inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2001

LA COSTITUZIONE IRLANDESE

di Andrea Terrinoni

 

PARTE PRIMA

 

I) LA COSTITUZIONE IRLANDESE ED IL DIRITTO COSTITUZIONALE

 

2) PROSPETTIVA STORICA DEL COSTITUZIONALISMO IRLANDESE

 

3) OGGETTO E NATURA DEL PREAMBOLO

 

4) METODI DI INTERPRETAZIONE DELLA COSTITUZIONE E RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA

 

 

PARTE SECONDA

 

1) CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE

 

a) Costituzione irlandese come documento cristiano

b) Diritti naturali

c) Riconoscimento delle due lingue ufficiali

d) Educazione

e) Il Parlamento

f) Il Presidente

g) La revisione costituzionale

 

 

 

 

La Costituzione irlandese e il diritto costituzionale

 

La Costituzione, quando fu emanata nel 1937, segnò una nuova era politica per il fatto che fu un documento creato senza nessun legame con qualunque altro governo anche se ha incorporato istituzioni che erano state create altrove. La Costituzione fu emanata dal popolo; ha istituito lo Stato e gli organi di governo; contiene disposizioni sui diritti individuali; prevede un sindacato di costituzionalità del diritto; dichiara gli obiettivi da raggiungere con le aspirazioni dello Stato sociale e prevede un metodo speciale per gli emendamenti ad essa. Quando si parla di Costituzione irlandese si intende il documento emanato dal popolo. Questo è il senso più stretto che le può essere attribuito.

Ma una sua mera lettura non introduce il lettore in tutte le norme del diritto costituzionale.

Questo comprende il sistema delle leggi, consuetudini e convenzioni che creano e indirizzano gli organi di governo, che regolano le interazioni tra loro e tra questo e i singoli.

Molte di queste regole sono legali nel vero senso del termine, altre, non legali, consistono in consuetudini, convenzioni e principi di diritto naturale che si aggiungono a quelle, anche se non hanno forza di legge.

Tutto ciò è facile ad intendersi se si pensa che un paese di tradizione giuridica di common law e che fino a settanta anni fa faceva parte del Regno Unito, si trova a dover far convivere la sua tradizione con regole scritte di una Costituzione rigida.

 

Prospettiva storica del costituzionalismo irlandese

 

Poiché l’isola d’Irlanda fu dominata politicamente dalla Gran Bretagna per quasi otto secoli, molti aspetti del costituzionalismo inglese si possono certamente considerare irlandesi. Infatti alcuni istituti del moderno sistema costituzionale in Irlanda, quali il governo parlamentare, sono stati importati direttamente dal sistema inglese.

Ugualmente l’impegno costituzionale per la protezione dei diritti individuali è derivato per aspetti significativi dall’esperienza inglese ed anche le prime rivendicazioni formali per un governo, che si riflettevano concretamente nell’autonomia parlamentare della fine del diciottesimo secolo, provengono per la maggior parte da Westminster.

Ciò non toglie che la Costituzione irlandese si distingue per molti interessanti aspetti e in modo innovativo dall’assetto costituzionale britannico e questo perché la storia del costituzionalismo irlandese è stata spesso in contrapposizione a quella inglese, e si presenta come progressiva rivendicazione verso una sempre maggiore autonomia.

A partire soprattutto dal diciottesimo secolo gli sforzi del popolo irlandese verso 1’indipendenza sono risultati in reazione verso quegli inglesi che effettivamente ostacolarono la realizzazione di significanti progressi giuridici e sociali. La reazione al governo inglese è dovuta e si giustifica per il dominio politico e sociale oppressivo che si realizzò attraverso quasi otto secoli sin dall’arrivo di Enrico Il nel 1171.

L’Irlanda fu la prima colonia inglese e, in quanto tale, fu sfruttata e derubata. La prima manifestazione di ostilità verso 1’isola è rappresentata dagli Statuti di Kilkenny del 1366 con cui si vietavano ai coloni anglo-normanni i matrimoni misti con gli irlandesi, l’entrata di questi ultimi nelle città fortificate e 1’ adozione sempre da parte di questi di nomi e costumi locali.

Con il regno di Elisabetta I dal 1558 iniziò una ‘missione di civiltà’ (come si trova scritto in vari documenti dell’epoca), con varie guerre portate avanti dall’esercito inglese contro popolazioni locali sotto il pretesto di esercitare il diritto di sovranità feudale sui territori di signori sia Vecchi inglesi sia Gaelici.

Con Giacomo I all’ inizio del 1600 venne confiscato circa mezzo milione di acri ai proprietari irlandesi per concederli a inglesi e scozzesi. La questione della terra fu uno dei problemi che da sempre pesò di più sulla questione irlandese, gettò in ginocchio la nazione, contribuì allo svilimento delle tradizioni locali. Fu per questo che nell’ottocento la corsa verso l’autonomia fu affiancata a richieste di riforme agrarie.

