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*** In data 04/11/2003, il Parlamento europeo e il
Consiglio dell'Unione europea - sul dichiarato presupposto che i partiti
politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in
seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere
la volontà politica dei cittadini dell'Unione - emanavano, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 191 TCE e deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 TCE,
il Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo Statuto ed al finanziamento dei
partiti politici a livello europeo (pubblicato sulla G.U.C.E. in data
15/11/2003, e quivi allegato). Tale regolamento, nella parte concernente le
disposizioni relative alla definizione dei presupposti previsti per la
concessione del finanziamento dei partiti politici a livello europeo, definisce
come tali solo quei partiti che risultino quantitativamente presenti in un
certo numero di Stati membri, e giunge a fissare una soglia minima di presenza
(meramente numerico-quantitativa) al di sotto della quale qualsivoglia partito
o qualsivoglia movimento o credo politico non potrà essere considerato "di
livello europeo". Il combinato disposto degli artt. 3§1, lett.
b) primo e secondo periodo, lett. d), e 4§1,2 lett.a) statuisce, infatti, che: "Per beneficiare di un finanziamento a
carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico a livello
europeo.... - deve essere rappresentato, in almeno un
quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei Parlamenti
nazionali o regionali o nelle assemblee regionali - deve aver ricevuto in almeno un quarto degli
Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in
occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo - deve aver partecipato alle elezioni del
Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione ". Conseguentemente, tutti i partiti non dotati
della prevista rappresentatività (pur se presenti in seno al PE) non verrebbero
giuridicamente considerati di "livello europeo" e risulterebbero,
pertanto, esclusi dalla concessione del finanziamento. Una tale disposizione pare rivelarsi
illegittima e contraria alle stesse disposizioni dei Trattati. L'Unione, infatti, si fonda sui principi di
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati
membri (Art. 6§1 TUE). L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali
sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 04/11/1950, e quali
risultano dalla tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario (art. 6§2 TUE). Nell'esercizio dei propri poteri e nel
perseguimento dei propri obiettivi l'Unione si è impegnata al rispetto di tali
diritti (Dichiarazione comune del PE, del Consiglio e della Commissione, 5
aprile 1977, Gu 103, 27/04/1977) L'Unione non può ammettere provvedimenti
incompatibili coi propri principi e coi diritti fondamentali comunemente
riconosciuti dalle costituzioni degli Stati membri. Il disposto regolamentare di cui agli artt.
artt. 3§1, lett. b) primo e secondo periodo, lett. d), e 4§1,2 lett.a), pare
formulato in palese violazione del principio di non discriminazione. Tale principio giuridico fondamentale, vieta
che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni
diverse siano trattate in maniera uguale (v., in particolare, sentenza della
Corte 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25, e la
giurisprudenza ivi citata). Orbene, la previsione della concessione dei
fondi dell'Unione in capo a quei soli partiti politici che siano "rappresentati,
in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei
Parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali" o che "abbiano
ricevuto in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi
in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del
Parlamento europeo", è indubbiamente lesiva e discriminante nei confronti
dei partiti (e dei loro rappresentanti eletti) che, pur non rispondendo ai
menzionati criteri quantitativi, hanno comunque ricevuto un mandato popolare di
rappresentanza politica in seno al Parlamento europeo. Forse che il voto espresso da un considerevole
numero di cittadini europei in rappresentanza di opinioni politiche
minoritarie, ma indispensabili per il corretto funzionamento delle istituzioni
democratiche europee, riveste minore dignità e minor valore del voto espresso
da altri cittadini ad espressione di opinioni politiche territorialmente più
diffuse? La maggiore o minore rappresentatività
quantitativa di un partito politico presente in seno al Parlamento può
legittimamente costituire un discrimen importante ai fini della determinazione
delle somme da concedere, ma non può certo essere posta tout court a base dell'esclusione
totale dal finanziamento. Tutto ciò è tanto più vero sol considerando
che la dichiarazione n. 11 relativa all'art 191 del Trattato che istituisce la
Comunità europea, allegato all'atto finale del Trattato di Nizza, escludendo la
concessione di finanziamenti ai soli partiti politici di livello nazionale,
prevede che le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici a livello
europeo si applichino, su una stessa base, a tutte le forze politiche europee
rappresentate in seno al Parlamento europeo. I rappresentanti europei non rientranti nei
limiti di cui all'art. 3 si vedono riservare un trattamento ingiustificatamente
ed illegittimamente discriminatorio rispetto ad altri rappresentanti europei,
detentori di un eguale mandato di rappresentanza politica, raggruppati in
schieramenti territorialmente più diffusi e quantitativamente più ampi. Gli atti adottati dalle istituzioni
comunitarie debbono essere opportuni e necessari per conseguire lo scopo
prefisso, fermo restando che, qualora si presentasse e si imponesse una scelta
tra più misure appropriate allo scopo, si imporrebbe il ricorso alla misura
meno restrittiva e meno lesiva dei diritti costituzionali (v., in particolare,
sentenze della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc.
