inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2003

Finanziare per il commercio con l'estero? Ecco la legge Ossola 

di Leonardo Lasala

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L'imprenditoria italiana si riscopre sempre di più leader nei contatti con l'estero, grazie alla qualità del proprio prodotto. L'esempio del distretto di Timisoara in Romania, è soltanto l'ultimo tassello dell'affermazione italiana all'interno ed all'esterno dei confini europei. Nonostante l'Euro abbia di fatto semplificato notevolmente i rapporti con l'imprenditoria europea, il problema del credito resta uno dei principali limiti della nostra economia.

Una legge guida nel settore del commercio estero, che sin dalla fine degli anni Settanta rappresenta un punto di riferimento per i rapporti internazionali è l'ex legge 277/77 "Legge Ossola". 

Vediamo con l'ausilio della consueta scheda sintetica, di approfondire le possibilità concesse dalla legge.

 

Finalità

L'agevolazione consente alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di paesi OCSE. L'intervento è nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere

 

Cosa rientra nelle agevolazioni

Nell'ambito del disposto normativo rientrano le forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.

 

Tipologia agevolazione

Per quanto concerne la natura dell'agevolazione, siamo in presenza di contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere.

Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca all’impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all’acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente o finanziario). Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura.

L'agevolazione copre al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata dall’acquirente per contanti. Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana.

Se inclusi nell'importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana:

·        i compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura;

·        i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura;

·        le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa UE (v. Circolare SIMEST).

 

Tempi previsti

La durata del credito all’esportazione è di 24 mesi (o più) dal "punto di partenza del credito" (spedizione/consegna o, nel caso di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.

I tassi d’interesse minimi sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell’1%. Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell’operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione. I CIRR sono resi noti dall’Ufficio Italiano dei Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente alla SIMEST SpA. Ciò non esclude l'applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.

 

Iter procedurale

La richiesta di agevolazione viene presentata alla SIMEST dalla banca finanziatrice o, se del caso, dalla banca italiana intermediaria o direttamente dall’esportatore (limitatamente alle operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso sul mercato estero), allegando al modulo di domanda  la documentazione in esso indicata.

La SIMEST esamina la domanda, ne determina le condizioni di intervento e la presenta al Comitato agevolazioni per l’approvazione entro un termine di 90 giorni dalla data della domanda (completa di documentazione). Le condizioni di intervento e le modalità di corresponsione dei contributi variano in relazione alle diverse forme di finanziamento.