inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2002

Relazione tecnico-giuridica Legge 388/00 
Osservazioni e proposte per il futuro
 

Di Bernardi Eugenio

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Il tentativo “frettoloso” e ”confuso”, di riportare ordine nel mondo dell’automatico da divertimento cancellando con un “colpo di spugna” parte della normativa di cui alla legge 6 ottobre 1995, n.425, sta  provocando ingenti danni economici all’intero settore del divertimento con gravissime ricadute settoriali e la perdita di tanti posti di lavoro.

Ciò che si è voluto cancellare non è solo qualche articolo di legge, ma tutto ciò che sulla base di tale normativa, all’interno della legislazione italiana in tema di gioco e/o giochi, l’intero settore si era costruito.

La normativa di cui alla L. 425/95 nel ritenere vietati i giochi d’azzardo a vincita aleatoria concretizzante lucro, ha consentito, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l‘uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici ad abilità e intrattenimento preponderante rispetto all’elemento aleatorio, con i quali è possibile conseguire un premio.

Occorre riconoscere che la normativa de qua, accolta come un grande successo, ha prestato il fianco ad interpretazioni di comodo. Così ad es. la valutazione puramente soggettiva del rapporto alea-abilità operata da taluni costruttori ha lasciato ampio spazio alla commercializzazione di apparecchi ad abilità inconsistente con grave pregiudizio per il settore.

Proprio allo scopo di dare la giusta interpretazione al testo normativo del ‘‘95 e per evitare le massicce operazioni di polizia degli ultimi mesi, le maggiori Associazioni di categoria avevano ed hanno istituito commissioni per esprimere pareri sugli apparecchi commercializzati dai soci.

Nessun riconoscimento è stato peraltro operato dalle Istituzioni competenti nei confronti di tali commissioni e tanto meno sulla legittimità dei pareri espressi.

Le stesse Associazioni di categoria, per prime, hanno tentato di riportare ordine all’interno del settore e oggi, ancora di più, chiedono, che il gioco, attraverso l’uso di apparecchiature da divertimento, venga riportato al suo vero significato storico inteso come attività ludica, socialmente e culturalmente utile.

Non bisogna infatti dimenticare i due diversi aspetti che lo compongono:

- da un lato il rispondere lo stesso ad un generico desiderio o bisogno di evasione dalla realtà, di svago;

- dall’altro per l’essere questo un mezzo per affermare la propria superiorità (abilità, intuito, prontezza di riflessi…) attraverso il conseguimento di un premio quale riconoscimento alla vittoria.

Gioco può ben essere sinonimo di competizione ed implicita è l’idea del vincitore e del premio (cfr. Huizinga. Homo Ludens).

E’ indispensabile ricordare le norme contravvenzionali contenute negli artt. dal 718 al 723 c.p., le quali considerano principalmente il gioco d’azzardo.

Il Legislatore ha ritenuto opportuno fornire la nozione di questi giochi dichiarando all’art. 721 che “sono giochi d’azzardo quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”.

 

Elementi costitutivi del reato del gioco d’azzardo sono pertanto l’alea ed il fine di lucro.

 

E’ ben noto peraltro che in moltissimi giochi l’esito è dovuto tanto al fortuito quanto all’abilità del giocatore e che il reciproco rapporto di questi elementi varia da caso a caso. In tali ipotesi il legislatore considera d’azzardo quei giochi nei quali l’influenza del fortuito prevale in modo assoluto. Ma l’aleatorietà del gioco non è sufficiente per l’applicazione delle norme incriminatrici: si richiede anche che il gioco sia compiuto con “fine di lucro”.

Conseguenza ne è che restano esclusi dai giochi d'azzardo i giochi di natura aleatoria che sono fatti a puro fine di divertimento ( esempio i giochi di carte sui comuni touch screen o i videogiochi classici) .

E’ pur vero che quando la legge penale parla di fine di lucro, non intende già riferirsi alla causa o al motivo che induce a giocare (motivo che ben può essere lo svago o il divertimento) ma unicamente all’esistenza di una posta, di natura patrimoniale ed all’ammontare di questa, sicché lo scopo di lucro è escluso solo quando il valore della posta è trascurabile.

