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Incontro
sul tema “Scioglimento della comunione ereditaria, collazione e azione di
riduzione”
Catania 31 marzo 2000 organizzato
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Catania A.i.g.a.
-------------------- Alcune questioni sostanziali e processuali in materia di divisione ereditaria ed in materia di lesione di legittima RELATORE:
Dott. Massimo Escher
Parte
prima
SCIOGLIMENTO
DELLA COMUNIONE EREDITARIA
PREMESSA
Presupposto
di ogni divisione ereditaria (eccezion fatta per l’ipotesi di
divisione operata dal testatore) è l’esistenza di uno stato di
comunione ereditaria. Obiettivo del giudizio di divisione è proprio la
trasformazione della proprietà collettiva in proprietà individuale.
Si
dà luogo alla comunione ereditaria quando alla morte di una persona se ne
apre la successione e, devoluta l’eredità a più chiamati, questi
l’accettano, espressamente o
tacitamente.
A
seguito del fenomeno di coeredità, intesa come successione a titolo
universale di più coeredi al medesimo soggetto, si pone in essere una
situazione soggettiva di contitolarità pro
quota dei vari coeredi in ordine al patrimonio ereditario.
La
comunione investe tutto il complesso dei beni costituenti il patrimonio del de
cuius, salvo quelli dei quali egli abbia disposto mediante legati, beni
questi che entrano direttamente nel patrimonio del legatario senza transitare
per lo stato di indivisione.
La
comunione è sempre unica anche in presenza di eredi a diverso titolo (eredi
legittimi e testamentari).
1.
La divisione plurimasse.
Nel
caso di
divisioni di
beni in godimento comune provenienti da titoli diversi (per esempio,
eredità del padre e eredità
della madre), per giurisprudenza pacifica (Cass. 1979 n. 2937; Cass. 1973 n.
1111), ogni condividente deve far
valere i propri diritti all’interno di ciascuna massa, indipendentemente
dalle altre comunioni e relative divisioni; sicché, all’interno
di ciascuna divisione, per la formazioni delle porzioni
non si può tenere conto di beni compresi
in un altra massa[1].
Per
derogare alla regola citata e per procedere ad un’unica divisione è
possibile un accordo delle parti in tal senso, ma tale negozio, importando un
reciproco trasferimento di diritti immobiliari, deve avere la forma scritta ad
substanziam a norma dell’art. 1350. n. 3 c.c. (così Cass. 1992, n.
5798, in Arch. Civ. , 1992, 1049)[2].
2.
Beni oggetto della comunione ereditaria
2.1.Carattere universale della comunione. In comunione entrano tutti i beni: immobili, mobili, denaro e crediti. La
divisione ha carattere universale, dovendo necessariamente abbracciare tutti i
beni. A tale universalità può derogarsi solo con il
consenso unanime dei condividenti.
2.2.
I crediti.
Il
problema di stabilire se
l’ordinamento includa o meno i crediti nella comunione ereditaria è stato
risolto in modo opposto.
Esiste
una tesi restrittiva che nega che la comunione possa avere ad oggetto un
credito[3].
Viceversa,
la giurisprudenza più recente e parte della dottrina[4]
rispondono affermativamente (diversamente a ciò che avviene per la comunione
ordinaria, per la quale per lo più la comunione del credito si esclude).
In
particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 13 ottobre 1992, n. 11128
, ha escluso l’automatica divisione tra i coeredi, prendendo le mosse dal
silenzio della legge sul punto (diversamente da quanto valeva nel diritto
romano secondo cui nomina et debita
ipso iure dividuntur ). Per i
debiti, e solo per i debiti, infatti, vale
il disposto dell’art. 752 c.c. (i
coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari
in proporzione delle loro quote ereditarie,
salvo che il testatore abbia altrimenti disposto).
Che
i crediti non si dividano automaticamente tra gli eredi si ricava –secondo
la Corte- dall’esame di alcune
disposizioni del codice civile, disposizioni le quali certamente
presuppongono che i crediti facciano parte della comunione.
Innanzitutto
l’art. 727, secondo cui le porzioni debbono essere formate comprendendo
nelle stesse,oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti (che altrimenti,
a ritenere cioè la divisione
automatica, non sarebbero utilizzabili per comporre i lotti).
Un
altro argomento si ricava dall’art.757,
disposizione questa, la quale, prevedendo che il coerede cui siano
assegnati tutti i crediti o l'unico credito del de
cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell'apertura
della successione, esclude inequivocamente la ripartizione automatica dei
crediti tra i coeredi, e, quindi, la partecipazione degli stessi alla
comunione ereditaria.
Una
conferma di questa tesi viene
dall’art. 760, norma che, contemplando l'implicita possibilità di
assegnare i crediti a uno solo dei coeredi ("non e' dovuta garanzia per
l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi..."),
presuppone necessariamente la presenza dei detti beni
nella comunione.
2.3.
Immobili abusivi.
Il
problema esiste per gli immobili costruiti dopo l’1.9. 1967. Per quelli
anteriori alla suddetta data il problema di documentarne la regolarità
urbanistica non si pone in radice, e ciò ai sensi degli
artt. 40 e 41 l. 28 febbraio 1985 n.
47 (norme queste che,
dettando le regole delle nullità
degli atti
di trasferimento
di diritti
reali relativi ad
immobili soggetti
alla disciplina
urbanistica, semplificano appunto
le modalità
di documentazione
della regolarità
urbanistica dei
manufatti iniziati
prima dell'entrata
in vigore della legge-ponte). Per tale ipotesi l’art. 40, 2 co.,
richiede soltanto che sia prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante che l’opera è iniziata prima dell’1.9.1967.
Ove
l’immobile post 1967 risulti abusivo, esso sarà indivisibile, e si deve
pervenire ad un rigetto della domanda per illiceità -ovvero per impossibilità
giuridica- dell’oggetto.
