*** Il
contratto di concessione di vendita rientra nella categoria dei contratti
di distribuzione. Tale contratto è destinato a regolare i rapporti tra
imprenditori (denominati tecnicamente concedente e concessionario), che
professionalmente si dedicano alla produzione e/o al commercio di beni.
Il
concedente può essere produttore o a sua volta acquirente, ma comunque
desideroso di creare un mercato di sbocco per i propri prodotti mediante
l'opera di concessionari che assumano a certe condizioni il rischio insito
nell'acquisto di determinati quantitativi di merce, con l'ulteriore onere
(eventuale) di raggiungere dei minimi di vendita.
I
contratti tipici disciplinati dal codice civile, quali la vendita (art.
1470 e ss.) e la somministrazione (art. 1559 e ss.) sottoscritti con
commercianti all’ingrosso o al dettaglio consentono al
produttore industriale di collocare sul mercato i propri prodotti
senza assumere su di sé i costi ed i rischi della distribuzione
commerciale. Tali figure contrattuali tipiche non consentono, però, al
produttore di coordinare e di indirizzare in modo unitario l’attività
dei rivenditori; questi, acquistata la merce, sono liberi, infatti, di
organizzare liberamente i rapporti con la clientela.
L’esigenza delle grandi imprese di
non disinteressarsi della commercializzazione dei propri prodotti, pur
senza sopportarne costi e rischi, ha pertanto determinato il diffondersi
nella pratica commerciale di accordi contrattuali complessi ispirati dalla
finalità di realizzare una più stretta integrazione economica fra
produttore e rivenditori. Questi accordi, tra cui appunto la figura della
concessione di vendita, prevedono clausole che consentono al produttore
una penetrante ingerenza nella sfera decisionale dei
propri rivenditori ed un coordinamento unitario della rete
distributiva. Nel contempo, e come contropartita delle limitazioni della
libertà decisionale, ai rivenditori sono offerte più sicure possibilità
di guadagno attraverso la concessione di una posizione di privilegio, di
regola costituita dall’esclusiva di rivendita per una certa zona.
Nella
prassi il contratto di concessione di vendita costituisce l’unica figura
di contratto di distribuzione che ha avuto un discreta regolamentazione in
sede giurisprudenziale.
La
dottrina propone varie nozioni di tale figura contrattuale che di volta in
volta sottolineano l'aspetto del trasferimento della proprietà del bene
dal concedente al concessionario o l'aspetto della collaborazione di
questo nei confronti del concedente al fine di una maggior diffusione dei
prodotti. Si ritiene utile
richiamare la definizione di un’autorevole dottrina la quale ha proposto
di definire la concessione di vendita come un "contratto di
distribuzione con il quale un soggetto (il concessionario), agendo in
veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l'incarico di curare
la commercializzazione in una determinata zona dei prodotti di un
fabbricante (il concedente), in cambio di una posizione privilegiata nella
rivendita".
Concedente
può essere, come detto in precedenza, anche un commerciante e non
necessariamente un produttore (si pensi al grossista nei confronti del
dettagliante), mentre la posizione privilegiata nella rivendita, assai
frequentemente conseguita mediante la previsione di clausole di esclusiva
(reciproca o non, a seconda della rispettiva forza contrattuale) può
anche mancare. Occorre naturalmente intendersi sul concetto di posizione
privilegiata: se esiste la clausola di esclusiva per il concessionario,
che è l'unico ad avere il diritto in una determinata zona a rivendere un
bene determinato o tutta una serie di prodotti, non vi è dubbio che ci si
trovi dinnanzi ad una posizione privilegiata; ma privilegio può essere
anche soltanto il fatto di potersi fregiare del titolo di concessionario
(o rivenditore o distributore) di una determinata merce di notevole
rinomanza, o di poter esporre il marchio del concedente accanto alla
propria insegna.
In
ogni caso, gli elementi tipici del contratto di concessione di vendita
sono:
una
certa stabilità dell'incarico;
un
agire del concessionario in nome e per conto proprio, quindi a proprio
rischio esclusivo;
l'obbligo
del concedente di non inaridire la fonte di approvvigionamento del
concessionario.
Molte
altre clausole possono essere eventualmente adottate relativamente, per
esempio:
all'uso
dei marchi del concedente;
alla
facoltà di applicazione dei marchi del concessionario;
agli
obblighi di pubblicità del prodotto fornito dal concedente;
d)
agli obblighi di raggiungimento di determinati obiettivi da parte
del concessionario.
