LA LEGITTIMAZIONE GIUDIZIARIA DI UNA CONFESSIONE RELIGIOSA 

Il caso Scientology alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di Cassazione

 

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 1239, resa in data 8 ottobre 1997, pone finalmente alcuni punti fermi in una vicenda giudiziaria, che, seppure non conclusa, sembrava destinata ad un ancor lungo, tortuoso percorso giurisprudenziale. Si tratta, invero, di un tema di ampio respiro sociale e culturale che, negli ultimi anni, ha dato adito ad una serie di preoccupanti perplessità, riguardanti i nuovi movimenti religiosi, in genere, e, nello specifico, la Chiesa di Scientology. Confessioni religiose o associazioni illecite?

Prima di passare all’analisi del dettato della citata sentenza della Corte di Cassazione, sembra opportuno, a chi scrive, ripercorrere, in breve, alcune tappe della menzionata vicenda giudiziaria.

Con sentenza resa in data 2 luglio 1991, il Tribunale di Milano escludeva, per la Chiesa di Scientology, la natura di associazione per delinquere, non solo in quanto riconosceva la liceità dello scopo sociale perseguito a norma di statuto, ma anche perché accertava il perseguimento del medesimo da parte della generalità degli adepti. Eventuali condotte illecite, pertanto, non sarebbero state altro che comportamenti devianti dei singoli, al di fuori di qualsiasi direttiva generale dell’associazione.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 5 novembre 1993, ribaltava la decisione del giudice di primo grado, da un lato, affermando la sussistenza del delitto di associazione per delinquere, in quanto la Chiesa di Scientology avrebbe svolto, sin dalla sua nascita, attività commerciale diretta all’acquisizione di rilevanti quantità di danaro, approfittando di patologie psichiche di alcuni neofiti; dall’altro, sottolineando l’irrilevanza del quesito relativo alla religiosità della Chiesa di Scientology, essendo le dottrine di tale sorta comunque oggetto di tutela costituzionale, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del pensiero.

Interveniva a sedare il conflitto la Corte di Cassazione, che, con pronuncia n. 163 del 9 febbraio 1995, annullava con rinvio la sentenza da ultimo citata, preliminarmente osservando che, in verità, la tutela costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) si differenzia in modo netto dalla tutela delle confessioni religiose e della libertà di religione (artt. 19 e 20 Cost.); per poi inferirne come l’accertamento della religiosità di Scientology sia condicio sine qua non ai fini di un’affermazione di sussistenza o meno del delitto di associazione per delinquere. In quanto, "una volta riconosciuto a Scientology il carattere di confessione religiosa, non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in associazione per delinquere, a meno che tutti i membri della chiesa non avessero, di comune accordo, cambiato le regole statutarie, dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello originario. Mentre sarebbe ipotizzabile (…) che nell’ambito di un’attività lecita dell’organizzazione sia sorta, in modo distinto ed autonomo, una associazione illecita". Accertamento, questo, da compiersi caso per caso.

Del resto, come osservato dalla Corte, l’attività commerciale eventualmente svolta dall’associazione, anche in misura rilevante, non è in alcun modo da sola sufficiente ad escludere il carattere di religiosità, tanto più se si aderisce a quella impostazione dottrinale, secondo cui la restituzione della componente economica ad un contesto religioso è richiesta dalla realtà storica.

Sempre a questo proposito la Corte ha osservato che il limitato numero di casi per cui è sorto procedimento non può certo considerarsi indicativo della sussistenza di un’associazione per delinquere, ancor più se si compie una comparazione con l‘ampia diffusione della Chiesa di Scientology. Rilievo, per il vero, difficilmente contestabile.

Al fine, dunque, del necessario accertamento dell’effettiva natura della Chiesa di Scientology, la Corte indicava alcuni criteri dettati dalla Consulta, con la nota sentenza n. 195, resa in data 27 aprile 1993.

Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale, nel riaffermare il principio per cui non può essere sufficiente (nel caso concreto a fini tributari) la qualificazione che un’associazione dia di sé (c.d. autoqualificazione) come confessione di carattere religioso, forniva alcuni indici, asseritamente non esaustivi, utili al fine di un oggettivo riconoscimento delle realtà confessionali. In mancanza di un’intesa con lo Stato, ai sensi del’art. 8 Cost., i criteri di riferimento devono essere anzitutto i precedenti riconoscimenti pubblici, in secondo luogo l’esistenza di uno statuto che esprima con chiarezza i caratteri dell’associazione e, infine, la comune considerazione.

Il Giudice di rinvio, con sentenza del 2 dicembre 1996, affermava nuovamente la sussistenza del delitto di associazione per delinquere a carico della Chiesa di Scientology, escludendo la sua natura di confessione religiosa, alla luce dei criteri suddetti.

La Corte d’Appello di Milano, definito il concetto di religione, "nell’esperienza storica attuale", come "complesso di dottrine incentrato sul presupposto della esistenza di un Essere Supremo, che è in rapporto con gli uomini e al quale questi devono obbedienza e ossequio", escludeva la natura di confessione religiosa della Chiesa di Scientology, sia in relazione alla citata definizione, sia in ordine ai noti criteri dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 195/93.

Il Giudice di rinvio non solo rilevava la mancanza di un’intesa con lo Stato, nonché di precedenti riconoscimenti pubblici, ma sottolineava anche come la Chiesa di Scientology non trovasse giustificazione quale confessione religiosa nel criterio della comune considerazione. In quanto, dovendosi tale espressione considerare sinonimo di "opinione pubblica dell’intera comunità nazionale", non potrebbero ritenersi in essa comprese le sentenze di alcuni giudici di merito, le decisioni di alcune commissioni tributarie, i pareri di alcuni studiosi italiani e stranieri, le sentenze di autorità giudiziarie di altri Stati.

In definitiva, la Corte territoriale, alla luce del criterio della comune considerazione, escludeva il carattere di religiosità della Chiesa di Scientology, in quanto carente di un elemento per l’opinione pubblica "indispensabile perché ci si trovi di fronte ad una religione: (…) il concetto di salvezza dell’anima (…), realizzata attraverso un legame fra l’uomo e la divinità".

Il Giudice di rinvio, infine, pur riconoscendo un contenuto religioso allo statuto della Chiesa di Scientology, riteneva che tali qualificazioni statutarie, in quanto tardive, non potessero non apparire "uno stratagemma già in precedenza utilizzato altrove dall’organizzazione, per sottrarsi ai problemi legali che si ponevano sulla strada della sua attività".

Ed ecco, a questo punto, il nuovo ed ultimo intervento della Corte di Cassazione, con la citata sentenza 1329/97, in questa sede oggetto di più approfondita analisi. Sentenza che, nella sua icasticità, riesce ad affrontare in modo perspicuo punti nodali della questione, giungendo a conclusioni che, seppure implicite, trovano ampio riscontro nel prevalente pensiero della dottrina ecclesiasticistica.

Si potrebbe sostenere che la Suprema Corte, affermando il dovere del Giudice di merito di esprimersi circa la natura di confessione religiosa della Chiesa di Scientology, abbia compiuto un’interferenza in materia preclusa alla sua competenza, così violando il principio di laicità dello Stato, riconosciuto dalla Consulta, come noto, principio supremo del nostro ordinamento costituzionale.

La stessa Corte Costituzionale, in proposito, è giunta chiaramente a parlare di distinzione delle questioni civili dall’esperienza religiosa, "distinzione tra ‘ordini’ distinti, che caratterizza nell’essenziale il fondamentale o ‘supremo’ principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato".

Tuttavia la Consulta, come noto, non si è arrestata ad una siffatta, semplicistica conclusione, ma ha precisato – in un’ottica etico-politica di ampio respiro, palesemente in linea con l’indimenticato magistero di Francesco Ruffini - che il supremo principio di laicità "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alla religione, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale".