Ma la memoria collettiva del popolo irlandese è rimasta ferma alla campagna militare di Cromwel alla metà del 1600 il quale era considerato in patria il campione della democrazia. Con lui 1/4 della popolazione irlandese venne massacrato; coloro che rimasero senza terra né famiglia vennero venduti come schiavi nelle West Indies e con 1’ Act of Settlement del 1654 che confisca buona parte delle terre dei nativi, tutti gli irlandesi ricevettero 1’ordine di emigrare ad ovest del fiume Shannon entro il 1 maggio del 1654, pena la morte.

Gran parte delle terre furono date ai veterani di Cromwel e ai coloni. Alla fine del XVII secolo ai cattolici rimane il 14 per cento delle terre e, per impedire qualsiasi rivendicazione, vengono varate le Penal Laws che mirano a vietare loro di accedere alla proprietà, agli status sociali privilegiati e al potere politico. I cattolici sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi, sono esclusi dalle corporazioni municipali, professioni, carriera militare e dall’amministrazione pubblica. Le scuole cattoliche vengono chiuse. I vescovi abbandonano l’isola. Chiunque si converte al protestantesimo ha enormi vantaggi, ricevendo le terre dei fratelli e delle consorti che rimangono cattolici.

Iniziano alla fine del XVIII secolo le prime rivolte irlandesi organizzate da associazioni segrete che cercano di promuovere 1’emancipazione dei cattolici, e si raggiunge anche la prima forma di autonomia legislativa.

Tuttavia, è l’800 il secolo dei progressi verso una maggiore libertà, concessa mal volentieri, e anche purtroppo delle connesse tragedie della Grande carestia del 1846-1849 e dell’emigrazione di massa.

Il XIX secolo ha visto anche l’ascesa di grandi leader nazionali come O’ Connel e Parnell gli sforzi dei quali hanno preparato la strada, sebbene limitatamente e in maniera diseguale, per gli sviluppi nodali dei primi anni del XX secolo.

Il primo con la Catholic Association ed in seno al Parlamento inglese lotta per i diritti civili e politici dei cattolici con mezzi costituzionali. In seguito si opporrà all’atto di unione del 1800 con il quale 1’Irlanda diventa parte integrante della Gran Bretagna.

Parnell, protestante, difende gli interessi dei contadini e si batte nella Camera dei Comuni per ottenere la riforma agraria per 1’ Irlanda e con i suoi parlamentari irlandesi riesce a conquistare un ruolo decisivo nella maggioranza di governo. Diventa anche il leader del movimento per 1’autogoverno ( la cosiddetta ‘Home rule’).

Il revival alla fine dell’800 della lingua e cultura irlandese e consequenzialmente di una tradizione letteraria irlandese ha contribuito alla crescita di un senso di ‘Irishness’ che si è dimostrato essere cruciale nell’impeto nazionale verso l’indipendenza.

Il ritardo della Gran Bretagna nel concedere 1’autogoverno con lo scoppio della I Guerra Mondiale e dopo 1’inutile brutale reazione alla rivolta di Pasqua del 1916, dove furono uccisi tutti i politici e sindacalisti più autorevoli del tempo, portò quasi inesorabilmente alla reazione violenta del popolo irlandese fatta di guerriglie diffuse in tutta l’isola.

L’indipendenza arrivò dopo alcuni anni di lotta militare dal 1919 al 1921 quando la Gran Bretagna acconsentì al riconoscimento dell’autonomia dell’Irlanda ma al prezzo delle sei contee dell’Ulster che rimasero parte del Regno Unito; il tutto venne formalizzato negli accordi anglo-irlandesi del 1921.

Seguì una cruenta guerra civile nell’isola tra persone favorevoli al trattato ed altre contrarie che finì nel 1923. Anche se c’era stata una Costituzione che istituiva il parlamento del 1919, la prima Costituzione completa fu scritta ed emanata formalmente dall’Inghilterra nel 1922.

Incompleto per certi versi, il documento del 1922 rappresenta un consequenziale passo nella direzione del costituzionalismo in Irlanda ed è meritevole di alcune considerazioni.

La cosiddetta Costituzione dello "Stato Libero d’Irlanda" ha dato lo Status di Dominion, sotto il British Commonwelth, a 26 contee, esclusa 1’Irlanda del nord che rimase sotto il controllo diretto della madrepatria.

Essa conteneva molte prescrizioni riguardanti la protezione dei diritti individuali e prevedeva un sistema giudiziario con 1’autorità di interpretarne disposizioni. Prevedeva un sistema parlamentare accentuato ed aveva la caratteristica di essere flessibile. Allo stesso tempo includeva una richiesta di giuramento di fedeltà al monarca inglese che in effetti era il capo nominale dello Stato.

Tutto ciò fu considerato un anatema per i repubblicani capeggiati da De Valera il quale anche per questo si era opposto al trattato del 1921. Nonostante i suoi difetti questa Costituzione ispirò per alcuni aspetti quella ancora vigente che nel 1937 fu approvata con un plebiscito dal popolo e che si presenta come ultimo stadio del costituzionalismo irlandese inteso come lotta per 1’indipendenza e la libertà, almeno per quanto riguarda 1’Irlanda del Sud.

Allo stesso tempo questo documento giuridico apre una nuova prospettiva del costituzionalismo che continua fino ai nostri giorni e che riguarda la vita dello Stato e le garanzie dei cittadini verso lo stesso.

