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*** In un momento in cui si
sente fortemente il disorientamento su concetti legati all'istituzione
familiare, finora dati per scontati e ormai istituzionalizzati, è
indispensabile che si effettuino un approfondimento ed un'analisi accurata
della questione adozione - filiazione - riproduzione. Proprio su questa materia
si lamentano da più parti vari vuoti legislativi e, pertanto, risulta molto
interessante studiare con attenzione le sentenze dei giudici, le proposte di
legge, le opinioni degli intellettuali e della gente "comune". Dal
punto di vista antropologico ciò viene fatto con una curiosità particolare,
poiché tutto ciò è il frutto di momenti storici e di scelte operate sulla base
dei valori di riferimento di una società e quindi, proprio per questo, fa parte
di quei tasselli che vanno a comporre il mosaico dei nostri tempi e quindi
della nostra cultura. L'antropologia del diritto
approfondisce, in particolar modo, le situazioni giuridiche di convivenza fra
elementi di civiltà moderne, postmoderne e tradizionali. Essa studia le
interazioni dinamiche tra diritto, cultura e organizzazione sociale e focalizza
l’attenzione essenzialmente sulle relazioni tra il diritto e l’uomo[1]. L’antropologia giuridica, poiché intende scoprire
come i membri di una società considerino le proprie relazioni giuridiche e come
esse influenzino la loro vita, risulta essere una disciplina di sostegno
all'analisi giuridica, etica e politica di alcuni precisi fenomeni attualmente
molto sentiti dall'opinione pubblica, oltre che dagli stessi operatori del
settore. Le stesse categorie della parentela e della filiazione in particolare
stanno subendo una serie di "smottamenti culturali" (ed oserei
aggiungere "epocali"), soprattutto dovuti alle nuove biotecnologie
rivolte alla fecondazione artificiale. Parlando di parentela, le
definizioni classiche etno-antropologiche individuano nella consanguineità la
categoria più genuina, quella in cui si riscontra, in altre parole, il legame
biologico vero e proprio. All'interno della stessa si scopre la prima
sfumatura: nel caso di genitori adottivi si parla, infatti, di consanguineità sociale,
poiché essa è in realtà una relazione genealogica, ma non naturale. Gli studi
parentali rappresentano il substrato tradizionale delle discipline
etno-antropologiche e, sicuramente, l'istituzione familiare incarna uno di quei
punti cardine di profonda unione tra diritto e antropologia. Ovviamente la
maternità è uno degli aspetti fondamentali di questo settore, così come i
concetti di filiazione, paternità, adozione, matrilinearità, patrilinearità e
così via. Su alcuni aspetti particolari della filiazione l'antropologo sociale
inglese M. Fortes offrì importanti studi e riflessioni, soprattutto grazie alle
sue ricerche sui Tallensi e sugli Ashanti. Egli coniò il termine filiazione
complementare in riferimento ai "diritti, obblighi e rapporti trasmessi
per via materna nei sistemi patrilineari o per via paterna in quelli
matrilineari"; Fortes sosteneva l'ipotesi che tale tipologia di filiazione
servisse a riequilibrare il sistema di lignaggio, mediante l'integrazione
"dei rapporti formal-giuridici della discendenza unilineare con i più
informali legami affettivi dei rapporti di non-discendenza" (C.