Vero
è che nella legge 47 del 1985 si esonerano dalla nullità gli atti mortis
causa, ma ciò è irrilevante
posto che la divisione, quant’anche ereditaria, è pur sempre un atto
inter vivos.
Quanto
alla sanatoria degli immobili abusivi, bisogna distinguere:
-
se si è attivato la prima sanatoria , operante per abusi precedenti al 1983,
con domanda avanzata entro il
30.6.1987(così prorogato per la Sicilia il termine del 30.10.1985), le parti
devono provare l’avvenuto
pagamento delle prime due rate di
oblazione. L’avvenuto pagamento va ritenuto confrontando le distinte di
pagamento postali con l’autodichiarazione di cui alla domanda di sanatoria;
per
gli abusi successivi al 1983 –e
quindi per le sanatorie richieste in base alla c.d. legge Berlusconi, l.
297/1994- occorre che le parti,
oltre all’intera oblazione, abbiano
provveduto al pagamento anche degli oneri concessori, oneri dei quali è
creditore il Comune. Per documentare l’avvenuto pagamento, i comunisti
devono allegare l’attestazione di congruità del versamento
rilasciata dal Comune. Si ritiene che per le divisioni che effettuate dopo
l’entrata in vigore della l. Berlusconi la sanatoria deve essere eseguita
alla luce della nuova normativa anche se riguardante opere precedenti
all’entrata in vigore della legge 297.
Va
dato altresì atto di una tesi minoritaria, secondo cui la nullità prevista
dall’art. 17 (u.c.) della legge 47/85 non si applica ove la divisione venga
chiesta dal creditore procedente in caso di pignoramento di immobile
indiviso.
3.
I Soggetti
3.1.
Litisconsorzio tra tutti i comproprietari.
La
Comunione ereditaria è universale anche sotto il profilo soggettivo.
La
divisione, stante il dettato dell’art. 784
c.p.c, e salvo diverso unanime accordo, deve sciogliere la comunione in
modo integrale nei confronti di tutti i condividenti.
In
particolare devono partecipare al giudizio tutti coloro che fanno parte della
comunione al
momento della
proposizione della
domanda.
L’inosservanza
dell’ordine di integrazione del contraddittorio comporta l’estinzione del
giudizio su eccezione della parte. In mancanza di eccezione, il giudice
emetterà sentenza in punto di rito pronunciando l’improponibilità della
domanda (Cass. 1994 n.878).
3.2.
In caso di cessione di quota
partecipazione al giudizio del cessionario.
Si
pone il problema delle conseguenze derivanti dalla cessione di quota
ereditaria.
Ebbene,
secondo l’orientamento dottrinario preferibile, fatto proprio dalla
giurisprudenza (Cass. 1.5.1967 e
più di recente Cass. 1990, n. 7862), se la cessione è avvenuta prima della
domanda, rilevando la titolarità attuale,
litisconsorti necessari sono i cessionari della stessa e non gli eredi
cedenti.
Vi
è però un’altra tesi secondo cui il
giudizio va instaurato anche nei confronti dei cedenti, dato che la cessione
della quota non fa perdere a costoro la qualità di eredi.
Sicuramente
non ricorre
la necessità
di integrare
il contraddittorio nei
confronti di chi sia
divenuto condomino in corso di causa, non operando il trasferimento a titolo
particolare del
diritto controverso
alcun effetto
sul rapporto processuale
(art. 111 c.p.c.). Così Cass. 1993 n. 4891.
3.4.
Creditori ed acquirenti di diritti minori.
Un
ulteriore problema riguarda la partecipazione al giudizio dei creditori e
degli aventi causa, ossia di
coloro che abbiano acquistato diritti su un determinato bene in comunione in
virtù di atti soggetti a trascrizione.
Gli
art. 784 cpc e 1113 cc. sono
stati interpretati dalla dottrina in due modi diversi.
Tesi
A: i creditori e gli aventi causa non devono necessariamente partecipare al
giudizio; saranno chiamati in causa al solo al fine di rendere agli stessi
opponibile la divisione. Si tratta infatti di interventori senza poteri di
disposizione in ordine alle modalità ed agli esiti della divisione[5].
Tesi
B: si distingue la posizione dei
creditori opponenti (i quali prima dell’inizio del giudizio di divisione
hanno provveduto a notificare un atto di opposizione e
a trascriverlo) da un lato, e
dei creditori non opponenti ed acquirenti di diritti reali sull’immobile
trascritti prima della divisione dall’altro, attribuendo la qualifica di
litisconsorti necessari solo ai primi (ai creditori opponenti). Così Cass.
1973 n. 2889; Cass. 1982 n. 2889).
In
questa prospettiva va intesa la giurisprudenza secondo cui, in caso
di immobile gravato pro quota
da usufrutto, in virtù di un
negozio trascritto anteriormente alla
trascrizione della
domanda di
divisione giudiziale, l'usufruttuario non è litisconsorte necessario,
ma può essere chiamato in giudizio affinché la sentenza
abbia effetto nei suoi
confronti, ai sensi dell'art. 1113, 3° comma,
c. c.,
e ciò in base all'art. 106 c. p. c (comunanza della causa). Così
Cass. civ., 29 luglio 1981, n. 4858.
Come
è stato esattamente rilevato, l’usufruttuario di regola non dovrebbe subire
pregiudizi dalla divisione, atteso che il suo diritto resta intatto nella sua
originaria estensione anche se il bene sul quale grava è stato frazionato[6].
E’
pur vero che la partecipazione alla causa
dei soggetti di cui sopra è consigliata quanto meno per motivi di
opportunità (ed in particolare per l’esigenza di evitare che il giudizio
sia rimesso in discussione).
3.5.
Immobile in comproprietà tra gli eredi ed un terzo.