 

 

Oggetto e natura del Preambolo

 

 

Il Preambolo contiene numerosi spunti dai quali si deducono le caratteristiche della Costituzione del 1937, e quindi da qui partiremo per lo studio di quest’ultima.

Esso mostra la giustificazione dell’autonomia e indipendenza dell’Irlanda e i valori su cui deve basarsi 1’attività dello Stato. Si parla delle lotte che attraverso i secoli il Popolo irlandese ha intrapreso in vista della liberazione dallo straniero e si ringrazia Dio per il sostegno da Lui avuto.

Il Preambolo è stato molto utilizzato nell’applicazione giudiziale per risolvere casi concreti ed ha fornito argomenti per quella "interpretazione aperta" della Costituzione che si è andata diffondendo dopo gli anni ’60 e che ha innovato profondamente la cultura giuridica e la stessa società irlandese.

Così i concetti lì affermati di Prudenza Giustizia e Carità, concetti che cambiano nel tempo, sono quelli che utilizzano le corti per giustificare 1’attivismo interpretativo tutto teso al bene comune.

Il soggetto protagonista nello Stato è il Popolo. E’ questo che emanò la Costituzione al di fuori di ogni sistema di revisione previsto dalla precedente. Tutto ciò per staccarsi dall’accordo del ‘21 e da ogni legge di concessione inglese. Ai giudici fu imposto un giuramento di sostenere la Costituzione per evitare che nella loro attività potessero eccepire una qualsiasi sua illegittimità; si affermava in questo modo uno ‘stacco’ giuridico che però è solo formale dato che molti istituti quali il funzionamento del governo furono mantenuti.

Il ruolo di Dio e della religione nella Costituzione è un altro aspetto fondamentale della Repubblica d’Irlanda. E’ Dio 1’Essere Supremo a cui tutte le azioni umane e quelle dello Stato dovranno essere presentate per il giudizio finale, ed è Lui il garante dell’unità e identità del popolo irlandese. L’ispirazione religiosa presente nel Preambolo mostra, inoltre, un altro aspetto peculiare del costituzionalismo irlandese che ha subito interessanti sviluppi e di cui si individueranno in questa sede gli itinerari fondamentali: dal Preambolo si ricava infatti l’affermazione dell’esistenza dei «diritti naturali» i quali derivano da Dio e sono per questo più giuridici degli altri.

 

Metodi di interpretazione della Costituzione e ruolo della giurisprudenza

 

I modi di interpretazione costituzionale adottati dai giudici irlandesi sono molto intersssanti e possono comprendersi in 5 diverse tipologie: l’approccio letterale, l’approccio esteso (broad approch), la dottrina dell’interpretazione armoniosa, l’approccio storico, l’approccio del diritto naturale.

La giurisprudenza costituzionale della Corte Suprema attraversa due fasi distinte nel suo atteggiamento interpretativo: l’approccio esteso e la dottrina dell’interpretazione armoniosa sono i metodi sviluppati dalla fine degli anni ‘60 quando ci fu un’inversione di tendenza nell’interpretazione costituzionale.

La prima parte della vita della Costituzione è stata poco incisiva nell’ordinamento irlandese. La tradizione era quella di common law la quale dava poca importanza ad un testo scritto che per giunta aveva la pretesa di giudicare e di porsi alla testa di un intero ordinamento giuridico. I giudici irlandesi non erano abituati al controllo di costituzionalità, 1’idea che governava la realtà giuridica era la sovranità assoluta del parlamento e la rule of law come da tradizione inglese. Per di più la Costituzione precedente seppur di breve durata, era flessibile e si integrava benissimo con le regole tradizionali.

In questo periodo 1’interpretazione è prevalentemente letterale e i giudici non si sentono di intaccare la competenza del Parlamento. Non attribuendo molta importanza alla Costituzione, le pronunce di incostituzionalità sono in questo periodo molto rare anche perché durante la Guerra molte leggi furono dichiarate dal Parlamento che le emanava, di «emergenza» e, in quanto tali, ex art. 28. 3 comma, sottratte al controllo di legittimità. Su 69 domande di incostituzionalità portate davanti alla corte suprema solo 23 furono sentenze di accoglimento e si trattava quasi sempre di vecchie regole di common law non più adeguate ai tempi.

Per quanto riguarda i diritti individuali la Corte dichiara che ogni intervento sul come i diritti dei singoli si armonizzano con quelli della collettività sarebbe una usurpazione della competenza del Parlamento. Così anche per quanto riguarda la definizione di ‘sicurezza pubblica’ ex art. 28.3 comma prima citato, per i diritti economici e per il concetto di giustizia sociale cui deve tendere l’esercizio della proprietà.

La svolta della fine degli anni ‘60 è dovuta in parte all’arrivo nel corpo della Corte Suprema di una classe di giudici che era stata educata nel nuovo sistema costituzionale e che aveva idee innovative sul ruolo della Corte come ultimo interprete della Costituzione. E’ in questo periodo che si diffonde l’interpretazione estesa (broad approch) con la quale i giudici hanno la possibilità di ricostruire il significato del testo in una maniera aperta e individuando meglio le intenzioni del popolo come concretizzate nel documento, identificando in modo chiaro gli obiettivi della Costituzione nella protezione dei diritti individuali.

