inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2001

Una nuova forma di schiavitù

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Di Francesca Sferlazzo

 

        1.Introduzione

           L’orrore dello sfruttamento sessuale del minore è una realtà attuale che dilaga senza sosta, favorita dall’indifferenza di molti e da quella cultura economica che quantifica in denaro tutto ciò che è mercificabile (abuso di minore = mero prodotto commerciale).

Da qui comprendiamo che se oggetto di scambio possono essere anche vite umane, si ledono diritti che si sono sempre definiti quali costituzionalmente protetti dall’art. 2, art. 3 e art. 13 della Carta costituzionale che parla di Libertà Personale come Diritto Inviolabile.

La sfera della sessualità appartiene alle singole persone umane, traducendosi in un diritto personalissimo, seppure in larga misura disponibile. La stessa Corte. Cost. 18 Dicembre del 1987 n.56 ha affermato che << essendo la sessualità uno degli essenziali modi d’espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 della Cost. impone di garantire >>.

In realtà, alla luce di quanto è accaduto e accade giornalmente ci ritroviamo di fronte ad una nuova forma di schiavitù, di traffico di esseri umani. La rete dei trafficanti e dei pedofili si è ben inserita all’interno delle nostre stesse libertà: la libertà di espressione ha prodotto le “ Guide Spartacus ”1 veri e propri vademecum per pedofili, ed ha consentito che si stabilisse su Internet un nuovo potente strumento di collegamento tra i pedofili nel mondo.

Per quanto riguarda la pedofilia, Internet è sostanzialmente utilizzata in tre direzioni:

a)      La prima riguarda un’attività di propaganda ideologica, svolta presso i siti ed i newsgroup gestiti da associazioni ufficiali di pedofili;

b)      La seconda concerne siti che ospitano materiale pornografico, messaggi e esposizioni di esperienze da parte di utenti pedofili;

c)      La terza si sviluppa in siti e newsgroup riservati, con comunicazioni spesso in codice relative allo scambio ed al commercio di materiale pornografico particolarmente spinto, di informazioni utili a chi desidera praticare turismo sessuale, sino a giungere a vere e proprie forme di adescamento e di sfruttamento della prostituzione minorile.

Dunque, sotto il nome di Libertà, si celano Associazioni pedofile “ riconosciute ”, le quali sostengono e affermano il loro diritto come rientrante tra quelli di Libertà.

Le principali associazioni sono, in Europa, la DPA (Danish Pedophile Association) e, negli Stati Uniti, il P.L.F (Pedophile Liberation Front) e ancora la NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), accanto ad altri gruppi, operanti in vari Paesi per attuare “ una riforma sessuale radicale” .

La stessa associazione Danese, DPA nata nel 1983 come gruppo interno della LBL (associazione gay e lesbica danese) e divenuta autonoma nel 1985, ricevette una sorta di  “legittimazione ufficiale” quando, nel 1994 due dei suoi rappresentanti furono invitati ad una riunione della Commissione Giustizia del Parlamento danese che esaminava una proposta di legge sulla pornografia infantile.La stessa Associazione gestiva un sito italiano con lo scopo dichiarato << far conoscere ciò che realmente è la pedofilia da parte di chi la conosce >>;  ma la sua notorietà ha raggiunto l’apice quando ha diffuso in rete una lettera in varie lingue, indirizzata direttamente ai bambini per convincerli a non denunciare eventuali approcci da parte di adulti. I destinatari del messaggio erano invitati a decidere da soli delle proprie azioni ed in altri passaggi si prospettavano le conseguenze spiacevoli di una denuncia.

Si è correttamente ritenuto che, pur riconoscendo un diritto del minore alla propria libertà sessuale, non vi possa essere una scelta consapevole e libera quando egli sia troppo piccolo o in rapporto di parentela o di soggezione con l’adulto: in questi casi, il reato è realizzato anche se l’atto sessuale non sia accompagnato dalla violenza, dalla minaccia o dall’abuso di autorità.

