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I materiali di lettura
raccolti in queste pagine da Andrea Fusaro sono derivati da un capitolo del secondo volume di Alpa,Bessone,Fusaro,
Poteri dei
privati e
statuto
della proprietà,S.e.a.m editore,Roma 2002,dove sono trattati gli argomenti segnalati
dall’indice dell’opera (**) Sommario:1.L’oggetto del
diritto di proprietà ;2. La nozione di oggetto del diritto di proprietà ;3. I limiti
all’appropriazione ;4
Res
nullius, caccia e pesca,
le energie ;5. Lo statuto
del corpo umano ; 6. L’informazione, i programmi per elaboratori ;7:Suolo e sottosuolo. L’ambiente
come bene
La nozione
di oggetto del diritto di proprietà
Oggetto del diritto di
proprietà è una cosa corporale mobile o immobile; si discute anche se il diritto
d’autore, il diritto di invenzione, e altri, siano diritti di proprietà che si
esercitano su beni immateriali.E così si legge nel Trattato di Francesco. Messineo. Oggetto del normale diritto di
proprietà è una cosa corporale, immobile o mobile: la peculiarità dell’oggetto
imprime alla proprietà immobiliare (urbana e rustica) una disciplina più complessa,
dal punto di vista della forma e della pubblicità, oltre che dei limiti, rispetto a
quella delle proprietà mobiliare. Può essere una cosa composta, quale, per es.,
un acquedotto, un elettrodotto; ma niente vieta di estendere – senza alterarlo – il concetto
di proprietà (o, quanto meno, di diritto assoluto) ai beni incorporali, o immateriali
come si dimostrerà a suo luogo. Ma non ci si è fermati a
questa prima estensione. Il potere dominicale – quello
che può chiamarsi proprietà nel senso più ampio, cioè economico – non sempre
assume i contorni tecnico-giuridici del diritto di proprietà: ossia, mentre l’economista
continuerebbe a parlate di proprietà, il giurista ricorre ad altri schemi e
impiega altro linguaggio. Così, un tempo, dai più si
evitava di usare la formula «proprietà della azienda», in vista del complesso contenuto
nell’azienda e degli elementi di essa che possono non essere oggetto di proprietà; e
si preferiva l’espressione «titolarità» dell’azienda, mentre niente impediva di tornare a
parlare di «proprietà» di singoli elementi dell’azienda, se oggetto ne fosse un
immobile, o un mobile, o altra cosa (singola), corporale o incorporale. Ma, oggimai, sembra doversi
accogliere la formula della legge, che francamente parla di «proprietà»
dell’azienda (2556): tuttavia, non dimenticando che l’oggetto, in questo caso, ha natura
affatto particolare e che, in esso, l’elemento «esercizio» assume un carattere tutto proprio,
che esorbita dal concetto di proprietà. Dal concetto di proprietà
dell’azienda, consegue, fra l’altro, l’effetto del (normale) passaggio dei contratti, dei
crediti e dei debiti in colui che acquista il diritto sull’azienda (2558-2560). A tale estensione del concetto
di proprietà, non sembra possano aggiungersene altre. Per quel che tocca i beni, che
sono nel patrimonio di una persona giuridica civile (par. 20), o di una società
(par. 22), il concetto di proprietà è correttamente adoperabile, poiché non vi è nulla di
mutato, rispetto al caso che i beni siano oggetto del potere di un singolo.
Invece, non potrebbe dirsi, in senso tecnico-giuridico (sebbene la nozione sia spesso
adoperata in senso economico), che i componenti, o i soci, siano «proprietari» del
patrimonio dell’ente; qui, supplisce quel «diritto di partecipazione », cui abbiamo accennato a suo
luogo. (F. Messineo,
Manuale di diritto civile e
commerciale, Milano, 1959, vol. I, pp. 333-334). Nella trattatistica
successiva quella prospettiva appare ormai superata. In conclusione, la nozione di
«cose che possono formare oggetto di diritti» non è data dalla autonomia di
porzioni materiali o di utilità economiche rispetto al reale: le possibilità di isolare o di
separare «porzioni della realtà materiale» o di configurare autonome utilità economiche
sono presupposte per applicare la disciplina. Ciò che conta è la qualificazione
giuridica delle situazioni di cui le cose possono formare oggetto, la quale non è
evidentemente riconducibile al mero riconoscimento di una signoria affermata su cose
idonee a soddisfare bisogni umani. Infatti, è banale osservare che il contenuto
delle situazioni soggettive private non consiste mai in un interesse assolutamente
egoistico: tutti gli interessi sono selezionati e tipizzati dall’ordinamento, non dal soggetto che afferma
di esserne il portatore. «Tutto il diritto privato, cioè l’intero ordine
degli interessi cosiddetti privati e dei rapporti tra di essi, riposa su di una formula
ideologico-normativa che ha sicura natura
pubblicistica ». Non è dunque evidentemente
possibile configurare la nozione di cosa in senso giuridico in base alla
rilevanza materiale o economica che alla cosa è data dal soggetto che afferma di essersene
appropriato e di volersene servire per soddisfare i propri bisogni, senza supporre
che l’ordinamento riconosce, seleziona e tipizza con una sorta di norma
fondamentale in bianco tale comportamento. Poiché ciò è da escludere,
anche le tesi prospettate appaiono infondate sia sul piano teorico, sia sul piano
pratico. (M. Costantino,
I beni in generale, in
Trattato di diritto privato,
diretto da P. Rescigno, vol. VII,
Proprietà, t. I, cit., p. 9). Attraverso l’analisi storica
e comparatistica è stata ulteriormente evidenziata l’interazione tra il profilo
giuridico e quello economico. Fermiamo ora un momento
l’attenzione sul significato dell’inclusione dei diritti fra i beni o del loro
trattamento, almeno per certi riguardi, come beni. In che senso un diritto è (o è trattato
come) un bene? Occorre in primo luogo tenere
conto dell’interazione tra profilo giuridico e profilo economico. Le cose corporali sono beni –
dice per es. il c.c. italiano, art. 810 – in quanto sono oggetto di diritti. Ma,
d’altro canto, esse normalmente sono beni in senso giuridico quando sono beni in senso
economico, ossia hanno un valore economico; e hanno questo valore, perché costituiscono
mezzi per soddisfare bisogni umani. La proprietà, a sua volta, ha un
valore economico perché su di essa si riflette il valore economico del bene corporale
che ne è oggetto. Ma, se questo è vero, è anche vero che storicamente i valori
economici hanno cominciato a emergere solo in società giuridicamente organizzate e
che, in particolare, la possibilità di servirsi di una cosa corporale per soddisfare dati
bisogni, possibilità che è condizione necessaria del suo valore, trova sostegno e
garanzia nel diritto. Senza una organizzazione
giuridica e senza la tutela fornita dal diritto a chi si serve (o intende servirsi) di cose
corporali, è improbabile che queste cose avrebbero valore economico; in ogni
caso, il loro valore sarebbe diverso e si fonderebbe su diversi parametri. È il principale
aspetto (non l’unico) dell’accennata interazione fra profilo giuridico e profilo
economico. Torniamo ai diritti diversi
dalla proprietà, in quanto beni. Anche per essi la ragione di fondo della loro natura di
beni risiede nel loro valore economico. Ma da dove deriva questo valore? Per molti di essi, allo stesso
modo che per la proprietà, esso deriva dal valore di un bene corporale; quello
appunto che ne è oggetto. I diritti reali di godimento e di garanzia infatti si
riferiscono di regola a un bene corporale e assorbono – potremmo dire – una parte più o meno
considerevole del suo valore, che correlativamente viene sottratta al valore
della proprietà dello stesso bene . Anche i diritti di
obbligazione si riferiscono spesso a un bene corporale, in quanto tendono a ottenere
dall’obbligato il trasferimento o la restituzione di un bene corporale o la possibilità di farne un
certo uso, ma riguardo a essi il discorso è più complesso, poiché essi hanno un valore
prima che il bene sia effettivamente trasferito, restituito o lasciato godere; e questo
valore costituisce una anticipazione (resa possibile dall’obbligo giuridico del
soggetto passivo e dal conto che si può fare sul suo adempimento) dell’utilità che il bene potrà
avere per il titolare. In parte dovrà dunque estendersi a essi quanto si
dirà poco più innanzi riguardo ai diritti di obbligazione che non hanno come punto di
riferimento un bene corporale già esistente. Comunque, quando Gaio diceva
che i beni corporali sono quelli
quae iure
consistunt, quelli cioè, come possiamo
parafrasare e come non si manca talvolta di dire oggi, creati dal diritto,
aveva certamente ragione, se alludeva all’esistenza autonoma di questi beni; l’aveva invece
solo in piccola parte, se voleva alludere anche alla formazione
ex novo
del
loro valore economico, dal momento che esso sostanzialmente veniva tratto dal valore di un
bene corporale esistente. Si è infatti visto che i diritti fin qui menzionati, pur nella
loro natura incorporale, trovano in realtà, proprio in quanto beni, la loro base
economica (immediata o almeno mediata) nel valore di un bene corporale. Fra i diritti di obbligazione
ve ne sono tuttavia di quelli la cui base economica è diversa. Già Gaio se ne era
accorto, come mostra l’avverbio
plerumque inserito
nella frase che mette in luce il
riferimento dei diritti di obbligazione a un bene corporale (quod ex aliqua obligatione nobis debetur, id plerumque corporale est).
L’avverbio
infatti manca nelle corrispondenti
frasi gaiane relative ad altri diritti. Vi erano in
realtà e vi sono casi in cui il diritto
di obbligazione non aveva e non ha riferimento a una
co- sa corporale. Il glossatore
Accursio, che, come si è già notato, aveva messo in rilievo il
plerumque di Gaio,
aveva creduto di identificare tali casi in quelli in cui l’obbligato era tenuto a costituire una
servitù o a cedere azioni; ma a me sembra evidente che, accanto a questi, occorre più
in generale pensare alle obbligazioni di fornire servizi, sia con riguardo a un bene
corporale (per es. trasportarlo o trasformarlo, anziché consegnarlo o restituirlo),
sia sopratutto senza specifico riguardo a un simile bene. In tutti i casi menzionati non
si tratta semplicemente di attribuire o fare avere in futuro ad altri in tutto o
in parte un bene corporale esistente col relativo valore economico, bensì di accrescere
il valore di un dato bene o addirittura di creare nuovi beni di natura immateriale
(quali in effetti possono ben considerarsi i servizi, sia nel campo dell’economia sia
anche in quello del diritto). Questi risultati saranno l’effetto dell’adempimento di
quelle obbligazioni, ma essi si riverberano sui diritti dei soggetti a cui i servizi
dovranno essere prestati. I loro diritti hanno infatti un valore, che anticipa in una certa
misura quello dei risultati da ottenere, così come anche il valore dei diritti tendenti
al trasferimento, restituzione o concessione dell’uso di un bene corporale esistente
anticipa il valore delle utilità che da tale bene potranno essere tratte. I
diritti prima menzionati sono dunque beni, il cui valore non si rapporta a quello di
beni corporali esistenti, bensì a valori futuri (talvolta destinati a concretarsi nell’incremento
di valore di beni corporali esistenti, non di rado tuttavia privi di qualunque riferimento
a beni corporali). Ora, tanto nel caso di diritti
di obbligazione tendenti all’incremento del valore di beni corporali esistenti,
quanto in quello in cui gli obbligati debbano prestare puri e semplici servizi non
rapportabili a un bene corporale, il valore dei diritti sarà bensì ancora una volta il riflesso
di altri valori (quello aggiunto al valore di beni corporali esistenti o quello dei nuovi
beni incorporali), ma costituirà nello stesso tempo una loro più o meno parziale
anticipazione, sussistendo ben prima del verificarsi di quei risultati, sulla base della sola
probabilità che la relativa prestazione venga eseguita dagli obbligati. A sua volta, questa
probabilità si fonda essenzialmente sulle regole e le strutture del diritto, le
quali prescrivono agli obbligati l’esecuzione della prestazione e conferiscono ai soggetti
attivi (sia pure senza garanzia di piena efficacia) il potere di esigerla. Qui, dunque, la
funzione delle regole e delle strutture del diritto appare più estesa e rilevante che non
riguardo alle altre obbligazioni e, a maggior ragione, riguardo ai diritti (di
godimento o di garanzia) su un bene corporale. Dirci dunque che nel campo delle
obbligazioni di servizi (più ancora che in quello individuato dal glossatore Accursio) l’affermazione
di Gaio sulla mera sostanza giuridica delle
res incorporales non è solo riferibile alla
nascita di queste
res come
entità autonome sul piano del diritto, bensì anche in
larga parte alla loro natura di beni in senso economico.
4. Passando
ora a considerare specialmente il profilo giuridico, ricordiamo che il diritto è un bene in senso
giuridico, sopratutto in quanto svolge la funzione di oggetto di altri diritti. Può dirsi
allora – ci domandiamo – che sia anche l’oggetto di una proprietà, vale a dire che
ci sia la proprietà di un credito, di un usufrutto, di un’ipoteca, come c’è la
proprietà per es. di una casa o di un animale? Una risposta negativa, più o meno
sfumata, è stata data nei secoli passati da Azone, Donello e particolarmente dal
suo annotatore Hilliger; è stata ugualmente data da parecchi giuristi moderni.
Altri giuristi moderni però, come per es. l’olandese Asser o il polacco Zoll o il
danese Kruse non hanno esitato a parlare di proprietà
di un diritto, allo stesso modo
in cui si parla comunemente di proprietà di una cosa. Si è inoltre ricorso talvolta
all’immagine della proprietà di un diritto per meglio spiegare la natura del diritto su un
diritto. Così recentemente il Baur ha osservato che
si facilita la spiegazione di questa natura «wenn man – etwas gewaltsam – von beschränkten
dinglichen Rechten am
Sacheigentum einerseits und von solchen am Forderungseigentum,
Urhebereigentum
usw spricht».
Ma in quest’ordine di idee occorre menzionare
sopratutto Ginossar che nei sistemi civilistici è
il più rigoroso sostenitore dell’idea della proprietà di un credito, di un
usufrutto, di un qualsiasi diritto. A suo parere, ogni diritto sarebbe protetto rispetto ai
terzi da un’obbligazione passiva universale e sarebbe quindi oggetto di un’autentica
proprietà, allo stesso modo di una cosa corporale. L’argomento essenziale da
opporre al Ginossar, da me già delineato in una
precedente critica, è che l’obligation passive universelle (o, come
ora la chiama in inglese,
general duty of
abstention), che proteggerebbe tutti i diritti (compresi quelli
di credito) nei confronti dei terzi, non è
la stessa cosa dell’obbligo dei terzi di non ingerirsi materialmente nel bene
corporale altrui. Quest’obbligo e la corrispondente
pretesa del proprietario sono parte
integrante della proprietà; senza di essi la proprietà non esisterebbe, poiché la sua
caratteristica essenziale è quella di conferire al titolare l’esclusività nell’uso,
godimento, disposizione di un dato bene, e questa esclusività non può ottenersi nel mondo del
diritto se non con un precetto giuridico che obblighi i terzi a stare
lontani dal bene e conferisca al titolare la corrispondente pretesa insieme col potere di farla
valere in giudizio.
L’obligation passive universelle (o
general duty of abstention) ammesso che così debba denominarsi e non, come forse
sarebbe preferibile, obbligo di non causare ad altri un danno antigiuridico in
applicazione del generale
praeceptum di
neminem laedere
– non è invece parte integrante
dei diritti che deve proteggere, ma qualcosa di esterno a essi. In particolare i
diritti di credito ricevono la loro sostanza dal rapporto fra debitore e creditore, per il
quale l’uno è obbligato, l’altro ha la pretesa e il potere di farla valere in giudizio.
La protezione verso i terzi si aggiunge a questa sostanza, fornendole una più o meno
robusta corazza esterna, ma potrebbe anche mancare, come per decine di secoli è
mancata o ha avuto assai scarsa consistenza, senza che la sostanza medesima venga
meno, come in effetti non era venuta meno in passato. Si aggiunga che tale
protezione, la cui esistenza o la cui intensità dipende anche oggi dai variabili orientamenti seguìti dai diversi sistemi giuridici, opera, comunque, solo contro le interferenze
dolose o almeno colpose, e non permette, d’altra parte, di ottenere più del
risarcimento dei danni. Il proprietario invece è messo dall’ordinamento in grado di recuperare il
bene, o renderlo libero da minori ingerenze, nei confronti di qualsiasi terzo e
senza riguardo al dolo e nemmeno alla colpa di costui. Egli fruisce poi anche della
protezione esterna, ugualmente e anzi più del creditore, in quanto i terzi sono tenuti
a non distruggere né danneggiare il suo bene e a non diminuirne o renderne più
gravoso il godimento e rispondono, in caso di contravvenzione, anche per colpa, se non
addirittura, in casi eccezionali, senza colpa. Credo dunque, tornando a un
discorso più generale, di potere ripetere col
Kohler che non è corretto parlare di
«proprietà», soltanto per mettere in evidenza lo stretto legame che unisce un
qualsiasi diritto al suo titolare, per dire cioè che esso gli spetta pienamente anche di
fronte ai terzi. Occorrerebbe altrimenti rinunziare a intendere il termine
«proprietà» con la precisione e il rigore che sono necessari
in einer fortgeschrittenen Technik der Jurisprudenz: una precisione e un rigore per i quali quel termine può usarsi solo
per indicare quel diritto che in un sistema giuridico dato è ritenuto capace di
rendere «proprio» del titolare, ossia a lui appartenente in modo diretto e immediato, un
bene corporale o, se si vuole (ma il problema sarà da considerare più avanti), anche
un bene incorporale, purché esistente di per sé fuori del mondo giuridico, ossia
noti consistente meramente in un diritto. Non può invece parlarsi di
«proprietà» per indicare semplicemente l’appartenenza di un diritto a un soggetto
dato. Basta in questo senso parlare di «titolarità» del diritto, dire che quel soggetto ne è
titolare. La formula infatti, secondo la quale un soggetto sarebbe proprietario
di un diritto in quanto suo titolare pieno o immediato, non costituisce, a mio avviso,
nessun progresso scientifico rispetto alla formula, secondo la quale egli
semplicemente ne è titolare (pieno o immediato); costituisce anzi un regresso rispetto a
questa, poiché oblitera l’aspetto specifico della proprietà e causa più o meno gravi
confusioni.
5. Tenendo
fermo quanto si è appena detto possiamo nondimeno, sulle tracce del Baur, proporre il confronto fra
Rechtseigenturn
e
Sacheigentum per cercare di spiegare il fenomeno, conosciuto e
ammesso da tutti o quasi i sistemi giuridici, del diritto su un diritto, ossia di un
diritto che funge da oggetto di un altro diritto (in ispecie
da oggetto di un usufrutto, di un
pegno o di una ipoteca): fenomeno per il quale appunto il primo diritto può
considerarsi un «bene» in senso giuridico (cfr. art.
810 c.c. italiano). Lo stesso rapporto
infatti che sussiste fra proprietà di una cosa e usufrutto di questa cosa può vedersi tra
titolarità di un diritto e usufrutto di questo diritto, nel senso che l’usufruttuario di
un diritto avrà elementi di questo diritto allo stesso modo che l’usufruttuario di una
cosa ha elementi della proprietà di questa cosa.
Correlativamente il titolare del diritto
sottoposto a usufrutto, analogamente al proprietario di un bene corporale di cui
altri ha l’usufrutto, non può più valersi di quegli elementi o non può più
valersene in modo esclusivo, non è più cioè titolare pieno di quel diritto, ne è divenuto –
potremmo dire, continuando il parallelo col proprietario di un bene corporale –
titolare nudo, come quell’altro è divenuto
proprietario nudo del bene corporale. Così
inteso, il confronto appare corretto e serve, fra l’altro, a mettere in evidenza che, a
ben considerare, i diritti reali su cosa non propria rappresentano in sostanza il
primo esempio di diritti su un diritto, di diritti cioè sul diritto di proprietà, dato che
sono costituiti in realtà di parte di suoi elementi. L’idea che i diritti reali
siano frazioni della proprietà (echeggiata, del resto, dalla tradizionale espressione
francese
démembrements de la propriété) è stata molto contestata in sede teorica. Ma, specie dopo le analisi
condotte sul contenuto della proprietà e degli altri diritti che ne hanno mostrato il
carattere composito, non mi sembra possa negarsi che, quando si costituisce un
diritto reale, si determina in qualche modo una scomposizione della proprietà in quelli che
(almeno per ora) ci appaiono i suoi elementi primi (facoltà, pretese, poteri,
ecc.), cosicché alcuni di essi vengono rispecchiati dagli elementi del diritto reale
costituito e non continuano a spettare al titolare della proprietà se non allo stato quiescente
oppure sottoposti a più o meno forti limitazioni, mentre gli altri rimangono
intatti. Proprio grazie all’attribuzione al titolare di un diritto reale di elementi identici a
quelli contenuti nella proprietà, tale titolare viene a trovarsi in relazione
diretta e immediata con la cosa. E proprio riflettendo su questo fenomeno si capisce quanto si
diceva poc’anzi riguardo al rapporto fra quei diritti e il valore economico della
cosa o del bene a cui si riferiscono: essi infatti assorbono parte di quest’ultimo
valore, perché praticamente assorbono parte degli elementi della proprietà, il
cui valore complessivo, quando la proprietà comprende la totalità dei suoi elementi,
corrisponde al valore totale della cosa o del bene. Un fenomeno analogo, come già
notato, si produce nel caso di diritti costituiti su un altro diritto (diverso
dalla proprietà). Il primo diritto viene a comprendere elementi modellati su alcuni fra gli
elementi del secondo, il quale in conseguenza non li comprende più se non allo
stato quiescente oppure sottoposti a più o meno forti limitazioni. E parallelamente
il valore economico del primo diritto finisce con l’assorbire parte del valore economico del
secondo. Ma che natura deve avere il
primo diritto perché la riproduzione in esso di elementi del secondo effettivamente
avvenga e il secondo risulti corrispondentemente impoverito o limitato? Gli
esempi che ricorrono nella legislazione e nell’esperienza giudiziaria e una ulteriore
meditazione sulle osservazioni appena fatte inducono a ritenere che il
primo diritto debba avere natura intrinsecamente reale, debba essere cioè per se
stesso o un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, o un diritto reale di garanzia,
come il pegno o l’ipoteca. Solo su questo presupposto può ripetersi nella
costituzione di un diritto su un diritto quella scomposizione del diritto base nei suoi elementi
primi che ha il suo modello nella costituzione di un diritto reale su cosa
corporale di proprietà altrui. Se il primo diritto avesse natura obbligatoria, esso
comprenderebbe soltanto una o più pretese del suo titolare nei confronti del titolare del
secondo (correlative a obblighi di questi verso il primo), e precisamente pretese a
ottenere appunto dal titolare del secondo diritto l’autorizzazione a valersi di alcuni fra gli
elementi di questo diritto oppure a ricevere, ritrasmesse da lui, le utilità da lui
stesso ricavate col valersi personalmente di quegli elementi. In coerenza con ciò
il primo diritto non comprenderebbe elementi modellati su quelli del secondo, né il
secondo risulterebbe intrinsecamente impoverito o limitato. Potrà accadere che
i risultati ricavabili con un diritto di tipo obbligatorio costituito su un altro diritto
siano equivalenti sotto il profilo pratico ed economico a quelli ricavabili
con un diritto di tipo reale costituito su quello stesso diritto: non per questo
tuttavia la struttura del primo potrà ritenersi meno diversa da quella del secondo. Siamo ora forse in grado di
rispondere con maggiore precisione di quanto non si sia fin qui fatto a una
domanda spesso formulata: quale sia la natura dei diritti su diritti, quando i primi abbiano il nome
di un diritto reale (per es. usufrutto) e i secondi, che fungono da oggetto, siano
di tipo obbligatorio (per es. crediti pecuniari). Evidentemente, se il diritto
base è un credito, il primo diritto, secondo quanto si è più volte ripetuto, non
potrà comprendere se non elementi modellati su quelli di un credito e quindi
essenzialmente una o più pretese verso il debitore coi corrispondenti poteri di agire in giudizio
contro di lui: nel caso dunque dell’usufrutto di un credito sicuramente esso
comprenderà una pretesa verso il debitore agli interessi, nonché di regola una pretesa
(limitata o no) alla somma capitale, più le relative azioni. Tuttavia l’intrinseca
natura reale dell’ipotizzato usufrutto si manifesterà nell’attribuzione diretta di
tali elementi al suo titolare, il quale verrà di conseguenza posto in diretto rapporto col
debitore, senza bisogno cioè dell’intermediazione del creditore principale: corrispondentemente le pretese e i poteri di quest’ultimo risulteranno quiescenti o
limitati. In questo senso potrà dirsi che l’usufrutto di un credito, pur non comprendendo
né facoltà di uso e godimento, né pretese verso terzi, abbia caratteristiche reali.
