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*** La necessità di un Trattato specifico relativo
alla protezione delle minoranze nazionali fu avvertito in seno al Consiglio
d'europa a seguito dei tragici eventi politici che contraddistinsero le regioni
balcaniche dopo il disfacimento dell'Unione sovietica. La stabilità europea iniziò a sentirsi
minacciata dalle tensioni che sarebbero potute scaturire dai numerosi Stati che
comprendevano al loro interno, e tutt'ora comprendono, delle minoranze
nazionali. Aperta alla firma il 1 febbraio 1997, la
Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali è entrata in
vigore il 1 marzo 1998. Si connota come il primo Trattato internazionale
multilaterale sui diritti delle minoranze. Una delle questioni più controverse e
dibattute a riguardo attiene alla definizione giuridica del concetto di "minoranza
nazionale". Non esiste, infatti, nel diritto
internazionale positivo (nè la Convenzione quadro ha posto rimedio a tale
lacuna) alcuna definizione giuridica di tale categoria. La problematica attinente alle garanzie da
assicurare agli appartenenti di minoranze nazionali impone, inoltre, a priori
una scelta tra due differenti concezioni d'intendere la categoria dei diritti e
delle libertà: 1) I diritti e le libertà che, garantiti senza
alcuna discriminazione, pongono le minoranze sullo stesso piano degli altri
cittadini dello Stato. 2) I diritti e le libertà che conferiscono una
sorta di trattamento preferenziale alla minoranza, al fine di salvaguardare le
proprie caratteristiche e, soprattutto, di assicurare alle stesse
un'uguaglianza reale ed effettiva. La Convenzione quadro oggetto della presente
dissertazione, invece, pur rilevando che (art. 4): "le parti s'impegnano a
garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto
all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge",
riconosce agli appartenenti alle minoranze nazionali alcune prerogative
specifiche (di seguito meglio esplicitate) connaturate alla propria
specificità. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
e specificamente il suo art. 14, non riconosce, invece, che la prima delle su
menzionate categorie, precisando che: "il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere,
l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione". Le fondamenta per la redazione convenzionale
vennero gettate nell'ambito del Consiglio d'Europa dalla Raccomandazione 1201
dell'Assemblea parlamentare, rivolta al Consiglio dei Ministri. Tale Raccomandazione propose l'aggiunta di un
protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo teso a
garantire ed assicurare i diritti delle persone appartenenti a minoranze
nazionali, all'interno del quale avrebbe potuto ricevere finalmente
codificazione la definizione giuridica di "minoranza nazionale", e
sarebbe stata prevista la competenza di un organismo giurisdizionale
internazionale (la Corte europea dei diritti dell'uomo) per il controllo del
rispetto e dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, tutte
direttamente ed immediatamente applicabili. Proprio a causa delle sua grande incisività e
determinatezza, la Raccomandazione 1201 non mancò di suscitare la ferma
opposizione di alcuni Stati membri, quali la Francia, la Turchia e la Grecia. Il concetto politico di Stato nazione proprio
di questi ultimi Stati, infatti, si opponeva ex se al riconoscimento giuridico
delle minoranze nazionali effettivamente presenti sul loro territorio. Secondo quanto sostenuto dai propri
rappresentanti diplomatici, tali Stati, fondati sul principio dell'uguaglianza
di tutti i cittadini davanti alla legge, non potevano che respingere il
riconoscimento di determinati ed ulteriori diritti nei confronti di una solo
categoria di cittadini, ritenendo che il principio di uguaglianza fosse di per
sè sufficiente alla protezione delle minoranze. Tali opposizioni causarono il definitivo
abbandono dell'idea di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, e portarono alla redazione di una Convenzione quadro sulla
protezione delle minoranze nazionali tuttavia sprovvista dell'efficacia e della
diretta applicabilità garantite, invece, dal Protocollo. Infatti, il concetto stesso di "Convenzione
quadro", cioè di uno strumento giuridico definito limitatamente agli
