inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2002

Forme di gestione e modelli organizzativi per l'esercizio delle funzioni e dei servizi delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni nel contesto delle recenti riforme amministrative e costituzionali.

di Dott. Pierino Rossini 

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Sommario. 1. Il riordino dei tributi locali ex D. Lgs. 15.12.1997 n.446 - 2. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate: l'affidamento esterno a soggetti privati - 3. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate: la gestione in forma associata fra soggetti pubblici - 4. Un'ipotesi di modello gestionale/organizzativo per il Servizio delle Entrate - 5. Dal Servizio Tributi al Servizio delle Entrate - 6. Il problema del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario dopo la riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione.

 

1.Il riordino dei tributi locali ex D. Lgs. 15.12.1997 n.446.[1]- Sulla base della delega legislativa contenuta nella legge “collegata” alla finanziaria 1997 (L . 23.12.1996 n. 662, commi da 143 a 149 e 151), è stato emanato il Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”. Il titolo terzo della richiamata legge delegata ha operato una radicale innovazione  nella materia della fiscalità locale che, essenzialmente, può essere ricondotta alle seguenti finalità :

 

- introduzione di un’ampia potestà regolamentare  degli enti locali in materia tributaria ;

- patrimonializzazione di una parte delle  entrate degli enti locali, in precedenza aventi natura tributaria ; 

- ampliamento della facoltà di esternalizzazione dei servizi preposti alla gestione delle entrate sia tributarie sia patrimoniali.

 

Non  è opportuno soffermarsi sulle prime due finalità richiamate più sopra, nell’economia del presente scritto, in quanto ciascuna di esse  richiederebbe  un’ampia e approfondita trattazione. E’ sufficiente sottolineare, relativamente alla potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria, che il D. Lgs. 446/1997 fa salva, e non poteva essere altrimenti essendo prevista dall’art. 23 della Costituzione, la riserva di legge “per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”. Si ricorda, inoltre, per quanto attiene alla trasformazione della natura di parte delle entrate degli enti locali ,  la facoltà per gli enti locali di sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)  con un canone patrimoniale (COSAP) nonché la possibilità di istituire un canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, escludendo l’applicazione, sul proprio territorio, dell’imposta sulla pubblicità . 

E’ utile invece, per approfondire l’esame degli aspetti organizzativi e gestionali  della riforma, cominciare dal testo dell’art. 52,  comma 5°, del provvedimento citato .

 “I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri :

l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

qualora sia deliberato di affidate a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate : 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all’articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’albo all’articolo 53 ; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti all’albo di cui al predetto articolo 53 ; (...)”.  

 

L’accertamento dei tributi può essere, pertanto, effettuato dagli enti locali oltreché, ovviamente, in forma diretta, secondo le formule organizzative e/o istituzionali della convenzione, del consorzio, dell’unione di comuni e delle comunità montane (art. 52, comma 5°,  lett. a). Inoltre, in alternativa, gli enti locali possono avvalersi, osservando le norme che dispongono in ordine alle modalità di affidamento, di soggetti diversi, tra cui : le aziende speciali ; le società miste ; i concessionari della riscossione ; i soggetti iscritti all’albo istituito presso il ministero delle finanze  previsto dall’articolo 53 del D.LGS. n. 446/1997.

   

2. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate: l'affidamento esterno a soggetti privati. - Come si è visto, il secondo riordino dei tributi locali operato dal decreto legislativo citato ha un contenuto profondamente innovativo sia sul piano dei principi generali del diritto pubblico, consentendo la deroga di norme di legge statali mediante regolamenti comunali o provinciali ; sia sul piano organizzativo e funzionale delle strutture amministrative degli enti locali, prevedendo un’ampia gamma di forme gestionali. Sotto il primo profilo, il legislatore  ha inteso , a parere dello scrivente,  introdurre nella specifica materia dei tributi locali i principi  del federalismo amministrativo, e quindi fiscale,  affermati, a Costituzione invariata, nelle richiamate leggi cd. Bassanini del 1997/1998. Sotto il secondo profilo, è stata prevista,  accanto alla gestione diretta dei servizi delle entrate da parte degli enti, un’ampia facoltà di esternalizzazione mediante soggetti pubblici (soprattutto nella forma della gestione associata) e mediante soggetti privati previa concessione o appalto di servizio. Il problema della scelta fra le diverse formule organizzative e istituzionali non è di agevole soluzione per gli enti locali. Secondo uno studioso della scienza delle finanze e del diritto finanziario, particolarmente attento alle questioni in esame, “Va riconosciuto che se sono chiari, da un lato, i limiti e le difficoltà della gestione privata, sono del pari chiare le ragioni di debolezza del sistema pubblico di accertamento, liquidazione e riscossione degli Enti locali. La questione sostanziale è quella delle economie di scala. Si tratta di questione tecnica, alla quale dovrebbe porsi grande attenzione.

La gestione delle diverse entrate (trasferimenti regionali ed erariali ; prezzi, canoni e diritti ; tasse ed imposte) pone, da un lato, problemi organizzativi all’interno di ciascun Ente locale, in riferimento alle dimensioni adeguate dell’Ufficio, all’attrezzatura tecnica di cui esso disponga, alle procedure di cui l’Ufficio  medesimo debba prendersi carico. Anche a questo riguardo rilevano economie di scala, che possono essere considerevoli.” [2].              

Per quanto riguarda l’affidamento a soggetti privati, sono però rilevanti, oltre agli aspetti tecnici del servizio, anche altri aspetti. Nella relazione governativa di accompagnamento al decreto delegato, infatti, si sottolinea che il controllo sulle capacità tecniche, finanziarie e morali dei soggetti  che richiedono l’iscrizione all’albo dovrebbe garantire che le “attività siano affidate a soggetti giuridici di specchiata moralità (...), al fine di scongiurare l’ingresso nel sistema di organizzazioni malavitose, sempre possibili laddove si abbia riguardo all’entità dei gettiti dei tributi degli enti locali e delle loro entrate patrimoniali” [3] . L'Albo  in questione  è  previsto dall’articolo 53 del D. LGS. n. 446/1997, come si è già ricordato. Ad esso devono essere iscritti i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione  in cui gli enti locali sono adeguatamente rappresentati attraverso la presenza dell’ANCI e dell’UPI. Il Ministero delle Finanze (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) con il Decreto 11.9.2000 n. 289 ha approvato il Regolamento  per la disciplina del predetto Albo. Il provvedimento in questione, peraltro approvato dopo quasi tre anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 446/1997, ha reso possibile l'operatività dell'Albo, al quale risultano iscritte alla data del 21.12.2001 n. (…)   imprese costituite in forma di società di capitale. Ciò nonostante, il quadro normativo alla fine dell'anno appena trascorso, e tuttora, resta ancora incerto. Infatti, il Decreto ministeriale n.289/2000 è stato oggetto di impugnazioni per varie cause e su di esso pende, quindi,  per  profili diversi il giudizio della magistratura amministrativa. Non è il caso, in questa sede, di approfondire tali profili anche perché la Legge 28.12.2001 n. 448  ("Finanziaria 2002"), con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo fra l'altro alla misura dei compensi da corrispondere ai soggetti affidatari dei servizi, dovrebbe consentire di risolvere almeno parte del contenzioso che si è instaurato. E' interessante, invece, affrontare con maggiore attenzione il problema del contenuto delle funzioni e, più in generale, delle attività connesse alla liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali. In particolare, si tratta di stabilire se l'obbligo di avvalersi di soggetti iscritti all'Albo in argomento riguarda tutte le  attività di gestione dei tributi o, al contrario, se è possibile affidare a imprese non iscritte all'Albo attività propedeutiche, di supporto, meramente esecutive, svolte sotto la direzione, il controllo e la diretta responsabilità del funzionario o dei funzionari comunali preposti al servizio. La questione resta molto controversa nonostante il  chiaro indirizzo restrittivo espresso in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In precedenza, si era già sostenuto che, in assenza delle disposizioni regolamentari in argomento, fosse illegittimo l’affidamento a soggetti privati delle attività strumentali di cui all’articolo 71, comma 4°, del D. LGS. n. 507/1993. Tale tesi fu contestata con l'argomento che occorreva distinguere fra accertamento in senso tecnico ed attività propedeutiche all’emissione degli avvisi da parte del funzionario responsabile, ivi compresa fra le prime la stessa redazione dell’atto. L’ente impositore, in questo caso, mantiene saldamente nelle sue mani il potere pubblicistico che si manifesta  attraverso l’emissione di atti impositivi sottoscritti da propri funzionari, sia pure con il supporto di strutture esterne. “Tutti gli atti e le operazioni strumentali all’emanazione dell’atto di accertamento sono privi di rilevanza sul piano degli effetti e, conseguentemente, non impediscono all’ente di stipulare convenzioni con soggetti privati e pubblici, ove non sia in grado di provvedere autonomamente.”[4]. Nella fattispecie, il rapporto fra ente e soggetto esterno si configurava come appalto di servizio, non come concessione  e, pertanto, il soggetto medesimo non subentrava al comune o alla provincia in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione del servizio pubblico.