Tutte
clausole eventuali che non snaturano il contratto in questione, pur
portandolo ad avvicinarsi ad altri figure contrattuali, tipiche e non.
Quanto
alla natura del contratto di concessione di vendita si osserva che è
prevalente l'opinione secondo cui con tale figura contrattuale non si
instaurerebbe una collaborazione, seppur autonoma, dell’imprenditore
concessionario con l'impresa del concedente, bensì un rapporto di
scambio.
Diffusa
in dottrina è anche la teoria che vede in quello in esame un contratto
‘misto’, che racchiude in sé gli elementi della vendita e del
mandato; ovvero un contratto innominato, caratterizzato da una complessa
funzione di scambio e di collaborazione e consistente sul piano
strutturale in un contratto quadro o contratto normativo, dal quale deriva
l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita, ovvero
l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti alle
condizioni fissate nell'accordo iniziale.
Altri
identificano nel contratto di concessione di vendita una somministrazione,
facendo leva soprattutto sul secondo comma dell’art. 1568 del codice
civile che impone al somministrato, il quale "assume l'obbligo di
promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha
l'esclusiva", di pagare i "danni in caso di inadempimento a tale
obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo
che sia stato fissato".
Analizzando
questa norma si trovano gli elementi che più spesso ricorrono nella
concessione di vendita:
l'esclusiva
di zona che, quando è a favore del concessionario, impedisce al
concedente di effettuare "prestazioni della stessa natura di quelle
che formano oggetto del contratto" (art. 1568, primo comma del codice
civile);
l’obbligo
di promozione delle vendite, che risponde all’interesse tipico del
concedente per uno sbocco sul mercato o per un allargamento del mercato,
obbligo che va al di là del raggiungimento degli obiettivi
contrattualmente pattuiti, per impegnare il concessionario in un’opera
di diffusione dei prodotti che gli vengono affidati.
Nell'art.
1567 del codice civile si individua un'altra norma non infrequente nelle
concessioni di vendita, specie quando riguardano prodotti di rinomanza, e
cioè l'esclusiva a favore del concedente, con correlativa impossibilità
per il concessionario di acquistare o produrre (e quindi rivendere) i
prodotti che costituiscono oggetto del contratto diversi da quelli a lui
forniti dal concedente.
Altre
norme che si segnalano come applicabili alla concessione di vendita,
ricavandole dalla disciplina della somministrazione, sono:
l’art.
1560 circa le quantità da somministrare, che va letto comunque in
relazione all'obbligo di promozione precedentemente ricordato, non essendo
possibile l'adempimento di un obbligo siffatto se il concessionario non è
in grado di ottenere dal concedente i prodotti necessari;
l’art.
1565 che consente di sospendere la fornitura, di fronte ad un'inadempienza
del concessionario di lieve entità, solo previo "congruo
preavviso";
l’art.
1566 circa il patto di preferenza per la stipula di nuovi contratti (patto
che va, naturalmente, inserito espressamente, ma i cui limiti di validità
ed efficacia sono stabiliti dalla norma citata).
Applicazione
di un principio valido per tutti i contratti di durata è poi l'art. 1569
che pone l'esigenza di un preavviso per il recesso, in un termine che,
quando non è previsto contrattualmente o non è stabilito dagli usi, dovrà
essere congruo avuto riguardo alla natura della concessione di vendita.
La congruità sarà determinata in
funzione anche del tipo di prodotti, della maggior o minor facilità per
il concessionario (o per il concedente, quando a recedere sia l'altra
parte) di sostituire al recedente altro contraente.
Dopo queste brevi considerazioni di
carattere generale, si cercherà di seguito di ricostruire, in maniera
sintetica, la disciplina (di origine giurisprudenziale) relativa ad alcune
clausole maggiormente utilizzate nei contratti di concessione di vendita.
a) In particolare con riferimento agli
obblighi del concessionario
Promozione delle vendite
Obbligo
usuale ed essenziale a carico del concessionario è la promozione delle
vendite, che risponde non solo all’interesse del fabbricante (o
concedente) ad incrementare il proprio fatturato ma ha anche
all’ulteriore suo interesse alla maggior diffusione possibile del
prodotto oggetto del contratto di concessione di vendita e dei marchi che
lo contraddistinguono.