Ciò a sua volta significa che tali giudici ricorrono di meno ai metodi usuali di interpretazione del common law come la regola expressio unius exclusio alterius. Aumentano quindi le pronunce di incostituzionalità.

Si interpretano le previsioni costituzionali in modo aperto (il giudice Kens afferma: « il diritto invocabile ex art 40. 3 comma non ha i confini nell’articolo indicato ma deriva dalla natura cristiana e democratica dello stato»). Sono individuati in molte sentenze i cosiddetti undisclosed human rights anche detti unenumerated rights, secondo una interpretazione dell’articolo 40.3 comma (Lo Stato Garantisce nelle leggi il rispetto e, nella misura del possibile,la difesa e la rivendicazione dei diritti personali del cittadino. In modo particolare, lo Stato presterà con le leggi protezione nel miglior modo possibile e, in caso di torto commesso, rivendicherà la vita, la persona, l’onore e i diritti di proprietà dei cittadini) che è alla base di una giustizia naturale e di cui parleremo anche in seguito, fra i quali si trovano il diritto al lavoro, il diritto al sindacato, il diritto alla carriera, la libertà di movimento.

Tali diritti non sono esplicitati nel testo ma sono ricavati dalle corti e ottengono lo stesso valore degli altri diritti costituzionali. Queste affermazioni rivoluzionarie sull’esistenza di altri diritti ha sicuramente subito varie critiche ma è sicuramente uno dei maggiori risultati giuridici a cui si giunta la Corte Suprema e la giurisprudenza irlandese fino ai nostri giorni.

Sono, infatti, nate opinioni contrarie a questo allargamento del significato dell’articolo 40.3 comma, secondo le quali tutto ciò porterebbe ad un approccio politicamente orientato, «ad una terza camera» dice il giudice Mc Hynney, problema questo presente anche negli altri paesi europei. Il professor Wheare a questo punto si chiede perché dei giudici debbano essere più degni di fiducia dei legislatori o amministratori. Tuttavia i frutti di tale giurisprudenza sono ancora vivi e largamente accettati dal pensiero costituzionale irlandese.

Anche la dottrina dell’interpretazione armoniosa si inserisce nel modo di operare della Corte Suprema nel Il periodo giurisprudenziale e fa sorgere i problemi visti in precedenza sul ruolo delle Corti Costituzionali negli Stati Contemporanei.

Secondo questa dottrina 1’interpretazione deve essere una sorta di bilanciamento tra i valori costituzionali anche quelli implicitamente vigenti e quindi non espressi. Tutto ciò per dare un’immagine armoniosa di tutte le previsioni costituzionali che in alcuni casi potrebbero confliggere se lette isolatamente senza riguardo ad un’idea generale su tutte le parti della Costituzione.

Così si è affermata anche l’esistenza di una gerarchia di valori nella quale non tutte le norme hanno lo stesso peso ma, per esempio, i diritti individuali sono stati visti come fondamentali nell’architettura costituzionale e anche immodificabili nel loro contenuto essenziale.

Un altro metodo utilizzato dalle corti irlandesi è l’approccio dei diritto naturale di cui parleremo anche in seguito quando si tratterà delle peculiarità della Costituzione fra le quali, come si è detto, il diritto naturale è una delle più interessanti. In questa sede vale la pena di evidenziarne alcune caratteristiche riguardo ad esso come metodo di interpretazione. Non è diffusissimo ma è stato utilizzato da alcuni giudici di ambedue i suddetti periodi giurisprudenziali e ha contribuito ad importanti pronunce. Innanzitutto, è stato utilizzato per ancorarsi a parametri extralegali che consentivano di rigettare una interpretazione letterale che avrebbe portato a soluzioni inevitabilmente in contrasto con un naturale senso di giustizia. In altri casi ha influenzato largamente la dottrina degli undisclosed human rights, o anche diritti non enumerati, influenza riconosciuta apertamente in un certo numero di sentenze.

Inoltre ha contribuito a diffondere la teoria secondo la quale esistono alcuni diritti talmente fondamentali che non possono essere modificati in alcun modo neanche con revisione costituzionale. Tutto ciò sulla base dell’esistenza di diritti distinti e separati da quelli positivi ma non per questo non vigenti.

Certo è riconosciuto da molti autori che in questo modo ci si presta a raggiungere risultati talmente soggettivi e mutevoli da essere sottoposti a forti obiezioni.

Il concetto di governo democratico e popolare che sovrasta il testo costituzionale entra in conflitto con un tale ruolo degli organi giudiziari.

D’altra parte secondo altri autori la natura della Costituzione irlandese come si deduce da una lettura globale sembrerebbe avallare almeno in minima misura un metodo di tal genere nell’interpretazione che, in alcuni limitati casi, può veramente evitare risultati inaccettabili derivanti da una interpretazione nuda e letterale.

 

 

 

 

SECONDA PARTE

 

 

Caratteristiche peculiari della Costituzione irlandese

 

Considerata nel complesso la Costituzione del ‘37 ha previsto per sessanta anni, e ancora prevede oggi, un’effettiva e funzionante struttura di governo parlamentare autonomo e democratico. Anche se deriva dal sistema inglese, quello irlandese è diverso sotto vari aspetti.

