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INTRODUZIONE
ALLA STORIA DELL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA Le
teorie (prima parte) L’antropologia del diritto, nel XIX secolo,
segue ossequiosa i dogmi della corrente evoluzionista: solo più tardi, come
già accennato, si concretizzerà con la figura di Malinowski quella rottura
che porterà la disciplina ad esplorare nuove strade, sia per quanto riguarda
la metodologia che i contenuti. La
teoria evoluzionistica di Charles
Darwin fu subito fatta propria dagli studiosi di scienze sociali: il suo
concetto di sopravvivenza del più
adatto ben si conciliava, infatti, con la certezza del primato della
civiltà europea su tutte le altre. Si credeva che l’umanità percorresse
stadi di sviluppo ben precisi, nei settori economico, sociale e giuridico.
Questo fu chiamato evoluzionismo lineare,
teoria che considerava le società umane come “un insieme coerente e
unitario, sottoposto a leggi di trasformazione globali e generali, che fanno
passare tutte le società attraverso fasi identiche nel loro contenuto e nella
loro successione e si incastrano armoniosamente le une nelle altre[1]”.
Le
società tradizionali furono chiamate primitive
e furono poste ai gradini più bassi della presunta scala evolutiva. Ciò era
riferito anche alla sfera del diritto: si parlava infatti di “popoli senza
diritto” o si accomunavano i diritti arcaici a quelli tradizionali, come se
i secondi fossero allo stesso stadio di sviluppo dei primi[2].
Gli stessi giuristi italiani del periodo ritenevano che l’etnologia
giuridica riguardasse unicamente il diritto romano, espressione massima del
suddetto sviluppo evolutivo, e che tutto ciò che non era codificato mediante
scrittura (vedi, per esempio, le società preletterate) non meritasse
l’appellativo di “giuridico”. L’Italia
ebbe in Giuseppe Mazzarella
(1868-1958) il suo rappresentante dell’evoluzionismo giuridico. La sua
produzione fu quantitativamente notevole: sedici volumi di etnologia
giuridica, vari saggi metodologici ed altri lavori di argomento giuridico
generale. Le opere fondamentali, quali Gli
elementi irriduttibili dei sistemi giuridici del 1902-09, Le
unità elementari dei sistemi
giuridici del 1922 e Studi di
etnologia giuridica del 1913-38, furono scritte con un occhio ai lavori di
Bachofen, Morgan, Maine e Post[3].
Forte
la critica che colpì il lavoro di Mazzarella: fu incolpato, in particolar
modo, di avere avuto l’ambizione di ricostruire il passato delle norme, di
scoprire le leggi e le cause fondamentali dello sviluppo dei sistemi giuridici
e di poterne prevedere le modificazioni future[4].
La
prima opera simbolo di tale evoluzionismo giuridico è considerata Giurisprudenza
Etnologica del giudice di Brema Alberto
Ermanno Post, del 1893, tradotta e pubblicata in Italia nel 1906.
L’autore produsse un notevole lavoro di tipo enciclopedico, quasi
monumentale, convinto che il diritto fosse fenomeno universale, presente
quindi anche nelle società primitive:
“Quasi tutti i popoli della terra, anche quelli che sono negli stati più
bassi di incivilimento, si trovano in possesso di un diritto consuetudinario,
di un tesoro di principi giuridici, tramandati da un’età all’altra[5]”.
Il grande limite di questo studioso si rileva nel non essere mai andato oltre
una ferma e precisa catalogazione di diritti primitivi
e consuetudinari, oltretutto senza il supporto di una ragionata base teorica.
Quello
di Post non fu l’unico lavoro di matrice tedesca sull’argomento giuridico:
nel 1878 esce il primo numero della rivista Zeitschrift
fuer vergleichende Rechtswissenschaft,
diretta da F. Bernhoeft, G.
Cohn e J. Kohler[6],
il cui progetto consisteva in una giurisprudenza comparata che superasse i
confini del sistema romano e di quello germanico, per scoprire, finalmente, i
diritti “altri”. In pieno clima evoluzionista, gli autori intendevano a
loro volta ricostruire lo sviluppo generale del diritto nelle varie società,
focalizzando l’attenzione sulle leggi vere e proprie, piuttosto che sulle
consuetudini. Questo gruppo, sebbene molto vicino alla giuscomparatistica,
contribuì grandemente all’allargamento dell’orizzonte etno-giuridico.
La
rivista Zeitschrift annoverò, tra
i tanti collaboratori, anche il giurista R.
Thurnwald, fondatore, a sua volta, della rivista Rechtsetnologie.
