inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2002

Una nuova tutela dall’Europa per modelli industriali e design

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di Marina Benassi

Lo scorso 12 dicembre 2001, il Consiglio dell’Unione Europea, ha finalmente adottato l’atteso Regolamento a disciplina dei Disegni e dei Modelli all’interno dell’Unione Europea[1]. L’iniziativa si innesta nel contesto della campagna sostenuta dalla Commissione Europea, mirante a combattere la contraffazione ed il plagio, esplicantesi non solo nel campo dei modelli ma anche e soprattutto in quello dei marchi di fabbrica[2]. Il disegno è definibile quale aspetto esteriore di un prodotto, attraverso lo strumento fornito dal regolamento, lo strumento legislativo di maggiore cogenza nella scala comunitaria, il legislatore ha mirato a giungere ad un livello di tutela il più possibile omogeneo ed armonizzato, con riguardo ai prodotti di disegno industriale. Il nuovo regime soddisfa le esigenze di diversi settori dell’industria europea. L’oggetto della nuova normativa comunitaria è inoltre di grande rilevanza, laddove disegni e modelli non solo assumono un'importanza crescente in Europa, ma costituiscono anche un patrimonio bisognoso di tutela, in particolare per l’Italia, tradizionale patria del design. La protezione di disegni e modelli industriali ricopre infatti un ruolo di primaria importanza, per diversi settori dell’economia del nostro paese, quali, ad esempio, il settore dell’arredamento, dell’oggettistica, dell’abbigliamento, della calzatura e dell’occhialeria come pure della gioielleria, ovvero tutti gli ambiti dell’industria e  dell’artigianato, nei quali il genio creativo si applica e si sposa, all’oggetto di uso quotidiano.

 

Sino all’imminente entrata in vigore del nuovo regolamento[3], attesa tra breve, l’Unione Europea presentava un panorama giuridico sostanzialmente disomogeneo, con riguardo alla tutela dei modelli, nonostante i molteplici tentativi effettuati al fine di armonizzare alcuni aspetti della relativa disciplina, in Europa. Il medesimo occhiale, portachiavi, tavolo, stoffa o la medesima calzatura, risultano ancora oggi tutelati in modi sostanzialmente diversi, o addirittura non tutelati affatto, a seconda dello stato membro nel quale vengono esportati, sino a giungere talvolta a situazioni paradossali nelle quali alla non proteggibilità in patria si contrappone una piena e efficace tutelabilità del medesimo design nello stato confinante. Superfluo quindi sottolineare la gravità di tale situazione, causa di incertezza e mancanza di fiducia nell’esportazione di determinati prodotti, costituendo così un vero e proprio ostacolo allo scambio intra-comunitario. Proprio in Italia, culla virtuale ed effettiva del design industriale, vigeva sino a qualche mese fa[4], una delle legislazioni più sfavorevoli in Europa, per questo genere di prodotti. La Direttiva sul disegno industriale, risalente al 1998[5], pur apportando importanti elementi di armonizzazione, non possedeva sufficiente forza intrinseca per condurre a regole omogenee nell’ottenimento di un minimo grado di tutela.

 

Il nuovo regolamento prevede un’innovazione sostanziale per il sistema italiano, giungendo a concepire due distinte forme di tutela per il disegno industriale finalizzate a soddisfare le esigenze dei diversi settori dell’industria. Il regolamento prevede infatti una separazione tra ‘modelli comunitari registrati’ e ‘modelli comunitari non registrati’: nel caso di questi ultimi si tratta di una forma di tutela risultante da un diritto acquisito automaticamente, prescindendo quindi da un deposito o dalla registrazione presso l’ufficio brevetti. L’artigiano o l’industriale che, in uno degli stati membri, produca e offra al pubblico una qualsivoglia opera di design industriale, invero non priva di un certo livello di originalità, potrà contare, nel prossimo futuro, sulla tutela fornitagli dal regolamento per un periodo di tre anni, prescindendo dal mancato deposito del modello stesso. Per la durata di tale periodo il modello originale gode quindi protezione in quanto ‘esiste’ ed in quanto risulta divulgato. L’importanza cruciale che tale forma di tutela, che rappresenta una novità assoluta per l’Italia ma non per altre nazioni europee, ricopre per determinati settori dell’industria del nostro paese, merita senz’altro di essere sottolineata. Il deposito del modello, non rappresentava infatti uno strumento adatto ed adeguato alle esigenze di molti settori dell’industria, sia per i costi, che per la relativa complessità, la tempistica e la durata della protezione. Il deposito non risponde ad esempio alle necessità proprie dell’industria calzaturiera, come di quella dell’occhiale e dell’abbigliamento, tutte, per loro natura, legate a cicli di moda di breve durata, spesso stagionale. La protezione quinquennale ottenuta per mezzo di un deposito effettuato per il modello destinato ad essere commercializzato soltanto per qualche mese rende questo uno strumento palesemente inadatto alle necessità di tale tipo di mercato. Ecco quindi l’insorgere ed il proliferare di ‘copie’ di modelli originali non registrati, che sino ad oggi hanno offerto libero terreno al l’industria del plagio. In tale meccanismo interviene ora la tutela automatica triennale concepita nel nuovo regolamento, che colma il difetto di tutela di cui è stata vittima una larga fascia di imprenditori ed artigiani in Italia. Tale diritto tutela dunque disegni e modelli originali per un periodo di tre anni dalla loro produzione ovvero dal momento della prima diffusione degli stessi, non solo in Italia ma in tutti gli stati membri dell’Unione Europea, senza che si renda necessaria alcuna formalità e prescindendo da qualunque costo.

 

Come accennato, il regolamento istituisce inoltre, una seconda tipologia di tutela per modelli e disegni depositati, ovvero modelli per i quali è stata richiesta la registrazione a garanzia di una tutela esclusiva presso l’Ufficio brevetti. Per la categoria di prodotti meno soggetti ad una mera periodicità e transitorietà stagionale quali, ad esempio, articoli d’arredamento, utensili e simili, la tutela, previo deposito, può estendersi sino ad un massimo di 25 anni. Il livello di protezione ottenuto tramite deposito, possiede comunque una maggiore estensione e forza rispetto a quella attinente il modello non depositato: la similarità tra prodotti rappresenta qui causa sufficiente per l’inibizione dell’altrui prodotto.

 

 Il presente regolamento, nella parte relativa al modello non registrato, entrerà in vigore 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee[6] ed avrà vigore per tutti i disegni e modelli, prodotti nell’Unione Europea, successivamente a tale data. Per quanto concerne la normativa relativa al modello comunitario registrato, bisognerà invece attendere siano all’anno prossimo[7].

 

Venezia, 1 febbraio 2002

 

Avv. Marina Benassi

 

Studio Legale Benassi

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benassie@tin.it

 

in collaborazione con: Van der Steenhoven Advocaten, Amsterdam, Paesi Bassi

[1] EC Regulation 6/2002, 12/12/2001

[2] Si menzionano al proposito: Caso C-23/99, C-383/98, C-223/98, Regolamento 25/19/1999, 241/1999.

[3] Attesa per l’inizio di marzo 2002, come specificato in seguito.

[4] La legislazione italiana sui modelli è di recente mutata con Decreto Legge pubblicato sulla GU 79 del 04/04/2001, suppl. ordinario n. 72, come modificato con Decreto Legge del 12/04-2001, n. 164

[5] Direttiva 98/71/CE del 13/10/1998

[6] Pubblicazione avvenuta il 5 gennaio 2002, GU L003, p. 0001-0024

[7] Si veda per informazioni: www.oami.eu.int