inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001

Una sentenza pericolosa

di

Gianluca Pomante

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 febbraio 2001 ha assolto dal reato di cui all’art. 171 bis, l.d.a., alcuni cittadini extracomunitari sottoposti a procedimento penale per essere stati trovati in possesso, durante un controllo, di numerosi supporti ottici, contenenti software e brani musicali, sprovvisti di bollino Siae e quindi illegali secondo l’attuale formulazione della citata norma, così come modificata dalla Legge 248/2000.

La sentenza di assoluzione crea un precedente giurisprudenziale pericoloso, non tanto per l’aver assolto soggetti trovati in possesso di software ed opere musicali illegali, ma perché enuncia dei principi ed applica l’esimente di cui all’art. 54 c.p. sulla base di considerazioni che, ove trasposte a qualsiasi altro ramo del diritto penale, legittimerebbero qualsiasi tipo di delitto compiuto da soggetti in stato di indigenza.

Nella motivazione della sentenza si possono leggere i seguenti passaggi:

"…non risultano nelle carte del P. M. atti tendenti a dimostrare che il prevenuto straniero abbia altre forme di sostentamento oltre quella illecita rilevata…" ed ancora "…essendo mosso nella sua azione di venditore di cd contraffatti dalla necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto".

Risulta sinceramente difficile ritenere applicabile lo stato di necessità ex art. 54 c.p. alla situazione di un venditore ambulante che tranquillamente, ogni giorno, espone su una bancarella improvvisata decine di supporti contenenti software e brani musicali per la pubblica via, contrattando animatamente ogni vendita.

Le motivazioni espresse dal Giudice risultano quantomeno pericolose. Se per stato di necessità dovesse intendersi la mancanza di un lavoro stabile, ebbene, ciascuno dei tre milioni di disoccupati italiani potrebbe decidere di entrare in una qualsiasi banca e compiere una rapina per sopperire alla carenza di stabile occupazione.

La scriminante di cui all’art. 54 c.p. - le eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire non rilevano ai fini di una decisione della magistratura, che deve basarsi sulle norme in vigore e non su quelle che si presume lo saranno tra qualche tempo – è applicabile ai casi in cui il pericolo sia immediato e direttamente lesivo del bene della salute o della vita dell’interessato, come potrebbe esserlo per l’alpinista che, onde evitare di precipitare in un abisso, taglia la corda che lo lega all’amico già scivolato, che rischia di trascinarlo con sé.

Ma di certo non può essere considerato tale lo stato di chi venga ritenuto indigente sul presupposto (e non sulla base di una certezza giuridicamente rilevante) che non abbia altri mezzi per sbarcare il lunario.

Così operando si legittimerebbe qualsiasi delitto finalizzato al lucro o al profitto ed appare evidente il pericolo di una simile interpretazione giurisprudenziale. Qualora dovesse risultare accolta tale tesi, le norme penali diventerebbero inutili, potendosi sostenere lo stato di necessità in qualsiasi situazione. E’ sufficiente organizzarsi.

Il Tribunale di Roma cita una sentenza della Corte di Cassazione, piuttosto datata (24 maggio 1961), che "…escludeva lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti all'alimentazione poiché la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al lavoro e ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre per il loro sostentamento quotidiano", ma evidenzia, al contrario, come l’attuale contesto sociale sia diverso da quello degli anni 60, sostenendo che l’afflusso di extracomunitari è oggi tale da rendere inutile l’esistenza di migliaia di associazioni di volontariato che da anni affiancano lo Stato nell’accoglienza e nell’assistenza di quanti necessitano di sostegno morale e materiale.

Tale affermazione, oltre ad appalesarsi poco realistica, poiché il funzionamento dell’assistenza e dell’accoglienza è oggi, in Italia e nel mondo, certamente migliore che negli anni 60, se non altro per l’incessante impegno di migliaia di volontari e di decine di organizzazioni umanitarie, non sembra dare in ogni caso un fondamento giuridico alla sentenza che ne è scaturita, in relazione alla quale il Tribunale avrebbe dovuto in concreto, e non solo teoricamente, riscontrare lo stato di indigenza, malnutrizione, debilitazione e di pericolo immediato ed attuale per la vita degli extracomunitari, posto alla base dell’applicazione dell’art. 54 c.p.

Parimenti poco condivisibile è il riferimento all’art. 4 della Costituzione Italiana, che non sembra davvero applicabile al caso di specie, giacchè lo Stato potrebbe garantire il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto nei confronti dei cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente residenti o domiciliati in Italia, e non certo nei confronti di soggetti clandestini, reclutati dalla criminalità organizzata o comunque dediti ad attività illecite.

La circostanza secondo la quale "…non c'è fine di lucro illecito penalmente in chi venda per strada cd a prezzo ridotto (in linea con la New Economy) al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa dalla maggioranza del consesso sociale…" non sembra trovare d’accordo il Legislatore che, da ultimo con la Legge n. 248/2000, ha sancito la perseguibilità penale di chiunque, per trarne profitto, vende o detiene a scopo commerciale, programmi per elaboratore privi di bollino Siae.