Come si è già rilevato più sopra, nonostante l'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997 (sia pure in un contesto normativo ancora incerto), nonostante il parere dell'Ufficio del Federalismo Fiscale del  Ministero dell'Economia e delle Finanze in base al quale ogni attività riconducibile alla liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali può essere affidata soltanto a soggetti iscritti all'Albo stesso, sul problema esistono opinioni contrastanti ed una prassi amministrativa, da parte di diversi Comuni, non conforme all'interpretazione restrittiva dell'articolo 52, comma 5, del più volte citato Decreto legislativo [5]. 

 

 

3. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate: la gestione in forma associata fra soggetti pubblici. - Il secondo riordino dei tributi locali operato dal D. LGS. n. 446/1997 [6] si svolge in un quadro normativo ed istituzionale che include altre riforme amministrative che incidono in misura rilevante sulla materia della fiscalità locale. Invero,  il DPR 23 marzo 1998 n. 138 prevede una profonda riforma del catasto edilizio urbano e del catasto terreni che  avrà come effetto la rideterminazione delle rendite immobiliari con importanti riflessi sulla gestione dell’ICI. Sulla base del  D. LGS. 31 marzo 1998 n. 112 (articolo 66) e dei successivi provvedimenti attuativi saranno trasferite, dal Marzo  2004, ai Comuni le funzioni relative alla gestione del catasto, storicamente espletate nel nostro Paese dall’amministrazione centrale dello Stato (ministero delle finanze). Da ultimo,  con la legge 28 settembre 1998 n. 337 è stata approvata  una “delega al governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione” che, fra l’altro, conferma, per le autonomie locali, la cessazione dell’obbligo di avvalersi per il servizio della riscossione dei concessionari dello Stato, introdotto dal DPR  28.1.1988 n. 43. Alla delega hanno fatto seguito tre Decreti legislativi  che hanno radicalmente riformato il servizio nazionale della riscossione con notevoli conseguenze sotto il profilo organizzativo e funzionale per il Comuni: D. Lgs. 22.2.1999 n. 37; D. Lgs. 26.2.1999 n.46; D. Lgs. 13.4.1999 n. 112; questi ultimi due successivamente integrati e modificati con D. Lgs. 17.8.1999 n. 326 e con D. Lgs. 27.4.2001 n. 193.     