Nel caso invece di un credito su un credito, il titolare del primo dovrebbe di
necessità rivolgersi al titolare del secondo (cioè al creditore principale) o per ottenere il
permesso di sollecitare il debitore e venire legittimato (per es. con una procura) ad
agire in giudizio contro di lui o per indurlo a esigere dal debitore gli interessi e/o
la somma capitale e a ritrasmetterglieli nella misura in cui gli siano dovuti. La
differenza di struttura è evidente, ma anche i risultati pratici possono essere diversi. Essendo poi l’usufrutto di un
credito, per rimanere all’esempio fin ora utilizzato, un diritto tanto simile a un
diritto reale e quindi a un autentico usufrutto quanto lo può consentire la peculiare
natura dell’oggetto, non v’è dubbio che le regole proprie dell’usufrutto (riguardo per
es. alla conservazione della sostanza e al limite vitalizio di durata) dovranno, pur con
gli opportuni adattamenti, applicarsi anche a esso. A conclusioni analoghe
si può giungere riguardo a combinazioni di diritti diversi da quella esemplificata
(quando per es. i primi diritti, pur di tipo reale, abbiano funzione di garanzia o il
secondo diritto, pur di tipo obbligatorio, abbia un oggetto diverso dal denaro).
6. Si è notato
che l’inclusione dei diritti nella categoria dei beni si riallaccia senza dubbio nei sistemi civilistici alla nozione romana (delineata da Gaio e
tramandata da Giustiniano) di
res incorporalis. Per quanto infatti debba riconoscersi che solo alcuni codici si riferirono in
proposito direttamente alla nozione romana e romanistica di «cosa (o bene)
incorporale», è facile tuttavia rendersi conto che questa nozione fu presupposta da
tutti i codificatori dell’Ottocento, come appare, fra l’altro, dal largo uso che la
dottrina anteriore e posteriore alla codificazione fece di essa. Più importante è però che la
stessa nozione abbia fornito lo spunto per accordare rilevanza o fornire
qualificazione ad altri beni a cui né Gaio, né il diritto giustinianeo, né la successiva tradizione
romanistica si erano riferiti. Essa in realtà, tra la metà del Settecento e il
nostro secolo, costituì un importante polo concettuale, intorno a cui vennero sistemandosi
nuovi modi di concepire beni già noti e sopratutto nuovi tipi di beni, che lo
sviluppo economico e culturale aveva fatto e faceva emergere. In questo senso è sintomatico
quanto scrive il Windscheid, il quale, dopo avere affermato che, dati certi
presupposti, «si potrà acconciamente parlare di cose incorporali », aggiunge: «Quanto al
diritto romano, qui vengono in considerazione diritti e universalità di cose […]. Se
si va oltre la cerchia del diritto romano, anche le produzioni intellettuali […]
devono, nel senso di cui è qui il caso, venire designate quali cose incorporali». Il
suo elenco si estende, come si vede, piuttosto al di là della sfera dei diritti, e, d’altra
parte, esso è venuto successivamente ampliandosi, almeno sotto l’aspetto problematico.
Prendiamo dunque in esame gli elementi che, oltre i diritti, possono
essere compresi in questo elenco. (G. Pugliese,
Dalle «res incorporales» del diritto romano
ai beni immateriali di alcuni sistemi
giuridici moderni, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, 1137 ss.). La portata e i limiti
dell’indagine comparatistica in materia sono stati
indagati da
Vincenzo Zeno-Zencovich nella voce
Cosa del
Digesto IV, Disc. priv., Sez. Civ.,
vol. IV,
Torino, 1989, p. 451) Prima di esaminare in dettaglio
alcune applicazioni operative delle considerazioni finora svolte, è opportuno
svolgere delle brevi notazioni comparatistiche al
fine anche di chiarire
(delimitandola) la portata dell’inquadramento prospettato. Una ricerca, anche sommaria,
sulla teoria giuridica della cosa e dei beni evidenzia come termini apparentemente
equivalenti (res,
cosa,
chose,
Sache,
thing)
assumano una valenza profondamente
diversa a seconda del sistema in cui si inseriscono. E, per rimanere nella
comparazione
par
excellence, cioè fra sistemi di
Common Law e sistemi di
Civil Law (o
romano-germanici), ci si avvede
ictu oculi
dell’impraticabilità del raffronto, giacché
vanamente l’interprete indagherebbe sull’esistenza di una presunta teoria dei beni nella
Common Law
e, spostatosi sul contiguo (per lo studioso di formazione «continentale»)
terreno della
property si imbatterebbe nella complessa categoria della
personal property
comprendente figure (per lui) assolutamente fuori luogo come i
negotiable
instruments, la
company law, l’insurance, la
bankruptcy e altre ancora. Le ragioni di tale apparente
aporia non si rinvengono però in una bizzarria del caso, bensì in precise cause
d’ordine storico alla cui comprensione pare essere di grande aiuto la celebre
definizione di Gaio «Quaedam praeterea
res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae sunt quae tangi
possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum,
et denique aliae res innumerabiles. Incorporales hae sunt quae tangi
non possunt: qualia sunt ea quae
iure consistunt, sicut hereditas,
usufructus, obligationes quoquo modo contractae. Nec a rem pertinet, quod
in hereditate
res corporales continentur:
nam et fructus, qui ex fundo
percipiuntur,
corporales
sunt, et id quod ex aliqua obligatione nobis debetun plerumque corporale est,
veluti fundus, homo, pecunia:
nam ipsum ius successionis, et ipsum ius
utendi
fruendi, et ipsum ius
obbligationis incorporale
est. Eodem numero sunt iura praediorum
urbanorum et rusticorum». Senza dover entrare in una
dettagliata esegesi di tale passo delle
Istituzioni, si può accedere a una conclusione
ormai consolidata fra gli studiosi romanisti, e cioè che con riguardo alle
incorporales
il termine
res aveva assunto un significato traslato, peraltro diffuso anche nel linguaggio
odierno. in base al quale si identificava il diritto con l’oggetto cui si riferiva.
E di qui un ulteriore passaggio logico verso l’astrazione: la considerazione dei diritti
come
res. Ancorché l’influenza di H. Bracton e della sua opera di
divulgazione dei principi romanistici nell’Inghilterra medievale sia da tutti sottolineata,
non è dato sapere con precisione quanto la
definizione gaiana abbia effettivamente inciso sul
processo che ha portato a espandere in
tutti i sensi l’oggetto della
property. Certa è, comunque, la «stupefacente analogia tra
diritto romano e diritto inglese» nel ragionamento giuridico su questo punto. In realtà, come anche per
altri istituti, il sistema romanistico conteneva in nuce il germe di diversi sviluppi dei
proprietary
interests: o
collegandoli alla materialità dell’oggetto del
dominium; oppure
accentuando l’astrattezza del rapporto. Tale ultima soluzione trovò terreno
fertile nell’ordinamento feudale inglese, ove la terra non era di proprietà dei privati
ma spettava al
lord
paramount, cioè al re. Di qui un processo di scomposizione delle potestà
sulla terra necessariamente astratto dal loro sostrato materiale. In altri termini
mancava alla base dell’edificio quel diritto assoluto ed esclusivo, come è intesa la
proprietà nei sistemi romano-germanici, e si costituivano invece una molteplicità di
quelli che in
Civil Law
si
chiamerebbero diritti reali minori, la cui giustificazione
e spiegazione resta in gran parte affidata alla presenza del diritto primario di
proprietà. In questo senso la qualifica gaiana dei
diritti come
res incorporales
quantomeno forniva un valido sostegno logico e storico
a un sistema che era in fase di
consolidamento dopo la conquista Normanna del 1066. Di qui l’estensione dalla
land law
a
ogni forma di
property finendo per
ricomprendere in tale nozione «tutti gli
interessi di rilevanza economica che non consistono meramente in un rapporto
personale esistente unicamente fra due parti». Tale esito, se per un verso
comporta l’impossibilità di impostare una esposizione comparata dell’oggetto dei
proprietary interests sulla base
di un concetto generale e comprensivo comune ai sistemi
di
civil
e di
Common
Law, dall’altro, però, evidenzia, qualora ve ne fosse ancora
bisogno, l’assoluta relatività di una teoria delle cose e dei beni; giacché è in via
preliminare chiarito che la coerenza fra le regole operazionali presenti nel sistema e le
proposizioni teoretiche elaborate per rappresentarle si potrà rinvenire solo
all’interno del medesimo sistema (o meglio sottosistema) in base a considerazioni d’ordine
storico e normativo. In tal senso appare felice e
condivisibile la metafora proposta da un autore secondo cui nell’analisi comparata di
questo tema non si incontrano un numero di approssimazioni più o meno
soddisfacenti a una unica costruzione bensì «un numero di grammatiche sostanzialmente
differenti»; e tali «grammatiche» giuridiche, al pari di quelle
linguistiche, «sono state costruite per descrivere e regolarizzare le forme abituali con le quali si
affrontavano problemi predominanti in società ed epoche diverse». La metafora consente,
peraltro, di comprendere le diverse vie attraverso le quali i sistemi pervengono a
risultati sostanzialmente similari: significativa è, in proposito, la collocazione dei meccanismi
di controllo sulla circolazione giuridica. Mentre negli ordinamenti continentali
essi si sono (nella materia
de qua) imperniati sul principio (non importa se codificato o
accolto come implicito) del
numerus clausus
dei diritti reali (riferito non
solo ai tipi ma anche – come s’è visto – all’oggetto di tali diritti), negli ordinamenti di
Common Law
essi hanno trovato per lungo tempo l’equivalente nella tipicità (o, quanto
meno, rigidità) delle
forms of action. In altri termini, da questa
parte della Manica il controllo avveniva (e avviene tutt’oggi) in una fase anticipata e cioè
sulle fattispecie costitutive del diritto (e qualificative del loro oggetto); dall’altra
si posponeva l’intervento, agendo sul momento dell’azione, secondo il brocardo
remedies precede
rights. Una «piccola> ma preziosa
< guida alla nomenclatura in tema di
beni» è offerta da A. Gambaro: La letteratura giuridica
attuale in tema di beni risente assai delle conseguenze negative di quella moda detta «neo
sistematica» che facoltizza ogni giurista che prenda parte al lavoro teorico a
edificare un sistema concettuale suo proprio. Il concetto di «bene» è
indubbiamente una delle categorie ordinanti più generali e ciò ha calamitato quasi
automaticamente a esso l’attenzione degli studiosi più portati all’analisi delle impostazioni
classificatorie e la frammentazione delle posizioni assunte dai diversi autori
tende ovviamente ad accrescersi a ogni nuovo contributo. Una guida a tale letteratura
deve quindi avvertire anzitutto che essa tende a disporsi in vari strati a
seconda del genere letterario prescelto. Un primo strato è fornito dai
manuali istituzionali. Gli autori di essi in genere tendono a superare rapidamente
l’esposizione del concetto di bene in generale per giungere alla descrizione
delle distinzioni tra beni: beni mobili e immobili; fungibili e infungibili; consumabili e inconsumabili;, ecc. Si può quindi dire che il discente le apprende qualunque sia il
manuale consultato. Al contrario la nozione di bene in sé è esposta in modo
assai differenziato. Lo studente che prepari l’esame di istituzioni seguendo il
manuale di F. Galgano apprende una nozione di bene
completamente diversa da quella che è
assimilata dallo studente che ricorra ai
Lineamenti
di diritto privato
di P. Zatti e V. Colussi.
Nel primo caso infatti il punto di partenza è il rapporto fra l’uomo e le
cose e da ciò il discorso si svolge molto limpidamente spiegando perché gli uomini hanno
interesse a stabilire un rapporto di appartenenza su certe cose che divengono
perciò beni. Nel secondo caso un discorso
altrettanto limpido porta il discente a concludere che la parola «bene» può essere
usata in due sensi: bene è ciò che può formare oggetto di un diritto; oppure: bene è
ogni diritto esistente nel patrimonio di una persona. Simmetricamente si può
rilevare che chi apprende la nozione di bene studiando le
Istituzioni di diritto privato
di
P. Trimarchi, sarà logicamente condotto a partire dal concetto della utilità che
viene attribuita e garantita al titolare di un diritto soggettivo, cui si ricollega facilmente
l’osservazione che talvolta tali utilità derivano dalla utilizzazione di una cosa o di una energia;
altre volte da un comportamento altrui. Da qui la bipartizione tra
diritti reali e diritti di credito che si ricompone nella nozione di patrimonio, in cui
confluiscono, autonomamente, i diritti sui beni immateriali. Poiché gli oggetti dei diritti sono
troppo eterogenei per essere ricondotti a una categoria unitaria, solo le
classificazioni dei beni materiali hanno una qualche rilevanza. Colui che invece apprenda le
nozioni istituzionali leggendo il
Diritto civile di
Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli sarà indotto a pervenire alle stesse conclusioni, ma seguendo un itinerario
diverso perché la nozione base di utilità è inserita da questi autori nella problematica del
rapporto, e sopratutto perché la svaporazione della categoria omnicomprensiva è
qui presentata attraverso la dicotomia tra «bene-cosa » e bene-oggetto del rapporto. Pur non essendo possibile dar
conto di tutte le prospettive seguite con coerenza dagli autori di manuali
istituzionali, si può segnalare che sostanzialmente essi seguono due possibili impostazioni:
nella prima la nozione di bene, inserito nel capitolo dei diritti reali e proprietà,
viene collegata subito e strettamente all’idea di cosa materiale (Trimarchi-Galgano-Gazzoni-Roppo);
il passaggio dalla nozione di cosa alla nozione di bene è
assicurato da due valenze possibili: la prima è costituita dall’idea di utilità, la seconda da
quella di appartenenza. Il primo legame accomuna beni-cose ai servizi e ai beni
immateriali sì che vi è bisogno di introdurre il criterio della utilizzazione diretta
per distinguere l’oggetto dei diritti reali dall’oggetto (dei diritti di credito. Se invece
si insiste subito sull’idea di appartenenza questo secondo passaggio diviene un semplice
corollario del primo. Il secondo approccio per cui è
bene l’oggetto dei diritti o dei rapporti (Barbero- Burdese-Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli)
fa iniziare il percorso da un luogo che trascende il campo dei diritti
reali e ammette molte più variabili. Bisogna infatti decidere a quale livello far
intervenire l’idea di appartenenza. Se essa interviene subito si ha che i diritti
appartengono a qualcuno, ma poiché anche una situazione di appartenenza è configurabile
come una posizione di diritto, si ammetterà l’esistenza di diritti sui diritti (Rescigno) oppure la possibilità di configurare diritti sui diritti verrà rifiutata (Bigliazzi-Breccia-Busnelli-Natoli) e ciò implica che i beni
siano considerati insuscettibili di appartenenza sino a quando nel loro
novero non siano introdotte le opportune
distinzioni. Uno dei problemi dei manuali è
che essi debbono preoccuparsi di fornire al discente alcune nozioni tradizionali
che non possono mancare, tra esse quella di
res
communes omnium che sono appunto cose, ma
non beni. Per coloro che partono dall’assunto bene = oggetto dei diritti non
è facile dar conto di questa nozione senza forzature piuttosto
autoritarie. Un’altra caratteristica generale del livello manualistico è che esso appare non
permeabile alle elaborazioni concettuali rese palesi da altri generi letterari (fanno
eccezione al riguardo Bigliazzi-Breccia-Busnelli-Natoli), ancorché le novità vengano
spesso segnalate nelle note o nella lista delle letture consigliate e il confronto tra le
successive edizioni permette di constatare che di esse in realtà l’autore del manuale
non ha tenuto conto. Del pari quando un autore è
indotto a esporre in forma monografica il tema dei beni egli trascurerà la
letteratura manualistica confinandola in blocco in una situazione unica e si dedicherà alla
illustrazione della propria proposta sistematica. A
que- sto livello l’originalità
della visione e l’indipendenza di pensiero fanno normalmente aggio sull’adesione a una
corrente di pensiero e ciò dispensa gli autori da ogni ricognizione di quelle concretamente
riscontrabili in ciascun momento. Questa beata situazione di libertà si
riscontra sia in opere monografiche sia in articoli di pura dottrina sia in parti di
trattati e voci enciclopediche. Anche in quest’ultimo
caso la coerenza tra i diversi discorsi non pare essere un obiettivo da perseguire. Essa
comunque non è raggiunta. Il lettore della
Enciclopedia
del diritto
o
del
Novissimo Digesto italiano
o dell’Enciclopedia giuridica italiana
Treccani può imbattersi in
inquadramenti diversissimi della sistematica dei beni a seconda della voce consultata. Le diverse sistematiche
possono tuttavia ricondursi ad alcuni elementi di base fondamentali che possono variamente
combinarsi tra di loro. Un primo elemento basilare è riconoscibile
nell’impostazione di chi riconduce il problema dei beni al problema della scarsità di una risorsa.
Mano a mano che una risorsa diviene scarsa si aggiunge un nuovo numero al
catalogo dei beni. Un secondo elemento basilare si rintraccia nell’impostazione,
nettamente prevalente in dottrina, per cui la nozione di bene è la risultante di una
qualificazione giuridica o meglio di una qualificazione normativa (Costantino-Scozzafava).
Spetta quindi solo all’ordinamento giuridico prendere in considerazione
(qualificare nel gergo degli autori) una determinata utilità. Tuttavia questa
qualificazione può essere oltre che necessaria anche sufficiente, nel senso che
qualunque disciplina giuridica ritaglia necessariamente una determinata utilità
trasformandola automaticamente in bene e in questo caso non solo i beni immateriali,
ma anche i servizi saranno beni (Messinetti). È
facoltativo il mettere in rilievo che le
cose possono generare diverse utilità assoggettate a discipline diverse e a diverse
forme di appartenenza (Costantino). Questa impostazione, che è fortemente analoga a
quella dei
common
lawyers, può essere corretta da chi ritenga che la
qualificazione generica da parte dell’ordinamento sia necessaria, ma insufficiente, e che a esso
debba aggiungersi che l’ordinamento deve qualificare una entità come oggetto di una
situazione soggettiva assoluta (Scozzafava). Come sempre, peraltro, il
valore delle diverse impostazioni teoriche deve misurarsi sul piano degli effetti
pratici cui esse mirano e questi a loro volta possono definirsi solo in funzione delle diverse
prospettive del discorso. Si può supporre che una teoria generale dei beni
abbia funzione classificatoria-normativa: ossia sia
destinata a guidare l’interprete nella
valutazione di casi dubbi, e in questo caso occorre decidere se nell’edificazione
di tale teoria ci si lascerà guidare solo da argomentazioni di carattere logico oppure se
si debba fare riferimento alla disciplina legislativa. Nella prima
ipotesi la sfida è estremamente delicata perché presuppone in chi enuncia una teoria
normativa tanta autorevolezza e tanta capacità persuasiva da imporsi a tutti gli altri
interpreti, piegando altresì le eventuali deviazioni lessicali del legislatore. Presupposti
attualmente inesistenti. Nella seconda ipotesi il discorso può chiudersi subito in base
alla constatazione che la disciplina dei diversi beni è operata dal legislatore
speciale senza ordine concettuale alcuno, e che lo stesso c.c. usa la nozione di bene a volte
per escludere i diritti di credito (art. 810), a volte per includere i diritti di credito
(art. 2740), e poiché i diritti reali e i diritti di credito sono assoggettati a regimi di
circolazione e tutela assai diversificati una teoria generale comune appare poco utile.
Prova ne sia che le divergenze profonde che contrassegnano le impostazioni manualistiche
non incidono in misura rilevante sul sèguito della trattazione. Si può
quindi supporre che una teoria dei beni abbia solo funzioni conoscitive. La possibilità di costruire
una teoria dei beni in funzione conoscitiva è legata all’oggetto della conoscenza che si
intende promuovere. Si può immaginare di comporre il modello più efficace a
rappresentare il sistema giuridico. Si può immaginare di voler rappresentare sopratutto
la struttura basilare dell’ordine sociale ovvero la distribuzione iniziale dei
beni tra i consociati cui accedono poi le regole del gioco degli scambi. Si può infine
pensare di ricostruire un itinerario della cultura giuridica al fine di demistificarne i
condizionamenti ideologici. Nel primo caso è difficile dire se un modello conoscitivo
possa riuscire là ove si è dimostrata l’impossibilità di edificare un modello
normativo, salvo ricorrere alle scomposizioni tra i formanti. Nel secondo caso è dubbio che
la letteratura giuridica possa aggiungere qualcosa alle analisi socio-economiche
da lungo tempo sviluppatissime in materia. Nel terzo caso tutto dipende dalla
accuratezza della ricostruzione storiografica. Sarebbe quindi sensato
dubitare che una teoria generale dei beni sia necessaria e utile, se non fosse che le
forme di tutela sono così legate alla nozione di appartenenza che spesso i giuristi pratici
sono indotti a costruire una appartenenza qualsiasi per poter dar corso alla
tutela medesima. Questa constatazione è stata
forzata dalla vicenda dei c.d. interessi diffusi i quali non hanno avuto sicura tutela
sino a quando ciò che essi volevano proteggere, e quindi principalmente
l’ambiente, non ha trovato un soggetto cui appartenere e questo è stato finalmente
individuato nello Stato. Le difficoltà che si
riscontrano nell’intendere il significato esatto in cui la parola «bene» è impiegata dal singolo
autore è il sintomo dell’assenza di una teoria
civilistica generalmente accettata. Nella
estrema varietà di costruzioni concettuali proposte da tale dottrina è stato
facile ricavare frammenti di discorsi che, ricombinati a
hoc, generano soluzioni,
normalmente di puro stampo nominalistico, con cui i cultori di diritti secondi tentano di
risolvere i più svariati problemi di inquadramento giuridico che si parano loro
innanzi. Ciò accresce in forma di progressione geometrica la frammentazione dei
significati. (A. Gambaro,
La proprietà, I beni, vol. I, in
Trattato di diritto civile, diretto da
Iudica e Zatti,
pp. 45 ss.)
I limiti
all’appropriazione
Res
nullius, caccia e pesca, le energie
L’esigenza di conservare le
energie libere della natura e il patrimonio
faunistico e ittico, insieme con il
patrimonio floreale, ha imposto anche un maggior controllo delle cose che sono
prive di proprietario (o
adéspote): le
res
nullius, un tempo completamente libere
(luce, aria, sole, animali da preda, selvaggina, pesci, ecc.) sono ora oggetto di una
crescente normativa. Una intensa legislazione, di
origine statuale e regionale, diversifica infatti il regime di titolarità di
questi beni, e tende alla loro preservazione.E al
riguardo osserva Paolo Cendon: Il punto che interessa
maggiormente rimane quello dell’occupazione: ossia delle smentite che subiscono il
dogma dell’identificazione tra qualità di
res nullius e occupabilità, da un lato, e quello della
coincidenza fra res alicuius
e non-occupabilità, dall’altro lato. Per quanto attiene al secondo
– e a parte ogni caso problematico – può intanto ricordarsi la disciplina che il c.c.
detta con riferimento alle api sciamanti, agli animali mansuefatti fuggiti, ai pesci,
conigli e colombi emigrati (artt. 924/926); cui va
aggiunta quella, forse meno nota, che
gli artt. 73 e 74 del t.u. sulla caccia prevedono a proposito del cane vagante
in riserva, il quale «rimane di proprietà» del Comitato provinciale della caccia se il
proprietario non abbia pagato l’ammenda entro gli otto giorni dalla contestazione
dell’infrazione (una disciplina sostanzialmente uguale è prevista nell’art. 21, r.d.
27.9.1923, n. 2124, per il cane sorpreso a vagare nel Parco nazionale d’Abruzzo; per
quello del Circeo vd. l’art. 12, r.d. 7.3.1935, n.