Dunque, un intervento della magistratura nella questione de quo non solo appare opportuno, ma addirittura necessario e improcrastinabile, specie di fronte all’ineluttabile dato della proliferazione, nella realtà sociale internazionale degli ultimi decenni, di un sempre maggior numero di c.d. nuovi movimenti religiosi. Che, se da un lato possono costituire motivo di legittima preoccupazione, dall’altro devono trovare tutela da parte dello Stato, alla luce dei princìpi costituzionali.

E’ vero, come osserva la Suprema Corte, che il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost); il diritto, riconosciuto ai singoli e alle associazioni, di professare liberamente la propria fede religiosa, purché non in contrasto con il buon costume (artt. 19 e 20 Cost.); la mancanza di una definizione legale di religione e di confessione religiosa sono fortemente indicativi della volontà del Costituente di non precludere ad alcuno l’esercizio del credo religioso, per quanto possa apparire strano o di difficile comprensione. Tuttavia – osserviamo – l’indicazione da parte della Consulta dei menzionati criteri, peraltro asseritamente non esaustivi, non solo non viola il dettato costituzionale, ma, come in precedenza osservato, appare necessario e, comunque, in linea con il principio di laicità dello Stato, alla stregua dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale.

Alla luce dei princìpi suesposti, per di più, non può che condividersi un’altra osservazione della Suprema Corte: un’aprioristica e precostituita definizione del concetto di religione, quale quella fornita dal Giudice di rinvio nella sentenza del 2 dicembre 1996, è da considerarsi illegittima, tanto più se si considera la sua parzialità, in quanto eminentemente ispirata alla tradizione delle religioni monoteistiche del bacino mediterraneo. Con il rischio di esclusione di fenomeni religiosi che hanno arricchito e nobilitato l’Oriente e quell’Occidente che con essi ha saputo fervidamente dialogare.

Del resto, non si deve trascurare, come correttamente sottolinea la Suprema Corte, "che lo Stato, stipulando con l’Unione Buddhista Italiana la convenzione di cui al D.P.R. 3/1/1991, ha riconosciuto la qualità di confessione a quella religione, che, come noto, non presuppone l’esistenza di un Essere Supremo e non propone, quindi, rapporti diretti dell’uomo con Lui", bensì si fonda sulla concezione di un’esperienza di liberazione, che conduce alla salvezza, derivante da un procedimento che avvicina l’uomo alla verità, identificandosi con l’anima vitale del cosmo.

Con siffatto riconoscimento il nostro Paese, alla stregua di una tendenza ormai affermatasi a livello mondiale, è giunto implicitamente ad ammettere che la fede nell’identità di un Essere Supremo non può in alcun modo essere considerato elemento connaturale all’idea di religione.

Il fatto, poi, che la Chiesa di Scientology non abbia concluso un’intesa con lo Stato non significa, da parte di questo, disconoscimento del carattere di religiosità della Chiesa medesima. La Corte Costituzionale, nella citata sentenza 195/93, sottolinea la necessità di una concreta tutela di quei gruppi religiosi che possono non aver disciplinato bilateralmente la propria posizione nei confronti della Repubblica per propria scelta, o perché non hanno ottenuto l’intesa, o perché, ancora, si tratta di comunità di fedeli priva di organizzazione disciplinata da statuti. L’assenza di intesa, ai sensi dell’art. 8 Cost., non può, pertanto, in alcun modo essere considerata rivelatrice di una associazione priva del carattere della religiosità.

Del resto, una simile affermazione non è oggetto di contestazione, tanto che la Corte Costituzionale, come più volte osservato, fornisce una serie di indici, alla stregua dei quali è possibile riconoscere un’associazione come confessione religiosa, pur in assenza di un’intesa con lo Stato.

Anzitutto, dunque, un’associazione può qualificarsi come confessione religiosa, in forza di precedenti riconoscimenti pubblici.

