inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2004

La responsabilita’ dell’ appaltatore e del direttore dei lavori  per vizi e difformita’ delle opere secondo gli orientamenti della cassazione ed in materia di appalto di lavori condominiali

Avv. Rosa Francaviglia -  magistrato della corte dei conti

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In materia di responsabilità dell’ appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di   appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c..

Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare    rilievo     laddove     si    verta     in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui   la parte     committente sia un condominio in persona del  legale         rappresentante    pro tempore, ossia l’ amministratore.

In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell’ azione diretta del condomino danneggiato dall’ operato dell’ appaltatore ed        eventualmente anche dal comportamento negligente od imperito del direttore dei lavori .

La tematica    dei    vizi e delle   difformità delle opere eseguite in virtù di un contratto di appalto di lavori condominiali è       di stringente    attualità e si correla a quella della riforma        in     fieri    della     disciplina normativa  condominiale che si propone di inserire strumenti di maggiore incisività e

di controllo nella gestione degli    stabili    prevedendo, fra l’ altro , l’ istitu=

zione di un albo degli amministratori che limiti  l’ accesso alla professione soltanto a professionisti abilitati.

 E’ noto, peraltro, che    l’ incessante    proliferazione    del     contenzioso condominiale ha fra le sue cause anche l’ insufficienza  a     legislazione

 vigente di adeguati meccanismi di costante verifica da parte dei condomini sulla correttezza contabile e gestionale dell’ amministratore onde evitare la verificazione di eventi civilmente e finanche penalmente rilevanti.

Pertanto, oltremodo auspicabile è la previsione della riforma per cui tutti i versamenti dei condomini devono essere effettuati su      un conto corrente intestato al condominio e non all’ amministratore per       ovvie ragioni di trasparenza dei conti. In siffatto contesto,         è evidente     che quando l’ assemblea dei condomini addivenga a deliberare l’ appalto di lavori    ad

 una certa impresa sulla base di più preventivi, ancorché documentati e

 sulla base di un capitolato lavori e di un computo metrico,         ed alla

nomina di un direttore dei lavori,molto spesso l’ opus che si intendeva conseguire( come da capitolato semprechè correttamente redatto ) non corrisponde affatto a quanto eseguito.

 Ciò anche  perché il criterio adottato da talune imprese è quello dei

 Cosiddetti  lavori a  basso costo avvalendosi di manovalanza    non      qualificata, spesso straniera e con rapporto di lavoro ,           se non completamente in nero, quasi sempre irregolare ( sul tema  vedasi i preoccupanti dati statistici di cui ai rapporti Inail  sull’ infortunistica

nelle imprese edili e  quelli degli enti previdenziali e dei sindacati  sul

sommerso in edilizia )   .

 Ed il basso costo delle opere ha molteplici spiegazioni  che sarebbe semplicistico  limitare  al mero incremento dell’ utile a favore dell’

 impresa appaltatrice ed a danno dei condomini.

 Se l’ offerta prescelta dal Condominio lo è stata solo in ragione del prezzo meno elevato rispetto alle altre e/o anche delle      modalità   di pagamento

agevolate   sicuramente i condomini conseguono un immediato risparmio di spesa, ma presumibilmente      le opere non saranno affatto a regola d’ arte

 ( e, quindi, trattasi di risparmio fittizio con serio rischio di duplicazione di

costi benché differiti laddove si debba rimettere mano alle opere        male eseguite specie se il termine di garanzia pattuito non è congruo ).

    Ma,  per l’ altrettanto, ancorché il prezzo sia congruo , giocano altri fattori che , se ricorresse l’ ipotesi di pubblico appalto di lavori, si qualificherebbero idonee a determinare il danno da tangente di cui la Magistratura Contabile si è dovuta occupare in molteplici occasioni.

Tuttavia,   la Cassazione   ha sempre   reiteratamente   affermato   che       la responsabilità dell’ appaltatore ( e/o quella del direttore dei lavori ) si serbano integre e che  anche laddove il committente ( rectius: il direttore dei lavori ) incorra in errore in sede progettuale, l’ appaltatore non va affatto esente da colpa avendo l’ obbligo di segnalare e rendere edotta la controparte sul punto.

Giova, quindi, evidenziare fra i tanti,  i seguenti postulati giurisprudenziali in tema di responsabilità dell’ appaltatore e del direttore        dei lavori per vizi e difformità delle opere appaltate:                     

 L’ appaltatore ha il preciso obbligo , normativamente sanzionato, di eseguire le   opere a regola d’ arte           ( Cass. 8075/1999 – 8813/2003- 8854/2004);  egli deve assicurare al committente un’ opera esente da vizi  garantendogli un risultato tecnico conforme alle sue esigenze    ( Cass. 593/1989-4518/1987-3092/1987-1114/1986-5318/19851771/1965  ) ed  è      tenuto a titolo di responsabilità    contrattuale , derivante     dalla sua obbligazione      di risultato, all’ intera garanzia per le imperfezioni od

     i vizi dell’    opera     ( Cass. 821/1983 );

Inoltre, l’ appaltatore stante l’ obbligo di eseguire a regola d’ arte l’ opera commessagli, deve osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli  ( Cass. 2713/1982 – 5694/1979 -1588/1979 – 1606/1976 – 308/1976 );

L’ appaltatore, poiché la sua responsabilità per difetti dell’    opera,   è strettamente connessa alla sua autonomia tecnica, risponde dei difetti

     delle opere indipendentemente dall’ eventuale acquiescenza prestata

     dal Direttore dei Lavori   ( Cass. 664/1982 – 2070/1978 – 1606/1976 –         308/1976 -2214/1975 );

