallentamenti derivanti dalla mancanza di una potestà legislativa diretta in seno alle organizzazioni internazionali, dovuta principalmente al duplice motivo:
1. dell’esistenza di una resistenza, fisiologica, dei vecchi Stati nazionali a cedere sovranità in una materia di estremo valore strategico e politico [4];
2. dalla presenza, sempre più scomoda, del c.d. deficit democratico comunitario[5].

Alla luce di quanto affermato, l’unico modo per tutelare incisivamente gli interessi comunitari attraverso il diritto penale è quello di adottare degli atti vincolanti che possano garantire una tutela soltanto indiretta rendendo nuovamente unici protagonisti, nella fase della formulazione legislativa di rilevanza nazionale, gli Stati.
Questa tutela è realizzata, generalmente, tramite la spontanea adesione dello Stato membro a quanto disposto in sede comunitaria in ossequio agli obblighi derivanti dai Trattati.
Le tecniche utilizzate per realizzare la tutela indiretta sono diverse[6] e tra queste, quella che desta maggiore interesse ai fini della presente trattazione è la “tecnica dell’armonizzazione dei diritti penali nazionali”.
Il fine perseguito con tale procedimento è quello di dettare degli atti di indirizzo comuni che servano come punto di riferimento per l’emanazione da parte degli Stati membri di una normativa sostanziale e sanzionatoria quanto più possibile omogenea.
L’obiettivo, in estrema sintesi, è quello di identificare una o più categorie di beni giuridici ritenuti di estrema rilevanza e dettare le linee guida per reprimerne, in modo uniforme, le offese più gravi nei diversi Stati membri dell’Unione.
Quest’approccio si rivela utile non solo in riferimento alla fase processuale del giudizio penale ma anche nelle fasi necessariamente antecedenti delle indagini e della determinazione della soglia d’esercizio dell’azione penale.
Nel solco tracciato da questa linea evolutiva del diritto penale comunitario ha assunto un ruolo determinante la disciplina contenuta nel Titolo VI del trattato di Maastricht.
La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, rientrando nell’opera di armonizzazione del diritto penale in tema di lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile, si inserisce all’interno del piano d’azione del Consiglio e della Commissione teso ad attuare le norme del Trattato di Amsterdam dirette a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in seno all’Unione Europea ed a rendere operative le conclusioni che lo stesso Consiglio europeo ha raggiunto a Tampere.


2. Breve analisi dei “considerando”.

La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio [7] rappresenta un’ulteriore tappa della guerra contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in generale, e la pornografia minorile, in particolare.
Il punto nevralgico diviene, alla luce dell’esperienza pratica e del carattere transnazionale della criminalità, quello di tentare di individuare delle misure minime necessarie a garantire un’omogeneità di disciplina tra i Paesi membri dell’Unione europea per meglio contrastare un reato che nella sua intima essenza si presenta senza frontiere.
Nel recente passato numerosi sono stati gli interventi in materia di tutela dei minori e tra questi si ricordano ad esempio: l’azione comune[8] del Consiglio diretta a stabilire un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini; le diverse azioni comuni in materia di collegamento e integrazione della rete giudiziaria europea[9] e dell’ampliamento della collaborazione tra magistrati[10] e forze dell’ordine dei vari Stati membri; ed altre diverse iniziative tese a contrastare in modo risoluto la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini[11] e la pornografia infantile su Internet[12].
Tuttavia, nonostante questi interventi[13] il trend dello sfruttamento sessuale e della pornografia minorile veicolata attraverso Internet non ha dato segni di flessione. L’Unione europea, alla luce di alcuni significati e preoccupanti dati statistici, ha avvertito l’esigenza di intervenire nuovamente sull’argomento cercando di rendere maggiormente omogenee le diverse normative nazionali, nella consapevolezza che l’incisività stessa della lotta al crimine dipende da quanto le autorità giudiziarie dei diversi Stati riusciranno a collaborare in sintonia.
Il presupposto logico necessario per garantire una fruttuosa collaborazione tra Stati diviene l’individuazione del comune “nemico” da combattere attraverso la descrizione degli elementi costitutivi delle condotte criminose dirette ad offendere i diritti del bambino.
Un aspetto che deve guidare l’opera dei legislatori nazionali è quello relativo all’attenzione che questi ultimi dovranno porre alla realizzazione di normative idonee a far svolgere gli interrogatori in modo da tutelare i minori coinvolti nelle varie fasi del procedimento penale per non aggiungere ad una grave offesa un’altra offesa non meno gravida di conseguenze negative.


