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La
Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha statuito che “si ha
gestione patrimoniale ai sensi del d. leg. 415/96 (ora del d.leg. 58/98) là
dove siano presenti gli elementi del mandato e dello svolgimento dell’attività
su base discrezionale ed individualizzata; ove tali tratti caratterizzanti
manchino, si è al di fuori del servizio di gestione patrimoniale, rientrandosi
nell’area, consentita ai promotori finanziari (che, pertanto, vanno esenti da
provvedimenti sanzionatori), della consulenza ed assistenza nelle attività
decisionali del cliente”.
La
decisione in commento segna l’epilogo (salvo possibili ripensamenti della Corte
di legittimità che potrebbero scaturire all’esito della definizione di vicende
analoghe e ancora pendenti) della delicata querelle riguardante le c.d.
“gestioni surrettizie o improprie o abusive” dei patrimoni mobiliari realizzate
dai promotori finanziari.
Il
problema della gestione abusiva di patrimoni mobiliari da parte del promotore
finanziario nasce dalla “sconfinamento” del suo operato verso attività
sottoposte a riserva, ovvero, dallo svolgimento delle sue incombenze in modo
tale da avvicinarsi verso attività riservate agli intermediari.
A
fortiori, è vietato, infatti, al promotore finanziario svolgere attività che
non gli sono proprie, ad iniziare da quelle riservate dalla legge agli
intermediari autorizzati, pena l’applicazione, da parte della Consob, delle
sanzioni di cui all’art. 196 del T.U.F. che vanno (in ordine di gravità) dal
richiamo scritto fino alla cancellazione ed alla radiazione dall’albo.
L’attività
di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto di terzi[1] è
attività riservata alle imprese di investimento (S.I.M., imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie), alle banche ed alle società di
gestione del risparmio, oltre che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo
unico nazionale.
Pertanto
essa è preclusa al promotore finanziario.
Quest’ultimo,
conseguentemente, incorre nella fattispecie di gestione abusiva del patrimonio
qualora, nell’attività svolta nei confronti del cliente, dismette il suo ruolo
istituzionale di collegamento tra l’investitore e l’intermediario abilitato,
finendo per assumere il ruolo di vero e proprio “gestore” del patrimonio
dell’investitore.
Tale
“sconfinamento” è stato oggetto di numerose pronunzie sanzionatorie della
Consob nei confronti di promotori finanziari, soprattutto a partire dal 1998 (cfr.
delibere n.11455, n.11456, n.11457, n.11463, n.11465, n.11466, n.11467,
n.11468, n.11469, n.11470,n.11471, n.11472, n.11475, tutte del 3 giugno 1998).
La
Consob ha ancorato i suddetti
provvedimenti sanzionatori all’idea che l’attività di gestione
surrettizia sussiste nel caso in cui i promotori finanziari effettuino “per
conto di una rilevante parte della clientela, un elevato numero di operazioni
di conversione tra comparti del medesimo fondo caratterizzate da evidenti
analogie” o “un elevato numero di operazioni sostanzialmente identiche, con i
medesimi parametri, contestualmente o in un breve lasso di tempo, anche quando
le operazioni sono formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione
di appositi moduli (c.d. gestione con preventivo assenso[2])” (cfr.
delibere Consob nn.11662, 11664 e 11665 del 21 ottobre 1998 e n. 11936 del 20
aprile 1999).
In
tale ottica, pertanto, il preventivo assenso al compimento degli atti de
quibus, costituisce elemento del tutto formale a cui il cliente perviene pur
senza avere una approfondita conoscenza delle conseguenze che tale consenso
comporterà sul suo patrimonio e, pertanto, inidoneo a sottrarre l’effettiva
“paternità” delle operazioni finanziarie a chi le ha concretamente volute e
disposte, ossia – nelle gestioni surrettizie - al promotore finanziario.
Tale
definizione di gestione patrimoniale della Consob differisce, tuttavia,
notevolmente dalla definizione comunitaria (cfr. Direttiva n.93/22/CE), secondo
cui la gestione individuale di patrimoni è “gestione, su base discrezionale e
individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito
dagli investitori”.