Eventuali errori nelle istruzioni del Direttore dei Lavori non esimono l’ appaltatore da responsabilità, essendo egli tenuto     a    controllarli   e correggerli, secondo diligenza e perizia e     dovendo    egli       sempre uniformarsi alle regole tecniche ( Cass. 2214/1975-820/1965 );

La facoltà prevista dall’ art. 1662 c.c. di effettuare verifiche in corso

     d’ opera è finalizzata a garantire l’ esatto adempimento dell’ appalto,

     ma non anche a fungere da accettazione dell’ opera e non   esclude,

     quindi, la responsabilità dell’ appaltatore per vizi o per   difformità

     dell’ opera stessa ( Cass. 4544/2003 – 3239/1998 );

Di conseguenza, anche  nella denegata ipotesi che il Direttore  dei

     Lavori  abbia verificato  con esito positivo le opere  eseguite prima

    che il ponteggio fosse smontato, la responsabilità dell’ appaltatore

    si serba inalterata.

    Ciò fermo restando che l’ appaltatore ed    il Direttore dei Lavori,

    come da giurisprudenza consolidata, rispondono ambedue dei vizi

    e delle difformità delle opere nei confronti del committente da cui

    abbiano ricevuto i rispettivi incarichi ( ex plurimis: Cass. 4531/1986 –     1388/1973 – 3557/1972 – 2887/1968 – 520/1965 ) e che se   l’ unico

    evento dannoso è imputabile a più persone è sufficiente al fine di

   ritenere la solidarietà di tutte  nell’ obbligo risarcitorio        che le

  azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso a produrre l’ evento. Pertanto, sussiste corresponsabilità in solido dell’ appaltatore e del direttore dei lavori nei confronti del committente e di ciascun condomino danneggiato in proprio ( ex plurimis: Cass. 1114/1986 – 488/1985 – 4356/1980 – 2061/1977 – 1/1976 – 2985/1974 – 1388/1973 – 3557/1972 – 2787/1968 );

Il Direttore dei Lavori è tenuto alla osservanza dei doveri di vigilanza sull’ esecuzione dell’ opera a perfetta regola d’ arte e sull’ impiego di materiali idonei e che, in caso di danni, egli risponde a titolo di colpa professionale, ex artt. 2236 e 1668 c.c.;

La garanzia dell’ appaltatore per le difformità ed i vizi dell’ opera è esplicazione particolare della responsabilità per inadempimento, attuabile con la riduzione proporzionale del prezzo ovvero con l’ eliminazione delle anomalie delle opere a sue spese, la quale comporta l’ obbligo per l’ appaltatore di procedere direttamente ai lavori di correzione e di riparazione senza ulteriore compenso ( Cass. 5250/2004 – 10571/2001 – 7872/1990 - 2974/1989 – 4839/1988 – 5624/1984 );

Il committente, rilevata l’ esistenza dei vizi dell’ opera, deve pretendere la diretta eliminazione ad opera dell’ appaltatore fatto salvo il risarcimento del danno  ( Cass. 4921/1993 – 715/1989 -5667/1988 – 4606/1981 – 6291/1980 – 1386/1979 – 1491/1975 – 1279/1974 – 2296/1971 – 1825/1968 – 2360/1966 ).

Laddove il committente sia un condominio, il termine per denunziare vizi e difformità dell’ opera decorre dal momento in cui l’ amministratore venga reso edotto e/o abbia acquisito  un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione delle opere ( Cass. 5103/1995- 10218/1994 ), specie allorquando ciò sia supportato da  vaglio professionale, cartolare e peritale;

La responsabilità dell’ appaltatore per difetti dell’ opera ex artt. 1667-1668 c.c. non ammette né esclusioni, né limitazioni, fatte salve le eccezioni di legge, dato che l’ art. 1668, 1° co., pone a carico dell’ appaltatore tutte le conseguenze dell’ inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l’ onere della integrale eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo , salvo il risarcimento del danno,  senza alcun riguardo alla consistenza ed al costo dei lavori di riparazione (Cass. 9064/1993 );  

  Perciò, a fronte dell’ inadempimento dell’ appaltatore che si sia  concretizzato in vizio od in difformità dell’ opera ex art. 1668, 1° co., c.c., il committente può esigere la loro eliminazione  e l’ esecuzione  delle opere necessarie a tal fine a spese dell’ appaltatore ( Cass. 11602/2002 – 5632/2002 – 14124/2000 – 169/1996 – 3600/1989 – 2974/1989 – 2073/1988 );

La responsabilità contrattuale dell’ appaltatore è sempre presunta ex art. 1668 c.c. ( Cass. 14124/2000 – 4637/1983 – 4606/1981 – 3223/1981 – 2430/1966 – 2314/1964 );

Il committente che abbia chiesto la eliminazione delle difformità e dei vizi dell’ opera può ben avvalersi dell’ eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, quindi, rifiutarsi di corrispondere all’ appaltatore il corrispettivo a lui spettante, finchè le difformità ed i vizi non siano stati eliminati( Cass. 9333/2004 – 8567/1996 – 7364/1996 – 2036/1981 – 3542/1980 – 3005/1973 – 3158/1972 – 955/1969 – 1434/1967 );

Infine, in tema di appalto di lavori condominiali, l’ azione di risarcimento ex art. 1668 c.c. nei confronti dell’ appaltatore per i danni che ne sono derivati   a causa della non corretta regolare esecuzione può essere promossa da ciascuno dei condomini legittimati in proprio ad agire pur se il contratto sia stato stipulato dall’ amministratore ( Cass. 631/2003 e 4485/2000 ).