Poiché
il giudizio di divisione ha come finalità ultima la trasformazione di un
diritto ad una quota ideale in un diritto di proprietà esclusiva su beni
determinati, qualora uno dei beni immobili compresi nell’asse ereditario sia
in comproprietà tra gli eredi ed un terzo estraneo, occorre che anche costui
partecipi alla divisione. Tale necessità di integrazione del contraddittorio
discende dal pari diritto dei
diversi interessati alla decisione della controversia relativa ad un rapporto
plurisoggettivo, concettualmente unico ed inscindibile, cosicché
nell’assenza del terzo la sentenza sarebbe inutiliter
data (Cass. 1961 n. 1518).
4.
La documentazione necessaria
4.1. Documenti da acquisire prima del progetto. In
tanto si può procedere alla divisione immobiliare in quanto si ha la
certezza: a) che si sia aperta una successione ereditaria, e dove e quando; b)
che tutti gli eredi, ovvero gli attuali comproprietari, siano stati citati; c)
che i soggetti in causa siano non solo chiamati all’eredità ma anche eredi
(per aver accettato esplicitamente o implicitamente). Occorre inoltre che si
sia in grado di conoscere l’entità del patrimonio ereditario, ivi compresa
la libertà dei beni immobili da pesi e iscrizioni. Sotto il profilo
probatorio occorre quindi che siano prodotti in giudizio, entro l’udienza di
trattazione e comunque non oltre il termine per l’integrazione istruttoria
di cui all’art. 184 c.p.c., i seguenti documenti:
1.
certificato di morte del de cuius;
2.
stato di famiglia integrale del de cuius;
3.
titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius;
4. iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (ovvero di alienazione del bene); 5.
iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura a
quella di trascrizione della domanda;
6.
copia del testamento e degli atti di donazione.
7.
per i fabbricati, documentazione attestante la regolarità urbanistica
(concessione edilizia, concessione in sanatoria, ecc.)
4.2.
La denuncia di
successione.
Va
considerato che l'onere della
prova della
qualità di erede
legittimo è soddisfatto
non dalla
presentazione della
denuncia di successione ma dalla produzione
degli atti dello
stato civile,
dai quali
si desuma il rapporto di parentela con il de
cuius, a norma dell'art. 565 c.c. (cosi, ad es., Cass. 1987, n. 5793 e
Cass. 1995, n. 1484).
4.3. Certificato di destinazione urbanistica. Il
certificato richiesto per lo scioglimento di comunioni relative a terreni
dall’art. 18 legge 1985 n. 47 non è necessario per le divisioni giudiziarie
ereditarie (art. 18/11 legge 47).
5.
Come si divide la comunione
5.1. Il principio della omogeneità delle porzioni in natura ed il problema della comoda divisibilità. Il
principio cardine che regola il modo di procedere alla divisione è quello di
cui all’art. 727[7].
Secondo
tale norma le porzioni si compongono comprendendo una quantità di mobili,
immobili e crediti di eguale natura e quantità.
Il
modo più sicuro per ottenere porzioni del tutto omogenee è quello di
dividere ogni bene in tante porzioni quante sono le quote in ottemperanza
all’art. 718.
Così,
per esempio, se la comunione è formata da tre quote di 1/3 ciascuna e se
nella massa vi sono tre fondi rustici di valore uguale, si può ritenere
congruo suddividere ciascun fondo in tre parti ed assegnarne una
ciascuna ai condomini.
Analogamente,
se devono dividersi fra tre coeredi tre palazzine uguali, composte da tre
appartamenti uguali, si potrebbe costituire ciascuna porzione includendovi tre
appartamenti, uno per ogni palazzina (anziché una intera palazzina).
La
divisione in natura di ciascun
cespite (ed a parte il problema dell’indivisibilità di cui appresso) spesso
però si presenta irrazionale,
sia perché potrebbe derivarne un eccessivo frazionamento di beni
sia perché potrebbe rendere necessarie spese non irrilevanti.
Per
questo il Tribunale preferisce la
tesi di chi, interpretando restrittivamente l’art. 718, sostiene che
l’unica esigenza irrinunciabile di ogni divisione è quella di
assicurare a ciascun comproprietario una omogenea quantità di beni mobili ed
immobili, in ossequio all’art. 727.
Così,
per tornare agli esempi di prima, sarà necessario e sufficiente, nel primo
caso, assegnare a ciascun condividente un fondo intero e, nel secondo caso,
assegnare tutta una palazzina; evitando così in entrambe le ipotesi ulteriori
frazionamenti.
Così
è orientata la giurisprudenza laddove ha ripetutamente affermato che, in
presenza di più beni, il problema della loro divisibilità non
si pone.
Dice
la Suprema Corte che se della comunione
fanno parte più beni immobili che consentano da soli o insieme con altri
cespiti di comporre la quota di un condividente
in modo che le porzioni dell’altro possano formarsi con i restanti beni, non
deve nemmeno accertarsi se ciascun bene sia suscettibile di essere diviso in
proporzione alle quote astratte (come si dovrebbe se si desse la prevalenza
all’art 718).
In
tal modo, infatti, si ottiene soddisfacimento
delle quote ereditarie con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari
immobili (così Cass.1988, n. 160).
In
quest’ottica il principio di omogeneità delle porzioni prevale sul
principio della divisione di ciascun bene in natura.
La
regola dell’omogeneità delle porzioni deve fare i conti con la possibilità
che il bene sia comodamente
divisibile.
Il
problema della comoda divisibilità sussiste innanzitutto quando la comunione
è formata da un solo bene.
Quando
esista un unico bene immobile, indivisibile o non comodamente divisibile,
il legislatore, all’art. 720 (abbandonando la preferenza verso la
vendita all’asta, ipotesi prevista infatti come normale sotto il vigore del
codice del 1865), segue -come
criterio per selezionare l’avente diritto alla assegnazione in natura-
quello della preferenza verso il maggior quotista: il bene deve
preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza,
nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche
nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente
l'attribuzione, mentre, se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo
alla vendita all'incanto.