pag. 2171, punto 25, e 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237,
punto 21). La restrizione di tali diritti deve, oltre ad
apparire idonea a raggiungere lo scopo desiderato, anche constare di un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati, nel rispetto
del principio di proporzionalità. Orbene, non risulta affatto caratterizzato da
proporzionalità il tenore di una disposizione regolamentare che esclude in toto
i rappresentanti dei partiti politici, pur presenti in seno al Parlamento
europeo ma non rientranti nei limiti quantitativi di cui all'art. 3, dal
godimento di qualsivoglia minimo finanziamento, invece riconosciuto in notevole
e sproporzionata misura ai rappresentanti di altre organizzazioni politiche
territorialmente più diffuse. Il rispetto del principio in discussione deve
essere verificato constatando se una
soluzione meno restrittiva non possa permettere di conseguire in maniera
altrettanto adeguata gli scopi legittimi perseguiti dalle Istituzioni attraverso
la regolamentazione della disciplina relativa ai partiti politici. La previsione di una pur minore, modica e
proporzionata quota di risarcimento ai rappresentanti di tutte le forze
politiche presenti in seno al Parlamento europeo, sarebbe certo più rispettosa
del rilevato principio, ed eviterebbe che alcuni tra i membri del Parlamento
europeo vedano compromesse - in misura maggiore rispetto a quanto necessario
per la realizzazione degli obiettivi prefissi dal Regolamento 2004/2003 - le
prerogative finanziarie per l'esercizio del mandato parlamentare
democraticamente conferito. Nello specifico, non si può certo negare
(nonostante la mancata definizione regolamentare della nozione di "partito
politico a livello nazionale") che anche un solo rappresentante di una
forza politica (anche se critica rispetto all'ideale europeo) presente in seno
al Parlamento europeo non contribuisca a formare una "coscienza europea"
e non esprima la volontà politica dei cittadini dell'Unione che l'hanno
all'uopo votato. L'esclusione operata risulterebbe del tutto
sproporzionata ed illogica. Quando interviene nell'ambito
dell'affermazione di un principio politico (ovverosia l'istituzione di partiti
politici a livello europeo), l'Unione non può permettere il verificarsi di un vulnus
al principio di proporzionalità. La regolamentazione del finanziamento dei
partiti politici, applicabile "su una stessa base a tutte le forze
politiche europee rappresentate in seno al Parlamento europeo" non può non
essere realizzata nel rispetto di tale fondamentale principio, mentre, in
concreto, la norma contestata appare per più versi non sorretta da sufficienti
ragioni sotto il profilo della proporzionalità, al quale ogni restrizione di
diritti costituzionali deve ubbidire. Può dirsi, inoltre, significativamente violato
il principio di uguaglianza. Nelle tradizioni costituzionali degli Stati
membri, il principio di eguaglianza è tanto pervasivo da condizionare ogni
manifestazione dell'attività legislativa, quale che sia la materia disciplinata
e quali che siano i soggetti coinvolti, e tra i principi fondamentali
dell'Unione merita particolare rilievo sia per il suo significato
etico-sociale, sia per il vastissimo campo di applicazione. Il Regolamento in discussione, accordando
sostegno finanziario ai partiti maggiormente diffusi ed escludendone i partiti
dotati di minore rappresentatività territoriale, privilegia illegittimamente
alcune organizzazioni politiche a scapito di altre egualmente rappresentate
all'interno del Parlamento europeo. Forse che le differenti espressioni politiche
presenti in seno all'Assemblea parlamentare europea possono non dirsi uguali? Forse che può non dirsi uguale il valore dei
mandati rappresentativi conferito col voto dai popoli d'europa? Nella fattispecie, i deputati del Parlamento
europeo sono tutti investiti di un mandato che è stato loro conferito
democraticamente dagli elettori e assumono la stessa funzione di rappresentanza
politica a livello europeo. A tale titolo, essi condividono la medesima
situazione. La minore o maggiore rappresentatività di una
forza politica giustifica senza dubbio la differenziazione anche sensibile
nella determinazione dei finanziamenti da concedere, ma non è certo tale da far
ritenere legittima l'esclusione totale di una forza politica rappresentata in
Parlamento da un quantum minimo di finanziamento. Ancora, non può essere revocato in dubbio che,
nelle condizioni mediatiche attuali, una campagna elettorale efficace, pur
dipendendo da molteplici altri fattori, non può prescindere da un sostegno