Innanzitutto, cosa più importante, è un testo scritto che contiene disposizioni sostanziali e procedurali e reca protezione ai diritti individuali; inoltre afferma esplicitamente un controllo di costituzionalità affidato all’Alta Corte e alla Corte Suprema.

In questo modo ci si allontana dall’idea di sovranità del parlamento e si opta piuttosto per un modello vicino a quello americano, di decisioni di giudici che controllano la legge, tutto ciò per una più netta separazione dei poteri. I giudici giocano un ruolo essenziale anche nel dare significato e contenuti alle disposizioni in materia di diritti umani.

Sono ora esposte alcune caratteristiche della Costituzione che si presentano come veramente uniche e meritano particolari riflessioni.

 

La Costituzione irlandese come documento cristiano

 

La qualifica di documento cristiano si impone subito all’attenzione del lettore, come abbiamo detto, fin dalle prime parole del Preambolo per poi continuare nelle disposizioni dedicate alla Religione (art.44) e in molti altri punti. Anche se con l’emendamento del ‘72 si è eliminato il riconoscimento della speciale posizione della Chiesa Cattolica, questa mantiene un suo ruolo importante non solo nella vita del paese ma anche nelle parole della Costituzione.

Mentre in altre costituzioni moderne si cerca di mantenere una posizione neutrale riguardo a questo argomento, in quella irlandese diverse religioni sono citate e prese in considerazione sotto vari aspetti, es. libertà di espressione del culto, aiuti economici, difesa dei beni in proprietà, possibilità di partecipare alla vita sociale. Una delle conseguenze di ciò è che le disposizioni in esame hanno per la gran parte valore normativo non solo descrittivo.

C’è la tutela di persone di tutte le religioni ma anche degli atei art.44.2,1 e 3 (1.La libertà di coscienza e la libers professione e pratica della religione sono, subordinatamente all’ordine e alla moralità pubblica, garantite ad ogni cittadino. 3.Lo Stato non imporrà alcuna incapacità e non farà alcuna discriminazione in rapporto alla professione, credenza o statuto religiosi.).

Si può trovare grande attenzione per i cosiddetti problemi morali come famiglia, divorzio, aborto, molto di più che in altre costituzioni, in particolare il divieto di aborto è stato costituzionalizzato con un referendum nel 1983 e il divorzio era vietato fino al 1995 quando un altro referendum lo ha espunto dalla Costituzione.

Così anche il sostegno di una nozione di diritti naturali in modo nettamente diverso dalla maniera positivistica che è presente in molte costituzioni moderne è un segno rilevante.

Tutto ciò non per dare un giudizio sull’orientamento cristiano del documento legale più importante. Spetta agli irlandesi decidere come impostare il loro rapporto Stato-Religione. Ma è innegabile la differenza con altri popoli che hanno ritenuto di dover mantenere una posizione neutrale sull’argomento anche sulla base dell’esperienza di alcuni paesi europei di lunghi conflitti come conseguenze del settarianismo.

C’è sicuramente almeno un teorico pericolo che in uno Stato del genere il germe del settarianismo impedisca il mantenimento della democrazia. Questo comunque non è il caso dell’Irlanda.

Le disposizioni dell’art. 44, infatti, sono pervase da spirito equilibrato che riconosce 1’ importante ruolo delle religioni (tutte, anche se si dichiara cattolico più del 90 per cento della popolazione), ma si tiene lontano da ogni fanatismo (art 44.2.1,2,3,4,5,6). Anche nella società irlandese persone di religioni diverse dalla cattolica hanno avuto ed hanno ruoli istituzionali importanti, es. giudici della Corte Suprema, Presidente della Repubblica. L’atteggiamento soprattutto delle nuove generazioni è di una totale tolleranza religiosa anche se il ruolo della Chiesa Cattolica è ancora importante e i problemi morali come aborto e divorzio sono molto sentiti dalla popolazione.

 

Diritti naturali

 

Un Argomento strettamente legato alla «natura Cristiana e democratica dello Stato» e che merita una specifica riflessione come abbiamo anticipato, è quello del diritto naturale. La Corte Suprema ha più volte inequivocabilmente affermato che i diritti fondamentali enunciati negli articoli 40-44 non sono gli unici meritevoli di tutela costituzionale, ma che il testo è stato scritto con la profonda convinzione che ne esistono altri, i cosiddetti «unenumerated rights» o «undisclosed rights» che devono essere garantiti dai giudici e che derivano dal diritto naturale.

L’aspetto più importante di questo problema è la soglia di legittimazione di questa teoria. Ci sono parecchi espliciti riferimenti in Costituzione per la nozione di diritto naturale il più importante dei quali si trova nell’ art. 41.1.1. Qui si parla della famiglia come «una istituzione morale che possiede inalienabili e imprescrittibili diritti antecedenti e superiori ad ogni legge positiva». E’ chiara qui 1’introduzione della nozione di diritto familiare che trova la sua fonte fuori dal documento del ‘37.