            Ed a questo proposito è interessante ricordare l’intervento di Xavier Emmanuelli (Segretario di Stato francese dell’“Azione umanitaria d’urgenza”), al Congresso di Stoccolma il 27 Agosto 1996 il quale testualmente dichiarava: << in quanto medico, ho notato che i bambini sono la preda privilegiata di tutte le forme di violenza. Il primo sintomo della decomposizione della civiltà, è l’utilizzazione degli esseri umani come oggetti sessuali. Quando, in nome della libertà si definisce AMORE lo sfruttamento sessuale dei bambini, possiamo ancora parlare di civiltà ? ….La Pedofilia è la perversione della sessualità “ fare l’amore con un bambino come dicono i pedofili, è un crimine e non è dare dell’amore ad un bambino….>>.

Celate dietro il termine “ amore”, si concretizzano una serie di condotte illecite, penalmente sanzionate, che ledono irrimediabilmente la libertà sessuale come proiezione della libertà personale, intesa come diritto alla libera disponibilità del proprio corpo nei rapporti interpersonali diretti. Potrebbe, infatti, avvenire che la persona non sia fisicamente libera (es. riduzione in schiavitù, sequestro) e, pertanto costretta a subire rapporti sessuali non consentiti oppure obbligata a prestare il proprio corpo in attività non volontariamente assunte quale per esempio la pornografia.

Il Mercato Pornografico e, soprattutto, la pornografia minorile costituisce un settore in fieri, del crescente spazio, soprattutto in Rete, dedicato all’erotismo.Sono a tutti fin troppo note le attività dei pedofili spesso di differente nazionalità, che utilizzano Internet per porre in essere condotte oggi penalmente sanzionate. Un caso emblematico e clamoroso di questo genere di attività, è stato quello venuto alla luce nel Settembre del 2000, che ha portato a perquisizioni, sequestri e ad un centinaio di arresti eseguiti contemporaneamente in 21 Paesi diversi, fra cui l’Italia. Mesi di indagini a livello internazionale hanno consentito lo smantellamento di “Wonderworld”2 rete pornografica infantile virtuale con base in U.S.A.

Nella pornografia minorile esiste poi un ambito particolarmente efferato, quello dei cosiddetti “snuff movies”3, film che si concludono con la morte dei loro protagonisti. Buona parte della << produzione >>, è realizzata con vittime rapite o acquistate in Paesi poveri come il Messico, il Brasile, o la Thailandia o nelle fasce sociali più marginali. Nei filmati le vittime subiscono violenze sessuali, torture ed infine trovano la morte.

 

2. Aspetti giuridici del problema

    La necessità di affrontare i pericoli derivanti da usi illeciti e dannosi delle reti telematiche suggerisce interventi da sviluppare sostanzialmente in due ambiti: quello tecnico e quello normativo.

 Sotto il profilo tecnico, occorre promuovere un’adeguata preparazione professionale e culturale degli inquirenti, forze di Polizia e Magistratura: in Italia, nell’ambito della Polizia Postale, è presente un nuovo nucleo operativo di Polizia Telematica che, tende ad assumere sempre maggiore importanza.

Tuttavia in queste delicate problematiche è il profilo normativo che riveste particolare importanza.

Sulla materia è intervenuta la legge 3 agosto 1998 n. 269 (“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”). Il testo di legge ha disposto l’inserimento nel Codice Penale del nuovo art. 600- ter del c.p. italiano il quale stabilisce la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 5 a 100 milioni per chi con qualsiasi mezzo anche per via telematica  distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico precisato. Analoghe pene sono poi previste per chi distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni 18.