finanziario di un certo rilievo. È fuor di dubbio che la limitazione dei
finanziamenti costituisce per i rappresentanti di una forza politica una
limitazione della libertà d'opinione e d'espressione, mentre le opinioni e
l'immagine esterna nella conduzione della vita politica si realizzano e si
diffondono solo mediante l'impiego di mezzi finanziari. Nell'ambito dei diritti politici le
Istituzioni europee non possono intervenire a favore dei partiti o delle
organizzazioni più diffuse e rappresentative a scapito di meno rilevanti
formazioni politiche. Elezioni popolari libere non sono destinate
alla conferma di rapporti di forza e di potere già esistenti, ma devono invece
dare un responso sui rapporti di forza che governeranno in futuro. Ogni
cittadino che adempie i requisiti costituzionali e che risulta eletto in seno
al Parlamento europeo deve, quindi, poter proporzionalmente usufruire di pari
opportunità nell'ambito della contesa elettorale. Un intervento delle Istituzioni che dovesse
favorire le opportunità delle forze esistenti a scapito di quelle degli altri
partecipanti sarebbe illecito. E' ben vero che il principio delle pari
opportunità non impone alle Istituzioni europee di colmare le differenti
disponibilità finanziarie che esistono all'origine tra i rappresentanti o tra i
partiti nell'intento di creare una parità assoluta tra loro, ma é altrettanto
vero che lo stesso principio non consente alle Istituzioni pubbliche di
accentuare ulteriormente tali differenze di fatto. Con l'esclusione dal finanziamento dei
rappresentanti dei partiti politici non rientranti nei limiti quantitativi
previsti si favorisce illegittimamente chi già può disporre di cospicui mezzi
propri e di un'organizzazione consolidata con maggiori capacità di spesa. La limitazione prevista finirebbe quindi per
accentuare la già esistente ed originaria discrepanza tra la capacità
finanziaria dei candidati dei vari gruppi politici e, quindi, anche le loro
opportunità nell'ambito della contesa elettorale. La disposizione in oggetto si avvera, dunque,
anche lesiva del principio delle pari opportunità. Grandemente violato, risulterebbe, poi, anche
il principio di democrazia, che è comune agli Stati membri e che rientra fra i
fondamenti della costruzione comunitaria. Tale principio implica che i popoli
partecipino all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea
rappresentativa degli stessi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa
T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 88) e che venga garantito
il collegamento diretto tra rappresentanti e rappresentati. La strutturazione del panorama politico
comunitario in partiti politici di livello europeo risponde a una serie di
obiettivi legittimi, dettati al tempo stesso dalla realtà sociopolitica propria
delle democrazie parlamentari, dalle sue specificità nei confronti delle
assemblee parlamentari nazionali e dalle funzioni e responsabilità previste dal
Trattato. E' innegabile, però, che alla realizzazione di
tali obiettivi contribuiscono grandemente anche i partiti politici
territorialmente meno diffusi sulla scena politica europea, ma dotati di
spiccati e ben precisi programmi ed orientamenti europei. L'esclusione di questi ultimi dal
finanziamento previsto - e dunque dalle stesse possibilità di accesso
all'opinione pubblica - si rivela innegabilmente come un grave vulnus alla
democrazia, intesa nell'affermazione del senso di garanzia del rapporto diretto
e costante tra eletti ed elettori. Il divieto di accedere ai finanziamenti
comunitari priverebbe un rappresentante parlamentare appartenente ad una forza
politica minore, delle prerogative riservate ad altre forze politiche solo
territorialmente più diffuse, ed ostacolerebbe gravemente l'esercizio del
mandato che è stato lui democraticamente conferito. Tale divieto inciderebbe,
quindi, anche sulla rappresentanza politica degli elettori. La competizione politica è, infatti, libera e
democratica unicamente se lo è pure la possibilità di accedervi, nel senso che
il costo delle indispensabili spese
previste per la campagna elettorale e la diffusione dei programmi politici non
escluda a priori taluni candidati o talune formazioni politiche. Ancora, il principio di libertà di
associazione, sancito dall'art. 11 della CEDU e dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dal preambolo
dell'Atto unico europeo e dall'art. 6, n. 2, UE, sono oggetto di tutela
nell'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze della
Corte 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto
79, e 8 luglio 1999, causa C-235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag.
