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D.: Ai soli fini I.C.I., una area
fabbricabile residenziale sita su di un unico mappale: 1- In che misura
costituisce pertinenza di un fabbricato ultimato e dichiarato A2 o A7 o
A8 su di essa costruito? 2- Come va considerata e quindi calcolata la
metratura residua che continua a conservare la sua edificabilità o che
comunque è potenzialmente edificabile? 3- Si può considerare,
indipendentemente dalla metratura e cubatura residua, tutta pertinenza
del fabbricato visto che sorge sullo stesso mappale il quale non è
stato ancora frazionato? 4- Se all'atto dell'accatastamento,
indipendentemente dalla residua edificabilità di fatto, l'U.T.E. ha
considerato tutta la superficie dell'unico mappale quale intera
pertinenza del fabbricato, come va calcolata l'imposta sull'area
fabbricabile comunque residua? 5- Un eventuale atto di asservimento
dell'area al fabbricato, può esentare dal pagamento dell'ICI in quanto
si rinuncia di fatto alla residua edificabilità? E potrebbe essere
retroattiva? --------------------
D.: Sono proprietaria di un locale
sottostante un marciapiede di una strada privata a transito ad uso
pubblico, precisando che una parte del solaio di questo locale è in
vetrocemento e costituisce una parte della superficie del marciapiede
stesso. La domanda è: dato che il calpestio pubblico ha rovinato la
superficie del vetrocemento, chiedo se le spese per la manutenzione del
marciapiede (compreso il vetrocemento )sono anch'esse a carico del
Comune,e se così fosse, in quale quota? --------------------
D.: L'adozione di un piano
particolareggiato avviene prima della sua approvazione e quindi quando
il privato cittadino viene a conoscenza tramite comunicazione scritta
dell'avvenuta approvazione del piano forse è troppo tardi per
presentare opposizioni come nel periodo di deposito dopo la sua
adozione. --------------------
D.: Desidererei un chiarimento a
proposito dei piani particolareggiati. In quale maniera un privato
cittadino proprietario di un appezzamento di terreno all'interno di un
piano particolareggiato di iniziativa privata può far valere i suoi
diritti, qualora venuto a conoscenza solamente dell'APPROVAZIONE del
piano, e non della sua ADOZIONE, tramite una comunicazione dell'ufficio
tecnico, ha riscontrato in esso una assegnazione di cubatura dimezzata
rispetto a quella spettante e soprattutto rispetto al criterio con cui
tale cubatura è stata assegnata all'interno dello stesso piano
particolareggiato agli altri proprietari. Si rammenta che tale piano
particolareggiato è stato di iniziativa privata, non tutti i
proprietari ricadenti all'interno del piano hanno firmato per la sua
presentazione, e la comunicazione al privato cittadino proprietario è
stata fatta solamente dopo l'approvazione di tale piano
particolareggiato -------------------- D.: Desidererei
un chiarimento a proposito dei piani particolareggiati. > > In quale
maniera un privato cittadino proprietario di un appezzamento di >
terreno all'interno di un piano particolareggiato di iniziativa privata
può > far valere i suoi diritti, qualora venuto a conoscenza solamente
> dell'APPROVAZIONE del piano, e non della sua ADOZIONE, tramite una
> comunicazione dell'ufficio tecnico, ha riscontrato in esso una
assegnazione > di cubatura dimezzata rispetto a quella spettante e
soprattutto rispetto al > criterio con cui tale cubatura è stata
assegnata all'interno dello stesso > piano particolareggiato agli altri
proprietari. > Si rammenta che tale piano particolareggiato è stato di
iniziativa privata, > non tutti i proprietari ricadenti all'interno del
piano hanno firmato per la > sua presentazione, e la comunicazione al
privato cittadino proprietario è > stata fatta solamente dopo
l'approvazione di tale piano particolareggiato -------------------- D.: Sono
l'amministratore di una impresa edile, e da più di un anno ho un cantiere
sospeso dalla D.L. in modo da poter redigere la perizia di variante,
necessaria per il proseguimento dei lavori. Ho visto in maniera informale
tale perizia, ed ho notato che le somme a disposizione per ultimare i
lavori sono inferiori a quelle previste da tale perizia, percui è
intenzione della D.L. farsi restituire alcune somme già da me incassate
nei S.A.L. precedenti, regolarmente emessi ed approvati, per poter
ultimare i lavori. Vorrei sapere se ho la facoltà di non approvare tale
perizia, e come dovrei comportarmi se non si arrivasse ad un accordo con
la D.L., potrei rescindere il contratto? In oltre, è bene scrivere
qualcosa all'Ente appaltante ed alla D.L. riguardo tale situazione? --------------------
D.: Abito nel comune di Malè in
provincia di Trento. Sono proprietaria di un Albergo e desidero
costruire un garage sotterraneo ad uso dei clienti dell'albergo stesso.