1324; per quello dello Stelvio, gli artt. 15 e 16 del d.P.R.
30.6.1951, n. 1178, si richiamano esplicitamente alle norme del t.u. citate;
per la Toscana, cfr. 1 reg. 4.7.1974, n. 35, art. 44, ultimo comma). Spostandoci poi al mondo
vegetale, se mancano disposizioni che sanciscono la pacifica occupabilità dei fiori di campo – dovunque essi si trovino – è
invece interminabile la lista di leggi nazionali
(come quella per la raccolta delle piante officinali, o sulla raccolta dei tartufi,
o quelle già ricordate sui Parchi), di leggi e regolamenti regionali (per la Val d’Aosta,
l.reg. 8.11.1956, n. 6; per il Trentino-Alto Adige, DPG Regio. 13.4.1956, n. 18; per
la provincia di Trento, in relazione alla flora,
l.prov. 25.7.1973, n. 17, e ai funghi,
l.prov. 26.7.1973, n. 18; per quella di Bolzano, con
riferimento ai funghi, l.prov.
28.6.1972, e alla flora, d.p.g.P. n. 3-34, 13.1.1975;
per il Friuli-Venezia Giulia, l.reg. 18.8.1972, n.
44; per la Lombardia, l.reg. 17.12.1973, n. 58, sopratutto artt. 10 e 13 e l.reg. 27.1.1977,
n. 9; per il Piemonte, l.reg. 13.8.1974; per le Marche, art. 7, l.reg. 30.12.1974, n. 51), di atti e provvedimenti
dell’Autorità amministrativa (sopratutto
circolari e decreti prefettizi, prescrizioni di polizia forestale, regolamenti comunali,
ordinanze di sindaci), che implicitamente riconoscono ed entro certi limiti
legittimano – per es. nello stabilire il numero massimo di esemplari di cui è consentita
la raccolta, oppure nel vietare l’estirpazione delle radici, dei rizomi, bulbi, tuberi e
stoloni, nel prescrivere una licenza, nell’esigere che l’asportazione sia tale da non
compromettere la conservazione delle piante – uno dei comportamenti più diffusi
tra la collettività: l’abitudine cioè di staccare e raccogliere, per goderne e disporne poi
liberamente, varie sorte di vegetali – come fiori, foglie, erba, canne, pigne,
vischio, pungitopo, frutti selvatici, arbusti, funghi, tartufi, felci, muschi, licheni, bacche
– senza aver chiesto e ottenuto preventivamente il consenso del proprietario del
fondo, al quale pure, in virtù del principio dell’accessione, quei prodotti giuridicamente
appartenevano. E l’elenco potrebbe
continuare, con tutti gli altri casi in cui fattori volta a volta diversi come la forza di una
consuetudine, l’inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, l’inconsistenza o
irrisorietà del danno, lo squilibrio degli interessi fra occupante e
dominus originario,
la volatilità, inducono ad ammettere che si verifichi, attraverso atti di apprensione materiale,
un acquisto della proprietà di cose altrui: la terra per il vaso da fiori presa dal
suolo del bosco attraversato, per es., oppure le
conchiglie, i frammenti di roccia, i
cristalli e i minerali staccati per collezione, il polline che le proprie api asportano dai fiori dei
prati vicini, il sorso d’acqua occasionale, le manciate di neve, i pezzi di ghiaccio, i
materiali in fondo ai laghi e al mare, le piccole porzioni di
res communitatis
o di
res communes
omnium o delle stesse fonti e
res private, le cose che il vento trasporta, come sabbia,
foglie e polvere (almeno ove non sia ben dimostrabile qual’è, fra i vari fondi circostanti, quello dov’esse si
trovavano in partenza). Né, per svilire queste
sconfessioni, varrebbe l’obiezione che si tratta di beni di valore non grandissimo: infatti, è
proprio questo il contrassegno di quasi tutto ciò che è amministrato dall’istituto
dell’occupazione – e semmai più delle
res derelictae o che
nessuno ha voluto ancora prendere, che
non di quelle appartenenti ormai a qualcuno. (P. Cendon,
Proprietà, riserva e occupazione, Napoli, 1977, pp. 62-67). L’equazione secondo la quale
sarebbe occupabile tutto ciò che è
res nullius sembra quindi destituita di
fondamento; e comunque la disciplina dell’occupazione non può assumere caratteri
generali, ma deve essere specificata a seconda delle situazioni che si considerano.E una volta di più sarà utile leggere pagine di Cendon. Il punto di vista piú corretto sembra dunque quello che, rinunciando a ogni
presa di posizione unitaria,
fatalmente ideologica o emotiva, guarda a questo modo d’acquisto come a un problema certamente
generale, ma che si pone e va risolto in maniera diversa a seconda dell’oggetto
volta a volta considerato: così come deve avvenire, del resto, per ogni
altra questione concernente le
res
nullius, quali modalità della presa di possesso,
facoltà di derelizione, ampiezza di poteri sulla cosa
occupata (anch’esse non certo
identiche, o da sciogliersi negli stessi termini, per tutti i tipi di beni possibili). Muovere da uno spoglio
analitico dei limiti esistenti, significa adottare nient’altro che l’angolo sotto il quale il
legislatore si è accorto normalmente della materia, provvedendo a regolarla in qualche norma:
e l’individuazione della
ratio che ha
ispirato caso per caso poteri e
divieti, se impedirà gli affreschi ambiziosi di un tempo, può consentire più fondate
scommesse circa il modo in cui l’equilibrio fra i vari motivi – libertà, interesse generale,
rarefazione, indistruttibilità, e così di séguito – si realizzerà singolarmente nell’immediato
avvenire. (P. Cendon,
Ivi, pp.
76-78). Anche in giurisprudenza si
asseconda questo orientamento. Sino a poco tempo fa, si riteneva che i relitti
lasciati dal mare lungo la spiaggia dovessero considerarsi
res
nullius, e quindi di proprietà del primo occupante: ma una
sentenza della Corte Suprema ha
escluso che una grande quantità di pesci, raccoltisi in un vallone esistente in una
spiaggia demaniale, data in concessione a un privato, appartenesse ai fortunati
pescatori che l’avevano scoperta, anche se lo straordinario fenomeno si doveva imputare a
una imponente mareggiata.
Motivi: Col
primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi del n. 3 dell’art. 560 c.p.c., la violazione degli artt. 1140, 1145 e 842 c.c. e degli artt.
33 e 38 r.d. 8.11.1931, n. 1304, deducendo: a) che i
diritti costituiti dalla P.A. su beni demaniali a favore di terzi non hanno generalmente
carattere di realità e che, se la P.A. può costituire
a favore del concessionario diritti di
consistenza reale su tali beni, si tratta pur sempre di diritti limitati di godimento,
con esclusione della proprietà e del possesso, onde nella specie la situazione oggettiva
sorta a favore del Chiusso per effetto della
concessione poteva al massimo avvicinarsi
alla detenzione che ha un conduttore, con esclusione del possesso; b) che, di
conseguenza, non erano applicabili nella specie i citati artt. 842, 33 e 38, i quali si riferiscono esclusivamente
alle acque private ovvero soggette a diritti esclusivi di pesca o
concesse a scopo di piscicultura, nonché al
proprietario, possessore o concessionario di
acque pubbliche a scopo di piscicultura. Tali censure non sono fondate. La P.A. può costituire
sui beni demaniali, mediante concessione di uso eccezionale, diritti soggettivi a favore di
privati aventi carattere di assolutezza ed esclusività rispetto a chiunque altro, che li
assimila ai diritti reali su cosa altrui. In tal caso, il concessionario che eserciti il diritto
concessogli, ha anche un vero e proprio possesso della corrispondente
situazione di fatto: tanto è vero che l’art. 1145 c.c. accorda, nei rapporti fra privati, le
azioni di spoglio e di manutenzione di beni demaniali, di cui sia possibile la concessione.
Pertanto, nulla vieta che le norme dell’art. 842 c.c. ed egli artt.
33 e 38 t.u. 1304/1931 possano applicarsi, se del caso, anche nei confronti del concessionario di uso
eccezionale di un bene demaniale. Col secondo motivo i
ricorrenti denunziano, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 922, 923 e 927 c.c. sostenendo che il Chiusso non poteva aver acquistato i pesci prima di
loro, né per invenzione né in uno degli altri modi previsti dal citato art. 922, e
dolendosi che la sentenza impugnata abbia introdotto erroneamente un nuovo modo di acquisto
originario della proprietà, da essa qualificato
ex
lege, che prescinde dalla presa materiale del possesso del
bene e che contrasta con la natura di
res nullius
dei pesci, la quale non può mutare se, per fenomeni naturali di carattere eccezionale, essi
vengano a trovarsi in pozzanghere su un fondo demaniale. Tale motivo non è meritevole
di accoglimento, sebbene non si possano condividere talune delle ragioni addotte
dalla sentenza impugnata a sostegno della propria pronuncia, come quelle
concernenti il richiamo degli artt. 33 e 38 t.u. n.
1304 dei 1931 e l’assimilazione del
caso di specie al ritrovamento del tesoro. Invero nella sostanza una simile pronuncia è esatta,
in quanto, data la situazione di fatto posta in luce con apprezzamento
insindacabile dalla Corte del merito, i pesci di cui si discute non potevano più considerarsi
res nullius
una volta usciti dal mare, dove chiunque avrebbe potuto farli propri,
ma erano venuti a trovarsi nell’assoluta ed esclusiva disponibilità di colui che aveva il possesso
del fondo, nel quale erano andati a cadere. Pertanto il ricorso dev’essere rigettato per intero, con conseguente condanna
dei ricorrenti alla perdita del
deposito. Si ritiene invece opportuno compensare integralmente fra le parti le spese del
giudizio di cassazione, stante l’opinabilità delle questioni trattate col secondo
motivo. (Cass.,
23.6.1976, n. 2335). L’art. 814 c.c. ha confermato
l’attitudine delle energie naturali a essere considerate beni in senso giuridico. L’art. 814 dà inequivoca risposta a un interrogativo vivacemente
dibattuto nel vigore del c.c. del 1865: se, cioè,
le energie dovessero considerarsi «beni» e potessero quindi, formare oggetto di
diritti. A base del problema non v’era, s’intende, un’astratta esigenza classificatoria.
Piuttosto, la sua soluzione costituiva passaggio obbligato per la corretta impostazione
di specifiche questioni disciplinari: per i civilisti, quella relativa alla
qualificazione del contratto di «distribuzione» dell’energia (elettrica), in quanto la negazione della
natura giuridica di beni avrebbe inevitabilmente ostracizzato il paradigma
della compravendita e gli schemi che a esso, più o meno direttamente, si ricollegano;
per i penalisti, quella concernente l’inquadramento della fattispecie di
sottrazione di energie, in quanto l’impossibilità di configurarne l’impossessamento – per non
esser, quelle, «cose aventi entità materiali autonome» – avrebbe messo fuori causa il
delitto di furto. La dottrina prevalente, confortata da significativi contributi
giurisprudenziali, s’orientò per tempo nel senso di considerare le energie, prodotte dall’uomo
e suscettibili di essere «commercializzate», alla stregua di beni mobili; e fu
così spianata la strada all’intervento del legislatore che, in sede penale, sancì tale
risultato con l’affermare che «si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni
altra energia che abbia un valore economico» (art. 624, co. 2°, c.p.).
L’art. 814 ricalca fedelmente il modello penalistico. È interessante rilevare come,
a prescindere dall’intervento legislativo, l’esperienza italiana rifletta quella
francese. Infatti fu la giurisprudenza penale transalpina a incaricarsi, già all’inizio
del secolo, di ammettere la possibilità di
vol dell’energia elettrica; e tanto bastò alla
scienza civilistica per saltare alla conclusione che
l’elettricità andasse annoverata tra i
meubles par nature. Sostanzialmente analoga l’ottica del legislatore svizzero che,
nell’art. 713 del c.c. del 1907, sottopose le energie naturali (suscettibili di
assoggettamento a
rechtliche Herrschaft
e non comprese tra gli immobili) al regime della
proprietà mobiliare; mentre la conforme conclusione cui pervenne la dottrina austriaca
si fondò sull’assai lato
Sachbegriff introdotto dal par. 285 ABGB. La sola,
rilevante eccezione, fu rappresentata, dunque, dall’ordinamento tedesco. La lettera
restrittiva del par. 90 BGB («sono cose in senso giuridico soltanto gli oggetti corporali») parve,
infatti, ostacolo insuperabile alla qualificazione delle energie come beni, al punto
che il legislatore penale fu indotto a divisare, con l. 9.4.1900, un’incriminazione
speciale per la fattispecie di sottrazione di «lavoro elettrico », incriminazione poi
transitata nel par. 248 c STGB (e rimasta, quindi, autonoma rispetto al par. 242 STGB in materia di
furto). Giova tuttavia, ricordare che l’irriducibilità delle energie al concetto
giuridico di cosa non impedì alla dottrina tedesca di postulare l’applicazione
analogica di indici normativi dettati per i beni mobili. L’art. 814 non va
evidentemente valutato in termini di congruità sul piano naturalistico o della scienza fisica: non
avrebbe senso dare ingresso a suggestioni
à la Einstein circa l’equivalenza fra
materia ed energia, e neppure alle più recenti teoriche sull’elettricità come forma di
elettroni. Conviene anzi sottolineare come la norma consenta di verificare, da una
prospettiva affatto peculiare, la validità dell’impostazione delineata nelle pagine
precedenti: che, cioè, la disciplina dei beni in generale non è intesa a individuare e
classificare porzioni di realtà materiale, e si appunta invece sui possibili oggetti
dei rapporti giuridici e, quindi, sugli interessi che a essi si riconnettono. Non importa,
cioè, che le energie siano davvero, o no, beni mobili; la legge li considera tali,
perché ciò appariva – e a tutt’oggi appare –
funzionale a una corretta gestione degli
interessi che gravitano intorno alla produzione e distribuzione delle energie. In altre
parole, il legislatore si trovava di fronte a una domanda di regolamentazione giuridica
concernente rapporti avviati ad assumere enorme importanza (non a caso,
delle energie si è detto – in epoca non sospetta – che erano «beni economicamente
fondamentali») e ha risposto alla sollecitazione valendosi di una tecnica che
non solo faceva salvi i dati minimi dell’appropriazione in via esclusiva e della
possibilità di scambio (rispettando quindi – chioserebbero i cultori dell’analisi economica
del diritto – i criteri a base della logica dei
property
rights), ma consentiva altresì di
coltivare la mai sopita vocazione a postulare l’unità dell’ordinamento giuridico. In quest’ordine
di idee, molte delle riserve sollevate a proposito della formulazione dell’art. 814 (e, per quel che
conta dell’art. 624 cpv. c.p.) perdono di mordente. È vero, infatti, che
l’aggettivazione «naturale» nulla aggiunge all’idea di energia, non foss’altro
perché «nessuna energia può produrre l’uomo che non esista già in natura»; e che il limite di
rilevanza, costituito dal «valore economico», sembra trapiantato a viva forza, e per di più
senza troppo costrutto, dalla sede penalistica in cui era stato originariamente
enunciato. Tutto ciò non ha impedito alla dottrina di mettere in chiaro che le energie,
delle quali è parola all’art. 814, sono soltanto quelle rispetto a cui possono
profilarsi interessi giuridicamente apprezzabili, e solo in quanto detti interessi non trovino un
diverso termine di riferimento oggettivo. Sotto il primo profilo, si è così
specificato che le energie devono essere «prodotte» dall’uomo o, per meglio dire,
assoggettate al suo controllo; col risultato di tagliare fuori dal discorso energie che
certamente sussistono in natura e hanno un indubbio, e sia pure virtuale, valore economico (si
pensi al potenziale elettrostatico presente in un temporale), ma rispetto alle
quali non è dato configurare interessi concreti. Sotto il secondo profilo, si è avuto
modo di sottrarre, all’ambito dell’art. 814 e al regime disciplinare che ne discende, le «energie
naturali che si manifestano attraverso l’utilizzazione o il consumo della cosa da cui
derivano e della quale devono considerarsi dei concreti modi di essere»
(per es., l’energia dei gas o quella espressa da un animale da tiro). Del tutto
tramontate appaiono poi questioni, pur più o meno elegantemente agitate in passato, come
quella relativa alla possibilità di ricostruire il rapporto di lavoro in termini
di prestazione di «energie umane» o l’altra volta a prospettare una problematica dell’«energia
genetica». (R. Pardolesi,
Le energie, in
Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno,
vol. VII,
Proprietà, t. I, cit., pp. 26 ss.)
Lo statuto
del corpo umano
All’interno della sua
importante raccolta di saggi intitolata
Tecnologie e
diritti
(Bologna,1995) S. Rodotà ha
inserito la riflessione intitolata all’Ipotesi sul corpo
«giuridificato» di cui
riproduciamo le conclusioni. È possibile, a questo punto,
un tentativo di sintesi riguardante alcuni aspetti dello statuto giuridico del corpo e
delle sue parti, e del potere individuale di disporne. Adottando le classificazioni
tradizionali, può dirsi che, nella maggior parte dei sistemi giuridici, il corpo e le sue
parti sono considerati
res extra
commercium. Si fa eccezione per alcuni prodotti
rinnovabili, come i capelli. L’incommerciabilità,
d’altra parte, non significa
necessariamente indisponibilità: si può disporre del proprio corpo con effetti
post mortem
o, in vita, di alcune parti o prodotti (rene, pelle, sangue, gameti, ecc.). In altre situazioni, e sempre
ricorrendo agli schemi tradizionali, sembra opportuno parlare di
res derelictae
più che di
res
nullius. Questa sembra la conclusione più appropriata per il caso
Moore
e, più in generale, per tutti i casi in cui il consenso
al trattamento medico implica la possibilità
che parti o prodotti del corpo divengano utilizzabili per la ricerca:
infatti, il consenso unito alla esclusione della proprietà sulle parti separate ha come
conseguenza un «abbandono» di quelle parti. Analoga è la situazione che si determina
per i gameti donati senza l’indicazione di uno specifico destinatario e per gli
embrioni sovrannumerari, quando non sia
esplicitamente previsto il consenso della
coppia interessata per la sperimentazione, la distruzione o l’impianto a beneficio di
una donna diversa (la legge francese 94-654 del 29.7.1994 prevede, all’art. l.
152-3, che la coppia dalla quale proviene la
demande
parentale sia interpellata annualmente
sull’intenzione di mantener ferma tale
demande relativamente agli embrioni
ancora conservati). Per quanto riguarda il
riconoscimento del potere di disporre, si può rilevare, da una parte, come esso
ordinariamente dipenda dalla gratuità dell’atto; e, dall’altra, come dia origine sia a forme
di circolazione libera di parti o prodotti del corpo, sia a forme di circolazione
controllata. Il controllo può riguardare i destinatari dell’atto: questo avviene nel caso della
donazione del rene consentita solo a vantaggio di congiunti o quando è vietata
l’indicazione della persona beneficiaria del dono o quando la separazione è
ammessa solo nella prospettiva della reintegrazione funzionale del corpo della stessa persona
che ha disposto di una sua parte o prodotto (le leggi austriaca, svedese e
tedesca, per es., stabiliscono che il prelievo dell’ovocita è ammesso solo a vantaggio
della donna dalla quale proviene). Ma il controllo può riguardare anche la
legittimazione a disporre dei propri gameti che, per es.,
la citata legge francese 94-654,
attribuisce soltanto ai membri di una coppia che abbia già procreato (art. l. 673-2). Il controllo, inoltre, può
risolversi in una regola di anonimato, ordinariamente bilaterale, nel senso che il donatore (di
gameti, di organi, di tessuti, di sangue) non può conoscere il ricevente, e
viceversa. Il diritto si presenta così come uno strumento che serve a neutralizzare gli
effetti interpersonali delle tecnologie: in questo modo, però, viene meno uno degli elementi
tipici del dono – la volontà di beneficare un soggetto determinato – e ci si avvicina
piuttosto all’astrattezza delle relazioni di mercato. D’altra parte, la previsione
di rimborsi spese (per es., per i donatori di sperma)
o di incentivi per la
«donazione» degli organi danno vita a una sorta di mercato atipico, che non risponde alla stretta
regola della commercializzazione, ma apre comunque la via a forme di scambio,
giustificate con il bisogno di creare le condizioni istituzionali necessarie al
progressivo rafforzamento di una solidarietà tra soggetti che non può essere affidata
soltanto alla spontaneità individuale. È significativo il fatto che si parli di
rewarding
donors, di donatori
«remunerati» o che comunque ricevono un corrispettivo: questa
formula, che può anche esser giudicata contraddittoria, in questo caso mette in
evidenza come il corpo debba ormai essere considerato come punto di riferimento o
come base di relazioni interpersonali diverse da quelle affidate alla sola
logica del mercato. La tendenza ad attrarre il
corpo nell’area dei valori economici si estende a sue rappresentazioni (per es.,
le informazioni genetiche) o a sue componenti anche non separate (sequenze del genoma umano). Si è già ricordato che il valore delle
informazioni è legato alla possibilità di
farle divenire elementi del calcolo economico: un’impresa può decidere di non
assumere le persone che, avendo determinate predisposizioni genetiche, possono determinare
costi superiori a quelli del restante personale per maggiori assenze o
malattie professionali; una compagnia di assicurazioni può servirsi delle
informazioni genetiche per richiedere premi più elevati a determinate categorie di
soggetti. La libertà contrattuale, in
questi casi, trova evidenti limiti nella necessità di tutelare la
privacy e di evitare
discriminazioni. Sono stati documentati, infatti, molti casi in cui alcuni soggetti sono
stati discriminati sulla base di informazioni genetiche. E rischio concreto è quello di
approdare a una società «castale», nella quale
emergono le categorie dei «non
assumibili» e dei «non assicurabili» a causa delle loro caratteristiche genetiche. Si avvierebbe così
un processo di esclusione, che metterebbe in pericolo la stessa natura
democratica di una organizzazione sociale. Questi processi di esclusione
sono ancor più evidenti nei casi in cui ad alcune categorie di soggetti viene negato
l’accesso o l’accesso gratuito, a determinati tratta- menti medici. È quel che
accade talvolta agli anziani, per i quali già in taluni sistemi è prevista, per es., l’esclusione dagli interventi di trapianto. Questa
decisione è motivata con l’argomento delle
scelte «tragiche» da effettuare tutte le volte che ci si trova di fronte al problema
della distribuzione di risorse scarse (mezzi finanziari, strutture di intervento o di
assistenza). Emerge così una visione puramente mercantile del corpo che, una volta
uscito dal mercato e presentando più ridotte aspettative di vita, non avrebbe più
diritti. Di nuovo si pone un problema
di eguaglianza tra i cittadini e di garanzia del diritto alla salute, come diritto fondamentale
della persona. Proprio queste ultime preoccupazioni hanno fatto sì
che, mentre in alcuni paesi (Gran Bretagna, Svezia) venivano prese decisioni
riduttive dei diritti degli anziani, la Germania abbia deciso di estendere l’assistenza
domiciliare gratuita anche agli anziani colpiti dalla malattia di Alzheimer. D’altra parte, la logica
puramente mercantile produce contraddizioni negli stessi sistemi che privilegiano
l’elemento produttivistico legato all’età. Infatti, mentre si escludono gli anziani meno
abbienti da una piena tutela del diritto alla salute, gli anziani abbienti dispongono di
mezzi che consentono loro di poter accedere proprio a trattamenti particolari
(come i trapianti), che i giovani meno provvisti di mezzi non possono ottenere, pur vantando
una maggiore speranza di vita, e quindi di attività produttiva. Per quanto riguarda la brevettabilità delle sequenze del genoma
umano, si sono già ricordate le norme e le
proposte che la vietano, senza tuttavia escludere la possibilità della brevettazione
nei casi in cui l’oggetto non sia la sequenza «in quanto tale». Con quest’ultima
formulazione, si è voluta rendere esplicita la possibilità dell’appropriazione nei casi in cui la ricerca
abbia prodotto un oggetto «nuovo», o comunque un forte valore aggiunto. Le
obiezioni alla brevettabilità sono sostanzialmente fondate sulla ostilità a
considerare «la vita» come oggetto di proprietà: per es., vale la pena di ricordare tra le molte norme in
materia, per la sua nettezza,
l’Australian
Patent Act,
sec. 18 (2), dove si stabilisce che «gli esseri umani, e i processi biologici che conducono alla loro
generazione, non possono costituire oggetto di brevetto ». Inoltre, il patrimonio
genetico dovrebbe essere considerato come «patrimonio comune
dell’umanità», quindi non suscettibile di qualsiasi forma di appropriazione individuale. Queste considerazioni mostrano
che il corpo si presenta come un oggetto giuridico nuovo. L’impossibilità
evidente di ricorrere alle categorie giuridiche tradizionali, fondate sull’esistenza di
processi naturali non modificabili, impone la revisione di tali categorie, ma non
esclude la necessità di individuare i principi di riferimento sia della
legislazione, sia della ricostruzione scientifica, che siano pure in grado di restituire al corpo
l’unità perduta per effetto della scomposizione in parti e funzioni alla quale
irresistibilmente conducono le innovazioni scientifiche e tecnologiche. La questione essenziale rimane
quella che riguarda la possibilità di ridurre il corpo a un oggetto tra gli altri, e
dunque di collocarlo interamente, o quasi, nell’area delle relazioni di mercato. Le
resistenze a questa prospettiva non derivano soltanto da considerazioni d’ordine
etico, ma pure dalla necessità di tener conto di principi fondamentali, come quelli che
riguardano l’eguaglianza e la dignità, e di diritti come quello alla salute, che sono
ormai parte integrante di dichiarazioni e convenzioni internazionali, di
costituzioni e leggi nazionali. Ma le difficoltà del giurista
e del legislatore non derivano soltanto da un obbligo di aggiornamento delle
categorie imposto da una rivoluzione scientifica. I problemi maggiori nascono dal fatto che
viviamo in un tempo nel quale la ricerca di punti comuni di riferimento appare
particolarmente faticosa per la mancanza di valori condivisi e per il carattere
marcatamente pluralistico ormai assunto dalle nostre organizzazioni sociali. Il rischio è quello di pensare
al diritto come a una scorciatoia, o come a un mezzo autoritario per imporre valori
che la dinamica collettiva fatica a individuare. Ed è pericolosa la pretesa di
regolare tutto, e una volta per sempre, così com’è pericoloso il tentativo di far
sopravvivere a ogni costo categorie giuridiche superate. Abbiamo bisogno di una
legislazione sobria, che risponda ai problemi reali, e non alle paure, ai fantasmi, al
pregiudizi; di una legislazione leggera, che consenta la prosecuzione del confronto tra posizioni
diverse; di una legislazione elastica, che indichi principi capaci di adattarsi
al continuo cambiamento scientifico e tecnologico. Questa non è una resa del diritto
alla biologia, alla genetica, o ad altro. E, al contrario, la riscoperta di una dimensione
giuridica capace di fare i conti con una realtà tanto cambiata, evitando così tanto la
tentazione autoritaria, quanto la marginalizzazione.
