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*** Sommario:1 La proprietà e le
proprietà :Lo scenario di insieme;2.Proprieta’ privata.Tra diritto soggettivo e interesse legittimo;3
.Interpretazioni e modelli concettuali.
La proprietà conformata ,la proprietà vincolata ;4 Titolarità individuali e fruizione
collettiva.Il caso dei beni culturali e dei beni ambientali;5. La proprietà edilizia Il bene
«casa» e il diritto all’abitazione .Disciplina
urbanistica e regime dei suoli urbani 1. I crescenti
fattori di trasformazione e di crisi di identità che sempre più caratterizzano l’evolvere
della disciplina della proprietà –
trasformazione e crisi che investono il modello di proprietà piena ed
esclusiva in parte ancora riflesso dalla disciplina del Codice civile – a veder
bene sono fenomeno risalente che investe la
nozione stessa di diritto soggettivo,del quale la proprietà è l’esempio
più emblematico.Né occorre insistere più di tanto sull’antinomia fra
«funzione» – che riguarda il modo di utilizzazione di un bene – e «diritto», o
meglio un diritto soggettivo, qual è da sempre considerato il diritto di
proprietà. In estrema sintesi,la nozione di diritto soggettivo oggi non ha più
il significato di un tempo, né indica il «modo di essere dell’individuo»; deve
essere storicizzata come insegna Riccardo Orestano: < Il giusnaturalismo e il
razionalismo avevano portato sempre più a concepire il
«diritto » (inteso essenzialmente come diritto privato) in funzione
dell’individuo, anzi a considerarlo come l’insieme dei «diritti» a lui
spettanti. È inutile tornare a ricordare la genesi ideologica e le
connessioni storico-politiche di questa concezione.
Fatto si è che muovendo da essa, allorché si volle
costruire in ordine razionale quello che sarà detto il «sistema giuridico»,
concepito secondo uno schema analogo al giudizio logico (affermazione degli
attributi e dei predicati riferibili a ciò di cui si parla, il «soggetto»), al
centro di esso venne posto l’individuo, assunto come il soggetto del diritto e
identificato con esso: precisamente il «soggetto» delle cui qualità, dei cui
attribuiti, delle cui attività giuridiche si discorreva. In tal
modo tutte le possibili situazioni giuridiche vennero a risolversi in
altrettanti «attributi» e «predicati», cioè in diritti soggettivi sicché il
sistema del «diritto» venne a identificarsi con il sistema dei diritti
soggettivi. Centro motore di tutto il sistema è l’uomo, che da «oggetto»
delle norme assurge a rango di subiectum, nel senso
nuovo che il termine – intorno a questo stesso tempo – veniva assumendo in sede
filosofica e di riflesso anche in sede giuridica […]. Si andò operando così tutto
un nuovo ripensamento del complesso dei principi e degli istituti in termini di
diritti soggettivi: al centro, signore e dominio, il «soggetto», alias
l’individuo, concepito come persona libera e cosciente, rafforzato anche
ideologicamente dalla sua posizione logica nella struttura del «sistema»
intorno a lui costruito; tutti i problemi della capacità risolti in altrettanti
«attributi» necessari della sostanza del «soggetto»; il diritto soggettivo inteso
come potere delle volontà del soggetto […]. Una tale formulazione permetteva di riportare
al «soggetto» un numero grandissimo di situazioni, ma lasciava aperta una serie
di problemi fondamentali: anzitutto quello dei rapporti tra diritto obiettivo e
diritto soggettivo, ma pure quello dei rapporti fra
diritto soggettivo e azione, quello dei diritti riconosciuti agli incapaci di
intendere e di volere, quello dei diritti sulla propria persona, quello della
possibilità o meno dei diritti senza soggetto. A ben guardare tutti questi problemi (ed altri che qui non
possono essere neppure accennati) sono aspetti particolari
del primo; cioè della distinzione che si intende fare e del rapporto che
s’intende stabilire fra diritto obiettivo e diritto soggettivo, sicché la loro
soluzione, in sede dottrinaria, è funzionalmente condizionata dal modo in cui
quella distinzione e quel rapporto vengono concepiti e risolti (e viceversa:
vale a dire che risolvono in un dato modo uno qualunque di questi aspetti
particolari, si postula implicitamente una determinata soluzione del problema
base e per connessione anche degli altri). Di ciò non sempre ha avuto
sufficiente coscienza la dottrina, di guisa che i vari aspetti sono stati
spesso discussi come se fossero indipendenti e risolvibili in maniera autonoma:
un errore che ha moltiplicato all’infinito tesi e
diatribe, creando grovigli inestricabili nei quali si è dibattuta e in parte si
dibatte tuttora la scienza giuridica sviluppatasi dalla pandettistica.
[…] La lunga diatriba potrebbe apparire senza vie
d’uscita: in realtà essa è uno degli esempi più tipici delle insufficienze e
delle incongruenze cui porta l’impostazione tradizionale del cosiddetto
«sistema dei diritti soggettivi». Infatti l’ostacolo ad ammettere
diritti senza oggetto, ostacolo effettivo sul piano logico e come tale non
superabile, non ha in sé nulla di assoluto ma dipende esclusivamente dalla concettualizzazione di una serie di situazioni giuridiche
in termini di diritto soggettivo, nonché dal modo in cui questo è stato
definito e dalla posizione che di conseguenza gli è stata data nella
costruzione del «sistema», anche per la struttura stessa di esso. Se quindi si vuole superare l’ostacolo, non si può negarlo o
aggirarlo, ma bisogna riesaminarlo proprio nelle sue origini e nei sui antecedenti, che non sono logici, ma storici, che
non sono «tecnici», ma ideologici […]. Alla radice delle difficoltà in cui si è dibattuta la
scienza giuridica del secolo XIX vi è infatti quella che potremmo chiamare la
«grande illusione» della pandettistica, vale a dire
di poter trasportare dal piano filosofico-giusnaturalistico
al piano giuridico-positivo l’idea dell’individuo-soggetto
di diritto, con tutti i suoi attributi e i suoi predicati e di poter costruire
sulla sua potestà di volere il «sistema» giuridico. Come si è infatti
accennato, la prima elaborazione di quello che diverrà il sistema dei diritti
soggettivi risale ai filosofi del diritto naturale, anzi più propriamente
dell’il-luminismo tedesco nelle sue più tipiche correnti razionaliste, e
rappresenta l’enunciazione di un’utopia ideologica-politica,
che volutamente mirava a porre se stessa e i propri postulati al di fuori e al
di sopra del diritto positivo e storico, di quello che, nell’antitesi, verrà
poi detto il diritto obiettivo. (R. Orestano,
Diritti soggettivi e i diritti senza soggetto, in Jus
1960, pp. 150 ss.). < Acquisito che
l’espressione «diritto soggettivo» oggi ha perso il suo significato originario,
legato al «razionalismo settecentesco, e interamente costruito in funzione
della difesa dei valori assoluti dell’uomo, un uomo non “socialmente” impegnato
nella società del suo tempo», e collocata in prospettiva storica l’analisi di
questa figura iuris, come si deve intendere, per ciò
che interessa gli ordinamenti
occidentali, la funzione dei diritti soggettivi? Lo insegna una
intera letteratura ormai ampiamente consolidata. La figura del diritto soggettivo, oggi, è costruita secondo
schemi che esprimono l’idea di Stato sociale: il diritto soggettivo perde
pertanto i suoi aspetti individualistici, per divenire espressione della
«cooperazione» tra gli individui(Coing). L’esercizio
del diritto soggettivo deve essere attuato dal singolo secondodirettive
di solidarietà sociale (art. 2 Cost.); e lo Stato, con leggi formali, può
limitare i poteri del titolare del diritto soggettivo, fino a trasformare il
contenuto stesso del diritto (per es. funzione sociale della proprietà, ex art.
42 co. 2° Cost.; utilità sociale delle attività economiche, ex art.
41 co. 2° Cost.). Della stessa ideologia (dello «Stato sociale») non si
potevano non avvertire gli echi anche con riguardo al concetto di diritto
soggettivo, sia pure con gradazioni e atteggiamenti diversi a
seconda degli Autori. Cerchiamo pertanto di individuarne e seguirne le
forme più esplicite, per verificarne la effettiva
portata rispetto alla concezione formal-liberale. È convinzione diffusa per es. che il sistema dei diritti
soggettivi, quale tramandatosi dal razionalismo settecentesco, e interamente
costruito in funzione della difesa dei valori assoluti dell’uomo,
un uomo non «socialmente» impegnato nella società del suo tempo, debba
considerarsi ormai tramontato. Giacché il modello razionalilluministico
di una società, intesa come mera sommatoria di autonome
posizioni individuali antagonistiche nei confronti dell’organizzazione del
potere pubblico, non è più congeniale, si osserva, all’attuale evoluzione dei
rapporti sociali. Donde anche il mutamento della funzione
tradizionale esercitata dal diritto privato che non è più quella «di assicurare
la coesistenza delle varie sfere di libertà individuali» (in funzione del
carattere «bilaterale» delle norme di diritto civile) bensì di servire altresì
a finalità di «cooperazione» tra i singoli. In questo si esprime nel
fondo la c.d. socializzazione
del diritto privato, che deve quest’ultimo permeato
di elementi pubblicistici o almeno di elementi che mitigano il carattere
«individualistico» che la tradizione gli ha sempre assegnato. Quali riflessi ha avuto l’ideologia
dello «Stato sociale» o l’idea «sociale» del diritto
su quello che era stato il concetto-chiave del pensiero liberale-borghese,
il concetto di diritto soggettivo? Si può subito (anticipare col) dire che le
opinioni sul punto non sono omogenee, le versioni che, in chiave «solidaristica e sociale», del diritto soggettivo si offrono
non possono ricondursi a un modello unitario; per es.
si danno gradazioni diverse della stessa componente «sociale» a seconda della
particolare ideologia degli Autori. Per es. l’idea di «cooperazione» riscoperta da Coing, come nuovo principio unificante le situazioni
soggettive di diritto privato, non sembra quadrare del tutto con la ideologia dello «Stato sociale», se tale principio è
considerato come mero «correttivo » dell’autonomia del privato, restando comunque inalterato il sistema di ripartizione dei beni
quale si trova già attuato e restando confinata la libertà del privato al
potere di regolare i propri rapporti (di scambio) con gli altri soggetti (idea
di autonomia privata). Se questa idea di «cooperazione» ha
occasione di manifestarsi soltanto negli istituti (quali il contratto e le
associazioni) che colgono il soggetto in rapporto con gli atti per il
conseguimento di obiettivi comuni, ragionevolmente non si può aver la pretesa
di dir cosa nuova, che già non risulti dalla «natura» di tali rapporti.
Basterebbe rammentare a questo punto un insegnamento di scuola e cioè che al rapporto reale si contrappone il rapporto
obbligatorio che è, per definizione, la forma (di tutela) giuridica della
cooperazione tra i singoli; cooperazione che poi potrà assumere una gradazione
più intensa o diversa là dove si tratti di rapporto associativo. Ma tutto questo
dimostra come non è certamente attraverso l’idea di «cooperazione » intesa nel
senso descritto che potrebbe passare la trasformazione, in senso «sociale», del
diritto (soggettivo) del singolo. Qualche progresso maggiore può invece rappresentare il
passaggio dalla idea di «cooperazione» a quella di
«solidarietà», specialmente se si abbia la cura di aggiungere che il contenuto
del diritto soggettivo non è determinato soltanto «dall’interesse concreto del
titolare» bensì «dal principio di solidarietà tra i due soggetti del rapporto,
come partecipi entrambi della stessa comunità, nel senso che la subordinazione
di un interesse all’altro interesse è consentita fin dove essa non urti contro
quella solidarietà, che non si realizza nella comunità senza prima realizzarsi
nel nucleo costituito dai soggetti del rapporto giuridico». Tratterebbesi dunque di limite generale e interno al
diritto, che è dato desumere da disposizioni del tipo di quelle contenute negli
artt. 840, 833, 1175 c.c. Tuttavia, anche con riferimento a questo
richiamo, non è chiaro fino a che punto esso innovi effettivamente
sull’impianto formal-liberale del diritto soggettivo.
Potrebbe valere a carico il rilievo che il richiamo di tale principio è
perfettamente congeniale alla logica del rapporto
giuridico che esprime per definizione la necessaria «mediazione» di opposti
interessi. A ciò giova aggiungere che l’idea di «un nucleo» costituito tra i
soggetti (di questo rapporto) non fa che accentuare e rendere comunque credibile una sorta di chiusura verso tutto ciò che
non può essere ricondotto alla logica del rapporto medesimo (e della vaga idea
di «comunità» che, per il tramite di esso, si esprime). Ma il vero è che, anche viste più a monte,
formule del tipo di quelle descritte (cooperazione, solidarietà, correttezza),
in quanto disancorate da precisi valori e da scelte ben chiare, non hanno, né
possono avere, il valore selettivo sperato, che pur si vuol loro attribuire,
rivelandosi, al contrario, richiami ormai d’obbligo, e quindi scontati, a
principi e criteri metodici che «il rapporto» già esprime sul piano delle forme
giuridiche. Il che dunque deve rendere ancora più coscienti del fatto che la ideologia del diritto «sociale» non potrebbe passare
sulla testa di formule che non hanno una caratterizzazione precisa nel senso
pensato. È proprio questo il pericolo che si teme e si vuole, d’altro
canto, evitare da quanti propongono l’aggancio di princìpi
siffatti ai nuovi valori che la Costituzione del 1948 ha sancito, valori
ispirati, come è noto, a un chiaro indirizzo sociale,
di promozione e progresso delle classi più deboli. Cosicché i princìpi richiamati (di soli
darietà, di correttezza e buona fede)
acquisterebbero un rinnovato significato «positivo »
in contrasto con l’abito solito che invece a esse voleva riservare un
significato più vago ed elastico, dipendente dalla valutazione di coloro che
erano chiamati a interpretarne il dettato. La lettura «costituzionale» del diritto di proprietà dà per
risultato per es. che il significato della «funzione sociale» non è fatto
dipendere da una vaga nozione di «coscienza sociale» giocabile in direzioni
diverse, né tanto meno dal sentire «soggettivo » colui che
è chiamato a interpretarne la formula (il che si presterebbe all’arbitrio),
bensì alla individuazione di un concetto di «utile» (sociale) del quale è la
stessa Costituzione a fornire e definire i contorni, rimanendo tuttavia
riservato al legislatore ordinario «di determinare di volta in volta la
concreta fisionomia che la utilità sociale può assumere». In tal modo si
sarebbe introdotto un elemento che, nonostante tutti gli sforzi possibili per
vanificarne gli effetti, non sarebbe riconducibile al comune parametro
«individualistico», sia pure temperato dal filtro del
«rapporto giuridico », con il quale di solito si misura e si valuta la
posizione del singolo. Non per nulla l’accoppiamento diritto soggettivo (di
proprietà) – funzione sociale è la diretta espressione della ideologia
dello «Stato sociale» e di questa condivide altresì tutte le luci e le ombre,
come vedremo più appresso. Per la valutazione dei rapporti obbligatori si è avvertita
la medesima esigenza, sia a livello del contratto che è la fonte più frequente
di tali rapporti sia a livello effettuale dei rapporti
medesimi. A livello di contratto per es. non è mancato chi ha proposto di
attribuire al concetto di «causa» un significato sociale o meglio economicosociale, così da sottrarla ai pericoli di una
valutazione di tipo «individualistico»; la causa si identificherebbe
in tal modo, non più con il rispetto del limite estrinseco rappresentato dal
buon costume e dall’ordine pubblico, bensì con un elemento che dovrebbe
assicurare la rispondenza dell’atto ai fini sociali. Ma, più di recente,
abbandonato il profilo della causa, si è preferito affidare alla normativa di
correttezza e al principio di buona fede il compito di assicurare che l’atto
sia «funzionalizzato in senso sociale», attraverso
l’integrazione e correzione opportuna di esso. È
quello stesso criterio del resto che ritroviamo operante anche a livello del
rapporto obbligatorio allorquando si propone una lettura di questo nel suo
profilo attuativo, «alla luce dei fondamenti etico-sociali di tutto l’ordinamento» e strumento di tale
collegamento sarebbero appunto le regole della
correttezza e della buona fede, valori la cui individuazione in concreto è
funzione del giudice. In tal caso, la valutazione «sociale » della situazione
di rapporto si specificherebbe in concreto «nella garanzia di sostanziale
rispetto della personalità dei soggetti», e ciò in
conformità dei doveri di solidarietà di cui parla l’art. 2 della nostra
Costituzione. Né è mancato peraltro il soccorso di una formula a hoc che potesse essere utilizzata o impiegata per rendere veramente
operante e rilevante sul piano giuridico il rinnovato significato «sociale»
dell’atto o rapporto che nasce dall’atto. È il vecchio concetto di «abuso»,
creazione dei glossatori e degli scrittori di diritto comune, che viene ora rivestito di «significato sociale» in
corrispondenza appunto della ideologia di ispirazione sociale, sicché, nel
presente momento, si può dire che del concetto di «abuso » si offrono due
versioni tra loro diverse, e dire, contrastanti persino: l’una, di ispirazione
cattolica, giudica l’atto secondo i valori di un’etica che trascende i rapporti
sociali, onde l’atto, per questa ragione, potrà essere, di volta in volta, a
seconda dei casi morale o immorale in funzione dei motivi e delle
determinazioni psicologiche che hanno spinto il soggetto a compiere l’atto;
l’altra, al contrario, definita di ispirazione laica o sociale, suole
commisurare l’atto ai valori «sociali» ormai assunti come pro-pri di un certo
sistema e, quindi, «positivizzati» in tal senso, sia
pure nelle forme più varie, per giungere a ritenere quell’atto,
alla luce di tale giudizio «sociale», conforme o meno al diritto, e quindi meritevole
o meno di tutela giuridica. Volendo a
questo punto concludere, si potrebbe affermare che le
formule del tipo di quelle ora descritte – funzione sociale, principio di buona
fede, normativa di correttezza, abuso del diritto (quest’ultimo
come mezzo tecnico che consente il rilievo delle prime) sono quelle cui resta affidata la
rispondenza della condotta privata (trattandosi di diritto soggettivo) o
dell’atto (trattandosi di negozio o contratto) o dell’attività (là dove si
tratti di una serie di atti teleologicamente
collegati), anch’essi privati, a finalità che si possono definire lato sensu superindividuali o, con maggiore precisione, sociali,
nel senso fissato dalla ideologia del momento. Concetti del resto non nuovi, si
è visto, ma caricati di nuove funzioni: di queste, rivolte, talune più
generali, ad adeguare le strutture e le forme
giuridiche (come quella del diritto soggettivo per es.) a una realtà dal
dinamismo crescente, così da consentire per es. una valutazione flessibile
dell’azione del singolo, cioè una valutazione non legata al rispetto di
parametri rigidi e fissati una volta per tutte, e quindi il raccordo con le
nuove esigenze che vanno emergendo in una società di capitalismo maturo; altre,
più concrete e specifiche, (rivolte) a servire da mezzo e strumento per
consentire l’ingresso ai nuovi valori, che la Costituzione ha indicato, nella
chiusa cittadella del diritto privato, posta a difesa dell’egoismo del singolo.