Conseguentemente,
mentre per la Comunità Europea elementi imprescindibili della gestione
patrimoniale sono la discrezionalità dell’intermediario nel compimento delle
scelte finanziarie ed il prodromico mandato conferito dal cliente, per la
Consob, più pragmaticamente, può prescindersi dall’elemento della
discrezionalità, essendo sufficiente la circostanza che quasi tutti i clienti
di un promotore abbiano eseguito, nei medesimi intervalli temporali, molteplici
operazioni identiche di acquisto e di vendita, sugli stessi titoli ed agli
stessi prezzi.
La
Consob, infatti, individua, quale elemento caratterizzante il contratto di
gestione di patrimoni mobiliari, non tanto l’esistenza di poteri discrezionali
nella movimentazione delle consistenze patrimoniali del cliente quanto,
piuttosto, la finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da
realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al
conseguimento di un risultato utile dell’attività di investimento e
disinvestimento in valori mobiliari.
La
Consob, in particolare, ritiene che “ai fini della qualificazione di una
determinata attività come gestione abusiva occorre valutare se, in concreto, le
operazioni poste in essere…siano o meno, nella sostanza, decise dal promotore
finanziario e se, quindi, siano riconducibili alla sfera di discrezionalità ed
all’iniziativa di quest’ultimo piuttosto che dello stesso investitore”
(Comunicazione n. DIN/2014610 del 4 marzo 2002, in Bollettino Consob, 2002,
fasc.3).
Sul
punto, val la pena sottolineare che la questione della difformità tra le due
definizioni è stata di recente rimessa in via pregiudiziale alla Corte di
Giustizia delle Comunità europee ai
sensi dell’art. 177 del trattato istitutivo, al fine di chiarire se rientri
nella previsione normativa comunitaria (ovvero ne costituisca violazione) una
norma nazionale che, nel dare attuazione ad una direttiva di armonizzazione,
prescinda dal fatto che la gestione di portafogli avvenga “su base
discrezionale e individualizzata, nell’ambito di un mandato conferito dagli
investitori”.
La Corte di Giustizia, con sentenza
del 21 novembre 2001 (causa C-356/00, Testa c. Consob) ha deciso che “la sezione A, punto 3,
dell'allegato alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa
ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, che definisce la
nozione di gestione di portafogli di investimento, osta a che una normativa
nazionale si discosti da tale definizione non prevedendo, ai fini dell'attuazione
della detta direttiva, che la gestione di portafogli di investimento abbia
luogo «su base discrezionale e individualizzata» e «nell'ambito di un mandato
conferito dagli investitori». Tuttavia, nulla impedisce ad uno Stato membro di
estendere mediante la normativa nazionale l'applicabilità delle disposizioni
della detta direttiva ad operazioni non disciplinate dalla stessa, a condizione
che risulti chiaramente che la normativa nazionale di cui trattasi non
rappresenta una trasposizione della detta direttiva, ma risulta dalla volontà
autonoma del legislatore”. Pertanto,
la Corte ha sottolineato la prevalenza del contenuto della fonte comunitaria sulla norma interna, con
l’impossibilità per quest’ultima, di discostarsi dall’orientamento
sovranazionale. Tuttavia, prosegue la Corte, lo Stato membro potrà sempre
recepire il contenuto della direttiva ed ampliarne l’applicazione fino a
toccare fattispecie differenti rispetto a quelle espressamente previste. La ratio
della suddetta decisione risiede nella prospettiva che la direttiva
comunitaria mira a realizzare
l’armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al
reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza
prudenziale, il quale consente il rilascio, alle imprese che forniscono servizi
di investimento, di un’unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e
l’applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro
d’origine di tali imprese. In
altri termini, da tali considerazioni, “risulta che il rispetto delle
definizioni delle attività disciplinate dalla direttiva 93/22 è necessario per
garantire un’applicazione uniforme di quest’ultima in tutti gli Stati membri” (Corte
di Giustizia, sent. cit.).
La sentenza in commento non
richiama, in verità, tale importantissima decisione della Corte di Giustizia,
ma, senza dubbio, aderisce all’indirizzo prevalente attestatosi tanto in
giurisprudenza che in dottrina[3]
che ritiene che l’attività descritta e sanzionata dalla Consob non dia luogo ad
un’attività di gestione e, tantomeno, di c.d. “gestione impropria”, in quanto,
perché vi sia gestione è indispensabile, (così come previsto nella citata
direttiva comunitaria 92/22), la discrezionalità del gestore – che sarebbe,
pertanto, esclusa in caso di preventivo assenso della clientela – ed il
rilascio di apposito mandato. L’attività qualificata dalla Consob come
“gestione surrettizia o impropria” rientrerebbe, invece, nella semplice
attività di consulenza che il promotore può legittimamente svolgere.
