inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004

La legge sulla provetta diventa realtà tra polemiche, critiche e dubbi di costituzionalità: male minore o etica di stato?

di

Mauro Fusco*

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Si è finalmente concluso, dopo oltre quarant’anni di polemiche, proposte irrealizzate e tentativi senza seguito, il travagliato iter parlamentare sulla regolamentazione giuridica della procreazione medicalmente assistita. Dopo l’approvazione del Senato, avvenuta con alcuni emendamenti l’11 dicembre del 2002, e della Camera, lo scorso 10 febbraio, con 277 voti favorevoli, 222 contrari e 3 astenuti, la tanto contestata legge (testo in calce), pubblicata sulla G.U. n.45 del 24 febbraio, è infatti entrata in vigore il 10 marzo.

L’evento, pur mantenendo inevitabilmente un’importanza di sicuro storica nel panorama giuridico e legislativo italiano, è tuttavia ben lontano dall’attenuare le inevitabili divisioni nell’opinione pubblica e all’interno dei singoli partiti che hanno caratterizzato il dibattito politico e bioetico negli ultimi mesi come negli ultimi anni.

Il testo della legge n.40/2004 presenta infatti un chiaro impianto garantista nei confronti dell’embrione che difficilmente riesce a conciliarsi, da un lato, con le esigenze delle coppie costrette a ricorrere a tali tecniche e, dall’altro, con le analoghe legislazioni di altri paesi europei e con la normativa italiana sull’interruzione volontaria di gravidanza. Tale natura garantista è stata chiaramente evidenziata dal relatore Giancarlo Giorgetti che, all’atto di presentare il proprio disegno di legge in Parlamento, successivamente confluito nel testo unico approvato dalla Camera il 18 giugno 2002,  affermava esplicitamente: “la presente proposta di legge che pone le premesse per lo statuto dell’embrione umano e stabilisce a quali condizioni è lecita la procreazione medicalmente assistita, si basa su tre concetti fondamentali: 1) l’embrione umano è soggetto umano in atto fin dalla fecondazione dell’ovulo; 2) la difesa dell’istituto familiare quale cellula fondamentale della società e centro vitale per la continuità della specie; 3) la difesa del diritto del nascituro ad avere un padre e una madre che lo allevino, lo amino, o educhino e gli assicurino il necessario sostentamento fino alla maggiore età” [1]. Pertanto, pur ritenendo assolutamente riduttiva la dicotomia, praticamente irrinunciabile nel panorama bioetico italiano, tra bioetica laica e bioetica cattolica, non si può fare a meno di rilevare che i principi sopra esposti finiscano col connotare spiccatamente la legge 40/2004, rendendola molto vicina alla posizione cattolica e non lasciando molto spazio al dialogo con i sostenitori del cosiddetto “orientamento laico”, condiviso invece anche da gran parte del mondo scientifico [2].

Chiariti a grandi linee quali siano i principi ispiratori del testo di legge in questione, è il caso ora di evidenziare criticamente i principali punti chiave dello stesso.

In primo luogo l’art.1 connota il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) come “soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” a cui è consentito ricorrere “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci”. Questa precisa connotazione ha la duplice funzione di affermare, da un lato, il carattere non curativo di tali tecniche, essendo le stesse inidonee a eliminare la causa di sterilità o infertilità che permarranno anche dopo l’evento della gravidanza, e, dall’altro, di limitarne fortemente l’accesso, precludendolo ai soggetti che non abbiano tali problemi ma vi ricorrano per altri motivi (ad esempio perché portatori di malattie trasmissibili).