L’informazione, i programmi per elaboratori
Sullo sfondo del dibattito
sulle
new
properties, Roberto Pardolesi e Cinzia
Motti hanno considerato
l’informazione come bene, nella prospettiva dell’analisi economica. L’ipotesi da cui siamo
partiti, imperniata sul concetto di informazione come bene, non è smentita in astratto
dall’analisi economica del diritto. Sarebbe, anzi, oltremodo seducente da coltivare; ma la
penalizza in termini brutali la sua impraticabilità, denunziata dalla ragionevole
previsione che il tentativo di creare un nuovo filone di
property
rights, atti ad
assicurare la protezione delle informazioni, s’infranga contro l’esuberanza dei costi
transattivi implicati da sistemi di tal fatta. Ironia della sorte, i costi transattivi
sono per la più parte costituiti da costi di informazione. Qualcuno obietterà che siamo
alle solite, a quel «reale-razionale» che caratterizza tanta parte dell’analisi
economica del diritto (ossia, l’approccio «positivo» caro alla scuola di Chicago). Ma va
subito replicato che confutare la praticabilità – allo stato – dell’ipotesi teorica
non significa punto negare l’esigenza che vi è sottesa. È assai probabile, anzi, che la
recente e diffusa attenzione al problema dell’informazione come bene stia a segnalare,
specie nei nuovi contesti tecnologici, non già la necessità di tenere a
battesimo
new properties
e nuovi
property
rights, bensì quella di adattare lo strumentario di
cui disponiamo. In altre parole, si può pensare a correzioni endogene al sistema, piuttosto
che a sue dilatazioni. Di esempi se ne potrebbero
fare a bizzeffe, a cominciare da quello (ovvio, ma di discutibile interpretazione)
delle topografie per i semiconduttori; mi limiterò a due fra i più dibattuti,
software e banche dati. Come è noto, marcia verso l’imprimatur (nonostante il
proliferare dei dissensi: vale qui la pena di segnalare,
anche per la vivacità dei toni polemici, V. Zeno-Zencovich,
L’apprendista stregone: il legislatore comunitario
e la proposta di direttiva sui programmi
per elaboratore,
in
Dir. informazione e
informatica) un progetto di direttiva
comunitaria in tema di tutela del
software, approvato dalla
Commissione nel. gennaio 1989 (doc. Com[88] 816: Id., 1989, 619),
che non lascia adito a dubbi sulle scelte di fondo. La deriva transnazionale è
inarrestabile; la
pax americana,
imposta con l’emendamento al
Copyright Act
del 1980, incombe su tutti noi. Avremo un software tutelato dal diritto d’autore, mentre si è
appena schivato un esito aberrante a livello di tutela del
microcode, cioè di quelle
istruzioni elementari che servono a trasmettere indicazioni binarie alla CPU dei computer
(in Nec Corp.
vs. Intel Corp., la società convenuta si è servita della tutela da
copyright – riferita, si badi bene, alle istruzioni elementari, «apri/chiudi», del microcodice – per cercare di arginare la sgradita concorrenza del Nec V 20, un processore compatibile che andava a scremare
il più lucroso mercato degli anni
Ottanta, l’eldorado dei personal computer) e sembrano decongestionarsi le avvisaglie
di tempesta profilatesi nel caso Apple Corp.
vs. Microsoft Corp. and Hewlett
Packard Corp., dove la
partita va a giuocarsi addirittura stilla tutelabilità,
a livello d’interfaccia, di icone sovrapposte e spaginate, meglio, sfalsate (vd.,
dopo una prima decisione interlocutoria – 709 F. Supp. 925 (N.D. Cal. 1989) –, la più rassicurante
partial summary adjudication
resa in data 25.7.1989, 717 F. Supp. 1428 [N.D. Cal.]). Ebbene, quella scelta di fondo
è, a dir poco, infelice. Nell’impossibilità di por mano, in questa sede, a una diffusa
confutazione degli esili argomenti addotti a sostegno dell’opinione contraria, ci si
contenterà di alcune osservazioni telegrafiche. A partire dal rilievo, banale quanto
incontestabile, che i programmi, di là dai virtuosismi verbali, costituiscono la tecnologia
d’uso dei computers. Il fatto ch’essi siano scritti
mercé rappresentazioni simboliche
(linguaggi evoluti), come tali comprensibili per l’uomo, non toglie che, in questa
versione, essi restino pur sempre rappresentazioni formali, di uso affatto secondario
rispetto a quello, essenziale, di impartire alla macchina gli impulsi necessari per farle
compiere le operazioni desiderate. In chiaro: l’essenza del programma sta nella sua
capacità, tecnologica, di governare fisicamente l’elaboratore, mentre la sua proiezione
simbolica serve soltanto a fini di implementazione o manutenzione. Quanto dire che l’analogia con
l’opera letteraria è, nella migliore delle ipotesi, sterile, e, più
probabilmente, fuorviante. Inoltre, non va trascurato che i programmi implicano efficienze
tecnologiche; e che, come in ogni altra branca della tecnologia, l’innovazione avviene tramite
miglioramenti sequenziali cumulativi. I programmatori non reinventano
ogni volta la ruota – ci mancherebbe altro! –, ma fanno tesoro delle esperienze
pregresse: meccanismo che una tutela da diritto d’autore metterebbe in gravissima crisi, elevando
drasticamente i costi di creazione di nuovi prodotti. A veder bene, la vera
differenza rispetto ad altri contesti tecnologici è costituita dalla facilità e istantaneità
della duplicazione, che non solo non richiede
reverseengineering, ma neppure che si abbia una pallida idea del
contenuto del programma. Se, dunque, ha senso dar
ingresso a una tutela differenziata del
software rispetto ad altre espressioni
tecnologiche, la sua
ratio sta
tutta nella deterrenza alla pirateria, che elide il normale vantaggio
temporale del creatore e rende risibili i costi del produttore secondario. In
questi limiti, una deviazione dal
mainstream può rivelarsi accettabile. Guai, però, a
perder di vista il reale obiettivo! In particolare, tenendo a mente che il diritto
d’autore non ha mai coperto elementi funzionali indispensabili per l’operatività di una
macchina, appare in massimo grado difficile a giustificarsi la pretesa di estendere la
tutela da copyright a programmi operativi, interfacce utenti e microcodici
(cfr., per i primi ragguagli, P.S. Menell,
Tailoring Legal Protection
for
Computer Software, 39,
Stanford Law Review
1329 (1987), nonché
An Analysis of the Scope
of Copyright Protection for
Application Programs, 41,
Stanford Law Review, 1045 (1989); D.S.
Karjala,
Copyright, Computer Software, and the New
Protectionism, 28,
Jurimetrics Journal
33 (1988);
Ph. Gaudrat,
La protection des logiciels par le droit d’auteu», in
Revue international
droite d’auteur, 139 (1989), 77; R.
Steinberg,
Microcodeldea or Expression?, 9
Computer/Law
Journal
61 (1989); J.M.
Mueller,
Determining the Scope of
Copyright Protection for Computer/
User Interface, 9
Computer/Law Journal
37 (1989); R. Pardolesi, «Software» di base e diritto
d’autore: una tutela cripto-brevettuale?, in
Foro it.
(1988), I, 3066), non foss’altro
per i delicati interrogativi
ch’essi lasciano intravedere in chiave di standardizzazione (e qui occorrerebbe aprire un
importante inciso sul problema, poco studiato, degli standard, che propiziano economie di
scala, comprimono i costi transattivi smussando le asimmetrie informative,
esaltano le economie di rete, ma che minacciano altresì di ostacolare lo sviluppo
tecnologico per effetto del
lock-up da base installata:
nell’impossibilità di farlo, è opportuno il
rinvio all’analisi di N. Bellini,
Regolazione del
prodotto
e concorrenza,
ne
L’industria,
1988, 379, ove un serio monito sulla necessità che la mano pubblica contri
la tendenza a con di
club
good, ripristinando la sua natura di bene pubblico). Proposte alternative, rispetto
al modello che sembra destinato a imporsi contro ogni logica – che non sia
quella, di respiro assai corto, delle
lobbies di settore –,
non mancano. Ma qui possiamo
limitarci a segnalare la vieppiù diffusa insofferenza rispetto a una soluzione che,
transitata surrettiziamente nel segno dell’emergenza, svisa la matrice di riferimento,
ignora le licenze obbligatorie e concede tutela per lassi di tempo inconcepibili in
vista dell’accentuato tasso di obsolescenza della tecnologia in discorso. Quel
che davvero preme è rendersi conto che il diritto d’autore non è l’ultima spiaggia. Altro esempio eclatante: il
tormentato regime delle
databanks, le raccolte di dati digitizzati e resi accessibili per via elettronica. Naturalmente,
il problema inizia là dove vien
meno l’easy case,
quello delle raccolte organizzate secondo un criterio di sicura originalità, per le
quali si ha tutela piena da diritto d’autore, riferita però alla struttura compilativa
e non ai singoli dati discretizzati (arg. ex artt. 2, 65, 66, 101 1.a.). Ma chi provasse a
immaginare quante basi di dati possano integrare un requisito così impegnativo, avrebbe
ragione di fare stime men che trionfalistiche. Per quanto se ne sa, il nostro
universo informatico pullula di banche dati a limitato valore aggiunto (e, quindi,
ridottissimo livello di originalità), tanto da far toccare con mano il pericolo che, ben al di
là della portata e capacità di deterrenza della
disciplina sulle opere dell’ingegno, il
loro contenuto sia appropriato e duplicato per intero (cosiddetto
downloading) ovvero, nel caso dianzi cennato di raccolte
protette (per quel che concerne la
struttura organizzativa), appropriato quanto a materiale informativo e ristrutturato
secondo altri criteri. Insomma, la minaccia è quella, ben nota agli economisti, dei
free ride
sull’altrui intraprendenza, minaccia che, se non adeguatamente arginata,
rischia di scoraggiare l’onerosa trafila che porta alla creazione della raccolta computerizzata. A fronte di una siffatta
esigenza di tutela, si registrano, in chiave comparativa, risposte alquanto dislocate: riassuntivamente, si potrebbe parlare di una sorta di
slippery
slope, china scivolosa, che va dall’appiattimento (quando
non dal completo svuotamento) dei presupposti del diritto
d’autore al suo totale e dichiarato superamento. Così, nella BDR, la soglia
elevata di originalità, richiesta dalla pronunzia
Inkassoprogramme (BGH 9.5.1985, BB, 1985, 1747)
per il software, è tolta dal giro quando sono in giuoco opere di modesto
valore: ciò che induce la dottrina, con un
non sequitur rimarchevole, a ritenere che,
nella nostra materia, anche conati assai flebili di non stare nel mucchio facciano
scattare la rete di protezione. Quanto agli U.S., per le raccolte
sweat of the brow le corti non
hanno avuto remore ad ammettere, con ruvido pragmatismo, che, se non si
tutela lo sforzo di raccolta e collazione, non resta nulla da difendere: di qui, la
scelta consapevole di stravolgere il copyright rispetto alla sua matrice originaria,
sino a trasformarlo – ne è riprova emblematica la giurisprudenza copiosa, e sconcertante, in
materia di
directories telefoniche – in uno schema generale
anti-misappropriation (scelta obbligata, stante il
progressivo declino del rationale espresso, a suo tempo, dal già menzionato caso
International News). Nel Regno Unito, col
Copyright, Design and Patents Act del 1988, in
vigore dal 1° agosto scorso, si è dato ingresso, con le
sec. da 16 a 21, e 24, a una tutela contro il
downloading
of substantial parts. Giù per la discesa,
incontriamo ancora la Danimarca (ed i paesi scandinavi), che, con l’art. 49 della legge sul
diritto d’autore, introduce una tutela a latere, da
diritto vicino, di durata decennale; e
via sino all’Olanda, ove l’art. 10 della legge del 1912 assicura, con maggior candore,
un qualche presidio per
non original
writings. A dispetto della frantumazione
del quadro complessivo, sembra di capire che l’obiettivo comune (e corretto) è quello
di scongiurare l’approfittamento dell’altrui lavoro: obiettivo che potrebbe
esser sortito, senza stravolgere e ferire a morte una disciplina pensata in funzione
di Shakespeare & Co.,
con un’oculata applicazione della normativa in materia di
concorrenza sleale. Questo, infatti, sembra essere il segno della decisione resa da BGH 10.12.1987,
Informationsdienst (GRUR, 1988, 308), che, in circostanze fattuali assai prossime a quelle di
International News
– anche qui si trattava di notizie riprese di peso da
una pubblicazione concorrente –, ha sancito la contrarietà ai
Gute Sitten
(par. 1 UWG) dell’uso di un prodotto risultante dallo sforzo
altrui, a condizione che detto sforzo
sia degno di tutela, abbia un proprio valore concorrenziale, e sussistano
altri aspetti d’immoralità, quali l’integralità dell’appropriazione, l’identità dei destinatari, la
rilevanza del risparmio di costi ottenuto mercé lo «scippo» delle
informazioni, il pericolo economico per l’imprenditore che lo subisce. Nella stessa direzione muove
la dottrina francese, sondando la via, «aperta ma pericolosa», degli
agissements parasitaires (cfr., per una ricognizione d’insieme,
J.M. Mousseron,
Banques de données,
parasitisme et responsabilité civile).
E la prospettiva
sarebbe allettante anche in Italia, se
la tutela contro l’imitazione servile non confusoria, a suo tempo sostenuta con
vigore da M. Rotondi,
Studi di diritto industriale, Padova, 1957, 387 ss.,
non fosse stata disattesa e sconfessata da dottrina e giurisprudenza prevalenti. Va da sé che l’analisi
abbozzata nei due ultimi paragrafi potrebbe esser riletta con intento assai diverso.
Nell’opportunità di dar corso a una terza via, una disciplina
sui
generis
per i
programmi da elaboratore, e nell’eventuale necessità di por mano a un intervento normativo per aver
ragione delle resistenze all’applicazione della clausola sulla concorrenza sleale alla
pratica di
downloading delle banche dati, potrebbero esser ravvisati gli indizi dei
profilarsi di
new
properties. Ma una siffatta curvatura del discorso saprebbe, da
lontano, di forzatura: nuove e dirompenti sono le tecnologie, datati gli strumenti giuridici
a disposizione. Con l’individuare l’impronta di una teorica di nuovo conio –
l’informazione come bene – in quello che resta, pur sempre, un
restyling,
un doveroso adattamento a nuove esigenze di fatto, si precipiterebbe a una conclusione che ha
bisogno di esser ben altrimenti suffragata, proprio sul piano dell’effettività:
come ci illudiamo di aver dimostrato nelle pagine che precedono. (R. Pardolesi
e C. Motti,
L’informazione come bene, in Aa.Vv.,
Dalle «res» alle «new
properties
», Milano,
1991, pp. 37 ss.) In tempi recenti –
nell’ultimo decennio specialmente – si è naturalmente incrementato il dibattito in ordine allo statuto giuridico
dei programmi per elaboratore elettronico. Un «caso» che si presenta con crescente
ricorrenza all’attenzione degli studiosi, dei pratici e del
legislatore è quello dei programmi per elaboratore elettronico. La letteratura giuridica
annovera ormai, a livello internazionale, centinaia di scritti che trattano
l’argomento e nel volgere di un brevissimo lasso di tempo i principali paesi industriali
hanno introdotto nel proprio ordinamento specifiche riforme legislative intese a
disciplinare la materia. Va osservato come tali interventi abbiano tutti, sia pure con
sfumature diverse, provveduto a qualificare i programmi per elaboratore come opera
dell’ingegno protetta dal diritto d’autore. Ed in tal senso si muovono anche le comunità sovranazionali cui l’Italia aderisce. Sicché – senza neppure dover esaminare il
crescente orientamento giurisprudenziale favorevole a tale soluzione – si potrebbe,
a prima vista, considerare la questione ormai superata. Senonché, da un lato la mancata approvazione di una normativa a
hoc lascia
ancora impregiudicata, almeno formalmente, la scelta dell’ordinamento
italiano; da un altro, nella pur vasta
letteratura non sembra essere stata prestata sufficiente attenzione all’inquadramento dei
programmi per elaboratore nella teoria dei beni e le riforme legislative
straniere paiono solo, a una più attenta considerazione, recidere gordianamente il problema piuttosto che risolverlo. Il programma per elaboratore
elettronico – detto anche, recependo una metonimica espressione anglosassone,
software – è la soluzione (una delle soluzioni) logico- matematica di un determinato
problema. Esso ha come nucleo centrale e iniziale un algoritmo al quale si
aggiungono l’insieme di istruzioni ordinate in sequenza che ne costituiscono lo
svolgimento. Il programma consente all’elaboratore di compiere le proprie funzioni, le quali
possono essere le più svariate. Data la sua naturale astrattezza il programma può
riguardare qualsivoglia problema, in qualsivoglia campo dello scibile e delle
attività umane. Poiché i programmi richiedono,
per essere realizzati, un impegno di energie intellettuali e di capitali finanziari e
sono utilizzati in attività economico-sociali largamente diffuse, sicché si crea nel
mercato un rapporto di domanda/offerta, è comprensibile che fin dall’inizio ci si sia
chiesti quale dovesse essere il loro inquadramento giuridico e quali strumenti di
tutela fossero offerti dall’ordinamento. Il dibattito ha finito per
polarizzarsi su due orientamenti, non di rado radicalmente contrapposti, riconducibili il
primo alla disciplina del diritto d’autore, il secondo a quella dei brevetti per
invenzioni industriali. Non è questa la sede per riassumere l’ormai annosa controversia: è
tuttavia opportuno evidenziare due aspetti. La conclusiva preferenza a favore del
sistema del diritto d’autore è apparsa influenzata – oltre che dagli enormi e
legittimi interessi economici sottostanti – da una primaria esigenza di effettività
inducendo pertanto a optare per la soluzione apparsa più idonea a garantire la titolarità dei
programmi e il controllo sulla loro circolazione giuridica in capo ai loro produttori.