Minimi garantiti di acquisto
Altra
clausola usuale nei contratti di concessione di vendita è il cosiddetto
‘minimo garantito di acquisto’, ossia l’obbligo del concessionario
ad acquistare quantitativi minimi di prodotti (espressi in forma di
quantitativi fisici ovvero, più frequentemente, in termini di fatturato
minimo di acquisti) nell’arco di periodi predeterminati (ad esempio
annuali).
Tale
clausola è frequentemente collegata, almeno concettualmente, al diritto
di esclusiva che può essere attribuito al concessionario nel territorio
allo stesso assegnato.
Infatti
il diritto di esclusiva eventualmente attribuito al concessionario
comporta la rinuncia da parte del fabbricante a nominare altri
concessionari nel territorio, rinuncia che trova un bilanciamento nella
certezza che dal territorio medesimo il fabbricante/concedente ricaverà
un certo volume di fatturato, anche se in ipotesi il concessionario non
fosse poi in grado di rivendere i quantitativi acquistati presso il
concedente.
b) In particolare con riferimento agli
obblighi del concedente
Se
non sussiste l'obbligo di fornire il distributore, il concedente non sarà
tenuto ad evadere le singole richieste, ma un rifiuto ingiustificato
potrebbe contrastare con l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona
fede. In ogni caso deve essere esclusa qualsiasi responsabilità del
concessionario per non avere promosso le vendite quando il concedente
abbia omesso di fornire tempestivamente i prodotti ordinati dal
concessionario.
Nel caso di inadempimento di lieve
entità da parte del concessionario si ritiene che il concedente possa
interrompere le forniture dando un congruo preavviso (art. 1565 cod. civ.).
Garanzia
La
garanzia da parte del concedente/fabbricante sui prodotti forniti al
concessionario è questione di notevole rilevanza, soprattutto dal momento
che il concessionario procede a rivendere i prodotti ad altri soggetti,
che possono essere altri anelli della catena distributiva ovvero
utilizzatori finali, i quali pretenderanno una garanzia.
E’
quindi di vitale importanza disciplinare con chiarezza i termini della
garanzia offerta dal fabbricante/concedente al concessionario, soprattutto
se si tratta di beni di consumo.
Infatti con Decreto Legislativo del 1°
febbraio 2002, attuativo della Direttiva 199/44/CE su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di consumo, sono stati inseriti nuovi
articoli nel codice civile (dal 1519 bis al 1519 nonies).
Di particolare interesse il diritto di
regresso (previsto dall’art. 1519 quinquies) riconosciuto, salvo patto
contrario, al venditore finale nei confronti del produttore o di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva per
difetti di conformità del prodotto imputabili a tali soggetti e di cui il
venditore debba rispondere nei confronti del consumatore.
c)
La clausola di esclusiva
La clausola di esclusiva è in genere
bilaterale, ma può anche essere unilaterale a favore del concedente: in
tal caso il concessionario è tenuto a non vendere nella zona prodotti
concorrenti, né a produrre in proprio per la vendita; o a favore del
concessionario: nel qual caso il concedente si obbliga a non concedere a
terzi, per la medesima zona, la rivendita dei prodotti oggetto del
contratto.
Peraltro, alla clausola di esclusiva
non si applica l'art. 2596 cod. civ., il quale regola in maniera rigorosa
i patti limitativi della concorrenza (forma, durata, spazio territoriale e
oggetto).
L’esclusività
del rapporto deve comunque sempre essere compatibile con la normativa
comunitaria e nazionale applicabile a tutela della concorrenza. Infatti la
stipulazione di una clausola di esclusiva può rivelarsi
anticoncorrenziale quando sul mercato risultasse difficile la reperibilità
del medesimo prodotto proveniente da altri produttori.
d)
Prezzo consigliato
Il concedente ha anche la facoltà di
suggerire il prezzo di rivendita al concessionario, sia mediante
l’indicazione di un prezzo raccomandato di rivendita ovvero tramite
l’indicazione di una banda di prezzo con limiti massimi e minimi,
attribuendo al concessionario un più o meno limitato margine di
discrezionalità. Tale limite alla facoltà di imporre un prezzo di
rivendita è dovuto alle prescrizioni della normativa comunitaria in
materia di concorrenza (articolo 4 lett. a del Regolamento CE 2790/99 di
cui infra). Solitamente la convergenza di ‘interessi’ tra concedente e
concessionario, e, soprattutto, la maggior forza contrattuale del medesimo
concedente, comporta che il concessionario assecondi di buon grado le
raccomandazioni del concedente.
e) Titolarità dei marchi e dei
diritti di proprietà industriale
Licenza d’uso del marchio per
l’esecuzione del contratto
Usualmente
nei contratti di distribuzione, ed in particolare nei contratti di
concessione di vendita, viene previsto il diritto/dovere del
concessionario di utilizzare i marchi e i diritti di proprietà
industriale del fabbricante/concedente solo ed esclusivamente in relazione
alla esecuzione del contratto.