3. La definizione di pornografia infantile.

Il primo punto affrontato nel documento è quello relativo alla necessaria delimitazione delle definizioni utilizzate nell’ambito della stessa decisione quadro.
Innanzitutto, si deve prendere atto dell’estensione della definizione di “bambino” sino a comprendere «ogni persona d’età inferiore a 18 anni».
Successivamente, uno dei punti che desta maggiore interesse è la precisazione di ciò che deontologicamente deve rientrare nel concetto di «pornografia infantile».
Il punto da esaminare è la definizione contenuta nel primo articolo tesa ad identificare come materiale illecito quello che ritrae o rappresenta visivamente «un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica».
Quest’ultimo inciso, nell’economia della disposizione, assume un valore meramente esemplificativo in quanto lo stesso legislatore premette, utilizzando l’espressione “fra cui”, la volontà manifesta di fornire un semplice esempio di materiale pornografico rientrante nella precedente definizione di carattere generale.
Tuttavia, ad un’attenta riflessione si può supporre, a parere dello scrivente con estrema certezza, che la scelta del predetto esempio non sia stata casuale ma al contrario sia stata diretta a chiarire, giocando d’anticipo, i parametri minimi identificativi del materiale pornografico ritraente soggetti minori.
Il secondo punto della lett. b) dell’art.1, inoltre, fa rientrare nella definizione di “materiale pornografico infantile” anche il materiale che ritrae o rappresenta visivamente immagini di « una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta…».
Con questa disposizione si estende il concetto di pornografia infantile sino a farvi rientrare anche le condotte di persone reali che appaiono, si manifestano, come minore.
Rientra nel concetto di materiale pedo-pornografico, secondo quanto affermato, ogni immagine di persona ritratta che abbia le fattezze di un minore a prescindere dalla rilevanza concreta dell’età del soggetto ritratto.
Sempre per quanto attiene alla definizione di materiale pornografico infantile, la decisione quadro contiene una terza specificazione: è materiale pornografico infantile quello che ritrae o rappresenta visivamente «immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta».
Si tratta, dunque, di dover fare rientrare entro il concetto di pedo-pornografia anche le rappresentazioni artificiali, che appaiono reali, di soggetti minori coinvolti nelle condotte in precedenza descritte.

4. Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini.

Dopo aver chiarito nel primo articolo gli elementi base delle successive disposizione, la decisione quadro, con il secondo e terzo articolo, si sofferma a descrivere le condotte che dovranno essere oggetto di intervento legislativo nazionale[14].
La prima fattispecie descritta è diretta a rendere punibile la condotta intenzionale di chi costringe (lett. a) e induce (lett. b) un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico. Si tratta della descrizione delle condotte più gravi perpetrate ai danni di un minore e in cui la stessa violenza diviene elemento propedeutico per la realizzazione di un’ignobile attività lucrativa.
L’elemento che caratterizza le diverse ipotesi è rappresentato dal comportamento di chi costringe, attraverso l’uso di violenza (fisica e/o psicologica) o minacce, il minore a prostituirsi o a prendere parte a spettacoli pornografici. Sono altresì da punire anche le condotte di chi intenzionalmente «trae profitto» dalle predette condotte o comunque le «sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini».
La decisione quadro tende così a far punire dagli Stati membri tutte quelle condotte poste in essere da chi direttamente o indirettamente trae profitto dalla dallo sfruttamento sessuale dei bambini.
Infine, l’ultima condotta presa in considerazione è quella diretta a punire il comportamento di chi partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove «i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia; ii) dia in pagamento denaro,o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino».


