inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2004

Gli effetti  del “Patriot Act”  sul sistema bancario italiano.

Domenico Lamanna Di Salvo

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Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l´11 settembre 2001 hanno profondamente segnato la realtà americana, determinando un netto cambio per quanto concerne le modalità operative dell´economia di quel Paese. In particolare, il Congresso statunitense si e´subito preoccupato di emanare nuove disposizioni destinate  a fornire alle Agenzie Federali il supporto legale e gli strumenti investigativi per combattere il terrorismo internazionale. Scopo del presente lavoro e´ quello di esaminare il cosiddetto “Patriot Act”, ovverosia la normativa approvata il 26 ottobre 2001 denominata “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept and Obstruct Terrorism”, prestando, in particolare, la dovuta attenzione agli effetti ed agli obblighi che l’atto in esame comporta nei confronti del sistema bancario italiano.

Come in precedenza accennato, la ratio di tale legge  è fornire gli strumenti necessari per una lotta efficace contro il terrorismo internazionale, in particolare per individuare i canali finanziari destinati a sostenere l´attività terroristica: ciò avviene con una serie di prescrizioni volte a controllare l’area dei finanziamenti e, in particolare, le attività di riciclaggio di denaro attraverso banche estere: infatti, il Titolo III dell´Atto in discorso, intitolato “International Money Laundering Abatment and Anti-Terrorism Financing Act 2001”, detta notevoli modifiche al preesistente “Money Laundering Control Act” del 1986 (MLCA) come pure al “Bank Secrecy Act “ del 1970 (BSA). Tale normativa si indirizza ad una generica categoria di destinatari, identificati con il termine di “Financial Institutions”. Volendo individuare tale categoria di attività economiche, la migliore dottrina specificamente include le seguenti categorie[1]:

 

U S Depository Institutions;

Commercial Banks;

U S Branches of Foreign Banks;

Investment Banks and Bankers;

Insurance companies;

Loan and Finance companies.

 

Proprio tali attività sono particolarmente chiamate in causa[2], in quanto  con tale provvedimento[3] si è voluto incrementare l’efficacia delle misure preventive di controllo e quelle finalizzate alla lotta contro il riciclaggio internazionale, partendo dalla considerazione che quest’ultimo costituisce la fonte finanziaria del terrorismo internazionale.

La Sezione 311 fornisce poi un dettagliato elenco di quali misure speciali possano mettersi in atto; esse possono elencarsi come di seguito:

Recordkeeping and reporting of certain financial transactions;

Information relating to beneficial ownership ; 

Information relating to certain payable-through accounts;

Information relating to certain correspondent accounts;

Prohibitions or conditions on opening or maintaining certain correspondent or payable-through accounts[4].

La successiva Sezione 312 del Patriot Act disciplina inoltre la cosiddetta “Special Due Diligence for Correspondent Accounts and Private Banking Accounts”, la quale stabilisce i nuovi standard che ciascun  “Financial Institution” è tenuto ad osservare al fine di operare un attento monitoraggio su fenomeni di  “Money Laundering”: in particolare, si sancisce l’obbligo per quei “Financial Institutions” che intrattengono “Private Banking Accounts” di conoscere la provenienza dei fondi depositati, di accertare l’identità dell’effettivo beneficiario del conto o della transazione e di riferire senza indugio su quelle transazioni giudicate sospette.

La Sezione 313 prevede, tra l´altro, il divieto assoluto per “Financial Institutions” di intrattenere rapporti di conto con le cosiddette “shell banks”, vale a dire  quegli enti finanziari privi di una presenza stabile ed effettiva in un determinato Paese: è infatti resa obbligatoria per i su menzionati enti finanziari la sottoscrizione da parte dei titolari di “Correspondent Accounts” di certificazioni che servano ad accertare l’identità del titolare di detto conto.

Di particolare importanza è poi la Sezione 317 del Patriot Act, che detta una nuova disciplina in materia di competenza giurisdizionale nei confronti dei cosiddetti “Foreign Money Launderers”. Questa previsione legislativa finisce in definitiva per ampliare notevolmente le competenze territoriali della giurisdizione americana: infatti, il paragrafo (2) della suddetta sezione prevede infatti la competenza della Corte distrettuale statunitense nell’eventualità in cui il crimine commesso riguardi o sia riferibile ad una transazione finanziaria che , seppur solo in parte, si sia verificata negli Stati Uniti d’America. Invece, il successivo paragrafo (3) attribuisce alla Corte distrettuale statunitense il potere di emettere un provvedimento necessario per assicurare l’assoggettamento ed il funzionamento di un giudizio secondo i termini della stessa sezione 317.

