inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2001

 

Statuto di Società Europea

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Dopo trent’anni dalla proposta di regolamento della Commissione del 30 giugno 1970, relativa allo Statuto della “Società anonima europea”, nel dicembre scorso, durante il Vertice di Nizza, il Consiglio dei ministri dell’Unione Europea ha finalmente raggiunto un accordo politico sullo Statuto della Società Europea, (ovvero come è definita dal regolamento stesso, alla latina, della Societas Europea, “SE” ) e sulla direttiva che disciplina la partecipazione dei lavoratori nella SE.

La società europea è una forma giuridica sopranazionale di cooperazione e concentrazione tra imprese operanti a livello transnazionale.

Lo Statuto della SE, risponde all’esigenza di creare, per le imprese che intendo operare sul mercato comune, una forma societaria di diritto comunitario, con cui superare gli ostacoli giuridici e psicologici, derivanti dalle oggettive disparità delle singole legislazioni nazionali, che si frappongono alla realizzazione di fusioni o di gestioni di gruppi transfrontalieri. La proposta di regolamento intende dare vita ad un contesto giuridico uniforme nel quale società di diversi stati membri possano pianificare ed attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

Infatti, la SE si fonda su un diritto indipendente distinto dai diritti nazionali ai quali si rinvia solo per quanto concerne le regole di fiscalità, concorrenza e crisi dell’impresa. Tuttavia, poiché questi aspetti vengono disciplinati dalle norme già esistenti previste dalle direttive e dai regolamenti approvati dagli stati membri nelle singole materie, non c’è dubbio che la mancanza di un diritto comune fiscale e fallimentare renda meno attraente la scelta strategica della SE.

Secondo la proposta di regolamento, la SE coesisterà con le altre forme di società di diritto nazionale, offrendo così alle imprese “a vocazione europea” una alternativa molto vantaggiosa per operare sul mercato unico europeo. I vantaggi connessi alla costituzione di una SE consistono, da un lato, nella possibilità per le imprese di operare in qualunque paese dell’Ue sulla base di una disciplina unitaria e dall’altro, nel notevole risparmio dei costi amministrativi e finanziari per tutte le imprese che sono strutturate attraverso filiali o gruppi costrette a rispettare legislazioni differenti per ciascun stato membro in cui operano.

Il potenziale risparmio, in termini di riduzione dei costi amministrativi, derivante dall’utilizzazione della Società Europea, è stato stimato, dal “Competitiveness Advisory Group of industrialists” presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, intorno ai 30 miliardi di euro per anno.

La società europea sarà disciplinata da un regolamento (direttamente applicabile), che definisce in dettaglio le regole di costituzione, gestione, trasferimento, trasformazione e fusione della nuova società europea e da una direttiva a cui dovrà essere data attuazione, che disciplina le modalità con cui i lavoratori devono poter partecipare alle decisioni sulla gestione dell’impresa costituita come SE.

La prima proposta di regolamento, elaborata dal Consiglio, risale al 1970 (GU C 124 del 10.10.1970). Successivamente, il 13 maggio 1975 la Commissione presentò al Consiglio dei ministri una nuova proposta modificata (pubblicata nel supplemento del Bollettino della CEE. N. 4 - 1975).Nel 1985 , la Commissione, nel libro bianco sul mercato interno, indicava la Società Europea quale strumento indispensabile per la realizzazione del mercato interno e così dopo il Consiglio europeo di Bruxelles, svoltosi a fine giugno del 1987, in cui si incitavano tutte le istituzioni ad adottare tutte le misure necessarie per uniformare il diritto delle società a livello europeo, la Commissione  presentò prima un Memorandum sullo Statuto di Società europea (COM(88)) e poi nel 25 agosto 1989 un nuovo Progetto di statuto di SE, COM(89) n. 268 pubblicato sulla GU C il 16/10/1989 n.263. Nel 1991 la Commissione a seguito delle modifiche proposte da gran parte dei soggetti istituzionali coinvolti nella procedura legislativa, ripropose al Consiglio una proposta modificata dello Statuto della SE  (pubblicata in GU C 176 dell’8/7/1991).Il 27/10/1999 il Parlamento ha espresso il suo parere “in prima lettura” ed il 20/12/2000 il Consiglio, nella sessione Occupazione e politica sociale, all’unanimità, è pervenuto ad un accordo politico sui due atti concernenti la Società europea. Attualmente le proposte di regolamento e di direttiva sono di nuovo sul tavolo del Parlamento europeo che pur non potendo apporre il suo veto sui testi, deve essere riconsultato a causa delle modifiche, rispetto al testo del 1991 sul quale si era già espresso.Il Parlamento europeo potrà comunque proporre alcuni emendamenti alla Commissione che, a sua volta, potrà accettarli o meno.Si prevede che lo Statuto di SE possa entrare in vigore nel 2004.

La SE è dotata di personalità giuridica ed è soggetta alla pubblicità dello stato membro in cui ha la sede legale oltre ad una pubblicità di carattere comunitario che è data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

La Se sarà costituita sotto forma di società per azioni ed avrà nella sua denominazione l’indicazione espressa del suffisso “Se”.

Lo statuto prevede quattro modi di costituzione di una società europea: fusione, creazione di una holding, costituzione di una filiale comune e trasformazione di una società per azioni di diritto nazionale. La fusione è limitata alle società per azioni di Stati membri differenti.