Verso tale esito un contributo decisivo è stato fornito dall’esperienza nordamericana
non solo per la sua connaturata propensione per il pragmatismo giuridico,
ma anche per la non perfetta coincidenza fra quel che nei paesi di
Common Law
è chiamato copyright e quel che nei paesi di diritto romano- germanico è definito diritto
d’autore. Il secondo aspetto degno di
menzione è che la prospettiva brevettuale,
osteggiata, oltre che per la sua
complessità procedurale anche da una espressa disposizione contraria (la cui genesi – è
stato dimostrato – fu prettamente protezionistica) contenuta nella Convenzione di Monaco
sul cosiddetto brevetto europeo, non per questo è stata definitivamente
accantonata bensì tende a porsi come forma di tutela secondaria per programmi incorporati in
invenzioni industriali «tradizionali». La vicenda – tutt’altro che conclusa – dei programmi per elaboratore è
paradigmatica nel recente sviluppo della
teoria dei beni; gli interessi in gioco sono nettamente individuati: da un lato
l’interesse del produttore alla piena titolarità del proprio programma (e quindi alla remuneratività del proprio investimento) sia all’interno del mercato (nei
confronti di utenti/contraenti e di concorrenti) sia al di fuori di esso (nei
confronti degli atti di c.d. pirateria); dall’altro l’interesse dei concorrenti meno forti a non
essere eliminati dal mercato a seguito della concessione di privative quasi
monopolistiche sui programmi; infine un duplice interesse pubblico alla circolazione e
alla tutela degli utenti/consumatori da abusi di soggetti posti in una situazione di
esclusiva. La risposta dei diversi
ordinamenti è apparsa per lungo tempo incerta palesando una vistosa difficoltà
nell’inquadrare il nuovo fenomeno. Si conferma così la convinzione che entità non materiali si
contraddistinguono solo per il loro elemento negativo, del tutto
insufficiente per determinare, a priori, quale debba esserne la disciplina, anche attraverso
la via analogica la quale costituisce nei sistemi di diritto privato uno dei principali
criteri di adeguamento e autointegrazione
dell’ordinamento. Dovendo operare una scelta si
è optato per la strada che garantiva la maggiore efficacia nella tutela, ma forse più
discutibile sul piano sistematico. Il diritto d’autore e il brevetto per invenzioni,
pur muovendosi parallelamente e talvolta sovrapponendosi, hanno ormai, nel corso della
loro più che secolare storia legislativa, finito per occupare ambiti di
operatività diversi. Il primo, conformemente alla sua origine illuministica, ricomprendendo le opere dell’ingegno
lato sensu
artistiche o espresse nelle forme tipiche
dell’attività artistica. Il secondo, sviluppando la tutela del germe della Rivoluzione industriale,
l’invenzione, ha indirizzato il proprio raggio d’azione verso l’impresa, in
primo luogo quella industriale. Di tale differenziazione il
segno più evidente è il ruolo che nel diritto d’autore assume la personalità dell’autore al
punto che non sono mancate importanti correnti dottrinarie le quali hanno
collocato l’istituto fra i diritti della personalità. Solo in tal modo, del resto, possono
spiegarsi una serie di norme, ricorrenti negli ordinamenti romano-germanici, che
disciplinano l’aspetto morale del diritto, la pretesa all’integrità dell’opera, l’inedito, e,
addirittura, il ritiro dal commercio. Profili che invece solo marginalmente compaiono
nel diritto dei brevetti, il quale essenzialmente ruota attorno alle esigenze
della produzione, sintetizzate nei requisiti dell’industrialità e della materialità
dell’invenzione. Nel caso dei programmi per
elaboratore proprio la qualifica soggettiva (imprenditore) del produttore e la naturale
funzione dell’entità (produzione di beni o servizi) avrebbero dovuto indirizzare,
quanto meno attraverso un ragionamento analogico, verso il sistema di privativa brevettuale, semmai opportunamente adeguato. Invece l’indirizzo dominante,
in ultima analisi, oltre a evidenziare l’estrema relatività dei criteri preposti alla
«creazione» di diritti di esclusiva, offusca i tentativi di definizione/ delimitazione dei diversi beni
cosiddetti immateriali, dando vita a un precedente che è ragionevole prevedere
non resterà isolato. (Zeno-Zencovich,
voce
Cosa, cit., p. 455, note omesse)
Suolo e
sottosuolo
Numerose sentenze si sono
occupate della possibilità di assoggettare al diritto di proprietà uno spazio
d’aria, diritto di proprietà sull’acqua piovana. Alla questione sembrerebbe doversi
dare – in prima analisi – risposta positiva. E tuttavia i problemi giuridici che essa
investe sono più complessi di quanto non possano apparire in prima analisi. In una
prima sentenza si legge: Con atto notificato il
24.6.1960, Giuseppe Maggiore citò in giudizio davanti al Pretore di Ragusa il vicino Giovanni Cascione, lamentando che questi aveva costruito un fabbricato su un’area sulla
quale egli vantava il diritto di superficie, proveniente da un rogito del 6.6.1926 per not. Terranova. Precisò l’attore che, con tale rogito, le sue danti causa sorelle
Gaudenzia, Emanuela e Concettina Maggiore avevano acquistato dai coniugi Salvatore Cascione e Teresa Franzé – danti
causa del convenuto – «l’area fabbricabile sulla
casa e sul piccolo luogo aperto od orticello» siti nel vicolo Chiasso del Grano in Ragusa Ibla, a confine «con magazzino diroccato e casaloni delle stesse compratrici»; e,
su queste premesse, chiese che il convenuto fosse condannato a ripristinare la situazione
dei luoghi e quindi a demolire «le opere abusivamente eseguite». Costituitosi, il Cascione contestò il fondamento della pretesa, fra l’altro
eccependo l’estinzione del vantato
diritto di superficie per intervenuta prescrizione. Con sentenza del 30.6.1972 il
Pretore rigettò la domanda ritenendo estinto per prescrizione il diritto di
superficie spettante all’attore sul fabbricato e sull’orticello di proprietà della
controparte. Contro tale decisione il
Maggiore propose appello, assumendo che erroneamente il primo giudice aveva qualificato
come diritto di superficie il diritto acquistato dalle sue danti causa, laddove
si trattava di un pieno diritto di proprietà o, quanto meno, di una servitù
altius non
tollendi. Il Tribunale di Ragusa, con
sentenza del 30.1.1974, accolse il gravame e condannò pertanto il Cascione «a rimettere in pristino la situazione dei
luoghi». Nella motivazione, i giudici
di appello addussero i seguenti argomenti: – dalla interpretazione della
volontà manifestata nel cennato rogito Terranova emergeva che i contraenti
avevano effettivamente inteso vendere e acquistare in piena proprietà la colonna d’aria
sovrastante la casa e l’orticello; – infatti, al negozio erano
state attribuite espressamente finalità che «escludevano proprio il diritto che della
superficie è l’essenza, e cioè il diritto per le compratrici di costruire sul suolo di cui
avevano acquistato l’arca soprastante»; – peraltro il risultato cui le
parti miravano e che avrebbero potuto perseguire mediante la costituzione di una servitú (di veduta ovvero
non aedificandi), ben
poteva essere raggiunto – con
maggiore sicurezza e anche al riparo della prescrizione – appunto mediante il trasferimento
della colonna d’aria in piena proprietà, quale era stato pattuito in concreto. Avverso questa sentenza il Cascione ha proposto ricorso, formulando tre motivi di cassazione che ha anche
illustrato con memoria. Il Maggiore ha resistito con controricorso. Motivi: Con i tre motivi del
ricorso si denunciano rispettivamente violazione dell’art. 832 c.c.;
violazione sotto altro profilo della stessa disposizione e dei successivi artt. 954 e 1027; e, infine, vizi della motivazione e
violazione delle norme di erme- neutica contrattuale. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha
disatteso sia il principio della tipicità dei diritti reali,
sia – in particolare – la configurazione tipica del diritto di proprietà, allorché ha
affermato che questo può avere a oggetto una «colonna d’aria» (primo mezzo); è
innegabile, invece, che in ordine allo spazio aereo sovrastante l’altrui fondo possono
ipotizzarsi esclusivamente diritti reali limitati e cioè – in pratica – soltanto lo
ius ad aedificandum e le
servitù prediali: e quindi, esclusa dalla sentenza questa seconda
ipotesi, soltanto la prima figura poteva essere ravvisata in concreto, con la connaturata
sua connotazione di prescrittibilità desumibile sia dalla disciplina del codice
abrogato e sia da quella del codice vigente (secondo mezzo); in questa prospettiva, poi,
non si doveva trascurare il significato letterale della locuzione «arca fabbricabile»
contenuta nel rogito Terranova; e le clausole contrattuali che prevedevano la facoltà per
le sorelle Maggiore di realizzare nel loro attiguo edificio una terrazza «con
prospetto sull’area» stessa, con divieto di gettare e far gettare immondizie sul tetto
del sottostante fabbricato dei coniugi Franzè-Cascione, non dovevano affatto essere
considerate come escludenti lo ius aedificandi, bensì come ordinate a regolare la
situazione intertemporale, fino a quando siffatto diritto fosse stato esercitato (terzo
mezzo). Le censure, che per la stretta
connessione devono essere esaminate in unico contesto, sono fondate nel loro nucleo
essenziale: là dove investono – cioè – l’antica questione della configurabilità
di una proprietà separata dello spazio aereo sovrastante il fondo. Come è noto, il problema ha
recentemente formato oggetto di una compiuta e puntuale rimeditazione
da parte di questa Corte, la quale, nel riproporne la soluzione negativa – ancorata a
considerazioni tradizionali e prevalsa in gran lunga nella propria giurisprudenza – ha
affermato che sia per il codice vigente, sia per quello abrogato lo spazio aereo
sovrastante il suolo non costituisce un bene giuridico, in quanto lo spazio è un concetto
di relazione e non una cosa; esso perciò non è suscettibile di un autonomo diritto di
proprietà ma, integrando una semplice proiezione verso l’alto del suolo o di
altra area materiale sottostante, la cui utilizzabilità non può, del pari, essere
configurata che come una proiezione del diritto di proprietà sussistente su tali entità
immobiliari; ond’è che il diritto reale su di uno
strato d’aria, separato dalla
proprietà dell’immobile sottostante, non può essere qualificato a sua volta come proprietà
fondiaria, ma come un diritto reale su cosa altrui (sent.
4192/1975). A conforto di una consimile
impostazione si può addurre qualche ulteriore rilievo: all’obbiezione che «la nozione
di cosa in senso giuridico non dipende da quella di cosa in senso
naturalistico» si è autorevolmente replicato in dottrina sottolineando la necessità logica e
metodologica «di non estendere oltre i limiti ragionevoli il territorio della cosa in senso
giuridico»; in quest’ordine di concetti soccorre poi
la constatazione che le adeguate,
tipiche figure di diritti reali limitati sono esaustive d’ogni potenziale attitudine
dello spazio aereo sovrastante il fondo ad assicurare – con connotazioni di realità – un rapporto di utilità per un fondo diverso o –
per quanto consentito dal
principio del
numerus clausus
–
per un soggetto diverso dal
dominus
soli; e,
quanto infine all’esperienza giurisprudenziale, la distinzione talora profilata tra «diritto di
sopraelevazione e proprietà della colonna d’aria» ha radice nella suggestione di un’espressione
meramente icastica, valorizzata peraltro esclusivamente in tema di
condominio degli edifici, per spiegare il peculiare atteggiarsi del diritto di superficie nel
quadro della disciplina relativa. (Cass. 30.12.1977, n. 5754). Secondo altre sentenze la
colonna d’aria che insiste sulla proprietà del privato può costituire oggetto di un
diritto reale di servitú: La struttura logica della
motivazione, contenuta nella sentenza impugnata, può essere condensata nelle
seguenti proposizioni, le quali hanno il comune presupposto nel fatto che il testamento è
stato redatto vigente il c.c. del 1865. a) Sotto il vigore del codice
abrogato non era previsto il pagamento di alcuna indennità per la sopraelevazione,
essendo sufficiente il semplice consenso degli altri condomini perché il
proprietario dell’ultimo piano potesse sopraedificare (art. 554). b) Sotto l’impero del codice
abrogato la colonna d’aria soprastante al fabbricato non aveva una propria
autonomia economico-giuridica; tale autonomia invece ha acquistato sotto il nuovo
codice, che l’ha ritenuto suscettibile di proprietà e di possesso (separati), e quindi di
separato trasferimento. c) Da a) e b) discende che,
non avendo potuto la testatrice attribuire questo bene (la colonna d’aria) allora
inesistente come entità autonoma, l’unica interpretazione possibile della clausola
testamentaria è che l’attribuzione del diritto di costruire debba intendersi come semplice
prestazione del consenso alla sopraelevazione. d) La condizione giuridica
delle cose, il contenuto, la estinzione e l’esercizio dei diritti reali sono regolati
dalla legge nuova; ne deriva che il diritto di costruire, acquistato sotto il vigore del codice
abrogato senza l’obbligo di corrispondere indennità ai condomini, comporta, se
esercitato dopo l’entrata in vigore del codice attuale, il pagamento di detta
indennità. In ognuna di queste
proposizioni si annida un errore, ma per chiarezza è opportuno prendere le mosse da quella
sub b). Dovrebbe essere ben chiaro che
quando si parla di «colonna d’aria» non si può alludere, con questa
espressione, a un oggetto autonomo di diritto, cioè a un bene giuridico, per la semplice e
troncante ragione che l’aria è una
res communis omnium e la colonna come spazio è un
concetto di relazione e non una cosa. Vero è che questa Corte ha
spesso adoperato questa espressione, ma lo ha fatto la maggior parte delle volte
avvertendo che la colonna d’aria sovrastante a un edificio va concepita quale proiezione
verso l’alto dell’area (a terra) su cui sorge l’edificio, qualche volta anzi
espressamente chiarendo che non è configurabile un diritto di proprietà sullo spazio aereo
per se stesso considerato, indipendentemente dalla proprietà del sottostante suolo (fondo,
lastrico solare, terrazza od altro bene immobile) e che il possesso dello spazio
aereo si può configurare solo come proiezione della signoria del suolo, o di altra
area materiale immobiliare, entro i limiti in cui lo spazio sia utilizzabile; per
potere assumere il carattere di bene giuridicamente tutelabile lo spazio aereo deve
presentarsi come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere sulla sottostante
superficie immobiliare (sent. 8.7.1960, n. 1831; 30.1.1962, n. 175; 31.7.1963,
n. 2191; 27.12.1963, n. 3230; 22.1.1964, n. 55 [citt.
in nota]); di conseguenza il
diritto reale su uno strato di aria, con soluzione di continuità dall’immobile sottostante, non
può essere qualificato di proprietà fondiaria, ma un diritto reale su cosa
altrui, precisamente di superficie (sent. 7.5.1965,
n. 947). Bisogna riconoscere che in piú di una occasione questa Corte ha parlato della predetta colonna di aria come di un
bene autonomo, che si distingue dal lastrico solare e che è da sola suscettibile
di proprietà e di possesso (sent. 11.7.1958, n. 2511; 16.7.1960, n. 1970; 4.2.1961,
n. 232; 14.6.1962, n. 1463, n. 34; e 4.1964, n. 845); ma queste affermazioni (in netto
contrasto con l’ordine di concetti delle altre ricordate sentenze ed espresse al solo
fine di stabilire se sia dovuta o meno da chi sopraeleva la indennità di cui all’art.
1127, questione da risolvere sulla base di concetti giuridici meno esposti a facile critica)
non possono essere ripetute per la ragione sopra indicata; del resto l’unico
argomento su cui tali affermazioni si basano, e cioè la circostanza che la colonna d’aria è
utilizzabile per vari usi autonomi, fra cui quello della sopraelevazione, sembri
contenere un equivoco verbale, perché quando si parla di utilizzare lo spazio, la
struttura della frase, con lo spazio come complemento oggetto, alla stessa stregua di una
falce o una casa quando si parla di utilizzare questi oggetti, non può fare
dimenticare che non è lo spazio a dare l’utilità, bensì le cose che vi si collocano, per cui
lo spazio è solo il luogo dove si utilizzano le cose, o si svolge una attività utile. Ne deriva
che è anche erroneo parlare dello spazio come cosa incorporale o bene
immateriale, come pure è stato detto (sent.
2191/1963, cit.). Si tratta di precisazioni che
occorre fare, perché molte discussioni su questi temi sono intessute di errate concettualizzazioni, di espressioni improprie; del che è un esempio proprio la sentenza
impugnata, che la immagine della colonna d’aria soprastante come bene autonomo, per lo più
innocua quando si usa come un modo icastico per indicare la
possibilità di utilizzare il suolo mediante l’esecuzione di costruzioni, ha adoperato addirittura come
strumento di interpretazione di un testamento redatto vigente il vecchio
codice, affermando che la colonna d’aria abbia acquistato autonomia come bene giuridico
soltanto con la entrata in vigore del nuovo codice del 1942. Il che è da
escludere, per la ragione già vista, la quale basta anche per dire che la diversa
sistemazione data dal nuovo codice ai rapporti tra i condomini in ordine alla costruzione
sopra l’edificio in condominio non comporta affatto l’uso di quel concetto,
intrinsecamente erroneo. La Corte di Messina non si è
accorta del fatto che questa nuova sistemazione incideva su un sostrato economico che
la legge non può cambiare, ma soltanto diversamente regolare. Quando perciò ha
detto che il nuovo codice ha attribuito in caso di sopraelevazione ai
condomini dei piani sottostanti una indennità cui prima non avevano diritto, essendo sotto
il vigore del vecchio codice di sopraelevazione subordinata soltanto al loro consenso – e
con ciò si passa all’esame della proposizione
sub a) – non ha avvertito che tale
consenso non poteva trovare giustificazione se non nello stesso sostrato
economico per cui si giustifica oggi il pagamento dell’indennità, e cioè nello sfruttamento da
parte di un solo condomino, proprietario dell’ultimo piano, della residua
suscettibilità edificatoria del suolo, che invece appartiene, oggi come prima, a tutti i
condomini. (Cass. 19.12.1975, n. 4192). Successivamente la Suprema
Corte ha avuto occasione di ritornare sul tema, affermando che lo spazio
sovrastante una costruzione può costituire oggetto del diritto di superficie, ma non
di proprietà.
Svolgimento del processo
l. Il
12.7.1983, Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli proposero ricorso al Pretore di Belpasso, esponendo quanto segue. Erano proprietari di un
fabbricato in Belpasso, sito all’angolo tra la XI
Traversa e la via Roma, confinante con
l’edificio di Benedetta Ferro, con il quale aveva in comune un cortile interno. La Ferro
aveva intrapreso a modificare un vano a piano terra, sostituendo i
preesistenti muri di pietra lavica dello spessore di cm 70 con blocchi di cemento vibro-compresso da
cm 20/25. Quali proprietari dell’area sovrastante il vano – per averla
acquistata con atto 10.5.1977 ricevuto dal notaio Lo Jacono
– intendevano sostituire il tegolato di copertura con una terrazza e avevano ragione di temere che le nuove strutture
risultassero inidonee a sopportare il peso della terrazza e della eventuale
soprelevazione. Chiesero gli opportuni
provvedimenti a tutela del loro diritto di utilizzare l’area sovrastante. Maria Ferro contestò la sussistenza dei pregiudizi paventati
dai ricorrenti. Il Pretore, sospesa
l’esecuzione delle opere denunziate, dispose la demolizione dei muri realizzati in blocchetti
di cemento vibro-compresso e la ricostruzione degli stessi con materiale lavico, avente
qualità e spessore identici a quelli originari. Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli, in
possesso di concessione edilizia per sostituire la copertura in
tegole con la terrazza, invitarono la Ferro a consentire loro di partecipare alla
ricostruzione dei muri, per renderli idonei a sostenere il peso della terrazza. La
Ferro rispose che il loro diritto doveva considerarsi prescritto.
2. Con
citazione 15.11.1985, Francesco Grasso e Maria
Provvidenza Tomaselli convennero davanti al Tribunale di
Catania Benedetta Ferro e, premesso quanto sopra e che la convenuta aveva
ultimato la ricostruzione dei muri, ignorando quanto le era stato richiesto,
domandarono al collegio di dichiarare che il loro diritto di proprietà sull’area sovrastante non era
prescritto, di dichiarare la convenuta tenuta a consentire la costruzione,
nello spessore dei muri perimetrali, di pilastri in cemento armato e delle altre opere,
che si rendessero necessarie per sostenere la soprelevazione; di dichiarare che nessun
diritto poteva vantare la Ferro la quale, se mai, doveva essere tenuta agli eventuali
indennizzi. Benedetta Ferro si costituì,
contestò le domande e propose l’eccezione di prescrizione. Con sent.
23.3/18.4.1989 il Tribunale di Catania, ritenuto che il diritto vantato dagli attori configurasse un diritto
di superficie prescritto per il mancato uso ventennale, rigettò la domanda. Giudicando sulla impugnazione
proposta da Grasso e da Tomaselli, la Corte d’Appello di Catania, con sent. 8.11.1990 – 15.1.1991, in riforma e in parziale
accoglimento dell’appello, dichiarò che il
diritto sull’area sovrastante il magazzino si configurava come proprietà; respinse tutte
le altre domande e compensò interamente le spese del giudizio. Ricorrono per cassazione
Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli; resiste con controricorso
e propone ricorso incidentale Benedetta Ferro.
Motivi della decisione
1. A
fondamento del ricorso principale, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c.; travisamento dei fatti di causa e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della
controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La Corte d’Appello, accertata
la infondatezza della eccepita prescrizione, avrebbe dovuto dichiarare la
illegittimità del comportamento della Ferro e condannarla a consentire l’esecuzione
delle opere imposte dalla normativa antisismica. L’affermazione che il limite all’esercizio
del diritto di proprietà dell’area sovrastante il magazzino deriva dalle condizioni
statiche delle fabbriche sottostanti e che la Ferro non può essere obbligata a
consentire la modifica dei muri del suo immobile suppone che la richiesta alla Ferro
sia stata fatta dopo che la ricostruzione dei muri del magazzino era avvenuta. In realtà,
poiché la richiesta era precedente, (risalendo al 24.12.1983), se la
ricostruzione dei muri doveva essere
ex novo, come è stata fatta, ogni riferimento alle
condizioni statiche della costruzione era fuori luogo. Allo stesso tempo, è contraddittorio
affermare che la Ferro non ha negato il diritto a soprelevare la terrazza, pur avendo
eccepito la prescrizione. 2. A sostegno del ricorso
incidentale, si deduce violazione e falsa applicazione dei principi che regolano
l’interpretazione dei contratti ex art. 1362 ss. c.c.:
violazione e falsa applicazione dei
principi che regolano il diritto di superficie e la prescrizione, ai sensi degli artt. 952, 954 e 2934 c.c., in
relazione all’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c. L’interpretazione della Corte
è errata e illogica, perché se le parti avessero voluto riservarsi la proprietà, non
avrebbero dichiarato di riservarsi l’area edificabile, ma la «proprietà dell’area»,
senza limitazione o destinazioni particolari. D’altra parte, il diritto di proprietà dell’area
autonomo e avulso dall’immobile sottostante non è pensabile, perché in realtà
costituisce un diritto di superficie.
2.1 Il ricorso principale non può essere accolto Secondo la giurisprudenza
consolidata, al divieto di soprelevazione stabilito dall’art. 1127 c.c.,
qualora le condizioni statiche dell’edificio non consentano il sopralzo dell’ultimo piano, si può
ovviare solamente con il consenso degli altri condomini, mediante l’esecuzione dei
lavori di rafforzamento e di consolidamento (Cass.,
sez. 2, 5.4.1977, n. 1300). Le ragioni sono esposte da una
sentenza ormai remota, i cui argomenti tuttavia non appaiono superati. L’art. 1127 c.c. è innovativo
rispetto all’art. 12 r.d.l. 15.1.1934, n. 56. A norma dell’abrogata disposizione, l’accertamento
delle condizioni statiche e l’eventuale rafforzamento e consolidamento costituivano,
per il condomino che intendeva costruire sopra l’ultimo piano
dell’edificio, dei veri e propri oneri, cui era subordinato il diritto di soprelevazione, sicché gli
altri condomini non potevano opporsi all’accertamento e alle opere di rafforzamento,
ma avevano la possibilità di opposizione solo nel caso in cui la
soprelevazione fosse stata effettuata senza il preventivo accertamento e nel caso in cui le
effettuate opere di rafforzamento e di consolidamento fossero risultate idonee. Il
vigente art. 1127 c.c. non prevede più l’onere di accertamento e di messa in opera degli
accorgimenti di rafforzamento e di consolidamento, ma solamente sottopone il
diritto di sopraelevare del proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare al
limite delle condizioni statiche dell’edificio (del turbamento delle linee architettoniche
del fabbricato e della diminuzione notevole di aria e di luce dei piani
sottostanti). In ordine al primo limite, la soprelevazione è vietata. Né in difetto di consenso
degli altri condomini, il condomino interessato può ovviare a tale divieto
procedendo personalmente alle opere di rafforzamento e di consolidazione (si veda Cass., sez. 2, 19.11.1963, n. 2996). Alla stregua di questi
principi, appare del tutto irrilevante che la richiesta alla Ferro sia stata effettuata prima che
la ricostruzione dei muri del magazzino fosse avvenuta: in difetto del consenso da
parte della proprietaria del locale sottostante, la pronunzia impugnata appare ineccepibile.
2.2 Deve essere accolto, invece, il ricorso
incidentale Da tempo la giurisprudenza
afferma che lo spazio sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un bene
giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà, ma configura la mera
proiezione verso l’alto delle suddette entità immobiliari e, formalmente, la possibilità
di svolgimento delle facoltà inerenti al diritto dominicale sulle medesime.
Pertanto, il diritto reale su tale spazio, separato dalla proprietà dell’immobile
sottostante, non è qualificabile come proprietà, ma come diritto su cosa altrui:
precisamente, come diritto di superficie ex art. 952 c.c. (Cass., sez. 2, 30.12.1977, n. 5754). È risaputo che il c.c. tutela
la proprietà del suolo, con quanto vi accede sopra e sotto (art. 840). Ciò non
esclude la possibilità di frazionamenti orizzontali, ovverosia la suddivisione materiale di
strati sotto il suolo o di piani di costruzione sopra. La caratteristica comune del
diritto di proprietà sulle costruzioni è l’esistenza di un piano (materiale), costituito dal
suolo o, comunque, al suolo saldamente ancorato. Non è corretta l’affermazione
contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «il diritto riservato sull’area»
avrebbe conservato la originaria qualifica di diritto di proprietà, perché non ebbe a subire
modifiche e, a un tempo, perché il diritto di proprietà non può costituirsi in favore
dello stesso proprietario. Una volta che nell’ambito di una stessa cosa materiale
si individuano beni giuridici distinti e la proprietà unitaria si scinde, non si
configurano due proprietà piene, aventi come oggetto rispettivamente il piano terreno e lo spazio
sovrastante il terrazzo, sibbene la proprietà (della costruzione) e il
diritto di superficie sullo spazio sovrastante, che insiste sulla proprietà altrui. Invero, a
norma dell’art. 952 co. 2° cit.,
tanto la costituzione del diritto di fare o mantenere una
costruzione al di sopra del suolo (o di una costruzione esistente), quanto la
alienazione della proprietà (separata) di una costruzione preesistente suppongono la scissione tra la
proprietà e il diritto reale frazionario, che non si qualifica come diritto di
proprietà, ma come diritto di superficie. Poiché il diritto di
superficie raffigura un diritto reale su cosa altrui, se a esso non fa seguito la proprietà superficiaria sulla costruzione, perché questa non viene
edificata, al pari di tutti gli altri
diritti reali su cosa altrui, anche il diritto di superficie è soggetto a estinzione per
effetto dei non uso protratto per il tempo stabilito dalla legge (art. 954 ultimo comma
c.c.). Le censure proposte colgono
nel segno. Per questo aspetto, la
sentenza impugnata deve essere cassata e il giudice di rinvio deve attenersi al seguente
principio di diritto. Lo spazio sovrastante una costruzione non costituisce un bene
giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà, ma mera proiezione verso
l’alto della costruzione e, formalmente, delle possibilità di svolgimento delle facoltà
inerenti al diritto dominicale: detto diritto, peraltro, non è qualificabile come
proprietà, ma come diritto su cosa altrui: precisamente, come diritto di superficie ex art.