Il Tribunale di Roma sembra avere metabolizzato anche uno strano concetto della consuetudine, che ritiene idonea a provocare la disapplicazione delle norme contenute nel codice penale.

Ebbene, appare evidente che nel caso di un cui dovesse ritenersi legittima tale interpretazione della consuetudine, ben poco resterebbe da punire e certamente andrebbe a farsi benedire il concetto di ordinamento giuridico come insieme di regole destinate a garantire la civile convivenza, poiché tornerebbe a prevalere la ragione del più forte.

Peraltro la stessa sentenza risulta quantomeno contraddittoria, laddove inizialmente considera "contra legem la consuetudine abrogativa perché contraria al dettato dell'art. 8 delle preleggi" e successivamente invece sostiene che "…la norma repressiva di base, la protezione penalistica - e non meramente civilistica del diritto d'autore - è desueta di fatto per l'abitudine di molte persone di tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas, ricorrono all'acquisto di cd per strada o li scaricano da Internet".

Del tutto fuori luogo, infine, il riferimento alla New Economy e ai nuovi diritti dell’era digitale.
La disquisizione operata dal Tribunale di Roma non ha alcun fondamento giuridico, ed è viziata dalla presunzione che la pirateria possa fungere da elemento riequilibratore di un rapporto finora vantaggioso per le sole case discografiche e per le major del software.

Un simile approccio può essere condivisibile sul piano etico e morale, ma certamente non può consentire di disapplicare una norma vigente, soprattutto se di diritto penale.

La "strategia del regalo" individuata dal giudicante non è per nulla uno dei punti centrali del mondo digitale, all’interno del quale vige un concetto ben diverso, che è quello di trasparenza e libera circolazione delle informazioni, di giusto costo della tecnologia e dei prodotti ad essa connessi, di partecipazione di massa al miglioramento delle opere dell’ingegno, che solo per questo motivo devono essere liberamente disponibili, non certo per privare gli autori del giusto compenso loro spettante.

La "free economy, economia del gratis…" e la "…gift economy, economia del regalo…" non appartengono certo al mondo digitale ma sono una delle molteplici espressioni del mondo materiale, che su Internet e nelle reti telematiche trova semplicemente una diversa modalità di espressione.

Nella new economy cambia il concetto di diffusione delle opere dell’ingegno, che sono svincolate dai supporti fisici e possono quindi essere distribuite a costi bassissimi; ma tale constatazione non può legittimare la violazione di diritti che sono sacrosanti anche nel mondo digitale, né consentire la disapplicazione di alcuna legge.

Non si può condividere l’interpretazione secondo cui l’attuale sistema di diffusione delle opere dell’ingegno, poiché "…in contrasto con l'art. 41 della Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…", legittimerebbe il ricorso ad un’azione riequilibratrice, basata sulla sistematica violazione delle norme vigenti.

Il medesimo ragionamento, applicato al mondo economico, autorizzerebbe qualsiasi comportamento volto a rubare ai ricchi per dare ai poveri, ivi compresi rapine, furti, estorsioni, e quant’altro finalizzato ad esercitare una presunta azione riequilibratrice degli scompensi provocati dalla circolazione del denaro.

I nullatenenti potrebbero ritenersi autorizzati ad attendere, armati di pistola, qualsiasi individuo benestante in strada, per rapinarlo e riequilibrare così una situazione che li vede economicamente carenti rispetto agli altri.

Per quanto sopra esposto non può assolutamente condividersi l’interpretazione data dal Tribunale di Roma secondo il quale "se compito dello Stato ex art. 2 della Costituzione è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al libero ed egualitario sviluppo della comunità, risulta la normativa penalistica a favore del copyright tendenzialmente abrogata di fatto ad opera dello stesso popolo per desuetudine, con azione naturale tendente a calmierare le sproporzioni economiche del mercato capitalistico in materia".

Se così fosse, sarebbe inutile promulgare qualsiasi legge fiscale, poiché non incontrerebbe sicuramente i favori del popolo e sarebbe quindi destinata ad essere disapplicata per il diffuso ricorso all’evasione fiscale da parte dei cittadini.

In conclusione, pur essendo condivisibili le ragioni morali ed etiche che hanno spinto il Tribunale di Roma a propendere per la pronuncia di assoluzione ex art. 54 c.p.p. degli imputati, non si può accettare, sul piano giuridico, una simile conclusione, che mina alla radice il principio di certezza del diritto e viola i più elementari criteri di interpretazione delle norme.

Si confida, da un lato, nell’impulso del legislatore comunitario per la risoluzione degli annosi problemi legati al copyright e alle nuove situazioni prospettate dal mondo digitale, dall’altro nel giudizio di appello, affinché spazzi via dall’ordinamento una sentenza che potrebbe costituire un pericoloso precedente per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

Gianluca Pomante