Tali riconoscimenti, come opportunamente precisato dalla Suprema Corte, debbono considerarsi le sentenze dei giudici ordinari e di quelli tributari, pur potendosi a queste attribuire "valore attenuato rispetto a quello, assoluto e definitivo", dell’intesa dello Stato con le relative rappresentanze, di cui all’art. 8 della Costituzione.

Che l’espressione suddetta non faccia riferimento allo specifico riconoscimento della personalità giuridica di un’associazione, è confermato dallo stesso Giudice di rinvio, il quale, affermando che "nel caso in esame, non sono intervenute intese tra lo Stato italiano e la Chiesa di Scientology, e neppure vi sono stati pubblici riconoscimenti di Scientology come confessione religiosa", implicitamente ammette la sostanziale diversità fra intesa e riconoscimento pubblico.

La Suprema Corte, in proposito, ritiene che se poi si volesse attribuire al termine "pubblico" il significato di "popolare", allora dovrebbero considerarsi rilevanti anche le dichiarazioni degli adepti, i pareri degli esperti, nonché i pareri espressi nelle sentenze dai giudici, i quali, a dire della Corte, "nel giudicare devono necessariamente avvalersi, e si avvalgono, delle massime di comune esperienza e del notorio".

Tuttavia, riteniamo che l’attribuzione di siffatto significato al termine "pubblico" non sia condivisibile, in quanto, se così fosse, si creerebbe un inutile duplicato del successivo criterio della comune considerazione, su cui avremo modo di soffermarci tra breve. Al contrario, ci sentiamo di aderire pienamente all’interpretazione per cui dovrebbero trovare rilievo, nell’ambito del criterio dei precedenti pubblici riconoscimenti, anche le sentenze dei giudici ordinari e dei giudici tributari.

In base a questo primo criterio, il carattere di religiosità della Chiesa di Scientology non può certo dirsi escluso, essendo numerosissime e, per lo più, conformi, le sentenze dei giudici ordinari e tributari che riconoscono la qualifica di confessione religiosa all’associazione de quo.

Quanto al secondo criterio, è indubbio che lo statuto della Chiesa di Scientology renda palesi le finalità religiose dell’associazione medesima: "curare le esigenze spirituali dei fedeli, attraverso riti individuali e collettivi; curare e tutelare le organizzazioni che predicano e praticano la religione di Scientology; fondare, costituire e utilizzare Enti, centri di addestramento per l’insegnamento e la divulgazione della religione di Scientology; costituire corpi religiosi per promuovere, proteggere, amministrare ed incoraggiare lo sviluppo della religione di Scientology ed i suoi riti".

La Corte di rinvio, in verità, con la citata sentenza 2 dicembre 1996, aveva rilevato come la tardiva qualificazione statutaria, intervenuta solo quando l’istruttoria penale si stava avviando alle sue battute conclusive, rendesse palese uno "stratagemma già in precedenza utilizzato altrove dall’organizzazione, per sottrarsi ai problemi legali che si ponevano sulla strada della sua attività".

Tuttavia, è ben noto ai cultori di storia dei fenomeni e delle istituzioni religiose che "tutte le religioni sono il prodotto di una evoluzione. Nessuna religione è nata come sistema completo di credo e pratica in un dato periodo di tempo". Sotto questo profilo, si è precisato come Scientology non faccia eccezione alla regola: "da un corpo di teorie terapeutiche si è sviluppata una religione".

Sul punto, ossia quanto alla "natura asseritamente scientifica e oggettiva delle pratiche di ‘auditing’ e ‘purification’", la Suprema Corte precisa come "qualsiasi religione, compresa la Cristiana, conosce e attua ai propri massimi livelli tecniche ascetiche e di purificazione, che, se hanno la pretesa di definirsi scientifiche, hanno tuttavia una loro oggettività (…), quali (…) la clausura, la solitudine, la mortificazione della carne, l’astensione dal cibo, il digiuno periodico". "La pretesa scientificità del percorso interiore di salvezza proposto da Scientology – conclude la Corte – (…) non vale dunque a comprovarne un’asserita irreligiosità".