Come si vede, gli Enti Locali, ed in particolare i Comuni, da almeno cinque anni sono al centro di un profondo processo riformatore in materia di gestione delle proprie entrate, che ha investito fortemente le loro strutture organizzative. Si tratta, peraltro, di importanti funzioni pubbliche,  di attività che esprimono al massimo grado la sovranità e l’autoritatività dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Sarà, quindi, necessario valutare attentamente  l’opportunità  di scegliere forme pubblicistiche di gestione  in alternativa all’affidamento di poteri autoritativi così intensi ai concessionari privati.

Il problema delle economie di scala (cfr. precedente paragrafo 2 e nota 2) che riguarda la maggior parte dei comuni (soltanto un migliaio all’incirca di questi enti, su 8.103, supera i 10.000 abitanti di popolazione) può trovare soluzione  anche nelle forme di gestione associata fra soggetti pubblici previste dall’articolo 52, comma 5°, lettera a), del D. LGS. n. 446/1997. Si ritiene, in proposito, che formule organizzative come le convenzioni (ex articolo 24 legge n. 142/1990 ora articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000)  e formule istituzionali come i consorzi di funzioni  (ex articolo 25 legge 142/1990 ora articolo 31 del D. Lgs. n. 267/2000 ) potrebbero soddisfare  le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia connesse alle dimensioni delle strutture operative[7] . Esse, inoltre, potrebbero attribuire agli enti locali associati una maggiore “forza contrattuale” nei confronti degli  enti superiori e dei cd. poteri forti della società civile.             

D’altra parte, le soluzioni organizzative ed istituzionali prospettate, a parere dello scrivente, non escludono forme di collaborazione con soggetti privati . La gestione delle entrate dei comuni e delle province consiste in procedimenti che si articolano in più fasi che possono essere affidate in concessione anche disgiuntamente. Inoltre,  anche quando tali enti attuano forme di gestione associata possono avvalersi di servizi e di attività strumentali e di supporto forniti da imprese private, studi professionali, ecc.. In definitiva, le funzioni e i servizi pubblici  collegati alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali consistono in attività con elevato contenuto autoritativo che, indipendentemente dai modelli organizzativi e gestionali  adottati, non sono comunque “privatizzabili” [8].  

 

4. Un'ipotesi di modello gestionale/organizzativo per il Servizio delle Entrate. La natura pubblicistica delle funzioni e dei servizi attraverso i quali si provvede alla gestione delle entrate degli enti locali  pone a tali enti la necessità, inderogabile, di dotarsi di idonee strutture operative, e ciò indipendentemente dalle formule organizzative ed istituzionali che vengono adottate. Infatti, anche nel caso della esternalizzazione, nelle varie forme consentite dalle norme vigenti, delle funzioni e dei servizi in argomento, Comuni e Province non potranno demandare le attribuzioni loro proprie relative all’indirizzo, al controllo, alla programmazione , al coordinamento delle diverse e complesse attività in cui si estrinseca la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. Inoltre, considerato che l'esercizio delle predette funzioni e servizi esprime al massimo grado la sovranità e l'autoritatività dello Stato e degli enti pubblici territoriali, si ritiene che, anche nelle ipotesi più ampie di esternalizzazione, il rapporto primario con i cittadini - contribuenti debba essere affidato ad uffici direttamente gestiti dai soggetti istituzionali titolari della potestà impositiva. Ci si riferisce, in particolare, alle attività cosiddette di "front office" o "front line": ricevimento dichiarazioni/denunce; domande di rimborso; domande di rateazione; domande di sgravio/discarico; assistenza e consulenza; ecc..

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, si potrebbe delineare il modello gestionale/organizzativo di seguito schematicamente descritto.