Con
la conseguenza che al concessionario viene imposto l’ovvio divieto di
utilizzare i marchi e i diritti di proprietà industriale del
fabbricante/concedente in relazione a prodotti diversi da quelli forniti
al concessionario dal fabbricante/concedente.
Divieto per il Concessionario di
registrare a proprio nome marchi di proprietà del Fabbricante.
Altra
clausola usuale nei contratti di concessione di vendita è il divieto per
il concessionario di registrare a proprio nome marchi di proprietà del
fabbricante/concedente.
La
previsione di tale divieto è divenuta usuale soprattutto a seguito di
gravi episodi ed abusi, verificatisi in passato, da parte di
concessionari.
Esiste
infatti il rischio che il concessionario provveda a registrare marchi di
pertinenza del fabbricante non solo per la categoria merceologica cui
appartengono i prodotti oggetto del contratto di concessione di vendita ma
anche per altri prodotti, appartenenti a diverse categorie merceologiche,
contigue o meno a quella cui appartengono i prodotti contrattuali.
f)
Altre clausole
Durata
e risoluzione del contratto
Nel
caso in cui il contratto di concessione sia a tempo determinato le parti
non possono recedere, salva la diversa regolamentazione pattizia del
rapporto, ma solo risolvere il contratto nel caso in cui si verifichi un
inadempimento tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi
adempimenti (art. 1564 cod. civ.) Una volta scaduto il contratto a tempo
determinato, è da escludersi che il concessionario possa invocare un
risarcimento del danno ove non intervenga il rinnovo del rapporto.
Nel caso in cui il contratto sia a
tempo indeterminato le parti possono sempre recedere dando un congruo
preavviso. In caso di mancato preavviso il recesso è efficace, salvo il
risarcimento del danno (art. 1569 cod. civ.).
Nel caso di recesso senza preavviso,
‘nulla quaestio’ se la risoluzione è dovuta ad inadempimento del
receduto: il contratto termina con la comunicazione del recesso, e nessuna
pretesa potrà essere fatta valere dal receduto. Resta anzi salva
l'eventuale richiesta di danni da parte del recedente.
Se invece il mancato preavviso non
trova una giustificazione, il recedente sarà tenuto al risarcimento del
danno che, qualora recedente sia il concedente, sarà costituito dai
mancati utili netti che il concessionario avrebbe realizzato durante il
periodo di preavviso.
Il preavviso non é necessario qualora
sussista una giusta causa di recesso a seguito di inadempimento grave,
quale la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte del
concessionario.
g)
Patto di non concorrenza
Ultimo aspetto da trattare
sinteticamente con riferimento alla figura contrattuale del contratto di
concessione di vendita è il patto di non concorrenza. Tale patto ha la
funzione di regolare l'attività del concessionario
per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, il quale dovrà
essere redatto tenendo conto unicamente del dettato dell'art. 2596 cod.
civ. (forma, durata, spazio territoriale e oggetto).
Nel caso in cui non venga stipulato un
patto di non concorrenza si ritiene che il concessionario
possa liberamente vendere i prodotti ancora in suo possesso, purché tale
attività non sia svolta in modo da ingenerare nel pubblico l'erronea
convinzione circa la persistenza di un rapporto di concessione. In caso
contrario la condotta del concessionario
potrà dare luogo ad un illecito concorrenziale sanzionato dall'art. 2598,
comma 1 e 2.
E’ tuttavia suggeribile una
disciplina contrattuale dello smaltimento dei prodotti ancora in possesso
del concessionario all’atto della risoluzione del contratto.
A conclusione di questa breve analisi
della figura contrattuale della concessione di vendita è opportuno
sottolineare l’importanza, in sede di elaborazione di tale contratto, di
individuare con la maggior precisione possibile gli aspetti peculiari
dello specifico contratto di concessione in esame, allo scopo di inserire
le pattuizioni appropriate e idonee a bilanciare ragionevolmente i diritti
e gli obblighi delle parti, avendo cura di evitare l’adozione di
clausole non consentite dalla normativa applicabile.
Francesco Fiore
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