La Chiesa di Scientology, in conclusione, è senza dubbio regolata da uno statuto che esprime con chiarezza i caratteri di religiosità dell’associazione. E il fatto che il suddetto statuto abbia assunto in modo esplicito tali caratteri solo negli ultimi decenni, non può costituire di per sé criterio per la esclusione della religiosità.

Tuttavia tale indice, fondato sull’analisi dello statuto di un’associazione, sembrerebbe riproporre quello dell’autoqualificazione, che, pur ampiamente soddisfacendo al principio di libertà religiosa, espresso dall’art. 8 Cost., è stato respinto dalla Corte Costituzionale.

Sennonché, il contemporaneo riferimento, da parte della Consulta, agli altri criteri, peraltro non tassativi, dei precedenti riconoscimenti pubblici e della comune considerazione, non fanno che oggettivare, in qualche modo, il criterio riconducibile all’autoqualificazione. L’indice dello statuto, in definitiva, potrebbe a buon motivo definirsi come criterio di autoqualificazione controllata, nel senso che lo statuto vincolerebbe gli apparati dello Stato, fino a prova contraria: per negare la veridicità del documento dovrà provarsi che l’attività svolta non corrisponde a quella dichiarata, anche e soprattutto alla luce degli altri criteri dettati dalla Corte Costituzionale.

Soluzione, questa, conforme - giacché i noti criteri indicativi del carattere di religiosità di un’associazione sono, lo ripetiamo, dichiaratamente non tassativi - a quanto enunciato dalla Consulta, secondo la quale "le associazioni a carattere religioso che non siano già state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge 24 giugno 1929, n. 1159) devono comprovare la natura e la caratteristica religiosa dell’organizzazione, secondo i criteri che qualificano nell’ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto". "Ciò dovrà essere fatto – precisa la Corte Costituzionale – alla stregua della reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata". E sono numerose, a questo proposito, le sentenze che riconoscono carattere di confessione religiosa alla Chiesa di Scientology, proprio alla luce dell’attività da essa svolta in concreto.

Lo statuto della Chiesa di Scientology, per di più, appare conforme ai limiti che la Corte di Cassazione, con la nota sentenza 163/95, richiama in ordine alla liceità della attività religiose: il limite del buon costume, inteso nel senso di "conformità ai princìpi etici che costituiscono la morale sociale", posto dall’art. 19 Cost.; il "rispetto per la persona umana nei suoi ‘diritti personalissimi’"; la tutela della salute, di cui all’art. 32 Cost.; nonché, infine, "le prescrizioni relative a quei princìpi che appartengono all’essenza dei valori supremi" della Costituzione.

E’ indubbio, pertanto, che anche in forza del secondo criterio dettato dalla Corte Costituzionale, la Chiesa di Scientology appaia qualificabile come confessione religiosa. Senza contare, come precisa Colaianni, che la denominazione di Chiesa "ricorre più volte già nello statuto del ‘Dianetics Institute di Milano’ del 1° luglio 1982, ed è ragionevolmente collegabile per via interpretativa ad alcuni riferimenti, come quello della natura immanente ed immortale della persona, contenuti nello statuto dell’ ‘Hubbard Dianetics Institute’, del 20 gennaio 1977".

Resta da analizzare, infine, l’indice della comune considerazione. A questo proposito, ci sentiamo di aderire pienamente all’interpretazione che della locuzione dà la Corte Suprema: l’espressione comune considerazione non deve essere intesa, come aveva sostenuto il Giudice di rinvio, nel senso di opinione pubblica dell’intera comunità nazionale, bensì nel senso di considerazione che della Chiesa di Scientology esprime comunemente la "cerchia dei dotti", nonché, "in genere, coloro che si dimostrano interessati al problema".