I-4539, punto 137). Tale principio consta anche della libertà di non aderire ad
alcuna associazione o di aderirvi liberamente e senza alcuna costrizione. L'impugnata disposizione regolamentare,
invece, laddove coartasse la volontà dei rappresentanti di un partito politico
non rientranti nei limiti di cui all'art. 3 e li inducesse a confluire in unità
con altre formazioni politiche per non vedersi estromessi e privati dei
finanziamenti comunitari (talvolta indispensabili per la stessa sopravvivenza
del partito), si rivelerebbe lesiva della spontaneità della decisione, con
evidente pregiudizio della libertà di associazione e con grave danno per la
stessa vita democratica dell'europa, che si vedrebbe rappresentata da
formazioni fittizie, a tutto vantaggio delle formazioni politiche maggioritarie
già esistenti. Parrebbero, inoltre, integrati anche gli
estremi per la configurazione della figura dello sviamento di potere. Secondo costante giurisprudenza sussiste,
infatti, sviamento di potere quando risulta che l'atto impugnato è stato
adottato allo scopo determinante di raggiungere fini diversi da quelli
dichiarati (v., in particolare, sentenze della Corte 25 giugno 1997, causa
C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punto 52, e del Tribunale 6
aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917,
punto 68). L'art. 191 del Trattato stabilisce che "i
partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per
l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza
europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione". La dichiarazione n. 11/3 relativa all'art. 191
TCE, allegata all'atto finale del Trattato di Nizza rileva che "le
disposizioni sul finanziamento dei partiti politici si applicano, su una stessa
base, a tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento". Da tali condivisibili premesse, il Regolamento
2004/2003 avrebbe dovuto estendere le garanzie finanziarie previste a tutte le
forze politiche rappresentate nel Parlamento (con l'esclusione di quelle a mero
livello nazionale), su basi di parità e con l'obiettivo di contribuire al
dibattito politico europeo. Il Regolamento impugnato, invece, vede la
propria stessa adozione basata su finalità del tutto differenti ed avulse
rispetto a quelle per cui se ne era intrapresa la stesura. Infatti, l'apposizione dei limiti quantitativi
lamentati e la conseguente esclusione dal finanziamento anche di quelle forze
politiche rappresentate in Parlamento (quale quella di appartenenza del
ricorrente) a tutto vantaggio delle forze politiche maggiori, testimoniano ex
se il perseguimento palese di uno scopo diverso e opposto rispetto alla
prevista applicazione del finanziamento a tutte le forze politiche europee
rappresentate in seno al PE. Nella fattispecie regolamentare in esame è
tanto evidente il perseguimento di fini opposti rispetto a quelli dichiarati da
poterne trarre la prova dal testo stesso della normativa, mentre può dirsi
senz'altro deliberata la volontà di pregiudicare le aspettative finanziarie di
alcune formazioni politiche a livello europeo minori ed indipendenti, a tutto vantaggio
della capacità di attrattiva dei gruppi maggiori. Avv. Marco Dugnani |
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