Giustamente parte della dottrina[1][1] ha osservato che le piccole poste escludono il fine di lucro, poiché servono a dare maggior vivacità al gioco, suscitando l'interesse e l'amor proprio dei giocatori, come segno tangibile di vincita o di perdita e finalizzano il gioco al mero divertimento e non al guadagno.

 

Tale impostazione nel tempo è stata condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità[2][2] che ha adempiuto, non sempre lucidamente, alla sua funzione nomofilattica nei confronti dei giudici di merito.

 

Il fine di lucro quindi, inteso come natura patrimoniale della posta, pur costituendo secondo un'autorevole dottrina[3][3] solo un elemento o condizione di punibilità del reato, ha una rilevanza decisiva nella configurazione del gioco d’azzardo.

 

E’ opportuno inoltre osservare che le più moderne legislazioni – e tra esse il nostro codice penale – si differenziano profondamente da quelle passate perché non vi si può ritrovare una generale proibizione del gioco d’azzardo mentre invece vengono colpite solo quelle forme e manifestazioni ritenute socialmente più pericolose.

Infatti negli artt. 718-721 c.p. non è possibile leggere una espressa proibizione del gioco.

Al contrario, il modificato comma 4° dell’art. 110 tulps, si statuisce in modo automatico la violazione delle norme relative al gioco d’azzardo al solo superamento dei limiti previsti dalle “nuove” norme che regolano il gioco d’intrattenimento, in evidente contrasto con le norme penali identificatrici degli elementi costitutivi del gioco d’azzardo, con evidente svuotamento del principio di legalità, nonché offensività e meritevolezza della pena cardini del nostro diritto penale[4][4]

 

In merito alla questione riguardante l’espressione “gioco d’azzardo” sommessamente si ricorda a chi legifera quanto affermato dalla Cassazione (Sent. 14 maggio-31 luglio 97 n. 1115/97): “…non si può interpretare l’art. 721 c.p. estensivamente prescindendo dal senso proprio delle parole. L’espressione “d’azzardo” ha un significato univoco…nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto proprio dal significato delle parole (capo II, art, 12  preleggi)… soprattutto in materia penale (art. 1 c.p.)… tenendo ben presente la concezione realistica del reato in opposizione a quella formalistico-rigorista (art. 49 c.p.)…”.

La modifica del 110 Tulps fatta nella legge finanziaria ha come aberrante conseguenza che i contravventori alle norme che regolano il gioco da intrattenimento si vedrebbero contestato, sempre e comunque, il gioco d’azzardo pur in assenza di uno o di entrambi gli elementi costitutivi del reato[5][5].

Sostenere che la vincita di una colazione o di dieci gettoni del valore di circa 10.000 costituisca “lucro” appare se non altro inverosimile.

La recente campagna denigratoria dei mass media, operata nei confronti dell’intero settore dell’automatico da divertimento, ha partorito un tentativo di legge frettoloso e disorganico che rischia di colpire in modo irreparabile il settore.

Catalogare indistintamente tutti i giochi a premio presenti sul mercato come “videopoker” è la palese dimostrazione di come non si conosca la realtà del “mondo del gioco”.

Giusta la repressione del gioco d’azzardo in quanto contrario sia all’ordine pubblico che al buon costume e soprattutto alla dimensione che gli operatori cercano di perseguire da diversi anni.

Errato e mistificante voler ritenere e far credere all’opinione pubblica che tutti gli apparecchi immessi sul mercato a far data dal 1995 siano macchine infernali che, uniche e sole, possono dar luogo a incidenti e disordini tali da recare pregiudizio alla pubblica quiete.

Nella Relazione ministeriale sul progetto del c.p. (parte II, p. 512) si legge che il “…gioco d’azzardo è doloroso fenomeno sociale…in cui non so cosa sia maggiormente da paventare o deplorare, se la disistima del lavoro e del risparmio a cui abitua, o la miseria a cui conduce, o l’abbrutimento, spesso fonte di delitti…”.