Seymour-Smith 1991). Tale teoria offrì il fianco a numerose critiche, ma è solo
uno degli esempi (numerosissimi in antropologia) di studi sulla parentela. Proprio
il concetto di parentela nelle discipline etno-antropologiche, come già
asserito, si dispiega in alcune tipologie e classificazioni: si parla di parentela
nella sua accezione più ampia (vale a dire quale concetto includente il
matrimonio e le relazioni d'affinità), di parentela di scherzo, di parentela
fittizia, di parentela indifferenziata, di parentela rituale. Anche sul concetto di concepimento
può essere interessante conoscere la varietà delle concezioni delle culture
tradizionali. Numerose popolazioni australiane negano il collegamento tra coito
e gravidanza, e soprattutto non riconoscono l'apporto fecondativo dell'uomo,
intendendo la gravidanza come una conseguenza dell'invio di uno
"spirito-bambino" da parte degli antenati; un popolo birmano, i
Lakher, vede nella figura materna solo un contenitore (non di tipo generativo),
ritenendo ad esempio che due bambini, nati dalla stessa madre ma da padri
differenti, non siano parenti tra loro. Dei due casi appena citati, nel primo
caso abbiamo un chiaro esempio di negazione di paternità e, nel secondo, di
maternità. Si può evincere, in riferimento a tale questione, il problema della
conciliazione tra la parentela e l'affinità. Anche riguardo al concetto di discendenza,
per citare un altro esempio, si nota, proprio all'interno delle categorie
classificatorie e terminologiche, una notevole varietà di soluzioni: numerose
sono, infatti, le variazioni e le combinazioni possibili. L'antropologia si è spesso
servita di alcune categorie o termini di riferimento del diritto romano. Una di
queste è la doppia definizione pater/genitor: il primo inteso come marito
legale della madre, il secondo come padre biologico. Ancor oggi, anche
relativamente alla terminologia antropologica, pater e mater continuano a
significare i genitori sociali, mentre genitor e genetrix quelli fisiologici. Lo
stesso termine latino parens, parentes si riferisce al genitore biologico,
colui anche denominato consanguineo, a causa dell'idea della comunione di
sangue genitori-figli che avviene nella procreazione (C. Seymour-Smith 1991). Non
sarà avventato a questo riguardo creare un collegamento con il divieto di
adozione, sempre nel diritto romano antico, per gli evirati: anche se futuri
padri sociali, quindi necessariamente non genetici proprio in quanto adottivi,
pur tuttavia esclusi dalla possibilità adottiva perché non fecondi, o comunque
non più potenzialmente generanti. Il problema dello status del
concepito "artificialmente" rappresenta un altro nodo da sciogliere. In
una sentenza del Tribunale di Rimini del 24 marzo 1995 si legge: "Non
compete a chi abbia dato luogo a pratiche d'inseminazione artificiale
eterologa, seguite dal concepimento e dalla nascita di un figlio in costanza di
matrimonio, il diritto di disporre liberamente dello status del nato a seguito
delle pratiche predette, facendo prevalere, a scelta, o la verità genetica o il
falso; sono pertanto colpevoli della violazione del divieto di alterare la
realtà del rapporto di procreazione, previsto dall'art. 567 c.p., i coniugi
che, a fronte della nascita di un figlio conseguente a pratiche di fecondazione
artificiale eterologa, abbiano formato un atto di nascita di figlio legittimo".
Per il nostro diritto civile si parla di filiazione legittima quando si possono
rilevare precisi requisiti: il matrimonio valido tra i due genitori, la
maternità di colei che si definisce madre, la paternità di colui che si
definisce padre, il concepimento durante il matrimonio. Nel caso della sentenza
su citata manca il requisito della paternità: avendo fruito la madre del seme
di un donatore, il marito sarà probabilmente padre adottivo. La tradizione antropologica
riporta una consuetudine comune a moltissime società: il costruito ha valenza
maggiore rispetto al dato. Un popolo, i Samo, afferma che "la parola fa la
filiazione, la parola la ritira", a ricordare che la filiazione è un
concetto dipendente essenzialmente dal riconoscimento delle relazioni sociali. Quest'esempio
è indicativo: le società tradizionali, che grazie a secoli di pregiudizi e ad
un marcato eurocentrismo, si suppone siano maggiormente legate al dato
biologico per una scontata semplicità (anche tecnologica), in realtà fanno
ricorso all'astrazione più delle società cosiddette complesse. Ciò viene
dimostrato anche dall'istituto dell'adozione, vissuto in modo di gran lunga più