Nel caso di società create mediante fusione ci sarà la possibilità di beneficiare della disciplina prevista dalla direttiva 90/434/CEE, la quale evita i possibili rischi derivanti dalla doppia imposizione fiscale nei casi di fusioni transfrontaliere, anche se sarà comunque necessario procedere ad una modifica della stessa per aggiungere anche la SE tra le società che rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

La creazione di una società europea (SE) holding è consentita alle società per azioni e società a responsabilità limitata che hanno una sede stabile nella Comunità, ossia sedi in Stati membri differenti o filiali o succursali in paesi diversi da quello della sede. La costituzione di una società europea sotto forma di filiale comune è accessibile a qualsiasi soggetto di diritto pubblico o privato alle stesse condizioni.

La SE, è dotata di un capitale minimo di 120.000 euro.Se uno Stato membro prescrive per le società operanti in determinati settori un capitale minimo più elevato, tale norma si applica anche alle SE di tale Stato.

La sede della SE, stabilita dallo statuto, deve corrispondere al luogo in cui è situata l'amministrazione centrale, ossia la sede effettiva della SE. La sede può essere trasferita all'interno della Comunità in base a procedure ben definite.

Lo statuto della società europea prevede come organi: l'assemblea generale degli azionisti e alternativamente un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualista), oppure un organo di amministrazione (sistema monista).

Nel sistema dualistico, l'organo di direzione assicura la gestione della società europea.
Il o i membri dell'organo di direzione hanno il potere di obbligare la società europea nei riguardi dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Essi sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza. Le funzioni di membro dell'organo di direzione e di membro dell'organo di vigilanza non possono essere esercitate simultaneamente nella stessa SE. Tuttavia l'organo di vigilanza può in caso di vacanza designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo l'interessato è sospeso dalle sue funzioni di membro dell'organo di vigilanza.

Nel sistema monista, l'organo di amministrazione gestisce la SE. Il o i membri dell'organo di amministrazione hanno il potere di obbligare la società europea nei riguardi dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Soltanto la gestione della società europea può essere delegata dall'organo di amministrazione ad uno o più dei suoi membri.

Gli organi della società europea sono designati per un periodo stabilito dallo statuto che non può essere superiore a sei anni.Lo statuto determina le operazioni che devono essere autorizzate dall’organo di controllo o da una decisione espressa dell’organo di amministrazione.

La società europea redige conti annuali che comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, oltre ad una relazione sulla gestione in cui illustra l'andamento degli affari e la situazione della società. Essa redige se del caso conti consolidati.

Per quanto concerne lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti la SE sarà disciplinata dalla legge nazionale applicabile.Il trasferimento della sede al di fuori della Comunità darà luogo allo scioglimento della SE su richiesta di chiunque vi abbia interesse o di qualsiasi autorità competente.

Per quanto concerne la proposta di direttiva che completa lo Statuto riguardo al ruolo dei lavoratori, essa rappresenta un complemento indissociabile della proposta di regolamento e va applicata contestualmente per far sì che la creazione di una SE non comporti la scomparsa o l’indebolimento del coinvolgimento dei lavoratori.

Come affermato nei considerando della proposta, a causa della diversità delle norme e prassi degli Stati membri per quanto riguarda le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori salariati nel processo decisionale delle società, non è stato previsto un modello europeo unico.

Tuttavia le procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori a livello transnazionale dovranno essere garantite in tutti i casi in cui sarà costituita una SE. Inoltre secondo la proposta, quando all'interno di una o più società che costituiscono una SE esistono diritti di partecipazione, questi ultimi saranno preservati mediante trasferimento alla SE fin dalla sua costituzione, a meno che le parti coinvolte non decidano diversamente.

La rappresentanza dei lavoratori sarà garantita da una delegazione speciale di negoziazione (DSN) rappresentativa dei lavoratori di tutte le società interessate che sarà costituita al momento della nascita della SE e che avrà il compito negoziare con i dirigenti delle società partecipanti,un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori all’interno della futura Se.

Ai sensi dell’art. 4 della proposta di direttiva, l'accordo negoziato stabilirà segnatamente: il campo d'applicazione dell'accordo, la composizione, il numero dei membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza dei lavoratori, le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza dei lavoratori, le risorse finanziarie e materiali a disposizione di quest'ultimo, ed eventualmente le modalità di partecipazione nonché la data di entrata in vigore e la durata dell'accordo.

Qualora detto accordo non venga raggiunto si applicheranno le modalità per l'informazione, la consultazione ed eventualmente la partecipazione dei lavoratori stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della SE. Questa legislazione dovrà essere conforme alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato della direttiva secondo il quale ,tra l’altro, se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione, prima dell’iscrizione della SE, non vi è l’obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.

I maggiori ostacoli all’adozione dello statuto di società europea erano rappresentati proprio dalle norme sul coinvolgimento dei lavoratori che hanno rappresentato il punto debole dello Statuto della Se, su cui si sono scontrati frontalmente gli stati membri favorevoli e gli stati membri non favorevoli.

Se a Nizza si è raggiunto l’accordo politico, è solo grazie alla previsione del sistema, innanzi indicato, che prevede, come alternativa al mancato raggiungimento di un accordo sul sistema di partecipazione dei lavoratori, l’applicazione delle legislazioni interne.

 

 

Avv. Sirio Giametta

e-mail : info@studiogiametta.it

Osservatorio sulla Società Europea istituito presso la Scuola di Specializzazione in diritto ed economia delle comunità Europee, S.U.N, San Leucio, Caserta.