I CIRCONDARI PROVINCIALI IN SICILIA

di

Salvatore Orlando

(Segretario Generale Provincia Reg.le di Caltanissetta)*

 

La legge 8/6/1990, n.142 ha dettato i principi generali sul riordino dei Comuni e delle Province, attribuendo a tali Enti Locali un’autonomia statutaria e finanziaria.

Tale legge "quadro", in particolare, ha attribuito agli Enti Locali la potestà di dotarsi di un proprio Statuto, cioè di uno strumento di autogoverno che stabilisse le regole del proprio assetto strutturale.

L’art. 16 della legge 142/90 ha previsto, tra l'altro la possibilità per la Provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del proprio territorio, nonché alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi di disciplinare nello Statuto la suddivisione del territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

La Regione Siciliana con la L.R. 11/12/1991, n. 48 ha introdotto la legge 142/90 con alcune modifiche, integrazioni e limitazioni, e ciò, pur nel rispetto dei principi di riforma nazionale, tenendo conto delle prerogative riconosciute alla Regione dal suo Statuto speciale.

Tra le norme non rese applicabili in Sicilia vi è anche quella contenuta nell'art.16.

Ritengo, a questo punto, chiarire le motivazioni del mancato recepimento di tale normativa almeno dal punto di vista giuridico e non politico.

La Costituzione Italiana, all’art. 129, 2° comma, ha previsto che le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

La Sicilia, in forza della sua autonomia legislativa, all’art. 15, 1° comma dello Statuto, approvato prima ancora della Costituzione, stabilisce che le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione.

Lo stesso art.15, al 2° comma prevede che l’ordinamento degli Enti Locali si basa nella Regione sui Comuni e sui Liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Il terzo comma sancisce infine, che nell’ambito di tali principi generali, spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli Enti Locali.

Il principio sancito nel primo comma dell’art. 15 non solo ha comportato la soppressione della Provincia come Ente territoriale autarchico, ma ha mirato soprattutto a sopprimerla come circoscrizione amministrativa di decentramento dello Stato.

Il principio contenuto nel 2° comma dell'art. 15 consiste nel sostituire alle cessate Province altri Enti intermedi fra la Regione ed i Comuni, qualificandoli quali Liberi Consorzi dei Comuni. Essi dovevano essere, in sostanza, Enti nuovi risultanti dalla libera volontà di associazione dei vari Comuni facenti parte di un certo territorio.

Con il terzo principio statutario si è inteso assicurare agli Enti Locali (quindi anche ai Liberi Consorzi) la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

In relazione alle norme sancite nell’art. 15 l'Assemblea Regionale ebbe il dovere costituzionale di intervenire disciplinando il nuovo ordinamento amministrativo degli Enti Locali.

Dopo varie vicissitudini fu approvata la legge di delega 18/3/1955, n. 17, cui seguì il D. Lgs. 16/6/1955. Tale D. Lgs fu impugnato dall'Alta Corte di Giustizia per la Regione Siciliana che confermò l’inapplicabilità degli artt. 114, 118, 128, 129 e 133 della Costituzione, nell'ambito della Regione Siciliana.

In definitiva, l'Alta Corte sostenne che i Liberi Consorzi comunali, che sostituivano le circoscrizioni provinciali. potevano nascere soltanto con la espressa volontà dei rappresentanti dei Comuni, ai quali spettava precisarne e finalità, i mezzi e gli organi, pur nel quadro di una legge nazionale. Pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima la previsione di una Provincia Regionale con carattere non consortile.

Su tale problematica è intervenuta anche la Corte Costituzionale (una volta venuta meno l’Alta Corte di Giustizia), che sia pure in via indiretta confermò quanto sancito dalla stessa Alta Corte. Infatti, fu precisato che dall’art. 15 1° comma dello Statuto Siciliano, non si può dedurre che le Circoscrizioni provinciali, e con esse gli Organi cd Enti pubblici che ne derivano, siano stai soppressi nell’ambito della Regione Siciliana "anche" come ripartizione di decentramento statale, per cui lo Stato ha il potere di attribuire l’espletamento di compiti statali ad essa spettanti.

In attuazione dell’art. 15 dello Statuto fu emanato il D. Lgs. 29/10/1955, n. 6 che stabilì la possibilità di costituire Liberi Consorzi tra i Comuni. La L.R 15/3/1963, n. 16 confermò definitivamente l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Tuttavia, nessun Libero Consorzio fu mai costituito.

Successivamente, il legislatore siciliano attuò con la L.R. 6/3/1986 n. 9 modifiche rilevanti sul piano istituzionale, organizzativo e di assetto funzionale dell’Amministrazione locale, istituendo la Provincia Regionale.

Al nuovo Ente intermedio si mantenne la connotazione associativa dei Comuni, ma si evidenziarono, altresì, le componenti essenziali del territorio e di polo di direzione (che comporta l’individuazione del Capoluogo come centro operativo) per lo sviluppo economico-sociale della comunità appartenente alla sua realtà territoriale, per la formazione ed attuazione della programmazione della Regione per la razionale organizzazione delle strutture e dei servizi e per l’attuazione del decentramento regionale e statale.