Il
problema della comoda divisibilità si può porre, tuttavia,
pur in presenza di più beni , quando
non sia possibile formare le porzioni senza il frazionamento di uno o
più cespiti. Si pensi, ad esempio, al caso in
cui nella comunione, a fronte
di tre quote uguali, vi quattro immobili, tre soli dei quali di valore eguale
alle porzioni.
Riassumendo,
nel caso di comunione formata da più beni immobili la prima soluzione da
verificare – come si è già detto- è quella dell’assegnazione a ciascuna
porzione di una omogenea quantità di beni, senza ricorrere al frazionamento
di nessun di essi.
Ove,
per la sproporzione tra beni e quote, la soluzione di cui sopra non risulti
praticabile, va verificato se sia
possibile ottenere porzioni omogenee ricorrendo al frazionamento di uno o più
immobili.
Nel
caso in cui neanche in questo modo si riesca a formare porzioni paritarie, si
pone il problema di come sciogliere la comunione, senza ricorre alla vendita,
che costituisce l’estrema ratio.
Soccorre,
allora, il principio dell’attribuzione a richiesta del maggiore quotista
(preferenza per entità di
quota): assegnato il primo bene al quotista maggiore, il successivo bene dovrà
essere assegnato al coerede che risulti aver diritto alla quota maggiore, dopo
aver detratto dalla quota dell’assegnatario già in parte soddisfatto il
valore del primo bene già assegnato, e così via, fino ad esaurimento dei
beni, e con correzione delle sproporzioni mediante conguagli in denaro (ove
neanche questa soluzione risulti praticabile, ad esempio perché nessun
comunista manifesti delle preferenze , si ricorre all’incanto)[8].
La
regola or ora esaminata (quella dell’assegnazione dei beni via via in base
all’entità delle quote, detratta dalla
porzione il bene già assegnato) trova il conforto della giurisprudenza
e della dottrina[9]
che escludono l’esistenza di un diritto del maggiore quotista di
chiedere l’assegnazione dell’intera massa (Cass 1992, n. 11769).
5.2.
Il concetto giuridico di divisibilità di un immobile.
Come
si visto, l’art. 720 prevede che se nell’eredità
vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento
recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e
la divisione dell’intera massa non può farsi senza il loro frazionamento,
essi devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella
porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella
porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla
vendita all’incanto.
Tralasciando
il riferimento al “pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o
dell’igiene” (di scarsissima rilevanza pratica), veniamo al concetto di
comoda divisibilità.
Per
“comoda divisibilità”
si intende non tanto
la mera
possibilità di
una materiale ripartizione dell’immobile
tra gli
aventi
diritto, quanto la sua concreta attitudine ad
una ripartizione
da cui derivi a ciascun
partecipante, o gruppo di partecipanti,
un bene
il quale
perda il
minimo possibile
dell'originario valore
e non abbia neppure a
subire particolari limitazioni funzionali
o condizionamenti.
Occorre, infatti, evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cfr., tra le tante, Cass. 1993 n. 8805; Cass. 1985 n. 2305; Cass.1987 n. 4233). L’esigenza
è di far sì che porzioni ottenute nell’insieme raggiungano il valore
originario del bene indiviso, senza dispersione di ricchezza.
Così,
ad esempio, si ha comoda divisibilità allorquando i diversi beni risultanti
dal frazionamento, anche se di modeste dimensioni, risultino sufficientemente
spaziosi, ed allorquando non si costituiscano servitù a carico di nessuna
delle porzioni (per esempio nel caso in cui ciascuna porzione di appartamento
sia dotata di autonomo ingresso).
Del pari, esclude la comoda divisibilità la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni, in rapporto al risultato che si persegue e, quindi, innanzitutto con riferimento al valore del bene. Per
concludere sul punto, va
osservato che, ove il maggiore quotista non avanzi richiesta di attribuzione
del bene indivisibile, nulla vieta di attribuire il bene al comproprietario di
minoranza; atteso che (come ritenuto da Cass. 31.5.1961) il criterio della
maggior quota vale solo se si
tratta di scegliere tra più richieste.
Nel
caso in cui vi siano più richiedenti titolari di quote uguali sembra
preferibile il ricorso al sorteggio[10].
La giurisprudenza è invece orientata ad imporre al giudice la scelta (Cass.
1995, n. 2163).
5.3.
Conguaglio.
Uno
dei modi per ottenere l’eguaglianza delle porzioni è il ricorso al
conguaglio in denaro. Ai sensi dell’art. 728 c.c.,
l’ineguaglianza in natura nelle porzioni si corregge imponendo il
pagamento di una somma di denaro nella misura necessaria a correggere la
sproporzione.
A
ben vedere, il ricorso al conguaglio può giustificarsi in due ipotesi: a) nel
caso di bene indivisibile
attribuito per intero ad una sola porzione, b)
nel caso di porzioni che, ancorché omogenee, non
risultino di valore esattamente uguale.
Normalmente
si deve escludere il ricorso al conguaglio quando questo costituisca una
frazione della quota di entità superiore
al 20% del valore della quota
stessa. A ritenere diversamente si finirebbe, infatti,
per formare una porzione costituita in prevalenza da beni estranei alla
massa.
Il
conguaglio costituisce un debito di valore che deve essere adeguato anche
d’ufficio alla stregua della lievitazione del mercato immobiliare, dopo la
stima e fino alla divisione (e alla stregua dell’aumento ISTAT).
5.4.
Sorteggio.