Verrebbe costruito nel sottosuolo di un terreno di pertineneza
dell'Albergo ma diviso da esso da una strada comunale. Il progetto
prevede la costruzione del nuovo garage in aderenza al confine con la
strada e l'attraversamento sotterraneo della strada per il collegamento
con il garage esistente sotto l'albergo stesso. A prescindere dalla
concessione a passare sotto la strada comunale che è a discrezione del
Comune, la realizzazione del garage può essere effettuata in base alla
legge Tognoli, senza bisogno di deroghe? --------------------
D.: Ho acquistato un appartamento
di nuova costruzione adibito ad uso residenziale. Intendo utilizzarlo
come studio professionale medico convenzionato con SSN. Sono obbligato a
modificare la destinazione d'uso e a pagare i relativi oneri?
R.: Certamente è necessario
dichiarare la diversa destinazione d'uso che s'intende attribuire
all'appartamento. Tuttavia, se tale mutamento non è accompagnato da opere
edilizie che valgano a mutare il carico urbanistico della zona in cui
l'immobile è ubicato, non dovrebbe essere necessario corrispondere
alcunchè a titolo di oneri d'urbanizzazione
-------------------- D.: Mi occupo
della gestione giuridica ed economica del personale cantieristico. Il
responsabile dei servizi tecnici calcola ripartisce e liquida il compenso
incentivante previsto dalla legge sui lavori pubblici. I destinatari del
compenso sono, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento recante le norme per
la ripartizione del fondo progettazione a favore dell'Ufficio tecnico
comunale di cui all'art. 18 della legge 109/94 così come modificata dalla
legge 415/98 e di cui al decreto ministeriale LL.PP. n. 320/98,
regolamento approvato con delibera G.M. n. 261 del 09.12.1999 Il
personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che concorrerà e contribuirà
alla formazionedegli elaborati progettuali al controllo sull'esecuzione
dei lavori ovvero degli atti di pianificazione. Il compenso -prosegue il
secondo comma- verrà suddiviso tra il Responsabile Unico del Pocedimento,
il Progettista e il Progettista del Piano di Sicurezza e il Responsabile
della Direzione dei Lavori, del Collaudo nonchè tra i collaboratori
dell'Ufficio Tecnico Comunale.
R.: L'articolo 18 della 109 si applica
ai lavori pubblici che normalmente vengono poi inseriti nei piani
triennali ed annuali delle opere pubbliche. La ripartizione dei compensi
è rimessa unicamente alla regolamentazione interna dell'ente (se ha
adottato il regolamento).