Anche per altri diritti es. art 40, 42, 43, può ripetersi questo discorso anche se i riferimenti sono più nascosti. Nell’art. 42 per esempio si parla dei «diritti naturali e imprescrittibili del fanciullo» e si dice che «i genitori hanno il dovere inalienabile di assicurare, secondo i loro mezzi, l’educazione religiosa, morale intellettuale, fisica e sociale dei loro figli».

Nell’art. 43 ancora si riconosce il diritto di proprietà come «diritto naturale e antecedente ad ogni legge positiva» e si dice che è regolato secondo i principi della giustizia sociale, affermazione in cui è presente la teoria cattolica della funzione sociale della proprietà.

Da queste disposizioni il pensiero della Corte Suprema ha esteso e ampliato la nozione di diritto naturale come di un diritto che riflette gli essenziali caratteri dell’universo e che è eternamente valido, conoscibile con il giusto uso della ragione.

In particolare dall’articolo 40.3 che protegge i diritti personali, essa ha dedotto 1’esistenza di diritti non specificati nel testo come il diritto all’integrità personale e alla privacy matrimoniale ed altri ancora.

Forse comunque c’è un modo più generale per rispondere alla questione della legittimazione. Poiché il documento è dichiaratamente Cristiano, i diritti naturali derivano necessariamente da questa realtà come suggerisce il linguaggio del Preambolo ed in questo senso si sono pronunciate le corti in alcune occasioni (es. State vs Minister for Foreign Affairs dove il diritto di viaggiare all’estero è visto derivare dalla natura Cristiana e democratica dello Stato).

Un’altra opinione espressa da alcuni autori è che i diritti naturali protetti dalle corti irlandesi esistono prima e indipendentemente dalla Costituzione e alcuni di questi sono ivi indicati perché fra i più ovvi e importanti diritti personali e come esempi di diritti naturali ma che non esauriscono tali diritti meritevoli di tutela.

Comunque assumendo positiva la risposta al problema della legittimazione ciò implica un’altra questione e cioè quali siano i diritti naturali non enumerati che devono essere tutelati. Le corti irlandesi sono state poco chiare al riguardo affermando a volte che i diritti naturali sono evidenti di per sé.

In altri casi ci si è riferiti ad alcune encicliche Papali o ad altri documenti su diritti individuali. In ogni caso c’è sempre incertezza sul quando e sul come riconoscere tali diritti e garantirvi protezione costituzionale. Le corti in effetti, da sempre, quando certi diritti sembrano essere sufficientemente fondamentali e importanti trovano un modo di riconoscerli e proteggerli.

Il tema del diritto naturale è tornato però prepotentemente all’attenzione della Corte Suprema nella recentissima sentenza del 1995 conosciuta come "In re the Regulation of information Bill 1995". In essa si chiedeva da parte di alcune associazioni legate al "Movimento per la vita" di dichiarare incostituzionale la legge applicativa del referendum costituzionale del 1992 che era intervenuto in senso riformatore sul problema dell’aborto.

Nel quesito referendario si domandava al popolo irlandese di stabilire che il divieto costituzionale di aborto non limitasse la libertà di informazione nello Stato anche sui metodi abortivi disponibili e non limitasse, cosa più importante, il diritto costituzionale di viaggiare all’estero, con l’evidente conseguenza di poter ottenere l’aborto in paesi stranieri.

Il referendum, che insisteva su un tema molto caldo e dibattuto nel paese soprattutto alla luce del gran numero di ragazze che attraversavano da anni la frontiera per abortire in Inghilterra rischiando di incorrere in reati penali, fu approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e scatenò le proteste degli antiaboristi.

Queste associazioni dunque si costituirono in giudizio nella questione di costituzionalità della legge di applicazione del referendum, sostenendo che quest’ultimo andava contro il diritto naturale protetto dalla Costituzione poiché indirettamente favoriva l’aborto (vietato dal diritto naturale) e chiedeva quindi di dichiarare incostituzionale l’emendamento inserito con il referendum.

La sentenza del 1995 ha rigettato tale interpretazione di superiorità del diritto naturale ma non ne ha sconfessato l’esistenza.

In particolare ha riconosciuto la ricca giurisprudenza che aveva introdotto nuovi diritti non presenti nel testo costituzionale, i cosiddetti "unenumerated rights", che in molti casi erano proprio ricavati dal diritto naturale. Riconosce dunque l’operatività benefica dello stesso anche se ne contesta la superiorità alla Costituzione che può essere modificata dalla volontà popolare sovrana.

Il diritto naturale resta dunque a livello di integrazione del diritto costituzionale e di aiuto nell’interpretazione del diritto stesso. Naturalmente tutto ciò non ha concluso il fecondo dibattito su questo tema nel mondo giuridico irlandese.

 

Riconoscimento delle due lingue ufficiali

 

Un’altro aspetto distintivo della Costituzione irlandese riguarda 1’utilizzo di 2 lingue ufficiali nella sua redazione e più in generale nell’uso da parte del popolo. Il significato della presenza di due lingue in questo documento è allo stesso tempo simbolico e culturale.

L’Irish nell’ isola precedeva di molto la lingua inglese e una parte importante del revival della nozione di ‘Irishness’ degli ultimi anni del XIX secolo è stata il ritorno all’ uso del Gaelico.