È in quest’ultimo senso che potrebbe discorrersi di
una lettura «costituzionale» dei tradizionali diritti «patrimoniali» del
singolo (da quello di proprietà a quello di credito), lettura che vuole
rappresentare il superamento delle diverse letture di tipo «giusnaturalistico»
o «logico» legate a una concezione «ontologizzante» dei diritti del singolo, e insofferenti
pertanto a qualsiasi modifica che volesse attentare al nucleo «esistenziale» di
tali diritti. Di Majo, Il
diritto soggettivo nell’ideologia dello Stato sociale, in Ann.
bibl. fil. dir., Milano,1967,
pp. 280-287). 2. Anche la
contrapposizione tra «diritto soggettivo» e «interesse legittimo» deve poi
essere sottoposta a nuova analisi. Non che le due figure tendano a
identificarsi; è certo comunque che la nozione attuale
di interesse legittimo ha abbandonato i suoi contorni tradizionali;
all’interesse legittimo si sono applicati i medesimi metodi di analisi che si
sono impiegati con notevole successo nel settore dei diritti soggettivi: anche
l’interesse legittimo ha natura relativa, e deve essere apprezzato in prospettiva
storica. Tra le elaborazioni più pregevoli e recenti della nozione di interesse legittimo occorre segnalare quella di Mario Nigro, che propone la seguente definizione di «interesse
legittimo»: esso è la posizione di vantaggio fatta a un soggetto dell’ordinamentoin ordine a un bene oggetto di potere
amministrativo e consistente nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri
atti a influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile
la realizzazione dell’interesse al bene. <Se questi sono i connotati dell’interesse legittimo si spiegano molte cose. Si spiegano, anzitutto, i curiosi risultati della
comparazione con il diritto soggettivo.
In un quadro di esposizione delle situazioni
giuridiche avente la sua chiave di lettura nel diritto soggettivo come
situazione (soggettiva di vantaggio) modello, l’interesse legittimo è apparso
spesso come una situazione minore e imperfetta, per il fatto che i poteri di cui esso consiste non portano
necessariamente alla soddisfazione dell’interesse al bene. Per contro, gli
operatori pratici si battono quotidianamente per far riconoscere a una situazione giuridica natura di interesse legittimo,
perché ciò consente nei confronti dell’amministrazione e del suo atto una
protezione giudiziale più immediata e aggressiva (sospensione dell’esecuzione
dell’atto; annullamento del medesimo), il che vale a dire che l’interesse
legittimo viene ritenuto come una situazione di maggiore e più immediata
redditività pratica. La verità è che né l’interesse legittimo è una situazione
minore rispetto al diritto soggettivo, né è vero il contrario. Fra le due
situazioni non vi è differenza quantitativa.
Il pregio maggiore o minore dell’interesse legittimo rispetto al diritto
soggettivo, a seconda del profilo preso in considerazione,
ha radice nella stessa fondamentale natura di questa situazione, e cioè nel
fatto che esso consiste di un complesso di poteri di influenza sull’esercizio
del potere amministrativo. Questo costituisce la forza e pone insieme i limiti
della situazione in discorso. La titolarità dell’interesse legittimo consente
di entrare nel vivo dello spiegamento del potere
amministrativo, orientandone l’esercizio e correggendone le deviazioni: il
diritto soggettivo non può mai arrivare a tanto. D’altra parte, però,
l’interesse legittimo esaurisce la sua spinta vitale
in questa partecipazione e non può mai attingere il bene sperato, se non per
tramite dell’esercizio del potere e in quanto questo glielo consenta. A non tenere presenti tali connotati, non
solo si impiantano erronee comparazioni fra diritto
soggettivo e interesse legittimo, ma si tentano trapianti sicuramente destinati
a fallire perché ispirati a un inammissibile pareggiamento delle due
situazioni. Alludo al problema della risarcibilità dei danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi, un problema al quale la dottrina ha
dedicato di recente grande attenzione e al quale parte di essa ha dato, anzi,
risposta positiva con copia di eleganti argomenti (Miele), mentre la
giurisprudenza, tranne rarissime eccezioni, è rimasta ferma su di una posizione
negativa. A nostro modesto avviso, se l’interesse legittimo null’altro è se non
un complesso (una sintesi) di poteri strumentali, solo mediatamente atti a dar
soddisfazione all’interesse al bene e foggiati e
graduati in relazione allo sviluppo dell’azione amministrativa, il cattivo
esercizio del potere amministrativo normalmente non ad altra sanzione (Capacciolo) potrà dar luogo che alla reazione tipica contro
gli atti amministrativi illegittimi (ricorsi amministrativi; ricorso
giurisdizionale): non vi è spazio per una responsabilità dell’amministrazione
per danni o quanto meno per una responsabilità come quella stabilita
dall’art. 2043 c.c. che presuppone il
danno ingiusto, danno che nell’opinione largamente prevalente è solo quello da
lesione di un diritto soggettivo. Ancora, si spiega perché tanta parte della dottrina abbia
insistito, sul piano sostanziale, sui collegamenti fra interesse pubblico e interesse privato (arrivando al punto di costruire il secondo
come un mero «accidente» del primo) e, sul piano processuale, sul fine (solo, o
anche) di protezione dell’interesse pubblico proprio del processo
amministrativo (arrivando al punto di costruire la giurisdizione amministrativa
come una giurisdizione di diritto oggettivo). In verità, nell’interesse
legittimo il collegamento fra interesse pubblico e interesse privato è essenziale e ineliminabile proprio perché la norma
organizzativa regolativa del potere colloca nello
stesso contesto il potere attribuito per la soddisfazione dell’interesse
pubblico e gli interessi privati; più precisamente, pone l’interesse pubblico
come una entità determinata (da determinare) anche mediante la considerazione e
l’apporto dell’interesse privato. Così stando le cose, è corretto dire che
l’interesse legittimo ha (ha anche) una funzione satisfattiva
dell’interesse pubblico, e il processo amministrati-vo, in cui si realizza la
tutela dell’interesse protetto, ha (ha anche) un fine pubblicistico, il che,
tradotto in termini di struttura, significa che, nonostante la natura
soggettivistica di tale processo, resistono in esso e
ne sono ineliminabili profili «oggettivistici ». Se l’interesse legittimo
consiste di poteri di orientamento dell’esercizio del
potere amministrativo per assicurarne la confomità a
legge, è evidente che l’uso di quei poteri mena in definitiva alla
realizzazione dell’interesse pubblico.
La dottrina ora ricordata aveva quindi ragione, anche se perveniva a evidenti esagerazioni. Restano da mettere in rilievo la natura
relativa e la storicità dell’interesse legittimo. La relatività dell’interesse legittimo si
manifesta nel fatto che il contenuto di esso varia a
seconda del modo in cui l’interesse materiale è protetto. Il modo di protezione
è infatti diverso da interesse a interesse, perché
certi interessi constano di una maggiore ricchezza di poteri di altri: alcuni
(si pensi a settori di attività amministrativa per i quali non sono previsti
ricorsi amministrativi o addirittura non sono ordinati procedimenti) si riducono
al solo potere di reazione (o di resistenza) giudiziale; altri constano di
questo potere e in più del potere di proporre ricorsi amministrativi; altri,
infine, hanno l’estensione massima, essendo previsti per il settore
procedimenti amministrativi di primo grado più o meno complessi. Questo de iure
condito. De iure condendo, appare legittimo attendersi un rafforzamento (un
perfezionamento) di tutte le situazioni dalla generalizzazione del procedimento
come forma di esercizio del potere amministrativo (o
come dice un’autorevole dottrina, come forma della funzione) e da una almeno
tendenziale acquisizione al procedimento stesso di tutti gli interessi – o
almeno dei più importanti e di quelli più direttamente coinvolti – collegati
all’esercizio del potere; in questa direzione sembrano premere, oltre l’art. 3
della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e l’art. 97 della Costituzione anche l’art. 24 della
stessa Costituzione, se per questo articolo si accetta una interpretazione
estensiva dell’espressione «agire in giudizio per la tutela dei propri…
interessi legittimi», un’interpretazione tale cioè da comprendere anche quegli
strumenti sostanziali di protezione che sono il presupposto di una completa ed
efficiente difesa giudiziale. Sempre de iure condendo, apprezzabili sono anche
le proposte di arricchire il contenuto dell’interesse legittimo ammettendo,
accanto all’azione giurisdizionale d’annullamento dell’atto amministrativo
illegittimo, la sola conosciuta dal nostro ordinamento, altri poteri di
protezione giurisdizionale, ammessi in altri ordinamenti, come la c.d. azione
d’adempimento (la Verpflichtungsklage nota al
processo tedesco) nel caso che l’amministrazione ometta o rifiuti l’emanazione
di un atto amministrativo. Oltre che la relatività occorre mettere in
rilievo la storicità dell’interesse legittimo (e corrispondentemente
del diritto soggettivo). La storicità dell’interesse legittimo si manifesta sotto
molteplici profili, che attengono sia al fatto (e cioè
alla esistenza della situazione), sia alla rappresentazione teorica di esso.
Quanto a tale rappresentazione, si è già visto come la nozione di interesse legittimo, prima disegnata tenendo d’occhio,
per un verso, il modello del diritto soggettivo e in relazione, per l’altro, a
una concezione astratta e autoritativa dell’interesse
pubblico, si è progressivamente emancipata dal riferimento a quel modello e ha
trovato il suo humus in una concezione concreta e articolata
dell’organizzazione amministrativa e dell’interesse pubblico. Non meno interessante la storicità
dell’interesse legittimo quanto all’esistenza di tali situazioni.
Essendo il complesso degli interessi legittimi in territorio confinante, da una
parte, con il territorio degli interessi protetti (interessi di fatto) e,
dall’altra, con quello degli interessi
non protetti come diritti soggettivi, si tratta naturalmente di un territorio
destinato ad ampliarsi e a restringersi continuamente a seconda che interessi
di fatto acquistino protezione, interessi protetti la perdano, interessi
protetti come interessi legittimi vengano protetti
come diritti soggettivi e viceversa. Sono queste, d’altra parte, vicende
usuali, almeno quanto alla prima e alla terza. La emersione
di interessi legittimi dalla sfera degli interessi di fatto si confonde infatti
con la storia, tuttora in corso, della sottoposizione dell’azione
amministrativa a controlli amministrativi e giurisdizionali e, innanzi tutto,
della giuridicizzazione di tale azione. Quanto al passaggio di situazioni dall’uno all’altro dei due
territori, del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo, è anch’essa
vicenda frequente, legata com’è alla mutevole valutazione che il legislatore
compie del rapporto tra soddisfazione dell’interesse pubblico e soddisfazione
dell’interesse privato. Non si può dire se siano più i casi in cui
storicamente un interesse sostanziale si trasforma da diritto soggettivo in
interesse legittimo oppure i casi della vicenda contraria: circostanze diverse,
facilmente intuibili, operano in entrambi i sensi. Come esempio
della storicità di queste situazioni, si possono ricordare le pretese a certe
prestazioni da parte dello stato (alloggio, assistenza sanitaria, ecc.): nate
come interessi legittimi, cioè come poteri di influire per il corretto
esercizio del potere pubblico di effettuare queste prestazioni, vanno sotto i
nostri occhi trasformandosi in veri e propri diritti a una prestazione. Una
vicenda di senso contrario sembra essere quella dello ius
aedificandi, che nato come diritto (o facoltà
compresa nel diritto di proprietà), si è definito poi come diritto condizionato
da un’autorizzazione, per essere concepito infine dalla giurisprudenza come
interesse legittimo puro. La storicità dell’interesse legittimo risulta
tanto maggiore, in quanto è alla giurisprudenza, con il suo naturale empirismo,
che è spettato e spetta in definitiva di stabilire quando si sia in presenza di
un diritto soggettivo e quando di un interesse legittimo. Il punto verrà
toccato ancora fra poco, ma qui è interessante ricordare come, per effetto del
modo di formazione del sistema italiano di giustizia amministrativa, la
categoria degli interessi legittimi si sia venuta progressivamente costituendo
attraverso la congiunzione dell’ambito degli interessi esclusi in origine dalla
tutela giurisdizionale ordinaria (art. 3 legge abolitrice del contenzioso
amministrativo) e di quello degli interessi che hanno perduto in seguito
all’incidenza dell’azione amministrativa (legittima o illegittima) tale tutela:
ambiti estremamente elastici, e sommamente controversi, con conseguenti
incertezze, contrasti di opinione, mutamenti di idee e di posizioni circa
l’esatta confinazione del territorio degli interessi
legittimi. (M. Nigro,
Giustizia amministrativa, Bologna, 1979, pp. 112-117). La proprietà e le proprietà.