Le considerazioni di carattere etico-giuridico poste alla base della repressione del gioco d’azzardo mal si conciliano con tutta quella serie di deroghe ai principi generali fissati nel codice penale, deroghe che rendono praticabili tali attività se commesse a bordo di navi da crociera durante il periodo di navigazione, o che addirittura stabiliscono il monopolio statale nella gestione del lotto, di concorso pronostici o di lotterie, o che consentono l’apertura e la gestione di case da gioco autorizzate.

Non si potrà certo sostenere che in tali attività sia ravvisabile l’esercizio di una pubblica funzione o la prestazione di un pubblico servizio.

Dove rinvenire quindi il superamento dell’evidente contraddizione tra il gioco d’azzardo vietato e il gioco d’azzardo autorizzato?

Probabilmente nel fatto che, in pratica, nel nostro ordinamento giuridico il gioco d’azzardo non è in sé e per sé in ogni caso proibito.

Ed oggi cancellando anni ed anni di lavoro (sia in campo legislativo sia in campo economico) si tenta di far rientrare semplici apparecchiature a premio da intrattenimento e divertimento tra i giochi d’azzardo.

Già da tempo i rappresentanti delle categorie interessate al mercato del divertimento avevano chiesto interventi e fattivamente collaborato per addivenire ad una modifica della L. 425/95 atta a rassicurare sia gli operatori che i fruitori dell’automatico da divertimento attraverso la certezza del diritto e il conseguente annullamento dei margini di abusivismo.

Tutto ciò premesso la legge 388, nel suo insieme, offre tutt’altro che certezza del diritto o garanzia di uguaglianza tra gli operatori del settore.

Basti pensare alla possibilità offerta ai Questori di disporre in modo autonomo sul proprio territorio…e in ossequio ad un principio quanto mai lato.

L’approccio di modifica pare non tanto una scelta tecnico-giuridico ma bensì una scelta politica di bilancio.

Perché non pensare ad una "risuddivisione" operata legislativamente degli apparecchi e congegni automatici ed elettronici già presenti sul mercato in:

 

·       giochi d’azzardo (così come definiti dal c. 3 e 4° della precedente L. 425/95 )

·       giochi di pura abilità e intrattenimento ( videogiochi sportivi, guide o simulatori di gare automobilistiche e touch screen);

·       giochi elettromeccanici (gru, ruspe e redemption), in cui l'abilità manuale consente vincite di piccoli premi;

·       giochi a premio tipo A.W.P. (dall’inglese amusement with prizes) nei quali il principio fondamentale è il corretto equilibrio tra divertimento e premio/modesto azzardo (permettete l’uso della parola! E ciò alla luce anche del nostro C.P.!).

 

Questi particolari apparecchi a premio o a vincita potrebbero essere, come già accade in diversi paesi europei quali l’Olanda, la Germania, la Spagna, la Gran Bretagna:

 

·       omologate o certificate da un ente certificatore ( tipo Sincert o IMQ);

·       funzionanti direttamente a moneta, con vincite in moneta (normativamente imposte nel massimo) erogate direttamente dalla macchina così da consentire un reale controllo sulla consistenza della vincita. Nel contempo si eliminerebbe l’intermediazione "umana" nella gestione delle vincite, spesso foriera di non gravi problemi;

·       strutturate in modo da stabilire un corretto equilibrio tra divertimento-abilità-alea in relazione alla giocata -    tempo di giocata - percentuale di vincita;

·       costo partita imposto nel massimo (es. 40/50 euro centesimi), percentuale minima di vincita  imposta (es. 70% e più);

·       costo orario medio g.p. = Pmax x n°partite x (100 - %vincita)

                                                                       h                   100

 

Qualunque apparecchio, anche aleatorio, che fornisce un trattenimento, attraverso un costo orario medio di partecipazione al gioco o all’intrattenimento paragonabile al costo di una partita di calcio o di teatro ecc., è da considerarsi lecito.