C’erano allora e ci sono ancora adesso, zone rurali dell’isola soprattutto all’ovest (Cork, Galway, Kerry e Donegal) dove il gaelico è l’unica lingua usata da un numero relativamente piccolo di persone.

L’irlandese o Gaelico, è insegnato nelle scuole primarie e continua ad essere utilizzato da alcuni scrittori di prosa e poesia. Alcune tra le canzoni più famose e tradizionali sono cantate in questa antica lingua.

Nonostante ciò, alcuni trovano questi sforzi tesi a continuare lo studio e la diffusione del gaelico, sbagliati. Questo perché la stragrande maggioranza della popolazione non parla né legge questa lingua e nel paese, dicono, ci sono altri problemi riguardo all’educazione che devono avere la priorità.

I contrari all’uso del Gaelico, anche se la loro posizione può sembrare logica e pragmatica, sembrano destinati a perdere se si pensa al chiaro dettato dell’ articolo 8 («la lingua gaelica è la prima lingua ufficiale..»).

Uno degli aspetti più importanti del costituzionalismo irlandese è proprio una politica di differenziazione dagli inglesi che occuparono la nazione per più di sette secoli e che comunque lasciarono un segno indelebile in quella che è oggi la cultura anglo-irlandese.

La lingua irlandese che risale a tempi in cui ancora non era una lingua scritta, è uno degli aspetti più significativi della cultura del paese e risulta in contrasto con quella inglese. C’è romanticismo in tutto ciò ma anche uno sforzo cosciente per raggiungere una identità nazionale.

E’ la lingua storica della mitologia, musica e letteratura irlandese, è la caratteristica più tangibile dell’identità nazionale e inserirla in Costituzione significa garantirla dall’estinzione.

 

Educazione

 

Molta importanza è data al tema dell’educazione dall’articolo 41 già citato che riguarda la protezione della famiglia e che esalta il ruolo della madre all’interno di essa; Questo riferimento alla donna come madre e moglie che lavora in casa è stata fonte di accese discussioni sullo svilimento o meno del ruolo della donna nella società irlandese contemporanea. Nell’articolo 41.3 si protegge il matrimonio e prima del ‘95 anno in cui si è tenuto un referendum, si vietava divorzio.

Legato all’articolo 41 il successivo art.42 afferma il ruolo fondamentale dei genitori nell’educazione della prole e continua dicendo che lo Stato deve aiutare e completare tutte le iniziative private nel campo dell’istruzione e di una educazione morale minima, fornendo un’istruzione primaria gratuita senza mai ledere quella specifica libertà della famiglia che deve sussistere in tale delicata sfera di rapporti.

 

 

Il Parlamento

 

Il regime parlamentare irlandese deriva dalla tradizione anglosassone ma possiede della distintive caratteristiche che sicuramente ne innovano la portata fino a stravolgere l’idea di ‘rule of law’ che è imperante nel sistema inglese.

Il Parlamento è composto da una camera Bassa il ‘Dail Eireann (eletto a suffragio universale dai cittadini che abbiano compiuto i 21 anni) e una camera Alta il Seanad Eireann (assemblea più ristretta formata da sessanta membri di cui 11 nominati dal Primo Ministro,6 scelti da 2 università e 41 eletti fra candidati contenuti in liste e rappresentanti le principali attività economiche professionali del paese).

La Camera bassa ha poteri nettamente superiori all’altra infatti le leggi sono approvate da entrambe le camere e firmate dal presidente ma, in caso di mancata approvazione del Senato, c’è comunque la possibilità per il Dail di emanarle ugualmente attraverso speciali procedure.

Se entro 90 gg. dall’approvazione del Dail non interviene quella del Senato o questo presenti emendamenti che il Dail ritenga di non poter accettare, quest’ultimo può trasformare in legge i disegni legislativi entro i 180 gg. successivi.

Se poi le leggi sono dichiarate urgenti dal Primo Ministro, il Presidente dietro parere conforme del Consiglio di Stato (organo consultivo a disposizione del Presidente che ricorda un pò il Privy Council inglese) può autorizzare il Dail ad abbreviare l’accennato periodo di 90 gg.

Tuttavia le leggi dichiarate «finanziarie» dal Presidente del Dail (o se ci sono contrasti da una commissione parlamentare) se entro 21 gg. non sono rinviate dal Dail al Senato il primo le può approvare come leggi ordinarie (seguendo una procedura che ricorda il Parliament Act inglese del 1911).

In tutti i casi citati di unica approvazione dal Dail, quando la maggioranza del Senato ed almeno 1/3 del Dail lo richiedono la legge, data la sua «importanza nazionale», è sottoposta a referendum popolare.

Una peculiarità molto importante è data dalla possibilità di chiedere ex art.26 da parte del Presidente, udito il parere del Consiglio di Stato, una sentenza della Corte Suprema sulla costituzionalità di una legge non ancora promulgata. Si configura quindi un caso di controllo diretto a priori della Corte Suprema che deve emanare una sentenza entro 60 gg.