Carattere multiforme del sistema e crisi delle nozioni unitarie. Proprieta’ conformata,proprieta’ vincolata. L’intensa legislazione che oggi, in vari settori, investe la
disciplina dei beni appartenenti ai privati ha
disgregato il concetto di diritto soggettivo, e nel medesimo tempo, l’idea di
proprietà come istituto unitario. È sufficiente considerare attentamente la
nuova disciplina delle cave, dei beni di interesse
paesaggistico, la disciplina delle acque, la disciplina della proprietà agraria
ed edilizia, la disciplina dei beni culturali, e così via, per intendere che
ogni tipo di bene ha un particolare statuto che lo differenzia dagli altri,
variamente ritaglia i poteri del proprietario, variamente incide sul godimento
del bene per realizzare fini di in-teressi sociale. Di qui la tesi, ormai da
tutti accreditata, che non sia più possibile parlare
di una proprietà o della proprietà, ma sia necessario fare riferimento a una
pluralità di istituti che convenzionalmente mantengono il medesimo nome, e quindi
sia necessario fare riferimento alle proprietà. Scrive Stefano Rodotà in un
saggio che riprende la espressione a suo tempo elaborata da Salvatore Pugliatti in un libro sulla proprietà e «le proprietà» che
la Costituzione e il c.c. – cioè i testi a cui solitamente si ricorre per
individuare i principi di base, pur diversamente rilevanti, della disciplina
della proprietà privata – propongono entrambi una immagine unitaria di tale
diritto. All’art. 41, infatti, la Costituzione parla in generale di «proprietà
privata», affermandone globalmente il riconoscimento e la tutela, oltre che la funzionalizzazione a fini sociali. Dal canto suo, l’art.
832 del c.c. offre una definizione dei poteri del proprietario in astratto
riferibile a ogni situazione di proprietà, quale che
sia il bene che ne costituisce l’oggetto. Ad una osservazione più
approfondita, però, questo quadro unitario palesa più di una incrinatura: la
Costituzione, per es., dedica poi una disciplina
particolare alla proprietà terriera (art. 44); e il c.c.,
subito dopo aver dettato una serie di «disposizioni generali» sulla proprietà,
dedica un intero capo del Lib. IV ai regimi speciali di alcune
categorie di beni (la terra, destinata alla coltivazione o alla edificazione,
le acque), al di là della generale e tradizionale distinzione tra beni mobili e
beni immobili. Negli stessi testi che
sembrano riproporre il concetto unitario della
proprietà, dunque, è contenuta una esplicita indicazione per la considerazione
analitica e differenziata degli statuti giuridici dei diversi beni, ponendosi
il germe della frantumazione dell’antico concetto unitario in una molteplicità
di situazioni proprietarie. L’esistenza
di situazioni giuridiche diverse, tutte qualificabili come proprietà, era
familiare al diritto dell’Europa continentale fino agli anni della Rivoluzione
francese. I testi legislativi, che, in
tempi e con spiriti diversi, seguono tale rivoluzione, battono invece una
strada opposta. Le dichiarazioni dei diritti riconoscono nella proprietà uno
dei diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, accanto alla libertà, e
talora con ampiezza ancora maggiore di quella riconosciuta a quest’ultima; il Code civil disciplina un’unica situazione di proprietà, quella
identificabile con la possibilità di un pieno e assoluto godimento del bene. I
motivi di questa radicale innovazione si colgono nella volontà di realizzare,
da un canto, un programma politico ispirato alle ragioni dell’individualismo
borghese, sottraendo il proprietario a ogni ingerenza
dei terzi e negando la legittimità dell’intervento dei poteri pubblici; e,
dall’altro, un programma economico fondato sulla convinzione che la migliore
produttività della terra era legata alla concentrazione dei poteri di gestione
del bene nelle mani di un soggetto unico. È opportuno avvertire, però, che non
esiste una necessaria corrispondenza tra garanzia costituzionale della
proprietà e unificazione dei regimi dei singoli beni, come dimostra
l’esperienza degli Stati Uniti d’America, dove l’affermazione unitaria dei Bills of Rights non fu
accompagnata dalla soppressione della molteplicità dei precedenti regimi
proprietari. L’accento posto sulla illimitatezza
dei poteri proprietari e la generalizzazione di questo schema a tutte le
categorie di beni ha come necessaria conseguenza l’indifferenza per i modi
concreti in cui il diritto di proprietà si manifesta: tecnicamente questo punto
di vista viene espresso affermandosi la impossibilità di definizione del
contenuto delle proprietà diverse da quelle negative. Se
l’utilizzazione del bene è in-tegralmente rimessa alla volontà del
proprietario, sarà possibile elencare soltanto quel che egli non può fare: il
che implica, ovviamente, che le limitazioni all’esercizio dei poteri
proprietari siano circoscritte a casi eccezionali. Ad impedire, poi, che pure
la presenza di queste ultime possa intaccare
l’immagine unitaria del diritto di proprietà, soccorre la teoria
dell’elasticità del dominio, la quale consente, a un tempo, di fornire una
spiegazione alla esistenza storica di quelle limitazioni e di ribadirne
(ideologicamente) l’intrinseca transitorietà. Inoltre, l’adozione dello schema unitario diffonde su tutti
i beni possibilità di più accentuata tutela, tanto nei confronti dei terzi (dal
momento che la formale esistenza di una situazione di proprietà costituisce
condizione sufficiente per la tutela aquiliana),
tanto verso lo Stato (le cui possibilità di intervento
sono circoscritte dalla disciplina sull’espropriazione). Da tutto ciò appare chiara l’identificazione dell’interesse
proprietario con l’interesse alla utilizzazione
socialmente più conveniente del bene, secondo i postulati del liberalismo
economico: e questo significa non soltanto mano libera per i proprietari, al
riparo da interventi pubblici, ma anche finalizzazione della gran parte di
questi ultimi alla soddisfazione di interessi privati (come dimostra la storia
dell’intervento pubblico nell’Ottocento, che si palesa come intervento di
sostegno di attività private). Questa ricostruzione del sistema proprietario, tenacemente ribadita almeno fino alla prima guerra mondiale attraverso
le definizioni generali del diritto di proprietà e la sottovalutazione delle
leggi speciali che potevano intaccare tale schema, non poteva certamente
rimanere al riparo da critiche. Tra le tante, qui è utile ricordare quelle di
discendenza socialista, che mettevano in evidenza gli
interessi di classe tutelati dalla disciplina della proprietà privata; e
quelle, realistiche, volte piuttosto a mettere in evidenza lo scarto crescente
tra quella ricostruzione del sistema proprietario e i dati offerti dalla stessa
realtà normativa, oltre che le indicazioni desumibili dai modi di utilizzazione
dei diversi beni nel sistema socio-economico. Sarà a queste ultime critiche che
faremo prevalentemente riferimento, dal momento che
esse forniscono gli argomenti in base ai quali si giungerà alla frantumazione
del concetto unitario di proprietà. «Affermare che un pezzo del nostro pianeta appartenga a un uomo così come gli appartengono un ombrello
o un biglietto di banca, è culturalmente una affermazione priva di senso».
Reagendo in questo modo alla indifferenza giusnaturalista per le distinzioni tra i beni, Otto von Gierke riproponeva nel 1889
all’attenzione degli studiosi la realtà dei diversi oggetti su cui veniva
esercitato il diritto di proprietà, a lungo trascurata a vantaggio della
riaffermazione di principio dell’assolutezza dei poteri proprietari su
qualsiasi bene. Ad una affermazione ancor più radicale
– «la proprietà è la cosa» – giunge poi Duguit,
negando conseguentemente la possibilità di far scaturire la nozione di
proprietà da indagini svolte tutte sul versante del diritto soggettivo, dal
momento che per proprietà altro non può intendersi se non la situazione legale
prevista dalla normativa positiva per ciascun bene. Seguendo queste indicazioni, appare chiaro
che le situazioni di proprietà, da un canto, si differenziano a seconda dei diversi statuti legislativamente
previsti per i vari beni; e, dall’altro, che la nozione di proprietà si
trasforma seguendo le trasformazioni della legge. A questa conclusione non è estranea l’influenza delle
vicende del nuovo secolo, che non soltanto vede una crescita prima impensabile
della legislazione speciale, ma sopratutto mette in
evidenza come quest’ultima possa rappresentare un
reale stru-mento d’intervento pubblico, e quindi un mezzo diretto di
configurazione delle stesse situazioni giuridiche private dal punto di vista
del loro contenuto (è decisiva in tal senso l’esperienza della legislazione
degli anni della prima guerra mondiale, durante i quali lo Stato finalizzò, a
mezzo di singole leggi, l’intera attività privata allo sforzo bellico). L’attenzione comincia così a spostarsi verso le concrete
manifestazioni del diritto di proprietà: ma, almeno, in una prima fase, ciò non
comporta un abbandono della nozione unitaria, dal momento che serve a ribadire la plasticità dell’istituto proprietario, il quale
riuscirebbe a mantenere la sua individualità malgrado le manipolazioni a cui
l’ordinamento lo sottopone. Al di là del differenziarsi
delle discipline, l’unità concettuale dell’istituto non risulterebbe scalfita.
In tal modo, però, la tesi del moltiplicarsi delle situazioni proprietarie
finiva con il presentarsi come un semplice aggiornamento di quelle che tante
volte avevano rilevato che una distinzione tra i beni, in ragione
dell’interesse pubblico, è sempre esistita (res mancipi
e nec mancipi, beni mobili
e beni immobili). Non veniva
colto, cioè, il dato realmente nuovo della situazione che si era venuta
determinando. Infatti, una differenziazione del trattamento giuridico delle
diverse categorie di beni, fondata sulla diversità delle attitudini produttive
dei beni stessi, può non contraddire affatto uno schema ricostruttivo
unitario caratterizzato dalla assolutezza dei poteri del
proprietario, che ovviamente, dovranno essere esercitati conformemente alla
natura del bene, oggetto del diritto. Al contrario, una distinzione conseguente
alla individuazione dei diversi impieghi sociali dei
beni stessi non riflette più caratteristiche fisiche (come l’inerenza alla
terra, che fonda l’individuazione dei beni immobili), ma appare come frutto di
scelte dalle quali discendono un diverso ruolo dei poteri privati e di quelli
pubblici in sede di determinazione delle concrete modalità di utilizzazione di
ciascun bene. È chiaro che, a questo punto, lo schema unitario/assoluto
non può più essere tenuto fermo: le finzioni tradizionali, che ne avevano prolungato la sopravvivenza (come quella
dell’elasticità del dominio), non reggono più, dal momento che i fatti
smentiscono la possibilità che, rimossi un giorno gli ostacoli pubblicistici
opposti a un libero dispiegarsi dei poteri privati, questi possano tornare a
essere gli unici giudici della utilizzazione di un bene. Chi pensa di
restituire alla sola volontà dei proprietari privati le decisioni relative ai suoli delle città? Certo, lo schema assoluto
sopravvive ancora, ma vale soltanto per i beni a consumo legati al piccolo
commercio, all’economia domestica. Altrove, diverse discipline impongono statuti
differenziati, vola a volta individuati con
espressioni come «beni a uso controllato», «beni inseriti nell’organizzazione
imprenditoriale», «beni interessati da procedimenti di pianificazione». Ma il persistere di un uso linguistico comune non può coprire
la diversità profonda delle situazioni ancora indicate con l’unico termine
proprietà. Viene così rivalutata una linea di
ricerca la quale porta la sua attenzione ai reali contenuti di ciascuna
situazione proprietaria, analiticamente individuati: cerca di cogliere la reale
misura privatistica di ciascuna situazione;
sopratutto, mette in evidenza le concrete modalità di distribuzione dei poteri
rinvenibili nelle diverse situazioni > . (S. Rodotà,
La proprietà e le proprietà, in Il controllo sociale delle attività private,
Bologna, 1977, pp. 287-291). In presenza di una serie di
limitazioni così incisive del diritto di proprietà, sorgono taluni importanti e
delicati quesiti, ai quali si deve dare risposta sulla base delle
interpretazioni del codice.civile., della
legislazione speciale: ma, prima ancora, sulla base delle norme della
Costituzione: fino a che punto si può spingere il legislatore nel limitare i
poteri del proprietario? Quali le garanzie sulla titolarità della proprietà e
sui contenuti del diritto di proprietà apprestare dall’ordinamento giuridico? E quale ristoro si può assicurare al privato che sia
limitato nell’uso o nella disponibilità dei suoi beni per fini di natura
pubblica? A questi interrogativi si può dare risposta soltanto dopo
che si sia esaminata la funzione sociale della proprietà, la formula che
modifica in modo irreversibile la disciplina della proprietà: dal 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione della repubblica, la
funzione sociale, di cui fa menzione l’art. 42 Cost.,
è il punto di arrivo di un complesso processo evolutivo, che prende l’avvio con
il Codice napoleonico: di qui l’utilità di una analisi, pur sommaria, di questo
processo in prospettiva storica. Ma già da ora è comunque
necessario considerare un ulteriore
aspetto del dibattito sul diritto di proprietà: aspetto nel quale si
intrecciano presupposti ideologici tra loro diversi (quando non opposti),
tradizioni storiche risalenti, interpretazioni delle norme, ordinarie e
costituzionali, non univoche. Più esattamente, se si ritiene che in capo al
proprietario permanga (ancorché l’intervento dello Stato sia così esteso e
incisivo) un potere assoluto, che viene variamente
limitato, si configura una ipotesi di proprietà limitata o vincolata, che
assume a suo presupposto la intangibilità dei poteri del privato e quindi la
necessaria reintegrazione del danno derivante dalla comprensione di questi
poteri: qualora essi, per ragioni di interesse pubblico, debbano essere, in
tutto o in parte, sottratti al singolo, si dovrà indennizzare il proprietario
per il sacrificio subito. Se si muove invece da un diverso
presupposto, con il quale si ammette che il privato non ha originariamente
poteri illimitati, ma è titolare di beni la cui natura comporta necessariamente
una particolare disciplina, che circoscrive il godimento e la disposizione
della proprietà da parte del suo titolare, si configura una proprietà conformata,
che non comporta indennizzi né reintegrazioni a favore dei privati. Non si tratta, come è evidente, di
pure e semplici astrazioni della teoria generale del Diritto ma di modelli conoscitivi ai quali sono
connessi problemi di carattere pratico e con riflessi politici di enorme
rilevo: si risponde infatti in modi diversi, applicando le diverse teorie,a questioni quali la indennizzabilità dei vincoli imposti dalle leggi
urbanistiche ai privati che non possano edificare sui loro terreni, e ai
privati che non possano utilizzare le aree con destinazioni diverse da quelle
imposte dai piani regolatori, o la indennizzabilità
di limiti imposti da servitù militari, o la indennizzabilità
di limiti imposti dalla tutela dell’ambiente o dei beni culturali, e così via.