Ove
esistano quote uguali, e quindi nell’ipotesi in cui il diritto di ciascun
condividente sia identico a quello degli altri (tre figli tutti eredi per un
terzo), e salvo diverso accordo, si fa luogo all’assegnazione per estrazione
a sorte, ex art. 729.
Viceversa,
l’estrazione a sorte non è
possibile in caso di quote diseguali, (es.Tizio erede per un terzo e Caio per
due terzi) e ciò pur se a rigore nulla impedirebbe di dividere la massa,
nell’esempio citato, in tre porzioni, sorteggiandone una in favore di Tizio
e due in favore di Caio.
Tuttavia
la legge precisa che rispetto a “beni” costituenti frazioni uguali di
porzioni disuguali si può procedere al sorteggio.
Nel
caso suddetto di Caio, erede per
2/3, e di Tizio, erede per 1/3, può accadere che nelle porzioni di
entrambi (diseguali) siano compresi beni (o due complessi di beni) di
eguale valore (si pensi all’esistenza di un certo numero di botteghe dello
stessa grandezza sulla stessa via), in questa ipotesi l’assegnazione del
bene uguale avviene ancora a sorteggio[11].
Nel
caso in cui la divisione deve avvenire tra
un gruppo di coeredi a quote uguali e un gruppo di coeredi a quote disuguali,
nell’ambito del primo gruppo si fa luogo
al sorteggio.
6.
La stima e formazione delle porzioni
6.1.
La stima.
La
stima per la formazione delle porzioni va
operata al momento della divisione, e non già al momento della apertura della
successione.
L’art.
726 impone che essa avvenga secondo il valore venale dei singoli oggetti. Il
che significa con riferimento al prezzo di mercato, ossia al prezzo che si
realizzerebbe vendendo il bene.
Allorché,
successivamente alla stima si sia verificato un mutamento del valore di
mercato si rende a rigore necessaria una revisione del progetto di divisione,
sempre che l’apprezzamento o il deprezzamento non siano stati uniformi per
tutti i beni.
Occorre
comunque che il mutamento di
valore sia pur sempre di una certa rilevanza.
6.2.
Formazione delle porzioni.
Secondo
l’art. 726, eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni
quanti sono gli eredi o le stirpi dei condividenti in proporzione delle quote.
La
disposizione non pone particolari problemi; va però sottolineato che in caso
di partecipazione alla comunione per rappresentazione
(art. 469), la divisione si fa per stirpe. In questo caso il gruppo succede
unitariamente e la divisione va operata come se al posto della stirpe vi sia
il solo capostipite. Resta sempre salva la
possibilità della suddivisione all’interno di ciascuna stirpe, e di ciò si
occupa l’art. 731, che dispone
l’applicabilità delle norme ordinarie.
7.
La resa dei conti
7.1.
Rendiconto.
In
sede di divisione non può prescindersi dall’obbligo di reciproco tra i
condividenti, data l’esigenza di determinare quanto spetti a ciascuno
sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio di divisione quello di
definire tutti i rapporti pendenti.
7.2.
Frutti.
2.
Applicabilità delle norme in materia di collazione.
In
base all’art. 556, che
rinvia all’art. 747 ed all’art. 750,
ciò che ha rilevanza ai fini del calcolo della
riserva e della disponibile è il valore dei beni al tempo
dell’apertura della successione.
Le
norme previste in materia di collazione a proposito dei criteri di stima (art.
747 e ss.) si applicano in sede di azione di riduzione non solo per la stima
dei beni donati (come potrebbe far pensare il richiamo letterale dell’art.
556), ma anche per la valutazione dei beni relitti.
Ai
sensi del 748, anch’esso ritenuto applicabile,
si devono dedurre a favore del donatario le spese straordinarie ed i
miglioramenti.
Si
applicano –così ritiene la dottrina- anche gli art. 741 – 744 che
attengono all’oggetto.
3.
La donazione con dispensa da collazione e quella con dispensa da imputazione ex
se.
Non
si sottrae alla riduzione la donazione fatta con dispensa da collazione.
Del
pari non giova la dispensa dalla imputazione ex
se; questa ha il solo scopo di consentire che il legittimario beneficiario
della donazione riceva quel bene in più della legittima, ma senza modificare
la base di calcolo per la determinazione della legittima stessa.
4.
Onere della prova.
Si
è sostenuto che chi agisce in riduzione deve provare anche l’inesistenza di
altri beni oltre quelli che formano oggetto dell’azione di riduzione.
Trattandosi di un fatto negativo, propenderei per la tesi contraria.
5.
Riduzione e divisione,
la
reintegra in natura.
E’
stato segnalato che, quando si esercita l’azione di riduzione di
disposizioni a titolo universale, l’accoglimento della domanda rende il
legittimario partecipe della comunione ereditaria, e –come tale- legittimato
a chiedere lo scioglimento della comunione.
Viceversa,
quando la riduzione riguarda donazioni o legati, il legittimario non diviene
comproprietario del bene, ma ne può chiedere la separazione
di una parte concreta ai sensi dell’art. 560 (riduzione) ove
divisibile; altrimenti –ove il bene sia indivisibile- si applicano i commi
2° e 3° dell’art. 560 (o il legatario trattiene l’immobile ovvero
questo rimane tutto nell’eredità).
La
restituzione dell'intero immobile, in base all’art. 560, 2 co.,
può essere imposta al beneficiario della disposizione ridotta,
legatario, donatario o erede istituito (sempre che
esso non sia anche legittimario ed il valore del bene non superi
l'importo della disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario), alla
duplice condizione
che non
sia possibile separare
senza pregiudizio una
porzione di detto immobile, e che il medesimo
convenuto abbia su di esso un'eccedenza superiore al quarto della
disponibile (Cass. 1986, n. 360).
Supponiamo,
ad esempio, che il de cuius abbia
lasciato un
solo figlio ed il coniuge, e che lo stesso in vita abbia donato tutto
il patrimonio al figlio.