Per quanto concerne l’attività informatica la norma rileva sotto un duplice profilo: da un lato la lotta, sotto qualsiasi forma, al traffico di pornografia minorile, dall’altro la repressione di tutte le attività collegate all’adescamento o sfruttamento sessuale dei minori, come lo scambio di nominativi, indirizzi elettronici o fotografie. In realtà la questione di fondo, determinata proprio dal carattere globale delle reti telematiche, è l’eventuale regolamentazione di Internet; infatti, nel marzo 2000 la Camera dei Deputati italiana aveva approvato una mozione con la quale chiedeva al governo di definire un accordo tra tutti gli Stati del mondo per una corretta disciplina della Rete, che ostacoli l’attività telematica dei pedofili. A questo proposito, interessante è una breve analisi dello stesso reato nell’ambito della legislazione francese: l’art. 227-23 c.p. francese modificato dalla legge del 98’ punisce la condotta di colui che fissa o registra, in vista della sua diffusione o trasmissione, << l’immagine >> o la << rappresentazione >> di un minore che presenti carattere pornografico, con la pena della reclusione di 3 anni e con 300.000 franchi di multa.Le stesse pene sono previste per il fatto di diffondere, di importare o esportare l’immagine o la rappresentazione all’estero. Le pene sono aumentate a 5 anni e 500.000 franchi di multa quando, per la diffusione dell’immagine o della rappresentazione del minore diretta a un pubblico non determinato, è stata utilizzata una rete di telecomunicazione.Le disposizioni del citato articolo sono ugualmente applicabili alle immagini pornografiche di una persona che abbia l’aspetto fisico di un minore, salvo che si accerti che questa persona aveva 18 anni il giorno della fissazione o della registrazione della sua immagine.

Bisogna, sottolineare che, a differenza dell’Italia, la legislazione francese, non punisce il semplice possesso di casette pornografiche; scelta che è stata oggetto di discussione:

In primo luogo, perché il magistrato che si trovi di fronte ad un detentore di cassette pornografiche che coinvolgono minori deve per applicare una sanzione penale provare che il soggetto le ha diffuse;

 In secondo luogo perché il potere dell’immagine è molto forte è potrebbe indurre all’azione, in conclusione, l’uso personale di cassette pornografiche finisce con l’aumentare la domanda e quindi incentivarne la produzione.

  L’Europa scopre così di non avere, di fronte al problema dello sfruttamento sessuale dei minori, una strategia comune, né una legislazione adeguata, né un coordinamento tra le polizie, né un controllo delle informazioni.

          3. L’attività dell’Unione Europea

   L’Unione Europea è chiamata quindi a incidere nel campo del diritto penale che è per sua natura di competenza nazionale e per di più su di un argomento in cui le legislazioni non sono certo omogenee4. Deve farlo nella consapevolezza che la legge non risolve il problema dello sfruttamento sessuale, ma che senza una legge adeguata è difficile fare emergere il reato e colpire i responsabili. Qualificare i reati significa toglierli dall’indefinito e nello stesso tempo impedire che leggi diverse consentano spazi di manovra agli sfruttatori.5

             Il 24 febbraio 1997 il Consiglio dell’UE ha adottato un’azione comune sulla lotta contro il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, in cui i 15 Paesi membri s’impegnano a rivedere la normativa nazionale relativa a una serie di reati che riguardano lo sfruttamento sessuale dei minori, concordando gli elementi essenziali per una definizione comune di tali reati.

          Si chiede l’introduzione della facoltà di perseguire propri cittadini per reati commessi all’estero (c.d. principio dell’“extraterritorialità”). Questo principio dell’extraterritorialità, insistentemente richiesto alla Conferenza di Stoccolma perché consente di punire i pedofili e i turisti sessuali secondo la legge del proprio Paese di origine evitando quindi una comoda forma di impunità, ha trovato nel Consiglio dei Ministri una formulazione di compromesso che denuncia le differenti posizioni degli stati.

      Ciascuno Stato assicura che siano disponibili mezzi e tecniche investigative adeguate per perseguire i reati. Ciascuno Stato inoltre assicura un’adeguata protezione dei testimoni che forniscono informazioni sui reati e garantisce la disponibilità delle vittime a testimoniare in un procedimento penale, il che può a volte comportare un permesso di soggiorno temporaneo e un’assistenza adeguata alla vittima dell’abuso.

   4. L’accoglienza in Italia delle iniziative dell’UE

        Il 30 luglio 1998 la Commissione speciale del Senato in materia di infanzia approvò la normativa contro lo sfruttamento sessuale dei minori la Legge 3 agosto 1998 n.269.