Problemi, dunque, di consistente rilievo economico e sociale. Queste due posizioni si identificano
chiaramente quando la riflessione investe la
materia proprietaria.. E ai finiche in questa
analisi rilevano, si possono schematicamente considerare due dif-ferenti
modelli di interpretazione: 1) il modo di interpretazione che vede nella funzione sociale una
formula che modifica dall’interno il diritto di proprietà, e ritiene quindi che
l’introduzione della funzione sociale della proprietà privata significhi la
introduzione di un nuovo concetto, una nuova idea di proprietà; l’idea che si
esprime con l’espressione che la proprietà (o meglio, le proprietà) nasce
(nascono) con diverse destinazioni d’uso, ora previste dalla Costituzione, ora
realizzate con leggi ordinarie e provvedimenti amministrativi; con una
espressione ormai in uso, si dice allora che la proprietà è conformata; 2) il modo di interpretazione che vede nella proprietà ancora la
formula (un po’ modernizzata) della disciplina tradizionale, e nella funzione
sociale una espressione riassuntiva di tutti i vincoli e i limiti posti dalla
Costituzione e dalla legislazione ordinaria ai poteri del proprietario; se si
volesse esprimere con immagini questa tesi, si dovrebbe pensare a un’entità che
rimane integra al suo interno ed è variamente ritagliata nei suoi confini
esterni; con una espressione in uso si definisce questo modo di intendere la
proprietà come proprietà vincolata, o assoggettata a vincoli e limiti. Le
differenze tra le due interpretazioni sono notevoli, e lo si
potrà rilevare in modo agevole nella discussione sulla proprietà edilizia. Ma
per segnare immediatamente la loro rilevanza pratica, è sufficiente considerare
che, se si accede all’idea della proprietà conformata,
il divieto di costruire su un terreno edificabile non comporta indennizzo; se
si accede all’altra idea, esso comporta indennizzo. Come si ricorderà ,la questione
costituisce uno dei punti fondamentali del dibattito sulla legislazione
urbanistica sembrava risolta con la introduzione della l. 10/1977 ma è stata a
suo tempo riaperta dalle pronunce n. 5 e
n. 13 del 1980 della Corte Costituzionale. La proprietà conformata. Sarà sufficiente delineare le
premesse del discorso , richiamando
le fondamentali pagine di
Massimo Severo Giannini dove in modo insuperato si descrive
appunto la nozione di proprietà
<conformata>.Avverte l’insigne studioso che
< la disciplina dei beni privati si incentra sulla
disciplina della proprietà. Invero esistono discipline pubblicistiche di
contratti quali, nel nostro diritto positivo, i
contratti di locazione di immobili urbani e i contratti di affitto di fondi rustici;
ma oggetto delle relative normative speciali sono i contratti, in quanto aventi
a oggetto l’utilizzazione di beni privati, e non i beni direttamente. Esistono inoltre norme pubblicistiche le quali contemplano
applicazioni particolari di diritto regolate dalle norme civilistiche
generali. Dalla concessione in enfiteusi di terre che erano state espropriate
dall’Opera nazionale combattenti sino alla concessione in superficie di aree espropriate dai comuni per procedere alla
costruzione di case economiche e popolari è stato un seguirsi di vicende del
tipo. Però anche questa non è disciplina
pubblicistica di beni privati; è invece impiego di strumenti contemplati dal
diritto privato, costituiti da diritti reali, al raggiungimento di fini
pubblici, come per stare ai due casi esposti, la messa a cultura di terre
incolte, la fornitura di abitazioni a chi ne
necessita. Inoltre taluni beni, che possono essere di proprietà privata
e di poteri pubblici, sono soggetti a regimi di circolazione controllata (per
es. automezzi, navi). Questa non è però disciplina pubblica di beni privati, bensì, più
semplicemente, conformazione di taluni beni disposta dalla legge, quale che sia
poi l’appartenenza dei beni medesimi. La disciplina pubblicistica della proprietà privata si trova
negli artt. 42 e 44 Cost., il primo avente a oggetto la proprietà in generale, il
secondo la proprietà e l’impresa agraria. Del primo si è già esaminato il co. 1°, per quanto attiene alla
proprietà pubblica. Nei
comma successivi esso enuncia la garanzia del diritto di proprietà
privata (è riconosciuta e garantita dalla legge); più ampio il polo
pubblicistico, il cui enunciato è che la legge ne determina i modi d’acquisto,
di godimento, i limiti, onde assicurarne la funzione sociale e l’accessibilità
a tutti. I comma che seguono riguardano
l’espropriazione e le successioni. L’art. 44 si occupa della proprietà
immobiliare agraria: la legge, per i due fini del razionale sfruttamento del
suolo e dello stabilimento di equi rapporti sociali,
può assoggettarla a «obblighi e vincoli», e a limiti di estensione variabili
secondo le regioni e le zone agrarie; può imporre la bonifica, la
trasformazione del latifondo, la ricostituzione di unità produttive; infine si
privilegiano nei confronti del legislatore l’autore della piccola e media
proprietà, e la proprietà nelle zone montane. L’interpretazione dell’art. 44 non ha dato luogo a problemi
particolari: si ritiene che la proprietà immobiliare privata, per il
«riconoscimento», fruisca del co.
2° dell’art. 42, e che pertanto
nell’art. 44 si contengano solo enunciative del polo pubblicistico. Viene osservato
peraltro che queste enunciative sono delle specificazioni del principio già
contenuto nell’art. 42, in quanto la funzione sociale della proprietà terriera
privata non può essere che il razionale sfruttamento del suolo e lo
stabilimento di equi rapporti di produzione; è stato osservato ancora che gli
enunciati successivi (limiti di estensione, bonifica, trasformazione del
latifondo, unità culturali) sono solo un elenco, di valore indicativo e non
tassativo, contemplando oggetti già tutti compresi nell’enunciato relativo agli
obblighi e ai vincoli. Infine che i due favores sono
enunciati di norme programmatiche, non esclusive: per cui
altri favores possono essere introdotti dal
legislatore ordinario, e le stesse proprietà terriere piccole, medie o montane
possono essere funzionalizzate quando lo si reputi
necessario, quindi, per es., anche consorziate
obbligatoriamente nel quadro di una legge di costituzione di unità culturali
sufficienti. Sull’art. 42 è stata invece sollevata una strana questione:
se col «riconoscimento» e con la «garanzia» di cui all’enunciato del co. 2° si sia disposto che il
diritto di proprietà privata abbia un «contenuto minimo garantito». È strana
perché è un residuo, derivando dalla concezione che la pandettistica
aveva del diritto di proprietà, come diritto assoluto di godere e di disporre,
concezione non più rispondente al diritto positivo già
dal periodo del primo conflitto mondiale, da quando cioè iniziò quel movimento
legislativo che da un lato collegava sempre di più la proprietà all’impresa,
trasferendo poteri di disposizione del bene dal proprietario all’imprenditore,
dall’altro incideva nei poteri di disposizione e di godimento, andando a
costituire delle serie differenziate di modelli di diritti di proprietà, in
alcuni dei quali i contenuti si riducevano ad alcuni poteri soltanto. Or non
esiste alcun principio costituzionale che ciò vieti, il riconoscimento delle
proprietà private avverandosi secondo i modi con i quali le diverse leggi
confermano i diritti medesimi. Anche per
i diritti di proprietà si ha dunque una situazione simile a quella che poi si
vedrà per l’impresa: pubblici poteri hanno potestà conformative,
di controllo e di programmazione, quando ricorra inerenza di un interesse
pubblico in ordine all’appartenenza, alla
disposizione, al godimento del bene. Il testo della norma costi-tuzionale non è
stilato proprio in questi termini, ma tale è il senso dell’enunciato che la legge
determina i modi di acquisto e di godimento, e segna
dei «limiti» allo scopo di assicurare la funzione sociale dei diritti di
proprietà. Se si collegano gli artt. 42 e 43 Cost., risulta che conformazioni, controlli e programmazioni
derivanti da inerenze di interessi pubblici possono essere disposti dalla legge
direttamente, oppure si possono attribuire a pubblici poteri potestà di
conformazione, controllo e programmazione sulla base della legge. Ma l’inerenza di interessi pubblici
ai diritti di proprietà costituisce la funzione sociale, indicata
dall’enunciato costituzionale? Nella scienza del diritto privato è tuttora apertissimo il dibattito circa la funzione sociale dei
diritti dominicali privati; gli è che talora i privatisti, nella loro indagine,
hanno adottato un’angolazione che, figurativamente,
potrebbe dirsi della ricerca della funzione sociale come una sorta di spirito
interno dei diritti di proprietà. Invece sembra preferibile ritenere che la
struttura sia quest’altra: che l’inerenza di pubblici
interessi a determinati beni va a condizionare – diciamo per ora così in senso
generico – i beni in quanto oggetto di proprietà privata, negli elementi nei
quali i diritti medesimi sono strutturati: l’apparenza, la disposizione, il
godimento, o più di essi insieme. Il problema è semmai diverso, ed è se ogni inerenza di
pubblico interesse a un bene oggetto di proprietà
privata sia funzionalizzazione dei diritti medesimi,
ovvero questa sia qualcosa di più limitato, cioè una specie del genere
inerenza. Dal punto di vista del giuspubblicista,
sembra che sia da accettare la seconda soluzione. Vi è
infatti tra l’inerenza del pubblico interesse all’impresa e l’inerenza
al bene di proprietà privata una differenza, consistente in ciò: che il bene è
una cosa (un’entità statica come alcuni dicono), l’impresa è sopratutto
un’attività. Se si considera la materia dal punto di vista delle situazioni
soggettive, il diritto d’impresa esiste in quanto lo si
eserciti, quello di proprietà esiste anche se non lo si eserciti; non senza
ragione i poteri e le facoltà compresi nel diritto di proprietà hanno un nome,
quelli compresi nel diritto d’impresa no. Sopratutto
il proprietario può disporre e non disporre del bene, può goderne o meno, può
adibirlo a realizzazione del diritto; invece per il diritto d’impresa ciò non è
possibile: il non esercizio ne è dismissione.
La meno recente dottrina pubblicista aveva sentito questa differenza là
dove aveva delineato due nozioni distinte, quella di
limitazione amministrativa del diritto di proprietà, e quella di provvedimento espropriativo. Rendendo la materia in modi più moderni, gli
istituti giuridici possibili, a parte le espropriazioni, sono i seguenti: 1) le
limitazioni amministrative al diritto di proprietà; 2) le imposizioni coattive
di diritti reali parziali; 3) la conformazione provvedimentale
del bene; 4) la funzionalizzazione del diritto di
proprietà. Come ora diremo, i primi due riguardano
specificamente il bene, i secondi due precipuamente il diritto, o meglio le
situazioni soggettive >. (M.S. Giannini,
Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1976, pp. 101-105). Al modello di «proprietà conformata» si contrappone il
diverso modello, della proprietà vincolata.Ancora una
vota non si tratta di formule astratte, separate da
qualsiasi rapporto con la realtà concreta. Se si privilegia
la tesi della proprietà vincolata, si segue la tendenza a ritenere inviolabile
il diritto di proprietà inteso come «pienezza» dei poteri del proprietario; e
si tende allora a intravvedere nell’intervento dello Stato una limitazione eccezionale della
posizione del privato, cui necessariamente si ricollega l’esigenza di un
corrispettivo del sacrificio imposto al privato, cioè la corresponsione di un
indennizzo per ogni vincolo di natura specifica che colpisce la proprietà e
impedisce al proprietario di trarne l’utilità e il godimento massimo. La tesi è
stata elaborata molto efficacemente da Aldo Sandulli: < Sotto la denominazione di limitazioni della proprietà
(più appropriatamente bisognerebbe parlare di limitazioni della sfera di utilizzabilità e disponibilità della cosa da parte di
colui al quale, in virtù di un proprio diritto – di proprietà, di usufrutto,
ecc. – su di essa spettino le facoltà di utilizzazione e disposizione) si
sogliono comprendere tutti i limiti – di varia fonte, indole e natura – imposti
dall’ordinamento giuridico – di volta in volta nell’interesse privato o
nell’interesse pubblico –alla sfera di utilizzazione e disposizione dei beni da
parte dei soggetti istituzionalmente legittimati a goderne e disporne. Limiti i
quali consistono nel fatto che questi ultimi si trovano in una posizione
soggettiva di svantaggio, essendo a essi imposti dei
doveri, generalmente negativi (di non fare) ma talvolta anche positivi (di
fare), oppure delle soggezioni. A tali limiti corrispondono i diritti (e poteri e facoltà
inerenti) di altri soggetti. I quali assumono natura
di diritti reali quando il limite sia imposto a
vantaggio di un altrui bene (limiti inerenti a rapporti di vicinato; servitù). Ma anche fuori di questi casi – che sono quelli più studiati
e meglio conosciuti dalla dottrina (la quale ha avuto modo di occuparsene
sopratutto a proposito della distinzione delle servitù dalle altre limitazioni)
– altri ne sono ravvisabili, in cui, pur non essendo le limitazioni imposte a
favore di beni altrui, le posizioni soggettive di vantaggio di coloro che dalle
limitazioni traggono profitto rivestono ugualmente carattere reale. Sembra infatti che abbiano carattere di veri e propri diritti in
re aliena (e non accompagnati da veri e propri poteri in rem)
quelli che la P.A. vanta sui beni privati d’interesse pubblico e che hanno il
loro fondamento appunto nei limiti imposti alla sfera dominicale di
disponibilità di utilizzazione di quei beni (diritti sulle strade private di
uso pubblico, sui beni privati di interesse artistico e storico, ecc.). A parte i casi di cui si è detto, le posizioni soggettive
favorevoli di coloro che traggono vantaggio dalle
limitazioni alla spesa dominicale hanno però sempre carattere personale e non
reale. Ai fini della classificazione necessaria per enucleare dal
genere delle «limitazioni» la specie dei «vincoli» (e prescindendo per ora
dalla distinzione, già affiorata, tra le limitazioni cui corrispondono e quelle
cui non corrispondono altrui posizioni di natura reale) il criterio naturale è
quello di muovere dal tipo di posizione soggettiva di svantaggio in cui il
soggetto, al quale la limitazione è imposta, viene a trovarsi in conseguenza di
essa, e cioè dal fatto che dalla limitazione gli
derivino dei doveri –di volta in volta negativi o positivi – o delle
soggezioni. Le limitazioni che consistono in una posizione di soggezione sono, di volta in volta, di diritto privato o di
diritto pubblico. Sono di diritto privato quelle in base alle quali il titolare
del diritto dominicale è tenuto a subire sul proprio fondo l’ingresso dei
cacciatori (art. 842 c.c.), nonché l’accesso e il
passaggio necessari alla riparazione delle opere del vicino o comuni (art. 843,
co. 1°) o al recupero di cose altrui, che vi si
trovino accidentalmente, o di animali sfuggiti alla custodia (art. 843, co. 3°, e 924). Sono di diritto pubblico quelle in base
alle quali egli è tenuto a subire sul pro-prio immobile l’accesso dei tecnici
autorizzati dall’autorità amministrativa in vista di una espropriazione
per pubblica utilità (art. 7 l. 25.6.1865, n. 2359), nonché degli agenti
preposti ai controlli tributari, di polizia, ecc.; quelle in base alle quali è
tenuto a subire le visite del pubblico alle cose dichiarate di notevole
interesse pubblico ai sensi della l. 1.6.1939, n. 1089 (art. 53); quelle in
base alle quali è tenuto a subire i provvedimenti amministrativi di confisca,
di espropriazione, di requisizione in proprietà, di prelazione, e in genere di
ablazione (per es. art. 3 l. 20.6.1952, n. 645; art. 48 l. 25.6.1865, n. 2359; art. 7 l. 20.3.1865, n. 2248, alleg. E; artt. 31-33 l. 1.6.1939, n. 1089);
quelle in base alle quali è tenuto a subire i provvedimenti amministrativi di
requisizione in uso (per es.,
art.7 l. 20.3.1865, n. 2248, alleg. E), di
concessione di terre incolte ai contadini (l. 18.4.1950, n. 199); e via di
seguito. Nella medesima categoria sembra
debba esser classificata la limitazione in base alla quale il soggetto è tenuto
a subire il divieto di alienazione di collezioni
artistiche (art. 34, l. 1.6.1939, n. 1089). E ugualmente sembra debbano esser
classificate le limitazioni, in base alle quali, indipendentemente
dall’imposizione di un vincolo mediante atto autoritativo,
occorre che il soggetto, per poter esercitare il proprio diritto, si provveda
di un’autorizzazione amministrativa, e cioè ottenga
che l’Amministrazione, sulla base di una valutazione della compatibilità delle
modalità del previsto esercizio del diritto con gli interessi pubblici e tutela
dei quali la necessità dell’autorizzazione fu voluta dall’ordinamento,
manifesti previamente il proprio assenso: anche qui infatti il titolare del
diritto è tenuto a subire, nei confronti di esso, l’esercizio di un potere
pubblico, pur se – diversamente dagli altri casi – qui il potere pubblico
consiste non nella possibilità di comprimere il diritto, ma (con meccanismo
inverso) nella possibilità di renderne libero l’esercizio con precedenza
impedito in via generale: come esempi possono esser ricordati i casi in cui è
necessaria la così detta licenza di abitabilità (art. 221 t.u. leggi san.