 

Modello gestionale/organizzativo del servizio tributi/entrate

 

Analisi delle attività (procedimenti; singole fasi; ecc.) in gestione diretta:

 

Ricevimento dichiarazioni/denunce relative ai singoli tributi;

Ricevimento domande di rimborso e relativa istruttoria;

Ricevimento domande di rateazione e relativa istruttoria;

Ricevimento domande di sgravio/discarico e relativa istruttoria;

Assistenza e consulenza;

Apposizione visto di esecutività sui ruoli;

Sottoscrizione atti impositivi;

Gestione del contenzioso in collaborazione con i soggetti di cui al successivo punto. 

Gestione dei rapporti con il soggetto o i soggetti pubblici o privati ai quali sono affidate le attività esternalizzate;

Attività di studio e supporto agli organi di direzione politica nell'assolvimento delle funzioni di indirizzo e controllo di loro spettanza.

 

Analisi delle attività (procedimenti; singole fasi; ecc.) da esternalizzare, preferibilmente in forma associata nel caso di comuni piccoli e medi:

 

Elaborazione dati dei singoli tributi/entrate (data entry) - formazione minute di ruolo o liste di carico;

Riscossione dei tributi e delle entrate comunali spontanea e coattiva;

Attività propedeutiche e di supporto alla liquidazione/accertamento dei tributi attraverso controlli incrociati di banche dati informatiche; censimenti/rilevazioni dirette dei cespiti tassabili sul territorio; ecc.;

Gestione in concessione di tributi storicamente non gestiti in forma diretta dai comuni (come per esempio, nella maggior parte degli enti, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni);

Gestione di servizi, come il Catasto, storicamente gestiti dallo Stato o da altri enti pubblici e trasferiti ai comuni[9];

Gestione del contenzioso in collaborazione con gli uffici/servizi dei singoli enti.

 

5. Dal Servizio Tributi al Servizio delle Entrate. Nella prospettiva della trasformazione del Servizio Tributi in Servizio delle Entrate, potrebbero essere concentrate presso la nuova struttura organizzativa tutte le attività (procedimenti; singole fasi; ecc.) inerenti la riscossione coattiva o, in altri termini, il recupero dei crediti relativi anche alle entrate patrimoniali: canoni di locazione; canoni di concessione; proventi dei servizi; ecc.. Ciò, sia in caso di gestione diretta delle suddette attività, sia in caso di affidamento a terzi. Anche in tal caso, infatti, la complessità della materia impone, ad avviso dello scrivente, che gli Enti titolari delle entrate continuino ad essere dotati di uffici, funzionari, dirigenti qualificati e motivati in grado di supportare adeguatamente sul piano tecnico/amministrativo le funzioni politiche di indirizzo, programmazione e controllo che non possono e non devono essere esternalizzate se si vuole evitare il totale abbandono delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione pubblica. Si tratta di funzioni estremamente delicate che riguardano lo studio e la redazione di atti regolamentari e contrattuali, l'elaborazione di proposte di piani/programmi/progetti, l'elaborazione di manovre tariffarie e simulazioni di gettito delle singole entrate, la gestione dei rapporti con associazioni di categoria (lavoratori dipendenti, pensionati, industriali, commercianti, artigiani, ecc.), la cura dei rapporti contrattuali o convenzionali con i soggetti ai quali sono stati affidati gli incarichi.

Evidentemente, in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni e dei servizi esternalizzati, dovrà essere ridisegnata la struttura organizzativa comunale o provinciale soprattutto per quanto riguarda la composizione dell'organico. Un servizio nel quale non si svolgono più o, meglio, si svolgono in misura molto ridotta compiti esecutivi, essendo questi ultimi affidati a soggetti esterni, dovrà avere un organico meno numeroso ma più qualificato; all'interno di esso, quindi, saranno prevalenti, se non esclusive, figure professionali medio/alte, dirigenti e funzionari di categoria D, con riferimento alla nuova classificazione del personale delle Autonomie Locali[10].  