       Tale provvedimento, infatti, costituì una risposta precisa alle indicazioni della Commissione dell’Unione Europea del 16 ottobre e del 27 dicembre 1996, contenenti un richiamo a rivedere la legislazione degli Stati al fine di arrivare a definire giuridicamente l’illegalità e l’immoralità dello sfruttamento sessuale dei minori. E’ interessante notare che nel titolo il disegno di legge riprende un concetto caro all’UE e alle convenzioni internazionali: lo sfruttamento sessuale del minore è considerato quale forma di “ riduzione in schiavitù”.

    Aver chiarito che esiste schiavitù ogni qualvolta si eserciti un diritto di proprietà su un’altra persona, ogni qualvolta s’instauri un rapporto di dipendenza totale che porta allo sfruttamento lavorativo o sessuale, ha avuto il merito di ricondurre a questa fattispecie molti reati che prima non erano neppure contemplati dal nostro codice, come ad esempio il traffico di esseri umani, lo sfruttamento per accattonaggio e lo sfruttamento sessuale.

  

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice della Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale

Corte cost.18.12.1987 n.56

 

 

 

Indice bibliografico

 

 

Bandini Tullio – Gualco Barbara

2000    Infanzia e Abuso Sessuale, Milano, ed. – Dott. A. Giuffre’ Editore

 

Colombo Svevo Maria Paola - Deputato al Parlamento Europeo

Aggiornamenti sociali 5/1998 233.Tutela dei minori - Sfruttamento sessuale dei minori e iniziative dell’Unione Europea

 

Dusi P.

1989 Codice di Procedura penale minorile commentato, in Esperienza di giustizia minorile, Roma

 

Izzo Fausto

  1998 Norme Contro La Pedofilia – commento alla Legge 3 agosto 1998n.269 - ed. giuridiche simone

 

Latti Giorgio

2001    L’Attività d’Indagine Sui Minori, Torino, ed. – G. Giappichelli Editore

 

Mollo M.

1999 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù, in Legislazione penale, 1999, fasc. 1-2.

 

Romano Bartolomeo

  2000 La Tutela Penale della Sfera Sessuale- indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia – Milano, ed. - Dott. A. Giuffre’Editore

 

Tintori Chiara – Dottoranda di ricerca in Scienza della Politica presso l’Università di Firenze

  Aggiornamenti sociali 9-10/1998 233. Tutela dei minori – La Nuova legge Contro Lo Sfruttamento Sessuale Dei Minori

 

 

 

 

1 Si tratta formalmente di guide per omosessuali, ma contengono riferimenti espliciti alla pedofilia: indirizzi delle associazioni che difendono i pedofili, informazioni sulle pubblicazioni per i pedofili, indicazioni concrete sul turismo sessuale per i pedofili in vari Paesi.

2 Si trattava di un club al quale si accedeva mettendo a disposizione degli altri soci una certa quantità di immagini pedofile, il che aveva permesso di costituire una banca dati di oltre centomila immagini, varianti da contesti maliziosi ad aspetti di vero e proprio sadismo, una parte dei bambini erano stati fotografati in Italia.

3 Nello slung americano snuff significa << annientare, ammazzare brutalmente>>.

4 Il titolo VI (Giustizia e Affari Interni) del Trattato sull’Unione Europea non prevede un ordinamento pubblico comunitario in materia di giustizia, e quindi la prevenzione e la repressione penale dello sfruttamento sessuale restano di competenza degli Stati membri. Le Azioni comuni del Consiglio evidenziano però la necessità di avere, soprattutto nei confronti di nuove ipotesi di reato come quello dello sfruttamento sessuale, uno spazio giuridico comune.

5 La lunga vicenda di Stanford, ideatore delle “Guide Spartacus”, denunciato dall’associazione << Terre des hommes >> per istigazione allo sfruttamento sessuale dei bambini, ma più volte prosciolto o perché allora la legislazione non prevedeva la punizione di tale reato in Belgio per un cittadino che non fosse belga, o perché il tribunale si dichiarava incompetente trattandosi di un reato a mezzo stampa, aveva dimostrato la necessità di un armonizzazione delle legislazioni a livello europeo e una revisione delle legislazioni nazionali.