5. Reati di pornografia infantile: definizioni minime ed eccezioni.

L’articolo 3 delinea, a sua volta, le figure di illecito rientranti nella definizione di “Reati di pornografia infantile”.
Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché le suddette condotte intenzionali, attuate o meno per mezzo di un sistema informatico, siano rese punibili come reato, quando queste non siano autorizzate.
Rientrano nella definizione data tutte le condotte che ruotano attorno allo sfruttamento del materiale pornografico infantile dal momento della produzione, passando per la distribuzione, diffusione o trasmissione per giungere sino all’acquisto o al semplice possesso.
A queste ipotesi si devono aggiungere anche quelle contenute nell’art. 4 che impone l’adozione delle misure necessarie a rendere punibili l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso nelle predette ipotesi di reato relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile.
Per quanto riguarda la previsione del tentativo questo è ammesso per le ipotesi di produzione, distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile (art. 3, par. 1 lett. a e b).
Di estrema rilevanza appaiono, inoltre, le disposizioni, contenute nel secondo comma dell’art. 3, dirette a delineare delle eccezioni che gli Stati membri possono adottare per escludere la responsabilità penale di alcune condotte connesse alla pornografia infantile. Si tratta di ipotesi in cui lo Stato membro può decidere di escludere la responsabilità penale.
Con la prima si crea un’eccezione a quanto disposto nell’art. 1, lett. b, punto ii), in tema di pornografia infantile c.d. “apparente”, definendo come non responsabile penalmente il soggetto che mette in atto delle condotte relative ai reati di pornografia infantile quando la persona reale ritratta, nonostante appaia un bambino, abbia in realtà 18 anni o un’età superiore.
La seconda eccezione è relativa sia alle ipotesi classiche di cui all’art. 1 lett. b), punto i) e sia a quelle di più recente istituzione contenute nel punto ii) e in precedenza analizzate.
Anche in questi casi, trattandosi di produzione e possesso, le immagini devono essere state prodotte e detenute per uso privato con il consenso degli stessi soggetti ritratti[15].
La terza eccezione adottabile dagli Stati membri si riferisce alle ipotesi di cui all’art. 1 alla lett. b, punto iii) relative alla pornografia infantile c.d. “virtuale”[16].
In quest’ultima ipotesi si ritiene non penalmente responsabile il soggetto che dimostra di aver prodotto o detenuto il suddetto materiale solo per uso privato, «…purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti i)e ii),e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale».


6. Pene e circostanze aggravanti.

Le sanzioni previste nella decisione quadro per i reati di sfruttamento sessuale dei minori e per quelli di pornografia infantile sono essenzialmente di 3 tipi:
1. pene dirette a privare il responsabile della libertà personale;
2. pene di natura interdittiva;
3. sanzioni di carattere non penale.

Per quanto concerne le pene dirette a privare il responsabile della libertà personale le pene sono suddivise in due macrocategorie:

1) nella prima rientrano i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 punibili con sanzioni privative della libertà personale di durata massima compresa «tra almeno 1 e 3 anni».

2) Nella seconda rientrano i reati punibili con sanzioni privative della libertà personale di durata massima compresa «tra almeno 5 e 10 anni»:
2.1) di cui all'articolo 2, lettera a) che consistono nel «costringere un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico »;
2.2) i reati di cui all'articolo 2, lettera c), punto i) commessi da chi partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove « faccia uso di coercizione, forza o minaccia»;
2.3 ) i reati di cui all'articolo 2, lettera a) che consistono nel «trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini » e i reati di cui all'articolo 2, lettera b) commessi da chi induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico quando in entrambe le ipotesi si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:
2.3.1) «la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale»
2.3.2) «l'autore del reato,deliberatamente o per negligenza,ha messo in pericolo la vita del bambino»
2.3.3) «il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave»
2.3.4) «il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello di sanzione previsto in detta azione comune»
2.4) i reati di cui all'articolo 2, lettera c), punti ii) e iii), commessi rispettivamente da chi partecipa ad attività sessuali con un bambino facendo uso di coercizione, forza o minaccia e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), commessi rispettivamente da chi, con o senza l’utilizzo di un sistema informatico, produce, distribuisce, diffonde o trasmette e acquista o possiede materiale pornografico infantile «nei casi in cui :
2.4.1) la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale;
2.4.2) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino;
2.4.3) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave;
2.4.4) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, il terzo paragrafo dell’articolo 5 dispone chiaramente che gli Stati membri devono adottare tutte quelle misure necessarie per far sì che le persone che siano state condannate per i reati descritti entro l’ampia categoria dei reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile possano essere interdette (in via temporanea o perpetua) dall’esercizio dell’attività professionale che ruotano attorno alla cura dei minori.
Infine, il paragrafo 4 pone delle eccezioni a quanto disposto nelle precedenti disposizioni in argomento di pena per le condotte, in materia di pornografia infantile, di cui all’art. articolo 1, lettera b), punto iii) relative ad « immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta» (pornografia c.d. virtuale»).