La Corte di Cassazione, infatti,
nella pronuncia de qua, fa proprie integralmente le argomentazioni del giudice
del merito per il quale “discrezionalità e mandato sono elementi
caratterizzanti della gestione” e, pertanto, mancando nella fattispecie in
esame, ed essendo state compiute le relative operazioni finanziarie solo previo
espresso assenso del cliente può configurarsi
tra cliente e promotore solo una “consultazione con finalità di
assistenza e consulenza, al fine di ottenere un risultato patrimoniale conforme
alle aspettative ed alle possibilità del
cliente stesso”.
Ha aggiunto, inoltre, che è agevole
rilevare come “la bontà di un’operazione può determinare, nella fiducia che
lega cliente e promotore, un uguale consiglio di acquisto o di vendita, nei
medesimi tempi, proprio perché quelle possono essere le operazioni che, secondo
il mercato, in quel dato momento sono le più opportune”.
La – criticabile - interpretazione
della Suprema Corte si discosta, quindi, notevolmente dall’impostazione
pragmatica della Consob, ancorando l’abusiva attività di gestione da parte del
promotore, alla sola presenza di criteri formali (quali la discrezionalità e il
mandato) e, conseguentemente, segnando in maniera netta il confine (nella
realtà, molto evanescente) tra consulenza e gestione. Le argomentazioni fornite dalla Suprema Corte, acutizzano,
inoltre, il problema di apprestare adeguata tutela altresì al cliente –
investitore ogni qual volta, ad esempio, la sua volontà sia condizionata in
modo rilevante dal promotore ovvero il suo assenso al compimento
dell’operazione finanziaria derivi da un colposo o doloso consiglio di
quest’ultimo.
In tali casi, infatti, l’effettivo dominus
dell’intera operazione non potrebbe essere altri che il promotore stesso nel
perseguimento di propri ed esclusivi
interessi economici.
Il cliente insoddisfatto, tuttavia,
incorre in numerose difficoltà, soprattutto probatorie, nell’ambito del
processo instaurato a tutela dei propri diritti ed interessi: occorre, infatti,
che dimostri l’effettivo e decisivo intervento del promotore nel processo
decisionale che ha portato all’investimento lamentato, il danno subito nonché
il nesso di causalità sussistente tra il primo ed il secondo. Il tutto senza
contare la possibile, malcelata, connivenza nell’attività illegittima del
promotore, da parte dell’intermediario al fine di lucrare commissioni ed altri
oneri.
Va sottolineato, tuttavia, che
l’operato del promotore finanziario, sebbene fedele alle direttive
dell’intermediario, può sempre essere censurato sotto il profilo del mancato
rispetto delle regole di diligenza e correttezza professionale e della lesione
dell’interesse del cliente. Si pensi all’ipotesi in cui il promotore finanziario consigli ai propri clienti di porre in essere movimentazioni del proprio patrimonio (ad esempio, operazioni di switch da un fondo di investimento all’altro, o altre movimentazioni di “rigiro” del portafoglio esistente, ovvero aventi comunque carattere di “circolarità” al chiaro fine di lucrare commissioni per sé, e contro l’effettivo interesse del cliente), e l’intermediario dia seguito a tali operazioni: in tal caso si potrebbero assumere violate, nello stesso tempo, sia le regole generali di comportamento nella prestazione dei servizi d’investimento, sia quelle che regolano più specificamente l’attività del promotore finanziario. Tra queste, in primo luogo, la regola dell’art. 95 del Regolamento n. 11522/1998, che impone ai promotori finanziari di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza” nonché “osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano”[4]. Inoltre, ex art. 26, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 11522/1998, “gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: (…) devono operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore”. Si potrebbe assumere violata anche la regola dell’art. 29, comma 1, in cui si afferma che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, “frequenza” o dimensione”. E’ chiaro che di una siffatta responsabilità sarebbe colpito in primis
l’intermediario che ha dato esecuzione alle operazioni trasmesse dal promotore
finanziario (anche se su richiesta del cliente), ma ne sarebbe colpito anche il
promotore finanziario a cui le sopracitate disposizioni si applicano per
effetto dell’art. 93, comma 1, del Regolamento n. 11522/1998.