27.7.1934, n. 1265), la così detta licenza di accesso
o diramazione da una strada pubblica ai fondi e fabbricati laterali (art. 4
t.u. 8.12.1933, n. 1740), l’autorizzazione della alienazione delle cose d’arte
di enti o istituti (art. 26 l. 1.6.1939, n. 1089). Le limitazioni che si rivolgono in una posizione di dovere positivo sono indubbiamente quelle per le quali
l’espressione «limitazione» (consacrata tuttavia dall’uso) appare meno
confacente. Qui infatti non si realizza una riduzione
dei poteri e delle facoltà di utilizzazione e di disposizione della cosa, bensì
alla titolarità del diritto sulla cosa si aggancia un peso (necessità di fare
alcunché), che non inserisce, ma si accompagna alla posizione di diritto reale
(si ricordi il principio servitus in faciendo consistere nequiti). Si
tratta di veri e propri oneri reali. Non tutti gli oneri reali possono esser configurati come
limitazioni del diritto dominicale; e in genere non lo possono quelli che
consistono nella necessità di dare alcunché (in
particolare gli oneri tributari, l’onere di consegna di «copie d’obbligo », e
simili). Intanto è ammissibile invece configurare un
onere reale come limitazione del diritto sulla cosa, in quanto l’inosservanza
di esso esponga la cosa all’esercizio di un potere pubblico sfavorevole al
titolare del diritto reale, e cioè collochi quest’ultimo
in una posizione di soggezione rispetto a quel potere pubblico. Il che
generalmente avviene a causa del fatto che l’attività
(connessa alla cosa) che forma oggetto dell’onere viene dall’ordinamento
considerata di tale interesse per la società, da esigere che, in caso di
inadempienza da parte del titolare del diritto, altri vi si sostituisca, o
addirittura sottentri nella proprietà o nel godimento della cosa, per
adempierlo (ciò comporta che la posizione soggettiva di chi vi è tenuto vada
configurata non come un dovere, bensì come un onere, e cioè come una posizione
sog-gettiva di necessità finalistica). Tra gli esempi
possono esser ricordati gli oneri di trasformazione fondiaria (artt. 857-865 c.c. e 42 r.d.l. 13.2.1933,
n. 215), di coltivazione delle cave e delle torbiere (art. 45 r.d.l. 29.7.1927,
n. 1443), di sufficiente coltivazione delle terre (l. 18.4.1950, n. 199
sulla concessione. delle terre incolte ai contadini),
di mantenimento in buono stato delle facciate degli edifici urbani (quando ciò
sia disposto dalle norme edilizie locali). È da notare peraltro che, a parte quel che si è detto per la
generalità degli obblighi di dare, anche a proposito degli obblighi di dare che
si accompagnano alla proprietà di un bene non può dirsi che essi abbiano tutti carattere di limitazione del diritto sulla cosa. Non
possiede tale carattere, per es.,
la necessità di denunciare l’alienazione delle cose d’arte prevista dall’art.
30 l. 1.6.1939, n. 1089, la quale non ha struttura di onere (ma di dovere) e ha
veste strumentale ai fini dell’esercizio del potere di prelazione regolato
dagli artt. 31-33 della stessa legge. Vengono da ultimo in considerazione i doveri
negativi (di non fare). Di essi, alcuni sono imposti
allo scopo di impedire danni o assicurare vantaggi a beni altrui, o di
prevenire pericoli a essi inerenti; e vi corrispondono diritti altrui di natura
reale (appunto perché inerenti a tali beni): vi rientrano la generalità degli
obblighi verso i proprietari di fondi altrui, nascenti da servitù e da rapporti
di vicinato (ivi comprese le così dette servitù militari e aeronautiche, i
limiti di distanza delle costruzioni dalle strade, ecc.). Altri sono imposti
puramente e semplicemente al fine di evitare un danno o assicurare un vantaggio
a singoli soggetti o alla collettività (nel quale ultimo caso la cura, la
tutela e la titolarità giuridica del correlativo interesse sociale spetta a un ente pubblico): vi rientrano, per es.,
il divieto di atti di emulazione (art.
833 c.c.), il divieto di realizzare nelle zone sismiche costruzioni che
non rispondano a certe caratteristiche (art. 10 ss. l. 22.11.1937, n. 2105), i
limiti di distanza delle costruzioni dai cimiteri (art. 338 t.u. 27.7.1934, n,
1265, modificato con l. 17.10.1957, n. 983), il divieto di eseguire costruzioni
in contrasto con le prescrizioni (relative all’altezza, al numero dei piani, ecc.)
contenute nei regolamenti edilizi, ecc. Tra le limitazioni di quest’ultima categoria, ma in un gruppo a sé, sono da
collocare quei doveri, imposti in favore di interessi particolari o collettivi,
e preordinati ad assicurare, in relazione ai beni cui si riferiscono, di volta
in volta, la conservazione dello stato di appartenenza del bene (impedendo
l’esercizio della facoltà di disporne), ovvero il mantenimento (totale o
parziale) dell’attuale stato materiale (impedendo l’esercizio della facoltà di
modificarne la forma o la sostanza o entrambe), ovvero il mantenimento
dell’attuale destinazione (impedendo l’esercizio della facoltà di mutarne la
destinazione). A queste limitazioni si addice il nome di «vincoli». Il quale,
infatti, viene impiegato per esse nella prassi.
Appropriatamente si usa dire che i beni in questione sono «vincolati»: di volta
in volta, nel senso che non possono essere alienati (per es., strade vicinali, immobili soggetti a vincolo
idrogeologico, a vincolo urbanistico, ecc.), non possono subire cambiamenti di
destinazione (per es., stabili soggetti a vincolo
alberghiero, edifici destinati a culto cattolico, strade vicinali, cave e
torbiere, ecc.). Ecco perché in principio […] si diceva che i
vincoli sono delle restrizioni imposte in funzione conservativa e aventi per
obbiettivo di ridurre la libertà di disporre e usare dei propri beni: essi
tendono, di volta in volta, alla conservazione dell’appartenenza, dello stato
materiale, della destinazione della cosa. Dei «vincoli», taluni vengono
imposti immediatamente e direttamente da disposizioni normative, e perciò in
via generale e astratta (così avviene per quelli gravanti sulle strade
vicinali, sugli edifici destinati a uso alberghiero, sui prodotti agricoli
soggetti ad ammasso obbligatorio), altri vengono imposti mediante provvedimenti particolari – per lo più, mediante atti
amministrativi (così avviene per i vincoli urbanistici, idrogeologici,
d’interesse artistico e storico) –, o mediante atti di diritto privato (così
avviene per il vincolo dotale). Mentre quelli imposti in via normativa importano
generalmente una immodificabilità
assoluta delle situazioni di fatto e di diritto «vincolate», alcuni soltanto
degli altri hanno lo stesso carattere – lo hanno, per es.,
i vincoli di piano regolatore quando non siano ammesse licenze edilizie «in
deroga» (infatti in tale ipotesi le situazioni fissate dalla «zonizzazione» non
sono in alcun modo derogabili nel singolo caso, essendo noto che le licenze
normali – e cioè non derogatorie – hanno come loro precipua funzione quella di
evitare che i costruttori se ne discostino). Nella loro generalità i vincoli
non imposti in via normativa si risolvono nel dovere di non far luogo a
modificazioni od alterazioni dello stato di diritto o di
fatto, se non sulla base di una «autorizzazione» dell’autorità preposta
alla cura o alla vigilanza degli interessi tutelati mediante il vincolo (vd., per es., l’art.187 c.c. per il vincolo dotale;
gli artt. 7 e 9 r.d.l. 30.12.1923,
n. 3267 per i vincoli idrogeologici; gli artt.
11, 13, 18, 24, 25 ss., l.
1.6.1939, n. 1089 per i vincoli d’interesse artistico e storico; l’art. 31 l. 17.8.1942, n. 1150 e
l’art. 3 l. 21.12.1955, n. 1357 per i vincoli urbanistici, quando sia ammessa la possibilità di licenze edilizie «in deroga»). Occorre però subito aggiungere che quelle che qui vengono prese in considerazione, volte come sono a
rimuovere, in parte qua, una restrizione espressamente imposta a un diritto, sì
da limitarne la portata – onde esse non si imbattano in posizioni di diritto soggettivo
–, non sono delle mere autorizzazioni – e cioè degli atti volti a rimuovere un
limite all’esercizio di un preesistente diritto (e quindi a una sfera d’azione
istituzionale libera) –, bensì hanno, di volta in volta, natura di dispensa o
di licenza. Tra gli esempi fatti, sono da configurare come dispense – in quanto
nel sistema dell’istituto assumono carattere derogatorio – quelle ordinate alla
rimozione del vincolo dotale e alla rimozione del
vincolo urbanistico. Sembrano invece da configurare come licenze le altre, dato
che non hanno carattere di deroga, e che la valutazione discrezionale nell’an, attraverso la quale l’autorità giunge alla loro
concessione, ha luogo unicamente in funzione della cura del settore di volta in volta interessato, affidato istituzionalmente
alle scelte del potere pubblico. Con riferimento ai casi da ultimo considerati – che sono poi
quelli che più interessano ai fini della presente indagine – si può dunque dire
che i vincoli in esame si atteggiano come «divieti con possibilità di licenza» (mentre con riferimento agli altri casi di cui si è
detto si potrà parlare di «divieti con possibilità di dispensa»). Sandulli, Natura ed effetti dell’imposizione di vincoli paesistici, in Atti
del convegno di studi giuridici sulla tutela del paesaggio, Milano,
1963, pp. 83-89). Ad esito di questa premessa, si possono organizzare in un
quadro non completo ma certo significativo taluni
«concetti-chiave» che consentono di assegnare alla nozione di proprietà la sua
dimensione attuale, e, al tempo stesso, indicano anche le linee di svolgimento
dell’analisi: a) proprietà è termine polisenso, cui giurisprudenza e
legislazione, statuale e regionale, conferiscono nei diversi settori
significati diversi; b) proprietà è concetto economico che assume diverse forme
giuridiche; c) proprietà è concetto storicamente relativo, destinato a mutare
con il tempo, anche in assenza di mutamenti radicali nelle definizioni offerte
dal linguaggio normativo o nelle tradizionali trattazioni della dottrina; d) proprietà è istituto solo in parte affidato
all’autonomia individuale, variamente limitata sia in ordine alle forme di
godimento sia in ordine alle forme di disposizione delle cose che sono oggetto
del diritto; e) proprietà è concetto limite tra diritto privato e diritto
pubblico; f) proprietà è manifestazione di potere individuale che nelle fasi
storiche assume espressioni diverse. Di qui la scelta, come punto di avvio
di ogni indagine sulla proprietà, del modello originario di disciplina moderna
previsto dal Codice napoleonico; di qui ancora, il rilievo del modello
prefigurato dalla Costituzione, con la codificazione della funzione sociale
della proprietà; infine, l’attuale dimensione della disciplina, nella quale
acquista uno spazio sempre maggiore l’intervento delle Regioni. La tematica incontra
la «teoria dei limiti» su cui si sofferma la dottrina più recente. Il «diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo» (art. 832 c.c.) ricorda l’espressione «nel
modo più assoluto» presente nel codice del ’65; ma in quest’ultimo
v’era una limitazione notevole in quanto si aggiungeva «purché non se ne faccia
un uso vietata dalle leggi e dai regolamenti». Il legislatore del ’42 smorza
l’affermazione iniziale con l’altra «entro i limiti e con l’osservanza degli
obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico». L’obbligo in genere si
distingue dal dovere, e comunque si caratterizza
proprio per il fatto che impegna il titolare a tenere un determinato
comportamento: non soltanto si discorre dei comportamenti vietati al
proprietario – limite negativo come nel codice del ’65 –, ma si stabiliscono
gli obblighi, le attività positive. Rispetto alla definizione del codice
abrogato v’è qualcosa di più che contrasta con quel «pieno ed esclusivo» della
prima parte della definizione. Basta
leggere gli articoli successivi – per es. l’art. 835 sulle requisizioni, l’art.
836 sui vincoli e obblighi temporanei, l’art. 838 sull’obbligo di coltivare il
fondo – per comprendere che il proprietario è titolare non soltanto di situazioni
attive, come quelle di godere e di disporre, ma – a parte la soggezione a certi
limiti negativi a vantaggio di terzi interessati o della collettività – è
sottoposto anche a obblighi di contenuto positivo, a
comportamenti i quali fanno ormai parte della definizione del diritto. Alcune limitazioni si riferiscono alla
facoltà di godimento, altre a quella di disposizione. Vi sono situazioni di proprietà nelle quali è
esclusa la facoltà di disposizione e altre nelle quali temporaneamente o
definitivamente è esclusa quella di godimento.
Sì che, se v’è una limitazione del potere di disposizione e si
concepisce l’attività di dare in locazione il bene come esplicazione di tale
potere, il titolare del diritto di proprietà non avendo il potere di disporre
non avrebbe neppure la facoltà di dare in locazione il bene; viceversa, chi
concepisce il dare in locazione come esplicazione del potere di godere, essendo
nella fattispecie concreta limitata ed esclusa soltanto la facoltà di
disposizione, attribuirà al proprietario la facoltà di locare il bene. Non si può sostenere che i limiti e gli
obblighi non facciano parte del diritto di proprietà; fatti esterni sono
l’onere reale, la servitù, il peso imposto dal di
fuori e quindi non rientrante nella struttura della situazione soggettiva-proprietà. L’opposta opinione si spiega anche
con una ragione di ordine logico-formale e cioè con il
pregiudizio, di carattere dogmatico, che la proprietà sia un diritto soggettivo
tout court. La proprietà è invece una situazione soggettiva complessa. La
rivelazione de-gli obblighi, oneri, vincoli, limiti, ecc. è importante in
quanto, se di tale situazione si ha una concezione unitaria, l’inadempimento di
uno di essi si riflette sull’intera situazione. Tale
inadempimento può non comportare il solo risarcimento del danno – cui è tenuto
ogni soggetto debitore inadempiente – ma rilevare ai fini dell’esistenza del
diritto. La c.d. teoria delle limitazioni, che interessa in maniera
particolare l’atto di disposizione, comprende anche i vincoli
d’indisponibilità, gli obblighi legali a contrarre, gli obblighi
di determinazione aprioristica e dirigistica dei prezzi negli atti di
disposizione. Limiti in senso lato che fino a ora sono
stati ritenuti applicabili esclusivamente agli atti di disposizione concernenti
i diritti reali limitati e che invece si possono estendere ai diritti di
godimento personali. Vi sono forme d’indisponibilità permanenti, perpetue e
temporanee della proprietà che concernono non la
proprietà intesa come situazione soggettiva ma esclusivamente il potere di
disposizione. Il proprietario che dà in locazione un
appartamento esercita il suo potere di disposizione; una legge che blocca le
locazioni, colpisce il potere di disposizione. Così questo, nell’accezione in
questione (atto con il quale il proprietario crea situazioni soggettive
favorevoli per i terzi), è fortemente limitato quando
la legge stabilisce non un obbligo legale e contrarre (art. 2597c.c.) ma, per es., una pianificazione coercitiva (piani regolatori art.
869 c.c.; art. 7-17, l. 17.8.1942, n. 1150 e
successive modificazioni; artt. 1-4, l. 19.11.1968,
n. 1187). Il limite, forse tra i più
forti, al potere di disposizione è quello che obbliga il proprietario che
intende vendere ad attenersi a determinate condizioni, modalità, imposte dalla autorità (d.lgs.luog.
19.10.1944, n. 347, e successive modificazioni). Il soggetto anche se libero di
alienare, di disporre, è limitato nel regolamento traslativo. In particolare, in alcuni settori
dell’economia, è fortemente limitato il potere di
disposizione delle imprese, anche nel momento dell’acquisto, esistendo un
diritto di appropriazione da parte di terzi su determinati beni; così, in
riferimento a talune proprietà contadine, a piccole imprese, il legislatore
attribuisce una prelazione (art. 8, l. 26.5.1965, n. 590, modificato dalla l.