7. Persone giuridiche: responsabilità e sanzioni applicabili.

Nella decisione quadro è dedicato ampio spazio alle ipotesi di reato esplicitate negli articoli 2, 3, 4 quando in esse siano coinvolte persone giuridiche. Il presupposto essenziale per attribuire alle persone giuridiche una responsabilità penale è individuato nel fatto che le stesse ricevano dalle suddette condotte un «vantaggio».
Per quanto riguarda l’autore materiale dei reati in precedenza citati, la responsabilità della persona giuridica è riconosciuta innanzitutto quando la persona fisica (soggetto attivo) ha un ruolo di rilevanza nell’ambito amministrativo e decisionale. Questo ruolo di preminenza si può manifestare, ad esempio, in seno ad un organo con potere decisionale attraverso il potere di rappresentanza, decisionale o di controllo. Nella decisione quadro, inoltre, sono prese in considerazione (articolo 6, paragrafo 2) le condotte omissive. In queste ipotesi, sorge una responsabilità in capo alla persona giuridica quando i soggetti che potevano e dovevano esercitare un controllo non hanno ben vigilato, permettendo ad una persona a loro sottoposta di compiere i reati di cui agli articoli 2,3 e 4.
Naturalmente, è specificato che la responsabilità della persona giuridica non esclude, in alcun modo, l’avvio dei procedimenti a carico delle persone fisiche che abbiano; commesso i suddetti reati, istigato a compierli o concorso nel realizzarli. Per quanto riguarda le sanzioni l’approccio della decisione quadro rispecchia l’impronta differenziata utilizzata nell’individuazione della responsabilità.
Sanzioni meno pesanti, la cui determinazione è rilasciata agli Stati membri, sono previste per i reati in cui i soggetti adibiti al controllo che non hanno svolto, con la dovuta attenzione, il loro compito.
Un numero minimo di sanzioni più incisive e determinate nella specie sono previste, invece, per i reati di cui all’art. 6, paragrafo 1.
Le sanzioni per le ipotesi più gravi possono giungere sino all’amputazione del ramo dell’azienda che li ha commessi e addirittura alla stessa morte della persona giuridica attraverso il suo scioglimento o divieto permanente di esercitare un’attività commerciale[17].
Come si può notare il nucleo sanzionatorio minimo che gli Stati membri devono adottare risulta particolarmente incisivo nei confronti della persona giuridica ritenuta responsabile di uno dei reati di cui all’art. 6.


8. L’esercizio dell’azione penale.

L’articolo 8 detta alcune linee guida per la determinazione della giurisdizione e per l’esercizio dell’azione penale. Nelle ipotesi di reato di cui all’art. 2 (Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini), 3 (Reati di pornografia infantile) e 4 (Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo) gli Stati membri si devono premunire di adottare le misure necessaria per stabilire la propria competenza.
Le ipotesi descritte si riferiscono:
a) al reato commesso, anche parzialmente, sul territorio statale;
b) al reato commesso fuori dal territorio statale.

L’adozione di quest’ultima circostanza è facoltativa (sia in merito al “se” che al “come”)18, nei limiti in cui l'autore sia un cittadino dello Stato interessato ed in cui il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.
Lo Stato membro nel cui ordinamento giuridico non è consentita l’estradizione all’estero dei propri cittadini che commettono i reati in esame, deve porre in essere tutte quelle misure idonee a perseguirli nel proprio territorio stabilendone la competenza giurisdizionale. Il legislatore nazionale dovrà, inoltre, in questa particolare condizione perseguire comunque i propri cittadini che pur non trovandosi fuori dal proprio territorio commettono i reati di cui all’art. 2,3 e 4.
Per quanto riguarda la c.d. pedofilia telematica, ossia i reati di pornografia infantile previsti dall’art. 319, ciascuno Stato membro si deve preoccupare di garantire la propria competenza giurisdizionale ogniqualvolta il reato sia stato « commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso dal suo territorio,a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio».
In argomento di esercizio dell’azione penale di particolare interesse è la disposizione contenuta nel primo paragrafo dell’art. 9.
Questa norma pone a carico degli Stati il dovere di organizzare le procedure relative alle indagini e all’azione penale in modo da non far dipendere il loro avvio da una necessaria denuncia o accusa da parte della persona offesa.
La procedibilità d’ufficio deve essere garantita almeno per le ipotesi più gravi contenute nei articoli 2 ,3 e 4.
In conclusione, la vittima deve essere considerata come un soggetto estremamente vulnerabile e il cui intervento nel procedimento penale deve essere circondato da norme dirette a garantirne l’incolumità fisica e psichica. In questo quadro, gli Stati membri devono porre attenzione anche alla famiglia della vittima sia in senso assistenziale che in merito alla ricerca di eventuali responsabilità penali.