Siffatta interpretazione appare, in ogni caso, la meno insoddisfacente. Non solo, come sostiene la Corte, a livello lessicale; non solo a livello di sistematica della costruzione dei criteri in questa sede analizzati, perché, così interpretato, l’indice della comune considerazione viene perfettamente ad integrare e completare il primo criterio, quello dei precedenti riconoscimenti pubblici; ma anche e soprattutto a livello di legittimità costituzionale. In quanto, attribuendo al termine considerazione, come lessicalmente si deve, il significato di riflessione ponderata ed escludendo, di conseguenza, il rilievo che potrebbero altrimenti assumere semplici moti d’animo, mere sensazioni proprie della massa della popolazione, tale interpretazione garantisce un’ampia, quanto razionale tutela delle minoranze religiose, conformemente al dettato costituzionale.

Per di più, ci sembra una palese, ulteriore forzatura quella compiuta dal Giudice di rinvio, quando, attribuendo al criterio in esame il significato di opinione pubblica dell’intera comunità nazionale, finisce col privare di qualsiasi valore anche i pareri espressi da studiosi stranieri, portando a giustificazione del proprio orientamento, tra l’altro, il fatto che questi si riferirebbero a "realtà sociali, storiche e culturali diverse dalla nostra".

Una siffatta esclusione non sembra trovare giustificazione non solo dal punto di vista lessicale, ma, ancor più, se si considera l’imprescindibile approccio comparatistico, che caratterizza tale materia.

Ne viene che, nell’ambito del criterio dei precedenti riconoscimenti pubblici, dovranno farsi rientrare anche le sentenze dei Giudici stranieri.

Del resto, in un’epoca di globalizzazione, quale è la nostra, in cui le diversità culturali trovano sempre più ampi ed agili spazi di positivo confronto, ed in cui molte religioni tendono ad esperienze ecumeniche, la conclusione non potrebbe divergere da quella esposta. Sono queste le proiezioni culturali che hanno indotto la prevalente dottrina, nazionale e straniera, a riconoscere alla Chiesa di Scientology, e non da ieri, carattere di confessione religiosa.

L’analisi fino ad ora compiuta avvalora quei criteri oggettivi dettati dalla Corte Costituzionale, in forza dei quali la Chiesa di Scientology può ben configurarsi come confessione religiosa.

Ma non solo. Quand’anche si volesse sottolineare il carattere non tassativo dei criteri suddetti, la Chiesa di Scientology dovrebbe comunque considerarsi confessione di carattere religioso, presentando tutti gli elementi che la dottrina è solita indicare come essenziali per la identificazione di una confessione religiosa: un orientamento dell’umano verso il trascendente; un’organica risposta alle domande fondamentali sull’esistenza del mondo terreno; un credo formale; un codice morale; un coinvolgimento del fedele all’interno di una comunità, che si esteriorizza nel culto; un carattere missionario a livello universale; riti e ministri del culto; un’organizzazione gerarchica.

Del resto, la dottrina ha più volte avuto modo di sottolineare quali e quante analogie la Chiesa di Scientology presenti con diverse e diffuse religioni, specie orientali, non ultimo il Buddhismo. Ponendo in luce, ancora una volta, come essa possa rientrare nella definizione di confessione religiosa, pure in un’accezione assai distante da quella che agisce all’interno dei distinti percorsi della storia del Cristianesimo.

In Scientology, peraltro, trova spazio il principio del graduale cammino verso la salvezza dell’anima, affermandosi lo scopo della liberazione dello spirito dell’uomo, attraverso la progressiva conoscenza di quell’Essere Supremo, quello spirito divino che è in lui. Cammino che, in definitiva, consente di cogliere analogie con altri percorsi confessionali, d’Oriente e d’Occidente.

Al fine di accertare l’effettivo carattere di religiosità della Chiesa di Scientology, invece, non rileva, come giustamente sottolinea la Corte di Cassazione, il carattere di non originalità e di non esclusività della medesima.