Teniamo
presente che, ex art. 542, al coniuge spetta un terzo del patrimonio e che 1/3
è pure la quota disponibile (1/3
quota riservata al coniuge, 1/3 quota riservata al figlio ed 1/3 disponibile).
Ebbene, in questo caso, poiché il figlio
ha avuto i 100/100, l’immobile gli viene sottratto e rientra
nell’eredità. Infatti la parte ridotta (“l’eccedenza”), cioè 33/100,
è superiore del quarto della disponibile
che è 8,2/100 (ossia 33:4).
Poniamo,
invece, il caso in cui il de cuius
sia morto lasciando solo un genitore e poniamo
che in vita abbia donato un bene del valore di 75 ad un estraneo ed
abbia lasciato per testamento un bene del valore di 25 al padre. In questo
caso l’eccedenza, cioè la parte ridotta (art. 538), è 5/100 (essendo 30 il
valore della riserva e 25 il valore di quanto conseguito dal genitore), mentre
il quarto della disponibile è 66 diviso 4 ossia 16,4. In questa ipotesi
il bene rimane al donatario, atteso che la parte ridotta è inferiore
al quarto della disponibile.
In
base al terzo comma dell’art.
560, il legatario o il donatario, che sia anche legittimario può ritenere
tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo
della disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Si
tratta tuttavia di una norma superflua. Ed invero, come è stato osservato,
nel caso in esame non vi può essere in radice nessuna lesione. Pertanto, in
quest’ipotesi (in cui il beneficiario è un legittimario), si ritengono
applicabili le regole di cui ai primi due commi.[16]
Se
nessuno chiede il bene in natura,
non può imporsi l’assegnazione né al
beneficiario né all’erede pretermesso, ma occorre procedere alla vendita.
Quando
ha ad oggetto beni determinati, dei
quali il de cuius aveva disposto a
titolo di donazione o legato, la domanda di restituzione può
ritenersi implicita in quella di riduzione.
Vanno
restituiti al legittimario i
frutti percepiti dalla domanda (art. 561). Costituiscono un debito di valore
da rivalutare.
6.
Rilevanza della situazione concreta.
In
tema di
divisione ereditaria -ai
fini della
determinazione della quota
di riserva
spettante ai discendenti in relazione alle varie
ipotesi di
concorso con
altri legittimari-
non deve farsi riferimento alla
situazione teorica al
momento dell'apertura della successione,
ma alla
situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente
concorrono alla
ripartizione dell'asse
ereditario. Dunque, per
esemplificare, nell'ipotesi in
cui il
coniuge superstite abbia abdicato alla
qualità di
erede per
aver accettato
un legato
in sostituzione della
legittima (art.
551), detta quota non va desunta dall'art.
542 in
tema di
concorso tra coniuge e
figli, bensì dall'art.
537 relativo
alla successione
dei soli figli (Cass.
1995, n. 1529).
7.
Determinazione della lesione con
riferimento alla quota complessiva.
L'azione
personale di reintegrazione della quota di riserva non è un'azione spettante
collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via
autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di
legittima. Ne consegue che l'accertamento della lesione e della sua entità
non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di
tutti i coeredi legittimari, bensì con riferimento alla quota di colui o
coloro che si ritengono lesi. Conseguentemente la riduzione delle disposizioni
lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla
quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di
riserva, ma in relazione
all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori
in riduzione.
La
reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvo
i casi di cui all'art. 560, 2° e 3° co.,
c.p.c., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni
che è facoltà prevista per la sola collazione (il principio è stato
enunciato dalla Corte di cassazione -Cass. 1999 n. 4698- nel seguente caso: il
legittimario aveva agito per la reintegra della quota nei confronti dei
fratelli e coeredi che erano stati beneficiati con donazioni; il giudice di
merito aveva determinato la lesione con riferimento alla quota di due terzi
dell'intero riservata ai figli legittimi e naturali, ridotto le donazioni con
riferimento all'eccedenza di tale quota e quindi proceduto a collazione con la
forma dell'imputazione indicata dai condividenti; la S.C.,
enunciando l'esposto principio, ha annullato la decisione) . Sul punto
si vedano Cass. 1990 n. 2923 e
Cass. 1993 n. 10333.
8.
Litisconsorzio.
Stante
l'autonomia del
diritto del
legittimario di
esercitare l'azione personale
di reintegrazione
della quota di riserva,
non è configurabile
un litisconsorzio
necessario fra
tutti i legittimari
in relazione
alla stessa successione
ereditaria, ma è richiesta soltanto
la presenza
in causa del legittimario
e della persona che
ha beneficiato
dell'atto di
liberalità o
della disposizione testamentaria lesiva della legittima (Cass. 1996, n.
8529).
Si
pone però il problema se il cedente debba partecipare , siccome pur sempre
erede, al successivo giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, ove
in uno alla riduzione sia stata chiesta la divisione (vedi sopra).
ALLEGATI
Allegato
1: mandato al c.t.u. per formare un progetto di divisione ove la comunione sia
composta da un solo bene;
Allegato
2: mandato per progetto di divisione ove la comunione sia composta da più
beni.
Allegato
3: mandato per accertare la lesione della legittima e, quindi, in caso
positivo, per procedere alla riduzione.
Allegato
4: delega al notaio per la vendita.