-------------------- D.: Sto costruendo casa e dal mio
terreno devo spostare le tubazioni della luce e dell'acqua del mio vicino
che transitano sul mio terreno. A chi compete la spesa? -------------------- D.: Vorrei conoscere il Vs. parere
riguardo i termini per la prescrizione per il pagamento degli oneri di
urbanizzazzione e costo di costruzione -------------------- D.: Il comune ha cambiato la numerazione delle abitazioni. Come comunicazione è sufficiente l'affissione di manifesti o deve informare personalmente ogni famiglia interessata al cambiamento del numero civico? R.: Deve essere informato ciascun cittadino in quanto la variazione del numero civico è rilevante ai fini del servizio elettorale. Equivale infatti ad un cambio di residenza. Per il resto occorrerebbe conoscere come e perché l'Amministrazione si è determinata a cambiare numerazione civica. -------------------- D: Entrambi abbiamo un passo carrabile su strada statale, ed entrambi confiniamo con una strada privata (chiamiamola per convenienza via XXX). Ognuno di noi ha acquistato dal dirimpettaio, con regolare atto notarile, un pezzo di terra largo 6 metri e lungo 4 (che coincide con la linea di mezzeria di via XXX, che è una strada chiusa e "privata" lunga 200 metri e larga 4, non asfaltata, laterale di una strada provinciale )per poter avere un altro accesso, meno caotico del traffico della statale (in entrambe le famiglie ci sono due ragazzi disabili e si è pensato di fare cosa buona nell'acquistare un accesso alla piccola e tranquilla via XXX per poter fare qualche passeggiata senza l'ansia dei camion o per far fermare il pulmino dei disabili, senza il timore che succedano incidenti con bici o motorini che escono da ogni angolo). Via XXX è una strada cieca (per ora, ma fra qualche mese sarà inserita nel nuovo PRG comunale e dovrebbe diventare strada di collegamento tra due strade pubbliche), ma fornita già da tanti anni di molti servizi comunali, quali l'illuminazione pubblica, il servizio asporto rifiuti porta a porta, le fognature... I residenti di via XXX non hanno mai manifestato la "proprietà" della strada, tanto che da molti anni il comune stesso la considerava strada privata ad uso pubblico. Il nuovo sindaco, residente proprio in via XXX, da un anno (da appena eletto) ostinatamente ribadisce la natura esclusivamente privata della strada (se fosse, invece, ad uso pubblico dovrebbe pagare una multa di quasi 20 milioni...), ha costituito addirittura uno pseudo "comitato stradella" e ribadisce che per aprire nuovi accessi si deve chiedere il benestare di tutti i residenti. L'arrivo dei carabinieri è ormai con cadenza settimanale, chiamati dal sindaco stesso. E' vero che via XXX non è mai stata acquistata dal comune, ma ci sono molte strade private che sono diventate ad uso pubblico. L'unica particolarità, ripeto, è di essere per ora cieca. Mi chiedo come possa una strada diventare improvvisamente da "uso pubblico" a privata a tutti i costi, se io posso far valere il mio atto notarile o se abbiamo bisogno del nulla osta di tutti residenti per poter usufruire di via Roma. Nell'acquistare un accesso, che differenza c'è tra una strada privata ed una privata ad uso pubblico (cioè, se è privata-per es.-necessito del parere dei residenti, mentre se è ad uso pubblico basta l'atto notarile?). Mi permetto anche di chiederle: potrei recintare tutta la mia proprietà fino alla riga di mezzeria invadendo ed ostruendo il passaggio (uso il condizionale perchè è una semplice curiosità).
R: Lei non ha necessità del nulla-osta da parte di
alcuno per aprire un accesso sulla strada denominata Via XXX, per il
semplice motivo che l'area sulla quale detto accesso si apre è di Sua
proprietà esclusiva. In ogni caso, tale accesso potrebbe avere l'unica
finalità di consentirLe di raggiungere ed utilizzare la Sua proprietà
(mi riferisco all'area di mt. 6x4 successivamente acquistata), non anche
per legittimarla a transitare sulla stradella (nella parte in cui questa
non è di sua proprietà) se, a Suo favore ed in qualsiasi modo, non è
costituita una servitù di passaggio. Posto, infatti, che Via XXX sia
una "strada privata a servitù d'uso pubblico" (ma ciò
dovrebbe trovar titolo in una convenzione tra i proprietari della strada
e la pubblica amministrazione, ovvero nella intervenuta usucapione per
l'uso protrattosi per oltre vent'anni), ciò non implica la facoltà dei
frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada
privata, comportando ciò un'utilizzazione più intensa e diversa, tale
da rendere più gravoso il contenuto di detta servitù. Il discorso non
cambierebbe considerevolmente se la strada fosse semplicemente
privata; anche in tal caso sarebbe necessario essere titolari di una
servitù di passaggio. Infine è da escludere la facoltà di recintare
l'area di strada di Sua proprietà, poichè ciò, limitando in maniera
significativa il diritto dei frontisti che già utilizzano la strada, si
sostanzierebbe in uno spoglio in loro danno.