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NOTE

[1] MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001, 973, § 254 “La comunitarizzazione del diritto penale e nuove forme di collaborazione”: «Con l’attenuarsi dl rigido concetto di sovranità e l’avvicinamento politico-ideologico, nell’ambio dei gruppi di Stati politicamente omogenei si sono sviluppate nuove forme “regionali” di collaborazione ed integrazione internazionale. Ciò in particolare si è verificato tra gli Stati europei dopo la seconda guerra mondiale, anche nella prospettiva di un diritto penale europeo comune, le cui scaturigini risalgono attraverso il positivismo, l’illuminismo, ed il rinascimento fino alla dottrina del diritto penale comune dell’alto medioevo».

[2] Sul tema di carattere più generale dell’europeizzazione del diritto penale si rinvia al contributo di A. BERNARDI, Europeizzazione del diritto penale e progetto di Costituzione europea, in Diritto Penale e Processo, n. 1, Milano, 2004, 5.

[3] Il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, ratificato con legge il 3 novembre 1992 n. 454 (GU 24-11-1992, n.277 s.o.) è entrato in vigore il 1° novembre del 1993.

[4] Questa resistenza degli Stati deve essere intesa non solo in senso prettamente politico ma anche giuridico in considerazione del fatto che in nessuno dei Trattati si attribuisce ad alcun organo comunitario un’espressa potestà normativa penale. Senza questa esplicita attribuzione di poteri, con la conseguente cessione di una parte rilevante di “sovranità” (art. 11 Cost), spetta solo allo Stato legiferare in materia penale come impone la nostra Costituzione (art. 25 Cost.). Quest’ultimo principio è stato, infatti, riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia delle Comunità europee come principio generale del diritto comunitario (sul punto si veda MANTOVANI, op.cit, 975).

[5] Gran parte dei poteri di produzione normativa risiede direttamente o indirettamente nelle mani del Consiglio, organo notoriamente espressione dei governi degli Stati membri. In questa situazione l’esistenza di una diretta potestà legislativa penale ricadrebbe nelle mani di un soggetto che è sostanzialmente privo di quella rappresentanza democratica richiesta, come elemento essenziale, per l’adozione di norme penali.

[6] GAROFOLI, Manuale di Diritto Penale, parte generale, Milano, 2003, 51: «Le tecniche attraverso le quali può essere realizzata la tutela penale mediata degli interessi comunitari sono quelle: a) dell’assimilazione degli stessi a quelli statali, mediante la predisposizione della stessa tutela penale garantita a questi ultimi; b) dell’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, di modo che le incriminazioni di comportamenti lesivi degli interessi comunitari siano tendenzialmente uniformi all’interno dell’area comunitaria, sì da consentire alle autorità competenti una più efficace risposta repressiva; c) della unificazione delle discipline penali nazionali con creazione di un diritto penale comunitario uniforme per tutti gli Stati».

[7] Ai sensi dell’art. 12, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 20 gennaio 2006.

[8] Azione comune Consiglio 96/700/GAI, del 29 novembre 1996.

[9] Azione comune Consiglio 98/428/GAI, del 29 giugno 1998.

[10] Azione comune Consiglio 96/277/GAI, del 22 aprile 1996,

[11] Azione comune Consiglio 97/154/GAI , del 24 febbraio 1997.

[12] Decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000.

[13] Decisione n.276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali e la decisione n.293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, relativa a un programma di azione comunitaria per l’adozione di misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, giovani e le donne (2000-2003)(programma Daphne).

[14] Ciascuno Stato membro ha l’obbligo di impegnarsi ad adottare le misure necessarie per adattare il proprio diritto penale ai principi contenuti nel documento in esame.

[15] Si deve aggiungere che il consenso si considera valido quando i minori abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale e quando l'autore l'ha ottenuto non avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore.

[16] Materiale illecito che appare reale ma in realtà è frutto di una creazione grafica artificiale.

[17] Tra queste ultime ipotesi: l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale; l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; i provvedimenti giudiziari di scioglimento oppure la chiusura degli stabilimenti che sono stati usati per commettere i suddetti reati.

[18] Nel caso in cui gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà indicata devono informare il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione,specificando in che modo e in che misura intendono adeguarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 1,lettere b)e c).

[19] Ai reati di cui all’art. 3 si devono associare anche le ipotesi di istigazione, concorso e tentativo di cui all’art. 4.