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Alla Direzione
Provinciale del Lavoro
Oggetto :
Sig. XXX
Con riferimento all’istanza di esperimento del tentativo obbligatorio di cui in oggetto ( all. 1 ), si precisa quanto segue. Il Sig. XXX, in servizio, quale Assistente Amministrativo, area amministrativo-contabile, ex VI qualifica funzionale, presso XXX di questo XXX, ha partecipato al corso-concorso riservato ( ai dipendenti dell’XXX in possesso di determinati requisiti ) a n. 10 posti di Collaboratore amministrativo, area amministrativo-contabile, ex VII qualifica funzionale, bandito mediante appositi D.D. del XXX ( all.2 ) e XXX ( all.3 ). Il bando di cui ai D.D. appena citati ( all.2 e 3 ) è stato emanato da questo XXX in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 23 del 1986, dal D.Lgs. n. 29 del 1993( in particolare, all’articolo 36 ) e dalla legge n. 127 del 1997 ( segnatamente all’articolo 17, comma 109 ) e in attuazione del Regolamento per lo svolgimento dei corsi di formazione e dei concorsi pubblici ( all.4 ) adottato, in data XXX, in base all’accordo sottoscritto da questo XXX con le OO.SS. il giorno XXX ( all.5 ); il quale ultimo – accordo - appunto prevede l’organizzazione di corsi-concorsi finalizzati alla mobilità verticale sui posti vacanti o disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Tale bando prevede espressamente ( all’art. 8, comma 3 ) che, al termine della procedura per l’espletamento del corso-concorso dallo stesso prevista, “ i vincitori saranno inquadrati nella VII qualifica in base all’ordine di graduatoria ed in numero pari a quello dei posti per i quali il corso è stato bandito ”; senza fare menzione ad alcuna riserva di chiamata, da parte di questa Amministrazione, dei partecipanti al corso-concorso in questione i quali dovessero eventualmente venire a conseguire l’idoneità e pertanto l’inserimento nella relativa graduatoria finale. Lo stesso bando del corso-concorso in questione, peraltro, nemmeno provvede ad indicare un termine di validità di tale graduatoria. Come, al contrario, avviene, per prassi e logica, nei bandi che prevedono la possibilità di utilizzazione - nel lasso temporale dagli stessi indicato – della graduatoria da parte dell’Amministrazione che abbia provveduto alla pubblicazione dei medesimi bandi. ( Vedi , ad esempio, art. 7, comma 7, del bando del concorso a n. XXX posti di Assistente amministrativo presso XXX, pubblicato nella G.U., 4° serie concorsi, delXXX, all. 6 ). Inoltre, appare opportuno tenere presente che nemmeno il Regolamento per lo svolgimento dei corsi di formazione e dei concorsi pubblici ( all.4 ) – in attuazione del quale è stato bandito pure il corso-concorso in questione - nulla dispone in merito alla possibilità di un eventuale ricorso al meccanismo dello scorrimento della graduatoria e/o all’eventuale periodo di validità delle graduatorie dei corsi-concorsi e concorsi pubblici cui esso si riferisce. Nel concorso a n. 10 posti di Collaboratore amministrativo cui ha partecipato il XXX, il medesimo si è classificato in undicesima posizione e pertanto non ne è stata dichiarato vincitore in sede di approvazione dei relativi atti ( all.7 ). In data XXX, lo stesso ha presentato formale istanza al Direttore Amministrativo dell’XXX ( Prot. XXX del XXX, all.8 ), chiedendo “ di essere chiamata a coprire il posto rimasto vacante … a seguito dell’opzione esercitata dalla Sig.ra XXX, quale vincitrice del concorso pubblico a n. XXX posti di XXX, area amministrativo-contabile, ottavo livello ”. Ad una simile istanza è stata data risposta negativa attraverso apposita nota del Direttore Amministrativo di questo XXX datata XXX ( Prot. XXX, all.9 ), in cui, appunto, si evidenziava come “ la disciplina del suddetto corso-concorso non contempla l’eventuale ricorso al meccanismo dello scorrimento della graduatoria ”. Ciò nonostante il XXX ( Prot. XXX ) è stato notificata a questa Università la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’oggetto. Riguardo all’impossibilità di addivenire ad una conciliazione con riferimento alla richiesta avanzata dal Sig. XXX, si possono richiamare pertanto le considerazioni già effettuate. Oltre a queste considerazioni, pare doversi richiamare in assenza di una regolamentazione specifica, la normativa generale in materia di concorsi pubblici e in particolare l’art.8 del D.P.R. n. 3 del 1957 ( T.U. degli impiegati civili dello Stato, all. 10 ). Tale disposizione non impone alle Pubbliche Amministrazioni alcun obbligo di assunzione dei candidati risultati soltanto idonei ( non vincitori ) nei concorsi pubblici dalle stesse banditi, ma si limita a riconoscere loro la facoltà di utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura di posti vacanti ( cfr., tra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1040 del 2000 e del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sez II, n. 711 del 2002, all.11 ). Pertanto, nel caso specifico, l’eventuale assunzione deve ritenersi rimessa alla valutazione della persistente sussistenza della necessità di coprire il posto rimasto vacante e quindi delle esigenze che avevano portato quest’Amministrazione all’emanazione del bando di concorso a n. XXX posti di XXX cui ha partecipato l’odierna istante. Valutazione, quest’ultima, nell’attuare la quale non pare potersi prescindere dalla considerazione del fatto che, a seguito della revisione del sistema di classificazione professionale operata dal C.C.N.L. XXX ( approvato in data 09.08.00 e pertanto dopo l’indizione del corso-concorso di cui si discute ), è stato superato il sistema delle qualifiche funzionali e introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo in conseguenza del quale, tra l’altro, il personale inquadrato nelle precedenti qualifiche funzionali VI e VII ( e quindi anche l’odierno istante ) è venuto a confluire nella categoria C, all’interno della quale tutte le mansioni corrispondenti risultano indistintamente esigibili da ciascun dipendente, essendo ognuna categoria esclusivamente distinta per livelli retributivi ( art. XXX, comma XXX, del C.C.N.L. sopra citato, all. 12 ). Si provvede a nominare quale rappresentante dell’XXX, il Dott. XXX, Responsabile del Settore XXX di questo XXX.
Si allegano : copia dell’istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione notificato a questo XXX, in data XXX, dal Sig. XXX; copia del D.D. del XXX attraverso il quale è stato bandito, dall’XXX, il corso-concorso a n. XXX posti di XXX, cui ha partecipato l’odierno istante; copia del D.D. del XXX mediante il quale è stata disposta la riapertura dei termini previsti per la partecipazione al corso-concorso di cui al punto 3; copia del Regolamento per lo svolgimento dei corsi di formazione e dei concorsi pubblici adottato da questo XXX il XXX; copia dell’accordo sottoscritto dall’XXX con le OO.SS. in data XXX; copia del bando del concorso a n. XXX posti di XXX presso questo XXX, pubblicato nella G.U., 4° serie speciale, del XXX; copia dell’approvazione degli atti del corso-concorso a n. XXX posti di Collaboratore Amministrativo avvenuta in data XXX e inserita nel Registro dei decreti il XXX; copia dell’istanza notificata, a questo XXX, dal Sig. XXX il XXX; copia della nota direttoriale del XXX ( Prot. XXX ); copia dell’art. 8 del D.P.R. n. 3 del 1957; copia della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sez. II, n. 711 del 2002; copia dell’art. XXX, comma XXX, del C.C.N.L. XXXX. |
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