------------------ D.: sono proprietario
di un immobile sito nel comune di quartu s.elena lasciatomi in eredita'
dai miei genitori. ho fatto richiesta al comune di frazionamento in tre
unita' abitative con regolare progetto e richiesta di concessione
edilizia. premetto che detto immobile e' stato costruito nel 1969 con
regolare progetto e certificato di agibilita' e abitabilita'. la mia
richiesta e' stata respinta perche' lo stabile in una parte presenta un
fuori quota di 50 cm rispetto al progetto. possono oggi non autorizzarmi
al frazionamento per un presunto abuso edilizio fatto 30 anni fa e
oltretutto descritto nella relazione di agibilita' come conforme al
progetto originale? ---------------- D.: La scrivente
Ammministrazione è nella necessità di conoscere la classificazione,
all'interno dell'elenco di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, di
alcune strade attraversanti il territorio comunale, alcune comunali e
altre provinciali le quali collegano il comune con i comuni confinanti.
Dette strade hanno una larghezza della carreggiata variabile da 3.5 a 5.0
m e sono dotate ai lati di banchine aventi larghezza variabile da 0.5 a
1m; il traffico si svolge nella carreggiata, priva di segnaletica
verticale, nei due sensi di marcia. La scrivente Amministrazione, valutato
che le strade debbano essere considerate, stante il loro tracciato,
extraurbane è nel dubbio se possono essere classificate tipo
"C" o di tipo "F". Notizie del 07/12/2001: D.: Qual è l'esatta definizione di sagoma dal punto di vista urbanistico? Sono consentite variazioni minime in corso di costruzione con la procedura di cui all'art.15 ex L.47/85? R.: Non esiste nei manuali di diritto urbanistico una definizione di "sagoma". Con tale termine si indica tecnicamente il profilo, la linea essenziale di un edificio in cui la forma ha importanza estetica o funzionale. Le variazioni "minime" (apertura di una porta interna, spostamento di un muro divisorio,ecc..)sono sicuramente consentite con la procedura dell'art.15 che però è finalizzato ad autorizzare quelle modifiche che non configurino un sostanziale e radicale mutamento del progetto originario (come accade nelle ipotesi di: sensibile spostamento della localizzazione del manufatto, aumento del numero dei piani, creazione di un piano seminterrrato, modifica del prospetto esterno, ecc..). Le varianti di cui all'art.15 devono cioè ricollegarsi a modificazione di non rilevante consistenza (le c.d. "varianti lievi" disciplinate dal 15° comma del vecchio articolo 15 della legge 10/77!), diversamente deve riconoscersi il carattere di nuova concessione ad un provvedimento che, nonostante la qualificazione formale di "variante", autorizzi invece la realizzazione di un manufatto completamente diverso da quello originario. ---------------- D.: Desidererei sapere se frazionando un appartamento in due unità immobiliari bisogna ri-pagare gli oneri di costruzione e di urbanizzazione. E se si, seguendo quali calcoli e/o riferimenti legislativi? Se una delle due unità immobiliari subisce un ampliamento è sufficiente pagare gli oneri di urbanizzazione e costruzione della sola superficie ampliate? R.: Il frazionamento di una costruzione in due unità immobiliari determina una variazione del carico urbanistico. Ciò comporta la corresponsione di nuovi oneri d'urbanizzazione. Diversamente dovrebbe argomentarsi con riguardo agli oneri di costruzione che, com'è noto, ha natura tributaria, per cui una volta assolto l'onere contributivo l'imposta non può essere nuovamente esigibile. Ad ogni buon conto bisognerebbe sapere se il predetto frazionamento ha richiesto la realizzazione di opere edilizie le quali hanno comportato aumento di volumi e se l'intervento in questione ha concretamente prodotto nuova ricchezza; nel qual caso anche il costo di costruzione sarebbe nuovamente esigibile. La determinazione del contributo d'urbanizzazione è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede con deliberazione in base a tabelle parametriche che la Regione deve definire. La determinazione del costo di costruzione è di competenza dello Stato ed in particolare del Ministro dei LL.PP. sulla base del costo dell'edilizia agevolata. La risposta all'ultimo quesito si ricava da quanto detto in precedenza: si tratta di valutare la variazione del carico urbanistico e l'incremento di valore che l'immobile riceve per effetto della trasformazione. ---------------- D.: Ho costruito con