Una prima conseguenza di queste disposizioni è che, non configurandosi la PMA come cura, il ricorso alle relative tecniche non può essere fatto rientrare nel diritto alla salute costituzionalmente garantito [3]. Pertanto, nell’inevitabile contrapposizione tra nuovi diritti, il presunto diritto ad avere un figlio, rivendicato dalla coppia sterile, viene posto sicuramente in secondo piano rispetto all’esigenza di tutelare il concepito, riconosciuto esplicitamente soggetto di diritto dallo stesso art.1. Il rischio di questa scelta, certamente innovativa per il nostro sistema, che ha sempre riconosciuto al nascituro esclusivamente una capacità limitata al solo ambito patrimoniale, non può che essere la difficoltà di conciliare con l’impianto dell’ordinamento vigente il nuovo riconoscimento di soggettività giuridica del concepito. Ai sensi  dell’art.1 del Codice civile, al nascituro è infatti negata la capacità giuridica, mentre la vigente legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza, ritiene prevalente la tutela della salute psichica e fisica della donna, che è già persona, rispetto alla nascita del nuovo individuo, che persona deve ancora divenire [4]. E’ evidente quindi come l’intenzione del legislatore di  porre le “premesse per lo statuto dell’embrione umano”, inserendosi in un impianto normativo che non ha mai ritenuto lo stesso titolare di diritti diversi da quelli patrimoniali (subordinati, tra l’altro, all’evento della nascita), non potrà che rivelarsi, all’atto pratico, fonte di problemi applicativi ed inevitabili successivi contrasti.

A queste considerazioni deve aggiungersi che la decisione di configurare il ricorso alle tecniche di procreazione assistita soltanto come soluzione di problemi di sterilità o infertilità,  si ripercuote inevitabilmente  anche sulla disciplina dell’accesso a tali tecniche. La scelta di circoscrivere la procreazione medicalmente assistita esclusivamente ai suddetti casi, così come chiaramente ribadito anche nell’art.4, comporta infatti la preclusione dell’accesso a tali tecniche a tutte le coppie portatrici di patologie genetiche trasmissibili. La discriminazione di quest’ultime è strettamente collegata con il divieto, di cui all’art.13, di effettuare diagnosi pre-impianto non finalizzate “alla tutela della salute a allo sviluppo dell’embrione” ed al divieto, di cui all’art.14, di soppressione degli embrioni. Tali divieti, rivolti evidentemente alla tutela dell’embrione e a scongiurare ogni forma di selezione embrionale sia su base medica che su base strettamente volontaristica, obbligano pertanto le coppie portatrici di malattie come la fibrosi cistica o la talassemia che non intendano dare alla luce un bambino malato a percorrere esclusivamente la via, sicuramente più invasiva ma consentita dall’ordinamento, del ricorso alla diagnostica prenatale (amniocentesi, villocentesi) e ad un eventuale successivo aborto.

Completano la severa disciplina sull’accesso alle tecniche di procreazione assistita il divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa (art.4, comma 3), effettuata cioè con l’apporto cioè di gameti estranei alla coppia, ed il divieto di ricorrere alla PMA  per singoli/e, coppie omosessuali, donne in età avanzata o dopo la morte del partner. Anche questi divieti sono evidentemente ispirati alla necessità di garantire al nascituro, frutto delle tecniche di procreazione assistita, una famiglia quanto più possibile stabile, costituita da una duplice figura genitoriale eterosessuale “in età potenzialmente fertile” ed evitare che lo stesso possa  essere turbato da figure estranee o da traumi psicologici che potrebbero ripercuotersi sulla sua futura serenità. L’unica concessione fatta al modello familiare tradizionale è data dall’apertura verso le coppie conviventi (o di fatto), a cui è consentito accedere alle tecniche di procreazione assistita, ed alle quali viene per la prima volta in Italia dato un riconoscimento.