obiettivi da perseguire ma non nelle modalità per conseguirli, rivela
evidentemente la volontà degli Stati contraenti di lasciarsi un ampio spazio di
manovra politica nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Un'ulteriore debolezza della Convenzione, si
concretizza nell'ormai cronica assenza della definizione del concetto di "minoranza
nazionale". Le divergenze tra le delegazioni degli Stati contraenti circa
il contenuto preciso di tale definizione hanno impedito qualunque tentativo di
codificazione. La mancata definizione permette ad alcuni
paesi, quali la Francia e la Turchia, di non addivenire alla ratifica della
Convenzione, facendo apparire non giuridicamente contestabile la pretesa degli
stessi di non avere al proprio interno alcuna minoranza nazionale. In merito, invece, agli Stati che hanno già
provveduto alla ratifica la Convenzione (l'Italia ha reso esecutiva la
Convenzione con la legge n. 302, del 28 agosto 1997), si deve rilevare che la
stessa lacuna genera una grave situazione di incertezza giuridica in merito
all'esatto campo d'applicazione ed alle modalità di attuazione della
Convenzione stessa. Alcuni Stati membri, infatti, al momento della
ratifica della Convenzione hanno ritenuto di formulare delle dichiarazioni
unilaterali precisando la loro interpretazione del concetto di minoranza
nazionale, con l'evidente finalità di allontanare o di limitare quanto più
possibile il campo di applicazione della Convenzione stessa. Eccone una disamina: La Repubblica d’Austria dichiarò che il
termine "minoranze nazionali" ai sensi della Convenzione va inteso
come indicante i gruppi che rientrano nel campo di applicazione della legge
austriaca sui gruppi etnici (Volksgruppengesetz, Bundesgesetzblatt n.
396/1976), che vivono e che hanno avuto tradizionalmente il proprio domicilio
in regioni del territorio della Repubblica d’Austria e sono composti di
cittadini austriaci di lingua materna diversa da quella tedesca e aventi
culture etniche proprie. La Repubblica dell’Azerbaigian e l'Assemblea
nazionale della Repubblica bulgara dichiararono che la ratifica della
Convenzione e l’attuazione delle sue disposizioni non implicano nessun diritto
a svolgere un’attività che violi l’integrità territoriale e la sovranità o la
sicurezza interna e internazionale delle stesse. La Danimarca dichiarò che la Convenzione
quadro si applicha alla minoranza tedesca nello Jutland meridionale, facente
parte del Regno di Danimarca. La Repubblica d’Estonia dichiarò d'intendere
il termine "minoranze nazionali" riferito ai cittadini d’Estonia che
risiedono sul territorio dell’Estonia, mantengono legami di lunga data, stabili
e duraturi con l’Estonia, si distinguono dagli Estoni per le proprie
caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche, si adoperano per
preservare le proprie tradizioni culturali, la propria religione o la propria
lingua, che costituiscono la base della loro identità comune. La Repubblica federale di Germania dichiarò di
considerare minoranze nazionali i Danesi di nazionalità tedesca e i membri del
popolo sòrabo di nazionalità tedesca. Dichiarò di applicare la Convenzione
anche ai gruppi etnici residenti tradizionalmente in Germania, quali i Frisoni di
nazionalità tedesca e i Sinti e i Rom di nazionalità tedesca. Il Principato del Liechtenstein ed il Governo
di Malta dichiararono d'interpretare gli articoli 24 e 25 della Convenzione
considerando che minoranze nazionali ai sensi della Convenzione quadro non
esistono sul territorio del Principato del Liechtenstein e su quello di Malta.
I due Stati considerarono la ratifica della Convenzione un atto di solidarietà
in vista degli obiettivi della Convenzione. La Repubblica di Macedonia dichiarò che le
disposizioni della Convenzione saranno applicate alle minoranze nazionali
albanese, turca, valacca, rom e serba viventi sul territorio della Repubblica
di Macedonia. La Repubblica di Polonia dichiarò di intendere
come "minoranze nazionali" i residenti sul territorio della
Repubblica di Polonia, i cui membri sono pure cittadini polacchi. La Federazione di Russia considerò che nessuno
è abilitato a introdurre unilateralmente nelle riserve e dichiarazioni fatte al
momento della firma o della ratifica della Convenzione una definizione del
termine "minoranza nazionale" non figurante nella Convenzione stessa.