Questo autore merita una menzione a parte, poiché, oltre ad essere
considerato il fondatore dell’etnologia giuridica moderna, ha instaurato un
rapporto tutto nuovo e particolare con la storia, o meglio, con il metodo
storico. Con Thurnwald diviene
esplicito “il rifiuto di leggi universali della Storia applicabili allo
sviluppo giuridico[7]”.
Egli
si oppone all’evoluzionismo sostenendo che esiste un “accrescimento
irreversibile nelle conoscenze tecniche…presente presso tutti i popoli,
anche i più arretrati[8]”.
È diffusionista quando afferma che i processi di cambiamento derivano dai
contatti e dalle interferenze tra le varie società umane. Non ammette
comparazione allorché i diritti presi in esame, solo apparentemente simili,
provengano da gruppi di diversa origine, ognuno con la propria storia e con la
propria mentalità: società diverse producono sistemi giuridici diversi ed è
impossibile comparare forme giuridiche evolute
con quelle primitive. Alcune idee
di questo studioso verranno riprese da B. Malinowski, sull’opera del
quale ebbe una notevole influenza la sua elaborazione
teorico-scientifica. Anche
l’Italia visse la sua fase evoluzionistica e la seconda metà del XIX secolo
vide numerosi lavori, strutturati tra etnologia e storia del diritto.
L’oggetto di studio era soprattutto il mondo antico, greco e romano e
l’obiettivo quello di ricostruire le trasformazioni storiche e scoprire le
origini vere e proprie delle istituzioni[9].
Si intendeva chiarire quali forze avessero modellato i sistemi giuridici, le
istituzioni e la politica dello Stato. Questo stesso studio sul mondo
giuridico dell’antichità pose molti interrogativi, come abbiamo affermato,
riguardo il problema dell’origine della formazione dei diritti, ma tutto ciò
soprattutto al di là dei confini della tradizione romanistica: l’imbattersi
con il mondo dell’oralità fu, quindi, un passo obbligato. Di
certo questo interesse scientifico rientrava in quello che è stato definito
“interesse per le forme primitive di costituzione”, il quale però
conferma due concetti fondamentali: “In queste discussioni deve essere
rintracciata una delle origini della etnologia moderna in Italia. La stretta
affiliazione con la storia delle istituzioni e dei sistemi giuridici segnò la
sua caratteristica indelebilis[10]”.
Il fatto che tale suddetta storia dei sistemi giuridici fosse fortemente
influenzata e radicata nella tradizione della Romanistica ha inevitabilmente
dato una forte impronta, spesso
indelebile: tra queste, l’impronta statalistica,
ossia quella vera e propria predilezione per lo studio dello Stato e dei suoi
ordinamenti ed organizzazioni. Il
grande risultato scientifico di queste ricerche etno-giuridiche risiede nel
dibattito, sorto all’interno della tradizione giuridica (o, più
precisamente, storico-giuridica), “sui fondamenti culturali degli istituti
giuridici, sul loro significato, sulla loro validità e autorità. La scienza
delle legislazioni, la vichiana scienza politica, l’etnologia, furono sempre
fortemente condizionate dalla tradizione giuridica[11]”. Con
la fine dell’ottocento si esaurisce anche la fortuna della corrente
evoluzionista: Franz Boas
(1858-1942) parla di relativismo
culturale, di forme culturali, cioè, variabili rispetto all’ambiente
fisico e a quello sociale. Egli pone l’accento sulle differenze più che
sulle analogie culturali, sottolineando la specificità di ogni cultura
rispetto al suo sviluppo storico. Oramai il passo è fatto e agli
evoluzionisti, come affermò J. Frazer, rimase, comunque, il grande merito (ma
non fu l’unico) di essere usciti dagli antichi “recinti” del diritto
romano. La
scuola diffusionista, di cui Fritz
Graebner (1877-1934) fu forse il più noto teorico, intraprese la strada
della critica all’evoluzionismo unilineare. Di tale corrente di studio il
diffusionismo contesta, ma non nega, il concetto di storia: rigetta la poca
elasticità e l’idea di regolarità dello sviluppo. Essa, invece, fu
sostenitrice della diffusione di ogni grande scoperta da un’unica, ampia
area culturale, chiamata Kulturkreis[12].