Per quanto riguarda la fecondazione eterologa si deve rilevare che le innumerevoli polemiche su questo tema hanno spesso causato negli anni passati, l’impossibilità di raggiungere in Parlamento il consenso necessario all’approvazione di numerosi disegni di legge. Questa tipologia di PMA, che prevede la donazione di ovociti o spermatozoi da un terzo estraneo alla coppia e solitamente anonimo, si rende indispensabile qualora uno dei genitori sia affetto da sterilità incurabile e sia pertanto necessario sopperire alla mancanza di gameti dello stesso con un donatore esterno. Si deve tuttavia osservare che la diffusione negli ultimi anni di tecniche come la Icsi (Intra cytoplasmic sperm injection) ed altre ad essa affini come la Mesa  (Microsurgical epididymal sperm aspiration), Tesa e Tese (Testicular tissue sperm aspiration or extraction), che hanno consentito di ottenere con successo fecondazioni anche con pochissimi spermatozoi prelevati direttamente dal testicolo dell’uomo, ha notevolmente ridimensionato le ipotesi in cui il ricorso all’eterologa  è inevitabile, soprattutto per quanto attiene i casi di sterilità maschile. Ad ogni modo, alle notevoli possibilità offerte dalla procreazione assistita eterologa, soprattutto nei casi di sterilità incurabile, si sono sempre contrapposte una serie di obiezioni etiche, tra cui l’impossibilità per il nascituro di conoscere le proprie origini biologiche (nell’ipotesi pressoché irrinunciabile di donatore anonimo); le notevoli ripercussioni psicologiche all’interno della coppia, soprattutto per il partner “sostituito” dal donatore; la possibilità che la donazione, soprattutto quella di ovociti, avvenga dietro compenso di denaro, in violazione dell’art.5 C.c.. Tali obiezioni hanno spinto il legislatore italiano a vietare, senza alcuna eccezione, il ricorso a tale tipologia di procreazione assistita; una scelta senza dubbio radicale e per molti aspetti coraggiosa ma che costituisce indubbiamente un’anomalia nel panorama legislativo europeo, il cui  orientamento generale è improntato su una certa permissività responsabile. Nelle analoghe legislazioni degli altri paesi europei la fecondazione eterologa è infatti generalmente ammessa, pur essendo spesso limitata in modi diversi al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti (accesso esclusivamente per le coppie sposate e come estrema ratio, anonimato del donatore, divieto di utilizzare la tecnica della fecondazione in vitro, ecc.). Sul punto anche gli organi comunitari, i cui interventi [5] si sono sempre distinti per la massima tutela dell’embrione e della sua dignità, hanno ammesso che “la fecondazione eterologa sia già ampiamente diffusa e che la sua eventuale dichiarata illiceità potrebbe incontrare resistenze insuperabili” [6]. Il divieto italiano vede pertanto il nostro paese isolato dal contesto europeo, con il rischio di incentivare fenomeni di turismo terapeutico da parte delle coppie affette da sterilità incurabile o di ricorso a pratiche clandestine per coloro che non possono permettersi il soggiorno nelle cliniche svizzere, slovene o francesi situate a pochi chilometri dalle nostre ormai ex-frontiere. E’ questo un aspetto da non sottovalutare soprattutto nell’ottica di un’Europa in cui non vi sono confini per merci o persone e si cerca di far convergere intorno ad una carta costituzionale unica i principi ed i valori su cui sono fondati i paesi che ne fanno parte. 

La maggiore restrittività della legge italiana rispetto alle legislazioni degli altri paesi europei emerge ulteriormente con riferimento al divieto di crioconservazione degli embrioni (ammesso solo in particolarissime ipotesi) e alla limitazione della produzione degli stessi in numero “superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” (art.14, comma 2). Tali limitazioni costituiscono di fatto il vero nodo gordiano della nuova legge, fonte delle maggiori polemiche tra sostenitori e detrattori della stessa. Il problema degli embrioni definiti “in soprannumero” è infatti intimamente connesso con la procreazione medicalmente assistita in sé, a causa delle basse percentuali di successo e della conseguente necessità di effettuare quasi sempre più di un tentativo al fine di ottenere una gravidanza. Sebbene infatti le percentuali di successo varino a seconda del tipo di tecnica utilizzata (FIVET, GIFT, ICSI, solo per citare le più comuni) ed a seconda dell’età della donna che si sottopone al trattamento, e non vi sia un criterio unico per l’elaborazione delle statistiche da parte dei vari centri, è tuttavia ragionevole stimare che per ogni ciclo (intendendo per ciclo l’insieme delle attività che va dalla stimolazione ovarica con l’aiuto di ormoni, al prelievo chirurgico degli ovociti, fino all’impianto in utero degli stessi) vi sia in media una percentuale di gravidanze variabile grosso modo fra il 19 e il 32% [7]. Se si aggiunge poi che tale percentuale è destinata ancor più a ridursi a causa di un tasso di abortività compreso tra il 18 e il 30%  è evidente pertanto come sia inevitabile per ciascuna donna l’alta probabilità di sottoporsi a più cicli di fecondazione al fine di ottenere e portare a termine l’agognata gravidanza. Per questo motivo, al fine di limitare più possibile i disagi della futura madre causati dal sottoporsi a stimolazioni ovariche plurime e a ripetuti interventi di prelievo di ovociti (per via transvaginale o laparoscopica), è diventata prassi comune la fecondazione di un numero di ovociti idoneo a garantire più di un tentativo ed il successivo congelamento degli embrioni da essi ottenuti, qualora i primi tentativi non andassero a buon fine. La pratica, evidentemente orientata alla massima tutela della salute della madre, ha comportato negli anni l’accumulo, nei vari centri pubblici e privati, di un numero elevato di embrioni in soprannumero [8] in attesa di impianto e destinati a morire dopo un periodo di tempo che molti esperti hanno individuato in cinque anni circa. L’assenza di un limite numerico agli ovociti fecondabili ha altresì sempre consentito di scegliere tra gli embrioni prodotti quelli più adatti al successivo trasferimento e ad eliminare invece a priori quelli in cui erano invece presenti anomalie di natura genetica o imperfezioni tali da rendere problematico lo sviluppo o l’attecchimento.