Secondo la Federazione di Russia, sono contrari ai fini della Convenzione i
tentativi di escludere dal campo di applicazione della Convenzione le persone
residenti in modo permanente sul territorio degli Stati Parte della
Convenzione, le quali siano state private arbitrariamente della nazionalità che
avevano precedentemente. Il Governo della Repubblica di Slovenia
dichiarò di considerare quali minoranze nazionali le popolazioni italiane e
ungheresi autoctone. Dichiarò di voler applicare le disposizioni della
Convenzione anche ai membri della comunità rom della Repubblica di Slovenia. La Svezia dichiarò che le minoranze nazionali
in Svezia sono rappresentate dai Sami, dai Finno-svedesi, dai Tornedalers, dai
Rom e dagli Ebrei. La Svizzera dichiarò di considerare minoranze
nazionali ai sensi della Convenzione i gruppi di persone numericamente
inferiori al resto della popolazione del Paese o di un Cantone, che sono di
nazionalità svizzera, mantengono legami antichi, solidi e duraturi con la
Svizzera e sono animati dalla volontà di preservare ciò che costituisce la loro
identità comune, principalmente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro
religione o la loro lingua. Una molteplicità di dichiarazioni unilaterali,
dunque, tale da affievolare notevolmente la portata delle stesse disposizioni
convenzionali. Quanto, invece, al contenuto della
Convenzione, questo consta di 32 articoli ripartiti in 5 titoli. Il titolo I enuncia un certo numero di
principi generali, trai quali il principio secondo cui la protezione delle
minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a
queste minoranze fa parte integrante della protezione internazionale dei diritti
dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione
internazionale (art. 1). Viene, poi, affermato il principio secondo cui
tutte le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di
scegliere liberamente di esssere o meno trattate come tali, e che alcuno
svantaggio deve derivare da tale scelta: niente assimilazioni forzate, dunque,
nè della maggioranza sulla minoranza nè da quest'ultima sulla maggioranza (art.
3). Nel titolo II sono enunciate le garanzie che
la Convenzione riconosce agli appartenenti alle minoranze nazionali. Gli Stati s'impegnano a promuovere
un'uguaglianza piena ed effettiva tra le minoranze nazionali e la maggioranza,
così come a conservare e sviluppare la cultura delle minoranze nazionali ed a
preservare la loro religione, la loro lingua e le loro tradizioni (art. 4/2). Gli Stati s'impegnano a promuovere le
condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali
di conservare e sviluppare la loro cultura, nonchè di preservare gli elementi
essenziali della loro identità (art. 5). Gli Stati s'impegnano, del pari, ad assicurare
alle minoranze nazionali le libertà di riunione pacifica, di associazione, di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione (art. 7) e ad assicurare
loro l'accesso ai media ed il loro utilizzo (art. 9). Gli Stati s'impegnano ad adottare tutte le
misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di
minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione
della loro identità etnica, culturale, linguistica e religiosa (art. 6/2). Gli Stati s'impegnano, altresì, ad autorizzare
l’uso delle lingue minoritarie in privato come in pubblico sia innanzi alle
autorità amministrative, a riconoscere il diritto di utilizzare il proprio nome
espresso nella lingua minoritaria, a riconoscere il diritto di presentare nella
lingua minoritaria delle informazioni di carattere privato, ad impegnarsi nel
presentare le indicazinoni topografiche nella lingua minoritaria (artt. 10,
11). In materia d’educazione, gli Stati s’impegnano
ad assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali abbiano la
possibilità d’apprendere la propria lingua minoritaria o di ricevere un
insegnamento in questa lingua, ed a riconoscere alle minoranze nazionali il
diritto di creare scuole d’insegnamento e formazione (artt. 12, 13). Gli Stati s'impegnano a garantire il diritto
di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata,
nel più breve termine e in una lingua che la stessa comprenda, delle ragioni
del suo arresto, della natura dell’accusa portata contro di lei, nonché di
difendersi nella propria lingua (art. 10). Gli Stati s’impegnano, inoltre, a non impedire
od ostacolare i contatti transfrontalieri degli appartenenti alle minoranze
(art. 17), a favorirne la partecipazione alla vita economica, culturale,
sociale, alla vita pubblica (art. 15), e ad astenersi dal prendere misure che,
modificando le proporzioni della popolazione in un'area geografica ove
risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, abbiano lo scopo di
attentare ai diriti ed alle libertà enunciate dalla Convenzione quadro (art.