Quest’ultima potrebbe essere definita il “prototipo”, mentre tutte le
sue manifestazioni disseminate nel mondo non sono altro che versioni diverse
della stessa, quasi delle varianti. Di
B. Malinowski abbiamo già trattato nella parte riguardante i fondatori
dell’antropologia del diritto: il suo nome si legge abbinato a quello della
corrente di studi di cui è ritenuto l’iniziatore (almeno per quanto
riguarda l’antropologia moderna[13]),
ossia il funzionalismo. La
caratteristica principale di questa scuola fu la ricerca condotta quasi
esclusivamente sul campo: essa effettuò, così, una brusca rottura con i
cosiddetti antropologi da biblioteca o da tavolino. Per quanto riguardò il
diritto essa sostenne fermamente che questo, di là dai principi astratti
delle varie codificazioni, concerne fenomeni concreti, osservabili
direttamente e quotidianamente. Tutto ciò rientrava nel credo funzionalista
che affermava la necessità di un’interpretazione basata sulla funzione,
vale a dire in rapporto alla risposta data ai bisogni umani (primari
fisiologici e secondari sociali). Per
quanto riguarda l’argomento giuridico, alcune critiche mosse a questa teoria
si riferiscono al fatto che essa, postulando il funzionamento armonico del
sistema, non ha preso in considerazione lo studio dei conflitti nelle società,
in pratica non ha studiato le forze che, invece di aggregare, tendono a
disgregare l’ordine organizzato. Nei
Paesi di tradizione di Civil Law, cioè soprattutto nell’Europa
continentale, trattare e studiare il diritto ha sempre voluto dire (almeno per
gran parte degli studiosi) procedere sistematicamente all’analisi
normativa: si studiano le leggi
scritte che fanno parte dei codici. I giuristi di tradizione di Common Law
tendono, invece, ad approfondire, più che il diritto codificato, il
precedente giudiziario, favorendo così quello che è chiamato case-method.
Si parla in questo caso di analisi
processuale o giurisprudenziale.
Tra
gli antropologi vi fu chi aderì a queste “scuole”: Radcliffe-Brown
utilizzò, ad esempio, l’analisi normativa nello studio del diritto come
controllo sociale esercitato mediante l’uso della forza (era ovvio, per
questo filone di studiosi, ritenere una forma di devianza qualsiasi
allontanamento dalla norma codificata[14]);
Hoebel e Llewellyn produssero, attraverso il celeberrimo testo Cheyenne
Way, un lavoro di analisi normativa di notevole spessore scientifico.
Il
limite principale di questo tipo di strumento risiede, fondamentalmente, nello
scartare un gran numero di società dalla categoria del diritto: ciò avviene
poiché s'identifica quest’ultimo unicamente con l’insieme delle leggi
scritte. Laddove non si riscontra un sistema giuridico codificato mediante la
scrittura, si tende allora a pensare che non esista effettivamente il diritto. [1]
Rouland
N., Antropologia giuridica,
pag. 51, Giuffré, Milano, 1992. [2]
“Il
diritto europeo doveva essere il migliore, perché si fondava su una
economia migliore…Fuori dall’Europa, gli europei videro nelle altre
culture non una diversità, bensì una inferiorità…L’occidentalizzazione
dei costumi e l’ammodernamento economico produssero anche
un’assimilazione giuridica dei popoli colonizzati…” M. G. Losano, I
grandi sistemi giuridici, pag. 15, Einaudi, Torino, 1988. [3]
Faralli
C., Diritto e scienze sociali,
CLUEB, Bologna.
[4]
Negri
A., Il giurista dell’area romanista
di fronte all’etnologia giuridica, pag. 25, Giuffré, Milano, 1983. [5]
Post
A. E., Giurisprudenza Etnologica,
traduzione e prefazione di Bonfante P. e Longo C., pag. 10, Società
Editrice Libraria, Milano, 1906. [6]
Negri
A., Il giurista dell’area romanista
di fronte all’etnologia giuridica, Giuffré, Milano, 1983.
[7]
Rouland
N., Antropologia giuridica, pag. 57, Giuffré, Milano, 1992. [8] Negri A., Il giurista dell’area romanista di fronte all’etnologia giuridica, pag. 42, Giuffré, Milano, 1983. [9]
AA.VV.,
L’antropologia italiana. Un secolo
di storia, Laterza, Bari, 1985. [10]
AA.VV.,
L’antropologia italiana. Un secolo
di storia, pag. 158, Laterza, Bari, 1985. [11]
AA.VV.,
L’antropologia italiana. Un secolo
di storia, pag. 171, Laterza, Bari, 1985. [12]
Tullio-Altan
C., Antropologia, Feltrinelli,
Milano, 1983. [13]
In
sociologia il funzionalismo si farebbe risalire a H. Spencer, tra i primi
studiosi di scienze sociali ad utilizzare l’analogia organica
nell’interpretazione dell’evoluzione socioculturale. Seymour-Smith C., Dizionario
di antropologia, Sansoni, Firenze, 1991. [14]
Rouland
N., Antropologia giuridica, Giuffré, Milano, 1992. |
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