Orbene, il divieto di congelamento e distruzione di recente introdotto, unitamente al limite di tre embrioni creabili, sebbene impedisca di creare nuovi embrioni in soprannumero (la decisione sulla sorte di quelli esistenti è delegata ad un successivo decreto del Ministero della salute) non può che condizionare, in maniera sicuramente rilevante, il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Il limite di tre è infatti destinato, almeno sul piano statistico, ad aumentare, se non triplicare (soprattutto nelle donne in età più avanzata) il numero di cicli necessari ad ottenere una gravidanza, con notevole aggravio non solo dei costi ma anche dei sacrifici per la coppia che decida di ricorrervi e della donna innanzitutto, il cui diritto alla salute verrebbe sicuramente a subire un pregiudizio. Dall’altro lato, invece, l’obbligo di impiantare tutti gli embrioni ottenuti, senza ricorrere ad una preventiva selezione o riduzione comporta di sicuro il rischio, soprattutto nelle donne più giovani, di incrementare il numero di gravidanze trigemine, pericolose sia per la salute della madre che per la sopravvivenza dei feti.  A questo proposito, l’art.14 consente esplicitamente la riduzione nelle ipotesi di cui alla legge 194/78, suscitando tuttavia notevoli perplessità soprattutto per quanto riguarda eventuali embrioni che dovessero presentare malformazioni (alterazioni cromosomiche o morfologiche ad esempio) prima dell’impianto. Ipotizzare, come è stato fatto da più parti, un obbligo di impianto anche per gli embrioni malformati, salvo poi consentire il successivo aborto sembra francamente inverosimile oltre che sconcertante, anche se non c’è dubbio che la ratio e l’ambiguità di alcune norme della legge sembrerebbe suggerire il contrario. Una tale previsione, oltre essere evidentemente in contrasto con l’art.32 della Costituzione, andrebbe tra l’altro contro i più elementari principi di buona pratica medica e dovrebbe essere altresì scongiurata dalla possibilità consentita al medico di “decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente  per motivi di ordine medico-sanitario” (art.6 comma 4). E’ questo comunque un altro esempio di come difficilmente possano conciliarsi la legge sull’I.V.G., chiaramente ispirata alla tutela della donna e della sua salute fisica e psichica, e la nuova legge sulla procreazione assistita, chiaramente rivolta alla tutela dell’embrione. La sensazione forte che si ricava dal dettato della legge 40/04 è quella, paradossale, di una maggiore tutela dell’embrione rispetto al feto, situazione che ha portato da più parti ad avanzare ipotesi di abolizione della legge 194 o almeno di una riforma della stessa in termini decisamente più restrittivi.