Allegato
1
IL
Giudice Istruttore
ritenuto
necessario descrivere, stimare ed accertare la regolarità accertare la
regolarità urbanistica del bene ai sensi della legge 1985 n. 47;
ritenuto
che va predisposto un progetto di divisione in natura in due porzioni concrete
, una del valore di 5/8 ed una del valore di 3/8;
ritenuto
che va accertata la comoda divisibilità dell’immobile, tenendo conto che a
tal fine rileva non tanto
la mera
possibilità di
una materiale ripartizione
dell’immobile tra gli
aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad
una ripartizione
da cui derivi a ciascun
partecipante, o gruppo di partecipanti,
un bene
il quale,
perdendo il
minimo possibile
dell'originario valore
indotto dall'essere
elemento di
una entità unitaria,
non abbia neppure a subire
particolari limitazioni funzionali o
condizionamenti evitando, per contro, che
rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite,
ovvero che ai partecipanti
vengano assegnate porzioni inidonee alla
funzione economica
dell'intero;
P.Q.M.
Nomina
consulente tecnico
Allegato
2
ritenuto
necessario descrivere e stimare i
beni in comunione, nonché predisporre un progetto di divisione in natura
tante porzioni concrete (n° )
quante sono le quote;
ritenuto
che, ove la massa
sia costituita non da un solo bene immobile ma da più cespiti, il c.t.u dovrà
individuare lotti omogenei, senza
necessariamente frazionare
ciascun bene in tante parti quante sono i lotti: ogni lotto deve essere
formato da uno o più beni
che consentano di comporre la quota del condividente, in modo che le
porzioni dell’altro condividente possano
formarsi con i restanti beni e salvo conguaglio in danaro (questo di entità
comunque non superiore al 20%
del valore della quota);
ritenuto,
in altri termini, che se nel patrimonio comune vi sono più beni ciascuno va
assegnato alla quota di valore corrispondente o, quanto meno, di valore più
prossimo;
ritenuto
che nel formare le porzioni il c.t.u. dovrà tenere conto del concetto legale
di “incomoda divisibilità”, quale limite al frazionamento materiale degli
immobili, limite che sussiste quando le parti risultanti dall’apporzionamento
verrebbero ad essere scarsamente funzionali rispetto all’intero o quando si
dovessero costituire servitù a carico
di alcune porzioni e, comunque, tutte le volte che per realizzare la divisione
si rendessero necessarie spese eccessive rispetto al risultato perseguito;
ritenuto,
quanto alla stima dei beni, che
la stessa, ai sensi dell’art. 726 cc., deve essere operata al momento
attuale, c.d. al momento della
divisione;
ritenuto
che il c.t.u. dovrà anche accertare la regolarità urbanistica dei beni ai
sensi della legge 1985 n. 47;
P.Q.M.
nomina
consulente tecnico il dott.
Allegato
3.
ritenuto che parte attrice lamenta esservi stata lesione della sua quota necessaria che per legge è pari a (art. ) ; ritenuto che la stessa non ha chiesto soltanto la determinazione in astratto della lesione, ma ha, altresì, chiesto la divisione (e quindi l’attribuzione di beni concreti); ritenuto che ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli art. 556 c.c., esclusivamente al valore del relitto e del donato al tempo dell'apertura della successione, sicché l’esistenza e la percentuale della lesione (es. 10% del tutto) va determinata a quella data ; ritenuto che ove si tratti di beni donati, ex artt. 747 e 748 c.c. (richiamati dal 556 c.c.) deve aversi riguardo al valore dell’immobile donato al tempo dell’apertura della successione, ma deducendo in favore del donatario il valore delle migliorie apportate, nei limiti del loro valore residuo al tempo dell’apertura della successione, e deducendo le spese straordinarie da lui sostenute; ritenuto che, determinata la lesione, ai fini della individuazione concreta dei beni da separare per l’attribuzione in natura al legittimario, va fatto riferimento, a norma dell'art. 726 c. c., allo stato e al valore venale dei beni al tempo della divisione; sicché individuata una lesione, per es., del 10%, la disposizione lesiva deve essere ridotta in concreto della stessa percentuale in base ai valori attuali; ritenuto, infine, che deve tenersi conto dell’ordine in cui si deve procedere alla riduzione: prima si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato, poi si passa alla riduzione delle disposizioni testamentarie e, infine, se neanche questa riduzione è sufficiente a reintegrare, si passa alla riduzione delle donazioni; ritenuto che le disposizioni testamentarie vanno ridotte proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari mentre le donazioni si riducono cominciando dall’ultima; ritenuto che quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per reintegrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (ai sensi dell’art. 720 c.c.); pertanto, il c.t.u. in questo caso dovrà chiarire se il bene è divisibile ed, in caso positivo, individuerà la porzione concreta da separare; ritenuto che il c.t.u non dovrà individuare nessuna porzione da staccare ne caso in cui la separazione non possa farsi comodamente, posto che in tale caso il legittimario va reintegrato mediante una somma di denaro di valore corrispondente, lasciando il bene al beneficiario, se lo stesso (sia esso legatario donatario o erede istituito) ha nell’immobile un’eccedenza maggior del quarto della porzione disponibile (intendendosi per “eccedenza” la parte ridotta); ritenuto, in altri termini che quando l’incidenza della lesione relativa al ben determinato non superi il valore di ¼ del bene, il beneficiario può ritenere lo stesso per intero compensando in denaro il legittimario; ritenuto che quando il bene immobile è stato trasferito a terzi (e l’azione sia proposta contro i dante causa) , non potendosi operare la reintegrazione in natura, la stessa va operata per equivalente in denaro; ritenuto che ove occorra procedere alla divisione concreta di uno degli immobili in questione va altresì accertata la regolarità urbanistica dei medesimi ai sensi della legge 47/85; p.q.m.
al
fine di predisporre il progetto di riduzione di cui sopra, nomina c.t.u.