naturale nelle culture tradizionali che nelle nostre società, all'interno delle
quali si ricorre all'adozione solo come ultimo tentativo di avere un figlio e
spesso come ripiego. Si preferisce generare, anche con l'intervento di
estranei, piuttosto che adottare; la sterilità è un vero e proprio dramma, di
coppia e personale, e ricorrere all'adozione allontana ancor di più il legame,
tanto inseguito, con l'elemento naturale. Eppure quando interviene l'aspetto
sanzionatorio le cose cambiano. L'antropologo B. Bernardi, esperto di studi
sulla famiglia, afferma la grande importanza della sanzione sociale nel suo
valore normativo: "la sua efficacia è così radicata da sostituirsi agli
stessi fatti della vita e creare a tutti gli effetti la consanguineità sociale
che è una parentela fittizia, adottiva o classificatoria: per l'adozione, un
figlio non generato diventa consanguineo sociale; nello stesso modo le classi
di persone che, per esempio, ego (nell'antropologia della parentela tale
termine indica l'individuo considerato centrale in riferimento ai rapporti)
chiama con il nome di padre o madre, verso le quali si comporta come se ognuno
fosse il suo genitore o la sua genitrice" (B. Bernardi 1985). La grande
importanza e la maggiore valenza della paternità sociale su quella biologica si
può evincere nel diritto romano antico: "L'adottato perdeva ogni rapporto
con la sua famiglia originaria ed ogni aspettativa di successione, ed
acquistava nella nuova famiglia la posizione che vi avrebbe avuta se vi fosse
nato" (V. Arangio-Ruiz 1986). Riferendosi all'adozione
(soprattutto nelle culture occidentali), M. Harris afferma che i genitori
adottivi non inseguono il soddisfacimento del bisogno riproduttivo (poiché, in
realtà, i loro non sono figli genetici), bensì danno una risposta al loro
bisogno di affetto, di sentirsi amati. N. Rouland sostiene, a sua volta, che
nelle società moderne si tenta in tutti i modi di avere un figlio naturale per
rispondere alla profonda e sentita esigenza di porre rimedio alla morte vista
come evento irrimediabile, individuale, senza ritorno. Per un bisogno
d'autorealizzazione o d'autoaffermazione i vari elementi "esterni"
alla fecondazione sono visti unicamente come momenti tecnicamente necessari,
sempre per il raggiungimento dell'inalienabile diritto di avere un figlio. Nelle società tradizionali,
invece, un figlio risponde al dovere di discendenza e al diritto di essere
annoverati tra gli antenati, poiché "chi muore senza discendenti non avrà
nessuno che celebrerà il suo culto". Ecco perché, non fruendo di moderne
biotecnologie per intervenire e porre rimedio alla sterilità, le società
tradizionali ricorrono senza troppi drammi all'adozione: attraverso un figlio
(non importa, in definitiva, se non genetico) si avrà diritto ad entrare nella
catena eterna che parte dal passato e arriverà al futuro, attraverso i padri e
i loro figli. I concetti di maternità
surrogata e di locazione di utero possono sembrare di innovativa creazione
linguistica e senza dubbio biotecnologica, ma già nell'antica Roma non era pratica
rara quella del ventrem locare, mediante la quale un uomo "cedeva" la
propria moglie ad una coppia in cui la donna era sterile per
"riprenderla" subito dopo il parto. (Occorre a tale proposito
ricordare che, sia il celibato che il matrimonio senza figli, subivano
nell'antica Roma notevoli svantaggi di tipo patrimoniale; molti, al contrario,
i vantaggi per gli sposi in proporzione alla loro fecondità). Eppure, al di là
di questi rimedi antichi e moderni, le società tradizionali offrono un esempio
di adattamento e quindi di finzione di tipo tutto particolare, ma soprattutto
basata unicamente sull'astratto. Esistono popoli in cui alla mancata
discendenza si ripara con un finto abbandono del tetto coniugale da parte della
moglie; questa rimane incinta di un marito, per così dire, secondario ma torna
dal coniuge precedente il quale sarà, a tutti gli effetti, il padre del
nascituro. Non è altro che un esempio di fecondazione da donatore. La vera
differenza consiste nella manipolazione: le società tradizionali manipolano i
rapporti di parentela, le società moderne l'aspetto biologico. Effettivamente, nelle nostre
società molto avanzate dal punto di vista strettamente tecnologico, all'interno
delle moderne tecniche fecondative, la situazione diventa complicata, giuridicamente
ed eticamente, quando si prospetta una maternità "a tre": una donna
sterile che diventa la madre (sociale) di un figlio partorito da una donna