Entro il termine assegnato dalla L.R. 9/86, successivamente riaperto con la L.R. 48/91, non fu costituita alcuna nuova Provincia Regionale, per cui la mancata adozione delle deliberazioni dei Comuni ha costituito tacito assenso degli stessi di costituirsi in Libero Consorzio con i Comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta Provincia, e con il medesimo Capoluogo.

Con l'istituzione della nuova Provincia Regionale, si può certamente affermare che nelle intenzioni del legislatore siciliano si è voluto soltanto cambiare terminologia all’Ente intermedio tra Regione e Comune, per cui da "Libero Consorzio" lo si è denominato "Provincia Regionale".

Pertanto, le considerazioni esposte sul Libero Consorzio, valgono per le nuove Province. Se, invece, si fosse voluto trasformare il concetto giuridico dell'Ente intermedio, ci si sarebbe posti in contrasto con le norme dello Statuto Siciliano.

In altre parole, in linea con l’evoluzione dottrinaria dì interpretazione dei principi costituzionali circa l'ordinamento degli Enti Locali, l’Ente intermedio può costituirsi, modificarsi o trasformarsi, esclusivamente, come volontà associazionistica dei Comuni.

Con la L.R. 9/86 il legislatore regionale ha fatto riemergere il ruolo della Provincia, rivitalizzandola e rivalutandola, attribuendole funzioni in particolare per i servizi socio-culturali, per lo sviluppo economico, per l’organizzazione del territorio e per la tutela dell’ambiente.

La volontà, comunque, del legislatore siciliano di confermare l’istituto consortile, come espressione della volontà associazionistica dei Comuni, è stata ribadita con la L.R. 11/12/1991, n. 48, che ha recepito, sostanzialmente, la legge 142/90; infatti, non e' stato introdotto in Sicilia l’art. 16, che detta norme in materia di circondari.

Da quanto sopra si dovrebbe concludere affermando che, secondo logica e secondo le interpretazioni giuridiche, in Sicilia per istituire circondari provinciali, o altre forme di decentramento similari, nelle quali venga meno il carattere di associazionismo tra i Comuni, occorrerebbe una modifica statutaria.

Tuttavia, ritengo che il legislatore regionale, nel momento in cui introdurrà in Sicilia le modifiche alla legge 142/90, in virtù della legge 3/8/1999, n. 265, potrà e dovrà certamente porsi il problema della possibilità dell'istituzione dei circondari provinciali o di altri similari organismi.

Infatti, nella maggior parte delle Province siciliane, il territorio si presenta alquanto vasto e frastagliato, i collegamenti tra i Comuni ed il Capoluogo sono spesso difficili, gli interessi economico-sociali non sono uniformi ed anzi, spesso, contrastanti tra una parte di territorio e l’altra, per cui prevedere la possibilità per le Province di istituire, secondo le proprie esigenze, i circondari o altri organi di decentramento e partecipazione servirebbe ad avvicinare non solo i comuni alle Province stesse ma anche tra di loro.

Del resto, la suddivisione del territorio provinciale deve essere finalizzata alla deconcentrazione di uffici e servizi provinciali ed alla partecipazione dei cittadini. In questo, per la verità, la Provincia Regionale di Caltanissetta si è già attivata. Anzi, il Consiglio Provinciale (credo il primo in Sicilia) ha approvato il regolamento sul funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci in esecuzione dello Statuto Provinciale, quale organo di consultazione sugli atti di programmazione della Provincia stessa.

Circa gli organi di rappresentanza di tali circondari ritengo che questi non dovrebbero avere poteri decisionali, bensì soltanto consultivi e propositivi.

Per quanto sopra detto, il legislatore siciliano dovrà attenzionare tale

problematica tenendo conto anche della costituzione delle aree metropolitane per cui dovrà, certamente, verificare quale consistenza giuridica dare agli eventuali circondari.

A conclusione di questa dissertazione, ritengo opportuno puntualizzare che al di là dell’istituzione dei circondari, la Regione Siciliana ha una nuova opportunità per esaltare le autonomie locali dando ulteriore linfa alla Provincia, riaffermandone un ruolo fondamentale di coordinamento di servizi ed attività a livello sovracomunale e di Ente di programmazione.

In tal modo la Provincia sarà rivitalizzata riavvicinandola non solo ai cittadini (che spesso la sconoscono sia come organismo politicosia amministrativo, avendone soltanto una cognizione quale aggregazione geografica territoriale) ma anche ai Comuni (che talora vedono la Provincia quasi un concorrente nella realizzazione dei propri programmi), soprattutto tenendo conto che la Regione Siciliana ha trascurato spesso le necessità dei Comuni che sentono (soprattutto quelli più piccoli) la Regione stessa alquanto lontana per cui si trovano isolati nella risoluzione dei loro problemi di sviluppo.

La Provincia, così, potrà finalmente svolgere adeguatamente il ruolo di Ente di coordinamento dei servizi e delle attività sovracomunali, di volano delle politiche di sviluppo economico e sociale del territorio.

 

* relazione svolta al Convegno "I Circondari Provinciali in Sicilia" svoltosi a Mussomeli (Cl) il 7 dicembre 1999.