16). Gli Stati s'impegnano a non ostacolare il
diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai
lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto
internazionale (art. 17). Il titolo III sancisce un principio (la cui
affermazione limita grandemente l'efficacia stessa dei principi proclamati
nella Convenzione) teso ad assicurare gli Stati che abbiano motivo di temere
che la concessione di diritti specifici alle proprie minoranze nazionali possa
alimentare tendenze secessionistiche: nessuna disposizione della Convenzione
potrà, infatti, essere interpretata come implicante per un individuo un
qualunque diritto di darsi ad un'attività o di realizzare un atto contrario ai
principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza,
all'integrità territoriale ed all'indipendenza politica degli Stati contraenti
(art. 21). Nessuna disposizione della Convenzione potrà
essere interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle
leggi di ogni Stato membro o di ogni altra Convenzione alla quale questo Stato
contraente è parte (art. 22). Il titolo IV assicura che la valutazione
dell’attuazione della Convenzione è affidata al Comitato dei Ministri,
assistito a tal fine da un Comitato consultivo composto da esperti indipendenti
(artt 24, 25, 26). Le parti sono invitate a sottoporre
periodicamente un rapporto implicante informazioni complete sulle misure
legislative e di altro tipo, prese per attuare i principi della Convenzione
quadro. I rapporti degli Stati sono dapprima esaminati
dal Comitato consultivo, che elabora un parere sulle misure prese da ciascuna
parte. In seguito alla ricezione di tale parere, il Comitato dei Ministri si
pronuncia circa l’adeguatezza delle misure prese dallo Stato interessato. Il Comitato, potrà, in ogni modo, adottare
delle raccomandazioni all’indirizzo della parte. Il titolo V enuncia le modalità della firma,
dell'entrata in vigore, nonchè della denuncia della Convenzione stessa (artt.
27-31). La Convenzione quadro, pur rilevando
innegabilmente come il primo Trattato politico internazionale per la protezione
delle minoranze e codificando per la prima volta importanti principi, risulta
non sufficientemente incisiva nè giuridicamente utile. Le garanzie concesse alle minoranze, infatti,
risultano assolutamente teoriche e, a causa della mancata definizione della
nozione di "minoranze nazionali", inapplicabili proprio nei confronti
di quelle entità statali che più grandemente hanno legiferato ed agito in
violazione dei diritti delle minoranze (si pensi alla Turchia ed alla politica
repressiva di quest'ultima nei confronti della minoranza curda). Lo stesso titolo III della Convenzione, per
contro, concede a qualsivoglia Stato la comoda protezione dei principi di
tutela dell'integrità territoriale e dell'indipendenza dello stesso contro la
concessione di qualunque non gradita garanzia e libertà. Tali principi,
infatti, la cui definizione risulta tanto forte e così incontrovertibilmente
devoluta all'autorità nazionale maggioritaria, possono agevolmente limitare e
giungere paradossalmente a negare finanche lo stesso portato e le stesse
garanzie proclamate nella Convenzione. Quest'ultima, dunque, ben lungi dall'avere
istituito effettivi meccanismi di attuazione delle garanzie proclamate (che
rimangono, pertanto, astratte considerazioni) parrebbe aver inopportunamente
codificato "la sovrana uguaglianza, l'integrità territoriale e
l'indipendenza politica degli Stati", rafforzandole a discapito delle
stesse minoranze. Le minoranze nazionali, così prive di una
concreta tutela giurisdizionale, si vedeno costrette per la difesa della
propria identità ad un ricorso improduttivo (se non inesistente) innanzi ad
organi di giurisdizione nazionale od innanzi alla Corte europea dei diritti
dell'uomo, quest'ultima certo competente per la tutela dei diritti delle
minoranze contro le discriminazioni (art. 14 CEDU), ma incapace di assicurare
alle stesse ulteriori ed indispensabili forme di garanzia. Un simile quadro giuridico non è in grado d'impedire (e nemmeno di punire) l'eventuale attuazione di politiche di assimilazione forzata. Avv. Marco Dugnani |
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