(madre uterina) che ha usufruito di un ovulo di una terza (madre genetica). L'essere
società moderne e progredite, in tal caso, non offre una subitanea soluzione a
questo tipo di problema. Qualche anno fa, la Commissione Ministeriale istituita
presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presieduta (10 maggio 1996) dal
Prof. F.D. Busnelli prevedeva: "i diritti e gli obblighi inerenti alla
maternità spettano esclusivamente a colei che ha partorito il figlio";
quale il ruolo (e quindi i diritti e i doveri relativi) delle due donne che nel
caso precedente si possono comunque ambedue definire madri? Che sbrogliare
quest'intricatissima matassa sia compito arduo, per usare un eufemismo, lo
possono dimostrare molti documenti, articoli, saggi e dichiarazioni (ufficiali
e non) degli ultimi anni. Le coppie omosessuali, le donne single, le donne in
età non più fertile rappresentano solo un breve elenco di alcune ‘categorie’
che pongono non pochi problemi al livello bioetico, giuridico, antropologico. Andando ancora indietro
negli anni, il 17 giugno 1994 il Comitato nazionale per la Bioetica rese noto
il suo parere sulle tecniche di procreazione assistita. Nelle sintesi e
conclusioni si leggeva quanto segue: "Il C.N.B. ritiene pertanto
difficile, allo stato attuale, proporre delle soluzioni sistematiche, che
affrontino in maniera dettagliata tutte le implicazioni delle tecniche di
fecondazione artificiale: un simile tentativo rischierebbe di lasciare
insoddisfatte la maggior parte delle esigenze … Aderendo al principio di
diritto comune che delegittima ogni forma di commercializzazione del corpo
umano e con riferimento al bene del nascituro, alla sua situazione psicologica,
a quella dei committenti e della madre portatrice, nonché al profondo legame
affettivo che si instaura tra gestante e feto, il C.N.B. esprime una
valutazione negativa sulla maternità surrogata … Esiste nel C.N.B. un
significativo consenso sul fatto che i criteri di ammissione a procedure di
procreazione assistita non dovrebbero discostarsi in maniera sensibile da
quelli relativi all'adozione e che pertanto dovrebbero almeno essere rifiutate:
a) l'ovodonazione e l'embriodonazione nel caso di donne in età non più fertile;
b) ogni forma di fecondazione assistita richiesta da una coppia di persone
dello stesso sesso; c) la fecondazione assistita richiesta da una donna sola;
d) la fecondazione assistita attuata dopo la morte di uno dei due coniugi; e)
la fecondazione assistita richiesta da coppie che non forniscano garanzie
adeguate di stabilità" (sito Web del Comitato nazionale per la Bioetica). Circa un anno dopo, il 17
febbraio 1995, lo stesso Comitato pubblicò un altro documento sull'argomento,
occupandosi soprattutto della tutela del nascituro: "Debole è il nascituro
da pratiche di F.A. in quanto la sua debolezza è totale, è a lui che il diritto
deve rivolgere la più attenta considerazione. Quel medesimo diritto alla salute
che riconosciamo all'uomo e alla donna sterili, dobbiamo a fortiori
riconoscerlo al nascituro: egli non solo ha il diritto alla tutela più piena
della sua salute, ma ha il diritto a che le pratiche di F.A. che stanno a
fondamento della sua nascita siano pratiche autenticamente sanitarie e non
sperimentali; ha cioè il diritto a nascere con un patrimonio genetico non manipolato.
E ancora ha il diritto a non veder lesi né incrinati, in virtù delle
circostanze della sua nascita, i suoi diritti fondamentali di cittadinanza
(come oggi si suole dire): anche al nato da F.A. il diritto deve riconoscere
ciò che riconosce a ogni nato da fecondazione naturale, il diritto cioè ad
essere accudito e educato da coloro che ne hanno voluto la nascita (e qui si
colloca la questione della responsabilità del partner che abbia acconsentito a
una F.A. eterologa nei confronti del nato) e il diritto di quest'ultimo di
poter porre pubblicamente la questione della sua identità personale, di
conoscere cioè il nome dei propri genitori genetici". A questo proposito,
cioè quello della questione circa la conoscenza dell'identità dei genitori
genetici da parte del nato da fecondazione artificiale, si può trovare
interessante la seguente sentenza: "La domanda del figlio tesa a conoscere
l'identità del donatore del seme utilizzato per la fecondazione artificiale
della propria madre, e' inammissibile, per difetto di legittimazione passiva,
se proposta nei confronti della madre e del marito di costei"(Tribunale
Cremona, 17 febbraio 1994. Foro it. 1994,I,1576 Nuova Giur. Civ. Commen.