952 c.c.
3. Riuniti i
ricorsi, la Corte deve rigettare il ricorso principale e accogliere quello incidentale, cassare per quanto
di ragione la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altra sezione della Corte
d’Appello di Catania che deciderà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania che deciderà anche
sulle spese del giudizio di legittimità. (Cass.,
7.12.1994, n. 10498) Al complesso dei limiti
verticali è poi dedicata la cospicua
monografia di C. Tenella Sillani,
I «limiti verticali» della
proprietà fondiaria, Milano, 1994, di cui
qui si propone una sintesi.
I. L’estensione verticale della proprietà fondiaria
secondo l’interpretazione tradizionale Nella vita del Signor di Molière si racconta l’episodio della tumulazione del corpo del commediografo defunto, che
– scomunicato a causa dell’attività esercitata – non avrebbe potuto essere
sepolto in terra consacrata. Per aggirare l’ostacolo il suo estimatore Luigi XIV dispose la
collocazione della salma a una profondità superiore a quella da tempo attribuita
alla terra consacrata. Quest’impostazione riaffiora tutt’oggi nella dottrina e giurisprudenza prevalenti in tema
di limiti verticali alla proprietà fondiaria: «è caratteristica
comune alla dottrina e alla giurisprudenza degli ultimi due secoli la tendenza
a impostare la questione nell’ambito di un modello dogmatico precostituito, che
esprime, non sempre consapevolmente, il retaggio di una tradizione concettuale
connessa con le norme del
Code civil
francese del 1804 e con l’interpretazione che ne
offrivano i giuristi della Scuola dell’Esegesi. Secondo questa concezione il
sottosuolo è composto di elementi materiali, necessari al pieno godimento del fondo, e ha
quindi la natura di un vero e proprio bene in senso giuridico, da intendere quale
oggetto di proprietà, il che postula l’esigenza di identificare i limiti geometrici, in altre
parole di determinare i confini del diritto dominicale in esso». Nella scienza giuridica
europea degli ultimi due secoli si distinguono «due diverse correnti di pensiero ispirate
alla medesima premessa dogmatica che prospetta la condizione giuridica del
sottosuolo in termini di appartenenza: secondo la prima, la proprietà fondiaria si
estende, almeno in potenza, senza limiti nella profondità della terra; per l’altra,
attualmente dominante, l’oggetto del diritto del proprietario fondiario consiste in una
porzione limitata del sottosuolo». Gli argomenti «prescindevano tuttavia dalla distinzione fra
oggetto e contenuto del diritto di proprietà»; invero «dedurre dal livello di
potenziale estensione delle facoltà proprietarie l’ampiezza dell’oggetto sul quale
esercitare il diritto non può ritenersi metodologicamente corretto». Nel corso del secolo XIX la «teoria
iperbolica fu abbandonata dai più, sopratutto perché la sua stessa
ispirazione ideologica contrastava con le esigenze dello sviluppo economico e con la più
avanzata riflessione teorica circa la funzione del diritto soggettivo». Fu così che la
determinazione del limite, in altezza e in profondità, fu ricercata attraverso il
concetto di «interesse». E, sulla scia delle riflessioni tedesche, si abbandonò la configurazione
dello spazio aereo come oggetto autonomo rispetto al suolo, e fu concepito
dapprima come
res communis omnium, poi come mero concetto di relazione. Tali questioni sono tuttora
aperte. Secondo una corrente lo spazio non può essere considerato una cosa
materiale, ma costituisce un mero concetto di relazione. A questa se ne contrappone
un’altra che concepisce lo spazio aereo come un «bene» giuridicamente rilevante, e
perciò oggetto di proprietà. Il problema non è astratto, basti pensare alla questione
degli effetti dei contratti che trasferiscono diritti su edifici non ancora costruiti, od alla
possibilità di configurare la colonna d’aria sovrastante l’edificio in condominio come
oggetto di proprietà dei condomini. Deve essere respinto, perché erroneo, quell’orientamento giurisprudenziale che sostiene la possibilità di configurare un
vero e proprio dominio dello spazio aereo, e della colonna d’aria sovrastante gli
edifici, separato dalla proprietà dell’immobile sottostante, e come tale trasferibile.
Peraltro a questo si affianca un altro orientamento contrario a configurare lo
spazio aereo come bene. Con riferimento all’applicazione dell’art. 1127 c.c. la prima
corrente spiega la natura dell’obbligo all’indennità con la perdita della proprietà
della colonna d’aria sovrastante l’edificio,
apparte- nente in proprietà esclusiva e indivisa a tutti i condomini,
in quanto comproprietari del suolo su cui sorge la
costruzione; secondo un altro indirizzo la funzione dell’indennità di cui all’art. 1127 c.c.
sarebbe invece quella di compensare i proprietari dei piani sottostanti della
diminuzione di valore delle rispettive quote sulla parte comune, oppure di compensare i
proprietari dei piani sottostanti del maggior aggravio e del maggior uso che a causa
della sopraelevazione subiscono le parti comuni. In realtà «il potere di
sopralzo non discende da una pretesa proprietà dello spazio sovrastante […], ma, più
semplicemente, dalla proprietà del suolo». E l’indennità prevista dall’art. 1127 c.c.
«costituisce a sua volta uno strumento di composizione degli interessi implicati,
senza che vi sia nessuna necessità di ricorrere, per giustificarla, a una pretesa
proprietà della colonna d’aria». Analoghe valutazioni critiche
si debbono opporre a quella giurisprudenza che ha ammesso la configurabilità
di un «possesso dello spazio aereo», con conseguente tutela possessoria. È convinzione, invece, pressocché unanime degli interpreti che il proprietario del suolo lo sia anche del
sottosuolo. Peraltro, «anche oggi, come in passato, una tendenza che considera la proprietà
estesa
usque ad inferos coesiste con
un’altra che ritiene il diritto suscettibile di
limiti determinati». La vendita di una porzione di sottosuolo a terzi che vogliono
edificarvi a distanza dal suolo e senza sbocchi a cielo aperto «sarebbe una vendita
con oggetto a priori indeterminato e indeterminabile». Se invece si ritiene «com’è
condizione della maggioranza degli interpreti, che il legislatore del 1942 non abbia previsto
alcuna soluzione di continuità tra suolo e spazio sottostante», allora «il
contratto che attribuisce al terzo una porzione di sottosuolo non potrebbe che costituire un
diritto di superficie nel sottosuolo». Tuttavia se «si trattasse della costituzione
di un diritto di superficie, il
dominus soli, pur
trasferendo una parte dell’area
sottostante al fondo, dovrebbe necessariamente riservarsi la proprietà del suolo, con la conseguenza
però che l’acquisto del concessionario avrebbe un oggetto indeterminato: la
porzione del sottosuolo trasmessa al superficiario
mancherebbe infatti del lato superiore
[…], e l’accordo dovrebbe considerarsi nullo, non potendosi trasferire una parte
di sottosuolo distinta dal suolo fintantoché non sia stato individuato un bene
specifico». Di qui la dottrina ha desunto l’impossibilità di alienare il sottosuolo separatamente
dal suolo. In conclusione «1a tesi dell’estensione illimitata della proprietà nel sottosuolo
rende problematica l’applicazione a quest’ultimo della disciplina della vendita e del diritto di
superficie»; invero «l’impostazione censurata comporterebbe che il
dominus
fundi, pur essendo
proprietario del sottosuolo, abbia il
diritto di goderne, ma non quello di disporne». La tesi, oggi dominante, dell’estensione
limitata della proprietà nel sottosuolo, presenta al suo interno articolazioni e sfumature.
Secondo una dottrina il confine del diritto dipende dall’interesse del
dominus fundi ad escludere
attività di terzi nel sottosuolo, raccomandando di determinare il limite alla
stessa attraverso categorie obiettive:
senonché anche in questo modo «la
dimensione spaziale del sottosuolo oggetto del diritto è destinata a rimanere incerta
per le continue variazioni, correlate alle astratte e potenziali capacità di sfruttamento del
fondo». Altra parte della dottrina ha, invece, messo in guardia dalla confusione
tra oggetto e limiti della proprietà. Connesso è il problema della
condizione giuridica del sottosuolo, oltre il limite di spettanza del
dominus
fundi, al cui riguardo
sono state proposte le tre soluzioni di considerarlo, rispettivamente,
res
nullius,
res communis omnium, oppure appartenente dall’origine allo Stato. Tutte
criticabili. Si è visto che la «diffusa
convinzione della realtà del sottosuolo quale bene giuridico conduce, generalmente, a
impostare i problemi relativi alla sua natura in termini di appartenenza», cosicché la
problematica dei limiti del dominio è spesso formulata in termini di confini fisici
del suo oggetto. Ne è stata fatta applicazione anche in tema di cave e torbiere, ma
«la domanda da porsi non è più a chi appartengono le cave e le miniere, ma a chi
spetti, e in base a quale titolo, l’esercizio dell’attività estrattiva nel sottosuolo». La giurisprudenza mostra di
condividere diverse configurazioni dell’oggetto della proprietà fondiaria. Secondo
un primo orientamento «suolo e sottosuolo costituiscono un bene unitario sia dal punto
di vista economico che da quello giuridico; si ha quindi un diritto di
proprietà sul suolo che si estende, senza soluzione di continuità, al sottosuolo, sul quale non
possono costituirsi diritti di terzi che non siano diritti reali limitati, in
particolare il diritto di superficie». Questa tesi fu adottata, per es., da Cass., 24.11.1970, n.
2476, in
Foro
it., 1972, I, 1592, nonché da Trib.
Napoli 19.11.1969, in
Foro it.,
1970, I,
2, 476. Secondo un altro indirizzo, suolo e sottosuolo sono idonei a costituire
oggetti di proprietà distinte e autonome: in questo senso Cass. 7.1.1980, n. 100, in
Giust.
civ., 1980, I, 571, nonché Cass., 8.1.1972, n. 56, in
Foro
it., 1972, I, 1592. Sono orientamenti entrambi
criticabili, e altrettanto vale per la decisione della Cass., 16.9.1981, n. 5130, in
Foro it.,
1982, 1, 108 che ammise la proprietà del sottosuolo separata da quella del suolo. Altro problema corollario di quell’impostazione attiene alla «applicabilità della disciplina della comunione
allo spazio sottostante a un edificio comune e alla possibilità o no per il proprietario del
piano terreno di scavare sotto la superficie per ricavarne nuovi locali o per
ampliare quelli esistenti, includendoli nella propria sfera di proprietà». La
giurisprudenza prevalente include il sottosuolo tra le parti condominiali di cui all’art. 1117 c.c. (Cass., 29.8.1966, n. 2290, in
Foro it.,
1967, I,
1450; Cass., 25.10.1961, n. 2377, in
Riv. giur. edil., 1962, I, 99)
cosicché «il singolo condominio non può, senza il consenso
degli altri partecipanti alla comunione procedere all’escavazione in profondità
del sottosuolo per ricavarne nuovi locali od ingrandire quelli preesistenti» (Cass., 4.8.1978, n. 1525). Il richiamo all’art. 1117 c.c.
non appare corretto poiché esso si
riferisce a beni specificamente individuati, e parimenti criticabile sarebbe quello
all’art. 1102 c.c., dovendosi piuttosto impostare la
questione nella prospettiva dello
sfruttamento, e «concludere che il problema del sottosuolo di un condominio non ha
propriamente a che fare con la proprietà dell’immobile, ma con l’esercizio di attività
da compiersi nello spazio sottostante».
II. L’oggetto e il contenuto del diritto di
proprietà in relazione allo spazio aereo e al sottosuolo
Sezione 1. L’estensione dell’esercizio del diritto
nello spazio aereo e nel sottosuolo L’orientamento attuale è nel
senso di qualificare il sottosuolo come bene, oggetto del diritto di proprietà del
dominus fundi. Se ne
suggerisce una rilettura e, ove necessario, la revisione dei presupposti
teorici. Le fonti romane non forniscono
alcun supporto, e anzi dimostrano come i Romani non avessero impostato i
problemi di utilizzo del sottosuolo in termini di appartenenza: «i casi esaminati dai giuristi
riguardano infatti soltanto attività ivi esercitate o cose in esso contenute e le
relative soluzioni s’intendono più agevolmente nella prospettiva dinamica
dell’esercizio del diritto». Conferma ulteriore proviene dal regime dei giacimenti
minerari nel fondo dotale. Nel diritto romano i giuristi classici si chiedono «in quali
limiti il
dominus soli possa esercitare il proprio
diritto nel sottosuolo in rapporto ai
terzi» e altrettanto per lo spazio aereo. I giuristi romani «privilegiando l’aspetto
dinamico dell’esercizio dei diritti, prescindono totalmente dalla problematica
dell’estensione verticale dell’oggetto della proprietà»: «lo spazio aereo, al pari del
sottosuolo, rispondendo a una concezione rigorosamente piana dell’oggetto della
proprietà, è assunto semplicemente come un luogo nel quale il
dominus soli può
esercitare in via preminente le facoltà che rientrano nel suo diritto ». È frutto di un equivoco
anche la convinzione che attribuisce l’origine dell’attuale modello dogmatico ai maestri
del Rinascimento giuridico. L’uso della locuzione
usque ad caelum «non allude
all’idea che la proprietà abbia dei confini fisici siderali, ma semplicemente al
fatto che il soprassuolo non deve essere oggetto di materiali immissioni
altrui». Nel Medioevo si assistette «al sopravanzare dell’elemento oggettivo, basato sul
materiale rapporto con il bene, su quello soggettivo, collegato all’astratto potere
proprietario che aveva costituito l’essenza del
dominium nell’età classica: le cose assunsero un
valore preminente in quella realtà sociale, poiché costituivano le condizioni
essenziali di sopravvivenza». La circostanza che la coscienza giuridica del tempo non
potesse concepire un modello unitario e astratto di proprietà costituisce la ragione più
probabile della trattazione distinta delle questioni riguardanti – rispettivamente
– il suolo e il sottosuolo. Anche l’art. 552
Code Napolèon si riferisce al contenuto e
non all’oggetto dei diritto di proprietà, come conferma, tra l’altro, la circostanza
che esso riproduce l’antico art. 187 delle
Coutumes di Parigi, il quale riguardava i poteri
edificatori del
dominus soli. Del resto la valenza
innovativa della codificazione napoleonica è solo formale, cosicché se ne deve registrare la
continuità con il passato.
Sezione 2. L’estensione dell’oggetto del diritto
allo spazio aereo e al sottosuolo La dottrina successiva
all’emanazione del
Code Napolèon
rimase, invece, legata al tenore letterale dell’art. 552
e alcuni di questi civilisti ripresero il brocardo
cuius est
solum eius est usque a
caelum, aggiungendoci
l’espressione
usque a inferos
«traendola, trasformata, da quella formula
usque a profundum che i feudisti avevano coniato per tutelare gli interessi dei
proprietari fondiari allo sfruttamento del sottosuolo, contro il dilagare della regalia
sovrana». Questo brocardo ebbe particolare
diffusione, essendo collegato alla norma
destinata a divenire modello per le successive codificazioni. Mentre «i primi giuristi della
Scuola dell’Esegesi avevano desunto dal co. 1° dell’art. 552, stante la sua
collocazione, un principio generale di accensione», la seconda generazione concluse invece
che 1a norma non aveva nulla a che vedere con tale principio, ma costituiva
una semplice esplicazione del diritto di proprietà, quale era definito dall’art. 544,
che rendeva possibile l’utilizzazione del fondo, garantendo lo «ius excludendi
alios». Rimane, comunque,
alla Scuola dell’Esegesi la responsabilità di avere diffuso la
convinzione che la proprietà del suolo comportasse quella del sottosuolo e dello
spazio aereo. I codici italiani preunitari di ispirazione francese riprodussero l’art. 552.
La regola fu poi introdotta all’art. 440
nel c.c. italiano del 1865. In Germania fiorirono studi
specifici sul tema, al centro dei quali si collocano gli studi di Werenberg
e Jhering, del quale l’idea circa il limite
costituito dall’interesse pratico. Le posizioni di Jhering trovarono accoglienza in Francia – in particolare
da Laurent – e in Italia. Le teorie che qui si svilupparono
«finirono per confondere l’oggetto con il contenuto dei poteri
dominicali». Il principio dell’usque ad
sidera,
usque
ad inferos
collegato all’assolutezza ed esclusività dei poteri
proprietari è spesso affer- mato dalla giurisprudenza italiana di fine Ottocento. In quell’epoca si assiste, tuttavia, al «graduale passaggio da una
tutela pressoché incondizionata della proprietà fondiaria, a una protezione
correlata alle esigenze dello sviluppo economico e sociale ». Agli inizi del Novecento
«l’idea che la proprietà fondiaria dovesse ritenersi limitata finì per prevalere
sulla teoria fondata sul principio iperbolico che non appariva più rispondente alle esigenze
della moderna società». Prodotti significativi della
cultura giuridica dell’epoca furono l’art. 667 c.c. svizzero, e il par. 905 BGB. Nel primi decenni del
Novecento in Italia si erano delineati i due opposti indirizzi, l’uno che «sosteneva la realtà
giuridica e l’appropriabilità dello spazio, sia pure entro determinati confini»;
l’altro che affermava invece che lo spazio non potesse essere oggetto di diritti, o
in quanto
res communis omnium, o perché non asservibile alla categoria delle cose,
essendo un mero concetto di relazione». Invece il sottosuolo era specificamente considerato
oggetto di proprietà fondiaria, affrontando solo il problema della
determinazione dei confini. E prevalse la soluzione che «oltre il limite stabilito in base a
un dato criterio e, come tale, appropriabile per vie di occupazione da parte di qualunque terzo
che fosse in grado di farlo». Significativa al riguardo la legislazione in
materia mineraria da cui emerge, tra l’altro, la tendenza a prescindere dall’appartenenza
dei giacimenti e dello spazio che li contiene, impostazione propria anche del r.d. 1927
che prospetta un regime incentrato esclusivamente sull’esercizio dell’attività
estrattiva. La stessa Corte Costituzionale
– con la sent. 20 del 9.3.1967 – ha confermato questa impostazione, negando
l’illegittimità dell’art. 451. min. e precisando come «la sottrazione delle cave alla
disponibilità del proprietario in caso di mancata coltivazione non rientri fra le ipotesi per
le quali la Costituzione prevede l’indennizzo, in quanto l’interesse pubblico
non sta fuori né si sovrappone alla situazione patrimoniale di cui si impone il
sacrificio, ma si inserisce nella struttura del diritto».
III. La disciplina giuridica delle attività
esercitate nello spazio aereo e nel sottosuolo Dalla ricerca sin qui condotta
è, dunque, emerso che il diritto romano non legittima l’idea che il sottosuolo e lo
spazio sovrastante la superficie siano stati considerati come oggetto di dominio; che i
Giusnaturalisti utilizzarono bensì il principio iperbolico ma non per indicare
l’oggetto, bensì i poteri proprietari; che il problema dei limiti verticali della
proprietà fondiaria si pose esplicitamente per la prima volta con il
Code Napolèon; che l’interpretazione letterale privilegiata dalla scuola francese dell’art. 552 – riferito non
al contenuto, ma all’oggetto del diritto – si propagò nella cultura giuridica
europea dell’Ottocento. La ricostruzione proposta
esclude che l’art. 840 c.c. disponga sui «limiti verticali» dell’oggetto della proprietà,
e di conseguenza – tra l’altro – confuta la tesi dottrinale secondo cui la regola
dell’accessione relativamente al sottosuolo sarebbe applicazione dell’art. 840, I° c., c.c. Le
norme in tema di accessione mirano, invece, «a risolvere preventivamente, in
un’ottica dinamica, il conflitto fra le esigenze del
dominus
soli,
interessato a escludere quelle attività altrui che gli impediscano di usare a suo piacimento gli spazi
sovrastanti o sottostanti il suolo, e le esigenze dei terzi, interessati al contrario a passare sopra o
sotto quel determinato fondo e a costruirvi manufatti». Ed altrettanto
vale per le disposizioni in materia di condominio, ma nessuna di queste norme è impostata in
termini di appartenenza, cosicché deve criticarsi quell’orientamento (Cass.,
27/12/1975, n. 4233) secondo cui la colonna d’aria sovrastante l’edificio
appartiene in proprietà esclusiva a tutti i condomini. Regole che statuiscono
l’appartenenza del sottosuolo e dello spazio aereo in capo al proprietario del suolo non
sono rinvenibili nell’ambito della normativa catastale né della pubblicità
immobiliare, né nella contabilità di Stato, e neppure in tema di espropriazione: quindi «nel
sistema legislativo vigente, l’unica norma che dispone circa l’estensione della
proprietà dal suolo al sottosuolo e che allude ai limiti della proprietà con riferimento allo
spazio soprastante e sottostante alla superficie è l’art. 840 c.c.». La lettura dell’art. 840 c.c.
deve essere, quindi, corretta: «poiché la prospettiva dinamica delle proprietà adottata nel co. 2° è incontrovertibile, si deve convenire che le espressioni di cui al co. 1° dell’art. 840 abbiano il medesimo significato, e
cioè si riferiscano al diritto di
proprietà inteso come fascio di facoltà». Si giunge così alla conclusione che «il
sottosuolo, lungi dall’essere oggetto di proprietà del
dominus soli, è da considerare un mero
spazio, al pari dell’area sovrastante al suolo, ovvero un luogo ove si trovano cose o si
esplicano attività…». Quello della determinazione dei confini fisici del dominio è,
quindi, un falso problema, poiché si tratta, invece, di individuare una serie di criteri di
composizione di conflitti di interesse nello spazio. E si ribadisce la critica nei
confronti della tesi, dominante, secondo cui «le cave e le torbiere rientrerebbero
ab origine
nel patrimonio del
dominus soli il quale
sarebbe tenuto a intraprenderne la
coltivazione e a dare a esse sufficiente sviluppo nell’interesse dell’economia nazionale». Muovendo dalla premessa che
«il sistema minerario vada ricostruito dandone un’interpretazione dinamica e
che, quindi, la nozione di miniera non identifichi un bene immobile, ma l’esercizio
di una attività industriale» si rilegge l’art. 820, co.
1°, c.c. ritenendo che esso
stabilisce «non che la miniera o la cava, come tali, siano beni giuridici fruttiferi, ma… che
il fondo destinato alla coltivazione mineraria produce, al pari di quello adibito a
colture agricole, frutti i quali si distinguono dagli altri solo per il fatto che
costituiscono il prodotto di un’attività d’impresa». La fattispecie dell’art. 840 c.c., come è stato già sostenuto (Trib.
Napoli, 7.2.1963, in
Riv. giur.
edil., 1963, 563),
risulta così strettamente apparentata a quelle altre in tema di limitazioni legali
della proprietà, quali le distanze e le immissioni, essendo al riguardo inconferente l’orientamento giurisprudenziale che esclude
l’applicabilità delle norme sulle distanze tra
le costruzioni con riguardo a costruzioni interrate, poiché «ciò non significa che
il vicino possa costruire, occupando parte dello spazio sottostante il fondo altrui».