 

Perché non valutare la possibilità di prevedere:

 

Immodificabilità dei parametri con deposito del check-sun di programma  presso l’Autorità Competente, oltre a perizia giurata di un Professionista iscritto all'Albo,

pagamento di una imposta annua da versare allo Stato o ancora meglio al Comune,

divieto del gioco ai minori degli anni 18 ( per i soli giochi a premio o a vincita),

rilascio di una licenza per la produzione, l’importazione e la gestione anche indiretta degli apparecchi a premio o a vincita,

limitazione (unicamente per gli apparecchi a premio o a vincita) del numero massimo di apparecchi per locale (es. n. 2 fino a 100 m/2, n. 3-4 oltre i 100 m/2, numero massimo non superiore al 50% dei giochi di puro intrattenimento (videogiochi e altri) nelle sale giochi,

rottamazione quadriennale ( per i soli apparecchi a premio o a vincita).

 

La normativa ad hoc per le macchine a premio consentirebbe di conoscerne esattamente il numero, il luogo di installazione, il nome dei costruttori, il nome dei gestori…così da eliminare ogni margine di abusivismo permettendo agli operatori del settore di diventare competitivi, non solo in campo nazionale, ma anche in quello europeo e mondiale (parte di questo era previsto nel testo licenziato dal comitato ristretto della X Commissione Attività Produttive della XIII Legislatura).

 

Sostenere le misure relative agli apparecchi da divertimento di cui alla Legge Finanziaria 2001( Sottosegretario Giarda – lunedì 16 ottobre 2000 – V Commissione Bilancio ) ".....sono necessarie perché destinate a contrastare la flessione già subita e quella, ancor maggiore, prevedibile per il futuro del gettito derivante da giochi e scommesse legali, lotto e lotterie…perché si combina con quello derivante dall’attribuzione delle concessioni relative a 7 nuovi giochi…il nuovo gratta e vinci…per le sue caratteristiche…è destinato ad agire sinergicamente ai fini del recupero e dell’incremento del gettito erariale…” ha come unico  significato che il settore del divertimento e del gioco, se non è gestito dallo Stato, scomparirà.

L’immagine che ne esce, da quest'ultima legge, non è sicuramente quella di uno Stato che si preoccupa dell'infiltrazione, all'interno di un settore, di malavitosi e della rovina di tante famiglie, ma quella di uno “Stato biscazziere” che rischia di sopprimere  un settore di 5.000 imprese che attualmente occupa 80.000 persone (compreso l’indotto) con un grande volume d’affari.

Quello che si chiede è una legge organica, chiara, certa e di stampo europeo che permetta agli addetti di continuare la propria attività lavorativa nel rispetto della legalità.[6][6]

 

 

                                                                                         T.E. Eugenio Bernardi

CONSULENTE TECNICO LEGALE

ESPERTO IN TECNOLOGIE ELETTRONICHE

APPLICATE ALL’INTRATTENIMENTO, VIDEOGIOCHI,

COMPUTERS, APPARATI SONORI FONOMETRICI

E ACUSTICI

CONSIGLIERE NAZIONALE SAPAR/AGIS

PRESIDENTE REGIONE EMILIA

            bernardivideo@tin.it

 

 


Note:

[1][1] Pioletti, Il giuoco nel diritto penale, Milano 1970; Sabatini, Le contravvenzioni nel codice penale vigente 1961.

[2][2] ex.plurimis Cass.Pen.Sez.III 6 maggio 1998 n.1625; id. 23 settembre 1999 n.9596; id. 8 agosto 2001 n.30880.

[3][3] Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol X, quinta edizione, pag868. L’Autore sostiene che il fine di lucro rappresenta mera condizione obiettiva di punibilità, ammettendo di fatto un gioco d’azzardo punibile e un gioco d’azzardo non punibile.

[4][4] Cfr. in argomento Fiandaca-Musco, Manuale di Diritto penale, Zanichelli Bologna ult.ediz.

[5][5] sul punto v.amplius, il contributo di Davide Massa apparecchi da divertimento quand’è azzardo? Su www.diritto.it

[6][6] Relazione eseguita in collaborazione con il Segretario Sapar Dott. Davide Massa, il Centro Studi "Automat" e gli Studi Legali che assistono gli associati dei Fori di Ferrara, Mantova, Torino e Lodi.