Il
Giudice istruttore,
vista
la sentenza emessa tra le parti in data
ritenuto
che occorre procedere alla vendita del bene in comunione, delega il notaio
perché proceda alle
operazioni di vendita all'incanto e
alle susseguenti operazioni di ripartizione del ricavato (detratte le spese)
tra i comunisti del seguente
immobile:
dispone
che la vendita all'incanto avvenga per il prezzo base di £
ordina
che della vendita sia dato avviso al pubblico nelle forme ordinarie (e
mediante inserzione sul quotidiano LA SICILIA,
ovvero alternativamente sulla rivista IL MERCATINO, almeno dieci giorni
prima della data dell'incanto);
determina
nel 10% del prezzo base l'ammontare della cauzione e nel
15% dello stesso prezzo base l'anticipo delle spese che chi intenda
partecipare alla gara deve depositare innanzi al notaio procedente almeno
il giorno prima della data della vendita;
determina
in lire 1.000.000 la misura minima delle offerte in aumento da apportarsi al
prezzo base;
dispone
che entro trenta giorni dall'aggiudicazione sia depositato il prezzo, dedotta
la cauzione, nelle mani del notaio delegato,
il quale ne curerà la ripartizione secondo le seguenti quote:
il
notaio è altresì delegato a curare l’eventuale gara in caso di offerta in
aumento di sesto, ovvero in caso di diserzione dell’incanto, ad indirne di
ulteriori, fatta salva la richiesta delle parti di ribasso del presso;
infine,
una volta avvenuta l’aggiudicazione e decorso il termine di cui all’art.
584 c.p. c. comma 1°, il notaio
è invitato a trasmettere copia degli atti compiuti e lo schema del decreto di
trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., provvedendo successivamente alla
pronunzia del decreto in oggetto, a curare tutta l’esecuzione delle formalità
di registrazione, trascrizione e voltura catastale, nonché tutti gli
adempimenti di cui all’art. 591 bis cpc co. 2 n. 5;
in
attesa dell'espletamento delle operazioni di divisione si avverte che le spese
di aggiudicazione e le spese successive comprese quelle relative alla
cancellazione di eventuali trascrizioni
e iscrizioni
sono a
carico dell'acquirente, che l'immobile viene venduto nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova con tutte le accessioni, le pertinenze e le
servitù attive e passive;
assegna
al notaio termine di mesi 6 dalla comunicazione della presente ordinanza per
il compimento
delle operazioni di vendita e di ripartizione.
Rinvia la causa all'udienza del
[1] A. Morla, Il Contratto di Divisione, 1995, p. 202 e ss. [2]
L’esistenza
di distinte comunioni fa sì
che i compartecipi alla
comunione B, non devono essere presenti nel giudizio avente ad oggetto la
comunione A. Qualora sussistano
più comunioni,
derivanti da
titoli diversi. In
questo senso Cass. 1985, n. 2231, secondo cui non
sussiste il litisconsorzio necessario
tra i partecipanti alle diverse comunioni, essendo quello previsto
dall'art. 784
c.p.c. limitato ai compartecipanti alla comunione
derivante da
un determinato titolo, senza possibilità di una
sua estensione a soggetti che della relativa comunione non fanno
parte.
[3] Burdese, La Divisione ereditaria, p.18 e ss.. [4] Busnelli, La comunione ereditaria su E.dD.m, VIII, 279; Rosario Morelli, La Comunione e la divisione ereditaria, p.39. [5] Satta, Comm. Cod. proc. Civ., p. 97. [6]
(Capozzi,
Successioni, p.699; G. De Cesare-
T. Gaeta La Comunione e la Divisione
Ereditaria in Successioni e
donazioni a cura di P. Rescigno, p 16 e ss.).
[7]
Assume
la prevalenza dell’art. 727 sull’art. 718 Burdese La
Divisione Ereditaria, p. 176 e ss., contra Forchielli, Comm. Scialoja e
Branca, Della Divisione, p. 143.
Vedi anche G.Canale, Questioni
in tema
di giudizio divisorio: attribuzione di
un immobile
non divisibile
e stima (nota
Cass.1992 n.
11769) su Giur. It., 1994, I,1, 123.
[8]
Nel
senso indicato Forchielli Della
Divisione, cit. p. 103;
Giannattasio Delle Successioni,
in Comm Cod Civ. UTET p. 33 e ss.. G. Verga, nota a Trib Pavia 23.5.1986, su
La Nuova Giur. Civ. 1987 p. 214 e ss..
[9]
F.
Gigliotti, Profili sostanziali della
divisione giudiziale di immobili ereditari non comodamente divisibili,
in Giust. Civ. 1993, II, 526; Trib. Pavia, 23 maggio 1986, Riviste Giur. di
Merito , 1986, 1062; Nuova Giur. Civ. , 1987, I, 215, n. G. Verga;
Riv. Notar. , 1987, 778, nota Sebastiani;
Giur. It. , 1988, I, 2, 62 (m), nota
Garofalo..
[10] Così Forchielli, Della Divisione, cit. p. 100. [11] Vedi Forchielli, cit. pag.156. [12]
Di quest’ultima ipotesi si è occupata Cass.
1987 n. 2320, con nota di Padovini su la Nuova Giur. Civ. Com. 198,
p. 457.
[13] vedi E. Fabiani Sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive, in Foro it. 1997, col. 2147; vedi inoltre A. Giussani, Procedimento - Impugnazioni civili - Riserva formulata in base all'erronea convinzione di non definitività della sentenza, nota a Cass 1989, n. 4777, in Nuova Giur. Civ. , 1990, I, 48. [14] Legati obbligatori sono quelli che non attribuiscono la proprietà di un bene ma un diritto di credito. Tali sono il l. di cosa generica, di alimenti, di rendita vitalizia, nei quali non ricorre il concetto tecnico di successione in quanto il diritto trasferito non era presente nel patrimonio del de cuius. Vedi Capozzi Successioni e Donazioni, p 622. [15]
Vedi
Azzariti Le
successioni e
le donazioni, p. 285. In giurisprudenza
vedi Cass. 14.11.1957
su Giust. Civ. 1958, I, 20.
[16] Santoro Passarelli Comm. D’Amelio. |
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