In definitiva «la disposizione dell’art. 840, co. 2°,
c.c., che in via generale attiene
alla contrapposizione dell’interesse del
dominus soli a quello dei terzi, se riferita al
sottosuolo non può non riguardare sopratutto le limitazioni al contenuto del diritto di
proprietà determinate dai rapporti di vicinato». E «così come il
dominus soli
non può impedire le immissioni di fumo, di calore,
ecc., che derivano dal fondo del vicino
che non superino la normale tollerabilità, allo stesso modo non può vietare l’altrui
attività edificatoria al di sotto del suo terreno, se non ha interesse a escluderla»
(571, nt. 335). Da questa prospettiva muove
poi l’osservazione del c.d. trasferimento di cubatura, per criticare la posizione
della Cassazione che «ha riconosciuto nella cubatura una
utilitas, un bene giuridico
per il proprietario del fondo il quale ne può cedere la titolarità ad altri». Si
tratta di una costruzione non dissimile da quelle teorie che considerano lo spazio aereo
come bene giuridicamente rilevante, e ritengono che la colonna d’aria sovrastante
gli edifici possa essere oggetto di atti dispositivi.»
L’ambiente come bene
La costituzione dell’ambiente
come bene unitario e immateriale è, di consueto, contemplata a margine del
dibattito sulla responsabilità per danno ambientale. È invalsa ormai nell’uso dei
commentatori la formula di «danno ambientale»: una espressione che, essendo
provvista del crisma legislativo, come risulta sia dalla intestazione della l. 8.7.1986. n. 349, sia
dalla dizione dell’art. 18 della medesima legge, sembrerebbe semplificare la
terminologia (che si era arricchita di accezioni diverse, come «danno ecologico», «danno
alla salubrità dell’ambiente», oppure «danno alla salubrità dell’aria,
dell’acqua e del suolo»,
et similia)
e chiudere con esito favorevole la tormentata vicenda
culturale e istituzionale che si è via via composta
nel nostro Paese negli ultimi vent’anni. Come tutte le espressioni
legislative, anche questa deve essere decodificata. E credo che mai come in questo caso
sia utile ricorrere alle tecniche interpretative di tipo dottrinario, anche se portano
lontano e se, almeno
in limine,
possono apparire ridondanti e poco conclusive.
Ma mi sembra indubbio che questa nozione tragga vita da diverse elaborazioni
teoriche, tra loro concorrenti, e che individuarne, anche se per semplici cenni, le
origini, sia operazione utile. Il «danno ambientale» è
proprio una di quelle nozioni che consentono di verificare quali incidenze possa aver avuto
la dottrina sull’orientamento del legislatore ed
ex post
quali
attribuzioni di significato si possano imputare a una espressione che si presentava con uno spettro di
valenze assai vasto. Se, come dice Giovanni Tarello, «l’interpretazione dottrinale
è una proposta di attribuire, nel futuro, un determinato significato a un documento
normativo» (L’interpretazione della legge, Milano, 1980, p. 65) qui siamo in presenza
di un duplice fronte: prima della nuova legge si è formata una attività dottrinale preparatoria
e creativa: dopo la sua entrata in vigore, si sta allestendo una
interpretazione dottrinale esegetica e, in senso lato, «giustificativa ». A questa linea del discorso,
che introduce una proposta di lettura circoscritta, si potrebbe obiettare che i
referenti del danno ambientale sono ancora piú
complessi: oltre che della formante
dottrinale, occorre tener conto della formante giurisprudenziale, di quella sovranazionale
(e, nella specie, comunitaria) e ovviamente della stessa formante
legislativa, che in materia di ambiente è rappresentata da una serie ormai nutrita di
interventi (Giampietro,
La tutela settoriale dell’ambiente: inquinamento
atmosferico, idrico, acustico e da rifiuti, in
Giur. it.,
1984, IV, 145 c. 145), sotto forma di leggi speciali. E
senz’altro è così. Tuttavia, sia la formante sovranazionale, sia quella legislativa, pur
assai discusse (vd. per es. Caianiello,
Il bilancio di impatto ambientale, ora in
Diritto e ambiente, Materiali di dottrina e di giurisprudenza
commentati da
Almerighi e Alpa, parte I,
Diritto civile, Padova, 1984, pp.
95 ss.), porterebbero il discorso ancora piú
lontano: e una loro considerazione complessiva, alla luce del principio di effettività, dovrebbe
ripercorrere una lunga teoria di inadempimenti, di ripensamenti, di «aggiramenti», che i
giuristi provvisti di una pur labile coscienza ecologica hanno a piú riprese denunciato. In realtà, mi pare che sulla
nozione di danno ambientale abbiano inciso maggiormente la formante dottrinale e la
formante giurisprudenziale. È pur vero che nelle leggi speciali si
rintracciano definizioni o progetti di intervento che, appunto si rivolgono a una o piú componenti dell’ambiente; come è vero che nella
legislazione comunitaria, in particolare
nella direttiva del 27.6.1985, sulla valutazione d’impatto ambientale, si registra ancora
una nozione atomistica di ambiente (là dove si pongono in luce le esigenze di
protezione della fauna, della flora, del suolo, dell’acqua, dell’aria, del clima) e questa
nozione si pone poi in relazione con quella, residuale, di «paesaggio»; si
sottolinea, ancora, che l’ambiente è composto, tra l’altro, di «beni materiali» e di un
«patrimonio culturale». Questa osservazione ci tornerà comoda quando, nel prosieguo,
si dovrà accertare quale sia il bene (o l’interesse) leso dai fattori inquinanti e
quindi che connessione si possa istituire tra il bene (o l’interesse) leso e il
danno, per l’appunto ambientale, che ne deriva. Ma si tratta di spunti poco rilevanti
rispetto a quelli che si possono raccogliere esaminando la dottrina e la giurisprudenza
anteriori alla introduzione della nuova legge. La nozione di «danno
ambientale» si può dunque svolgere in quella di «danno arrecato all’ambiente». Il primo
termine evoca immediatamente la discussione in atto sulle funzioni della
responsabilità civile e sulle tecniche di sanzione dei comportamenti illeciti; il secondo termine
evoca la tematica degli interessi e dei beni privati e pubblici. Una nozione,
dunque, che si trova ai crocevia di importanti indirizzi culturali che hanno lasciato un segno
indelebile nei corso degli studi condotti in questo settore. Mi riferisco, innanzitutto,
alla nozione di «ambiente» ideata da Massimo Severo Giannini. È alle sue pagine e alle sue acute riflessioni che si
deve il primo, rilevante tentativo di sistemazione
concettuale della materia e di identificazione della natura giuridica degli interessi in
conflitto. Da quelle pagine voglio solo estrapolare alcuni assunti che, nel loro modo
icastico, costituiscono altrettante direttrici indispensabili per l’attuale discussione. In
particolare, la precisazione che, quando si parla di bene ambientale, questa nozione
«riceve evidenza per le cose costituenti beni di proprietà collettiva». Il bene
ambientale, in altre parole, «può dirsi un bene che fisicamente risulta
dall’insieme di piú cose, senza peraltro essere
riferibile a una cosa composta». I beni ambientali
sono «complessi di cose che racchiudono quel che potrebbe dirsi un valore
collettivo, dalla norma individuato come oggetto di una tutela giuridica». Il bene ambientale
è, comunque, pubblico («Ambiente»: saggio sui suoi
diversi aspetti giuridici, ora in
Diritto e
ambiente, pp. 50 ss.). La nozione di ambiente nasce,
quindi, con una opzione di fondo molto precisa: ambiente è un valore d’insieme,
ha un substrato materiale ma, in sé considerato, è un valore. Nelle elaborazioni successive
si è posto in luce sopratutto il fatto che ambiente, ovvero, «paesaggio» (di cui all’art. 9
Cost.) sono termini che alludono a una realtà priva di materialità: per l’appunto
Alberto Predieri parla, con citazione colta, di
ambiente come «contenuto senza forma»,
di paesaggio come risultato di una interazione di fattori, ovvero di «scambio
tra ambiente visibile, o paesaggio, e di ambiente invisibile » («Paesaggio» e «ambiente»: referenti nozionali e normativi, in
Diritto e ambiente, cit., p. 73). È evidente allora che la
natura giuridica del danno ambientale non può prescindere dall’oggetto della lesione,
cioè dalla nozione di ambiente, anzi, a quella direttamente si riferisce, e da quella è,
almeno in parte, mutuata. E l’ambiente è, dunque, nei suoi profili giuridici e
secondo le migliori formulazioni della dottrina un interesse collettivo privo di
materialità. (G. Alpa,
Pubblico e privato nel danno ambientale, in
Contratto impresa, 1987, p. 685 nota) La giurisprudenza italiana
sembra accogliere il concetto di ambiente come bene giuridico immateriale,
individuando gli elementi in cui è scomponibile. Le argomentazioni sopra
riassunte sono state frapposte a contrasto dell’addebito messo davanti alla Corte dei
Conti dai due attuali ricorrenti. Addebito che postulava, per un verso, la
identificazione di un concetto unitario di «ambiente» (quale bene giuridico, l’interesse
pubblico alla cui tutela costituisca oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, del quale
sia titolare lo Stato) e per altro verso la costruzione della responsabilità
amministrativa del funzionario quale effetto della lesione di quel diritto (arrecata mediante una
condotta colpevolmente trasgressiva od elusiva di disposizioni di legge miranti alla
protezione del bene-oggetto). La strutturazione
dell’illecito nella specie addebitato è stato, quindi, tale da anticipare, nelle sue linee essenziali, lo
stampo tipico dell’illecito ex art. 18 della l. 8.7.1986, n. 349, legge
istitutiva del Ministero dell’ambiente e recante norme in materia di danno ambientale,
sopravvenuta in corso di giudizio e a tenore della quale «qualunque fatto doloso o
colposo, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che
comprometta l’ambiente a esso arrecando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto od in parte, obbliga l’autore del danno al
risarcimento nei confronti dello Stato».
4. Tanto
premesso, non sembra possibile dubitare che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione la
disposizione di carattere processuale – contenuta nello stesso art. 18 della citata
legge – secondo cui: «per la materia di cui al precedente co. 1° la giurisdizione appartiene al giudice ordinario,
ferma quella della Corte dei Conti di cui all’art. 22
del d.P.R. 10.1.1957, n. 3». Trattasi, invero, di norma di
immediata applicazione nell’ambito di giudizi nei quali – come nel presente – la
questione della giurisdizione costituisce materia di controversia tuttora pendente:
e trattasi di disposizione di diretta, intuitiva incidenza sulla delibazione della
fondatezza degli specifici motivi dedotti dai ricorrenti a contrasto con la declaratoria
della giurisdizione della Corte dei Conti, contenuta nella impugnata sentenza. Estranee nell’indagine a
questa Suprema Corte sono, in ogni caso, le questioni dai ricorrenti sollevate con
riferimento alla individuazione e alla titolarità dei così detti «interessi diffusi»; alla
legittimazione da parte dello Stato, di altri enti pubblici territoriali o di enti esponenziali di
collettività più o meno ampie, a farli valere davanti al giudice civile od
amministrativo; e in definitiva ogni altro problema ermeneutico, proposto dalla l. 349/1986,
che non sia quello attinente alla giurisdizione. A quest’ultimo
tema sono, invece, pertinenti altre doglianze dei due ricorrenti, quali quelle che convergono al
fine di negare – in ipotesi di degrado ambientale riconducibile a condotta illecita del
pubblico funzionario – la configurabilità dei
presupposti necessari per dare ingresso a
un giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti,
e a negare in particolare la qualificazione di danno «erariale » alla lesione di un bene che,
rientrando tra le
res communes omnium, non è parte del patrimonio né del demanio
dello Stato.
5. Su questo
punto nodale della questione di giurisdizione assume decisiva rilevanza il riconoscimento – ormai legislativamente sancito – delle caratteristiche tipiche del così detto «danno
ambientale» e quindi della autonomia della relativa fattispecie giuridica, con assegnazione
della sua cognizione (quale che sia l’autore del degrado) al giudice ordinario Ora, sul piano applicativo,
non preme molto indagare se la l. 349/1986, per la parte attinente alla responsabilità
specifica del pubblico funzionario, sia innovativa oppure ricognitiva di limitazioni – già in precedenza individuabili –
all’ambito della giurisdizione della Corte dei
Conti. Giurisdizione che – può brevemente ricordarsi – già in passato è stata da
questa Corte regolatrice circoscritta, riguardo agli amministratori di enti pubblici economici (cfr. sentenze. n. 6443 e 6444/1985) e riguardo agli amministratori di enti
pubblici locali (cfr. sent.
7291/1986) sulla base della distinzione tra attività
amministrativa generica e attività di gestione disciplinate da norme attinenti alla
contabilità dello Stato; ed è stata altresì esclusa riguardo alla
responsabilità di amministratori e di
dipendenti di enti locali in materia di danni ambientali (da trasformazione in zona
commerciale di area comunale destinata a verde: cfr. sent. 217/1986). Preme,
invece, rilevare che la disposizione processuale sulla giurisdizione, di cui al
citato art. 18, co. 2° della nuova legge, ha superato
ormai più volte il vaglio, da parte
della Corte Costituzionale, della sua conformità ai precetti sanciti negli artt. 103 e 25 della Costituzione, e ciò in esito a giudizi
di legittimità promossi dalla stessa Corte
dei Conti (cfr. sent.
641/1987 e ordinanze n. 719 e n. 898/1988). Interessa, inoltre,
ricordare che con la sentenza ora menzionata la Corte Costituzionale ha, in premessa
generale, ribadito la legittimità della
interpositio
del legislatore a delimitazione
delle attribuzioni funzionali giudicanti dalla Corte dei Conti nella materia della
«responsabilità amministrativa non di gestione». Interposizione legislativa, e
quindi normazione espressa di attribuzioni giurisdizionali che, nello specifico settore
del danno ambientale, si profilano ad avviso di questa Corte, del tutto
coerenti: a) con le caratteristiche del danno medesimo; b) con la peculiarità delle
reazioni a esso da parte dell’ordinamento; c) con le correlazioni tra i processi da dette
reazioni occasionali (secondo quanto anche dagli attuali ricorrenti più o meno
chiaramente avvertito ed enunciato).
6. Sub a) si
osserva che all’inglobamento del danno ambientale nella categoria del danno erariale la impugnata
sentenza è pervenuta attraverso una serie di sillogismi e di equivalenze concettuali
(lesione di beni, ancorché immateriale, presi in considerazione dal diritto nell’interesse
generale della collettività, interpretata come attentato all’interesse pubblico
dell’ente cui la tutela di quei beni è affidata; attentato all’interesse dell’ente pubblico, in
siffatte ipotesi, interpretato come evento lesivo anche delle sue risorse finanziarie e
patrimoniali;
ergo identificazione,
nella lesione del bene tutelato nel pubblico interesse, di un
danno economicamente qualificabile come danno erariale) le quali, dilatando
in progressione l’ambito della legittimità dell’intervento del giudice contabile, via via ne compromettono la riconoscibilità
di un suo essenziale e indispensabile presupposto:
presupposto rappresentato, in tema di responsabilità amministrativa ex artt.
81, 82 e 83 della legge sulla contabilità dello Stato, dalla esistenza di un «danno accertato» nella
sua dimensione pecuniaria, e cioè di un evento di rilevanza, per l’ente pubblico, non latamente patrimoniale, ma propriamente finanziaria, emergente (secondo normalità)
dall’esame del suo bilancio preventivo e consuntivo. Ignorato od offuscato quel
presupposto, le attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile sfuggirebbero a ogni
tentativo di delimitazione
ratione materiae:
dal momento che, se certamente non esiste
interesse della collettività che non costituisca oggetto d’intervento da parte
della P.A., difficilmente esiste lesione di quell’interesse nel quale non possa
ravvisarsi, in tesi, un apporto causale recato dalla disfunzione dell’apparato amministrativo,
e dato che ogni scoordinamento dell’attività amministrativa è presumibilmente idoneo ad
arrecare, nel breve o nel lungo periodo, dispersione o mancato accumulo
di ricchezza. Ora, come la Corte
Costituzionale con la citata sent. 641/1987 ha posto
in evidenza, il danno ambientale riveste
una dimensione patrimoniale nel senso che «si riflette sulla collettività la quale
viene a essere gravata da oneri economici»; ma la perdita che ne consegue, pur essendo
valutabile in senso economico, non si presta a essere identificata in un detrimento
dell’erario, dal momento che l’esigenza della sua
risarcibilità è postulata indipendentemente
sia dal costo della remissione in pristino, sia dalla diminuzione delle
risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori. Una volta disattesa la
considerazione «secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge solo a seguito
della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell’ente pubblico, e cioè della lesione
del patrimonio dell’ente», non soltanto viene meno il referente per l’affermazione
della giurisdizione della Corte dei Conti – referente costituito dal danno al patrimonio nel
senso sopra indicato – ma viene altresì esaltata la immediatezza della
consentita reazione all’attentato al bene-ambiente, in quanto l’accertamento del danno per
l’erario (o comunque per le finanze dell’ente) non si pone quale momento intermedio
indispensabile per il collegamento tra il verificarsi della lesione del bene
protetto e degli interessi a esso collegati, da un lato, e la insorgenza del diritto al suo ristoro e
alla sua eliminazione, anche per via giurisdizionale, dall’altro.
7.
Quest’ultima
notazione conduce a sua volta a considerare le finalità e direttive specifiche che logica e
diritto impongono di perseguire e coordinare a contrasto dell’illecito produttivo del
degrado ambientale (sopra,
sub
b). Poiché in tale settore, dalla
colpevole condotta dell’agente possono scaturire, e normalmente scaturiscono,
oltre a effetti dannosi istantanei, anche sequele di effetti lesivi permanenti o destinati
a rinnovarsi o ad aggravarsi nel tempo futuro, ben si comprende come la condanna al
ripristino dei luoghi a spese del responsabile (in questo senso il co. 8° dell’art. 18 della l. 349/1986) assuma posizione
dominante tra le forme risarcitorie,
in virtù di deroga al disposto di cui al co. 2°
dell’art. 2058 c.c.; e costituisca pertanto – come
in dottrina non si è mancato di sottolineare – la misura «privilegiata» da adottare,
sol che sia «possibile», a preferenza della condanna al risarcimento pecuniario, in
quanto essa sola idonea a sopprimere la fonte della sequela dei danni futuri (a
volte di difficile previsione e di ancor più opinabile quantificazione in termini monetari attuali). Ora è di tutta evidenza che
non è dato al giudice contabile di disporre di questa forma primaria e privilegiata
di tutela contro il danno ambientale; e del pari evidente è che il predetto giudice non
dispone del potere di imporre misure inibitorie, atte a far cessare la
situazione di pregiudizio o di pericolo, o di adottare quei provvedimenti cautelari che,
secondo le circostanze e nel concorso dei relativi presupposti, sono nella disponibilità
dell’autorità giudiziaria ordinaria, rispettivamente ai sensi degli artt. 691, 696 e 700
c.p.c. Può soggiungersi che, se per
alcuni aspetti il tipo di reazione, previsto dall’ordinamento, all’illecito produttivo di
danno ambientale sembra avvicinarsi a quello previsto in caso di danno erariale
cagionato dal funzionario dello Stato ex artt. 52 dei r.d. n. 1214/1934, 82 e 83
della legge sulla contabilità dello Stato (stanti il carattere pubblicistico delle due
responsabilità; la natura sanzionatoria della
condanna; il difetto di un vincolo di solidarietà
tra i corresponsabili), per altri notevoli e non meno caratterizzanti aspetti se ne
allontana; essendosi l’intervento legislativo, sotto la spinta di un più che
giustificato allarme sociale, orientato sia nel senso della adozione di una tecnica di riparazione
del danno impostato sul ripristino dei luoghi incisi dal fatto lesivo a spese del
responsabile piuttosto che sul recupero monetario delle perdite sofferte, sia
nel senso della sostituzione al così detto «potere riduttivo» della misura della condanna,
riconosciuto al giudice contabile, di un più ampio e penetrante potere di
valutazione in via equitativa dell’ammontare del
danno, potere non necessariamente risolventesi in vantaggio del soggetto – privato,
dipendente o funzionario pubblico –
riconosciuto colpevole (ove si considerino i parametri di detta valutazione: gravità
della colpa individuale, costo necessario per il ripristino, profitto conseguito dal
trasgressore in conseguenza del suo comportamento).
8. La
preferenza, cui sopra si accennava, accordata alla misura risarcitoria
in forma specifica rispetto a quella
per equivalente pecuniario, trae ampia giustificazione dall’intento di favorire una
più fattuale (anche se tendenziale) coincidenza tra i
soggetti portatori degli interessi lesi
dal degrado ambientale e i soggetti beneficiari del ripristino dello stato dei
luoghi, in un contesto caratterizzato tanto dalla difficoltà di identificare i primi e di
graduarne comparativamente i singoli pregiudizi, quanto dalla necessità di assicurare
comunque loro una posizione qualificata in sede processuale (cfr.
supra sub
c) allorché la lesione dell’ambiente, quale bene
giuridico unitario, coinvolga la lesione di altri
beni, personali o patrimoniali, oggetto di diritti di diversa natura e di distinta
titolarità. Veniva a questo proposito a
imporsi alla attenzione del legislatore la esigenza di assicurare, nei limiti del
possibile, la concentrazione in unico giudizio della valutazione delle singole posizioni,
concorrenti e connesse. A parte, infatti, le ipotesi
in cui l’illecito produttivo di degrado ambientale costituisca materia di responsabilità
penale oltre che civile, si presenta come normale il concorso, nella produzione
dell’evento lesivo civilmente rilevante, della condotta di soggetti privati e di pubblici
funzionari, oppure di amministratori di enti pubblici diversi, territoriali o meno;
soggetti legati all’ente dai più svariati rapporti di servizio (coinvolgenti o meno compiti
di gestione di denaro o di beni patrimoniali pubblici) e rispetto ai quali, o ad
alcuno dei quali e non di altri, le attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile non
sarebbero comunque operative oppure soffrirebbero delle
limitazioni già in passato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema segnalate (cfr. il precedente par. 5). D’altra parte, la lesione
dell’ambiente – quale bene immateriale ma giuridicamente riconosciuto e tutelato nella
sua unitarietà – sovente si accompagna alla menomazione di altri beni od interessi
collegati ai profili in cui quella entità unitaria può essere scomposta e che
secondo corrente accezione dottrinaria riguardano: a) l’ambiente come assetto del
territorio; b) l’ambiente come ricchezza di risorse naturali; c) l’ambiente quale paesaggio
nel suo valore estetico e culturale; d) l’ambiente quale condizione di vita
salubre. Di modo che, se lo Stato
accentra in sé, nella veste di massimo ente esponenziale della collettività nazionale,
la titolarità del ristoro del danno all’ambiente, ciò non priva certamente altri
soggetti della legittimazione diretta a rivolgersi al giudice per la tutela di altri diritti,
patrimoniali o personali, compromessi dal degrado ambientale: come, per es.,
in caso di distruzione, in dipendenza della stessa condotta illecita che abbia compromesso
l’ambiente, di beni appartenenti al demanio e al patrimonio di enti territoriali, o di
cespiti o di attività di soggetti privati, oppure in caso di lesione del diritto alla
salute, quale diritto soggettivo individuale (cfr. Cass., sez. un. 1463, 5172/1979; C. Cost.
184/1986). In tutte le ipotesi sin qui
ricordate – di coacervo di eventi lesivi di posizioni giuridiche differenziate; di concorso di
persone dipendenti o meno della P.A.,
chiamati a rispondere di quegli eventi;
di pluralità di soggetti legittimati ad avanzare pretese risarcitorie connesse – è di intuitiva evidenza la opportunità del
simultaneus
processus al fine di evitare contrasti
di giudicati: contrasti fondatamente paventabili quando, in sedi processuali diverse,
debbano essere risolte questioni di fatto nevralgiche comuni (quali quelle della
individuazione della colpa o del nesso di casualità tra condotta ed evento, o della
imputabilità del fatto dannoso a più persone). Altrettanto evidente è però
che – pur essendo il principio del
simultaneus
processus privo di copertura
costituzionale: cfr. C. Cost. ordinanza 549/1988 – le
esigenze a esso sottese potevano e sono
state soddisfatte nel solo modo possibile: e cioè concentrando i giudizi davanti all’autorità
giudiziaria ordinaria. Né gioverebbe fare richiamo,
in senso contrario, alla così detta «espansione tendenziale » della giurisdizione della
Corte dei Conti, posto che anche anteriormente alla l. 349/1986 essa mai
avrebbe potuto essere esercitata nei confronti di persona non legata da rapporto di
servizio con la P.A., e in occasione della discussione parlamentare di detta legge venne disattesa
dal Senato la proposta dell’on. Vernola
mirante a devolvere al giudice
contabile l’intera materia del danno ambientale; posto che, infine, la norma
attributiva in modo espresso di quella materia alla giurisdizione del giudice ordinario ha già
superato – giova ripeterlo – il vaglio della conformità ai precetti di cui agli artt. 103, co. 2° e 25 della
Costituzione.