La sua sentenza è vincolante, almeno per i problemi risolti specificatamente, per tutte le questioni di costituzionalità che potranno sorgere successivamente. Questo è un aspetto che alcuni vorrebbero modificare lasciando intatta 1’idea di fondo anche perché sembra in contrasto con il metodo di procedere nel common law del giudizio concreto caso per caso.

In conclusione è stato prescelto per 1’attività legislativa il sistema bicamerale con le nette differenze citate fra le due componenti del parlamento ammettendo, da un lato la possibilità dell’intervento popolare, dall’altro 1’eventuale pronuncia della suprema autorità giurisdizionale sulla costituzionalità dei disegni di legge. Da notare che le leggi di revisione costituzionale sono sempre sottoposte a referendum.

 

Il Presidente

 

Il Presidente ha alcuni poteri che ricordano un pò quelli dei sistemi presidenziali ma, soprattutto nella pratica, questi sono stati solo formali poiché l’indirizzo politico è sempre stato espresso dal Primo Ministro.

Egli viene eletto dal popolo ogni 7 anni, nomina il Primo Ministro su designazione del Dail e i ministri designati da quello sempre con 1’approvazione del Dail. Interviene in vario modo nella funzione legislativa come si è avuto occasione di vedere: promulga le leggi, può rinviarle alla Corte Suprema, al popolo nei casi indicati in precedenza oppure può chiedere che al posto della pronuncia popolare i disegni di legge siano riapprovati da un nuovo Dail, può sciogliere le camere e può revocare i ministri.Ha il supremo comando delle forze armate e il potere di grazia.

Nelle funzioni attribuite dalla Costituzione egli non ha nessun limite di esercizio e si può consultare nelle questioni politiche e giuridiche con il Consiglio di Stato che come si è detto è un organo consultivo a sua disposizione composto da membri ex officio, membri permanenti che hanno ricoperto alti incarichi e membri di nomina presidenziale.

 

La revisione Costituzionale

 

Un’ultima riflessione bisogna dedicarla alla revisione costituzionale e all’articolo 46.

La Costituzione del ‘37 prevede un metodo appropriato ed efficiente per la sua revisione.

Le proposte di emendamento iniziano nel Dail con un ruolo consultivo del Senato. Una volta che questo progetto sia stato approvato da entrambe le Camere del Parlamento la proposta è rimessa all’elettorato con un referendum nazionale e 1’emendamento si intende adottato con il voto positivo della maggioranza dei partecipanti. La procedura è semplice e veloce e sembra ben adattarsi ad un paese relativamente piccolo ed omogeneo come 1’Irlanda.

Ha il concreto beneficio di coinvolgere il popolo nell’autogoverno nel modo migliore e più diretto possibile. In questo modo introducendolo nei procedimenti politici, aumenta nel popolo la consapevolezza dei problemi costituzionali. Secondo alcuni bisognerebbe distinguere tra materie importanti che richiederebbero un tale procedimento e materie meno importanti nelle quali una procedura meno formale sarebbe desiderabile.

Comunque in più di 60 anni di vita della Costituzione ci sono stati solo 16 emendamenti e 6 sono stati rifiutati dal popolo. Ciò non sembra suggerire che il procedimento sia stato iperutilizzato o che può esserlo in futuro creando ostacoli ad eventuali riforme.

Un problema molto dibattuto è se anche il Preambolo possa essere oggetto di una revisione. Questo come si è detto, è stato utilizzato in alcune sentenze per la soluzione di casi concreti e quindi ci si chiede, per una sua eventuale modifica, se esso possa essere ricompreso nella parola «provisions» of the Constitution presente nell’articolo 46, riconoscendo in questo modo una natura giuridica paritaria se non superiore alle altre disposizioni costituzionali.

BIBLIOGRAFIA

FRANCTS Beytagh Constitutionalism in contemporary Ireland : An American prospective , Dublin : Sweet &Maxwell , 1997.

BISCARETTI DI RUFFIA Paolo, La Costituzione dell’Irlanda (EIRE), Testi Costituzionali, 1946.

CASEY James, Constitutional law in Ireland, Sweet & Maxwell, London, 1992.

CHUBB Basil, The constitution and constitutional change in Ireland, Dublin Institute of Public Administration,1978.

CLARKE Desmond M., The role of Natural Law in Irish Contitution, 1982, 17 IJ, 187.

COSTELLO Declan, The natural law and the Irish Constitution, Studies, (winter 1956).

DOOLAN Brian, Constitutional law and Constitutional Rights in Ireland, Gill & Macmillan, Dublin 1994.

GROGAN V., Constitution and natural law, Christus Rex ,1954.

Hogan G., Unenumerated Personal Rights Ryan’ s case re-evaluated, in Osborough(ed.),Essay in Honour of John M.Kelly, Dublin, l994.

Humphreys Richard, Constitutional Interpretation, Dulj, 1993.

Humphreys Richard, Interpreting natural Rights, IJ, 1995.

KEE Robert, Storia dell’Irlanda : un’ eredità rischiosa Bompiani 1995.

KELLY S.M., The Irish Constitution by Gerard Hogan & Gerry Whyte, London, Butterworths ,1996.

Morgan Gwynn David, Constituional Law of lreland, Dublin 1990.

MARY ROBINSON , Il ruolo del Parlamento irlandese , I Parlamenti della comunità europea.