1994,I, 541). Nella metà degli anni
novanta, Guido Alpa, commentando il Manifesto di bioetica laica (Il Sole 24ore,
giugno 1996), ribadì il ruolo fondamentale dei giuristi: "… [Essi] … non
possono ignorare il dibattito che si sta svolgendo in tema di bioetica: il loro
concorso è così determinante che si deve proprio a un giurista, Stefano Rodotà
il merito di averlo importato e introdotto nel dibattito politico e giuridico,
e ad altri giuristi si è affidato il compito di tradurre in regole le scelte
fondamentali che costituiranno la base per i progetti legislativi in materia:
Francesco D'Agostino, presidente del Comitato nazionale di bioetica; Francesco
Donato Busnelli, presidente della Commissione di studio per la bioetica
istituita dal ministero di Grazia e giustizia". Alpa prosegue poi, e ciò è
molto interessante dal punto di vista squisitamente antropologico,
soffermandosi sul sostrato dei valori sotteso all'attività del giurista:
"Ora, il giurista, pur non potendosi spogliare del proprio mondo di
valori, della propria gerarchia di valori, del proprio modo di pensare - che si
riflette sulla definizione del testo normativo, quando è chiamato a redigerlo,
oppure nella sua interpretazione, quando è chiamato a darvi significato e ad
applicarlo alle fattispecie concrete - assolve un compito più arduo di quanto
non sia quello assolto dai filosofi, dagli studiosi di etica eccetera … il
giurista propone regole, applica regole, quindi si deve far carico non di un
solo settore dell'aggregato sociale, non di una sola frangia, e nemmeno della
sola maggioranza, perché le regole riguardano tutti i membri dell'aggregato
sociale, sia quelli che condividono i valori della maggioranza, sia quelli che
non li condividono. Il giurista quindi deve: a) identificare i valori della
collettività; b) ricondurli alla legge fondamentale (la Costituzione); c)
redigere regole che valgano per tutti; d) contemperare i valori della
maggioranza con quelli della minoranza o con quelli individuali". Per
quanto riguarda poi il problema della mediazione, per così dire, tra le varie,
molteplici posizioni, egli afferma ancora: "Si dovrà trovare - in
Parlamento - la graduatoria degli interessi, il componimento degli opposti
interessi equipollenti, e il "giusto mezzo" tra le posizioni estreme.
A esempio, un conto è l'uso commerciale dell'embrione, altro conto l'uso
terapeutico; un conto è la sperimentazione di embrioni umani con animali, altro
conto è la sperimentazione sull'embrione per prevenire o curare gravi anomalie
fisiche che si convertirebbero in una tortura a vita per il nato; un conto è la
fecondazione della nonna, altro conto la fecondazione della giovane nubile, e
così via". Interessante il riferimento alla figura del giurista pluralista
quando dice: "Il giurista deve rifuggire dalle suggestioni dello Stato
etico, dello Stato totalitario, dello Stato confessionale, per essere un
giurista pluralista, democratico, e rispettoso (non "tollerante")
delle idee e dei valori altrui. Tutto ciò se è e vuole essere un buon
giurista" (G. Alpa, Quanti statuti ha l'embrione?, commento al Manifesto
di bioetica laica, 1996). Scorrendo invece alcuni
progetti di legge in materia di procreazione assistita, si nota un comune
denominatore, forse ciò cui accennava Guido Alpa quando si riferiva ai valori
della collettività: esistono, infatti, quelli che possono considerarsi valori o
principi praticamente onnipresenti, per lo meno a livello
legislativo-propositivo. Si possono rilevare nei seguenti progetti di legge
alcuni concetti ricorrenti. Nel progetto di legge n.1140 si legge: "La
procreazione medicalmente assistita è consentita, nel rispetto del diritto del
nascituro, solo a coppie di persone di sesso diverso, entrambe viventi e unite