9. Sempre nel
quadro della problematica del
simultaneus processus
trova, del resto, pertinente e armonica
collocazione anche il disposto di cui all’ultima parte del
co. 2° dell’art. 18 della l.
349/1986: relativa alla riserva in favore della Corte dei Conti del giudizio di rivalsa, ai
sensi dell’art. 22 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, per le
ipotesi nelle quali la P.A. abbia già
risarcito il terzo del danno cagionato dal proprio dipendente nell’esercizio delle
attribuzioni a lui conferito. I sospetti di ambiguità e di
incomprensibilità sollevati in ordine al richiamo all’art. 22 del d.P.R.
n. 3/1957, devono essere rimossi considerando: a) che la conservazione ivi prevista dalla
giurisdizione della Corte dei Conti concerne la rivalsa dello Stato per il recupero di somme risarcitorie già sborsate a terzi, a seguito di atti
compiuti con dolo e con colpa grave da
proprio dipendente e produttivi della lesione di diritti soggettivi, patrimoniali o
personali, di cui quei terzi si presentavano titolari, ancorché la lesione fosse connessa o
consequenziale rispetto a un evento di danno ambientale; b) che alla predetta riserva
di giurisdizione offre duplice copertura giustificativa sia la
considerazione che essa è sancita per ipotesi in cui il principio del
simultaneus processus
non ha modo di operare (e quindi non ha ragione di essere
salvaguardato); sia la considerazione che essa
è stata correlata a ipotesi di effettivo e contabilmente certo danno
erariale, che già grava sul bilancio dell’ente indipendentemente dall’accertamento di un
(concomitante) danno ambientale.
10. Concluso,
dunque, nei sensi sin qui chiariti, l’esame della norma regolatrice della giurisdizione che nella
fattispecie occorre applicare, e sulla base di detto esame riconosciuto fondamento, pur
quanto di ragione, ai motivi che sostanziano i due ricorsi riuniti, si impone la
cassazione della impugnata sentenza delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, vertendosi in materia di cui cognizione è devoluta alla
giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria. (Cass. 25.1.1989, n. 440, in
Corr.
giur. 1989, 508, nota
di Giampietro;
Giust. civ. 1989, I, 1, 560). Il riconoscimento
dell’ambiente come autonomo bene giuridico è stato indagato da Barbara Pozzo attraverso
l’analisi delle recenti legislazioni.
1. La ricognizione di tre ipotesi In base a una ricognizione comparatistica delle scelte che i legislatori moderni hanno approntato, si può
vedere come sostanzialmente ci si trovi di fronte alle tre seguenti ipotesi possibili: 1. In una prima ipotesi il
legislatore ha evitato di riconoscere all’ambiente lo
status di bene giuridico, mantenendo
ferma la tipicità dei beni tradizionalmente tutelati, ma ovviando alle strettoie di
tale soluzione accontentandosi di affermare che le lesioni a tali beni verranno
sanzionate anche nel caso in cui esse siano il risultato di una lesione ambientale. 2. In una seconda ipotesi il
legislatore ha recepito un concetto di ambiente come bene giuridico autonomo, ma ha
poi tipicizzato la condotta nociva dell’agente. 3. In una terza ipotesi infine
il legislatore ha effettuato una scelta alquanto liberale e innovativa, riconoscendo il
bene ambiente come bene giuridico autonomo ed evitando altresì di tipicizzare la condotta dannosa.
2. La prima ipotesi. Un esempio: La Legge tedesca
del 1991 L’Umwelthaflungsgesetz
(UmweltHG) tedesco del
22.2.1990, entrato in vigore il 1.1.1991, bene esemplifica la
messa in opera della prima ipotesi. Qui infatti il legislatore
tedesco al par. 1 della legge ha stabilito la seguente norma: «Qualora da una immissione
nell’ambiente, proveniente da uno degli impianti indicati nell’appendice 1
(della presente legge), derivi la morte, la lesione del corpo o della salute, oppure della
proprietà di un soggetto, il proprietario dell’impianto è tenuto a risarcire il danno
che ne è derivato». In precedenza, nel 1987, due
progetti di legge, quello del
Land Hessen
e del
Land
Nordrhein-Westfalen erano stati presentati in
Parlamento. I due progetti prevedevano anche il principio di
responsabilità per danni arrecati al patrimonio naturale da impianti svolgenti attività pericolose
o comunque oggetto di autorizzazione ai sensi della Legge Federale sulle
Immissioni (Bundes-Immissionenschutzgesetz). Nella motivazione delle due
proposte si leggeva come la necessità di introdurre un criterio di responsabilità
oggettiva fosse dovuta al fatto che il par. 823 BGB risultava insufficiente a garantire il risarcimento
dei danni derivanti dai disastri ecologici. Qui interessa osservare come
le due proposte di legge, oltre a innovare sul criterio di responsabilità, prevedevano
anche che la tutela dovesse essere ampliata al di là dei tipici beni giuridici
come la proprietà, la salute e il corpo ai sensi del disposto del par. 823 BGB, indicando nel
patrimonio naturale
un ulteriore oggetto di tutela. La tutela nei confronti di
questo nuovo bene doveva essere garantita obbligando colui che aveva commesso
l’azione dannosa sia a sostenere le spese necessarie per effettuare una
restitutio in
integrum, sia – nel
caso in cui questa non fosse possibile – a risarcire il danno causato. In seguito la proposta dei
Land Hessen
venne ritirata, mentre quella dei
Land Nordrhein-
Westfalen venne rigettata dal
Bundesrat. La scelta del legislatore
tedesco del 1991 fa quindi un passo indietro rispetto alle due proposte di legge sopra
indicate.
3. La seconda ipotesi. Alcuni esempi: a) Il
Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act
del 1980 (CERCLA); b) la Legge italiana del 1986; c) il
progetto tedesco di un codice per l’ambiente: l’Umweltgesetzbuch a)
Il Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act
del
1980 (CERCLA) Anche se il CERCLA è divenuto
famoso per autorizzare il governo al
clean-up di discariche abusive e nocive, tale legge
contiene altre numerose disposizioni che a noi qui interessano più da vicino. In particolare il CERCLA dispone che
lo Stato federale e gli Stati federati vengano considerati
public trustees
nei confronti delle
natural
resources, che dalla stessa legge
vengono definite come l’insieme di: «land, fish,
wildlife, biota, air, water, ground water,
drinking water supplies, and other such resources belonging to, managed
by,
held in trust by, appartaining lo, or
otherwise controlled by the United States […]
any State or local government, or any foreign Government». Scopo precipuo di tale
clausola generale era quello di considerare le risorse ambientali come qualsiasi altra risorsa
per il cui uso l’imprenditore è tenuto a pagare un corrispondente prezzo. Considerando l’ambiente alla
stregua di una materia prima come altre, l’imprenditore avrebbe dovuto tenere in
debito conto anche il prezzo di quest’ultima, così
internalizzando i costi delle esternalità negative create dall’attività della sua
impresa. Fine ultimo di questo modello
è quello di ottenere un consumo più cosciente e razionale delle risorse
ambientali come risorse scarse. La norma così posta avrebbe
potuto portare a risultati fuorvianti, se qualunque condotta si fosse potuta
considerare nociva per l’ambiente. Lo stesso fumo delle sigarette, lo scarico delle macchine
potrebbe infatti portare al necessario risarcimento del danno all’ambiente causato
da queste attività. Giustamente, quindi, il
legislatore americano ha tipicizzato la condotta che
qui si vuole sanzionare, disponendo
che i danni alle risorse naturali che si vogliono punire sono quelli derivanti dalla
fuoriuscita di sostanze pericolose («natural resource
damages
resulting from a release of
a hazardous substance»).
b) La Legge italiana del 1986 Anche la legge italiana 349/86
introduce la nozione del bene ambiente come bene giuridicamente tutelato
fine a sè stesso. Dice infatti l’art. 1 della legge
in oggetto: «è compito del Ministero
assicurare […] la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità
della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dell’inquinamento ». Così facendo la legislazione
italiana sembrerebbe adottare un concetto assai ampio e unitario di ambiente, non
solo come insieme di beni ambientali, ma anche come elemento essenziale per il
benessere della collettività. In proposito si deve tuttavia
subito rimarcare la differenza tra gli atti linguistici del legislatore e gli atti
linguistici dei giuristi. La dottrina italiana, per es., si è dedicata con passione a elaborare una nozione, anzi, un concetto di ambiente,
finendo inevitabilmente con il collezionare costruzioni puramente verbali che non
risolvono alcun problema, non affrontandone in realtà nessuno. Gli enunciati legislativi, al
contrario, non hanno mai valenza solamente descrittiva, essendo implicita in essi la
funzione direttiva. Come abbiamo visto, l’adozione
di una clausola generale che preveda l’ambiente come bene giuridico tutelato
di per sè, dovrebbe avere come scopo precipuo quello di colmare le lacune lasciate
dalle norme che precedentemente tutelavano tale bene: – quelle per mezzo delle quali
il bene ambiente veniva sì tutelato, ma solo quando attraverso la lesione
dell’ambiente venivano lesi altri interessi giuridicamente pro- tetti (come nel caso dell’art.
844 c.c., che tutela direttamente il diritto di
proprietà e – indirettamente – anche
quello alla salute e all’ambiente). – quelle che, all’interno del
modulo pubblicistico di tipo comando-controllo, tutelavano solo alcuni beni ambientali
(come per es.: particolari tipi di flora o di fauna,
la qualità dell’acqua o
dell’aria, ecc.), predisponendo perciò una mera tutela settoriale. Coprire le ipotesi residuali
di danno all’ambiente comporta il
tentativo di internalizzare
il costo delle risorse ambientali anche al di fuori
delle ipotesi di lesione a property rights. Ciò corrisponde al
suggerimento principale che deriva dalle analisi economiche, le quali appaiono univoche nel
prescrivere che, sotto il profilo dell’efficienza, tutti i costi esterni siano presi in
considerazione. Tuttavia, è chiaro che se
l’introduzione di una nozione unitaria del bene ambiente da parte del legislatore non è
prima facie
inutile, il significato giuridico di tale nozione dipende dalla struttura
complessiva della disciplina che viene dettata. Una mera definizione legale
che venisse contraddetta da parti non secondarie della disciplina normativa, oppure
che non trovasse in quest’ultima alcuno sviluppo
coerente, sarebbe probabilmente inane al
raggiungimento dello scopo qui considerato. L’art. 18 della legge italiana,
per es., pone subito un limite agli esiti che
parrebbero potersi trarre dalla
configurazione dell’ambiente come bene in sè,
disponendo che il risarcimento del danno
all’ambiente possa essere richiesto da parte dello Stato nei confronti di chi,
colposamente o dolosamente, violando disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in
base a legge, abbia compromesso l’ambiente, a esso recando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte. Strutturalmente si tratta di
un limite che l’ordinamento italiano ha voluto porre non in ordine al tipo di bene
tutelato, ma piuttosto in ordine al tipo di violazione. Benché questa scelta abbia
giustificazioni razionali sotto il profilo della politica del diritto, converrà notare che
si tratta comunque di una scelta che allontana la nostra legge dal sistema che prevede
la tutela del bene ambiente
tout court. Il fatto di richiedere la
violazione di disposizioni specifiche significa, nell’attuale situazione normativa, porre un
limite alla stessa nozione di ambiente, il quale verrà tutelato con lo strumento
della responsabilità civile solo nelle ipotesi in cui vi siano già altre norme che lo
prendano in considerazione. In definitiva, lo scopo del riconoscimento del bene ambiente come bene
giuridico tutelato in sè viene a essere eluso, proprio in tema di
responsabilità civile. Conseguentemente vengono
pregiudicati anche i fini di internalizzazione dei
danni ecologici.
c) Il progetto tedesco per un codice dell’ambiente:
l’Umweltgesetzbuch Nel 1990 è stato pubblicato in
Germania un progetto di Codice per l’ambiente a opera dell’Umweltbundesamt, il Ministero federale per l’Ambiente, che pochi anni prima (nel 1988) aveva dato
incarico a un gruppo di professori di redigere la Parte Generale di un futuro Codice dell’ambiente. In questo progetto si
ritrovano alcune norme relative all’ambiente come bene giuridico che hanno attratto subito
l’attenzione di molti giuristi. Si tratta ovviamente solo di
un mero progetto, di una mera proposta, che viene presentata al pubblico in modo di poter
tenere conto anche delle reazioni di altri giuristi e del mondo politico.
Tuttavia, vale forse qui la pena di far presente quale sia la via prescelta da tale codice
per quanto concerne la configurazione del bene ambiente. In particolare, il par. 118 di
tale progetto dispone che «chiunque, violando i suoi
doveri
derivanti da norme di diritto pubblico, poste a
tutela dell’ambiente, causi un grave danno
alle risorse naturali, è tenuto nei confronti delle
autorità locali a effettuare la
restitutio
in
integrum o, nel caso in cui questa non sia più possibile, al risarcimento del
danno». Alla luce di tale disposizione
appare chiaro come la commissione di giuristi che ha elaborato tale progetto si
voglia schierare per la scelta a favore del riconoscimento dell’ambiente come bene
giuridico fine a se stesso. Questa norma riveste un
particolare significato, qualora la si collochi nel contesto di cui verrebbe a far parte
qualora il progetto divenisse norma di legge, poiché con essa si potrebbe vedere
superata la tipicità dei beni giuridici tutelati, caratteristica che contraddistingue ora come
ora la disciplina della responsabilità extra-contrattuale nell’ordinamento tedesco e che
è stata recepita anche dall’attuale Legge sulla responsabilità civile per
danni all’ambiente. Allo stato non è comunque
possibile fare nessuna previsione concreta se questo principio potrà vedersi
recepito in una futura legge.
4. La Legge portoghese come esempio della terza
ipotesi Una diversa struttura presenta
invece la c.d. legge base sull’ambiente promulgata in Portogallo il 7.4.1987. Qui il legislatore ha infatti
voluto riconoscere un concetto alquanto ampio di ambiente. Dopo avere infatti affermato
all’art. 1 che «ogni cittadino ha diritto a un ambiente umano ed ecologicamente
equilibrato e ha il dovere di difenderlo», identifica all’art. 6 della stessa legge
le componenti dell’ambiente, quali «l’aria, la luce, l’acqua, il suolo e il
sottosuolo, la flora e la fauna». Si tratta, evidentemente, di
un concetto alquanto ampio di ambiente che evita una qualsiasi tipizzazione del
bene protetto. Ci si attenderebbe dunque,
dall’altro lato, una tipizzazione alquanto definita dell’azione lesiva o nociva all’ambiente. La legge portoghese presenta
invece una soluzione di diverso genere. Oltre a prevedere infatti un criterio di
imputazione della responsabilità di tipo oggettivo, non dispone alcuna tipizzazione
dell’attività che debba considerarsi illecita, se non quella che il danno debba risultare
da una attività pericolosa. L’art. 41 infatti stabilisce che «l’autore di danni
significativi all’ambiente derivanti da attività particolarmente pericolosa è tenuto a
ripararli indipendentemente da qualsiasi colpa, anche in assenza di una violazione di una norma
in vigore». In assenza di ulteriori dati
sulla giurisprudenza portoghese (del resto difficilmente accessibile), e quindi in
assenza di dati concernenti la interpretazione concreta della legge, ci si limiterà
qui a fare alcune brevi osservazioni sulla tecnica legislativa adottata. Sembra di trovarsi qui di
fronte a una norma alquanto espansiva della responsabilità: 1. Si adotta un criterio
oggettivo di responsabilità, 2. Si definisce il concetto di bene in modo alquanto
ampio, e allo stesso tempo 3. Si evita di caratterizzare in modo preciso quale deve essere
la condotta che deve essere tenuta dall’agente. La conseguenza di tutto ciò
potrebbe essere, qualora non si addivenga a una definizione chiara della condotta da
mantenere, quella di sottoporre a una responsabilità troppo ampia gli imprenditori,
per così dire, portare a un
surplus
di responsabilità che comunque appare
inefficiente. Ma questo è problema che riguarda più da vicino il problema del
criterio di imputazione della responsabilità e che affronteremo nel relativo capitolo. (B. Pozzo,
Il criterio di imputazione della responsabilità per danno all’ambiente
nelle recenti
leggi ecologiche,
in P. Trimarchi (a cura di),
Per una riforma della responsabilità civile
per danno all’ambiente, Milano, 1994, note omesse).
Anche in tema
di oggetto del diritto di proprietà occorre poi naturalmente considerare le elaborazioni dottrinali e gli orientamenti
giurisprudenziali della fase storica più
recente(continua)
POTERI DEI
PRIVATI E STATUTO DELLA PROPRIETA’ INDICE DEL
PRIMO VOLUME
Nozione e rilevanza costituzionale PREMESSA 7 CAPITOLO PRIMO Per una definizione della
proprietà 9 1.1 La proprietà nel
vocabolario giuridico 9 1.2 La prospettiva
costituzionale 20 1.3 Nel quadro dei diritti
dell’uomo 22 1.4 Le
new properties
29 CAPITOLO SECONDO La proprietà nei modelli
stranieri e attraverso la comparazione 45 2.1 La proprietà nei modelli
stranieri notevoli 45 2.1.A)
Property
45 2.1.B)
Proprieté
66 2.1.C)
Eigentum
74 2.2 Lo
ius aedificandi 79 2.3 L’espropriazione 92 2.4 Le immissioni 100 2.5 Diritti e rimedi in
prospettiva comparatistica 107 2.6 Il
trust 119 2.7 Trasferimento della
proprietà e sistemi di pubblicità 125 2.8 Il numero chiuso dei
diritti reali 140 471 CAPITOLO TERZO La prospettiva dell’analisi
economica 149 3.1 Un metodo di studio della
proprietà. L’analisi economica del diritto 149 3.1.A) Introduzione 149 3.1.B) Le premesse
dell’analisi economica del diritto: il teorema di Coase 151 3.1.C) Diritto di proprietà e
teoria economica 161 3.1.D) Costi transattivi e
disciplina della proprietà: la tesi di Posner 165 3.1.E) Costi transattivi e
disciplina della proprietà: la tesi di Calabresi e Melamed 170 3.1.F) La letteratura
successiva 178 3.1.G) Alcuni ripensamenti 180 3.2 I
property rights nell’analisi
economica 207 3.2.A) La prospettiva
rimediale 207 3.2.B) Il matrimonio tra
comparazione e analisi economica 210 3.2.C) In tema di
property rights 228 3.3 Il numero chiuso dei
diritti reali tra teoria economica e
property law
235 3.4 Le
new properties
nell’analisi economica 252 CAPITOLO QUARTO La funzione sociale della
proprietà 257 4.1 La proprietà nella
Costituzione repubblicana del 1948. I lavori dell’Assemblea
Costituente 257 4.2 Le diverse letture
dell’art. 42 Cost. 262 4.3 Le garanzie
costituzionali della proprietà privata 279 4.4 La funzione sociale della
proprietà. Profili storici e ideologici 291 4.5 Proprietà privata ed
espropriazione 297 4.6 L’occupazione acquisitiva 304 4.7 La funzione sociale e la
«socialità» nella Costituzione 318 4.8 La funzione sociale e la
Costituzione materiale 320 4.9 Gli statuti della
proprietà e la disciplina dei beni 331 4.10 La funzione sociale alla
vigilia del nuovo millennio 340 CAPITOLO QUINTO La proprietà e le proprietà 357 5.1 La proprietà tra diritto
soggettivo e interesse legittimo 357 5.2 La proprietà e le
proprietà 365 5.3 La proprietà conformata e
la proprietà vincolata 369 5.4 Titolarità individuale e
fruizione collettiva (beni culturali e ambientali) 381 5.5 La proprietà edilizia 386 5.5.A) Le peculiarità della
proprietà edilizia 386 5.5.B) Il bene «casa» e il
diritto all’abitazione 389 5.5.C) La disciplina
urbanistica ed edilizia 400 5.5.D) La proprietà dei suoli
urbani 409 5.6 La proprietà agraria 412 5.6.A) La proprietà agraria e
la disciplina del Codice civile 412 5.6.B) La proprietà agraria
nella Costituzione 415 5.6.C) La legislazione
speciale del primo dopoguerra: la riforma agraria 423 5.6.D) L’accesso alla
proprietà contadina e il diritto di prelazione a favore dei coltivatori
diretti 426 5.6.E) La tipizzazione dei
contratti agrari 432 5.7 La proprietà dei gruppi 437 5.8 La proprietà fiduciaria 456 5.9 La proprietà-garanzia 465
Tavola delle abbreviazioni dei periodici italiani
citati 470
INDICE DEL SECONDO
VOLUME POTERI DEI PRIVATI E STATUTO DELLA
PROPRIETA’
IL
CODICE CIVILE E LE LEGGI SPECIALI CAPITOLO PRIMO Dal Codice napoleonico al
modello contemporaneo 7 1.1 I poteri del proprietario
nella definizione di «proprietà» del codice napoleonico 7 1.2 Le definizioni di
«proprietà» nei codici italiani preunitari 21 1.3 La proprietà nello
statuto albertino 25 1.4 La disciplina della
proprietà nel Codice civile italiano del 1865 29 1.5 Proprietà e impresa. La
vicenda del conflitto tra proprietari terrieri e imprenditori di
trasporti ferroviari 45 1.6 Proprietà e intervento
dello Stato. Le opere pubbliche e i lavori pubblici 55 1.7 Le trasformazioni del
diritto di proprietà: (a) La proprietà come potere relativo,
limitato dal diritto pubblico 60 1.8 (b) L’idea di «funzione
sociale» della proprietà nelle elaborazioni del socialismo giuridico 73 1.9 (c) La legislazione di
guerra 83 1.10 (d) La funzione sociale
nei testi costituzionali. La Costituzione di Weimar 87 1.11 Verso una nuova definizione
di proprietà. L’interventismo corporativo e la
codificazione del 1942 95 1.12 La legislazione
speciale. Proprietà agraria e proprietà edilizia 115 1.13 L’evoluzione successiva 128 CAPITOLO SECONDO Una vicenda da concettuale:
il numero chiuso dei diritti reali 149 2.1 Introduzione 149 2.2 La definizione di un
dogma: la tesi di Venezian 152 2.3 Il diritto di cacciare
sul fondo altrui. Uso e servitù irregolari 156 2.4 La trascrizione degli
obblighi personali 171 2.5 Il principio del numero
chiuso dei diritti reali sullo sfondo della crisi del modello
tradizionale di proprietà 183 2.6 Convenzioni di
lottizzazione, asservimenti, cessioni di cubatura 207 2.7 La vicenda dei diritti
reali nella dottrina recente 239 CAPITOLO TERZO L’oggetto del diritto di
proprietà 251 3.1 La nozione di oggetto del
diritto di proprietà 251 3.2 I limiti
all’appropriazione 263 3.2.A)
Res nullius, caccia e pesca, le energie 263 3.2.B) Lo statuto del corpo
umano 268 3.2.C) L’informazione, i
programmi per elaboratori 271 3.2.D) Suolo e sottosuolo 277 3.3 L’ambiente come bene 290 CAPITOLO QUARTO I limiti temporali al diritto
di proprietà 301 4.1 La proprietà temporanea 301 4.2 La multiproprietà 308 CAPITOLO QUINTO Il contenuto dei poteri del
proprietario 323 5.1 Le limitazioni
nell’interesse pubblico 323 5.2 La disciplina urbanistica
ed edilizia 357 5.2.A) Nozione e ambito
dell’urbanistica 357 5.2.B) La facoltà
edificatoria 384 5.2.C) Autonomia privata e
disciplina urbanistica 394 5.3 Il potere dei privati di
vincolare la destinazione d’uso dei beni 414 5.4 La legislazione
vincolistica 423 5.5 Immissioni e tutela della
salute 430
Tavola delle abbreviazioni dei periodici italiani
citati 446 448 |
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