Inoltre, indipendentemente dalla forma di gestione prescelta, diretta o esternalizzata, al Servizio delle Entrate devono essere assicurate le seguenti prestazioni:

assistenza e consulenza legale - la complessità della fiscalità locale è tale che è indispensabile disporre di funzionari o di consulenti qualificati allo scopo sia di prevenire il contenzioso tributario, sia di gestirlo con successo una volta instaurato;

assistenza e consulenza informatica - l'informatizzazione dei procedimenti tributari (impianti e macchine moderni e funzionali; basi dati; applicativi gestionali; ecc.) è una condizione da cui non si può prescindere per una gestione efficiente ed efficace della fiscalità locale, il Servizio quindi deve avere a disposizione unità organizzative o risorse umane specializzate per soddisfare tali esigenze;

formazione e aggiornamento professionale - la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alle Entrate richiedono risorse finanziarie adeguate per fare fronte, da un lato, ad un permanente processo di innovazione/modifica della normativa giuridico- amministrativa che disciplina la materia e , dall'altro, alla necessità di addestramento all'uso di strumenti informatici sempre più sofisticati;

attività di polizia tributaria locale - all'interno del servizio di polizia municipale occorre individuare un'unità organizzativa o, comunque, risorse umane specializzate nell'espletamento di sopralluoghi finalizzati a verifiche nell'ambito di applicazioni di tributi; tale supporto consente, fra l'altro, una più efficace tutela degli interessi delle Amministrazioni anche in sede giurisdizionale[11].

 

6. Il problema del  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Si ritengono opportune, anche nel contesto di una sintetica analisi giuridica ed organizzativa delle strutture operative comunali preposte alla gestione delle entrate, alcune considerazioni sul problema in oggetto dopo l'entrata in vigore della Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3. L'articolo 117, comma 3, della Costituzione, riformato dalla Legge citata, include fra le materie di legislazione concorrente l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precisando nell'ultimo periodo che "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Una delle conseguenze di questa importante riforma, per la questione di cui si tratta, dovrebbe essere, da una lato, una nuova definizione del ruolo tradizionalmente svolto dal Ministero del Tesoro e delle Finanze per quanto attiene all'attività di indirizzo dei Comuni e delle Province nell'interpretazione ed applicazione della normativa sui tributi locali, in parte già anticipata dall'articolo 78 della Legge 21.11.2000 n. 342 (cosiddetto "collegato fiscale 2000"); dall'altro, la realizzazione ex novo delle condizioni organizzative che consentano alle Regioni di svolgere le funzioni analoghe che, peraltro in misura che sembra  prevalente, sono state loro attribuite.

Ad una prima analisi, il Ministero del Tesoro e delle Finanze, nell'ambito del suo disegno di riorganizzazione a seguito dell'istituzione delle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, ha tenuto conto delle conseguenze determinate dalla riforma costituzionale e dei principi del federalismo amministrativo e fiscale che ne sono alla base. E' stato infatti istituito, nell'ambito del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero, fra gli uffici di livello dirigenziale generale, un Ufficio Federalismo Fiscale che già dalla denominazione rivela la volontà di procedere ad una coerente attuazione dei principi riformatori richiamati, anche se poi il comportamento concreto di tale struttura non sembra discostarsi molto dai vizi centralistici del passato. Invero, Comuni e Province continuano a ricevere circolari ministeriali che, spesso, piuttosto che assolvere ad una funzione di indirizzo e, appunto, di coordinamento determinano disorientamento ed incertezze negli Enti Locali, con i quali il Ministero difficilmente si confronta preventivamente in modo adeguato[12]. D'altra parte, difficilmente lo Stato centrale riuscirà a non debordare dalle proprie funzioni, così come sono state ridisegnate dalla riforma costituzionale, se le Regioni non si daranno al più presto una legislazione organica in materia di fiscalità locale e, soprattutto, non si doteranno di struttura organizzative in grado di implementare sia le norme costituzionali sia la predetta legislazione regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, assicurando alle Autonomie Locali un'attività di indirizzo e coordinamento che non contraddica i valori del federalismo e della sussidiarietà a cui si è voluto ispirare il nuovo Titolo V, parte seconda, della Costituzione della Repubblica italiana.