La difficoltà di conciliare le due normative, già peraltro abbastanza palese, emerge ulteriormente anche sotto il diverso aspetto della revocabilità del consenso della coppia che chiede di accedere alle tecniche di P.M.A.. Ai sensi dell’art.6 sul consenso informato, infatti, “la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti […] fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. Conseguenza immediata di tale disposto normativo è che vengono precluse al padre che abbia prestato il consenso sia l’azione di disconoscimento, di cui all’articolo 235 del codice civile, che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, di cui all’articolo 263, mentre alla madre non sarà invece consentito di non farsi menzionare nel certificato di nascita, facoltà prevista dall’articolo 30 del D.P.R. 396/2000. Anche tali disposizioni sono evidentemente finalizzate alla tutela del nascituro, evitando che ripensamenti successivi al suo concepimento possano privarlo di una od entrambe le figure genitoriali; non sono tuttavia mancate anche a riguardo numerose critiche e dubbi di costituzionalità, soprattutto per quanto riguarda il consenso della donna. Se infatti il divieto di disconoscere il figlio da parte del padre che abbia acconsentito alla fecondazione è un dato ormai comunemente accettato, anche in seguito alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte Costituzionale [9] e della Corte di Cassazione [10], numerosi problemi verrebbero invece a crearsi qualora fosse la donna a revocare il proprio consenso prima dell’impianto ma a fecondazione già avvenuta.  L’ipotesi di un trasferimento coattivo, da più parti paventata con enfasi, non sembra francamente nemmeno da prendere in considerazione, sia in considerazione dell’art.32 comma 2 della Costituzione, che riserva ad esplicite previsioni di legge il ricorso ad un trattamento sanitario obbligatorio, sia in considerazione del dato di fatto che la donna potrebbe interrompere la gravidanza nel giorno immediatamente successivo al trasferimento. Un dato di fatto è tuttavia la constatazione che, nell’ipotesi in cui la donna intendesse revocare il proprio consenso, sorgerebbe il problema di cosa fare degli embrioni già prodotti, atteso che gli stessi non possono  essere soppressi (evento vietato dall'articolo 14 comma 1 e sanzionato dall'articolo 14 comma 6), nè crioconservati (evento vietato e sanzionato dallo stesso articolo 14 commi 1 e 6, visto che non vi sono i presupposti previsti dalla  deroga di cui al comma 3), nè donati a una coppia estranea (realizzando un trattamento eterologo vietato dall'articolo 4 comma 3 e sanzionato dall'articolo 12 commi 1, 9, 10) né tantomeno essere utilizzati come oggetto di ricerca scientifica (vietata dall'articolo 13). Pertanto, seppure nell’intenzione del legislatore vi sia l’obiettivo encomiabile di evitare quei ripensamenti che hanno portato, fin dalla fine degli anni ’50 a controverse questioni giudiziarie risolte in modo non sempre uniforme dalla giurisprudenza di merito [11],  la scelta di cristallizzare il consenso della coppia in un determinato momento, come avviene nella legge 40, non sembra certamente la più idonea  a garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Maggiormente auspicabile sarebbe stato invece introdurre la figura di uno staff medico, nel quale includere anche la figura di uno psicologo, coi compiti di verificare l’autenticità del consenso prestato dalla coppia, la convinzione dei futuri genitori ad assumersi la responsabilità del nascituro e quello, ancor più delicato, di accompagnarli nei difficili momenti successivi all’impianto e alla nascita.

Da tutto quanto detto finora, appaiono abbastanza evidenti diverse ombre e punti migliorabili nell’approvato  di legge, sia per quanto riguarda i rapporti fra la stessa e  l’ordinamento vigente (anche in un’ottica comunitaria),  sia per quanto riguarda l’impatto della stessa sulle tante coppie con problemi di fertilità, per le quali avere un figlio costituisce qualcosa di molto più importante di un semplice desiderio. E’ innegabile infatti che la decisione di legiferare, in una materia che è così strettamente attinente alla sfera dell’autonomia privata di ciascun individuo, comporta infatti l’inevitabile conseguenza di cristallizzare all’interno del disposto normativo una soltanto fra le molteplici soluzioni etiche ai vari problemi, che viene condivisa esclusivamente da una parte della cittadinanza e dell’opinione pubblica.