Quanto al primo aspetto, la Corte osserva come sia "notorio (...) che tanto all’Ebraismo, quanto al Cristianesimo e all’Islamismo si ispirano diverse confessioni religiose, che hanno in comune (…) la parte essenziale del credo, fondato quanto alla prima delle grandi religioni monoteistiche soltanto sulla parola dei Profeti e quanto alle altre due, rispettivamente, ma non esclusivamente, su quella del Cristo e su quella di Maometto".

Allo stesso modo, quanto al secondo aspetto, la compatibilità del credo di Scientology con quello di altre confessioni non può ritenersi ostacolo al riconoscimento della religiosità della chiesa medesima, essendo noto che tale compatibilità viene predicata da altre religioni, non ultima quella buddhista.

Né può trascurarsi l’osservazione di alcuni studiosi dei fenomeni religiosi, secondo i quali, nella realtà concreta, chi si avvicina con gradualità a Scientology, inevitabilmente giunge ad abbandonare del tutto la propria fede precedente. Ciò in quanto la Chiesa di Scientology presenta la caratteristica di coinvolgere completamente il fedele nella propria attività, conformemente a quell’elemento riconosciuto dalla dottrina come essenziale ai fini dell’esistenza di una confessione religiosa.

Un ultimo rilievo.

Come opportunamente ricorda la Suprema Corte, "in forza dell’art. 2, comma 2, del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, concluso a Roma tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 2/2/1948, e ratificato con legge 18/6/1949 n. 385, la Chiesa di Scientology, riconosciuta in U.S.A. quale confessione religiosa, avrebbe dovuto essere riconosciuta in Italia e ammessa a praticarvi il proprio culto e a far opera di proselitismo se, fermo il rispetto di altri diritti di pari dignità costituzionale, della Chiesa statunitense fosse stata diretta emanazione e non fosse stata costituita invece come autocefala Chiesa di Scientologia d’Italia".

Ora - ci chiediamo – in base a quale principio logico-giuridico lo stesso diritto non dovrebbe essere riconosciuto a favore della Chiesa di Scientologia d’Italia, data la sostanziale identità del suo credo rispetto a quello della Chiesa statunitense? Tanto più in considerazione del fatto che lo statuto della prima non collide in alcun modo con i diritti di pari dignità costituzionale, di cui al suddetto Trattato di amicizia.

Quale trattamento dovrebbe trovare in Italia un appartenente alla Chiesa di Scientology statunitense, che si trovasse nel nostro Paese, per svolgere il suo compito di proselitismo?

Per di più, è noto l’elenco del Ministero dell’Interno, relativo alle "organizzazioni religiose diverse dalla cattolica che, per antico possesso di stato o per decreto del Capo dello Stato o ai sensi del Trattato di pace e di amicizia tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti, godono di personalità giuridica nel nostro ordinamento o sono comunque ‘note al governo’ secondo quanto stabilito nel terzo comma dell’art. 20 r.d. 28 febbraio 1930 n. 289": nell’elenco compare, a chiare lettere, la Fondazione della Chiesa di Scientology in Italia.

In conclusione, dunque, aderendo all’ormai predominante orientamento dottrinario e giurisprudenziale, a noi pare che la Chiesa di Scientology possa essere assunta quale confessione religiosa, anche solo sulla base di criteri puramente oggettivi. La Corte di Cassazione, nella sentenza 1329/97, seppure implicitamente, sembra giungere alla medesima conclusione, in questo modo allineandosi ad una impostazione che sta ormai radicandosi a livello internazionale.

Se il Giudice che dovrà esprimersi in proposito entro breve dovesse trascurare i rilievi suesposti, avremo perso un’altra preziosa occasione per tracciare i confini della via da percorrere. Con il rischio di ricadere, ancora una volta, nella confusione più profonda e di allontanarci da una meta che sembra ormai a pochi passi.

Fermo restando, naturalmente, il dovere del Giudice di accertare, caso per caso, sulla scorta delle risultanze processuali, la perpetrazione di eventuali illeciti da parte dei singoli aderenti alla confessione, se non addirittura la configurazione di reati di natura associativa.

 

Massimo Jasonni

Maria Vittoria Galizia