14.8.1971, n. 817, dalla l. 10.5.1976,
n. 265, e dalla l. 8.1.1979, n. 2) o un’opzione al
coltivatore o ad altri soggetti determinati. Considerata la disposizione come potere di scelta della destinazione
da dare al bene, la teoria dei limiti si può riferire soltanto a questo potere, inteso come scelta tra più destinazioni, basti
pensare alla programmazione e alla legislazione interventistica. Una programmazione coercitiva può giungere a
negare al «proprietario» il diritto di scegliere. Una categoria di limitazioni che realizza
interessi pubblici o individuali è eterogenea e non può essere validamente
considerata in forma unitaria. In questa categoria rientra, secondo la
dottrina, l’espropriabilità per pubblico interesse,
già prevista dall’art. 834 c.c.,
richiamata dall’art. 42, co. 3°, della Costituzione.
La requisibilità per gravi e urgenti necessità
pubbliche (art. 835 c.c.), gli ammassi (art. 837 c.c.), anche la confisca possono essere
considerati limiti nell’interesse pubblico ai poteri di disposizione e di
godimento del proprietario (artt. 240, 722, 733 cod. pen.). In questa categoria eterogenea rientrano anche limitazioni
che realizzano interessi individuali: il divieto di opporsi a talune attività
di terzi che il proprietario non ha interesse apprezzabile a
escludere (art. 840, co. 2°, c.c.). La proprietà è
difesa per un interesse specifico, ma anche quando questo interesse
non potrà trovare realizzazione, non c’è motivo d’impedire ad altri la
possibilità di sfruttare il bene o parte del
bene che il proprietario non utilizza. Così il divieto di impedire il passaggio
o l’accesso nella proprietà privata e il diritto del proprietario di chiudere
il fondo sono ogni giorno violati: si pensi alla raccolta
delle erbe, dei funghi, alla possibilità di sciare. Tali limiti hanno una
rilevanza non in base a consuetudini che derogano alla
legge scritta ma in base al diritto positivo: queste consuetudini, previste da
regolamenti possono derogare alla legge scritta in quanto è proprio questa che
lo consente. Il limite è nella stessa
legge. Potere di controllo. Taluni organi (art. 2397 ss. c.c.; art.
5, co. 2°, d.P.R. 31.3.1975, n.
136) o taluni soggetti (artt. 2409,
2489 c.c.; art. 11, co. 5°, l. 16.12.1977, n. 904)
controllano l’esercizio della proprietà o l’attività e l’esercizio
dell’impresa. All’interno degli organi delle società per azioni il potere di
controllo tipico spetta al collegio sindacale. Analogo potere si ritrova in
certe forme d’incapacità dei soggetti, ai quali si lascia una libertà di agire
ma controllata (artt. 344, 383 e 384 c.c.), talvolta preventivamente, tal altra successivamente (artt. 374, 375 e 1444 c.c.).
L’autorizzazione successiva è una forma di controllo, che spesso comporta un
giudizio di merito sulla decisione presa dal soggetto titolare del potere di
disposizione. Il potere di controllo può essere dettato nello stesso interesse
del proprietario ed è attribuito a colui che, per
definizione, dovrebbe avere il potere di disposizione e il potere di godimento,
ma che, pur rimanendo proprietario, viene privato sia dell’uno sia
dell’altro. Nonostante
la proprietà nel c.c. sia definita facoltà di godere e di disporre, esistono
forme di proprietà che, perdendo i poteri caratteristici, sono tutelate sotto
forma del potere di controllo. È un ampio spazio riservato alla teoria
dei poteri di controllo, dai controlli amministrativi
e giudiziari a quelli privati su patrimonio altrui. Sarebbe utile, in questa prospettiva,
approfondire la tematica della responsabilità nel
campo delle obbligazioni: la responsabilità patrimoniale del debitore si spiega
appunto come attribuzione al creditore del potere di controllare l’andamento
patrimoniale del debitore. Quando si dice che il debitore è responsabile con
tutti i suoi beni presenti e futuri per i debiti che egli ha assunto nei
confronti del creditore (art. 2740 c.c.), si dà a quest’ultimo, mediante i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale (art. 2900 ss. c.c.), un potere privato di controllo sul
patrimonio altrui. Vi sono controlli volti a tutelare i proprietari e controlli
volti a realizzare interessi superiori. Così ancora si conosce un controllo che
s’ispira all’integrazione della persona; nel senso che l’organo preposto al
controllo diviene parte integrante della società, parte del procedimento di attività della stessa vita della società. Gli atti di
disposizione, di godimento e di utilizzazione che la
società svolge mediante i suoi organi passano al vaglio dell’organo di
controllo. Non basta quindi affermare che la proprietà è il potere di
godere e di disporre, ma occorre individuare, in
riferimento ai singoli assetti di interessi, alle singole circostanze concrete,
anche colui che ha il potere di controllo>. (Perlingieri,
Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit.,
p. 439) Viene, quindi, in rilievo la latitudine dei poteri del
proprietario in ordine alla destinazione del bene. Nel linguaggio dell’art. 832, come si è visto, la formula
«diritto di godere» ha funzioni relazionali, riassumendo l’insieme delle
facoltà e dei poteri che l’ordinamen-to in concreto (e in modo vario, a seconda dei differenti beni) riconosce al
proprietario. Una nozione più ristretta
di godimento è usata talvolta per indicare l’esercizio c.d. statico della proprietà, in
contrapposizione alla nozione di utilizzazione dei beni nell’esercizio
dell’impresa. La distinzione è di dubbia utilità dal momento che
l’utilizzazione dei beni per l’esercizio di una impresa
costituisce «uno dei tanti modi nei quali si può godere di essi ai sensi
dell’art. 832». Lo stesso potere di destinazione del bene alla produzione è
una delle manifestazioni – per usare il linguaggio del Codice – del «diritto di
godere». Né l’esercizio di quel potere sottrae tout
court il bene al regime della proprietà.
Come già si è notato (cap. 3, par. 14), proprietà e impresa sono legate
da rapporti molteplici, che non si esauriscono nella fase iniziale della
destinazione del bene alla produzione. L’esercizio della libertà di iniziativa economica nella fase iniziale (e cioè l’atto
di destinazione del capitale al mercato, a fini produttivi presuppone il potere
di utilizzare i beni destinati alla produzione, che deve sussistere in base al
titolo giuridico di cui l’autore dell’atto dispone; ma – perciò stesso – non
vale di per sé né a tipizzare né ad assorbire quel potere, che esiste, e
permane, in quanto espressione del contenuto del diritto. Nel caso della
proprietà, insomma, la destinazione del bene alla produzione è espressione del
godimento del proprietario, come formula riassuntiva del contenuto del diritto. Un’autonoma considerazione della destinazione del bene può
tuttavia essere utile, in quanto consente di intendere la centralità che
nell’odierna disciplina proprietaria assume la concreta utilizzazione
del bene. Da questo punto di vista, peraltro, l’autonomo rilievo della
destinazione concerne, già nel linguaggio normativo, il modo d’essere del bene
implicante o caratterizzante un determinato uso (non necessariamente
produttivo). Più che la tipicità del potere del titolare di effettuare
la destinazione, in definitiva, conta la tipizzazione normativa dell’uso del
bene, basata sulla rilevanza che l’ordinamento attribuisca a una determinata
destinazione del bene. Tale rilevanza – che si esprime secondo differenti forme per
le diverse categorie di beni nonché per i diversi tipi
di interessi cui sia indirizzata la tutela normativa –costituisce il momento
forse più significativo dell’attuazione legislativa della funzione sociale.
Spesso la destinazione del bene è determinata direttamente dalla legge, o è
rimessa al potere amministrativo, in un rapporto variamente modellato con il
potere decisionale del titolare. Così, nella proprietà urbana la destinazione del bene è
impressa dagli atti della pianificazione urbanistica, e la libertà d’uso del
proprietario sussiste solo nell’ambito (più o meno ampio) che ne risulta; altre
volte (come nel caso del c.d. vincolo alberghiero) la legge rafforza e rende
stabile la destinazione già operata dal privato; la destinazione del bene a un uso produttivo può costituire incolte; talvolta il
vincolo di destinazione è finalizzato a esigenze di conservazione e/o fruizione
collettiva. Il dato più significativo attiene dunque alla tendenza dell’ordinamento,
attuativa del principio della funzione sociale, alla
tipizzazione degli usi del bene privato là dove, precedentemente, avevano
rilievo solo taluni singoli atti di utilizzazione del bene. ( Cesare Salvi, Il contenuto del
diritto di proprietà, cit., p. 118 ss.). Titolarità individuali e fruizione
collettiva.Il caso dei beni culturali e dei beni ambientali. La problematica degli interessi diffusi Accanto a queste limitazioni, si affiancano altri limiti
imposti dalla legislazione statuale recente, in materia di locazioni urbane (l.
392/1978); in materia di edificazione e di
trasformazioni urbanistiche (l. 1/1977; l. 457/1978); in materia di
inquinamento ambientale (l. 319/1976 e succ. modif.); e si deve considerare
anche l’intensa legislazione regionale sui beni ambientali, sui beni culturali,
sui beni oggetto di edificazione, e così via. Di qui la elaborazione di nuovi
concetti relativi alla figura della proprietà, come la proprietà conformata,
che nasce originariamente limitata, o come la fruizione pubblica di beni
privati, in intesa come godimento di beni appartenenti ai privati che, per la
loro conformazione, per il loro interesse collettivo, possono esser controllati
dalla comunità. Del primo concetto si deve discutere in
relazione alla disciplina costituzionale della proprietà privata; del
secondo offrono immediata percezione talune vicende oggetto di procedimenti
giudiziari. Più precisamente: Nel linguaggio comune, le espressioni
«bene culturale», «bene ambientale», «bene culturale ambientale»,
appaiono omologhe, distinte solo da alcune sfumature,
per le quali nell’aggettivazione «culturale» si evidenzia maggiormente
l’appartenenza del bene al patrimonio artistico, storico, archeologico, mentre
nell’espressione «ambiente» si fa diretto riferimento a caratteri geofisici, propri
di una regione o di una particolare zona territoriale. Inoltre si assiste, attualmente, a una dilatazione del termine «cultura», sì che
il bene culturale, nel quale la «cultura» trova espressione, è indice di una
categoria di beni-oggetto sempre più vasta: allo stesso modo, alla nozione di
ambiente si riconducono non solo le bellezze naturali o paesaggistiche, ma
tutti i beni che circondano l’individuo e costituiscono appunto l’habitat nel
quale egli vive. Nel linguaggio normativo, invece la espressioni
indicate sono di recente acquisizione e compaiono (non a caso)
sopratutto nella legislazione regionale, nella quale maggiore è la
preoccupazione di conservare e salvaguardare i beni (di qualsiasi natura essi
siano) che compongono l’habitat, e sono di fruizione comune, anche se non
«diretta». Esse, comunque, designano categorie di beni
definite nelle loro caratteristiche e sottendono e pertanto nozioni sulle quali
si è venuto formando ampio consenso dottrinale. È ovvio che la nozione corrente di bene, culturale,
ambientale, culturale-ambientale influisca su quella
giuridica: tali beni, infatti, costituiscono nel diritto una «nozione aperta»,
il cui contenuto viene mutuato da altre discipline, sì
che a ragione si può definire la nozione liminale,
nel senso che essa non ha contenuti giuridici particolari, ma desume i suoi
contenuti da scienze metagiuridiche. Tuttavia, l’uso
corretto di queste diverse nozioni in contesti
normativi differenti fra loro, lascia emergere con evidenza che nella
terminologia giuridica tali espressioni non sono equipollenti, che sono
riferite a categorie ben connotate, che quindi sono indice di interventi
normativi differenziati. Infatti, per bene «ambientale» si intende,
nel linguaggio normativo, il bene «puramente naturalistico», quello cioè sul
quale non è intervenuta l’opera dell’uomo: tale bene, rimasto intatto, ha subìto solo un processo di «fruizione», nel senso che è
stato reso accessibile a gruppi, a comunità, ed è
quindi di appartenenza collettiva; per bene «culturale» si intende ogni
bene che, ai sensi della legge fondamentale in materia, entrata in vigore
l’1.6.1939, n. 1089, è compreso tra le «cose mobili e immobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico, ed etnografico», e tra le cose che
interessano la paleontologia, la preistoria, le civiltà primitive, la
numismatica, e poi ogni «cimelio», variamente costituito, avente caratteri di
rarità e pregio. Dalla combinazione delle due nozioni, più ampia e generale la
prima, più circoscritta e specifica la seconda, si forma poi la nozione di
«bene culturale ambientale», che riguarda i beni di
natura ambientale nei quali si è manifestata l’opera dell’uomo. Una nozione così ampia e comprensiva si applica, per comune
intendimento, a tutti i beni dell’ambiente che recano vestigia umane o
trasformazioni apportate dall’uomo: in particolare, rientrano in essa le trasformazioni urbanistiche, che sono anche
destinatarie di una disciplina apposita (la disciplina urbanistica): sì che i
centri storici – che ne sono oggetto, in quanto circoscritti entro una zona
territoriale edificata – se contengono beni culturali, possono anch’essi esser
definiti beni culturali ambientali; nella prassi, la disciplina urbanistica si
farà strumento di tutela, di conservazione, di salvaguardia dei valori
culturali collegati a quella zona della città.
La distinzione in categorie di beni non ha ovviamente solo valore a fini
classificatori e nozionali: al contrario è funzionale alla individuazione
dei regimi di appartenenza dei singoli beni che a esse fanno capo: infatti, i
beni culturali, siano essi ambientali o no, possono appartenere allo Stato
(come accade, per es., per le cose di interesse
archeologico), agli Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni) ovvero ai
privati. Ma accanto alla titolarità formale, cioè
all’esercizio del diritto di proprietà sulle «cose» che sono parte
dell’ambiente (culturale o no), occorre mettere in evidenza che la qualifica di
«bene culturale e ambientale» arricchisce lo status giuridico del bene, in
quanto legittima l’intervento dello Stato (o di altro ente pubblico) che si
sostanzia in posizioni soggettive attive del potere pubblico, cui corrispondono
situazioni soggettive passive del proprietario del bene. In altri termini,
nell’ipotesi in cui il bene culturale, il bene ambientale, il bene cultural-ambientale sia di proprietà dei privati, la
quantità giuridica del bene comprende, proprio per la sua natura particolare,
connessa all’interesse culturale (in senso lato) che per tale bene ha la
collettività, dei limiti, dei vincoli, che comprimono i poteri del proprietario
(per es. disponendo
l’inalienabilità della cosa, stabilendo i modi nei quali essa deve esser
utilizzata, precisando in che modo può avvenire la fruizione collettiva del
bene, e così via). In tal modo, si delinea una
duplicità del regime (e di normazione generale) della cosa qualificata: essa
può appartenere al privato, ma può esser oggetto di fruizione da parte della
collettività: essa quindi è pubblica, non per appartenenza ma in quanto bene di
fruizione. È questo uno di modi nei quali si
esplica, secondo la dottrina che in senso lato e molto semplicemente si può
definire progressista, la funzione sociale della proprietà privata, stabilita
dall’art. 2 co. 2° Cost.;
la apposizione di vincoli ai proprietari di beni di interesse culturale, o di
natura ambientale, inerenti alla loro destinazione e al loro godimento,
individuale e collettivo, è, per così dire, connaturata al bene in oggetto: in
termini più poveri, il bene «nasce limitato» e ogni intervento pubblico, inteso
a precisare i limiti, non può considerarsi rivolto a privare il proprietario
dei suoi poteri sulla cosa, o, addirittura, a «espropriarlo» delle facoltà che
sono connesse al suo diritto di proprietà; ma si deve intendere piuttosto come
un intervento diretto a evidenziare e ad attuare la funzione sociale della
proprietà; pertanto, tale limitazione non comporta indennizzo. E su questo sfondo si colloca il
tema della tutela degli interessi diffusi.