in matrimonio ... "; nella proposta di legge n.3338: "che i
richiedenti siano una coppia vivente, di sesso diverso, unita in matrimonio da
almeno tre anni"; nel disegno di legge n.2963: " la fecondazione
medicalmente assistita é consentita solo a coppie di persone di sesso diverso,
entrambe viventi e unite in matrimonio, nelle quali la donna non abbia superato
il quarantaseiesimo anno di età". Il comune denominatore dei lavori su
citati è la totale esclusione, per esempio, delle coppie omosessuali dalle
pratiche di fecondazione assistita. Eppure dalle coppie gay che richiedono la
procreazione assistita viene affermata, oltre che la volontà personale e il diritto
di avere un figlio, anche un'affettività parentale stabile ritenuta uguale o
addirittura migliore del rapporto genitoriale tradizionale. Tutte le questioni su citate
si legano inevitabilmente ad altri argomenti altrettanto scottanti: la famiglia
di fatto, l'adozione anche ai single e alle coppie omosessuali. Nelle proposte
di legge precedentemente richiamate si è potuto notare un continuo riferimento
al matrimonio quale altro presupposto prodromico, per esempio, alla
fecondazione assistita. Di certo il diritto non può ignorare i cambiamenti che
si verificano all'interno delle nostre società: da tempo esistono unioni omosessuali
che spesso (e ciò dipende dalla normativa del paese di riferimento) vengono
sancite anche dal punto di vista giuridico e/o religioso. Sempre più spesso si
registrano famiglie unipersonali e molte famiglie di fatto: è impossibile non
condurre un dibattito costruttivo anche su tali tipologie. Il legislatore,
afferma G. Alpa, deve trovare in Parlamento la graduatoria degli interessi, il
giusto mezzo: forse sarebbe utile, all'interno di un discorso pluralistico
(giuridico, antropologico, sociologico), rivedere e riflettere oggi sul
significato di graduatoria d'interessi. Quanto ancora si possa legiferare
tenendo conto di questa gradazione valoriale è concetto da dibattere con
attenzione. Essere rispettosi delle idee e dei valori altrui può voler dire
anche affrontare le questioni considerate più delicate o forse estreme. Quanto
poi l'omosessualità, la scelta "single" e la famiglia di fatto siano
da considerare argomenti ‘estremi’ è tutto da vedere. In alcune società
tradizionali si registrano anche unioni tra viventi e defunti,
matrimoni-fantasma con un individuo che ha lo stesso nome del coniuge morto,
vedove che acquistano donne più giovani alle quali affidare il compito della
procreazione, la prole delle quali risulterà discendente diretta del marito defunto.
Pratiche tradizionali per le quali è interessante creare paralleli
significativi con il moderno congelamento dello sperma (vedi anche la
fecondazione post-mortem) o la locazione di utero. E' assai probabile che il
legislatore (si auspica in collaborazione anche con l'antropologo del diritto)
molto presto dovrà affrontare questioni ritenute ancora marginali, improbabili,
rare o addirittura assurde. Ciò che oggi si considera anomalo potrebbe non
esserlo più già in un futuro prossimo: i gruppi sociali cambiano continuamente
e così le loro scelte e i loro orientamenti culturali. Il diritto, come sempre,
dovrà far fronte a tutto ciò. Barbara Faedda
Arangio-Ruiz V., Istituzioni
di diritto romano, Jovene, 1986. Bernardi B., Uomo Cultura
Società, F. Angeli, 1985. Harris M., La nostra specie,
Rizzoli, 1991. Il Sole 24ore, Manifesto di
bioetica laica, giugno 1996. Rouland N., Antropologia
giuridica, Giuffré, 1992. Seymour-Smith C., Dizionario
di antropologia, Sansoni, 1991. Sito Web: www.symbolic.it Sito Web italiano per la
Filosofia Zanatta A.L., Le nuove
famiglie, Il Mulino, 1997. Note: [1] Rouland N., Antropologia giuridica, Giuffré, 1992 |
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