Concludendo, sono due i casi
prospettabili nella realtà: o il promotore pone in essere un’attività che deve
ritenersi non conforme alle regole di diligenza, correttezza e trasparenza di
cui all’art. 95 del Regolamento n. 11522/1998 pur rimanendo nell’alveo delle
sue attività istituzionali, oppure egli pone in essere degli “sconfinamenti”
verso attività riservate agli intermediari. Nel
primo caso, il cliente – consumatore
potrà senza dubbio esperire azione giudiziaria a tutela dei propri diritti (quali, ad esempio, il
diritto ad una informazione corretta relativa all’affare finanziario in cui si
è coinvolti), in virtù delle disposizioni codicistiche e legislative che regolano
la materia. Nel
secondo caso, si dovrà indagare sugli elementi caratterizzanti concretamente
l’attività usurpata (nonché la ratio della relativa riserva) e verificare se
l’attività del promotore abbia effettivamente integrato quella fattispecie.
Qualora,
tuttavia, l’investitore decida di esperire azione giudiziaria, sarà, in ogni
caso, suo onere fornire la difficile
prova del danno e del nesso di causalità tra quest’ultimo e la compiuta
attività “abusiva” del promotore: in particolare, in caso di gestione
surrettizia dei patrimoni mobiliari, l’investitore dovrà fornire quanto meno
prova dell’intervento decisivo del promotore nel processo decisionale che lo ha
condotto al compimento dell’operazione finanziaria lamentata, nonché del danno
patrimoniale derivante dal suddetto - colposo o doloso - comportamento.
Avv.to
Sara Cimino
Note: [1] L’attività gestoria o di asset management può essere di due tipi: una gestione individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, regolata dall’art. 1, comma 5, lett. D) T.U.F., oppure una gestione collettiva del risparmio, menzionata dall’art. 1, comma 1, lett. N) e nell’art33 del T.U.F.. L’elemento discretivo tra i due tipi di gestione è, principalmente, la personalizzazione del servizio (che sussiste nella gestione individuale e non in quella collettiva). Inoltre, mentre nelle gestioni collettive la titolarità degli strumenti finanziari del fondo e i diritti nascenti da essi vengono esercitati dalla società di gestione nell’interesse dei partecipanti all’investimento, nelle gestioni individuali, la proprietà dei titoli è dell’investitore che è quindi titolare di tutti i diritti connessi, sia economici che amministrativi. [2] La gestione con preventivo assenso è da collocarsi nell’ambito del fenomeno gestorio. Tuttavia, un differente orientamento dottrinario ritiene che essa è sicuramente esclusa dal suddetto ambito per essere avvicinata alla consulenza finanziaria, ovvero, più precisamente “una consulenza prolungata nel tempo, nella quale, ad ogni consiglio di un’operazione da parte dell’intermediario, deve seguire l’autorizzazione del cliente alla sua esecuzione, cui provvede di regola lo stesso intermediario” (Luca Enriques, Francesco Vella, “Le gestioni mobiliari:profili giuridici”, in Tendenze e prospettive del risparmio gestito, Bologna, 1998). [3] M.De Mari, in M. De Mari – L.Spada, Orientamenti in tema di intermediari e promotori finanziari, in Foro it. 2002, I, 568 e ss; G. Minervini, Gestione do portafogli di investimento con preventivo assenso, in Giur. Comm., 2001, II, 62 (nota a Tar Toscana, sez. I, 11 luglio 2000, n.6225); R. Lener, Strumenti finanziari e servizi di investimento. Profili generali, in Banca, Borsa, ecc., 1997, I, 343. [4] Tali comportamenti del promotore sono contrari a numerose norme dettate dal Codice deontologico di autodisciplina dei promotori finanziari approvato dall’Anasf e reso obbligatorio per effetto dell’art. 95, comma 1 del Regolamento intermediari. Per tutte si riporta il teso di una norma del Codice, in questo caso sicuramente violata: “Il promotore finanziario persegue l’interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo. Non sono giustificati comportamenti contrari all’interesse della clientela da parte del promotore finanziario, anche se suggeriti o sollecitati dall’intermediario per cui opera”. |
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