Individuazione della categoria Interesse diffuso è infatti
categoria formale che identifica una situazione o posizione soggettiva
giuridicamente rilevante, al pari del diritto soggettivo, dell’interesse
legittimo, dell’aspettativa, e così via. Si denomina «interesse» in quanto esprime una
esigenza individuale, secondo la terminologia usuale, una tensione di un
soggetto verso un bene; nel caso dell’i.d. il bene
può anche essere immateriale, pubblico e quindi non necessariamente ed
economicamente valutabile; si denomina «diffuso» in quanto la sua dimensione si
coglie nell’appartenenza del soggetto a un gruppo, a una collettività. L’i.d.
si differenzia dall’interesse semplice, o di mero fatto, perché questo esprime
un’esigenza, rilevante dal punto di vista economico e sociale, ma non tale da
assurgere a posizione protetta (per es. interesse dell’imprenditore a non avere
concorrenti sul mercato); gli altri interessi invece – se qualificati come
diffusi – esprimono anche una posizione tendenzialmente (anche se non
uniformemente) protetta. Nella
graduatoria degli interessi protetti l’i.d.
occupa una posizione a sé; taluno, per difficoltà di qualificazione, per
eccesso di semplificazione, e perché, magari inconsapevolmente, incline a
trascurarne la rilevanza, o preoccupato, sul piano della politica del diritto,
di non eccedere in una tutela che comporterebbe alti costi sociali, ora lo
identifica con il diritto soggettivo, ora con l’interesse legittimo [Scoca, 1976, 2]; altri, in modo più complesso, lo descrive
come un interesse non statico ma dinamico, «un quadro di figure in continuo
moto di trasformazione da un tipo all’altro», così che l’interesse diffuso non
sarebbe mai interamente situazione oggettiva, o interesse di legittimazione, o
interesse collettivo o interesse legittimo in senso proprio o diritto soggettivo,
ma di volta in volta ciascuna di queste figure [Nigro,
1978, V].
Non avrebbe senso parlare di interesse diffuso
se esso si identificasse con il diritto soggettivo: categoria ormai troppo
connotata, anche se non meno complessa nella storia e nella definizione; questo
accostamento può essere ricondotto alla tendenza classificatrice di quanti
rifuggono dal consentire la individuazione di componenti o figure simili e così
autonome da sfuggire all’assorbimento nei modelli più collaudati e tutto sommato
più tranquillanti, che ci derivano dalla tradizione ottocentesca. Tanto meno l’i.d. può essere assimilato o accorpato all’interesse
pubblico. […] La preservazione dell’ambiente Allo stesso modo si è dato ingresso alla tutela degli
interessi diffusi concernenti la fauna, fatti valere dal WWF nei confronti di una legge regionale
friulana che non circoscriveva in modo congruo i tempi dell’attività venatoria
della Regione [TAR Friuli-Venezia
Giulia, 22.3.1984, n. 91]. Nella motivazione della sentenza si precisa, quanto alla tutelabilità in giudizio degli interessi diffusi, che
«l’esigenza di protezione degli interessi diffusi, ovvero super individuali, in
quanto caratterizzati dal riferimento simultaneo a tutti o parte dei componenti di una data collettività, individualmente
considerati, riguardo al medesimo bene, trova il suo fondamento, prima ancora
che in una innegabile presenza nella coscienza popolare, nel dettato
costituzionale che, all’art. 2, riconosce i «diritti inviolabili dell’uomo sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»,
con ciò stesso attribuendosi valore a entità esponenziali di interessi
trascendenti la sfera individuale; la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) ne
deve costituire corollario, senza di che la presenza degli interessi stessi
risulterebbe cosa vana». Richiamando la sentenza all’Ad. plen. 29.10.1979, n. 24, i giudici osservano che peraltro
rimane aperto il problema, logicamente subordinato ma non per questo di più
agevole soluzione, dell’individuazione in concreto di quegli elementi
differenziali in relazione alla formazione sociale
ricorrente (un’associazione ecologista come il WWF)
e agli interessi di cui è portatrice, tali da qualificarla in concreto quale
legittimata a proporre il gravame. Si tratta cioè di
rispondere all’esigenza costituzionalmente garantita, di dare tutela agli
interessi diffusi evitando nel contempo il pericolo di allargare
indiscriminatamente la legittimazione a ricorrere, estendendo in tal modo
l’ambito – legislativamente delimitato – delle azioni
cosiddette popolari ovvero facendola discendere unicamente dalla volontà della
singola formazione sociale. Ritenuta improponibile la tesi di una
legittimazione derivante dal riconoscimento statuale della personalità
giuridica, si è cercato di trovare la soluzione del problema nella teoria del
procedimento amministrativo, per cui non solo gli
individui ma altresì le formazioni sociali possono far valere gli interessi di
cui sono portatori – quindi anche gli interessi diffusi – nella fase procedimentale finalizzata all’emanazione di un
provvedimento amministrativo, purché detti interessi siano inerenti (di segno
quindi eguale od opposto) all’interesse pubblico sotteso dal provvedimento
finale. La risposta, nel caso del WWF, è
stata positiva. Ancora. Si è ammessa la legittimazione ad agire della
«Comunità montana penisola amalfitana» per
l’annullamento di un procedimento amministrativo di concessione della ricerca di idrocarburi al largo della costiera penisola amalfitana [TAR Campania-Salerno, 13.3.1987, n. 117]. Ciò perché tale ente è stato ritenuto esponenziale di interessi
collettivi. Nella fattispecie si sono individuati interessi – qualificati però
come legittimi – alla protezione dell’ambiente marino e costiero. Osservano i giudici che nella fattispecie «le
procedure presupposte all’atto impugnato sono sì preordinate al soddisfacimento
dell’interesse pubblico a incrementare le riserve e le
risorse energetiche del paese, ma sono legislativamente
caratterizzate da una puntuale serie di adempimenti istruttori, e di
accorgimenti tecnici, aventi come scopo proprio la tutela della salubrità e
integrità dell’ambiente marino e costiero in cui le prospezioni avvengono,
nonché la sicurezza della circolazione nautica, da pesca e da diporto, e quindi
in definitiva la salvaguardia della salute e delle condizioni di vita delle
popolazioni interessante». Per questo si è ammessa l’esistenza, in
contrapposizione con l’interesse pubblico, di situazioni soggettive
legittimanti a far valere il corretto esercizio, in conformità della relativa
disciplina normativa, del sottostante potere amministrativo. Qui si trattava di un ente locale di natura pubblica. Per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, esse sono
state ammesse a difendere gli interessi di cui sono portatrici solo raramente.
Con riguardo a Italia Nostra, si è stabilito che alle
associazioni rappresentative[…] deve disconoscersi la legittimazione attiva sul
solo presupposto del riconoscimento della loro personalità giuridica, mentre hanno
tale legittimazione qualora la legge e/o l’autorità amministrativa individuino
e qualifichino la loro posizione e la loro funzione esponenziale, abilitandole
a rappresentare l’«interesse protezionistico» nell’ambito dell’organo del quale
esse vengono chiamate a far parte mediante rappresentante [TAR Emilia-Romagna,
sez. Bologna, 19.12.1986, n. 1986, n. 640]. Gli interessi corporativi e le associazioni di categoria Distinti dai casi in cui si sono fatti valere in giudizio interessi diffusi, comuni a tutti gli appartenenti
a una categoria, sono i casi in cui associazioni di settore hanno fatto valere interessi individuali dei singoli
membri o di frazioni delle stesse associazioni.
Qui la legittimazione è stata negata. È accaduto allorché fu presentato
ricorso contro il piano di distribuzione commerciale da un’associazione di
categoria non rappresentativa dell’intero settore [si trattava della Unione commercio turismo attività di servizi della
provincia di Trento TRGA, in TAR Trentino-Alto Adige, sez. Trento, 6.3.1990,
n. 116]. In quella occasione, i giudici
hanno rilevato che «la legittimazione attiva degli organismi esponenziali di
determinate categorie economico-produttive è configurabile nella sola ipotesi
in cui gli stessi agiscano a tutela degli interessi di categoria la cui
protezione costituisce fine istituzionale delle associazioni; pertanto, gli
organismi in questione non sono legittimati a impugnare atti lesivi delle
posizioni soggettive individuali di singoli aderenti né a far categoria rappresentata,
in contrapposizione con gli interessi di altra parte della categoria, né, al
fine di suffragare la legittimazione attiva di dette associazioni, può valere
il riferimento a un’esigenza di tutela di interessi di portata generale, quali
la difesa del principio di pianificazione territoriale contro un uso eccessivo
e distorto del potere di deroga ovvero la garanzia di trasparenza nel rilascio
delle autorizzazioni commerciali, trattandosi di veri e propri interessi
«collettivi» di cui sono portatori gli enti pubblici territoriali, in quanto
esponenziali dell’intera comunità locale, ovvero di semplici interessi
«diffusi», non specialmente attribuiti ad alcun titolare per mancanza del
requisito della personalità e, come tali, insuscettibili
di tutela in via giurisdizionale». Ma si tratta di questione
controversa. È stata infatti ritenuta legittimata a
ricorrere una società cooperativa a responsabilità limitata munita di
personalità giuridica di diritto privato, tra i cui obiettivi figurava la
tutela dell’attività commerciale dei singoli soci e della zona commerciale del
centro di Brescia [TAR Lombardia, Brescia,
27.5.1983, n. 264]. Si è ammessa la legittimazione dell’Ordine interprovinciale
chimici della Sicilia per l’esclusione della categoria dalla direzione dei
laboratori di analisi chimiche, perché tale ordine
difendeva interessi collettivi e non diffusi. Ciò perché gli interessi di
categoria, sebbene pertinenti a una pluralità di
soggetti, sono riferibili a una collettività strettamente unificata, ossia a un
gruppo organizzato portatore di interessi omogenei [Cons.
G.A. Reg. Sicilia 9.3.1984, n. 22]. Si è esclusa invece l’ammissibilità del ricorso
giurisdizionale di una cooperativa di gondolieri
veneziani contro un provvedimento del Comune di Venezia che imponeva norme
restrittive alla circolazione dei natanti [Cons.
Stato, V, 13.11.1973, n. 829] e in senso negativo si è provveduto con riguardo
all’associazione di costruttori contro il PRG di Roma [Cons. Stato, IV, 14.11.1970, n. 841] e alla
associazione di affittuari di fondi rustici contro
le determinazioni di canoni di affitto [Cons. Stato, VI, 12.11.1968, n.
659]. Si è ammessa anche la legittimazione di una
USL per la difesa di interessi
diffusi: ciò perché – si è detto – l’azione
di un ente pubblico a tutela degli interessi diffusi della collettività è
ammissibile se e quando il collegamento tra tali interessi e l’ente
esponenziale sia stato normativamente
istituzionalizzato, sicché sussista in capo all’autorità agente una situazione
differenziata rispetto a quella generale; ciò ricorerrebbe
«nel caso in cui tra l’ente pubblico e l’autorità emanante l’atto impugnante
esiste un nesso di contitolarità della funzione
pubblica, che rappresenta il substrato necessario della potestà esercitata».
Per queste ragioni si è ritenuto che un’unità sanitaria locale costituita
mediante un fenomeno di organizzazione intercomunale,
pur non assumendo natura di entificazione delle
funzioni attribuite per legge, a bia tuttavia tratti di soggettività, che la differenziano
rispetto ai comuni inclusi nel proprio ambito territoriale, ai quali restano
competenze proprie, quanto meno dal punto di vista patrimoniale, con la
conseguenza che i comuni stessi «devono ritenersi legittimati a impugnare atti
dell’unità sanitaria […] che vengano a incidere direttamente sull’interesse in
materia sanitaria della comunità rappresentata [TAR
Marche, 10.2.1982, n. 64]. La legittimazione è riconosciuta a
organismi ben identificati – per es., partiti,
sindacati – si esclude invece l’estensione di tale diritto alle associazioni
che difendono interessi diffusi. Così si è definita un’associazione venatoria che aveva
chiesto di intervenire nel giudizio sulla legittimità della richiesta di abrogazione dell’art. 842 c.c. D’altra parte, atteso l’orientamento di
chiusura da sempre manifestato dalla Corte di Cassazione in ordine alla tutelabilità di giudizio degli interessi diffusi, non si
poteva accordare risoluzione diversa [Cass. 13.12.1986]. Questa è la ragione formale per cui
si ritiene che al di là delle circoscritte ipotesi in cui si ammette il ricorso
all’azione popolare, non sia possibile ricorrere contro provvedimenti
abilitativi dell’edificazione. Ciò perché solo la legge può legittimare
l’intervento o la promozione di un ricorso avverso il
provvedimento di rilascio di una concessione edilizia: cosa che non è data alle
associazioni per la difesa della natura e del paesaggio [TAR Piemonte, 26.10.1984, n. 314]. Non mancano però eccezioni. Si è ritenuto ammissibile
l’intervento in giudizio (a adiuvandum o a opponendum) da parte di enti e
associazioni che si prefiggono come fine statutario la tutela di interessi
diffusi coinvolti da provvedimenti e atti oggetto di impugnativa [TAR Lazio, 22.12.1982, n. 1109]. (G. Alpa, I principi generali, Milano, 1993, pp. 224 ss.) 5. La proprietà edilizia. Le peculiarità della proprietà edilizia Una volta
di più ,il discordo del giurista incontra le maggiori difficoltà,
come hanno efficacemente rilevato Adolfo
Di Majo e Lucio Francario: Lo studio della proprietà edilizia presenta una difficoltà
specifica derivante dalla scarsa chiarezza esistente circa i confini tra la
materia urbanistica e quella edilizia. La difficoltà risulta
aggravata dalla presenza di poche norme del codice (art. 869-872 c.c.) dedicate
alla proprietà edilizia nonché, per l’inverso, dall’estrema varietà delle leggi
speciali che si interessano della materia. A ciò si aggiunga che la stessa
riflessione dottrinale in tema di proprietà edilizia sta sviluppando solo negli
ultimi anni i primi tentativi di sintesi complessiva della materia. Queste e altre considerazioni hanno indotto uno degli
studiosi della materia a concludere che la categoria
della «proprietà edilizia» arricchita di tutte le sfumature e le perplessità
che la disciplina giuridica le impone rischia di apparire una nozione
largamente inutilizzabile. Si deve registrare, inoltre, il consolidarsi di una
pubblicistica in materia di proprietà edilizia, orientata a dar corpo a tale
tipo di proprietà essenzialmente in direzione della disciplina urbanistica dei
suoi edificabili: tale prospettiva risulta a sua volta
diver-sificata da quella del diritto urbanistico vero e proprio sia perché muta
il quadro di riferimento (qui costituito dalla proprietà privata, lì dal piano
urbanistico) sia perché l’indagine viene depurata dei temi collegati ai
procedimenti amministrativi (relativi alla formazione dei piani o
all’ottenimento della concessione edilizia).
Per guardare ad altri aspetti, di regola estranei a
una indagine di stampo urbanistico, è possibile avere riguardo alla tutela
civile contro le violazioni edilizie o alla responsabilità civile del
proprietario di edificio. Si affacciano sul proscenio nuove forme di soddisfazione
delle esigenze umane connesse ai beni edilizi: si pensi, per un verso, alle
cosiddette case mobili e, per altro verso, a quella forma di proprietà
«distributiva» costituita dalla multiproprietà.
Si tratta di nuove realtà ancora alla ricerca di un
assestamento vuoi sul piano legislativo vuoi sul piano
dell’inquadramento sistematico. D’altra parte anche le forme di soddisfazione
del bisogno abitativo già note pongono problemi nuovi: si pensi all’enorme
rilievo che assume la gestione condominiale dell’edificio (vd. Condominio negli edifici). Come si può vedere, il materiale d’indagine è talmente vasto
e variegato da costringere l’interprete ad accontentarsi di utilizzare il
riferimento alla categoria della proprietà edilizia alla stregua di una sintesi
concettuale di tipo descrittivo che vale a segnalare, al massimo, una tecnica
d’approccio (quella civilistica) e una serie di princìpi (sopratutto di ordine
costituzionale) che governano la materia. 5.