Un particolare approfondimento merita infine la sezione 319 del Patriot Act (“Forfeiture of funds in United States interbank accounts”), la quale prevede per l´Amministrazione degli Stati Uniti  la facoltà di porre in essere confische e sequestri di fondi, a seguito della commissione di taluni reati[5]: in particolare, degne di menzione con riguardo al tema della presente trattazione sono le norme che regolano la facoltà  per l’amministrazione americana di operare sequestri su  “Interbank Accounts” intrattenuti da banche estere con enti finanziari, qualora alcuni fondi possano ritenersi di dubbia provenienza o di illegittima destinazione. Inoltre, il punto 3. del paragrafo (b) della sezione 319 conferisce al “Secretary of Treasury” (o, in alternativa, all’ “Attorney General”) la facoltà di perseguire ciascuna banca estera che intrattiene “Correspondent Accounts” negli Stati Uniti, come pure di richiedere documentazione ed informazioni sugli stessi conti, comprese informazioni su documentazione conservata al di fuori del territorio statunitense. In caso di omissione circa l´ottemperamento a questi obblighi, così come nell’ipotesi di omessa instaurazione negli Stati Uniti di un procedimento legale quale conseguenza di una citazione in giudizio, in capo all´ente finanziario americano sorge  l’obbligo di interrompere ogni rapporto con l´inottemperante nel termine di 10 giorni lavoritivi a partire dalla ricezione di una comunicazione in tal senso da parte del “Secretary of Treasury”.

 

Proprio la su menzionata Sezione 319, unitamente alla già ricordata Sezione 313, riveste un ruolo fondamentale per quanto riguarda i rapporti che i nostri istituti di credito intrattengono con operatori statunitensi. Infatti, le banche italiane che hanno Correspondent Accounts” con istituti statunitensi devono ottemperare alle disposizioni del “Patriot Act”; in particolare, ai sensi del paragrafo (b) della già richiamata Sezione 319, esse devono nominare una persona residente negli Stati Uniti, la quale deve essere espressamente autorizzata a ricevere le notifiche di eventuali procedimenti legali originati con riguardo agli obblighi di  “recordkeeping” di cui in precedenza discusso. Pertanto, in nome di una cooperazione internazionale volta alla lotta contro il terrorismo internazionale, anche i nostri Istituti di credito che intrattengono rapporti di “Correspondent Account” con Istituti statunitensi saranno assoggettati ad una serie di regole volte a garantire una certa trasparenza nelle transazioni finanziarie.

Per quanto su detto, qualora un Istituto di credito italiano che intrattiene un conto di corrispondenza con una Banca statunitense o con una branch negli Stati Uniti di una banca italiana venga richiesto di fornire informazioni circa determinate operazioni, sussiste di fatto un obbligo giuridico in capo alla stessa di fornire le suddette informazioni; un eventuale rifiuto potrebbe comportare conseguenze abbastanza serie, in quanto verrebbe a materializzarsi l’eventualità di un sequestro o di un ordine di interruzione del rapporto a motivo del rifiuto a fornire le informazioni richieste o di costituirsi nel giudizio instaurato innanzi alla Autorità giudiziaria statunitense.

 

In definitiva, l´incidenza del “Patriot Act” è notevolmente ampia e risulta idonea a produrre obblighi di legge vincolanti e molto restrittivi in tema di cooperazione bancaria internazionale. Dáltro canto, è innegabile che la rete terroristica di Osama Bin Laden si è espressamente servita delle banche americane per finanziare le proprie illecite attività finanziarie, per la qual cosa appariva necessario fermare ad ogni costo tale modus operandi del principe del terrore. Anche se la mole di informazioni producibili all´amministrazione americana appare notevole e, alle volte, persino contraria alle norme che regolano il segreto bancario, un dovere di cooperazione – oltre che un indiretto omaggio alle vittime cadute per ignobile atto terroristico nell´espletamento del quotidiano dovere lavorativo – impongono agli operatori finanziari italiani un aiuto ed una disponibilità totale nei confronti di chi, oltreoceano, sta cercando di combattere contro un nemico invisibile, ma finanziato – per beffa del destino – dagli stessi strumenti economici che la società occidentale mette a disposizione di tutti.     

Domenico Lamanna Di Salvo

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Docente presso la Libera Università di Bolzano

Note:

[1] The USA Patriot Act and Financial Institutions – An advisory report from Steptoe & Johnson LLP – June 2002 (www.steptoe.com)

[2] La Sezione 311 del Subtitle A prevedespecial measures for jurisdictions, financial institutions or international transactions of primary money laundering concern”.

[3] Per un dovere di cronaca informative va sottolineato che tale atto ha comportato  un´importante modifica del Titolo 31 - Capitolo 53 e Sub Capitolo II del Codice statunitense, prevedendo l´inserimento immediatamente dopo la Sezione 5318 della nuova Sezione 5318 (A) la quale attribuisce al “Secretary of the Treasury” la facoltà di richiedere “misure speciali” per combattere il fenomeno del cosiddetto “Money Laundering”.

 

[4] Il punto (e) della medesima Sezione 311 definisce inoltre puntualmente cosa debba intendersi per :    
o        Account;
o        Correspondent Account;
o        Payable – Through Account.

[5] CRS Report for Congress – The USA Patriot Act: A legal analysis – Congressional Research Service – The Library of Congress -  2002