 

Dott. Pierino Rossini

Dirigente comunale        


Note:

[1] Per una prima analisi delle questioni organizzative affrontate nel presente scritto cfr. P. ROSSINI, "Governo delle entrate locali - Le forme di gestione dei servizi tributari e delle entrate: profili organizzativi e funzionali della nuova normativa in materia", in "Orientamenti amministrativi", n. 1/ 1999, pag. 9 e ss..

[2] F. PICA, "l'Affidamento ai privati delle gestione delle entrate locali", in "Rivista dei Tributi Locali", Anno XVIII, n. 3, Maggio - Giugno 1998, pag. 238.

[3] Citata in S. TROVATO, "Accertamento, riscossione e liquidazione: difficile cammino dell'affidamento esterno", in "Guida agli enti locali"/Il Sole - 24 Ore", 12 dicembre 1998, n. 48, pag. 110.

[4] S. TROVATO, op. cit., pag. 111: Cfr. anche F. TUCCIO, "Controllo dell'ICI e affidamenti esterni", in "Guida agli enti locali/Il Sole - 24 Ore", 5 dicembre 1998, pag. 110.

[5] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato, da ultimo, la sua posizione con nota dell'11.6.2001 prot. 15395 del Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale. Per alcune recenti opinioni in merito, cfr. E. DINA, "Per le attività <minori> semplificazione di rigore", in "Il Sole 24 Ore del 6.8.2001;  F.PICA, "Gestori medio - piccoli danneggiati", in "Il Sole 24 Ore" del 6.8.2001; G. MACHEDA, "Accertamenti con il trucco", in "Italia Oggi" del 24.10.2001.

[6] Si ricorda che l’istituzione dell’ICI, nel 1992, ha segnato una svolta nel sistema della finanza locale, confermando una tendenza che si era manifestata, in modo non organico, già con l’istituzione dell’imposta comunale sulle imprese, arti e professioni (ICIAP) risalente al 1989 (D.L. n. 66/1989 convertito nella legge n. 144/1989). Successivamente, con il D.LGS n. 507 del 1993, sono stati riordinati i tradizionali tributi locali, riformando il vecchio Testo Unico della Finanza Locale del 1931 (TUFL): l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ; la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ; la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

 

[7] Cfr. P.ROSSINI, "Uno strumento negoziale da esplorare: la convenzione", in "Orientamenti Amministrativi", n. 8/Novembre 2001, pag.8 e ss.

[8] AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Parere 28 ottobre 1998, "Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative", in "Guida agli enti locali/Il Sole - 24 Ore", 12 dicembre 1998, pagg. 79 e ss.

[9] Si veda al riguardo l'interessante documento elaborato dall'Agenzia del Territorio "Il Catasto ai Comuni", Febbraio 2002, pubblicato sul sito internet www.agenziaterritorio.it, nel quale si delineano le  diverse modalità organizzative previste dalla legislazione della riforma per la gestione delle funzioni catastali da parte dei Comuni singoli o associati.

[10] R. RUFFINI, “Nei Comuni calano i dirigenti e il part-time stenta a decollare”, in “Il Sole 24 Ore”, 25 Settembre 2000.

 

[11] F. DONATO, "Qualità ed innovazione gestionale negli enti locali: la Carta dei Servizi dell'ufficio tributi di un Comune toscano", in "Azienda Pubblica", n. 6/1998, pag. 693 e ss.

[12] Si veda, da ultimo, la Circolare n. 1 dell'8.2.2002 ad oggetto "Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507." Sulla quale cfr. L. LOVECCHIO, "Fisco - Amministrazioni e operatori contro la circolare ministeriale 1/2002 -  Insegne, imposta a perdere", "Il Sole 24 Ore", 4.3.2002, pag.23.