La proprietà edilizia Il bene «casa» e il diritto all’abitazione .Disciplina urbanistica e regime dei suoli urbani. L’esatta delimitazione dei confini della materia riesce
ardua innanzitutto a causa delle sovrapposizioni, frequenti non solo nel
linguaggio comune ma anche in quello giuridico, fra le nozioni di proprietà
edilizia e quelle di proprietà urbana e
immobiliare. All’origine di tali
ambiguità è senz’altro la collocazione sistematica che
il c.c. assicura alla proprietà edilizia: questa viene individuata in tale sede
non solo quale una «specie» di proprietà fondiaria destinata all’utilizzazione
edificatoria, ma anche quale proprietà dell’edificio (vd.
sez. 5, capo, 2 Lib. III). Materia urbanistica e materia
edilizia finiscono così per sovrapporsi, anche in ragione del fatto che il c.c.
sembra far propria una vecchia concezione della disciplina urbanistica, intesa,
in forma molto riduttiva, quale disciplina regolatrice dello ius aedificandi, per di più con
riferimento ai soli centri abitati (all’urbs), quasi
che il fenomeno costruttivo non possa verificarsi al di fuori. Si deve registrare, dunque, in primo
luogo, la difficoltà a ricomprendere in un medesimo
«tipo» sia la proprietà fondiaria destinata all’edificazione come la
proprietà dell’edificio. Si deve aggiungere, inoltre, che la stessa «proprietà
dell’edificio» (o di parti di esso) rappresenta
categoria tutt’altro che omogenea, potendosi
annoverare al suo interno stabilimenti industriali, esercizi commerciali,
uffici, case d’abitazione: ciò vale, peraltro, a giustificare per un verso la
disciplina, alquanto scarna, che offre il c.c.
in ordine alla definizione del regime di appartenenza del bene; per
altro verso, invece, la minuziosa attenzione prestata ai rapporti
interproprietari (tra proprietà edilizie e fondo vicino: art. 873 ss. c.c.). Fra le diverse forme di utilizzazione
dell’edificio quella che ha acquistato maggiore importanza sociale e che si è
prestata al maggior numero di interventi legislativi è senz’altro
l’utilizzazione abitativa; spesso, poi, l’esigenza di assicurare tale specifica
fruizione dell’edificato ha indotto il legislatore ad assicurare una
particolare disciplina sia alla proprietà
fondiaria destinata all’edificazione sia all’attività edificatoria (si pensi
alla l. 22.10.1971, n. 865). Si è venuto a istituire
in tal modo un nesso nella sequenza «proprietà fondiaria-proprietà
dell’edificio e/o dell’abitazione» talmente forte da influenzare senz’altro lo
statuto della proprietà edilizia nelle predette aree. Più in generale, la forte capacità di attrazione
che esercita il tema della proprietà dell’abitazione, capacità che ben si
giustifica anche in relazione alle mai sopite tensioni sociali che l’esigenza
di soddisfare un bisogno primario quale quello abitativo provoca, rischia di
appiattire il ben più ampio spessore della materia della proprietà edilizia
riducendola, per un verso, alla mera proprietà dell’edificato e misconoscendo,
per altro verso, la pluralità di destinazioni che si rendono possibili per i
manufatti edilizi. Di Majo e L.
Francario, voce Proprietà edilizia, in Enciclopedia
del diritto, vol XXXVII,
Milano, 1989, pp. 338 ss.) E tra le particolarità di regime della della
proprietà edilizia si si deve segnalare in special
modo quella della «doppia tutela» contro le violazioni urbanistiche: La proprietà edilizia è difesa contro le altrui violazioni
dell’ordine urbanistico mediante il c.d. criterio della doppia tutela. L’espressione doppia tutela è ormai entrata nell’uso anche se enfatizza un po’ troppo il grado reale di
tutela che è assegnato alla proprietà privata. In verità tale principio
significa che il proprietario è sempre considerato portatore di un interesse
legittimo per ricorrere contro la concessione edilizia rilasciata al proprio
vicino. Si ipotizza in questo caso che sia stata
rilasciata una concessione in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e che
di conseguenza i controinteressati ne chiedano
l’annullamento avanti al giudice amministrativo. A dire il
vero peraltro la lettera della legge prevederebbe che
l’interesse ad agire competa a chiunque, anche non proprietario, anche non
vicino. Se è vero che la giurisprudenza amministrativa ha ridotto assai
la portata di questa disposizione, rimane dubbio che questa forma di tutela
possa continuare a essere annoverata tra le
prerogative proprietarie non essendo affatto una tutela specifica del diritto
dominicale. Sussiste invece in capo al privato proprietario il diritto
soggettivo a impedire che il vicino, autorizzato dalla
P.A., esegua in concreto la costruzione
prevista che risulti in violazione delle norme vigenti. In questo secondo caso
il giudice competente sarà quello ordinario. Benché le due tutele possano sovrapporsi e
anzi è frequente che ciò accada, si deve tuttavia rilevare che non sempre la
concessione edilizia lesiva dei diritti altrui è illegittima. La concessione infatti
viene rilasciata in contemplazione dei soli interessi pubblici. Di conseguenza
le situazioni di diritto privato non sono prese in considerazione dalla P.A., la quale peraltro rilascia la
propria autorizzazione salvi i diritti dei terzi, che pertanto non sono
minimamente intaccati dalla sua attività.
Questo meccanismo in sé ragionevole dovrebbe tuttavia essere limitato a
diritti privati eventuali, quali per es. una servitù, mentre non ha ragione di
sussistere ove a essere lesi dalla attività
edificatoria autorizzata siano diritti privati generali, quali per es. quelli
al rispetto delle distanze, poiché questi non sono meno pubblici di altri. Di conseguenza la concessione che autorizzi a
violare le distanze tra edifici dovrebbe essere
considerata illegittima. D’altro lato sono possibili casi in cui una concessione sia
illegittima senza per ciò che l’edificazione da essa
autorizzata leda un diritto soggettivo altrui. Ciò accade perché la presenza di
questa posizione soggettiva è limitata alle sole posizioni che possono farsi
risalire alla proprietà privata disciplinata nel c.c. I condizionamenti creati dal modello
che affida alla sola P.A. la tutela di qualsivoglia interesse pubblico
o diffuso mostrano in questo caso tutta la loro forza. Occasionalmente la
giurisprudenza si ribella a questa impostazione e
cerca di ricucire in una visione più logica e razionale l’unità del sistema
giuridico che quel modello presuppone essere irrazionalmente bisecato. Ciò è
accaduto in passato quando la giurisprudenza creò la
regola poi trasfusa nell’art. 872 c.c. È di nuovo accaduto più recentemente
quando la giurisprudenza, interpretando rettamente le disposizioni di cui
all’art. 18 l. 765/1967 circa gli spazi minimi per parcheggi di autovetture
nelle nuove costruzioni, ha escluso che tali aree potessero essere alienate
separatamente dagli alloggi (cfr. Cass., s.u., 17.12.1984, nn. 6600, 6601, 6602).
Peraltro questa giurisprudenza pare corretta dal legislatore che ha
stabilito il carattere pertinenziale dei parcheggi
(art. 26 l. 47/1985) senza che sia chiara né l’intenzione del legislatore, né
il significato della disposizione che certamente non abroga l’art. 18 l.
765/1967. Interpretazioni (A. Grini, Obbligo
e realtà nella configurazione del rapporto edilizio, in Rass.
dir. civ., 1987, 1) che
conducessero a sostenere la libera disponibilità delle aree di parcheggio
comporterebbero anche fondati dubbi sulla legittimità costituzionale della
disposizione legislativa perché essa conformerebbe la proprietà in modo opposto
a quello richiesto per l’adempimento di una funzione sociale (cfr. G. Alpa, Parcheggi, nota a Cass., 17.12.1984, n. 6600, in Nuova giur.
civ. commentata 1985, I,
323). Gambaro, Proprietà, III) Proprietà
edilizia, in Enciclopedia giuridica italiana Treccani,
vol. XXV, Roma, 1991, p. 7). Altro poi occorre considerare per fare chiarezza in una
prospettiva di analisi che di continuo impegna gli studiosi a misurarsi con nuove e complesse problematiche(continua ) (*) I materiali antologici raccolti in queste pagine si
devono ad Andrea Fusaro e sono parte di un capitolo del secondo tomo di Poteri dei
privati e statuto della proprietà,casa editrice
S.e.a.m, ,dove sono trattati gli argomenti enumerati dal
circostanziato indice dell’opera
POTERI DEI PRIVATI E STATUTO DELLA PROPRIETA’ INDICE
DEL PRIMO VOLUME Nozione e rilevanza costituzionale PREMESSA
7 CAPITOLO PRIMO Per una definizione della proprietà 9 1.1 La proprietà
nel vocabolario giuridico 9 1.2 La
prospettiva costituzionale 20 1.3 Nel quadro dei diritti dell’uomo 22 1.4 Le new properties 29 CAPITOLO SECONDO La proprietà nei modelli stranieri e attraverso la
comparazione 45 2.1 La proprietà
nei modelli stranieri notevoli 45 2.1.A) Property 45 2.1.B) Proprieté 66 2.1.C) Eigentum 74 2.2 Lo ius aedificandi 79 2.3 L’espropriazione
92 2.4 Le immissioni
100 2.5 Diritti e
rimedi in prospettiva comparatistica 107 2.6 Il trust 119 2.7 Trasferimento
della proprietà e sistemi di pubblicità 125 2.8 Il numero
chiuso dei diritti reali 140 471 CAPITOLO TERZO La prospettiva dell’analisi economica 149 3.1 Un metodo di
studio della proprietà. L’analisi economica del diritto 149 3.1.A) Introduzione 149 3.1.B) Le premesse dell’analisi
economica del diritto: il teorema di Coase
151 3.1.C) Diritto di proprietà e
teoria economica 161 3.1.D) Costi transattivi e
disciplina della proprietà: la tesi di Posner
165 3.1.E) Costi transattivi e
disciplina della proprietà: la tesi di Calabresi e Melamed 170 3.1.F) La letteratura successiva 178 3.1.G) Alcuni ripensamenti 180 3.2 I property rights nell’analisi
economica 207 3.2.A) La prospettiva rimediale 207 3.2.B) Il matrimonio tra
comparazione e analisi economica 210 3.2.C) In tema di property rights 228 3.3 Il numero
chiuso dei diritti reali tra teoria economica e property law 235 3.4 Le new properties
nell’analisi economica 252 CAPITOLO QUARTO La funzione sociale della proprietà 257 4.1 La proprietà
nella Costituzione repubblicana del 1948. I lavori dell’Assemblea Costituente 257 4.2 Le diverse
letture dell’art. 42 Cost. 262 4.3 Le garanzie
costituzionali della proprietà privata 279 4.4 La funzione
sociale della proprietà. Profili storici e ideologici 291 4.5 Proprietà
privata ed espropriazione 297 4.6 L’occupazione
acquisitiva 304 4.7 La funzione
sociale e la «socialità» nella Costituzione 318 4.8 La funzione
sociale e la Costituzione materiale 320 4.9 Gli statuti
della proprietà e la disciplina dei beni 331 4.10 La funzione
sociale alla vigilia del nuovo millennio 340 CAPITOLO QUINTO La proprietà e le proprietà 357 5.1 La proprietà
tra diritto soggettivo e interesse legittimo 357 5.2 La proprietà
e le proprietà 365 5.3 La proprietà
conformata e la proprietà vincolata 369 5.4 Titolarità
individuale e fruizione collettiva (beni culturali e
ambientali) 381 5.5 La proprietà
edilizia 386 5.5.A) Le peculiarità della
proprietà edilizia 386 5.5.B) Il bene «casa» e il diritto
all’abitazione 389 5.5.C) La disciplina urbanistica ed
edilizia 400 5.5.D) La proprietà dei suoli
urbani 409 5.6 La proprietà
agraria 412 5.6.A) La proprietà agraria e la
disciplina del Codice civile 412 5.6.B) La proprietà agraria nella
Costituzione 415 5.6.C) La legislazione speciale del
primo dopoguerra: la riforma agraria 423 5.6.D) L’accesso alla proprietà
contadina e il diritto di prelazione a favore dei coltivatori diretti 426 5.6.E) La tipizzazione dei
contratti agrari 432 5.7 La proprietà
dei gruppi 437 5.8 La proprietà
fiduciaria 456 5.9 La
proprietà-garanzia 465 Tavola delle abbreviazioni dei periodici italiani citati 470 INDICE DEL SECONDO VOLUME POTERI DEI PRIVATI E STATUTO DELLA PROPRIETA’ IL CODICE CIVILE E LE LEGGI SPECIALI CAPITOLO PRIMO Dal Codice napoleonico al modello contemporaneo 7 1.1 I
poteri del proprietario nella definizione di «proprietà» del codice napoleonico
7 1.2 Le
definizioni di «proprietà» nei codici italiani preunitari
21 1.3 La proprietà
nello statuto albertino 25 1.4 La disciplina
della proprietà nel Codice civile italiano del 1865 29 1.5 Proprietà e
impresa. La vicenda del conflitto tra proprietari terrieri e imprenditori di
trasporti ferroviari 45 1.6 Proprietà e
intervento dello Stato. Le opere pubbliche e i lavori pubblici 55 1.7 Le
trasformazioni del diritto di proprietà: (a) La proprietà come potere relativo,
limitato dal diritto pubblico 60 1.8 (b) L’idea di
«funzione sociale» della proprietà nelle elaborazioni del socialismo giuridico 73 1.9 © La
legislazione di guerra 83 1.10 (d) La
funzione sociale nei testi costituzionali. La Costituzione di Weimar 87 1.11 Verso una
nuova definizione di proprietà. L’interventismo corporativo e la codificazione
del 1942 95 1.12 La
legislazione speciale. Proprietà agraria e proprietà edilizia 115 1.13 L’evoluzione
successiva 128 CAPITOLO SECONDO Una vicenda da concettuale: il numero chiuso dei diritti
reali 149 2.1 Introduzione
149 2.2 La
definizione di un dogma: la tesi di Venezian 152 2.3 Il diritto di
cacciare sul fondo altrui. Uso e servitù irregolari 156 2.4 La
trascrizione degli obblighi personali 171 2.5 Il principio
del numero chiuso dei diritti reali sullo sfondo della crisi del modello
tradizionale di proprietà 183 2.6 Convenzioni
di lottizzazione, asservimenti, cessioni di cubatura 207 2.7 La vicenda
dei diritti reali nella dottrina recente 239 CAPITOLO TERZO L’oggetto del diritto di proprietà 251 3.1 La nozione di oggetto del diritto di proprietà 251 3.2 I limiti
all’appropriazione 263 3.2.A)
Res nullius,
caccia e pesca, le energie 263 3.2.B) Lo
statuto del corpo umano 268 3.2.C) L’informazione, i programmi
per elaboratori 271 3.2.D) Suolo e sottosuolo 277 3.3 L’ambiente
come bene 290 CAPITOLO QUARTO I limiti temporali al diritto di proprietà 301 4.1 La proprietà
temporanea 301 4.2 La
multiproprietà 308 CAPITOLO QUINTO Il contenuto dei poteri del proprietario 323 5.1 Le
limitazioni nell’interesse pubblico 323 5.2 La disciplina
urbanistica ed edilizia 357 5.2.A) Nozione e ambito
dell’urbanistica 357 5.2.B) La facoltà edificatoria 384 5.2.C) Autonomia privata e
disciplina urbanistica 394 5.3 Il potere dei
privati di vincolare la destinazione d’uso dei beni 414 5.4 La
legislazione vincolistica 423 5.5 Immissioni e tutela della salute 430 Tavola delle abbreviazioni dei periodici italiani citati 446 448 |
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