regolare concessione una villetta bifamiliare a Roma ma, allo scadere
della stessa (giugno 2000), esso non era stato terminato. Sono stati
eseguiti : struttura in c.a., tetto, tamponature esterne ed interne,
allaccio in fogna, recinzione. Mancano pavimenti e rivestimenti, intonaci
int. ed esterni. infissi int. ed esterni. Impianti idrico sanitari,
elettrico e riscaldamento il tutto per una spesa del 30% circa della spesa
originariamente prevista. Il dubbio è se, per terminarlo, occorra
presentare una DIA non onerosa o chiedere una nuova concessione onerosa
per la parte non terminata. Si noti che il volume è stato totalmente
acquisito e le finiture da fare (a parte gli intonaci e gli infissi
esterni) sono esclusivamente interne. Il nuovo "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" , DPR
6/6/2001, n. 380, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 239 della G.U.
20/10/2001, n. 245, e che andrà in vigore dal 1/1/2002, salvo anticipo
previsto dal cosiddetto "Decreto dei 100 gg", in approvazione al
Senato, recita fra l'altro : Articolo 15 Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire 1. I lavori non ultimati nel termine stabilito,
sono realizzati previo rilascio di nuovo permesso per la parte non
ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle
realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22
[tutto ciò che NON è nuova costruzione]. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo degli oneri del permesso. Da quanto precede
sembra confermato che il completamento di un edificio regolarmente
costruito, senza modifica della cubatura, rientri nei casi realizzabili
con semplice DIA. Altrimenti quali sono i casi in cui si può completare
con DIA quello che si è iniziato con regolare concessione o permesso di
costruire? ---------------- D.: Ho costruito con
regolare concessione una villetta bifamiliare a Roma ma, allo scadere
della stessa (giugno 2000), esso non era stato terminato. Sono stati
eseguiti : struttura in c.a., tetto, tamponature esterne ed interne,
allaccio in fogna, recinzione. Mancano pavimenti e rivestimenti, intonaci
int. ed esterni. infissi int. ed esterni. Impianti idrico sanitari,
elettrico e riscaldamento il tutto per una spesa del 30% circa della spesa
originariamente prevista. Il dubbio è se, per terminarlo, occorra
presentare una DIA non onerosa o chiedere una nuova concessione onerosa
per la parte non terminata. Si noti che il volume è stato totalmente
acquisito e le finiture da fare (a parte gli intonaci e gli infissi
esterni) sono esclusivamente interne. Il nuovo “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” , DPR
6/6/2001, n. 380, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 239 della G.U.
20/10/2001, n. 245, e che andrà in vigore dal 1/1/2002, salvo anticipo
previsto dal cosiddetto “Decreto dei 100 gg”, in approvazione al
Senato, recita fra l’altro : Articolo 15 Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire 1. I lavori non ultimati nel termine stabilito,
sono realizzati previo rilascio di nuovo permesso per la parte non
ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle
realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22
[tutto ciò che NON è nuova costruzione]. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo degli oneri del permesso. Da quanto precede
sembra confermato che il completamento di un edificio regolarmente
costruito, senza modifica della cubatura, rientri nei casi realizzabili
con semplice DIA. Altrimenti quali sono i casi in cui si può completare
con DIA quello che si è iniziato con regolare concessione o permesso di
costruire?
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