 Questa scelta, vista da molti come il male minore, capace di porre rimedio ad un vuoto legislativo divenuto ormai sostenibile, è indiscutibilmente destinata ad avere un notevole impatto emotivo sulla collettività, soprattutto per quella parte di essa che non condivide i valori cattolici della sacralità della vita e della necessità di tutelarla fin dal concepimento. I numerosi divieti e la disciplina assolutamente rigorosa presenti nell’impianto della nuova legge, pur avendo l’apprezzabile obiettivo di garantire al nascituro la maggiore tutela possibile, ben poco spazio lasciano infatti all’autonomia decisionale degli altri soggetti coinvolti, ovvero la coppia con problemi di fertilità ed il medico chiamato a risolverli. Diverso invece sarebbe stato l’impatto di una regolamentazione più “leggera” [12] e di principio (magari con la previsione di alcune eccezioni ai divieti), al fine di non sacrificare ai dogmi della generalità ed astrattezza della legge la capacità della stessa di adeguarsi al caso concreto. Tali considerazioni non possono pertanto che far riflettere sulla necessità o meno di apporre dei correttivi alla legge appena approvata, sia con lo strumento referendario che nella più appropriata sede legislativa, al fine di mitigarne gli effetti ed evitare che la tanto affannosa ricerca del male minore non si riveli come l’insostenibile imposizione di un’etica di stato.

 

 

NOTE

 

* dottorando di ricerca in Bioetica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II

 

[1] Proposta di legge n.47 d’iniziativa del deputato Giancarlo Giorgetti presentata il 30 maggio 2001in Atti Parlamentari, Camera dei deuputati, XIV Legislatura.

 

[2]  Per la concezione di bioetica come dialogo e luogo di confronto tra saperi, visioni della vita, convenzioni ideologiche e politiche diverse, si veda E.D’antuono, Bioetica, Napoli, 2003, p.47-50.

 

[3] Sul punto è chiara la relazione di maggioranza della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, presentata alla Presidenza il 26 marzo 2002 a firma dell’On. Dorina Bianchi in Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XIV Legislatura.

 

[4] Si veda, a tal proposito, la sentenza di Corte Costituzionale n.27 del 18 febbraio 1975 in “Giustizia Penale”, 1975, I, 203.

 

[5] Cfr. Risoluzioni del  Parlamento Europeo del 16 marzo 1989 sulla fecondazione artificiale in vivo o in vitro e del  20 settembre 1996 sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell’essere umano in relazione alle applicazione biologiche e mediche; Raccomandazioni del Consiglio d’Europa n.1046 del 24 settembre 1986 sull’utilizzazione di embrioni e feti umani a  fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali e n.1100 del 2 febbraio 1989 sull’utilizzo di embrioni e feti umani nella ricerca scientifica.

 

[6] Risoluzione del 16 marzo 1989 sulla fecondazione artificiale “in vivo” o “in vitro” in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.C96 del 17 aprile 1989, 171.

 

[7] Per le statistiche C.Flamigni, La procreazione assistita, Bologna, 2002, pag. 68-70.

 

[8] Secondo una recente stima sono oltre 24.000 gli embrioni congelati in Italia, appartenenti a circa 5000 coppie (fonte Corriere della Sera, 12 dicembre 2003).

 

[9] Sentenza n.347 del 16 settembre 1998 in “Corriere giuridico”, 1998, 1295.

 

[10] Sentenza n.2315 del 16 marzo 1999 in “Giustizia civile”, 1999, I, 1324.

 

[11] Tra le sentenze “storiche” ricordiamo: Tribunale di Roma, 30 aprile 1956, in “Giurisprudenza Italiana”, 1957, I, 218; Tribunale di Cremona , 17 febbraio 1994 , in “Famiglia e diritto”, 1994, 2,179.

 

[12] L.Violante, Bio Jus. I problemi di una normativa giuridica nel campo della biologia umana, in A.Di Meo, C.Mancina, Bioetica, Roma-Bari, 1989, p.262.

 

 

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Legge 19 febbraio 2004, n. 40

"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.
(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5.
(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 6.
(Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

ART. 7.
(Linee guida).

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.
(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.
(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

ART. 11.
(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V
DIVIETI E SANZIONI

ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.
(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

ART. 16.
(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17.
(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio